AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER L'IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE

 Dopo una tanto desiderata attesa, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2000, n. 256 il regolamento attuativo della legge 25.2.1992, n. 215 relativa alle agevolazioni finanziarie a favore della imprenditoria femminile che prevede l'apertura del relativo bando a dicembre del 2000.

Si tratta di un passaggio decisivo, atteso da oltre un anno, infatti, mentre nei precedenti tre bandi avutisi negli anni compresi tra il 1997 e il 1999 erano stati stanziati soltanto 258 miliardi, per quest'ultimo la legge finanziaria per l'anno in corso ha stanziato circa 300 miliardi di lire, che potrebbero arrivare a 400 miliardi se le regioni metteranno a disposizione risorse proprie.

Il regolamento attuativo (DPR 28.7.2000, n. 314) semplifica le procedure di accesso agli incentivi per le aziende costituite da donne dettando una serie di modificazioni rispetto ai bandi precedenti tra le quali la riduzione dei tempi di concessione delle agevolazioni e l'eliminazione dei limiti temporali di partecipazione. Con il nuovo bando, infatti, potranno presentare le richieste anche le imprese costituite prima del 22 marzo 1992 e non potranno passare più di sei mesi dalla pubblicazione delle graduatorie per la concessione delle agevolazioni.

Qui di seguito vengono riportati i requisiti e le condizioni per usufruire delle agevolazioni previste dal regolamento varato il 14 luglio 2000 dal Consiglio dei Ministri.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere alle agevolazioni le seguenti tipologie di impresa operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, del turismo, dei servizi:

- imprese individuali il cui titolare, nonché gestore, sia donna;

- società di persone e cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% della compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;

- società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e rappresentino almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione.

Tali imprese devono inoltre essere di "piccole dimensioni" e quindi possedere i seguenti requisiti:

a) meno di 50 dipendenti;

b) un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EURO;

c) indipendenza inteso nel senso che il relativo capitale o i diritti di voto non devono essere detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa;

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti al mantenimento dei predetti requisiti soggettivi per un periodo di 5 anni dalla data della concessione del contributo.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti finalizzati a:

1) Avvio di nuove attività. Rientrano in tale tipologia gli investimenti effettuati in data successiva alla costituzione dell'impresa;

2) Acquisto di attività preesistenti. L 'acquisto di attività preesistente è assimilabile alla tipologia di "avvio di nuova attività" e ricorre quando l'impresa non svolga già un'attività. Ai fini della concessione delle agevolazioni sulle spese sostenute per "acquisto di attività preesistente", si precisa che tale operazione deve essere comprovata da "atto di cessione a titolo oneroso";

3) Realizzo di progetti aziendali innovativi. Trattasi di progetti aziendali che possono essere presentati soltanto da imprese che, al momento della domanda, già svolgano un'attività ed intendano quindi introdurre processi di qualificazione o innovazione del prodotto, della tecnologia o dell'organizzazione aziendale; non rientrano in tale tipologia i progetti finalizzati al solo ampliamento (inteso come aumento della capacità produttiva o commerciale);

4) Acquisizione di servizi reali. Trattasi di spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.

SPESE AMMISSIBILI

Per l'avvio di nuove attività, acquisto di attività preesistenti e progetti aziendali innovativi sono ammesse le spese relative all'acquisto delle seguenti immobilizzazioni:

a) impianti generali (per esempio: impianto elettrico, antincendio, antifurto, riscaldamento, condizionamento);

b) macchinari e attrezzature;

c) brevetti;

d) software;

e) opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del venticinque per cento della spesa di cui ai punti a) e b). Le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare il cinque per cento dell'importo per opere murarie;

f) studi di fattibilità e piani d'impresa, comprensivi dell'analisi di mercato, studi per la valutazione dell'impatto ambientale, nel limite del due per cento del costo dell'investimento complessivamente ammesso.

Nel caso di acquisto di attività preesistenti è ammesso anche il costo per l'acquisto della stessa attività, limitatamente al valore relativo a macchinari, attrezzature, brevetti e software da utilizzare per lo svolgimento dell'attività.

Per l'acquisizione di servizi reali sono ammesse le seguenti spese:

Ø trasferimento delle tecnologie;

Ø ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti;

Ø nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione;

Ø sviluppo di sistemi di qualità.

Tali servizi devono essere forniti da:

1. imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

2. enti pubblici e privati aventi personalità giuridica;

3. professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, i quali possono avvalersi in forma parziale, ma non prevalente, dell'apporto di professionalità esterna, senza alcuna forma di intermediazione.

La domanda deve riferirsi alle spese capitalizzate, al netto dell'iva e può riferirsi anche alle spese sostenute per gli acquisti effettuati mediante locazione finanziaria, relativamente al costo del bene fatturato dal fornitore alla società di locazione finanziaria.

Le spese finanziabili sono esclusivamente quelle sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e quelle sostenute a decorrere dal termine di chiusura del bando precedente (dall'1.1.1999).

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

Il nuovo regolamento ha decretato la fine dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi in conto interessi, per i quali le imprese hanno mostrato scarso interesse. I fondi stanziati dallo stato e dalle regioni saranno concessi soltanto sotto forma di contributi in conto capitale, secondo le intensità massime consentite dalla normativa UE espresse in equivalente sovvenzione lorda (ESL) ed equivalente sovvenzione netta (ESN). Le agevolazioni saranno calcolate come percentuale del valore ottenuto attualizzando, al tasso del 5,70% a partire dal 1° gennaio 2000, gli investimenti ammissibili, se realizzati in più anni, all'epoca in cui l'iniziativa è avviata a realizzazione, mediante calcolo basato sull'anno solare.

Su richiesta delle imprese e in riferimento agli aiuti di importo poco elevato, le agevolazioni possono essere concesse secondo la regola "de minimis". In tal caso, la misura dell'agevolazione è pari al 50% della spesa ammessa, elevabile fino al 75% per le iniziative ubicate nei territori svantaggiati individuati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, tra cui rientra l'intera regione Puglia, fermo restando l'importo massimo erogabile pari a lire 193.627.000.

Per le iniziative di acquisto dei servizi reali la misura dell'agevolazione è pari al 30%, elevabile fino al 40% nelle aree territoriali svantaggiate.

Alle imprese beneficiarie delle agevolazioni sarà inoltre riconosciuta una priorità di accesso ai fondi pubblici di garanzia gestiti dal Mediocredito Centrale e da Artigiancassa per i finanziamenti che riguardano lo stesso programma di investimenti ammesso ad agevolazione. In tal caso la somma delle agevolazioni concesse non può superare il limite massimo del 75% della spesa ammessa.

DIVIETO DI CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimento.