CREDITI DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLE AREE
SVANTAGGIARE DEL PAESE
Con la presente si comunica
che con l'approvazione da parte della Commissione Europea in data 13 marzo 2001
dell'incentivo allo sviluppo contenuto nell'articolo 8 della Finanziaria 2001, è stato
reso operativo il nuovo regime di aiuto che prevede agevolazioni fiscali, sotto forma di
credito di imposta, per gli investimenti nelle aree svantaggiate del territorio italiano.
Il regime approvato scadrà il 31 dicembre 2006 ed ha una dotazione annua di circa 4,6
miliardi di euro, pari a 9.000 miliardi di lire.
DESTINATARI
Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese sia di nuova costituzione che già
esistenti di tutti i settori, ad eccezione del settore dei trasporti e di quello
dell'agricoltura, che a decorrere dal 13 marzo 2001 e fino al 31 dicembre 2006, effettuano
nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del paese (tra cui rientra la Regione Puglia) e
nelle aree del Centro Nord individuate dalla Commissione Europea.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Oggetto delle agevolazioni sono gli investimenti che prevedono acquisti di beni materiali
ed immateriali ammortizzabili.
Gli acquisti sopra indicati possono essere effettuati anche mediante contratti di
locazione finanziaria e si riferiscono unicamente a beni nuovi.
Nel caso di beni acquistati in leasing è prescritta l'obbligatorietà della clausola di
riscatto, ed assume rilevanza ai fini dell'agevolazione il costo sostenuto dal locatore
per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.
Nulla, invece, viene esplicitamente stabilito sulle durate minime dei contratti né sulla
cedibilità degli stessi, prima e dopo dall'entrata in funzione dei cespiti.
Sono esclusi dalle agevolazioni i costi sostenuti per l'acquisto di mobili e macchine
ordinarie d'ufficio, l'avviamento, i costi di pubblicità e di ricerca e sviluppo.
MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA
Gli aiuti saranno concessi sotto forma di crediti di imposta con intensità massime
equivalenti a quelle stabilite dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale, e
più precisamente:
v 50% per la regione Calabria;
v 35% per le regioni Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia;
v 20% per le regioni Abruzzo e Molise;
v 8% per le altre regioni incluse tra quelle ammissibili agli aiuti a finalità regionale.
Le intensità di aiuto potranno inoltre essere maggiorate, fino al 15% per le piccole e
medie imprese, a seconda delle regioni d'intervento.
La procedura di calcolo della base degli investimenti, sulla quale applicare la
percentuale del credito stabilita per la tipologia d'impresa e per l'area nella quale è
ubicata l'unità produttiva alla quale il nuovo bene si riferisce, prevede che
dall'ammontare degli investimenti lordi effettuati dall'impresa in nuovi beni strumentali
durante un determinato periodo di riferimento, vada sottratto l'importo dei beni
strumentali ceduti o dismessi, e degli ammortamenti dedotti o da dedurre dall'impresa
durante lo stesso periodo d'imposta.
Per gli investimenti localizzati nei territori di cui all'Obiettivo 1 del Regolamento del
Consiglio CE, (tra cui rientra la Regione Puglia) nonché in quelle delle regioni Abruzzo
e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90%.
Non vanno dedotti in ogni caso, dall'ammontare degli investimenti agevolabili gli
ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato, effettuati nel
periodo d'imposta della loro entrata in funzione.
Qualora gli investimenti in oggetto siano effettuati da soggetti di nuova costituzione,
l'intero importo dei costi sostenuti per l'investimento, rileverà ai fini agevolativi.
Per le grandi imprese, come definite sai
sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili
per la quota che non eccede il 25% dei beni strumentali materiali agevolabili.
Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun
periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
Detto credito d'imposta non può essere chiesto a rimborso, ma è utilizzabile
esclusivamente in compensazione nell'ambito del modello F24 con l'utilizzo del codice
tributo "6734" denominato "Credito d'imposta", ai fini del pagamento
sia delle imposte dirette, IVA e IRAP sia dei contributi previdenziali e assicurativi. La
predetta compensazione può essere fruita immediatamente, sin dalla data di sostenimento
dei costi per gli investimenti, dal momento che non è richiesta alcuna autorizzazione
mediante una specifica domanda.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
Per poter usufruire delle agevolazioni in oggetto è indispensabile soddisfare le seguenti
condizioni:
v gli investimenti dovranno essere finanziati mediante apporto minimo, da parte del
beneficiario, di risorse proprie esenti da qualsiasi aiuto fino a concorrenza del 25%;
v gli aiuti all'investimento iniziale del presente regime sono subordinati al mantenimento
dell'investimento in causa per un periodo minimo di cinque anni;
v l'acquisto di beni non deve essere effettuato come investimento di sostituzione di altri
beni;
v le imprese in difficoltà sono escluse dal beneficio degli aiuti suddetti.
VINCOLI E RIDETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato a finalità regionale e
con nessun altro aiuto che abbia a oggetto i medesimi beni che fruiscono di agevolazioni a
fondo perduto, in conto capitali o in conto abbattimento degli interessi eventualmente
percepito dall'impresa per l'acquisizione dello stesso bene.
Il credito d'imposta verrà ridotto qualora alcuni dei beni acquistati utilizzando il
beneficio non vengano messi in funzione dall'impresa entro il secondo periodo d'imposta
successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione. Inoltre, qualora entro il
quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui i beni, per i quali si è goduto del
beneficio, sono entrati in funzione, gli stessi siano dismessi, ceduti a terzi o destinati
a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive terze,
e per i beni acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria non venga esercitato il
diritto di riscatto, ovvero qualora il relativo contratto sia stato ceduto a terzi, il
credito d'imposta verrà rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo
dei beni anzidetti.
Se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti
beni della stessa categoria di quelli agevolati, l'acquisto del bene nuovo costituisce
mero rimpiazzo e non può essere oggetto di agevolazione; in tal caso il beneficio viene
meno nella misura in cui il costo non ammortizzato del bene uscente è superiore a quello
del nuovo bene. Il minore credito d'imposta determinato per effetto della decadenza dal
beneficio deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui
redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano dette ipotesi.