I  CAPITANI  REGGENTI

       

 

 

LETTERA    DI    " ABRAHAM   LINCOLN  "   AI CAPITANI REGGENTI  - 07 Maggio 1861 -

 

Oddone Scarito e Filippo da Sterpeto sono i primi due Consoli e Capitani Reggenti di cui si ha notizia. Ressero la suprema magistratura nel 1244. Per più di un secolo i nomi dei loro successori sono incerti e pervenuti a noi frammentariamente.

Dall’anno 1360 invece la serie è ininterrotta e conferma l’avvicendamento semestrale.

L’elenco dei nomi dei Capitani Reggenti è istoriato nella grande sala delle udienze di Palazzo Valloni ed il loro Costume fa mostra di sé nel Museo Governativo.

Il costume dei Capitani Reggenti, velluto e seta, il colore predominante è il nero. Un corsaletto di seta è il primo indumento che continua in un calzoncini corto con allacciatura sotto il ginocchio ed è a sua volta ricoperto da un sottanino a sboffo frangiato. I calzoni si completano con le calze nere e lunghe e le scarpe di velluto con coccarda di seta e bottoni d’oro. Sul corsaletto è la mantella di velluto nero. Vivace macchia bianca è il bavaglino di pizzo ed i polsini applicati esternamente. Il berretto è di velluto nero ed è ornato con tocco di ermellino.

Da ultimo il Reggente cinge lo spadino che ha l’elsa d’oro riproducente in cesello sull’impugnatura le figure in piedi di San Marino e di Sant’Agata, Compatroni della Repubblica.

I Capitani Reggenti in carica si fregiano delle insegne del Gran Magistero del Supremo Ordine Equestre di San Marino consistenti nella placca di gran croce pendente da un gran collare formato dal nastro nei colori alternati dell’Ordine in bianco e azzurro.

I Capitani Reggenti eletti ogni 6 mesi, il 1° Aprile ed il 1° Ottobre di ogni anno, sono i Rappresentanti dello Stato ed i Capi del Potere Esecutivo.

Hanno diritto al titolo Eccellenza e presiedono il Consiglio Grande e Generale, il Consiglio dei XII, il Congresso di Stato.

Essi agiscono collegialmente ed ogni decisione deve essere presa di comune accordo avendo, l’uno nei confronti dell’altro, il diritto di veto.

I Capitani Reggenti non possono essere rieletti se non dopo tre anni dalla scadenza del loro mandato, al termine del quale possono essere sottoposti al giudizio di un tribunale speciale detto “ Sindacato della Reggenza “ che giudicherà il loro operato, sulla base dei ricorsi presentati, per tutto ciò che durante il loro mandato hanno fatto o non fatto.

I requisiti per poter essere eletto Capitano Reggente sono: essere membro del Consiglio Grande e Generale aver compiuto i 25 anni essere in possesso di cittadinanza originaria ( non essere cioè cittadino Sammarinese naturalizzato )

Anticamente ai Capitani Reggenti spettava l’amministrazione della Giustizia sul territorio della Repubblica, come sancisce la Rubrica XIII del primo libro degli statuti del 1600, oggi dall’antico potere giurisdizionale non resta che una funzione simbolica che si esplica in due sole occasioni: per l’apertura dei termini nelle cause d’appello e per la pubblicazione delle sentenze d’appello nelle cause civili e penali.

Pubblicazione che deve avvenire alla presenza dei Capitani Reggenti.

 

 

CONSIGLIO GRANDE GENERALE

 

                        

URNE PER LE VOTAZIONI DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE.

SONO CUSTODITE NEL PALAZZO DEL GOVERNO.

 

Il Consiglio Grande e Generale è il Parlamento della Repubblica. E’ formato da 60 membri eletti direttamente dal popolo con rappresentanza proporzionale ogni 5 anni.

Esso esercita il potere legislativo, giurisdizionale ed amministrativo.

Sono infatti di competenza del Consiglio Grande e Generale l’emanazione di leggi e regolamenti, la ratifica di trattati e convenzioni, la nomina di rappresentanti diplomatici e consolari.

Il Consiglio esercita inoltre il diritto di Grazia, Amnistia e Riabilitazione e nomina i Magistrati ed i Funzionari Statali.

Nel suo seno vengono eletti i due Capitani Reggenti, il Congresso di Stato, il Consiglio dei XII, i Sindaci di Governo ed i Sindacatori della Reggenza.

Non possono essere eletti Consiglieri i minori di anni 25 ( a meno che non intervenga apposita delibera consigliare ); gli analfabeti, gli appartenenti al clero, gli interdetti o inabilitati per infermità mentale, coloro che ricoprono cariche diplomatiche e consolari, gli appartenenti ai corpi di Polizia Civile e della Gendarmeria, i membri delle Giunte di Castello, chi è coniugato con un altro consigliere o gli è parente in linea retta di primo grado.

Il consiglio è coadiuvato nei suoi lavori da numerose Commissioni Politico Consigliare da esso stesso nominate.

 

 

IL CONGRESSO DI STATO

Il Congresso di Stato, generalmente composto da 10 Membri è presieduto dalla Reggenza ed è sorto nel 1945 dalla fusione di altri organi: La congregazione Economica ed il Congresso degli Affari Esteri.

In base alla legge del 15 Maggio 1945 è, assieme alla Reggenza, titolare del Potere Esecutivo.

Esso praticamente costituisce il Governo, è diviso in dieci Segreterie di Stato ognuna presieduta da un Congressista al quale spetta il titolo di Segretario di Stato.

Il Congresso di Stato è nominato dal Consiglio Grande e Generale all’inizio di ogni legislatura.

Come avviene per il Consiglio dei XII, i Capitani Reggenti che presiedono il Congresso di Stato,

non hanno diritto al voto a meno che non siano essi stessi titolari di una Segreteria di Stato.

 

 

ARENGO

L’arengo o Assemblea dei Capi Famiglia era originariamente l’Organo Sovrano. Successivamente, rendendosi sempre più difficile emanar leggi con un’assemblea così numerosa, i suoi poteri legislativi furono delegati a un Consiglio ristretto di 60 individui che assunse il nome Console Principe e Sovrano prima di Consiglio Grande Generale in seguito l’Arengo, tuttavia, conservò per sé il potere di modificare gli Statuti della Repubblica ed il “ diritto di petizione “.

Quest’ultimo diritto si esercita largamente tutt’oggi e numerose istanze vengono presentate dai cittadini agli Ecc. Capitani Reggenti la prima domenica successiva al 1° Aprile ed al 1° Ottobre.

A disposizione del popolo rimane così un prezioso strumento di democrazia diretta che gli consente d’interloquire direttamente con i supremi Organi dello Stato. Le petizioni presentate devono essere esaminate dal Consiglio entro 6 mesi.

Agli inizi del 1600 il Consiglio, pur riconoscendo sulla carta le sovrane prerogative dell’Arengo, di fatto lo esautorò dalle sue funzioni e per circa tre secoli non fu convocato.

Il 25 marzo 1906 l’Arengo dei Capi-famiglia, riunitosi in assemblea nella nostra maggior cattedrale, si riappropriò delle sue antiche funzioni originarie stabilendo che i membri del Consiglio Grande Generale venissero eletti direttamente dal popolo a scrutinio segreto abolendo in questo modo il consiglierato a vita che si autorinnovava per cooptazione via via che i consiglieri venivano a mancare.

Un tempo i Capi-famiglia erano gli unici a godere pienamente del diritto di voto e l’Arengo si identificava solo in essi. A partire dal 1906 il diritto di voto fu esteso ad altre categorie di cittadini quali i laureati e gli iscritti alla milizia fascista, successivamente a tutti i cittadini maschi maggiorenni.

Nel 1964 furono ammesse al voto le donne e nel 1983 tale diritto fu esteso ai diciottenni.

Agli elettori sono riconosciuti i diritti referendari ( referendum abrogativo, confermativo e di iniziativa legislativa ) ne consegue che non è errato identificare oggi il Corpo Elettorale come naturale e democratica evoluzione dell’antico Arengo.

 

 

CONSIGLIO DEI XIII

Il consiglio dei XII, per norme statutarie ridefinite con legge del 1923, esercita funzioni civili, penali ed amministrative.

Ad esso è riconosciuta particolare competenza in materia Giustizia Amministrativa nel senso che ogni individuo o ente che ritenga leso un suo diritto da un atto di deliberazione di origine amministrativa può ricorrere al Consiglio dei XII, per ottenere la riforma o l’annullamento dell’atto. Ha funzione di tribunale di “ terza istanza “ onde realizzare la “ doppia conforme “ qualora una sentenza di primo grado differisca ( anche in parte ) dalla sentenza d’appello.

Fra le mansioni che questo Consiglio esercita ci sono quelle immobili da parte di cittadini forensi, di riconoscere Enti Morali e di autorizzarli ad operare trasformazioni patrimoniali. Al Consiglio dei XII è anche affidata la tutela dei beni patrimoniali delle vedove e degli orfani. I Membri di quest’Organo restano in carica per la durata della Legislatura e deliberano a maggioranza semplice.

I Capitani Reggenti, che lo presiedono, non hanno diritto al voto se già non ne fanno parte come membri nominati dal Consiglio Grande Generale.

 

 

 

 

 

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