Statuto dell'Università di Cultura Europea

Art. 1 - Costituzione - sede - durata
Per iniziativa del Consorzio del Mediterraneo e della Federation Internationale des Droits de l' Homme (Organo Non Governativo del Consiglio d' Europa dell' O.N.U e dell' UNESCO), è costituita un' associazione, con la denominazione "UNIVERSITA' DI CULTURA EUROPEA", con sede in Messina, la città in cui ebbe i suoi natali, nel 1955, durante la "Conferenza Europea", che la storia ricorda come la "Conferenza di Messina" e che diede vita alla Comunità Europea. Fu in quella occasione che un gruppo di uomini di cultura, partecipanti alla "Conferenza Europea", insieme all' allora Ministro degli Esteri, Gaetano Martino, promotore della suddetta Conferenza, ebbero l' idea di costituire una Università, che propugnasse l' ideale europeo e la cultura europea, con lo stesso sincero europeismo e con lo stesso spirito tenace che la storia ricorda come "lo spirito di Messina". Furono essi stessi a dar vita al primo embrione dell' attuale Università di Cultura Europea. L' attività dell' Università di Cultura Europea si svolge nell' ambito delle direttive generali dell' O.N.U., del consiglio d' Europa e dell' UNESCO, organismi a cui aderisce quale Organizzazione Non Governamentale (O.N.G.). Il Consiglio di Amministrazione può istituire altre sedi, dipartimentali, istituiti, dipendenze, filiali, uffici, rappresentanze, ambasciate, sia in Italia che all' Estero. Ciò tanto per la rappresentanza, quanto per l' operatività, sia per l' insegnamento che per la ricerca, anche in accordo con altre istituzioni universitarie, accademiche, culturali o scolastiche, italiane ed estere, operando in reciproca assistenza. Per la realizzazione delle sue attività l' Università di Cultura Europea usufruirà della reciproca collaborazione e potrà utilizzare, oltre le strutture proprie, quelle degli associati ed eventualmente anche di istituzioni terze. La durata dell' Università di Cultura Europea è illimitata.
Art. 2 - Scopi
L'Università di Cultura Europea non ha fini di lucro. Ha lo scopo di diffondere nel mondo l' ideale europeo e le nuove idee di cooperazione, di solidarietà e di fratellanza tra i popoli, nonché il proposito di promuovere iniziative e manifestazioni culturali e turistiche, atte ed illuminare la tradizione millenaria di civiltà dell' Europa, le molteplici vicende storiche cui nei secoli ha partecipato, il notevole contributo dato al patrimonio spirituale ed intellettuale del mondo, lo sviluppo delle sue lingue, che hanno sempre dato vita ad insigni capolavori letterari, lo sviluppo della sua economia e soprattutto delle sue tradizioni, così care all' animo della sua gente, che in esse trasfonde i propri sentimenti, le proprie credenze, e le continua di generazione in generazione, come il patrimonio più cospicuo e più geloso della stirpe. L'Università di Cultura Europea ha altresì, lo scopo di: - attuare progetti di formazione, connessi o non con programmi di cooperazione interazionale - curare la salvaguardia e l' incremento dei livelli sociali, culturali ed occupazionali; - esercitare azioni di formazione e di orientamento professionale, di promozione dell' occupazione, di assunzione e sostegno salariale, di nuova sistemazione ed integrazione socio-professionale, anche nel quadro della mobilità geografica, di prestazione di servizi sociali ed assistenziali e consulenze tecniche destinate alla creazione di posti di lavoro; - attuare politiche intese a fornire alla manodopera le qualifiche professionali necessarie per ottenere una occupazione stabile ed a sviluppare le possibilità occupazionali, alla integrazione socioprofessionale dei giovani e dei lavoratori svantaggiati, all' adattamento della manodopera, allo sviluppo del mercato del lavoro ed alle mutazioni tecnologiche, nochè alla riduzione degli squilibri regionali ed internazionali dei mercati del lavoro; - difendere i diritti dell' Uomo e proteggere il libero sviluppo della personalità umana; in primo luogo nel rispetto della Convenzione dei Diritti dell' Uomo del Consiglio d' Europa, in linea pratica della difesa e nella garanzia dei diritti dell' individuo e del popolo alla vita, alla libertà, al benessere sociale ed economico, alla salute, alla cultura, alla qualità della vita, in ogni contingenza che li mettano in pericolo o ne ostacolino la promozione.
Art. 3 - Attuazione
Per il raggiungimento degli scopi sociali sopra descritti, l' Università di Cultura Europea si propone; a) l' istituzione e la gestione di scuole di ogni ordine e grado; di seminari di studio; di corsi di formazione, di qualificazione e di riqualificazione, di tirocinio e di abilitazione professionale; b) la stipula di convenzioni con Enti Pubblici e Privati, Nazionali, Internazionali o Stranieri. c) l' istituzione e la gestione di centri di assistenza per la tutela del diritto dei singoli e per la restaurazione dei diritti violati da enti pubblici e da privati; d) l' acquisizione, l' uso, la gestione di centri sociali e per la formazione professionale, di ostelli, collegi, villaggi, edifici scolastici, sedi operative, case per studenti, case albergo,case di riposo, gerontocomi, musei, edifici storici e monumentali; e) la diffusione di studi di ricerche, mediante pubblicazione di libri, riviste, bollettini, o mediante istituzione e gestione di emittenti radio o televisive; f) l' attuazione di tutte le operazioni mobiliarie, immobiliarie e finanziarie, necessarie ed utili al conseguimento dell' oggetto sociale.
Art. 4 - Associati
Possono essere soci ordinari od aderenti dell' Università di Cultura Europea gli uomini di cultura accolti con giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, nonché Enti Morali, Fondazioni e Associazioni, tutti non perseguenti scopo di lucro o fini politici, che abbiano fini attinenti con gli scopi sociali dell' Università delle Nazioni. Per essere ammessi a soci, gli organismi di cui sopra, debbono inoltrare domanda firmata dal legale rappresentante dell' Ente, corredata da copia dello statuto, dall' atto di fondazione e dalla deliberazione dell' organo competente che ha deciso l' adesione, con la nomina della persona designata a rappresentare l' Ente in senso all' Università. Le attività deliberative sono riservate ai soci ordinari. I soci aderenti non partecipano all' assemblea e, pertanto, vengono esonerati da ogni responsabilità gestionale.
Art. 5 - Incarichi e convenzioni
L' Università può ricevere incarichi di studio, di ricerche, di assistenza, di servizi, di gestione, di azioni promozionali, di consulenze, di formazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche, degli Enti di Stato Italiani o Stranieri, della C.E.E., del Fondo Sociale Europeo, delle Regioni, dei Comuni, di Enti Pubblici e Privati, sia Italiani che Stranieri. Ciò anche in forza di apposite convenzioni da stipulare, per periodi brevi o lunghi.
Art. 6 - Mezzi finanziari
L'Università trae i mezzi necessari al suo funzionamento: 1) dai proventi delle tasse, diritti e contributi dovuti dagli iscritti, il cui ammontare differenziato è stabilito dal consiglio di amministrazione ed è notificato annualmente; 2) dai contributi degli Ordini Cavallereschi, dei Governi, delle Regioni, del Fondo Sociale Europeo, della C.E.E., dei Comuni delle Province o di altri enti pubblici e privati, italiani o stranieri e da elargizioni straordinarie di e di enti privati per le normali attività dell' università, per borse di studio e per altri specifici fini; 3) da eventuali proventi di attività didattiche editoriali, gestionali, culturali, ed altre.
Art. 7 - Assemblea
Il massimo organo dell' Università delle Nazioni è l' assemblea degli associati. Partecipano all' assemblea, con voto deliberativo, i membri ordinari del Consiglio di Amministrazione, i soci ordinari persone fisiche ed i rappresentanti degli enti soci ordinari.
Art. 8 - Consiglio d'amministrazione
L' organo che governa l' Istituzione è il Consiglio di Amministrazione, costituito da tre a sette membri: un presidente, un vicepresidente ed un consigliere costituiscono la struttura di base del Consiglio. Qualora il numero dei membri venisse aumentato, le cariche ricoperte in soprannumero sarebbero di Consigliere Aggiunto. Il Consigliere Aggiunto ha solo voto consultivo ed apporta competenza professionale specifica, laddove i membri del Consiglio ne richiedessero il conforto. Nell' intento di mantenere con la massima vicinanza con la propria Fondatrice, l' Università di Cultura Europea mantiene la riserva di 2/3 delle cariche del Consiglio di Amministrazione al Consorzio del Mediterraneo, per tutto il periodo di legale efficienza dello stesso: solo con la cessazione del Consorzio del Mediterraneo decade tale obbligazione assunta principalmente per assicurare una continuità di indirizzo all' istruzione. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di apportare allo statuto tutte quelle modifiche, in osservanza alle norme di legge, necessarie ed utili alle finalità gestionali dell' Universitàdi Cultura Europea. Le sedute del Consiglio di Amministrazione potranno essere remunerate mediante attribuzione di gettoni di presenza ai singoli membri, nella misura da stabilire in bilancio preventivo. Il Consiglio di Amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione Economico-patrimoniale dell' Università; In particolare: a) approva il bilancio preventivo ed il conto consultivo; b) delibera sulle norme e sui regolamenti interni dell' Università; c) nomina il Rettore; d) nomina il Direttore Generale e il Segretario Generale; e) conferisce gli incarichi di Insegnamento, sentito il parere del Rettore; f) determina i compensi in favore del personale docente e non docente; g) determina la misura delle tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti; h) può concedere delega al Rettore per periodi determinanti e per materie definite; i) può concedere al Presidente tutti quei poteri occorrenti per assicurare il governo amministrativo dell' Università. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. Del Consiglio di Amministrazione possono far parte il Rettore ed il Direttore Generale.
Art. 9 - Presidente e vice-presidente
Il Presidente rappresenta l' Associazione per l' esecuzione di ogni e qualsiasi atto amministrativo ordinario; che tutela il prestigio e il decoro. Il Presidente ha rappresentanza legale dell' Universitàdi Cultura Europea. Egli è responsabile dell' attività dell' Associazione nei confronti dei terzi, quindi ogni atto ne dovrà portare la sua firma o di chi, al momento, ne fa le veci o ne è delegato. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell' espletamento delle sue funzionie, qualora il Presidente sia Impedito, ne fa le veci.
Art. 10 - Direttore generale
Il Direttore Generale governa l' Associazione nell' ambito delle direttive generali ricevute dal Consiglio di Amministrazione e rappresenta la massima autorità gerarchica dopo il Consiglio stesso ed il Presidente. Il suo incarico è soltanto di natura tecnica ed organizzativa; pertanto non potrà assumere responsabilità di natura amministrativa. Tale carica può essere ricoperta anche da un Consigliere.
Art. 11 - Segretario generale
Il Segretario Generale provvede all' organizzazione della Segreteria, ai controlli ed al governo del personale. Cura le relazioni, le convenzioni ed i servizi. Detiene il registro delle consistenze patrimoniali e l' inventario dei beni dell' Associazione. E' direttamente relatore e proponente verso il Consiglio di Amministrazione. Tale carica può essere ricoperta anche da un Consigliere.
Art. 12 - Revisori dei conti
I Revisori dei Conti sono in numero di due, più un membro supplente. Essi dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità e dovranno redigere una relazione sul bilancio annuale, a conferma dell' avvenuto controllo. Potranno essere scelti anche dall' esterno del Sodalizio
Art. 13 - Comitato di consulenza culturale
L' Organo consultivo dell' Università di Cultura Europea è il Comitato di Consulenza Culturale, costituito da personalità di spicco nel campo della Cultura internazionale, che saranno scelte tra quelle segnalate da vari organismi culturali internazionali o che saranno comunque prescelte dal Consiglio di amministrazione. Nell' ambito di tale comitato, il Consiglio designerà un coordinatore referente.
Art. 14 - Docenti
L' Attività didattica viene organizzata e realizzata da docenti e non docenti. Essi dovranno avere provenienza da condizione culturale qualificata, con esperienza professionale, a livello di Istituzioni italiane od Estere, equivalente al programma di insegnamento. studio o ricerca del contenuto del corso. Gli incarichi vengono assegnati dal Consiglio a tempo determinato. Ogni singolo docente potrà essere associato, per ciascuna sessione didattica, nella forma di "associato in partecipazione", come contenuto nelle norme del Codice Civile Italiano.
Art. 15 - Collegio docenti del corso
Docenti e tecnici di ciascun corso costituiscono il Collegio dei Docenti del Corso. Il Collegio dei Docenti del Corso organizza i programmi didattici e ne cura la stesura e la pubblicità. Un Docente o un Tecnico può far parte di più Collegi di Docenti di Corso. Ognuno rimane in carica durante tutto il periodo necessario ad organizzare, espletare e chiudere il Corso relativo. Al Collegio dei Docenti del Corso possono partecipare osservatori qualificati di altre Istituzioni private o pubbliche, italiane o estere.
Art. 16 - Il Rettore
Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra eminenti studiosi o personalità di riconosciuti prestigio nazionale o internazionale. Il Rettore dura in carica un triennio e può essere riconfermato. a) Il Rettore convoca e presiede il Consiglio Accademico e può far parte del Consiglio di Amministrazione; b) dirige il funzionamento dell' Università in materia didattica, scientifica e culturale; c) presenta ogni anno al Consiglio di Amministrazione, una relazione sullo stato e lo sviluppo delle attività dell' Università, relative all' anno Accademico trascorso, e, sentito il Consiglio Accademico formula proposte per l' attività dell' anno successivo.
Art. 17 - Consiglio Accademico
Il Consiglio Accademico è composto dal Rettore, che lo presiede, dai Docenti ordinari o associati preposti ai Corsi, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale e dal Coordinatore Generale del Comitato di Consulenza Culturale. Il Consiglio Accademico si riunisce, in via ordinaria ogni tre mesi ed ogniqualvolta il Rettore lo ritenga necessario o quando venga fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei membri. Esso definisce ed attua la linea programmatica dell ' Universita nel campo culturale, scientifico e didattico.
Art. 18 - Borse di studio - attestati - titoli - onorificenze
L' Università di Cultura Europea può istituire e promuovere la concessione di Borse di Studio per la frequenza dei corsi propri o dei corsi finanziati o per l' effettuazione di particolari studi o ricerche. Altri attestati, diplomi, titoli con corrispondenza legale, lauree, o lauree honoris causa potranno essere conferiti, secondo le norme di legge dei singoli paesi interessati, o tramite l' attuazione di speciali deleghe. L' Università potrà, altresì, istituire e conferire onorificenze o premi speciali.
Art. 19 - Patrimonio
Il patrimonio dell' Associazione è formato: a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti donazione o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà della stessa; b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, finché non erogate. Del Patrimonio dell' Associazione deve essere tenuto un apposito registro di inventario, ed i dati relativi devono essere riportati a bilancio.
Art. 20 - Scioglimento
Qualora il Consiglio Direttivo ravvisasse la necessità di sciogliere l' istituzione, sentito parere dei Revisori dei Conti, può deliberare in tal senso, nominando un liquidatore e dando l' opportunità pubblica di legge. I beni ed i fondi devoluti ad altro Istituto o Ente senza fini di lucro, avente scopo e fini similari.
Art. 21 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Atto, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni.


Web Editor Oreste Palamara