BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
n° 105
by Carlo Saffioti
Poichè tutti i cittadini sono eguali,
essi debbono poter accedere in modo eguale
a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità
e senza altro criterio che quello delle loro virtù
e dei loro talenti.
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
(26 agosto 1789)
- Protocollo d'Intesa tra le OOSS e l'Agenzia Autonoma SCP
Un Collega, che ringrazio, ha trasmesso molto tempestivamente il testo di un significativo protocollo d'intesa che è stato siglato nei giorni scorsi a Roma tra l'Agenzia Nazionale e tutte le OOSS che, attualmente, rappresentano i Segretari (CGIL,CISL,UIL,UNIONENSCP). Mi affretto a pubblicarlo sottolineando, tra le altre cose, l'aspetto positivo insito nella unitarietà dimostrata dalle OOSS di categoria.
CS
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Protocollo d'Intesa tra le OO.SS. e l'agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali
Premesso che:
Tra l'Agenzia Autonoma e le Organizzazioni Sindacali
Si conviene e si sottoscrive il seguente protocollo d'intesa:
I rapporti tra l'Agenzia Autonoma e le Organizzazioni Sindacali di categoria in attesa di dare attuazione a quanto previsto nel contratto collettivo di lavoro in tema di relazioni sindacali, saranno improntati ai criteri del confronto, concertazione e informazione in un quadro di trasparenza e correttezza amministrativa anche al fine di consentire alle stesse organizzazioni sindacali di sviluppare un confronto sui procedimenti di adozione dei provvedimenti concernenti lo stato giuridico e la regolamentazione del rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali.
L'Agenzia si impegna:
a)
a dare informazione preventiva alle organizzazioni sindacali sulle seguenti materie: bandi di concorso, criteri per la nomina e revoca, pubblicità della copertura delle sedi. Inoltre, risolti i problemi organizzativi degli uffici, collegati peraltro ad una informatizzazione ed automazione dei più rilevanti procedimenti di gestione della categoria , costituiranno oggetto di informazione, scaturenti da una successiva intesa tra le parti, gli esiti della pubblicizzazione delle sedi di segreteria , i processi di mobilità tra le varie sezioni regionali dell'albo, l'approvazione di criteri per la tenuta e l'aggiornamento dei "curricula" degli iscritti all'albo. Costituiranno, inoltre, oggetto di informazione le determinazioni di carattere generale che saranno adottate dall'Agenzia in materia di: convenzioni di segreteria, riclassificazioni, atti applicativi in materia di scuola, formazione e aggiornamento professionale, funzionamento e gestione dell'agenzia (dotazione organica, coordinamento agenzie regionali, organizzazione della sede dell'agenzia nazionale delle sezioni regionali, atti finanziari generali).
b)
a trasmettere, entro 15 giorni dall'adozione, alle OO.SS copia degli atti assunti in via d'urgenza nel caso di comprovati motivi, ove non sia possibile l'informazione preventiva;
c)
sulle determinazioni di carattere generale, a mettere in atto, anche su richiesta delle OO.SS. le procedure per la concertazione, che consiste nel confronto tra le parti, sulle seguenti materie : iscrizione all'albo e la relativa tenuta ( percentuale di maggiorazione, assegnazione dei segretari alle agenzie regionali, passaggi di fascia) mancata copertura delle sedi vacanti, ( attivazione procedure di nomina commissario ad "acta" ), eventuali provvedimenti di nomina anomali, reggenze e supplenze, utilizzazione dei segretari in disponibilità, riammissioni in servizio, applicazione degli istituti concernenti il rapporto di lavoro ed il trattamento economico secondo la vigente disciplina in attesa della definizione degli stessi da parte del nuovo contratto di lavoro, per la parte di competenze dell'Agenzia.
L'Agenzia svilupperà un confronto con le OO.SS. su materie non compiutamente disciplinate dalla legge 127/97 e dal d.p.r. 465/97 sulle quali essa è chiamata a pronunciarsi.
Le parti si impegnano, altresì ad incontrarsi periodicamente , di norma con cadenza mensile, e ad improntare i loro comportamenti durante gli incontri a principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
Dall'esito degli incontri è redatto specifico verbale del quale dovranno risultare le posizioni delle parti.
Le parti, infine, si impegnano a ridefinire il presente protocollo sulla base della disciplina che sarà contenuta nel nuovo contratto di lavoro.
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2 - La delibera 150 dell'Agenzia Nazionale sulle nomine
Un Collega ha trasmesso, già in formato elettronico, due articoletti pubblicati sul Sole 24 Ore di oggi, uno a proposito della nuova deliberazione n° 150 del 15 luglio dell'Agenzia Nazionale, relativa al procedimento di nomina, e l'altro contenente un breve commento di Enzo Bianco, Sindaco di Catania, Presidente dell'ANCI e Presidente dell'Agenzia. Ringraziando il Collega, li propongo ai Colleghi che non avessero avuto l'opportunità di leggerli sul quotidiano.
CS
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Da "Il Sole 24 ORE" (Enti Locali) di Lunedì 19 Luglio 1999
Nuova disciplina per le nomine
Obbligo per i sindaci e i presidenti di Provincia di adottare i provvedimenti di nomina dei nuovi segretari tra il sessantesimo e il centoventesimo giorno successivo all'insediamento e possibilità di attivare immediatamente la procedura per la nomina.
Questi i passaggi fondamentali fissati dal Cda dell'Agenzia nel nuovo provvedimento che disciplinerà i procedimenti di nomina.
Per assicurare ai segretari e ai capi delle amministrazioni uno
strumento idoneo a garantire contestualmente una effettiva possibilità di scelta e una
procedura trasparente con termini certi, il Consiglio nazionale di amministrazione
dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ha
adottato, nella seduta del 15 luglio, la delibera n. 150 con la quale, a distanza di oltre
un anno dalle prime direttive in materia, ha cristallizzato, ribadendo e in parte
innovando, i singoli passaggi che caratterizzano la procedura per la nomina dei nuovi
segretari dando vita, in questo modo ad un provvedimento che disciplina in modo organico
la materia.
Il procedimento prevede, in particolare, la possibilità per i sindaci e i presidenti di
provincia di attivare immediatamente subito dopo il rispettivo insediamento la procedura
di nomina con la richiesta di pubblicizzazione.
Il Cda ha, inoltre, precisato che il provvedimento di nomina non può
essere adottato dai capi delle singole amministrazioni se non nel periodo compreso tra il
sessantesimo e il centoventesimo giorno successivo all'insediamento.
Vediamo alcuni passaggi:
la procedura di nomina può essere avviata, anche nelle sedi coperte da
titolare, a decorrere dalla data di insediamento del sindaco o presidente di Provincia,
con la richiesta di pubblicizzazione della sede della quale dovrà essere data contestuale
comunicazione al segretario titolare;
il termine finale per la conclusione del procedimento non può, in alcun caso, superare il
centoventesimo giorno successivo all'insediamento. Tale momento viene individuato nella
proclamazione del sindaco o del presidente della Provincia.
Il provvedimento disciplina, inoltre, la posizione dei segretari in conseguenza della costituzione e dello scioglimento delle convenzioni di segreteria riproponendo, infine, le soluzioni già adottate in precedenza per garantire la copertura delle sedi vacanti per le quali non venga attivato il procedimento per la nomina.
Antonello Langiu
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Da "Il Sole 24 ORE" (Enti Locali) di Lunedì 19 Luglio 1999
Un iter che rafforza le scelte dei sindaci
di Enzo Bianco*
Ho creduto da subito alla riforma che ha trasformato la figura professionale dei segretari comunali e provinciali: come presidente dell’Anci, e ancor più come sindaco di una grande città, l’ho sostenuta con grande determinazione, convinto che le tradizionali, alte qualità riconosciute alla categoria sarebbero state ancor più valorizzate nel nuovo assetto dei governi comunali e delle autonomie in generale, come prezioso supporto dei sindaci e dei presidenti legittimati direttamente dal voto popolare. Devo aggiungere che la stragrande maggioranza degli stessi segretari ha subito colto i riflessi positivi che la riforma avrebbe avuto per la categoria, accompagnandone l’iter con serietà e senso responsabilità.
Oggi questa importante trasformazione è decollata con decisione; gli effetti positivi si vedono tutti, anche in svolte che potrebbero apparire piccole, ma che sono invece il segno di una innovazione reale, che altri settori della pubblica amministrazione dovrebbero prendere ad esempio. Il nuovo procedimento per la nomina dei segretari, che abbiamo approvato la scorsa settimana nel Cda dell’Agenzia, non sarà solo più rapido (cosa che davvero non guasta), ma servirà soprattutto a garantire certezza giuridica e continuità di lavoro ai sindaci, agli amministratori e agli stessi segretari comunali e provinciali. Sono gli effetti non soltanto di una novità legislativa, ma anche di una nuova mentalità che si va affermando nelle amministrazioni, e che i cittadini hanno già mostrato di sapere apprezzare.
Il segno del cambiamento è anche negli strumenti innovativi che l’Agenzia, così come l’Anci e moltissime amministrazioni comunali usano ormai quotidianamente. L’Albo nazionale dei segretari e tutti gli albi regionali, completi, a giorni saranno disponibili su Internet. Sono esempi che mi inducono a tenere ancora più fermo un proposito per il futuro dei Comuni e del Paese: da queste conquiste non si torna indietro.
* Presidente dell’Anci e dell’Agenzia autonoma dei segretari
comunali e provinciali
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3 - Un Collega risponde al Presidente Bianco
Senza por tempo in mezzo, un Collega ha inviato una nota di risposta - sia pure ideale - all'intervento dell'Avv. Bianco sopra pubblicato. La faccio seguire, come sempre, pronto ad ospitare l'eventuale intervento che l'Avv. Bianco volesse farci l'onore di inviare.
CS
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Caro e stimato Carlo ti invito a pubblicare la presente email che idealmente vuole rispondere all'intervento dell'On. Bianco (Presidente dell'Agenzia Nazionale) apparso sul quotidiano Sole 24 ore del giorno 19.07.1999.
On Bianco, lei ha sostenuto nel suo intervento pubblicato sul quotidiano Sole 24 ore del 19.07.1999 (giornale di regime) al contrario del quotidiano Italia Oggi, di aver creduto alla riforma sui segretari comunali e ha decantato le virtù della delibera del c.d.a. dell'Agenzia Nazionale n.150/99. All'uopo vorrei chiarire che chi scrive non è assolutamente un nostalgico del Ministero dell'Interno e Prefetture (anche se con l'atteggiamento delle Agenzie Nazionali e Regionali, quasi quasi si sta rimpiangendo la loro gestione). Dichiara che una riforma era urgente e necessaria. La prima cosa che non condivide è quella di aver dato in pasto una categoria di funzionari (non perchè chi scrive ne faccia parte, anche se in disponibilità) nelle mani dei sindaci e senza nessun incarico (si veda lettera c) art.17 68°comma della legge n.127/97). Si doveva chiarire prima di varare la riforma se il segretario comunale era necessario all'azienda comune. Se la risposta era negativa nulla quaestio. Se invece era positiva si doveva prefigurare una nomina o di natura ministeriale (Funzione Pubblica, Ministero delle Autonomie Locali) o da parte dell'Agenzia (Nazionale e/o Regionale) per dare un minimo di credibilità all'azione amministrativa che detto funzionario doveva svolgere. Da quando è entrata in vigore la legge n.127/97 assistiamo soltanto da una parte a un servilismo accentuato da parte dei segretari (per rimanere in servizio) o ad un'alta litigiosità per essere stati non confermati o addirittura revocati per capriccio del sindaco. Si sta assistendo fra l'altro anche a promozioni sul campo di colleghi che pur non essendo dirigenti per volere sindacale tali sono diventati. Non è che chi scrive è contrario alla riunione della categoria ma se vi sono delle regole allora perchè mettere in piedi la famigerata delibera del c.d.a. dell'Agenzia nazionale n.94 del 13.05.1999, e non provvedere all'espletamento veloce dei corsi per dare le idoneità di dirigente?. Del contratto nenache se ne parla e chi come chi scrive è in disponibilità da un anno ha avuto decurtato lo stipendio grazie ad altra famigerata delibera del c.d.a. dell'Agenzia Nazionale. Comunque chi non lavora oppure sta a casa ed è comunque pagato non comporta danno erariale allo Stato? La legge n.127/97 fa danno erariale allo Stato oltre chè essere ileggittima poichè ha cambiato le regole del gioco quando lo stesso era in corso. Chi scrive spera di avere giustizia dalla magistratura amministrativa, ma non per bloccare la riforma (anche se non condivide l'accentramento di tanti poteri nelle mani di una persona che ricorda tanto regimi non democratici), ma perchè spera che il d.d.l. del Senatore Cortelloni che giace alla Commissione Affari Costituzionali del Senato di riforma della n.127/97 sui segretari comunali vada in porto al più presto. Altrimenti non ci resta che piangere!
La saluto e la invito a voler rassegnare le sue dimissioni da presidente della detta Agenzia anche perchè detto strumento non risulta governato dai segretari (allora si abbia la cortesia di mutare il nome in Agenzia dei Sindaci!).
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4 - Continua il sostegno dei Colleghi al nostro Bollettino
CARO CARLO QUESTA MIA E' PER INVITARTI AD ANDARE AVANTI CON IL BOLLETTINO .GRAZIE
PER QUESTA ATTIVITA' CHE CI FA SENTIRE MENO SOLI ANCHE DAL PUNTO
DI VISTA GIURIDICO OLTRE CHE UMANO .FRA POCHI GIORNI ANDRO' IN FERIE ,
CARISSIMI AUGURI DI BUONE FERIE .
F. V.
5 - Una importante sentenza del Tribunale di Novara
Ancora una volta ho piratato una sentenza, pubblicata sul sito del Prof. Virga - vera miniera di informazioni, dottrina, giurisprudenza - sul delicatissimo tema delle supplenze, del quale questo Bollettino si è già occupato in più occasioni. Come sempre, attendo commenti e contributi dai Colleghi.
CS
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- massime a cura di G. Virga.
Ringraziamo l'Avv. Ignazio Pagani per avere inviato la sottoriportata ordinanza del Tribunale di Novara relativa ad un incarico di reggenza della segretaria generale della Provincia di Novara.
TRIBUNALE DI NOVARA - Ord. 16 giugno 1999 n. 324 - Pres. Aniello, Est. Brambilla - Sanfilippo (Avv. Pagani) c. Favino (Avv. Cimino, Avv.ra Stato (Avv. Monteverde) ed altro.
Comune e Provincia - Segretario comunale o provinciale - Incarico di reggenza - Conferimento da parte dell'Ente locale - Prosegue fino alla conclusione del procedimento di nomina del nuovo segretario - Delibera n. 11/99 del Consiglio nazionale di Amministrazione della Agenzia Autonoma - Inapplicabilità.
Comune e Provincia - Segretario comunale o provinciale - Incarico di reggenza - Nomina del reggente da parte dell'Agenzia - Può essere affettuata solo in mancanza di previsioni statutarie.
L'art. 15 c. 3° del regolamento approvato con D.P.R. 465/97 prevede solamente che la procedura di nomina del segretario titolare è avviata entro 60 gg. dalla data della vacanza e deve concludersi entro 120 gg. dalla stessa data. Tale norma si riferisce però alla procedura di nomina e non prevede in alcun modo l'automatica caducazione del vicesegretario eventualmente chiamato a svolgere le funzioni di reggenza, qualora tale procedura non sia conclusa nel termine indicato.
In mancanza di una previsione statutaria e regolamentare deve senz'altro ritenersi che la reggenza prosegua, anche per un evidente interesse alla continuità e regolarità delle funzioni, fino a quando la nomina non venga effettuata e il procedimento concluso. La deliberazione n. 11/99 del Consiglio nazionale di Amministrazione della Agenzia Autonoma, costituendo fonte di rango inferiore, non può contenere previsioni derogatorie della disciplina che non siano espressamente devolute o consentite.
L'art. 17 c. 67 della legge 127/97 rinvia espressamente alle norme regolamentari e, quindi, l'Agenzia deve ritenersi legittimata a nominare il reggente solo in mancanza di una previsione da parte dello statuto dell'ente locale relativo alla sostituzione del vicesegretario, poichè è stata lasciato all'autonomia dell'ente locale il potere di individuare i criteri di organizzazione del proprio ufficio all'interno delle disposizioni di legge.
Osserva
A parere del Collegio l'ordinanza del Pretore deve essere confermata.
Si richiamano innanzitutto le osservazioni in merito alla legittimazione della Amministrazione Provinciale di Novara; infatti, il petitum del presente giudizio cautelare è costituito dalla richiesta di reintegrazione nell'ufficio e di riattribuzione delle funzioni avanzata dal Dott. Favino nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Novara datore di lavoro del ricorrente.
E' vero, come sottolineato dall'Avvocatura dello Stato, che l'art. 17 c. 67 L. 127/97 stabilisce che "il Comune e la Provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia", ma tale norma si riferisce al titolare della segreteria, da nominarsi in base alle disposizioni della stessa legge, mentre il caso di specie, riguarda la disciplina relativa alla durata delle funzioni vicarie svolte dal vice-segretario in mancanza del titolare. L'Agenzia presenta ovviamente un interesse ad intervenire nel giudizio nel quale si discute la legittimità della comunicazione 17.3.1999 adottata dallo stesso Ente. Tuttavia ritiene il Collegio che non si tratti di litisconsortio necessario ai sensi dell'art. 102 cpc poichè la pronuncia richiesta nel procedimento cautelare non deve essere adottata necessariamente nei confronti della Agenzia, potendo il giudice disapplicare il provvedimento ritenuto illegittimo anche con una pronuncia che abbia efficacia costitutiva nell'ambito del rapporto tra il dipendente e l'Ente datore di lavoro.
Ciò premesso occorre ripercorrere l'iter amministrativo previsto dalla legge.
A seguito del collocamento a riposo del titolare della Segreteria della Provincia di Novara a fare tempo dal 30.12.1997, il Prefetto di Novara, con proprio decreto in data 29.12.1997, incaricava della reggenza il vice segretario dott. Roberto Favino.
Il Presidente della Provincia di Novara ha individuato quale titolare della segreteria, a seguito di apposita procedura, il dott. A. Matarazzo, con nota in data 18.1.1999 prot. 1198 e l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali ha assegnato il predetto dott. Matarazzo, con provvedimento n. 1985 del 28.1.1999 alla Provincia di Novara.
In attesa del formale provvedimento di nomina del dott. Matarazzo da parte del Presidente della provincia, l'Agenzia aveva comunicato con nota n. 5497 del 17.3.1999 che dal giorno 18.3.1999 la reggenza della segreteria era affidata al dott. G. Sanfilippo.
La disciplina riguardante l'ordinamento degli Uffici e dei servizi dei Comuni e delle Province è stabilita dall'art. 35 c. 2 bis L. 142/90 (introdotto dall'art. 5 c. 4 L. 127/97 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrative e dei procedimenti di decisione e di controllo) il quale prevede che nei Comuni e nelle Province la giunta è competente ad adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
L'art. 17 c. 69 L. 127/97 stabilisce che il regolamento di cui al precedente art. 35 c. 2 bis può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza od impedimento.
Lo Statuto della Provincia di Novara (art. 40) effettivamente ha previsto la figura del vicesegretario generale che sostituisca il Segretario in caso di vacanza.
Il regolamento di attuazione della legge 127/97 adottato con D.P.R. 465/97 stabilisce che solo in mancanza di tale previsione e nell'ipotesi in cui sia in corso la stipulazione di convenzione per l'Ufficio del Segretario Comunale (che non ricorre nel caso di specie) le funzioni sono svolte dal reggente inviato dall'Agenzia ai sensi dell'art. 19 c. 2.
La legge 127/97 rinvia espressamente alle norme regolamentari e quindi l'Agenzia deve ritenersi legittimata a nominare il reggente solo in mancanza di una previsione da parte dello statuto della provincia relativo alla sostituzione del vicesegretario, poichè è stata lasciato all'autonomia dell'ente locale il potere di individuare i criteri di organizzazione del proprio ufficio all'interno delle disposizioni di legge.
Poichè nel caso di specie non ricorrono i presupposti indicati, il Pretore, ritenuta illegittima per violazione di legge la comunicazione 17.3.1999 dell'Agenzia e disapplicando la stessa, ha correttamente ordinato la reintegrazione del dott. Favino nelle proprie funzioni.
Non pare accoglibile il rilievo proposto in sede di reclamo circa la temporaneità della reggenza in capo al vicesegretario.
Il ricorrente dott. Sanfilippo ha prodotto, infatti deliberazione n. 11/99 del Consiglio nazionale di Amministrazione della medesima Agenzia Autonoma, nella quale si legge (cfr. pag. 63) che "la reggenza del Vicesegretario in caso di vacanza della sede della segreteria non può eccedere i 120 gg. dal verificarsi della vacanza. Pertanto, decorso tale termine, il Presidente dell'Agenzia Nazionale o il Presidente del competente Consiglio di Amministrazione provvederanno ad inviare presso la sede un segretario reggente".
Il provvedimento prot. 5493 del 17.3.1999, sarebbe, quindi, applicazione di tale disposizione adottata in forza dell'autonomia normativa riconosciuta dall'Agenzia dall'art. 17 c. 76 L. 127/97.
In realtà l'art. 15 c. 3 del regolamento di attuazione D.P.R. 465/97 prevede solamente che la procedura di nomina del segretario titolare è avviata entro 60 gg. dalla data della vacanza e deve concludersi entro 120 gg. dalla stessa data.
Tale norme si riferisce però alla procedura di nomina e non prevede in alcun modo l'automatica caducazione del vicesegretario eventualmente chiamato a svolgere le funzioni di reggenza, qualora tale procedura non sia conclusa nel termine indicato. In mancanza di una previsione statutaria e regolamentare deve senz'altro ritenersi, a parere del Collegio, che la reggenza prosegua, anche per un evidente interesse alla continuità e regolarità delle funzioni fino a quando la nomina non venga effettuata e il procedimento concluso. La deliberazione del Consiglio nazionale costituendo fonte di rango inferiore non può contenere previsioni derogatorie della disciplina che non siano espressamente devolute o consentite.
Nè vale ritenere che non si tratti di norme inderogabili, perchè anzi le stesse attengono ai principi di autonomia organizzative dell'Ente che invece sono espressamente fatte salve proprio dall'art. 17 c. 69 della legge 127/97.
Per quanto attiene al periculum in mora, lo stesso deve ritenersi insito nel fatto che la nomina del segretario è attualmente in corso e quindi l'eventuale insediamento, anche in tempi brevi, vanificherebbe il diritto del dott. Favino allo svolgimento continuativo delle funzioni vicarie.
Ne consegue che il reclamo deve essere rigettato. Non si procede alla condanna delle spese richieste da controparte, trovando conferma il provvedimento del Pretore che ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c.
P.Q.M.
rigetta il reclamo proposto dal dott. Sanfilippo avverso l'ordinanza del Pretore di Novara 29.4.1999.