Si decreta [...]. Che tutti i proprietari fondiari di provincia, e di tutti i cittadini di qualsiasi corporazione avranno diritto di libera scelta e di voto nella elezione dei rappresentanti senza subire restizione alcuna. E che tutte le elezioni saranno a maggioranza di voti; e che per proprietari fondiari si intendono tutti coloro che sono considerati tali secondo le leggi d'Inghilterra [...]. Che nessun uomo libero potrą essere arrestato e imprigionato ovvero privato del suo titolo di proprietą o delle libertą o delle sue franchige, o potrą essere messo fuori legge o esiliato in altro modo danneggiato, nč potrą essere interrogato, giudicato o condannato, se non mediante legale processo con giuria di pari e secondo le leggi di questa provincia [...]. Che non potranno stabilirsi, imporsi o riscuotersi tributi, tasse, taglie, dazi, prestiti, pagamenti di diritti feudali, o altri contributi qualsivoglia nei confronti di alcuno dei sudditi di sua Maestą residenti in questa provincia, o delle loro proprietą, sotto alcun pretesto o in qualsiasi forma, se non per legge e con il consenso del Governatore, del Consiglio e dei rappresentnti del popolo adunati in Assemblea Generale [...]. Che nessuno di quanti professano la fede in Dio rivelata da Gesł Cristo potrą essere in alcun modo o momento molestato, punito, disturbato o interrogato per eventuali differenze di opinione su questioni religiose, a meno che non turbi effettivamente la pace della provincia. [...]