Obiezione: storia di leggi e di coscienze  
“Obbedire alla legge o alla coscienza?” 

 [Costituzione e Nonviolenza]
A partire da ottobre 1995 abbiamo iniziato un cammino di formazione dedicato ad analizzare le varie tappe della storia dell’obiezione di coscienza.
 
L'obiezione di coscienza è sempre esistita.
Fin dagli inizi della storia dell’uomo sono sempre esistiti problemi legati ai rapporti tra la coscienza dell’individuo e la società, la legge, lo stato, il governo.
L’obiettore di coscienza è colui che rifiuta di obbedire a un imperativo giuridico o a un ordine della società in nome di valori o regole che la propria coscienza ritiene imprescindibili.
L’O.d.C. può essere animato da valori filosofico umanitari, morali, fede religiosa, convinzione politica.
Già Socrate (V secolo a.C.) capì una verità fondamentale di tutti i nonviolenti: che le parole non bastano, che bisogna testimoniare le proprie idee col comportamento e col sacrificio personale. 
L’obiezione di coscienza, uno dei più alti valori della cultura occidentale, dopo il periodo dei  martiri precostantiniani (cfr. S. Massimiliano), riemerge come esigenza liberale e protestante  nell’800. 
Non è il portato anti-patriottico dei cattolici o dei comunisti, né esprime alcuna cultura  “terzomondista”: purtroppo i paesi a maggioranza cattolica sono gli ultimi a riconoscere il diritto  all’obiezione di coscienza, nessun paese comunista ha mai riconosciuto l’O.d.C. e neppure nessun paese del Terzo Mondo. 
«...la consapevolezza di avere alle spalle una storia così 
forte ed incisiva fornisce all’obiettore spunti di riflessione, 
fattori di formazione della coscienza ed elementi di 
costruzione della propria identità». 
 
 Rodolfo Venditti (ex magistrato di cassazione, autore di numerose pubblicazioni sul 
diritto militare e sul servizio nonviolento) 
 
I primi maestri dell’O.d.C. in epoca moderna sono deputati e intellettuali liberali americani. Come il protestante David Thoreau, primo obiettore fiscale della storia e teorizzatore della “disobbedienza civile”.
Oltre a M.L. King, don Milani, padre Balducci..., molti altri sono i testimoni meno conosciuti. Ad esempio Lanza del Vasto, primo discepolo occidentale di Gandhi e organizzatore della difesa nonviolenta dei disertori francesi. Durante il nazismo si distinse il contadino austriaco Franz Jaegerstaetter: subì il processo e la decapitazione per il rifiuto ad essere arruolato nella Wermacht: «io non mi sento in grado e non posso giurare per un governo che sta combattendo una guerra ingiusta.(...) Non posso scaricare la responsabilità delle mie azioni sul Fuhrer.»
Jaegerstaetter fu riscoperto dai pacifisti e dagli obiettori americani durante la guerra del Vietnam e la sua tomba divenne meta di pellegrinaggio di renitenti e militanti cattolici.
Più volte in carcere per le sue battaglie pacifiste al fianco del leader nonviolento Chavez fu poi Dorothy Day, ricordata come grande figura cristiana nell’America di questo secolo.
Tra i precursori italiani ricordiamo il sudtirolese Joseph Mayr Nusser, che fu illegalmente chiamato alle armi nelle SS, ma rifiutò per motivi religiosi il giuramento. Internato, morì di fame e stenti nel febbraio 1945.
 

LE PRINCIPALI TAPPE DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA IN ITALIA DAL SECONDO DOPOGUERRA A OGGI :
 
1947- Art. 52 della Costituzione: viene sancita l’obbligatorietà del servizio militare “La difesa della Patria è un sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici. L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”.
I perché della coscrizione obbligatoria: un esercito di volontari sarebbe stato in contrasto con il sacro dovere della difesa della patria. Pericolo per le istituzioni democratiche della presenza di un esercito di mestiere. Leva di massa come conquista rivoluzionaria e come autodifesa contro una dittatura.
 
1949 - Pietro Pinna: primo caso eclatante di obiezione di coscienza, suscita un caso nazionale.
Primo progetto di legge Calosso-Giordani.
A causa della mancanza nel Codice Militare dell’obiezione di coscienza gli obiettori venivano accusati per ciascun reato con cui manifestavano le proprie convinzioni: una trafila che durava teoricamente fino a 45 anni, ma poi subentrava l’esonero per motivi di salute.
Dal memoriale di Pietro Pinna:
«...La guerra, nonostante l’abnegazione e l’eroismo ispirati dall’amor di patria, si traduce ad un tradimento totale dell’idea morale, distrugge completamente ogni sentimento di umanità, e con ciò misconosce imperdonabilmente il valore divino della vita umana. Nessuna legge deve cercare di violentare la coscienza dell’individuo al punto di impedirgli di realizzare i suoi destini, di vivere per quei principi a cui si sente nato e nei quali trova la sua ragione di esistenza come uomo».
 
Anni ‘50 - Aumento del numero dei casi di O.d.C. ma inasprimento del loro trattamento da parte delle autorità militari: carcere militare duro.
I difensori degli obiettori affermavano che prima delle leggi positive esistono diritti essenziali e inalienabili che possono levarsi al di sopra dello Stato. (Vedi Art.2 della Costituzione)
‘Non uccidere’ è un diritto presente nell’ordinamento democratico dello Stato italiano, l’obiezione di coscienza è l’esercizio di un diritto che quindi non può essere violato e non costituisce reato.
 
1957 - progetto di legge socialista.
 
Anni ‘60 - estensione dei motivi di coscienza a motivi politici. Maggiore interesse, simpatia e rispetto da parte dell’opinione pubblica e dei mass-media nei confronti degli O.d.C. che pagano il prezzo delle proprie idee, caso del film “Non uccidere” di Claude Autant-Lara. Sempre più numerose azioni collettive di sostegno (anni della contestazione).
 
1961 - Pronunciamento della magistratura militare:
* non uccidere non è un diritto fondamentale;
* dovere della difesa della patria sullo stesso piano del dovere del servizio militare;
* servizio militare come preparazione fisico-spirituale alla difesa (!);
* rifiuto dell’esercito come rifiuto di entrambi i doveri.
 
1962 - Progetto (respinto) di legge Basso: riconoscimento dell’obiezione di coscienza e istituzione di una commissione più idonea.
Giovanni Gozzini: primo O.d.C. per motivi religiosi. Da una lettera dalla camera di punizione del reparto deliranti dell’ospedale militare dopo il rifiuto di indossare la divisa militare:
«Vorrei concludere queste mie parole ... con un passo dell’esortazione di papa Giovanni XXIII proprio negli ultimi giorni della vigilia conciliare: “siate uomini pacifici, siate costruttori di pace, non attardatevi sui fatui giochi di polemica amara ed ingiusta, di avversioni preconcette e definitive, di rigide catalogazioni di uomini ed eventi. Siate sempre disponibili per i grandi disegni della provvidenza. La Chiesa questo, e non altro, vuole con il suo concilio”. Con la Chiesa prego ed attendo dal concilio che sia anche riaffermato il primato della coscienza per tutti gli umilissimi e spesso indegni “costruttori di pace”, come me, e difesa la libertà di coscienza come fondamento della stessa fede».
La Chiesa non prese posizioni ufficiali sul caso, ma nel suo interno si aprì un acceso dibattito tra contrari (gli O.d.C sono sostenuti dai comunisti, liceità di una guerra di difesa) e sostenitori (come padre E. Balducci: appellarsi alla patria disprezzando la coscienza è paganesimo).
 
1964 - Discussioni in parlamento su varie proposte di legge (Pistelli, Basso, Paolicchi).
 
1965 - Caso don Milani e cappellani militari.
 
1966 - Approvazione della legge Pedini: servizio sostitutivo civile con contratto di lavoro in un paese extra-europeo con dispensa dal servizio militare dopo due anni di permanenza all’estero.
Lato negativo: posti limitati.
 
1968 - Dopo il terremoto nel Belice, alcuni giovani del posto protestano contro la latitanza dello stato rifiutando il servizio militare per dedicarsi alla ricostruzione. Nasce un movimento che chiede un servizio civile alternativo e parte la campagna per il rigetto della cartolina precetto.
 
1969 - Caso di Enzo Bellettato: fece scalpore perché uomo di cultura (insegnante scuole medie) e cattolico: dopo dodici mesi di leva rifiuta i gradi di caporale.
«Il cattolico ... può essere un obiettore di coscienza a causa della sua formazione e della sua fede religiosa. [...] Dovremmo considerare l’obiezione di coscienza non come scandalo, ma piuttosto come un segno salutare.
Non si sostituirà la guerra con delle istituzioni più umane capaci di regolare i conflitti finché i cittadini non presteranno ascolto ai principi della nonviolenza...». 
Parte del mondo ecclesiastico si schiera pubblicamente dalla sua parte. Il segretariato della commissione pontificia “Justitia et pax” pubblica un testo a favore dell’obiezione di coscienza. 
Riconoscimento dell’obiezione di coscienza come conquista democratica delle libertà civili. 
"Obiettore di coscienza è colui che rifiuta di obbedire a un 
imperativo giuridico o a un ordine della società in nome di 
valori o regole che la propria coscienza ritiene 
imprescindibili. "
 
15.12.1972 - Approvazione della legge 772 che regola l’obiezione di coscienza dopo una discussione rapida e sbrigativa e dopo un compromesso tra varie posizioni. È in vigore ancora oggi (anche se con modifiche in alcuni punti, apportate dalla Corte Costituzionale).
Pregi:
· diritto della coscienza come passo avanti rispetto all’Art. 52 della Costituzione;
· l’obiezione di coscienza può essere oggetto di dibattito, può essere promossa senza rischiare apologia di reato;
· nessun limite numerico al numero degli obiettori (mancanza di filtri);
Difetti:
· tono paternalistico: il servizio civile è un beneficio concesso; svalutazione dell’obiezione di coscienza stessa;
· non sono contemplate le motivazioni;
· presenza di una commissione (è lecito un tribunale delle coscienze?);
· valutazione presuntiva negativa sul possesso di armi e condanna per reati di violenza (non si valuta la possibilità che una persona cambi);
· maggiore durata del servizio civile (fino al 1989 otto mesi in più rispetto al servizio militare);
· organo non imparziale: il Ministero della Difesa
· impossibilità di obiettare durante il servizio militare;
· status dell’obiettore uguale a quello militare.
 
1973 - Nascita della L.O.C. Applicazione molto lenta della legge 772/’72: obiettori trovano impiego solo nel 1976.
 
1979 - Circolare che esenta dal servizio civile gli obiettori in attesa da più di 26 mesi (dimostrazione di inettitudine da parte del Ministero della difesa e di incapacità di gestire gli obiettori nonché svilimento delle ragioni dell’obiezione di coscienza).
 
1985 - Sentenza 164/85 della Corte Costituzionale: l’esistenza di una legge che riconosce l’obiezione di coscienza al servizio militare non è in contrasto con l’Art. 52 della Costituzione: il dovere sancito da tale articolo non si esaurisce nel servizio militare dal momento che anche il servizio civile dell’obiettore è riconducibile al dovere della difesa della patria.
 
1989 - Sentenza 470/89: il servizio civile non può durare otto mesi in più di quello militare, si violerebbe il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte la legge. Una lieve differenza di durata può essere giustificata per la formazione dell’obiettore.
 
1990 - Il Ministero della Difesa presenta i propri emendamenti definitivi al testo unificato di riforma. 93 deputati di MSI, PRI, DC, PLI, PSDI chiedono che la discussione del provvedimento avvenga in aula, e non in commissione, bloccando così di fatto l’iter della riforma.
 
1991 - Inizia a Montecitorio la discussione del testo su “nuove norme in materia di obiezione di coscienza”. La Camera dei Deputati licenzia ed invia al Senato il testo di riforma della 772/72.
Le novità principali sono:
* il riconoscimento dell’obiezione di coscienza come diritto soggettivo;
* la valutazione della dichiarazione di obiezione di coscienza può avvenire solo sulla base di criteri oggettivi;
* smilitarizzazione del servizio civile con la creazione di un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
* passaggio delle competenza giuridiche alla magistratura ordinaria;
* il servizio civile si può svolgere anche nei paesi della CEE e nei progetti di cooperazione internazionale;
* si possono predisporre forme di ricerca e sperimentazione sulla difesa civile e nonviolenta.
I punti negativi sono:
* la maggior durata del servizio civile rispetto a quello militare di tre mesi;
* l’assenza della possibilità dell’obiezione tardiva;
* la non soluzione del problema degli O.d.C. totali.
 
1992 - Il Senato approva in via definitiva la legge. Ma il Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, la rinvia alle Camere, per una nuova deliberazione. Nonostante diversi tentativi di ostruzionismo, in seguito riprende l’esame della legge: viene approvata una proposta di legge identica a quella non promulgata da Cossiga. Inizia a Montecitorio l’esame della riforma, con il feroce ostruzionismo dei missini e dei repubblicani. Inizia la mobilitazione nella società civile per salvare la legge così come è. La Camera dei Deputati approva senza alcuna modifica l’Art. 1 della nuova legge, quello in cui si identifica l’obiezione di coscienza come diritto soggettivo.
 
1993 - La Corte Costituzionale dichiara illegittima la carcerazione degli O.d.C. totali nelle carceri militari, disponendo che essi siano detenuti in strutture carcerarie civili. La Camera dei Deputati approva la riforma e la trasmette al Senato. Tra le novità, la possibilità degli O.d.C. di partecipare durante il servizio civile a missioni umanitarie internazionali.
 
1994 - Il Parlamento Europeo approva una risoluzione sull’obiezione di coscienza al servizio militare. A causa dello scioglimento anticipato delle Camere, la riforma della 772 si è arenata in Senato e non è diventata legge dello Stato. Progressisti, Rifondazione Comunista, Partito Popolare, Verdi-Rete, Lega Nord presentano proposte e disegni di legge per la riforma. La Commissione Difesa del Senato approva in sede referente la riforma della legge sull’obiezione di coscienza. Tra le maggiori modifiche: in positivo la durata del servizio civile equiparata a quella del servizio militare. In negativo tra le cause ostative, le condanne diventano da definitive a primo grado. Nasce la “Associazione Obiettori Nonviolenti” (AON).
 
1995 - Il Senato approva la nuova legge in materia di obiezione di coscienza. Il testo viene trasmesso alla Camera e comporta la riforma della legge 772/72.

D.M.

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Il sì della Costituzione
alla nonviolenza
 
Con la sentenza 164 del 1985, la Corte Costituzionale afferma che una legge che riconosce
l’obiezione di coscienza non è in contrasto con l’art. 52 della Costituzione, infatti il dovere di difendere la patria non può esaurirsi nel solo servizio militare, inoltre deve riguardare tutti i cittadini, non solo quindi la limitata fascia dei chiamati alla leva.
Questo è in accordo pure con l’art. 11, che ammette come possibilità bellica soltanto la guerra difensiva escludendo la gestione violenta dei conflitti, cioè la logica non della ragione ma del più forte. L’art. 11 è un chiaro contributo all’affermazione di una cultura diversa da una cultura di guerra, basato sul principio umano e realistico “se vuoi la pace prepara la pace”.
I diritti dell’uomo scaturiscono dalla coscienza e non dallo stato; i valori comunitari, anzi, si radicano nella realtà individuale della coscienza. Per questo l’autentico obiettore ha vivo il senso dello stato: la sua disobbedienza civile non nasce dal disprezzo della legge, ma da una spinta a migliorarla, ad eliminarne ingiustizie e storture. Sono gesti di denuncia e non di rassegnazione, ‘al servizio’ dello Stato, quello della gente, della partecipazione e della democrazia. Non infrangono le regole della democrazia (la quale riconosce la libertà di coscienza) ma anzi la rafforzano e da essa maturano.
Uno stato che riconosce l’obiezione è pienamente, più fedelmente, più compiutamente democratico di quello che non la riconosce.
P.S.
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