BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

n  107

by Carlo Saffioti

Poichè tutti i cittadini sono eguali,

 essi debbono poter accedere in modo eguale

a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità

e senza altro criterio che quello delle loro virtù

 e dei loro talenti.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

(26 agosto 1789)

    Continuano ad aumentare i Colleghi che vengono a far parte del gruppo di lettori e talvolta collaboratori del nostro Bollettino: sono fiero di comunicare che abbiamo superato di slancio la quota di 200.

    Non si tratta di poca cosa, se pensiamo che il tasso di informatizzazione in Italia è molto basso e che, per molti di noi, l'approccio ai computer non è proprio dei più familiari.

    Inoltre la nostra presenza non è limitata a qualche territorio ma è sparsa in moltissime parti d'Italia, isole comprese

    Aggiungo che i 200 sono tutti indirizzi di Colleghi che hanno fatto sapere di gradire l'invio: infatti il bollettino non viene spedito alla rinfusa, dal momento che - non foss'altro che per educazione - non sarebbe corretto invadere le mail-box di persone non interessate.

    In tutto questo tempo solo un Collega ha fatto sapere che non era più interessato a ricevere il nostro periodico mentre veramente tanti sono stati coloro che lo hanno apprezzato e mi hanno stimolato ad andare avanti.

    Ringrazio quindi tutti coloro che mi hanno scritto e telefonato, dimostrando che anche questa Categoria, se vuole, può diventare ... categoria.

    Un grazie particolare a coloro che contribuiscono - con segnalazioni, lettere, articoli e quant'altro - ad arricchire queste pagine.

    Una richiesta: sarebbe utile ricevere segnalazioni di nuovi indirizzi di posta elettronica di Colleghi interessati: se ciascun lettore ne trovasse anche solo uno, si raddoppierebbe il numero del gruppo.

C.S.

- A proposito dell'indennità al Segretario nominato anche Direttore Generale

    Un Collega, tra quelli che con maggiore puntualità e continuità inviano segnalazioni e materiale al Bollettino, ha inviato due recentissimi documenti dell'Unione NSCP.

    Con il primo tale Organizzazione prende posizione contro una circolare del Ministero dell'Interno emanata in tema di indennità aggiuntive per i Segretari che vengono nominati anche Direttori Generali.

    L'argomento e senza dubbio interessante e quindi pubblico il documento invitando, come sempre, ad esprimere opinioni, suggerimenti e critiche. 

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COMUNICATO IN MERITO ALL&rsquo;IMPROPRIA E DISCUTIBILE NOTA DEL MINISTERO DELL&rsquo;INTERNO SULLA QUESTIONE DELL&rsquo;INDENNITA&rsquo; AL SEGRETARIO PER LE FUNZIONI DI DIREZIONE GENERALE

Ancora una volta da parte del Ministero dell&rsquo;Interno &ndash; Direzione Centrale dei Segretari comunali e provinciali &ndash; vengono assunte iniziative improprie ed inammissibili in merito alla disciplina del rapporto di lavoro e di servizio dei segretari comunali e provinciali con i rispettivi enti di appartenenza.

In data 30 giugno 1999, infatti, la direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali, rivolgendosi a tutti i Prefetti e per conoscenza anche all&rsquo;ANCI, all&rsquo;UPI ed all&rsquo;Agenzia autonoma dei segretari, si è pronunciata in merito alla questione del riconoscimento al segretario comunale e provinciale della indennità nel caso di affidamento allo stesso delle funzioni di direzione generale.

La presa di posizione appare, come si dirà, grave e discutibile e le conclusioni cui giunge la stessa nota, anche con riferimento alle argomentazioni svolte, risultano quanto meno singolari, se non addirittura contraddittorie.

Dovrebbe essere a tutti noto, oramai, che secondo l&rsquo;attuale sistema la disciplina e l&rsquo;applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici, connessi al rapporto di lavoro del segretario con l&rsquo;Agenzia e di servizio con l&rsquo;Ente, sono rimessi all&rsquo;ordinamento gestito dall&rsquo;Agenzia stessa ed alla disciplina pattizia.

Non si comprende, quindi, a quale titolo vi sia stato un intervento del Ministero dell&rsquo;Interno che non ha alcun compito in merito al trattamento giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali.

L&rsquo;ordinamento, come accennato, ha fatto una precisa scelta: il rapporto di lavoro è regolato dal contratto e alla gestione della categoria è preposta l&rsquo;Agenzia autonoma.

Non si tratta, come in questo caso si va facendo, di interpretare la legge, bensì di incidere su rapporti che sono fuori dal campo di intervento dell&rsquo;autore della circolare essendo la materia rimessa alle parti istituzionali del rapporto di lavoro.

Peraltro, nel merito, le argomentazioni del Ministero presentano evidenti contraddizioni e conclusioni del tutto discutibili.

La corresponsione di emolumenti ulteriori, nel caso di attribuzione della funzione di direzione del segretario, che hanno effetto retroattivo come indicato dal Ministero, viene precisato, non può operare prima della definizione del nuovo contratto collettivo di lavoro, rientrando il segretario nell&rsquo;ambito della categoria del personale pubblico contrattualizzato.

Viene precisato, inoltre, che per ammettere la corresponsione degli emolumenti aggiuntivi, non potrebbero nemmeno invocarsi la precarietà dell&rsquo;incarico perché in ogni caso la revoca dello stesso non inficia le funzioni di segretario e la sua stabilità e quindi il relativo trattamento economico.

Fatto rilevare anzitutto che tale ultima argomentazione non presenta alcun collegamento neanche con le stesse argomentazioni e tematiche svolte nella stessa circolare, nel merito specifico, poi, dell&rsquo;indennità è opportuno far rilevare che se è principio generale in materia di rapporto di lavoro che ad un maggior carico di funzioni e di responsabilità corrisponda una adeguata remunerazione non possono non farsi discendere da ciò le relative conseguenze contrattuali. Laddove si sia in presenza di situazioni sopravvenute al precedente contratto, non può escludersi che si trovino soluzioni retributive (suscettibi naturalmente di adeguamento/conguaglio all&rsquo;arrivo del contratto collettivo) anche in assenza della disciplina contrattuale collettiva nell&rsquo;ambito del contratto individuale di lavoro che, secondo la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 80, regola i singoli rapporti con i dipendenti pubblici, segretari compresi.

Peraltro, anche secondo il Ministero, la presunta impossibilità di retribuire tale funzione sarebbe poi superabile qualora fossero emanate direttive quali criteri generali per la determinazione della indennità. Ribadito che non è tanto in virtù della direttiva che scatta il diritto alla retribuzione, pur tuttavia preme evidenziare che proprio questa organizzazione convenne, per ragioni di correttezza ed equilibrio, in apposito incontro col Presidente dell&rsquo;Anci di pervenire rapidamente alla emanazione di apposite direttive, tanto più urgenti adesso dopo la presa di posizione del Ministero.

A questo punto non è più ammissibile che la parte datoriale &ndash; Agenzia Autonoma e rappresentanze istituzionali di Comuni e Province, - non pongano in essere gli opportuni atti ed indirizzi nella materia impropriamente affrontata dal Ministero dell&rsquo;Interno per il sereno svolgimento dei rapporti nei casi in cui sia stato conferito al segretario l&rsquo;incarico per le funzioni di direzione generale.

Siena, 21 luglio 1999

L&rsquo;Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali

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2 - A proposito della nomina dei Segretari (La Delibera150)

    Il secondo documento trasmesso dal Collega, sempre di provenienza dell'UnioneSCP prende posizione nei confronti della delibera 150 in tema di procedimento di nomina dei Segretari e protesta per quella parte della delinera che, in sostanza, consente ai Sindaci di avviare il procedimento di copertura della sede senza attendere il fatidico decorso dei 60 giorni dall'insediamento.

    Personalmente non ho letto la delibera che - purtroppo - non risulta disponibile sul sito dell'Agenzia: a tale proposito credo sia necessario protestare fermamente contro un atteggiamento assurdo, antidemocratico ed illegittimo di tale organo che troppo spesso considera "arcana imperii" gli atti di gestione dei Segretari arrogandosi il diritto di tenerli nascosti e comunque di non renderli pubblici. Sul punto sarebbe forse utile un intervento del Ministero vigilante; in mancanza occorrerà attivare il Garante.

    Vorrei comunque far rilevare che in Toscana l'Agenzia Regionale( vedi Bollettino n&deg; 97, pg. 5 in fine) con una circolare, ha fatto presente che il termine dei 60 giorni che impedisce la "non conferma" non impedisce invece la "conferma anticipata" da adottarsi con un provvedimento esplicito. La cosa mi pare positiva, ladove ne esistano le condizioni, perchè contribuisce a ridurre il "patema" dell'attesa ed a limitare gli andirivieni tra Enti.

C.S.

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COMUNICATO IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE N. 150 DEL 15 LUGLIO 1999 RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI NOMINA DEI SEGRETARI

Con la deliberazione n. 150 del 15 luglio 1999, relativa al procedimento di nomina, che tra l'altro risolve positivamente vecchie questioni relative all'adozione dei provvedimenti conseguenti alla mancata copertura delle sedi e alle segreterie convenzionate, l'Agenzia Nazionale ha previsto la possibilità, da parte dei sindaci e presidenti di provincia di provvedere, prima dei sessanta giorni previsti dall'art. 17, comma 70, della legge 127/97, ad espletare alcuni atti prodromici relativi alla nomina, di modo che, al trascorrere dei 60 giorni, potranno provvedere subito alla nomina del nuovo segretario.

Il provvedimento, relativamente alla fase di avvio del procedimento prevista al punto 2/a della deliberazione, oltre che inopportuno, poiché rafforza la convinzione di chi sostiene che si sia abbassato il livello di tutela dei segretari comunali di fronte allo strapotere dei sindaci, non sembra, altresì, in linea con il disposto legislativo; infatti, il comma 70, dell'art. 17, della legge 127/97 nel prevedere che la "nomina" è disposta non prima dei sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato, ha inteso attribuirgli il significato non del singolo "atto di nomina", ma dell'intero procedimento che va dalla comunicazione all'Agenzia di pubblicizzazione della sede fino all'atto finale costituito dall'atto di "nomina". La ragione della previsione legislativa, che il procedimento non dovesse iniziare prima dei sessanta giorni, è intesa nel senso di dare modo al sindaco ed al presidente della provincia di conoscere ed apprezzare le capacità professionali del segretario in servizio e, solo in caso di mancanza di fiducia, procedere alla nomina di un nuovo segretario.

Si tratta, quindi, di un atto grave, lesivo degli interessi dei segretari, che potrebbe innescare un vasto contenzioso in un momento particolarmente delicato in cui c'è bisogno di affrontare con serenità i numerosi problemi degli enti e dei segretari.

La decisione è, oltremodo, grave ove si pensi che è stata assunta il giorno successivo alla firma del protocollo d'intesa sulle relazioni sindacali e con il parere contrario espresso unitariamente dalle OO.SS. alla vigilia della decisione.

Assicuriamo i colleghi che saranno poste in atto tutte le iniziative necessarie per la modifica del punto 2/a della deliberazione citata.

Siena, 22 luglio 1999

L&rsquo;Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali