Obiezione:
storia di leggi e di coscienze
“Obbedire
alla legge o alla coscienza?” |
A partire da ottobre 1995 abbiamo iniziato un cammino di formazione
dedicato ad analizzare le varie tappe della storia dell’obiezione di coscienza.
L'obiezione di coscienza è sempre esistita.
Fin dagli inizi della storia dell’uomo sono sempre esistiti problemi
legati ai rapporti tra la coscienza dell’individuo e la società,
la legge, lo stato, il governo.
L’obiettore di coscienza è colui che rifiuta di obbedire a un
imperativo giuridico o a un ordine della società in nome di valori
o regole che la propria coscienza ritiene imprescindibili.
L’O.d.C. può essere animato da valori filosofico umanitari,
morali, fede religiosa, convinzione politica.
Già Socrate (V secolo a.C.) capì una verità fondamentale
di tutti i nonviolenti: che le parole non bastano, che bisogna testimoniare
le proprie idee col comportamento e col sacrificio personale.
L’obiezione di coscienza, uno dei più alti valori della cultura
occidentale, dopo il periodo dei martiri precostantiniani (cfr. S.
Massimiliano), riemerge come esigenza liberale e protestante nell’800.
Non è il portato anti-patriottico dei cattolici o dei comunisti,
né esprime alcuna cultura “terzomondista”: purtroppo i paesi
a maggioranza cattolica sono gli ultimi a riconoscere il diritto
all’obiezione di coscienza, nessun paese comunista ha mai riconosciuto
l’O.d.C. e neppure nessun paese del Terzo Mondo. |
«...la consapevolezza
di avere alle spalle una storia così
forte ed incisiva
fornisce all’obiettore spunti di riflessione,
fattori di formazione
della coscienza ed elementi di
costruzione della
propria identità».
Rodolfo
Venditti (ex magistrato di cassazione, autore di numerose pubblicazioni
sul
diritto militare e sul servizio
nonviolento)
|
I primi maestri dell’O.d.C. in epoca moderna sono deputati e intellettuali
liberali americani. Come il protestante David Thoreau, primo obiettore
fiscale della storia e teorizzatore della “disobbedienza civile”.
Oltre a M.L. King, don Milani, padre Balducci..., molti altri sono
i testimoni meno conosciuti. Ad esempio Lanza del Vasto, primo discepolo
occidentale di Gandhi e organizzatore della difesa nonviolenta dei disertori
francesi. Durante il nazismo si distinse il contadino austriaco Franz Jaegerstaetter:
subì il processo e la decapitazione per il rifiuto ad essere arruolato
nella Wermacht: «io non mi sento in grado e non posso giurare per
un governo che sta combattendo una guerra ingiusta.(...) Non posso scaricare
la responsabilità delle mie azioni sul Fuhrer.»
Jaegerstaetter fu riscoperto dai pacifisti e dagli obiettori americani
durante la guerra del Vietnam e la sua tomba divenne meta di pellegrinaggio
di renitenti e militanti cattolici.
Più volte in carcere per le sue battaglie pacifiste al fianco
del leader nonviolento Chavez fu poi Dorothy Day, ricordata come grande
figura cristiana nell’America di questo secolo.
Tra i precursori italiani ricordiamo il sudtirolese Joseph Mayr Nusser,
che fu illegalmente chiamato alle armi nelle SS, ma rifiutò per
motivi religiosi il giuramento. Internato, morì di fame e stenti
nel febbraio 1945.
LE PRINCIPALI TAPPE DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA
IN ITALIA DAL SECONDO DOPOGUERRA A OGGI :
1947- Art. 52 della Costituzione: viene sancita l’obbligatorietà
del servizio militare “La difesa della Patria è un sacro dovere
del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e
nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione
di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici. L’ordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”.
I perché della coscrizione obbligatoria: un esercito di volontari
sarebbe stato in contrasto con il sacro dovere della difesa della patria.
Pericolo per le istituzioni democratiche della presenza di un esercito
di mestiere. Leva di massa come conquista rivoluzionaria e come autodifesa
contro una dittatura.
1949 - Pietro Pinna: primo caso eclatante di obiezione di coscienza,
suscita un caso nazionale.
Primo progetto di legge Calosso-Giordani.
A causa della mancanza nel Codice Militare dell’obiezione di coscienza
gli obiettori venivano accusati per ciascun reato con cui manifestavano
le proprie convinzioni: una trafila che durava teoricamente fino a 45 anni,
ma poi subentrava l’esonero per motivi di salute.
Dal memoriale di Pietro Pinna:
«...La guerra, nonostante l’abnegazione e l’eroismo ispirati
dall’amor di patria, si traduce ad un tradimento totale dell’idea morale,
distrugge completamente ogni sentimento di umanità, e con ciò
misconosce imperdonabilmente il valore divino della vita umana. Nessuna
legge deve cercare di violentare la coscienza dell’individuo al punto di
impedirgli di realizzare i suoi destini, di vivere per quei principi a
cui si sente nato e nei quali trova la sua ragione di esistenza come uomo».
Anni ‘50 - Aumento del numero dei casi di O.d.C. ma inasprimento del
loro trattamento da parte delle autorità militari: carcere militare
duro.
I difensori degli obiettori affermavano che prima delle leggi positive
esistono diritti essenziali e inalienabili che possono levarsi al di sopra
dello Stato. (Vedi Art.2 della Costituzione)
‘Non uccidere’ è un diritto presente nell’ordinamento democratico
dello Stato italiano, l’obiezione di coscienza è l’esercizio di
un diritto che quindi non può essere violato e non costituisce reato.
1957 - progetto di legge socialista.
Anni ‘60 - estensione dei motivi di coscienza a motivi politici. Maggiore
interesse, simpatia e rispetto da parte dell’opinione pubblica e dei mass-media
nei confronti degli O.d.C. che pagano il prezzo delle proprie idee, caso
del film “Non uccidere” di Claude Autant-Lara. Sempre più numerose
azioni collettive di sostegno (anni della contestazione).
1961 - Pronunciamento della magistratura militare:
* non uccidere non è un diritto fondamentale;
* dovere della difesa della patria sullo stesso piano del dovere del
servizio militare;
* servizio militare come preparazione fisico-spirituale alla difesa
(!);
* rifiuto dell’esercito come rifiuto di entrambi i doveri.
1962 - Progetto (respinto) di legge Basso: riconoscimento dell’obiezione
di coscienza e istituzione di una commissione più idonea.
Giovanni Gozzini: primo O.d.C. per motivi religiosi. Da una lettera
dalla camera di punizione del reparto deliranti dell’ospedale militare
dopo il rifiuto di indossare la divisa militare:
«Vorrei concludere queste mie parole ... con un passo dell’esortazione
di papa Giovanni XXIII proprio negli ultimi giorni della vigilia conciliare:
“siate uomini pacifici, siate costruttori di pace, non attardatevi sui
fatui giochi di polemica amara ed ingiusta, di avversioni preconcette e
definitive, di rigide catalogazioni di uomini ed eventi. Siate sempre disponibili
per i grandi disegni della provvidenza. La Chiesa questo, e non altro,
vuole con il suo concilio”. Con la Chiesa prego ed attendo dal concilio
che sia anche riaffermato il primato della coscienza per tutti gli umilissimi
e spesso indegni “costruttori di pace”, come me, e difesa la libertà
di coscienza come fondamento della stessa fede».
La Chiesa non prese posizioni ufficiali sul caso, ma nel suo interno
si aprì un acceso dibattito tra contrari (gli O.d.C sono sostenuti
dai comunisti, liceità di una guerra di difesa) e sostenitori (come
padre E. Balducci: appellarsi alla patria disprezzando la coscienza è
paganesimo).
1964 - Discussioni in parlamento su varie proposte di legge (Pistelli,
Basso, Paolicchi).
1965 - Caso don Milani e cappellani militari.
1966 - Approvazione della legge Pedini: servizio sostitutivo civile
con contratto di lavoro in un paese extra-europeo con dispensa dal servizio
militare dopo due anni di permanenza all’estero.
Lato negativo: posti limitati.
1968 - Dopo il terremoto nel Belice, alcuni giovani del posto protestano
contro la latitanza dello stato rifiutando il servizio militare per dedicarsi
alla ricostruzione. Nasce un movimento che chiede un servizio civile alternativo
e parte la campagna per il rigetto della cartolina precetto.
1969 - Caso di Enzo Bellettato: fece scalpore perché uomo di
cultura (insegnante scuole medie) e cattolico: dopo dodici mesi di leva
rifiuta i gradi di caporale.
«Il cattolico ... può essere un obiettore di coscienza
a causa della sua formazione e della sua fede religiosa. [...] Dovremmo
considerare l’obiezione di coscienza non come scandalo, ma piuttosto come
un segno salutare.
Non si sostituirà la guerra con delle istituzioni più
umane capaci di regolare i conflitti finché i cittadini non presteranno
ascolto ai principi della nonviolenza...».
Parte del mondo ecclesiastico si schiera pubblicamente dalla sua parte.
Il segretariato della commissione pontificia “Justitia et pax” pubblica
un testo a favore dell’obiezione di coscienza.
Riconoscimento dell’obiezione di coscienza come conquista democratica
delle libertà civili. |
"Obiettore di
coscienza è colui che rifiuta di obbedire a un
imperativo giuridico
o a un ordine della società in nome di
valori o regole
che la propria coscienza ritiene
imprescindibili.
"
|
15.12.1972 - Approvazione della legge 772 che regola l’obiezione di coscienza
dopo una discussione rapida e sbrigativa e dopo un compromesso tra varie
posizioni. È in vigore ancora oggi (anche se con modifiche in alcuni
punti, apportate dalla Corte Costituzionale).
Pregi:
· diritto della coscienza come passo avanti rispetto all’Art.
52 della Costituzione;
· l’obiezione di coscienza può essere oggetto di dibattito,
può essere promossa senza rischiare apologia di reato;
· nessun limite numerico al numero degli obiettori (mancanza
di filtri);
Difetti:
· tono paternalistico: il servizio civile è un beneficio
concesso; svalutazione dell’obiezione di coscienza stessa;
· non sono contemplate le motivazioni;
· presenza di una commissione (è lecito un tribunale
delle coscienze?);
· valutazione presuntiva negativa sul possesso di armi e condanna
per reati di violenza (non si valuta la possibilità che una persona
cambi);
· maggiore durata del servizio civile (fino al 1989 otto mesi
in più rispetto al servizio militare);
· organo non imparziale: il Ministero della Difesa
· impossibilità di obiettare durante il servizio militare;
· status dell’obiettore uguale a quello militare.
1973 - Nascita della L.O.C. Applicazione molto lenta della legge 772/’72:
obiettori trovano impiego solo nel 1976.
1979 - Circolare che esenta dal servizio civile gli obiettori in attesa
da più di 26 mesi (dimostrazione di inettitudine da parte del Ministero
della difesa e di incapacità di gestire gli obiettori nonché
svilimento delle ragioni dell’obiezione di coscienza).
1985 - Sentenza 164/85 della Corte Costituzionale: l’esistenza di una
legge che riconosce l’obiezione di coscienza al servizio militare non è
in contrasto con l’Art. 52 della Costituzione: il dovere sancito da tale
articolo non si esaurisce nel servizio militare dal momento che anche il
servizio civile dell’obiettore è riconducibile al dovere della difesa
della patria.
1989 - Sentenza 470/89: il servizio civile non può durare otto
mesi in più di quello militare, si violerebbe il principio di uguaglianza
di tutti i cittadini di fronte la legge. Una lieve differenza di durata
può essere giustificata per la formazione dell’obiettore.
1990 - Il Ministero della Difesa presenta i propri emendamenti definitivi
al testo unificato di riforma. 93 deputati di MSI, PRI, DC, PLI, PSDI chiedono
che la discussione del provvedimento avvenga in aula, e non in commissione,
bloccando così di fatto l’iter della riforma.
1991 - Inizia a Montecitorio la discussione del testo su “nuove norme
in materia di obiezione di coscienza”. La Camera dei Deputati licenzia
ed invia al Senato il testo di riforma della 772/72.
Le novità principali sono:
* il riconoscimento dell’obiezione di coscienza come diritto soggettivo;
* la valutazione della dichiarazione di obiezione di coscienza può
avvenire solo sulla base di criteri oggettivi;
* smilitarizzazione del servizio civile con la creazione di un apposito
dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
* passaggio delle competenza giuridiche alla magistratura ordinaria;
* il servizio civile si può svolgere anche nei paesi della CEE
e nei progetti di cooperazione internazionale;
* si possono predisporre forme di ricerca e sperimentazione sulla difesa
civile e nonviolenta.
I punti negativi sono:
* la maggior durata del servizio civile rispetto a quello militare
di tre mesi;
* l’assenza della possibilità dell’obiezione tardiva;
* la non soluzione del problema degli O.d.C. totali.
1992 - Il Senato approva in via definitiva la legge. Ma il Presidente
della Repubblica, Francesco Cossiga, la rinvia alle Camere, per una nuova
deliberazione. Nonostante diversi tentativi di ostruzionismo, in seguito
riprende l’esame della legge: viene approvata una proposta di legge identica
a quella non promulgata da Cossiga. Inizia a Montecitorio l’esame della
riforma, con il feroce ostruzionismo dei missini e dei repubblicani. Inizia
la mobilitazione nella società civile per salvare la legge così
come è. La Camera dei Deputati approva senza alcuna modifica l’Art.
1 della nuova legge, quello in cui si identifica l’obiezione di coscienza
come diritto soggettivo.
1993 - La Corte Costituzionale dichiara illegittima la carcerazione
degli O.d.C. totali nelle carceri militari, disponendo che essi siano detenuti
in strutture carcerarie civili. La Camera dei Deputati approva la riforma
e la trasmette al Senato. Tra le novità, la possibilità degli
O.d.C. di partecipare durante il servizio civile a missioni umanitarie
internazionali.
1994 - Il Parlamento Europeo approva una risoluzione sull’obiezione
di coscienza al servizio militare. A causa dello scioglimento anticipato
delle Camere, la riforma della 772 si è arenata in Senato e non
è diventata legge dello Stato. Progressisti, Rifondazione Comunista,
Partito Popolare, Verdi-Rete, Lega Nord presentano proposte e disegni di
legge per la riforma. La Commissione Difesa del Senato approva in sede
referente la riforma della legge sull’obiezione di coscienza. Tra le maggiori
modifiche: in positivo la durata del servizio civile equiparata a quella
del servizio militare. In negativo tra le cause ostative, le condanne diventano
da definitive a primo grado. Nasce la “Associazione Obiettori Nonviolenti”
(AON).
1995 - Il Senato approva la nuova legge in materia di obiezione di
coscienza. Il testo viene trasmesso alla Camera e comporta la riforma della
legge 772/72.
D.M.
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Il
sì della Costituzione
alla nonviolenza
Con la sentenza 164 del 1985, la Corte Costituzionale afferma che
una legge che riconosce
l’obiezione di coscienza non è in contrasto con l’art. 52
della Costituzione, infatti il dovere di difendere la patria non
può esaurirsi nel solo servizio militare, inoltre deve riguardare
tutti i cittadini, non solo quindi la limitata fascia dei chiamati
alla leva.
Questo è in accordo pure con l’art. 11, che ammette come
possibilità bellica soltanto la guerra difensiva escludendo la gestione
violenta dei conflitti, cioè la logica non della ragione ma del
più forte. L’art. 11 è un chiaro contributo all’affermazione
di una cultura diversa da una cultura di guerra, basato sul principio umano
e realistico “se vuoi la pace prepara la pace”.
I diritti dell’uomo scaturiscono dalla coscienza e non dallo stato;
i valori comunitari, anzi, si radicano nella realtà individuale
della coscienza. Per questo l’autentico obiettore ha vivo il senso dello
stato: la sua disobbedienza civile non nasce dal disprezzo della legge,
ma da una spinta a migliorarla, ad eliminarne ingiustizie e storture. Sono
gesti di denuncia e non di rassegnazione, ‘al servizio’ dello Stato, quello
della gente, della partecipazione e della democrazia. Non infrangono le
regole della democrazia (la quale riconosce la libertà di coscienza)
ma anzi la rafforzano e da essa maturano.
Uno stato che riconosce l’obiezione è pienamente, più
fedelmente, più compiutamente democratico di quello che non
la riconosce.
P.S.
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