Decreto Legislativo 30 dicembre 1997,
n. 504
"Adeguamento delle norme in materia
di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'articolo
1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1996,
n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 106 e 107, recante delega
al Governo per l'adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii
e dispense per il servizio di leva;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;
Sentite le rappresentanze del personale;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle
Forze armate;
Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;
Sulla proposta del Ministro della
difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e dei trasporti e della navigazione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Formazione dei contingenti e disponibilità
1. I cittadini italiani maschi sono
chiamati alla leva nel trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di
età e comunque non prima del raggiungimento della maggiore età
; si intende per primo trimestre il periodo gennaio-marzo, per secondo
trimestre il periodo aprile-giugno, per terzo trimestre il periodo luglio-settembre,
per quarto trimestre il periodo ottobre-dicembre.
2. I cittadini dichiarati idonei
alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo
al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non
oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali delle
Forze armate determinate nel quadro di una gestione unitaria delle risorse.
Decorso inutilmente tale periodo il cittadino ha diritto alla dispensa.
3. Per coloro che chiedono di prestare
servizio in qualità di ausiliari di leva, il periodo di cui al comma
2 entro il quale deve iniziare il servizio di leva degli aspiranti ausiliari
non prescelti, decorre dalla data in cui viene comunicata la relativa determinazione
ai competenti uffici.
4. I cittadini che usufruiscono
del beneficio del ritardo per motivi di studio sono chiamati alla visita
di leva e assegnati agli enti secondo quanto indicato nei successivi articoli.
5. Le norme del presente decreto
valgono anche per gli obiettori di coscienza. Il periodo di nove mesi complessivi
previsto come limite massimo per l'impiego si applica anche agli obiettori
di coscienza a partire dall'anno 2000. Tale termine comprende anche il
periodo necessario per il riconoscimento della posizione di obiettore di
coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Art. 2.
Ritardo per motivi di studio dei cittadini
che frequentano le scuole medie superiori
1. In tempo di pace, possono chiedere
il ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva i cittadini di cui all'articolo
1 che frequentano l'ultimo triennio del corso d'istruzione secondaria superiore
presso istituti statali o legalmente riconosciuti, indipendentemente dalla
durata del corso.
2. Il ritardo previsto dal comma
1 può essere concesso ai cittadini che non hanno ancora compiuto
il ventiduesimo anno di età e, comunque, per non più di tre
volte.
3. I cittadini che hanno ottenuto
tutti i ritardi previsti dal comma 2 non possono fruire dei ritardi di
cui all'articolo 3.
4. La domanda di ritardo, per motivi
di studio, degli studenti di istituti di istruzione superiore di cui al
presente articolo deve essere presentata, corredata di certificato di iscrizione
rilasciato dalla scuola o certificazione sostitutiva per i privatisti iscritti
a sostenere l'esame di idoneità o di Stato conclusivi dei corsi
di scuola secondaria superiore o di abilitazione presso gli istituti di
cui al comma 1, entro il 30 settembre dell'anno scolastico per il quale
si richiede il beneficio, fatti salvi i cittadini nati nell'ultimo trimestre
dell'anno i quali possono presentare domanda anche in sede di chiamata
alla leva; il ritardo viene concesso con decorrenza immediata e fino al
30 settembre dell'anno successivo.
5. Tutti coloro che presentano domanda
di ritardo per motivi di studio, ai sensi del comma 4, sono sottoposti
alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui è terminato
il beneficio del ritardo; i cittadini risultati idonei iniziano il servizio
di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata
effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in
relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.
6. Gli studenti iscritti all'ultimo
anno del corso di studi di cui al comma 1, hanno facoltà di richiedere,
al momento della presentazione della domanda di cui al comma 4, di essere
chiamati a sostenere la visita di leva nel corso del primo trimestre dell'anno
solare in cui termina il beneficio del ritardo e di iniziare il servizio
di leva nel corso dell'ultimo trimestre dello stesso anno; per i cittadini
che ne beneficiano, resta comunque salvo il diritto di richiedere la concessione
di ulteriori ritardi, ferme restando le condizioni di cui ai commi 1, 2
e 3.
Art. 3.
Ritardo per motivi di studio degli studenti
universitari
1. In tempo di pace, possono fruire
del beneficio del ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva i cittadini
che frequentano corsi di istruzione universitaria di diploma o di laurea
presso università statali o legalmente riconosciute:
a) fino al compimento del venticinquesimo anno
di età , per i corsi aventi la durata di tre anni;
b) fino al compimento del ventiseiesimo anno
di età , per i corsi aventi la durata di quattro anni;
c) fino al compimento del ventisettesimo anno
di età , per i corsi aventi la durata di cinque anni;
d) fino al compimento del ventottesimo anno di
età , per i corsi aventi una durata maggiore di cinque anni.
2. Per ottenere il beneficio del
ritardo di cui al presente articolo, il cittadino deve dimostrare:
a) per la prima richiesta di ritardo, di essere
iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma e di laurea
presso università statali o legalmente riconosciute;
b) per la seconda richiesta, di aver sostenuto
con esito positivo un esame previsto dal piano di studio;
c) per la terza richiesta, di aver sostenuto
con esito positivo tre esami previsti dal piano di studio del primo e del
secondo anno;
d) per la quarta richiesta, di aver sostenuto
con esito positivo sei esami, previsti dal piano di studio del primo, secondo
e terzo anno;
e) per la quinta richiesta e le successive, aver
sostenuto ulteriori tre esami per anno rispetto alla quarta richiesta.
3. Possono altresì chiedere
il ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva, fino al compimento
del ventinovesimo anno di età , i cittadini in possesso del diploma
di laurea, iscritti ad un corso di specializzazione, di perfezionamento
o di dottorato di ricerca, nonché a scuole ad ordinamento speciale
post-laurea, attivati od istituiti presso università statali o legalmente
riconosciute. Ai fini della concessione del beneficio il cittadino deve
dimostrare la frequenza ai predetti corsi ed il superamento di eventuali
esami stabiliti dal piano di studio o dal programma formativo.
4. I limiti di età ed i requisiti
da possedere per ottenere il beneficio di cui ai commi 1, 2 e 3 possono
essere modificati, con decreto del Ministro della difesa di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
a seguito dell'entrata in vigore dei decreti concernenti i criteri generali
degli ordinamenti degli studi universitari di cui all'articolo 17, commi
95 e 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. Gli studenti universitari che
hanno titolo a presentare richiesta di ritardo, esclusa la prima, e non
la presentano, hanno diritto, al di fuori dei periodi di addestramento,
alla concessione di quattro periodi di assenza dal servizio per la durata
di otto giorni, al fine di completare la preparazione e sostenere gli esami.
Per le prove di esame non superate, detti periodi non sono computati ai
fini del compimento del servizio.
6. Gli studenti universitari che
non hanno più titolo al ritardo e che debbono sostenere non più
di quattro esami di profitto e l'esame di laurea o di diploma per completare
gli studi universitari, sono avviati al servizio, su richiesta, presso
un ente ubicato nel comune ove ha sede l'università o in un comune
limitrofo. Gli stessi studenti possono usufruire di quattro periodi di
assenza dal servizio della durata di otto giorni per sostenere gli esami
di profitto, nonché' di due giorni per sostenere l'esame di laurea
o di diploma universitario, che non sono computati ai fini del compimento
del servizio qualora tali prove di esame abbiano esito negativo.
7. Coloro che presentano domanda
di ritardo per motivi di studio sono sottoposti alla visita di leva nel
trimestre successivo a quello in cui termina il beneficio del ritardo;
i cittadini risultati idonei iniziano il servizio di leva nel semestre
successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque,
non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali
di Forza armata.
8. Le domande di ritardo per motivi
di studio devono essere presentate:
a) non oltre il 30 settembre dell'anno precedente
a quello per il quale si intende usufruire del ritardo dagli studenti iscritti
al primo anno e devono essere corredate dal certificato di iscrizione ovvero
da dichiarazione temporaneamente sostitutiva di essere in attesa di iscrizione
con esibizione, entro il 31 dicembre successivo, del certificato di iscrizione;
b) non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente
a quello per il quale si intende usufruire del ritardo dagli studenti iscritti
agli anni successivi e devono essere corredate dal certificato comprovante
gli esami sostenuti rilasciato dall'università o da una dichiarazione
temporaneamente sostitutiva cui dovrà seguire, entro il 31 gennaio
successivo, la certificazione dovuta.
9. Nei limiti di cui al comma 1
beneficiano del rinvio per motivi di studio, alle medesime condizioni degli
studenti universitari, i cittadini che, dopo aver conseguito il diploma
universitario, accedano ad un corso di laurea.
Art. 4.
Rinuncia al beneficio del ritardo per motivi
di studio
1. I cittadini che hanno ottenuto
il beneficio del ritardo per motivi di studio possono, in qualunque momento,
rinunciare a detto beneficio presentando apposita dichiarazione; detti
cittadini sono chiamati alla visita di leva nel trimestre successivo a
quello in cui hanno presentato domanda di rinuncia e se risultati idonei
iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre
in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre
successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.
Art. 5.
Ritardo per motivi di studio all'estero
1. Ai cittadini che frequentano
corsi di istruzione media superiore o universitaria nei Paesi dell'Unione
europea o che frequentano, al di fuori di questi, corsi i cui titoli di
studio finali sono considerati equipollenti dallo Stato italiano, si applicano
i benefici previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del
presente decreto.
2. I cittadini che intendano frequentare
o che frequentano al di fuori dell'Unione europea corsi al termine dei
quali non è rilasciato un titolo di studio, aventi il requisito
di cui al comma 1, devono chiedere al competente ufficio di leva del distretto
militare o della capitaneria di porto l'autorizzazione a soggiornare all'estero
per motivi di studio.
Art. 6.
Presentazione delle domande di ritardo e dell'apposita
documentazione
1. I cittadini che intendono usufruire
del ritardo degli obblighi di leva per motivi di studio sono tenuti, entro
e non oltre i termini indicati nei precedenti articoli, a presentare domanda
all'ufficio leva del distretto militare o della capitaneria di porto competente,
corredata della documentazione di cui agli articoli 2 e 3, rilasciata in
carta semplice ed esente da bollo, ovvero ad inviarla a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
Art. 7.
Dispensa dalla ferma di leva
1. In tempo di pace, conseguono
la dispensa dalla ferma di leva i cittadini che si trovano in una delle
seguenti condizioni:
a) orfano di entrambi i genitori, con funzioni
di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico;
b) arruolato, con prole;
c) figlio, unico maggiorenne e convivente, di
genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido
civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per
le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
d) primogenito o unico figlio di genitori viventi,
dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che
lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa,
ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché,
in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia
venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
e) unico fratello convivente di portatore di
handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente;
f) vittima del reato di sequestro di persona
che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato
privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute
fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni;
g) fratello di militare deceduto durante la prestazione
del servizio militare.
2. In occasione della chiamata alla
leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa può, verificandosi
circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli
elencati nel comma 1 del presente articolo, altri titoli di dispensa dal
compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno della famiglia.
Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare
il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa può non
inserire nei manifesti di chiamata alla leva alcuni dei titoli elencati
al comma 1.
3. Qualora si prevedano eccedenze
rispetto alle esigenze di incorporazione, possono altresì essere
dispensati dal servizio di leva i cittadini che si trovano, in ordine di
priorità decrescente, in una delle seguenti condizioni:
a) difficoltà economiche o familiari ovvero
particolari responsabilità lavorative;
b) responsabile diretto e determinante della
conduzione di impresa o di attività economica da almeno due anni
ovvero di impresa o attività economica avviata con il sostegno di
leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditorialità
giovanile e al lavoro autonomo, sempreché' con la partenza dell'interessato
vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità
tecnico-amministrativa dell'azienda o della attività ;
c) minor indice di idoneità somatico-funzionale
o psicoattitudinale attribuito in sede di visita di leva;
d) cittadino impegnato, con meriti particolari,
sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche,
culturali.
4. Le condizioni di cui alle lettere
a), b) e d) del comma 3 sono determinate con decreto del Ministro della
difesa.
5. In occasione della chiamata alla
leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento
annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto
i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui tener conto
nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria
ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dai commi 1 e 3. I livelli
di reddito indicati in tale decreto devono essere computati su base familiare,
considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso
per il numero dei componenti la famiglia stessa.
6. L'elenco nominativo dei dispensati,
ai sensi del presente articolo, deve essere esposto annualmente, per la
durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle
capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai
comuni di residenza dei dispensati per l'affissione agli albi comunali.
7. Il Ministro della difesa indica,
con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per la individuazione
degli arruolati che, in caso di esubero, possono essere dispensati dal
servizio di leva.
8. Il Ministro della difesa adotta
provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di
congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente
alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto riconducibili
a quelle previste al comma 3.
Art. 8.
Presentazione della documentazione per la dispensa
dalla ferma di leva
1. I cittadini che si trovano nelle
condizioni di cui all'articolo 7 presentano documentata domanda di dispensa
al distretto militare o alla capitaneria di porto, ovvero provvedono ad
inviarla tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il trimestre
in cui sono sottoposti alla visita di leva o, per situazioni sopravvenute,
fino al giorno precedente l'incorporazione.
2. Il distretto militare o la capitaneria
di porto curano l'istruttoria della pratica e trasmettono al consiglio
di leva competente per territorio la documentazione per la decisione nel
merito delle dispense di cui all'articolo 7, comma 1. La documentazione
relativa alle dispense di cui all'articolo 7, comma 3, deve invece essere
inviata per la decisione nel merito alla Direzione generale della leva
del Ministero della difesa; quest'ultima è competente anche sui
ricorsi avverso le decisioni dei consigli di leva.
Art. 9.
Dispensa per i cittadini residenti all'estero
1. I residenti all'estero, espatriati
prima del compimento del diciottesimo anno di età , sono arruolati
d'ufficio senza visita e dispensati in tempo di pace dal presentarsi alle
armi, fino a che duri la loro residenza all'estero.
2. Analoghi provvedimenti si applicano
in tempo di pace, fino a che duri la residenza all'estero, a coloro che
espatriano, per motivi di lavoro o familiari, entro il compimento del ventiquattresimo
anno di età .
3. Il cittadino interessato presenta,
tramite l'autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di
residenza, apposita istanza documentata entro la data di compimento delle
età indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. In caso di mobilitazione, gli
arruolati di cui ai commi 1 e 2 sono obbligati a presentarsi, con quelle
eccezioni che verranno stabilite, in relazione alla possibilità
che essi avranno di rimpatriare in tempo utile.
Art. 10.
Rimpatrio definitivo dei residenti all'estero
1. I cittadini, dispensati dal presentarsi
alle armi ai sensi dell'articolo 9, rimpatriati prima del compimento del
ventisettesimo anno di età , sono obbligati a presentarsi alla visita
di leva entro il trimestre successivo a quello in cui sono rimpatriati;
i cittadini risultati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di
leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata
la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle
esigenze funzionali di Forza armata.
2. I cittadini, dispensati dal presentarsi
alle armi ai sensi dell'articolo 9, rimpatriati o residenti all'estero
dopo il raggiungimento dell'età indicata al comma 1, sono dispensati
dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali
chiamate della loro classe.
3. I cittadini, dispensati dal presentarsi
alle armi ai sensi dell'articolo 9, in possesso anche della cittadinanza
di uno Stato estero, sono dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo
l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe, se dimostrano
di aver prestato nelle Forze armate dello Stato estero un periodo effettivo
di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto diversamente
stabilito da convenzioni stipulate con lo Stato.
Art. 11.
Informazione ai cittadini
1. Il Ministero della difesa predispone
un opuscolo informativo sul servizio di leva che comprende anche l'elenco
dei casi di rinvio, ritardo e dispensa, da inviare ai cittadini italiani
maschi nel trimestre precedente a quello in cui compiono il diciottesimo
anno di età .
Art. 12.
Abrogazione di norme e regime transitorio
1. Il secondo comma dell'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237,
e successive modificazioni è così sostituito: "Fermo restando
quanto previsto al numero 13) del precedente comma, la Marina militare
forma i propri contingenti in misura proporzionale alla consistenza dei
militari di leva autorizzati annualmente con legge di bilancio attingendo
prioritariamente alle regioni Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna, Puglia,
Calabria e Sicilia ed iniziando dagli iscritti più anziani di ciascun
mese di ogni trimestre di chiamata; per soddisfare le esigenze delle capitanerie
di porto possono essere chiamati alla leva anche i cittadini residenti
nei comuni costieri di regioni diverse da quelle precedentemente elencate.".
2. Sono abrogate le disposizioni
incompatibili con il presente decreto ed in particolare:
a) gli articoli 61, primo comma, lettera c);
86-bis, primo comma; 99; 100 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gli articoli 2, primo comma; 3, primo comma;
19; 20; 21, secondo comma; 22; 25 e 27 della legge 31 maggio 1975, n. 191.
3. In via transitoria, agli studenti
universitari già immatricolati alla data del 1° novembre 1998
continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 19 della legge 31
maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni.
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Le presenti norme, salvo quanto
previsto al comma 5 dell'articolo 1 e al comma 2 del presente articolo,
entrano in vigore il 31 dicembre 1998.
2. Le norme di cui ai commi 1 e
2 dell'articolo 3 del presente decreto, si applicano esclusivamente nei
confronti degli studenti universitari che si immatricolano a decorrere
dall'anno accademico 1998-1999.