AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE

Per favorire lo sviluppo della imprenditorialità giovanile, le società e le cooperative di produzione e lavoro di nuova costituzione, che presentano determinati requisiti, possono beneficiare di particolari agevolazioni finanziarie previste dalla legge 28.2.1986, n. 44, successivamente abrogata e sostituita dalla legge 29.3.1995, n. 95.
L'intervento è finalizzato alla promozione di nuove iniziative che prevedano progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria o relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore (esclusi i servizi alle persone e agli enti pubblici) attraverso le seguenti forme di agevolazione:
Ø contributi in conto capitale per spese di investimento e spese di gestione;
Ø finanziamento agevolato per spese di investimento;
Ø servizi reali.
DESTINATARI
Possono usufruire delle agevolazioni le società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società in accomandita per azione, società per azione, società a responsabilità limitata, comprese le cooperative di produzione e lavoro, di nuova costituzione composte esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni oppure composte prevalentemente da giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione al capitale sociale.
Tali soggetti devono essere residenti nella Regione Puglia e la sede legale, amministrativa ed operativa delle società deve essere ubicata nei territori di applicazione della legge.
Sono escluse dalle agevolazioni le aziende individuali, le società di fatto o le società aventi un unico socio.
Le società devono essere già realmente costituite al momento in cui richiedono l'accesso al finanziamento e le cooperative devono essere regolarmente iscritte nel Registro prefettizio, ma non devono aver operato dalla data di costituzione fino alla data di presentazione della domanda di agevolazioni.
Gli statuti societari devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote od azioni societarie che facciano venir meno le condizioni soggettive di età e residenza fissate, per almeno dieci anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. L'eventuale modifica della suddetta clausola, posta in essere prima del termine dei dieci anni, provoca l'immediata decadenza dalle agevolazioni concesse.
INIZIATIVE AMMISSIBILI
Sono ammissibili al finanziamento le società che operano nei seguenti settori:
q industria, artigianato e agricoltura;
q servizi alle imprese.
La fornitura di servizi deve necessariamente essere rivolta ad altre imprese. Sono pertanto esclusi i servizi alle persone (e quindi le iniziative nei settori del commercio, del turismo e della formazione) e alle amministrazioni pubbliche (Stato, Enti locali e imprese partecipate).
Sono esclusi dalle agevolazioni in esame settori specifici previsti da disposizioni comunitarie ed i progetti che non prevedano l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale, non presentino il requisito della novità dell'iniziativa e prevedano investimenti superiori a 5 miliardi di lire.
L'attività di impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno dieci anni dalla data di avvio dell'attività. La variazione dell'attività d'impresa, sempre nell'ambito dei settori ammessi al beneficio, può essere consentita solo in casi eccezionali e previa specifica autorizzazione da parte della Società per l'imprenditorialità giovanile.
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER L'INVESTIMENTO
Le agevolazioni finanziarie per l'investimento consistono in contributi in conto capitale e in mutui agevolati, per un ammontare pari al 90% dell'investimento, che vengono erogati, in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) ed Equivalente Sovvenzione Netta (ESN), di cui il 40% a fondo perduto ed il 50% a tasso agevolato.
Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative a:

Le spese relative allo studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato, sono ammissibili nelle misure del 2% per investimenti fino a 1 miliardo, dell'1,5% per investimenti da 1 a 2,5 miliardi e dell'1% per investimenti da 2,5% a 5 miliardi.
La spesa relativa all'acquisto del terreno è ammissibile soltanto al mutuo agevolato per i progetti finalizzati alla produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, mentre per le attività agricole è ammissibile anche al contributo in c/capitale. Per le imprese di servizi, invece, è esclusa qualsiasi forma di finanziamento per l'acquisto di terreno.
Le spese relative alla costruzione o all'acquisto di opere edili sono ammissibili nel limite del 40% della spesa complessiva per la realizzazione del progetto.
Per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese per la costruzione e per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, degli immobili.
Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda.
FINANZIAMENTO AGEVOLATO
Il mutuo agevolato, pari al 50% dell'investimento, è posto in ammortamento dal primo gennaio successivo a quello in cui sia stato erogato l'intero valore nominale. Sulle somme erogate prima dell'inizio dell'ammortamento sono dovuti gli interessi al medesimo tasso di concessione del mutuo, da versare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica l'emissione del mandato di pagamento.
La società mutuataria provvede alla restituzione del mutuo mediante rate annuali posticipate, versandole entro il 31 dicembre di ogni anno.
Il tasso di riferimento da prendere a base per le operazioni di mutuo è quello vigente alla data della deliberazione dell'ammissione ai benefici (attualmente è di circa l'1,8% su base annua).
Tutti i versamenti della società mutuataria vengono effettuati nell'apposito conto corrente infruttifero intestato alla Società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. In caso di ritardo nei versamenti, viene applicata sulla somma dovuta una indennità di mora calcolata al tasso di riferimento preso a base per le operazioni di mutuo e viene sospesa dalla Società per l'imprenditorialità giovanile l'erogazione delle agevolazioni in corso, fino alla data di estinzione del debito.
La società mutuataria può richiedere la riduzione dell'importo del mutuo nel caso di minori investimenti rispetto a quanto inizialmente previsto. La riduzione ha effetto sul piano di ammortamento dal primo gennaio dell'anno successivo.
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER LA GESTIONE
Le agevolazioni finanziarie per la gestione vengono erogate sotto forma di contributo a fondo perduto e riguardano le seguenti spese:

Le spese di gestione sono ammissibili al contributo solo se sostenute dopo la data di inizio d'attività. A partire dalla dichiarazione formale di inizio d'attività vengono conteggiati i mesi rigorosamente consecutivi (di solito 24 mesi) riconosciuti come periodo valido per il rimborso delle spese di gestione sostenute.
Sulla base della dichiarazione di inizio attività - documentata con la prima fattura relativa alle spese ammissibili - può essere richiesto un anticipo pari al 40% del contributo per le spese di gestione relative al primo anno di attività; per ottenere il restante 60% dovrà essere presentata la rendicontazione completa. Lo stesso meccanismo (con il 40% in anticipo - a condizione che sia stato erogato almeno il 70% dei contributi relativi al primo anno - e rendicontazione finale) si applica nel secondo anno di attività.
Non sono invece ammissibili le spese per:

Per il primo anno di attività la misura del contributo è pari al 50% delle spese ammesse e comunque non superiore a 600 milioni di lire.
Per il secondo anno di attività la misura del contributo è pari al 50% delle spese ammesse e comunque non superiore a 1.070 milioni di lire
SERVIZI REALI
Nella fase di avvio, e quindi, nei primi due anni di attività, le società beneficiarie delle agevolazioni usufruiranno di particolari servizi reali gratuiti che si concretizzano nelle attività di:
1. tutoraggio, vale a dire di assistenza tecnica che prevede una formazione specialistica ed una consulenza personalizzata affidate, in qualità di "tutor", ad imprese affermate nel campo della consulenza o nello stesso ramo di attività delle società beneficiarie;
2. formazione imprenditoriale, organizzata in corsi di base sulla gestione d'impresa, della durata di circa sette settimane, tenuti direttamente dalla Società per l'imprenditorialità giovanile che si avvale di qualificati istituti di formazione.
EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni vengono erogate direttamente dalla Società per l'imprenditorialità giovanile.
Per gli investimenti, le erogazioni avvengono dietro presentazione da parte della società beneficiaria delle fatture comprovanti i vari stati di avanzamento lavoro (SAL), i quali non possono essere più di 5 e meno di 3. I primi SAL devono essere compresi tra il 10% e il 50% dell'ammontare della spesa complessiva, mentre l'ultimo SAL deve essere presentato a saldo e non deve superare il 10% della spesa complessiva.
Per la gestione, invece, le erogazioni vengono effettuate semestralmente dietro presentazione della documentazione di spesa accompagnata da fatture quietanzate.
VINCOLI E REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI:
Sono previsti una serie di vincoli nei confronti delle società che usufruiscono delle agevolazioni, che sono di seguito riportati sinteticamente:
le agevolazioni finanziarie non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o comunque pubbliche sia precedenti o successive al provvedimento di ammissione;
non può far parte della compagine sociale una persona fisica titolare di quote o azioni di altra società o cooperativa beneficiaria delle agevolazioni di legge gestite dalla Società per l'Imprenditoria Giovanile;
per un periodo di 10 anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazione non si possono trasferire azioni o quote da soci giovani residenti nei territori della legge a soggetti che non abbiano pari requisito (clausola che deve essere inserita negli statuti societari);
l'attività d'impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno 10 anni dalla data di avvio dell'attività;
I macchinari, gli altri beni mobili e gli immobili non possono essere utilizzati per scopi diversi da quanto previsto in progetto per almeno 10 anni dalla data di inizio dell'attività, e comunque fino all'estinzione del mutuo. I beni deperiti o divenuti obsoleti potranno essere sostituiti, previa autorizzazione, con beni analoghi o di qualità e/o di quantità superiore, che saranno ugualmente vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo.