BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

n°  103

by Carlo Saffioti

 

Poichè tutti i cittadini sono eguali,

 essi debbono poter accedere in modo eguale

a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità

e senza altro criterio che quello delle loro virtù

 e dei loro talenti.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

(26 agosto 1789)

    Mi scuso per il ritardo con il quale invio questo bollettino ma ragioni di lavoro mi hanno tenuto quasi tutta la settimana a Grosseto e solo stasera sono rientrato a casa.

    Segnalo che molto spesso capita che qualche numero del bollettino torni indietro da alcuni indirizzi, presumo per problemi di posta elettronica. Chi avesse perduto qualche numero e fosse interessato a riceverlo può scaricarlo consultando la raccolta completa sul sito " Il Segretario Comunale City Manager", curato dal Collega Rosario Terranova all'indirizzo http://www.oocities.org/TheTropics/Cabana/7023 oppure richiedermelo via e-mail.

    I Colleghi possono collaborare al Bollettino:

    - sia inviando loro lettere, documenti, notizie, suggerimenti, critiche etc, che verranno tempestivamente pubblicate senza censure, salvo il caso dei divieti di legge. Salvo richiesta del contrario, tali contributi verranno pubblicati indicando solo le iniziali del nome e cognome. Di regola non sono pubblicati i contributi non firmati.

    - sia comunicandomi indirizzi di posta elettronica di altri Colleghi interessati a ricevere il Bollettino.

 

    Questa iniziativa ha il solo ed unico scopo di diffondere notizie tra i Colleghi cercando di favorire la crescita di uno spirito unitario, indispensabile a qualsiasi gruppo di lavoratori.

Buona lettura.

C.S.

1 - Comunicati di fonte sindacale

    Due Colleghi hanno segnalato alcuni documenti, di origine sindacale, contenenti notizie sugli sviluppi dei contatti in vista del nuovo CCNL e della controversa questione dei passaggi di fascia da parte di Colleghi che, in tal modo, vengono inseriti nella dirigenza senza aver partecipato ad alcuna specifica formazione, come peraltro è previsto dalla stessa riforma.

C.S.

INCONTRO UNITARIO DELLE OO.SS. DI CATEGORIA

 

Ho avuto notizia che, in data 8 luglio, , a Roma, si è avuto un incontro delle Organizzazioni Sindacali di Categoria, a livello nazionale. Hanno partecipato CGIL,CISL (che ha ormai incluso la LASEC),UIL( che ha ormai incluso l’ANSAL) e UNIONE NSCP.

E’ stato concordato di chiedere la rapida apertura delle trattative per definire le peculiarità che caratterizzano la categoria dei Segretari Comunali e Provinciali, in parallelo con il CCNL della dirigenza.

Si prevede di andare, subito dopo, alla definizione del CCNL dei Segretari

Pur non essendo stata definita una piattaforma unitaria, c’è comunque unità di visione sugli istituti contrattuali nonché la volontà di condurre un’azione coordinata tra le varie sigle.

In questa settimana è previsto un ulteriore incontro.

Il programma operativo prevede di stipulare rapidamente il CCNL; per le eventuali correzioni che non potessero essere inserite nel contratto si lavorerà per un inserimento nel regolamento oppure, se necessario, per una modifica legislativa.

C.S.

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COMUNICATO DELL’8 LUGLIO 1999

Si sono incontrate in data odierna le delegazioni dell’Unione, della

F.P.-C.G.I.L., della F.I.S.T.- C.I.S.L. e dell’U.I.L.-EE.LL. per

affrontare unitariamente le questioni concernenti il primo contratto di lavoro dopo l’approvazione della riforma.

Si è registrata identità di vedute sugli indirizzi da seguire per la valorizzazione della figura del segretario comunale nel quadro del nuovo ordinamento e sulla necessità di affrontare con il contratto i temi essenziali per la realizzazione di tali obiettivi.

E’ stata sottolineata da tutti l’importanza di una forte posizione

unitaria a tutela del segretario nel particolare momento che segue

al rinnovo di gran parte delle amministrazioni comunali e provinciali.

Le Organizzazioni Sindacali hanno concordato, altresì, di presentarsi con una posizione comune al tavolo delle trattative e a tal proposito hanno costituito un coordinamento permanente per la definizione degli istituti contrattuali.

A tal fine le Organizzazioni hanno affermato l’esigenza di pervenire rapidamente all’apertura delle trattative, con la presenza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative, affiché possano essere concluse immediatamente dopo la definizione del contratto della dirigenza degli Enti Locali.

U.N.S.C.P.

F.P. - C.G.I.L

F.I.S.T. - C.I.S.L.

U.I.L. - EE.LL.

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Unione NSCP

COMUNICATO DELL’8 LUGLIO 1999

In data odierna si è tenuto un incontro tra l’UNIONE e le organizzazioni sindacali confederali F.P.-C.G.I.L., F.I.S.T.- C.I.S.L. e U.I.L.-EE.LL. per convincerle ad affrontare unitariamente, dopo l’approvazione della riforma, le questioni concernenti il primo contratto di lavoro.

Finalmente, dopo tante insistenze, facendo intendere che l’interesse principale da salvaguardare è quello del "segretario", siamo riusciti ad aprire un serio dialogo con le Organizzazioni che sino adesso si erano contrapposte all’UNIONE sugli obiettivi della riforma.

Grazie al corretto atteggiamento messo in campo da parte di tutte le Organizzazioni presenti, si è registrata un’identità di vedute sugli indirizzi da seguire per la valorizzazione e la tutela della figura del segretario nell’ambito del nuovo ordinamento e sulla necessità di affrontare con il contratto i temi essenziali rimasti tuttora senza soluzione.

Abbiamo fatto presente che i problemi esistenti sul tappeto, senza un immediato avvio del tavolo contrattuale, mancando la disciplina d'alcuni importanti istituti che dalla Legge e dal Regolamento sono state rinviate al contratto, rischiano di far saltare la riforma, soprattutto nel particolare momento relativo al rinnovo di gran parte delle amministrazioni comunali e provinciali.

A tal fine l’UNIONE ha affermato l’esigenza di chiedere all’ARAN l’immediata apertura delle trattative per affrontare subito gli istituti giuridici specifici dei segretari, e, successivamente, concluderle, per l’aspetto economico, immediatamente dopo la definizione del contratto della dirigenza degli Enti Locali.

Data la necessità di presentarsi con una posizione comune al tavolo delle trattative è stato costituito un coordinamento permanente per la definizione unitaria degli istituti contrattuali che verranno sotto posti all’attenzione della base non appena concordati.

IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO - CARLINO

IL SEGRETARIO NAZIONALE - PAOLINI

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ULTERIORE APPROFONDIMENTO DELLA QUESTIONE RIGUARDANTE I PASSAGGI DI FASCIA

Della questione relativa ai passaggi di fascia mi sono interessato parlando della nomina dei segretari con più di nove anni e sei mesi di servizio, iscritti nella III fascia professionale, ai sensi dell’art. 12, primo comma, del D.P.R. 465/97, e assegnati a sedi superiori a 10.000 abitanti. Mi trovo costretto dagli eventi a ritornare sull’argomento a seguito delle decisioni assunte reentemente dall’Agenzia Nazionale.

Lo spunto me lo ha dato una nota emessa dall’Agenzia Nazionale in risposta ad un apposito quesito relativo ai segretari comunali iscritti alla prima fascia professionale.

Scrive l’Agenzia: "L’art. 12 del D.P.R.465/97, comma 1, stabilisce che fino alla stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, di cui all’art. 17, comma 74, della legge 127/97, rimane ferma , ai fini dell’assegnazione dei segretari comunali, la classificazione dei comuni di cui alla tabella A, D.P.R. 749/72. Nel contempo alle lettere a), b), c), d), e) del medesimo, si dispone l’iscrizione dei segretari comunali nelle fasce professionali. E così che l’iscrizione nelle fasce avviene come segue:

Prima fascia:

Segretari comunali con meno di due anni di servizio, assegnabili a sedi di classe IV, ovvero sino a tremila abitanti;

Seconda fascia:

Segretari comunali con due anni di servizio e non in possesso della qualifica di segretario capo , assegnabili a sedi di classe IV, ovvero sino a tremila abitanti;

Segretari capi e segretari capi con anzianità inferiore o superiore a nove anni e sei mesi, assegnabili sia a sedi di classe terza ovvero sino a 10.000 abitanti, sia a sedi di classe IV.

Ne consegue che il segretario, per effetto dell’inclusione in una fascia professionale, consegue l’idoneità alla nomina in sedi in essa ricomprese.

Emerge, quindi, che nei comuni di classe III possono essere assegnati solo segretari in possesso della qualifica di segretario capo, mentre nei comuni di classe IV possono essere assegnati non solo i segretari in possesso dell’VIII o IX qualifica, ma anche i segretari capi.

Nulla impedisce, pertanto, a un segretario capo iscritto nella II o III fascia di partecipare alla procedura di nomina presso segreterie di classe IV o di classe III"

E’ evidente che l’Agenzia non ha interpretato correttamente le norme che regolano i vari passaggi di fascia.

Il primo comma dell’art. 12 del regolamento prevede: "Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e ferma restando la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell’assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari comunali e provinciali sono iscritti nelle seguenti fasce professionali con le modalità di seguito indicate."

Mi chiedo, cosa è cambiato rispetto alla prima fase di entrata in vigore del regolamento? E’ finito il periodo transitorio? C’è un nuovo contratto che regola la materia? No. E allora? Non si capisce il ragionamento fatto dall’Agenzia sui passaggi di fascia. Se era giusto dopo le sentenze del T.A.R. Friuli fare una pausa di riflessione, ora, dopo la pausa, occorre riprendere l’attività nel giusto verso.

Cerchiamo, quindi, di ragionare andando per ordine.

Innanzitutto il nuovo ordinamento con l’art. 12, mentre ha mantenuto in vita la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell’assegnazione del segretario, non altrettanto ha fatto con le qualifiche dei segretari, prevedendo un nuovo sistema di assegnazione e nomina che mantenesse in vita i diritti acquisiti dai segretari, creando in pratica una nuova tabella di riferimento, di cui la prima colonna, con riferimento alle tabelle A e B del 749/72, riguarda gli enti, e la seconda, con riferimento alle fasce professionali indicate all’art. 12 primo comma del 465/97, riguarda i segretari.

A regime il sistema delle fasce e della progressione in carriera deve scaturire dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e, quindi, con l'art. 14 del regolamento (acquisizione dell'idoneità per la nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e a 65.000) è stato immaginato un sistema intermedio nel caso in cui fosse entrata in funzione la scuola per segretari comunali e provinciali prima della stipulazione del nuovo contratto.

Va da sé, però, che nel caso in cui, per un motivo qualsiasi, la scuola non fosse ancora entrata in funzione, per non lasciare i comuni privi di un ufficio obbligatorio quale quello del segretario, occorreva fare riferimento al periodo transitorio previsto dall'art. 12.

Quindi nel periodo transitorio è stato individuato un sistema che, da un lato prende in considerazione la classificazione dei comuni e delle province e dall'altro, in modo simmetrico, prende in considerazione le fasce professionali dei segretari, in modo che:

Nei comuni di classe IV possono essere nominati segretari con meno di due anni di servizio iscritti nella I fascia professionale;

Nei comuni di classe III possono essere nominati i segretari con due anni di servizio e i segretari capi con meno di nove anni e sei mesi di servizio iscritti nella II fascia professionale;

Nei comuni di classe II possono essere nominati i segretari capi con nove anni e sei mesi di servizio e i segretari generali di seconda classe con meno di tre anni di anzianità di servizio nella qualifica iscritti nella III fascia professionale;

Nei comuni e nelle province di classe I B possono essere nominati i segretari generali di seconda classe con tre anni di anzianità di servizio nella qualifica e i segretari generali di classe I B con meno di tre anni di anzianità nella qualifica iscritti nella IV fascia professionale;

Nei comuni e nelle province di classe I A possono essere nominati i segretari generali di classe I B con tre anni di anzianità di servizio nella qualifica e i segretari generali di classe I A iscritti nella V fascia professionale.

Esistono poi tutta una serie di eccezioni e deroghe contenute nell'art. 11 del regolamento 465/97 che riguardano tanto gli enti che i segretari, per esempio:

i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti e i presidenti di provincia possono nominare i segretari tra gli iscritti nelle fasce professionali di cui al primo comma dell'art. 12 lettere d) ed e), cioè IV e V fascia (art. 11, comma 5);

i segretari che hanno conseguito l'idoneità alla fascia professionale superiore, i quali vengono iscritti nella fascia professionale superiore, ma restano iscritti, altresì, fino alla prima nomina in un comune di tale fascia, nella fascia inferiore, mantenendo la conseguente possibilità di nomina nei comuni di tale fascia (art. 11, comma 6);

i segretari posti in disponibilità che possono essere nominati, su loro richiesta, in un comune della fascia immediatamente inferiore, conservando l'iscrizione nella fascia superiore (art. 11, comma 7)

gli enti riclassificati possono, previa deliberazione motivata della giunta, scegliere il segretario nella fascia demografica di appartenenza (primo periodo del comma 10 dell'art.11);

i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e i presidenti di provincia possono scegliere il segretario tra tutti i segretari di classe I A e classe I B (secondo periodo del comma 10 dell'art.11).

Quindi la situazione immaginata dal legislatore relativamente alla assegnazione e nomina dei segretari non è rigida come qualcuno intende far credere, ma lascia agli enti ampi margini di

flessibilità.

Un cenno particolare merita il secondo periodo del comma 10 dell'art. 11, poiché mentre quasi sempre il legislatore, nel parlare dei segretari fà riferimento alle fasce professionali, nel caso di specie fà riferimento "alle classi" prevedendo che " i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti e i presidenti di provincia scelgono tra tutti i segretari di classe I/A e classe I/B di cui all'art. 12, primo comma". L'espressione non lascia adito ad interpretazioni diverse: in questi enti può essere nominato tanto il segretario di classe I/A quanto il segretario di classe I/B iscritto sia nella IV che nella V fascia. Se così non fosse non si capirebbe il significato del termine "tutti", cioè nessuno escluso, sarebbe stato sufficiente prevedere "iscritto nella V fascia professionale".

Si spera che l'Agenzia ponga rimedio alla situazione di stallo che si è venuta a creare sbloccando le nomine rimaste in sospeso.

(Fonte - sito UnioneNSCP)

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