Per iniziativa del Consorzio del Mediterraneo e della Federation Internationale
des Droits de l' Homme (Organo Non Governativo del Consiglio d' Europa
dell' O.N.U e dell' UNESCO), è costituita un' associazione, con
la denominazione "UNIVERSITA' DI CULTURA EUROPEA", con sede in
Messina, la città in cui ebbe i suoi natali, nel 1955, durante la
"Conferenza Europea", che la storia ricorda come la "Conferenza
di Messina" e che diede vita alla Comunità Europea. Fu in quella
occasione che un gruppo di uomini di cultura, partecipanti alla "Conferenza
Europea", insieme all' allora Ministro degli Esteri, Gaetano Martino,
promotore della suddetta Conferenza, ebbero l' idea di costituire una Università,
che propugnasse l' ideale europeo e la cultura europea, con lo stesso sincero
europeismo e con lo stesso spirito tenace che la storia ricorda come "lo
spirito di Messina". Furono essi stessi a dar vita al primo embrione
dell' attuale Università di Cultura Europea. L' attività
dell' Università di Cultura Europea si svolge nell' ambito delle
direttive generali dell' O.N.U., del consiglio d' Europa e dell' UNESCO,
organismi a cui aderisce quale Organizzazione Non Governamentale (O.N.G.).
Il Consiglio di Amministrazione può istituire altre sedi, dipartimentali,
istituiti, dipendenze, filiali, uffici, rappresentanze, ambasciate, sia
in Italia che all' Estero. Ciò tanto per la rappresentanza, quanto
per l' operatività, sia per l' insegnamento che per la ricerca,
anche in accordo con altre istituzioni universitarie, accademiche, culturali
o scolastiche, italiane ed estere, operando in reciproca assistenza. Per
la realizzazione delle sue attività l' Università di Cultura
Europea usufruirà della reciproca collaborazione e potrà
utilizzare, oltre le strutture proprie, quelle degli associati ed eventualmente
anche di istituzioni terze. La durata dell' Università di Cultura
Europea è illimitata.
Art. 2 - Scopi
L'Università di Cultura Europea non ha fini di lucro. Ha lo
scopo di diffondere nel mondo l' ideale europeo e le nuove idee di cooperazione,
di solidarietà e di fratellanza tra i popoli, nonché il proposito
di promuovere iniziative e manifestazioni culturali e turistiche, atte
ed illuminare la tradizione millenaria di civiltà dell' Europa,
le molteplici vicende storiche cui nei secoli ha partecipato, il notevole
contributo dato al patrimonio spirituale ed intellettuale del mondo, lo
sviluppo delle sue lingue, che hanno sempre dato vita ad insigni capolavori
letterari, lo sviluppo della sua economia e soprattutto delle sue tradizioni,
così care all' animo della sua gente, che in esse trasfonde i propri
sentimenti, le proprie credenze, e le continua di generazione in generazione,
come il patrimonio più cospicuo e più geloso della stirpe.
L'Università di Cultura Europea ha altresì, lo scopo di:
- attuare progetti di formazione, connessi o non con programmi di cooperazione
interazionale - curare la salvaguardia e l' incremento dei livelli sociali,
culturali ed occupazionali; - esercitare azioni di formazione e di orientamento
professionale, di promozione dell' occupazione, di assunzione e sostegno
salariale, di nuova sistemazione ed integrazione socio-professionale, anche
nel quadro della mobilità geografica, di prestazione di servizi
sociali ed assistenziali e consulenze tecniche destinate alla creazione
di posti di lavoro; - attuare politiche intese a fornire alla manodopera
le qualifiche professionali necessarie per ottenere una occupazione stabile
ed a sviluppare le possibilità occupazionali, alla integrazione
socioprofessionale dei giovani e dei lavoratori svantaggiati, all' adattamento
della manodopera, allo sviluppo del mercato del lavoro ed alle mutazioni
tecnologiche, nochè alla riduzione degli squilibri regionali ed
internazionali dei mercati del lavoro; - difendere i diritti dell' Uomo
e proteggere il libero sviluppo della personalità umana; in primo
luogo nel rispetto della Convenzione dei Diritti dell' Uomo del Consiglio
d' Europa, in linea pratica della difesa e nella garanzia dei diritti dell'
individuo e del popolo alla vita, alla libertà, al benessere sociale
ed economico, alla salute, alla cultura, alla qualità della vita,
in ogni contingenza che li mettano in pericolo o ne ostacolino la promozione.
Art. 3 - Attuazione
Per il raggiungimento degli scopi sociali sopra descritti, l' Università
di Cultura Europea si propone; a) l' istituzione e la gestione di scuole
di ogni ordine e grado; di seminari di studio; di corsi di formazione,
di qualificazione e di riqualificazione, di tirocinio e di abilitazione
professionale; b) la stipula di convenzioni con Enti Pubblici e Privati,
Nazionali, Internazionali o Stranieri. c) l' istituzione e la gestione
di centri di assistenza per la tutela del diritto dei singoli e per la
restaurazione dei diritti violati da enti pubblici e da privati; d) l'
acquisizione, l' uso, la gestione di centri sociali e per la formazione
professionale, di ostelli, collegi, villaggi, edifici scolastici, sedi
operative, case per studenti, case albergo,case di riposo, gerontocomi,
musei, edifici storici e monumentali; e) la diffusione di studi di ricerche,
mediante pubblicazione di libri, riviste, bollettini, o mediante istituzione
e gestione di emittenti radio o televisive; f) l' attuazione di tutte le
operazioni mobiliarie, immobiliarie e finanziarie, necessarie ed utili
al conseguimento dell' oggetto sociale.
Art. 4 - Associati
Possono essere soci ordinari od aderenti dell' Università di
Cultura Europea gli uomini di cultura accolti con giudizio insindacabile
del Consiglio di Amministrazione, nonché Enti Morali, Fondazioni
e Associazioni, tutti non perseguenti scopo di lucro o fini politici, che
abbiano fini attinenti con gli scopi sociali dell' Università delle
Nazioni. Per essere ammessi a soci, gli organismi di cui sopra, debbono
inoltrare domanda firmata dal legale rappresentante dell' Ente, corredata
da copia dello statuto, dall' atto di fondazione e dalla deliberazione
dell' organo competente che ha deciso l' adesione, con la nomina della
persona designata a rappresentare l' Ente in senso all' Università.
Le attività deliberative sono riservate ai soci ordinari. I soci
aderenti non partecipano all' assemblea e, pertanto, vengono esonerati
da ogni responsabilità gestionale.
Art. 5 - Incarichi e convenzioni
L' Università può ricevere incarichi di studio, di ricerche,
di assistenza, di servizi, di gestione, di azioni promozionali, di consulenze,
di formazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche, degli Enti di Stato
Italiani o Stranieri, della C.E.E., del Fondo Sociale Europeo, delle Regioni,
dei Comuni, di Enti Pubblici e Privati, sia Italiani che Stranieri. Ciò
anche in forza di apposite convenzioni da stipulare, per periodi brevi
o lunghi.
Art. 6 - Mezzi finanziari
L'Università trae i mezzi necessari al suo funzionamento: 1)
dai proventi delle tasse, diritti e contributi dovuti dagli iscritti, il
cui ammontare differenziato è stabilito dal consiglio di amministrazione
ed è notificato annualmente; 2) dai contributi degli Ordini Cavallereschi,
dei Governi, delle Regioni, del Fondo Sociale Europeo, della C.E.E., dei
Comuni delle Province o di altri enti pubblici e privati, italiani o stranieri
e da elargizioni straordinarie di e di enti privati per le normali attività
dell' università, per borse di studio e per altri specifici fini;
3) da eventuali proventi di attività didattiche editoriali, gestionali,
culturali, ed altre.
Art. 7 - Assemblea
Il massimo organo dell' Università delle Nazioni è l'
assemblea degli associati. Partecipano all' assemblea, con voto deliberativo,
i membri ordinari del Consiglio di Amministrazione, i soci ordinari persone
fisiche ed i rappresentanti degli enti soci ordinari.
Art. 8 - Consiglio d'amministrazione
L' organo che governa l' Istituzione è il Consiglio di Amministrazione,
costituito da tre a sette membri: un presidente, un vicepresidente ed un
consigliere costituiscono la struttura di base del Consiglio. Qualora il
numero dei membri venisse aumentato, le cariche ricoperte in soprannumero
sarebbero di Consigliere Aggiunto. Il Consigliere Aggiunto ha solo voto
consultivo ed apporta competenza professionale specifica, laddove i membri
del Consiglio ne richiedessero il conforto. Nell' intento di mantenere
con la massima vicinanza con la propria Fondatrice, l' Università
di Cultura Europea mantiene la riserva di 2/3 delle cariche del Consiglio
di Amministrazione al Consorzio del Mediterraneo, per tutto il periodo
di legale efficienza dello stesso: solo con la cessazione del Consorzio
del Mediterraneo decade tale obbligazione assunta principalmente per assicurare
una continuità di indirizzo all' istruzione. Il Consiglio di Amministrazione
ha facoltà di apportare allo statuto tutte quelle modifiche, in
osservanza alle norme di legge, necessarie ed utili alle finalità
gestionali dell' Universitàdi Cultura Europea. Le sedute del Consiglio
di Amministrazione potranno essere remunerate mediante attribuzione di
gettoni di presenza ai singoli membri, nella misura da stabilire in bilancio
preventivo. Il Consiglio di Amministrazione ha il governo amministrativo
e la gestione Economico-patrimoniale dell' Università; In particolare:
a) approva il bilancio preventivo ed il conto consultivo; b) delibera sulle
norme e sui regolamenti interni dell' Università; c) nomina il Rettore;
d) nomina il Direttore Generale e il Segretario Generale; e) conferisce
gli incarichi di Insegnamento, sentito il parere del Rettore; f) determina
i compensi in favore del personale docente e non docente; g) determina
la misura delle tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti; h) può
concedere delega al Rettore per periodi determinanti e per materie definite;
i) può concedere al Presidente tutti quei poteri occorrenti per
assicurare il governo amministrativo dell' Università. Il Consiglio
di Amministrazione dura in carica quattro anni. Del Consiglio di Amministrazione
possono far parte il Rettore ed il Direttore Generale.
Art. 9 - Presidente e vice-presidente
Il Presidente rappresenta l' Associazione per l' esecuzione di ogni
e qualsiasi atto amministrativo ordinario; che tutela il prestigio e il
decoro. Il Presidente ha rappresentanza legale dell' Universitàdi
Cultura Europea. Egli è responsabile dell' attività dell'
Associazione nei confronti dei terzi, quindi ogni atto ne dovrà
portare la sua firma o di chi, al momento, ne fa le veci o ne è
delegato. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell' espletamento delle
sue funzionie, qualora il Presidente sia Impedito, ne fa le veci.
Art. 10 - Direttore generale
Il Direttore Generale governa l' Associazione nell' ambito delle direttive
generali ricevute dal Consiglio di Amministrazione e rappresenta la massima
autorità gerarchica dopo il Consiglio stesso ed il Presidente. Il
suo incarico è soltanto di natura tecnica ed organizzativa; pertanto
non potrà assumere responsabilità di natura amministrativa.
Tale carica può essere ricoperta anche da un Consigliere.
Art. 11 - Segretario generale
Il Segretario Generale provvede all' organizzazione della Segreteria,
ai controlli ed al governo del personale. Cura le relazioni, le convenzioni
ed i servizi. Detiene il registro delle consistenze patrimoniali e l' inventario
dei beni dell' Associazione. E' direttamente relatore e proponente verso
il Consiglio di Amministrazione. Tale carica può essere ricoperta
anche da un Consigliere.
Art. 12 - Revisori dei conti
I Revisori dei Conti sono in numero di due, più un membro supplente.
Essi dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità e dovranno
redigere una relazione sul bilancio annuale, a conferma dell' avvenuto
controllo. Potranno essere scelti anche dall' esterno del Sodalizio
Art. 13 - Comitato di consulenza culturale
L' Organo consultivo dell' Università di Cultura Europea è
il Comitato di Consulenza Culturale, costituito da personalità di
spicco nel campo della Cultura internazionale, che saranno scelte tra quelle
segnalate da vari organismi culturali internazionali o che saranno comunque
prescelte dal Consiglio di amministrazione. Nell' ambito di tale comitato,
il Consiglio designerà un coordinatore referente.
Art. 14 - Docenti
L' Attività didattica viene organizzata e realizzata da docenti
e non docenti. Essi dovranno avere provenienza da condizione culturale
qualificata, con esperienza professionale, a livello di Istituzioni italiane
od Estere, equivalente al programma di insegnamento. studio o ricerca del
contenuto del corso. Gli incarichi vengono assegnati dal Consiglio a tempo
determinato. Ogni singolo docente potrà essere associato, per ciascuna
sessione didattica, nella forma di "associato in partecipazione",
come contenuto nelle norme del Codice Civile Italiano.
Art. 15 - Collegio docenti del corso
Docenti e tecnici di ciascun corso costituiscono il Collegio dei Docenti
del Corso. Il Collegio dei Docenti del Corso organizza i programmi didattici
e ne cura la stesura e la pubblicità. Un Docente o un Tecnico può
far parte di più Collegi di Docenti di Corso. Ognuno rimane in carica
durante tutto il periodo necessario ad organizzare, espletare e chiudere
il Corso relativo. Al Collegio dei Docenti del Corso possono partecipare
osservatori qualificati di altre Istituzioni private o pubbliche, italiane
o estere.
Art. 16 - Il Rettore
Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è
scelto tra eminenti studiosi o personalità di riconosciuti prestigio
nazionale o internazionale. Il Rettore dura in carica un triennio e può
essere riconfermato. a) Il Rettore convoca e presiede il Consiglio Accademico
e può far parte del Consiglio di Amministrazione; b) dirige il funzionamento
dell' Università in materia didattica, scientifica e culturale;
c) presenta ogni anno al Consiglio di Amministrazione, una relazione sullo
stato e lo sviluppo delle attività dell' Università, relative
all' anno Accademico trascorso, e, sentito il Consiglio Accademico formula
proposte per l' attività dell' anno successivo.
Art. 17 - Consiglio Accademico
Il Consiglio Accademico è composto dal Rettore, che lo presiede,
dai Docenti ordinari o associati preposti ai Corsi, dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale e dal Coordinatore
Generale del Comitato di Consulenza Culturale. Il Consiglio Accademico
si riunisce, in via ordinaria ogni tre mesi ed ogniqualvolta il Rettore
lo ritenga necessario o quando venga fatta motivata richiesta da almeno
un terzo dei membri. Esso definisce ed attua la linea programmatica dell
' Universita nel campo culturale, scientifico e didattico.
Art. 18 - Borse di studio - attestati - titoli - onorificenze
L' Università di Cultura Europea può istituire e promuovere
la concessione di Borse di Studio per la frequenza dei corsi propri o dei
corsi finanziati o per l' effettuazione di particolari studi o ricerche.
Altri attestati, diplomi, titoli con corrispondenza legale, lauree, o lauree
honoris causa potranno essere conferiti, secondo le norme di legge dei
singoli paesi interessati, o tramite l' attuazione di speciali deleghe.
L' Università potrà, altresì, istituire e conferire
onorificenze o premi speciali.
Art. 19 - Patrimonio
Il patrimonio dell' Associazione è formato: a) dai beni mobili
ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti donazione o per qualsiasi
altro titolo, vengano in proprietà della stessa; b) dalle somme
accantonate per qualsiasi scopo, finché non erogate. Del Patrimonio
dell' Associazione deve essere tenuto un apposito registro di inventario,
ed i dati relativi devono essere riportati a bilancio.
Art. 20 - Scioglimento
Qualora il Consiglio Direttivo ravvisasse la necessità di sciogliere
l' istituzione, sentito parere dei Revisori dei Conti, può deliberare
in tal senso, nominando un liquidatore e dando l' opportunità pubblica
di legge. I beni ed i fondi devoluti ad altro Istituto o Ente senza fini
di lucro, avente scopo e fini similari.
Art. 21 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Atto, valgono le disposizioni
del Codice Civile in materia di Associazioni.