Titolo I
Costituzione - sede - durata - scopi
Art. 1.
E' costituita, con sede in <località>, una società cooperativa a r. l. denominata:
"<denominazione sociale> Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Società Cooperativa a responsabilità limitata", o, in forma abbreviata, <forma abbreviata>.
La società potrà istituire sedi secondarie, dipendenze, filiali e succursali sia in
Italia che all'estero.
La società ha durata fino al <anno
di durata> e potrà essere
prorogata a norma di legge.
Art. 2.
La società, che non ha finalità speculative, intende perseguire esclusivamente finalità
di solidarietà sociale.
Scopo della cooperativa è lo svolgimento delle seguenti attività istituzionali: <attività> (solamente quelle previste dal comma 1, dellart. 10 del
Decreto Legislativo 460/97).
Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa inoltre potrà, per deliberazione
del Consiglio di Amministrazione:
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese,
società, cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro
attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni;
- instaurare rapporti e compiere operazioni con organismi finanziari, nonché concedere e
ricevere fidejussioni;
- aderire ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della
Cooperativa;
- raccogliere conferimenti in denaro e prestiti dai soci predisponendo, a questo fine,
apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;
- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c, e per sconto effetti,
anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di
finanziamento con istituti di credito e società finanziarie, nonché acquistare titoli di
stato o garantiti dallo stato nei limiti fissati dalla legge;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo stato italiano, dalla
regione e da enti locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti;
- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi similari a quelli della società e che
siano integrativi di essa prestando anche avvalli o fidejussioni che si rendessero
necessari per il loro sviluppo.
La cooperativa non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione
di quelle a queste ultime connesse.
Titolo II
Soci - quote - azioni
Art. 3
Sono denominati soci cooperatori i titolari di quote di capitale sociale che si avvalgono
delle prestazioni istituzionali della cooperativa e partecipano alla gestione
mutualistica.
Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo
consentito dalla legge.
Possono essere soci cooperatori:
- <nome e cognome dei soci
cooperatori>
- <nome e cognome dei soci
cooperatori>
- <indicare il nome e cognome dei
soci cooperatori>
Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e
chiunque abbia interessi contrastanti con quelli della cooperativa.
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della
quota e delle azioni sottoscritte.
Art. 4
Chi desidera diventare socio cooperatore deve presentare al Consiglio di
Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
a) se persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza; se
persona giuridica: ragione sociale e sede;
b) l'attività svolta e le proprie specifiche competenze in relazione ai requisiti di cui
all'articolo precedente;
c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere e versare;
d) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni
regolarmente assunte.
Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia autentica dello statuto e della
deliberazione dell'organo competente con la quale viene approvata la partecipazione alla
società, e la nomina dei delegati all'assemblea della cooperativa.
Sull'accoglimento delle domande decide insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione
della società. Esso non è tenuto a comunicare i motivi del non accoglimento delle
domande di ammissione a socio.
Art. 5
I soci cooperatori sono obbligati:
a) a versare, nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, oltre all'importo
della quota sottoscritta e della tassa di ammissione, l'eventuale sovrapprezzo quota il
cui importo sarà determinato, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione, tenuto
conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
b) ad osservare lealmente il presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e del
Consiglio di Amministrazione e le disposizioni dei regolamenti previsti dal presente
statuto.
Titolo III
Recesso - esclusione
Art. 6
La qualità di socio si perde per morte, recesso, fallimento o esclusione, se il socio
è una persona fisica, per scioglimento, fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
recesso ed esclusione, quando si tratta di persona giuridica.
Art. 7
Nel caso di decesso di un socio, gli eredi hanno diritto di ottenere il rimborso della
quota o delle azioni, oppure possono chiedere che uno di essi succeda nella qualità di
socio: il designato, se erede di un socio cooperatore, diventa socio a condizione che
possegga i requisiti previsti per l'ammissione e che la designazione venga accolta dal
Consiglio di Amministrazione al quale la domanda deve essere presentata, a pena di
decadenza, non oltre <data> dalla morte del socio.
Art. 8
Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della
legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza
nell'interesse della società.
In caso di recesso si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2526 c.c.
Art. 9
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può il Consiglio di Amministrazione
escludere il socio cooperatore:
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure
che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto, oppure le
deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a
qualunque titolo verso la società;
d) che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la società o fomenti dissidi
o disordini fra i soci;
e) che, senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione, prenda
parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti e concorrenti con
quelli della società;
f) che non uniformi il proprio comportamento alle disposizioni di legge e della sana
cooperazione.
Nei casi indicati alle lettere b) c) e) ed f) il socio inadempiente deve essere invitato,
a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo
trascorsi <numero giorni> giorni da detto invito e sempre che il socio si
mantenga inadempiente.
Art. 10
Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma del precedente
articolo devono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata al socio il quale può
ricorrere soltanto al Collegio dei Probiviri che decide definitivamente. Il ricorso, a
pena di decadenza, deve essere presentato, con lettera raccomandata, entro <numero giorni> giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione
del Consiglio.
Il ricorso non ha effetto sospensivo e l'accoglimento di esso non da diritto al
risarcimento dei danni, ma fa soltanto acquistare o riacquistare all'interessato la
qualità di socio.
Art. 11
Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto
al rimborso del valore nominale delle somme versate, nonché delle rivalutazioni e dei
dividendi eventualmente maturati, oppure del minor valore risultante dal bilancio
dell'esercizio nel quale ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale.
La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza,
nel termine di prescrizione previsto dalla legge.
In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei
soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.
Titolo IV
Patrimonio sociale ,Esercizio sociale e bilancio
Art. 12
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero
illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a L. <cifra>, né superiore al limite stabilito dalla legge;
b) dal fondo di riserva ordinaria, formato con le quote degli avanzi di gestione o con le
quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi;
c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo quote, formato con le sole somme versate dai soci a
norma del precedente art. 5;
f) dalla riserva straordinaria;
g) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.
Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita
della società, né all'atto dello scioglimento.
Art. 13
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e,
conseguentemente, i soci nel limite delle quote e/o azioni sottoscritte, ed eventualmente
rivalutate.
Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute senza la preventiva autorizzazione
del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, in applicazione all'art. 2522 c.c., può sempre
deliberare l'acquisto di quote della Società, purché con utili effettivamente conseguiti
ed accertati, o con riserve precostituite.
Art. 14
L'esercizio sociale va dal <data> al <data> di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla
redazione del bilancio consuntivo, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con
criteri di oculata prudenza e con la maggiore chiarezza possibile onde facilitarne la
lettura da
parte dei soci. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E'
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve
e i fondi di gestione ed il capitale durante la vita della cooperativa. Sono comunque
vietate le operazioni di cui al comma 6, dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97.
Titolo V
Assemblea dei soci
Art. 15
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta
all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (o, quando particolari
ragioni lo richiedono, entro 6 (sei) mesi) per trattare gli argomenti che, a norma
dell'art. 2364 c.c. sono di sua competenza, e precisamente:
a) approvare il bilancio;
b) eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Presidente del
Collegio Sindacale (ed il Collegio dei Probiviri);
c) determinare il compenso dei Sindaci ed eventualmente degli Amministratori;
d) approvare i regolamenti previsti dal presente statuto;
f) trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che siano stati posti
all'ordine del giorno.
L'Assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli Amministratori e
dei Sindaci.
Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea tutte le volte che lo
riterrà utile alla gestione sociale. L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata, senza
ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti
di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.
L'Assemblea straordinaria sarà convocata per trattare gli argomenti che sono di sua
competenza a norma di legge.
La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria, quanto straordinaria, sarà fatta a mezzo
di avviso da comunicarsi con lettera raccomandata a ciascun socio almeno 10 giorni prima
dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione si indicheranno i punti posti all'ordine del
giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché la data e l'ora della eventuale
seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato dalla prima.
L'Assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in
Italia.
Art. 16
Le Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono valide, qualunque sia
l'oggetto da trattare, in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che
rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione, qualunque
sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentanti.
Art. 17
In ogni caso le assemblee saranno ugualmente valide senza espletamento preventivo
delle formalità di convocazione di cui agli articoli precedenti, qualora siano presenti e
rappresentati tutti i soci con diritto di voto, l'intero Consiglio di Amministrazione ed
il Collegio Sindacale.
Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli
argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Art. 18
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o
rappresentati nelle adunanze.
Qualora si tratti delle deliberazioni sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della
durata, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla
fusione della società, oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra
località del territorio dello Stato, in prima convocazione le deliberazioni devono essere
prese col voto favorevole di almeno quattro quinti (od altra percentuale) dei voti
spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione col voto
favorevole di due terzi (od altra percentuale) dei voti spettanti ai soci presenti e
rappresentanti nell'Assemblea.
I soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società a norma dell'art. 2437 c.c.
Art. 19
Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci
da almeno tre mesi e che non siano in mora con i versamenti delle quote e/o delle azioni
sottoscritte.
Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea. Dovrà procedersi a
scrutinio segreto se ne sarà fatta espressa domanda da tanti intervenuti che
rappresentino un quinto (o altra percentuale) dei voti dei soci presenti e rappresentati.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno
avvenire anche per acclamazione.
Ciascun socio cooperatore persona fisica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia
l'ammontare della quota sottoscritta.
I soci cooperatori persone giuridiche hanno diritto da un voto ogni £. <cifra> di capitale sociale, con un massimo di cinque voti.
I soci che non possono comunque intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la
possibilità di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della società, e che abbia diritto al voto, mediante
delega scritta.
Ciascun socio non potrà comunque esprimere più di <numero voti> voti complessivi (massimo cinque).
Art. 20
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Amministrazione e, in sua
assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, dalla persona eletta
dall'Assemblea.
La nomina del Segretario viene fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non
deliberi diversamente. Il Segretario può essere un non socio.
Se avvengono votazioni a scrutinio segreto il Presidente sceglierà fra l'Assemblea due
Scrutatori.
Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.
Titolo VI
Consiglio di amministrazione
Art. 21
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri, variabile da <numero> a <numero> membri eletti, tra i soci cooperatori,
dall'Assemblea, la quale ne determina il numero.
Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Essi non hanno
diritto a retribuzione salvo che non deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire
che ad essi vengano concessi gettoni di presenza. I Consiglieri eleggono tra loro un
Presidente, un Vice Presidente ed eventualmente un Consigliere Delegato; nominando anche,
per la redazione dei verbali, un Segretario, che può essere estraneo al Consiglio.
Art. 22
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce
tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno <numero consiglieri> Consiglieri.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in
carica. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di quattro giorni
prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o di telefax in modo che i
Consiglieri ed i Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della
riunione.
Art. 23
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono
normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo
Consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Amministratori,
Sindaci o soci, oppure loro parenti o affini fino al 3^ grado. A parità di voti, nelle
votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la
reiezione della proposta.
Art. 24
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione
della società.
Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e
straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, e che non siano
stati riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.
Spetta in special modo al Consiglio di Amministrazione:
a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) redigere i bilanci, le relazioni annuali e le proposte di riparto degli eventuali
avanzi di gestione. In particolare nella relazione sulla gestione gli amministratori
dovranno indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli
scopi statutari, in conformità al carattere cooperativo della società;
d) compilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre alla approvazione
dell'Assemblea;
e) conferire procura sia generale che speciale, ferme le facoltà attribuite al Presidente
del Consiglio;
f) deliberare circa l'adesione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
g) amministrare i beni mobili ed immobili;
h) acconsentire iscrizioni, postergazioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni,
subingressi, annotazioni di vincolo, traslazioni ed altre dichiarazioni di ogni sorta nei
pubbliche registri ipotecari;
i) deliberare su qualsiasi operazione di credito, su mutui cambiari ed ipotecari attivi e
passivi;
l) acquistare mobili ed attrezzature di qualsiasi genere;
m) fissare l'ammontare delle tasse di ammissione dei soci e dell'eventuale sovrapprezzo
quota;
n) assumere e licenziare il personale dipendente, stabilendone gli stipendi ed i compiti;
o) deliberare l'adesione a consorzi ed organismi che abbiano scopi similari a quelli della
società e concedere fidejussioni o avalli che si rendessero necessari per il loro
sviluppo.
Qualora venga a mancare un Consigliere di Amministrazione, il Consiglio provvede a
sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Il Consiglio
può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un
Comitato Esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dal Consiglio stesso.
Il Consiglio può nominare il Direttore e dei comitati tecnici, anche fra estranei,
stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.
Art. 25
La firma e la rappresentanza sociale spettano, anche in giudizio, al Presidente del
Consiglio di Amministrazione, il quale perciò può rilasciare procure anche per ricorsi e
controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza
legale della Società avanti ad altri organi giurisdizionali e amministrativi. Può
altresì, con la sua sola firma, rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano
al Vice Presidente; in assenza o impedimento di questi, spettano ad un Consigliere
espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro Consigliere,
oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al
riguardo.
Titolo VII
Il collegio sindacale
Art. 26
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti
anche fra non soci dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio.
I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
Per il compenso ai Sindaci si applicano le disposizioni previste dall'art. 2402 c. c.
Art. 27
Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare
sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della
contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze
dei libri e delle scritture contabili.
Il Collegio, nella relazione di propria competenza al bilancio, deve indicare i criteri
seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi
statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.
I Sindaci devono anche:
a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza
delle norme legislative;
b) accertare almeno oggi tre mesi la consistenza della cassa e l'esistenza di valori e di
titoli di proprietà della società o ricevuti da essi in pegno, cauzione o custodia;
c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e
possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia stato costituito;
e) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.
Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre.
I Sindaci, infine, hanno gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.
Titolo VIII
Collegio dei Probiviri
Art. 28
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea estranei
alla compagine sociale. Essi durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili ed hanno
diritto ad un compenso in rapporto all'espletamento del mandato loro affidato.
Potranno tuttavia ricevere gettoni di presenza nella misura che sarà eventualmente
stabilita dall'Assemblea. In caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso
dell'esercizio sociale, provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione fino
alla prossima Assemblea. La Società ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione
del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino
l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o
derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta
eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso. Rientrano
nella competenza del Collegio dei Probiviri le decisioni sulla legittimità del recesso,
della esclusione, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci. Il ricorso ai
Probiviri deve essere proposto - a pena di decadenza - nel termine di 30 giorni dalla
comunicazione dell'atto che determina la controversia.
I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa di ogni formalità
in modo irrituale, nel rispetto del principio del contraddittorio. Le decisioni del
Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consente la
impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.
Art. 29
Il Consiglio di Amministrazione per assicurare il miglior funzionamento della
società, potrà nominare un Direttore, la cui retribuzione ed i cui compiti saranno
determinati dal Consiglio di Amministrazione stesso.
Il Direttore partecipa alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci ed alle adunanze
del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo ed a lui sono applicabili le
disposizioni di cui all'art. 2396 del c.c.
La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nomina, sospende, destituisce od
accetta le dimissioni del Direttore deve essere notificata all'Assemblea dei soci nella
sua prima riunione.
Titolo IX
Disposizioni generali e finali
Art. 30
In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria, con la maggioranza
stabilita nell'art. 19, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale di liquidazione deve essere destinato
ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo e in conformità con quanto stabilito dall'art. 11 della
L.59 del 31/01/1992.
Art. 31
Il funzionamento tecnico, amministrativo e finanziario della società potrà essere
disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di
Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea generale dei soci.
Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato
Esecutivo, se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se
verranno istituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della
società.
Art. 32
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni legislative
sulle società cooperative a responsabilità limitata aventi i requisiti della mutualità
agli effetti tributari. |