BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
n° 102
by Carlo Saffioti
Poichè tutti i cittadini sono eguali,
essi debbono poter accedere in modo eguale
a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità
e senza altro criterio che quello delle loro virtù
e dei loro talenti.
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
(26 agosto 1789)
1 - Comincia la carneficina?
Un Collega che opera nel Nord Ovest ha scritto una lettera molto preoccupata - e preoccupante - circa la situazione in corso nelle sue zone in tema di nomine e non conferme. E' ovviamente doveroso darne notizia, senza per questo voler creare allarmismi ma nella consapevolezza che sia meglio sapere piuttosto che non sapere.
C.S <<<<<<<<
Caro Carlo
Qui da noi quello che si temeva sta avvenendo. Non dico che si tratta di una carneficina,
ma stanno cadendo teste anche piuttosto "illustri".
Data la peculiarità di questa provincia (la stragrande maggioranza è di Comuni che non
vanno oltre i 1.000 abitanti) c'è da pensare.
Si verificano o verificheranno alcune non conferme di segretari con notevole esperienza
che spesso si potrebbe dire che siano sprecati per quei Comuni ed invece.......
Staremo a vedere, ma ormai purtroppo comincia ad essere una discutibile moda quella di
cambiare il segretario comunale anche quando non ce n'è ragione.
Comincio a non vedere più soluzione al problema.
Speriamo in tempi migliori.
G.
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Un Collega ha trasmesso uno stringato comunicato dell'Unione che smentisce l'esistenza di un ddl relativo all'eliminazione della figura del Segretario nei Comuni inferiori a 15.000 abitanti. D'accordo: e per quelli superiori che si fa?
C.S.
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Carissimi Colleghi,
Vi trasmetto, di seguito, un comunicato dell'Unione del 05.07.1999, che smentisce alcune voci abbastanza singolari. A questo aggiungo di poter confermare il comunicato, in quanto, collegandosi al sito Internet del Parlamento è facilmente verificabile il fatto che non ci sia nulla di più recente del famigerato D. L. n. 8/99 e del D. D. L. n. 3817 (D. D. L. CORTELLONI).
Vi saluto
G.
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UNIONE NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
COMUNICATO DEL 5/7/99
Sono
state diffuse voci relative alla presentazione di un disegno o progetto di legge che
prevede la facoltatività della figura del segretario comunale nei comuni inferiori a
15.000 ove sia nominato il direttore generale. Al momento si smentisce una eventualità
del genere. Chiunque fosse a conoscenza di fatti concreti, non di semplici voci, che
prevedano un'eventualità del genere, è pregato di mettersi in contatto con la segreteria
nazionale o di scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica (carlino@provincia.asti.it) o alla nostra sede:
Via Cesare Balbo, 43 - 00184 Roma - tel. 06/47824327 - fax 06/47886945).
CARLINO
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3 - In tema di "Colazioni di lavoro"
Con riferimento alla deliberazone dell'Agenzia Puglia, che liquidava una consistente spesa per una colazione di lavoro (vedi Bollettino n° 99), un Collega ci manda il suo gustoso commento ...
Ecco un fulgido esempio di come si può coniugare managerialità e legittimità!
La deliberazione n.62 dell'8/03/99 dell'Agenzia Segretari Puglia, esimi colleghi, deve essere presa ad esempio da noi tutti, affinchè da ora in avanti, si possa affermare che la rivoluzione copernicana dell'azione amministrativa degli ultimi tempi, possa dirsi davvero portata a compimento!
Non perdiamo la grande occasione che la deliberazione 62 ci offre, colleghi: non crediamo che la scelta dei "2 ghiottoni" sia casuale! Essa in realtà cela il grande disegno di cui siamo i protagonisti assoluti, noi, chiamati a nuove sfide, pronti a catapultare i Comuni italiani oltre il 2000, in Europa, nel mondo intero!
Chissà chi ha avuto l'incommensurabile piacere di partecipare al banchetto, e di brindare al futuro delle Autonomie locali! Avrei voluto esserci, io come tutti voi, per poter dire un giorno: "io c'ero"!
G.
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4 - Competenza giurisdizionale nelle controversie dei Segretari
Il Collega De Marinis ha pubblicato sul sito del Prof. Virga un suo nuovo intervento sulla tematica che, in questo periodo, interessa molti Segretari: quale giudice sia competente nelle controversie che toccano il rapporto di lavoro.
Ritenendo utile far conoscere questo lavoro ai Colleghi, ho saccheggiato nuovamente il sito Giust.It copiando l'articolo; spero che il Prof. Virga non me ne voglia e che il Collega non si dispiaccia di questa appropriazione non autorizzata.
Il minimo che posso fare è ricordare ai lettori l'indirizzo del sito del Prof. Virga, ricchissimo di materiali e di link per il nostro lavoro: www.giust.it
C.S.
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LUCIO DE MARINIS
(Segretario generale della Provincia di Chieti)
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RIGUARDANTI LA NOMINA E LA REVOCA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI:
QUALE GIUDICE E' COMPETENTE?
Come era prevedibile, la individuazione del giudice competente a risolvere le controversie inerenti alla nomina e alla revoca dei segretari comunali e provinciali ha dato la stura a variegate e contrapposte prese di posizione da parte dei giudici aditi.
Se da una parte, infatti, è stata affermata la competenza del giudice ordinario
[1] , dall'altra, invece, è stata affermata la competenza del giudice amministrativo [2] .Da parte di coloro che affermano la competenza del giudice ordinario si sostiene, in buona sostanza, che tutti gli atti della pubblica amministrazione connessi sia direttamente che indirettamente alla gestione dei rapporti di lavoro del dipendente pubblico hanno natura privatistica per effetto del combinato disposto degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, del D.Lgs 29/93, come modificato dal D. Lgs. n. 80/98.
Dal disposto delle citate norme discenderebbe che tutti gli atti attinenti alla gestione del rapporto di lavoro non sarebbero più qualificabili come provvedimenti amministrativi, ma sarebbero equiparabili a quelli emessi da un datore di lavoro privato e, quindi, soggetti al regime del diritto civile.
Al riguardo, giova previamente ricordare che nel nostro paese nel quale è stato adottato il regime della duplice giurisdizione, ordinaria e amministrativa, la regola generale, peraltro derogabile, contenuta nell'art. 2 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all.to E, sull'abolizione del contenzioso amministrativo, e consacrata, oggi, negli artt.102, 103 e 113 della Costituzione, per la ripartizione della competenza, è nel senso che, nel campo Civile, si tiene conto della natura della posizione giuridica soggettiva tutelata che si fa valere in giudizio
[3], vale a dire che la competenza spetta al giudice ordinario tutte le volte che si controverta di diritti soggettivi nei quali si imbatte l'attività sia di diritto privato che di diritto amministrativo della pubblica amministrazione, mentre al giudice amministrativo appartiene la competenza sulle questioni concernenti gli interessi legittimi.Talché va affermata la competenza del giudice ordinario tutte le volte che si controverta della appartenenza alla pubblica amministrazione del potere esercitato nei confronti di situazioni di diritto soggettivo appartenenti agli amministrati, per contro la competenza è del giudice amministrativo nel caso di controversie in ordine al cattivo uso del potere, comportante la lesione di un interesse legittimo
[4] .Questa regola, che, come già detto, non è inderogabile, risulta a volte, e comunque di recente sempre più frequentemente, superata da parte dello stesso legislatore che, come nella fattispecie all'esame, modifica i criteri classici di riparto della giurisdizione, introducendone altri aventi natura oggettiva, individuati sulla base di materie omogenee.
Alla luce di quanto esposto, si impone, pertanto, nel caso che ne occupa, una puntuale verifica della decisioni giurisprudenziali richiamate alle note 1 e 2, alla luce della peculiare conformazione del rapporto di impiego pubblico (ormai correntemente definito come rapporto di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche) con particolare attenzione al rapporto di lavoro del segretario comunale e provinciale.
Invero, la relazione che intercorre tra l'organo o l'ufficio e la persona fisica preposta ad esso, vale a dire la relazione che intercorre tra il centro organizzatorio e l'agente la cui attività viene imputata all'organo o all'ufficio, è una relazione "sui generis" che dà luogo ad una situazione giuridica complessa.
Infatti, bisogna distinguere tra "relazione esterna" intercorrente tra l'ente cui appartiene l'organo o l'ufficio ed una persona fisica, e "relazione interna", di natura organizzatoria, intercorrente tra l'organo o l'ufficio e la medesima persona fisica.
Quanto alla "relazione esterna", in virtù della quale un certo individuo viene ad essere in possesso della qualifica di preposto ad un ufficio o ad un organo di un dato ente, è da dire che essa costituisce un vero e proprio rapporto giuridico intercorrente tra una persona fisica nella sua soggettività giuridica in contrapposizione alla soggettività giuridica dell'ente cui appartiene l'ufficio o l 'organo
[5] .Questo rapporto giuridico, che è essenzialmente di natura patrimoniale, viene denominato ''rapporto di servizio" e può avere natura e fondamento diversi.
Quanto alla ''relazione interna'' che, come detto è di tipo organizzatorio, la stessa consiste in un rapporto per il quale una determinata persona fisica, per effetto della assegnazione all'ufficio o all'organo, assume la connotazione di mezzo di imputazione di effetti giuridici.
Questo rapporto, che viene definito "rapporto d'ufficio"
[6] , ovvero "rapporto organico" [7] ,è costituito da "tutto il complesso delle regole che connettono la persona fisica all'esercizio delle funzioni pubbliche'' [8] e "non attiene al titolare dell'ufficio nella sua materialità di soggetto..... ma attiene ad una qualità giuridica che la norma attribuisce al titolare dell'ufficio, di agire producendo effetti giuridici che non gli si imputano, esercitando potestà che come soggetto materiale non avrebbe" [9] .Orbene, come è dato rilevare da quanto esposto, quando il D. Lgs. 29/93, e successive modificazioni e integrazioni, fa riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, tale riferimento non può che attenere al c.d. "rapporto di servizio", atteso che il "rapporto d'ufficio" o "rapporto organico" per la sua specifica natura, è ascritto completamente al diritto pubblico.
Un tanto discende con tutta chiarezza dal combinato disposto dell' art. 2, comma 1, lettere a e c), punto 2, della legge 421/92, in base al quale mentre i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche devono essere ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e sono regolati mediante contratti individuali e collettivi, per contro, gli organi, gli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi sono regolati con legge ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi.
Orbene, sulla scorta delle osservazioni che precedono può essere affermato con certezza che se non v'é dubbio che tutte le controversie attinenti al rapporto di servizio (id est: rapporto di lavoro) appartengono alla competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, per effetto di quanto disposto dall'art.68 comma I, del D.lgs.29/93, nel testo sostituito dall' 'art.29 del D. Lgs.n.80/98, non altrettanto può essere affermato per quanto attiene alle controversie relative al c.d. "rapporto d'ufficio'' o "rapporto organico".
Ma v ' è di più.
Infatti, è la stessa norma positiva che sottrae alla competenza del giudice ordinario le controversie riguardanti il rapporto d'ufficio.
Stabilisce, infatti , l'art. 2 comma 1 lettera c) della legge 241/92, che il governo è autorizzato, nell' esercizio della delega conferitagli, a prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti ai quali si applica la disciplina dello stesso art. 2, al giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, con la esclusione delle ''controversie riguardanti...... le materie di cui ai numeri da 1 a 7 della presente lettera", e al n. 2 della lettera c) sono previsti, per l'appunto, i modi di conferimento della titolarità degli organi e degli uffici.
Talché, la competenza del giudice ordinario nelle materie attinenti al "rapporto d'ufficio" è esclusa per norma positiva.
Conseguentemente, l'art . 68, comma 1, del D. Lgs. 29/93 nel testo vigente, non può avere altra significazione se non quella in precedenza esposta, pena la illegittimità della norma stessa per evidente eccesso di delega.
Orbene, non può essere negato che, se nella generalità dei casi non risulta tecnicamente agevole distinguere, nell'ambito del rapporto di impiego pubblico, l'aspetto che attiene al rapporto di servizio", cioè al rapporto di lavoro in senso stretto, da quello che attiene al rapporto d'ufficio atteso che generalmente l'atto di nomina con il quale si instaura un rapporto di servizio e che ha, come visto, natura privata, sovente coincide con la nomina del soggetto fisico privato alla titolarità di un determinato organo o ufficio instaurando, quindi, anche un rapporto d ' ufficio che ha invece natura amministrativa con conseguente difficoltà, sul versante della tutela, ai fini della individuazione del giudice competente, altrettanto non può dirsi per il rapporto di impiego del segretario comunale e provinciale.
Infatti, nel caso del rapporto di impiego (id est: di lavoro) dei segretari comunali e provinciali, la differenziazione dei due rapporti, di servizio e d'ufficio, è, oltreché giuridicamente, anche, per così dire, fisicamente percepibile.<O:P</O:P
Infatti, anche dopo la riforma dello "status" introdotta dalla legge n.127/97, il segretario del Comune e della Provincia, dirigente o funzionario pubblico, è iscritto nell'apposito Albo Nazionale, articolato per regioni, e "dipende da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico" (art. 17, comma 67), mentre sotto il profilo funzionale dipende, rispettivamente, dal Sindaco o dal Presidente della provincia.
Ne discende, pertanto, che se il rapporto di servizio, vale a dire il rapporto di lavoro in senso stretto, del segretario intercorre tra la persona fisica e l'Agenzia, il rapporto di servizio o organico, invece, intercorre tra il dirigente o funzionario pubblico (segretario comunale o provinciale) e il Comune o la Provincia.
Dal che discende, ulteriormente, che mentre l'atto di nomina che instaura il rapporto di servizio e, quindi, il rapporto di lavoro in senso stretto e che ha natura negoziale, attiene al rapporto intercorrente con l'Agenzia e rientra nella competenza di quest'ultima, la nomina effettuata dal Sindaco o dal Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 465/97 instaura, invece, il rapporto d'ufficio in quanto ha come effetto la preposizione del segretario all'ufficio di segreteria di un certo Comune o di una certa provincia e la conseguente attribuzione della potestà di esercitare funzioni pubbliche e, pertanto, ha natura squisitamente amministrativa.
Nè può essere sottaciuto che, come è stato autorevolmente affermato
[10], "la nomina dei segretari non costituisce un mero atto interno di scelta del Sindaco o del Presidente della Provincia, ma costituisce un vero e proprio procedimento ad evidenza pubblica."Talché, alla luce di quanto esposto, appare assolutamente corretta, in punto di diritto, la pronuncia del Tribunale Civile di Firenze, il quale, nell'ordinanza dell' 11 febbraio 1999 ha affermato che "prevale , con assoluta separatezza dal rapporto di lavoro che il Segretario ha con l'Agenzia, l'aspetto della relazione organica come luogo-momento di esercizio delle attribuzioni ordinamentali demandate in via generale alla figura.
La dipendenza funzionale qualificata dal rapporto fiduciario con il Sindaco attualizza pertanto solo l'occasione e le modalità di espressione di una funzione pubblica in senso stretto ove i compiti di supervisione e di controllo del segretario, insieme alle altre sue prerogative, vanno colti con riguardo non al mero espletamento di incombenze di servizio ma come realizzazione di una carica tipica e di vertice nell'ordinamento comunale.
Pertanto la cognizione sulle vicende insorte nel contesto della dipendenza funzionale è rimessa al giudice amministrativo riservatario della cognizione sui modi di esercizio della funzione pubblica'.
Non appaiono, pertanto e per le medesime ragioni esposte, condivisibili le pronunce di quei giudici, sia amministrativi che ordinari, i quali hanno ritenuto essere del giudice ordinario la competenza a risolvere le controversie riguardanti la nomina e, specularmente, la revoca del segretario comunale o provinciale.
NOTE:
[1] Cfr. T.A.R. Lombardia-Brescia, 1^ giugno 1999, n. 497; T.A.R. Toscana, ord. n. 170 del 10.3.1999, citata da M. Angela d'Anzì, "Sulla competenza sarà forse chiamata in causa la Cassazione. Revoche: Sulla giurisdizione conflitto tra Pretore e Giudici", da "Il Sole 24 Ore" di lunedi 22 marzo 1999, in www. giust. it., 22.03.1999 - Pretore del Lavoro - Firenze, ord. dell'11.2.1999, ivi; più in generale, sulla competenza del Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro, nel Pubblico impiego, c.f.r. Pretore di Venezia, ordinanza 21.4.1999, vedi in www. giust. it., 21.04.1999; Tribunale di La Spezia, sez. Lavoro, ord. 26.04.1999, ivi, 26.04.1999. [2] Tribunale Civile Firenze, ord. 11.02.1999, cit. [3] Pietro Virga, "La tutela giurisdizionale nei confronti della P.A." Milano, 1982, pag. 7. [4] Per la giurisprudenza sul punto, vedi Cassarino, "Il processo amministrativo nella Legislazione e nella Giurisprudenza", Milano, 1987 I, pag. 137 e segg. [5] In tal senso, A.M. Sandulli, Manuale, Napoli, 1970, pag. 170. [6] M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, 1970, pag. 248; V.Cerulli Irelli, Corso di "Diritto Amministrativo", Torino, 1994, pag. 136. [7] A.M. Sandulli, op. cit. [8] V.Cerulli Irelli, op. cit. [9] M.S. Giannini, op. cit. [10] G. Virga, Il procedimento di nomina dei Segretari Comunali e Provinciali: competenza, avvio, pubblicizzazione, relazione tenuta durante la giornata di studio di Catania, Palazzo degli Elefanti, il 4.6.1999, in www. giust. it.