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Società cooperativa


Vedi argomento tratto dal libro "I rapporti di impresa N°2" di Edoardo Montefuscolo


ORIGINE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA:

Nasce nella prima metà del XIX sec. in antitesi alla Società Lucrativa (espressione dell’impresa a carattere capitalistico.

TIPOLOGIE SOCIETARIE IN ITALIA:

Società aventi fini di lucro;
Società aventi fini mutualistici.

NORMATIVA CHE REGOLA LE SOCIETA’ COOPERATIVE:

Artt. 2511 e segg. Del Codice Civile;
Legge n.59/1992;
Legge n.56/1996.

SOCIETA’ AVENTI FINI DI LUCRO:

Società di Persone:
- Società semplice;
- Società in nome collettivo;
- Società in accomandita per azioni.

SOCIETA’ AVENTI FINI MUTUALISTICI

FINE MUTUALISTICO:

Società Cooperative

FINE MUTUALISTICO:

Nella Cooperatica senza fine di lucro i soci sono anche i destinatari dell’attività sociale, cioè la prestazione fruita da ciascun socio gli viene fornita direttamente dagli altri onde diminuirne i costi.

MUTUALITA’:

Consiste nel fornire beni servizi o occasioni di lavoro ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato.

TIPOLOGIA DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE:

Cooperative di consumo;
Cooperative di produzione e lavoro;
Cooperative sociali.

ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE:

Società lucrative e Società coperative rappresentano due diversi modi di essere del Contratto di Società. Non vi è netta antitesi tra scopo lucrativo e scopo mutualistico. Nulla vieta che finalità mutualistiche siano perseguite da società lucrative, così come è possibile che una società cooperativa persegua accanto allo scopo di mutualità anche fini lucrativi (cedendo i propri beni e servizi anche a non soci) purchè il fine di lucro permanga secondario, dovendo sempre essere prevalente nella cooperativa la mutualità.

FORME DI RESPONSABILITA’ DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE:

Societa cooperative a responsabilità illimitata;
Società cooperative a responsabilità limitata.

SOCIETA’ COOPERATIVE A RESPONSABILITA’ ILLIMITATA:

In caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento la società cooperativa risponde per le obbligazioni sociali con il proprio patrimonio mentre i soci rispondono in via sussidiaria con le proprie quote.

SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA:

In caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento la società cooperativa risponde per le obbligazioni sociali soltanto con il proprio patrimonio.

COSTITUZIONE DI UNA S.p.a.:

Con un capitale non inferiore a £ 200 milioni.

MODALITA’ DI COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ COOPERATIVA E NUMERO DEI SOCI:

Una società cooperativa si costituisce per atto pubblico da iscriversi nel Registro delle Imprese (artt. 2518 e 2519 C.C.). Per potere essere validamente costituita la Cooperativa deve avere un numero minimo di 9 soci. Per le Cooperative di produzione e Lavoro che intendono essere ammesse ad appalti pubblici il numero minimo è di 25 unità. Per le Cooperative di Consumo il numero minimo è di 50 unità.

SCIOGLIMENTO DI UNA SOCIETA’ COOPERATIVA:

Il numero minimo dei soci deve essere presente non solo al momento della costituzione della società cooperativa, ma nell’intero arco della sua vita. Il socio che viene meno deve essere sostituito. La mancata sostituzione del socio comporta lo scioglimento della società cooperativa.

CARATTERI DI UNA SOCIETA’ COOPERATIVA:

Variabilità del numero dei soci e del capitale sociale. Vige il principio della PORTA APERTA, chiunque sia in possesso dei requisiti previsti dall’atto costitutivo può entrare a farne parte. Ciò è a discrezione del consiglio di amministrazione della cooperativa.

DIRITTI DEI SOCI:

Percepiscono la loro quota su tutti i proventi netti dell’impresa o un salario ridotto e poi integrato a fine esrcizio con la distribuzione dei residui in proporzione al lavoro prestato.

PARTECIPAZIONE PATRIMONIALE DEI SOCI:

Si manifesta con la sottoscrizione di ciascun socio di una quota del patrimonio sociale che può anche essere rappresentata da azioni.

QUOTE DEI SOCI:

Il limite massimo della quota o delle azioni di cooperativa che ciascun socio persona fisica può possedere e di £. 80 milioni, mentre per i soci delle Cooperative di Produzione e Lavoro è di £. 120 milioni. La misura della partecipazione è invece libera per le persone giuridiche socie di cooperative.

CARATTERI DELLE SOCIETA’ LUCRATIVE:

Il numero dei soci è in relazione all’entità del capitale che è fisso. Sicche l’entrata di nuovi soci presuppone un aumento di capitale con conseguente modifica dell’atto costitutivo, che deve essere deliberata dall’assemblea straordinaria della società.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI:

L’atto costitutivo della società cooperativa deve indicare le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui. E’ fatto divieto per le cooperative di distribuire utili superiori all’interesse sul capitale versato e quello di distribuire le riserve.La devoluzione in sede di scioglimento della società cooperativa del suo patrimonio deve essere a scopi di pubblica utilità conformi allo scopo mutualistico, pena l’esclusione dai vantaggi fiscali.

COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO:

I soci mettono direttamente la loro forza lavoro e i risultati delle loro attività a disposizione del terzo committente, evitando l’appropriazione del plus-valore dell’imprenditore.

COOPERATIVA DI CONSUMO:

I soci si assicurano l’acquisto dei prodotti di cui hanno bisogno senza passare attraverso i rivenditori al minuto con il vantaggio di poterli acquistare al prezzo di mercato ed ottenendo il rimborso annuo di una quota degli avanzi di gestione proporzionata all’entità degli acquisti


COOPERATIVE DI SOLIDARIETA’ SOCIALE O COOPERATIVE SOCIALI

DEFINIZIONE DI COOPERATIVA DI SOLIDARIETA’ SOCIALE O COSIDDETTA COOPERATIVA SOCIALE:

Il carattere principale di queste società cooperative è costituito dalla "SOLIDARIETA’ SOCIALE" come scopo prevalente che è quello di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. Scopo della cooperativa è di soddisfare l’interesse generale della comunità. La mutualità esterna della cooperativa sociale non fa venir meno la mutualità interna propria di ogni cooperativa. La forma organizzativa è quella di tipo privatistica, mentre è pubblica per quanto riguarda gli scopi.

COOPERATIVE SOCIALI NORMATIVE:

Artt. 2514 e segg. del Codice Civile e legge n.381/91.

SETTORI DI INTERVENTO DELLE COOPERATIVE SOCIALI:

Intervengono nel sistema dei servizi di interesse sociale:

Assistenziali:

sanitario-educativo;
inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.

SOGGETTI SVANTAGGIATI:

Invalidi fisici, psichici e sensoriali;
Ex degenti di istituti psichiatrici;
Soggetti in trattamento psichiatrico;
Tossicodipendenti;
Alcolisti;
Minori in età lavorativa;
Minori in situazioni di difficoltà familiari:
Condannati ammessi a misure alternative alla detenzione;
Altri soggetti individuati con Decreto Presidente Consiglio Ministri.

ATTIVITA’ E TIPOLOGIA DELLE COOPERATIVE SOCIALI:

Cooperative Sociali di:

Tipo A: Svolgono attività di gestione di servizi socio sanitari ed educativi;
Tipo B: Svolgono attività diverse di tipo agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Questo tipo di cooperative possono essere assimilate alle comuni cooperative di lavoro.

FORNITURE DI BENI E SERVIZI:

Nelle leggi n.381/91 e n.56/96 il legislatore ha stabilito che gli Enti Pubblici compresi quelli economici nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, possono stipulare con le cooperative sociali particolari convenzioni per la fornitura di beni e servizi, anche in deroga alla disciplina che regola i contratti della P.A. L’Ente pubblico può operare con le cooperative sociali attraverso lo strumento della convenzione, di norma utilizzato per regolamentare i rapporti tra soggetti pubblici.

ISCRIZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI (LEGGE N.381/91):

Le cooperative sociali vanno iscritte nel Registro Prefettizio della Cooperazione (istituito presso il Ministero del Lavoro ai fini della acquisizione di agevolazioni tributarie ed altri benefici) nella "Sezione Cooperazione Sociale" e nella sezione dello stesso relativa all’attività che svolgono. Questo registro è articolato nelle seguenti sezioni:

CARATTERISTICA DELLE COOPERATIVE SOCIALI:

Caratteristica qualificante ed esclusiva delle cooperative sociali è da individuarsi nella introduzione della figura del socio volontario che può essere affiancato al socio ordinario. I soci volontari possono essere persone fisiche, non possono superare la metà del numero complessivo dei soci ordinari e devono essere iscritti in una apposita sezione del libro soci della cooperativa. I soci volontari comunque devono essere previsti dallo statuto della cooperativa, perché la loro presenza non è obbligatoria.

CATEGORIE DI SOCI DELLE COOPERATIVE SOCIALI:

  1. Soci Prestatori che ricevono una qualche utilità economica legata alla prestazione che forniscono. Essi sono:
  1. Soci Lavoratori Ordinari;
  2. Soci Lavoratori Svantaggiati;
  3. Soci a Prestazione Professionale
  1. Soci Fruitori che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi offerti dalla cooperativa:
  1. utenti
  2. familiari delle cooperative di tipo a.

SOCI DELLE COOPERATIVE:

Possono essere ammesse anche Persone Giuridiche Pubbliche o Private nei cui statuti sia prevista la possibilità di favorire iniziative di solidarietà.

ALTRI SOCI DELLE COOPERATIVE SOCIALI:

La legge 59/92 introduce nell’ordinamento cooperativo le figure del socio sovventore allo scopo di potenziare le forme di finanziamento delle cooperative.


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