BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
n°  111
by Carlo Saffioti
 
Poichè tutti i cittadini sono eguali,
 essi debbono poter accedere in modo eguale
a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità
e senza altro criterio che quello delle loro virtù
 e dei loro talenti.
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
(26 agosto 1789)
 
 
" Specchio dei Tempi"
 
 
 
 
 
1 - Sulla delibera 150 dell'Agenzia Nazionale
 
    La delibera n° 150 - recentemente adottata dall'Agenzia Nazionale - ha provocato un ricco dibattito del quale non può che aversi un'eco anche sul nostro Bollettino che, ancora una volta, assicura ospitalità pronta e cortese anche a chi volesse replicare o contrastare le opinioni espresse.
    Il Bollettino cerca di essere non strumento di opposizione fine a sè stessa, bensì luogo ove si dà spazio ad un libero dibattito, ad un confronto di idee, senza alcuna censura se non quella del buon gusto e quella penale.
Carlo Saffioti
<<<<<<<<<<<<<<

                     POTERI E COMPETENZE DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA
GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI – PROFILI CRITICI

        La deliberazione 150/99 dell'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali è l'ennesima di una serie di provvedimenti, mediante i quali il citato organo tenta introdurre ius novi direttamente, attraverso previsioni normative, o indirettamente, mediante interpretazioni autentiche delle leggi.
        Appartiene alla prima categoria l'attribuzione del requisito della perentorietà al termine di 120 giorni, entro il quale deve concludersi la procedura per la nomina del nuovo segretario.
        Tale perentorietà non è prevista né dalla legge 127/97, né dall'articolo 15 del Dpr 465/97, che non dispone sanzione alcuna per l'eventuale sforamento, potendosi classificare come termine sollecitatorio.
        L'Agenzia, ribadendo precedenti interpretazioni, ha invece ritenuto che tale termine sia perentorio e il suo inutile decorso costituisca, anzi, violazione di legge, tale da consentire l'avvio della procedura di commissariamento ai sensi dell'articolo 17, comma 45, della legge 127/97, sicchè il commissario ad acta nomini un segretario reggente finchè il sindaco non provveda alla nomina.
        Senza dilungarsi troppo sulla questione, che meriterebbe un approfondimento specifico, è facile notare che tale previsione non appare legittima in quanto introdotta non per via legislativa o regolamentare ex lege 400/88, ma mediante un semplice atto di un'autorità amministrativa, sia pure autonoma. Ed, inoltre, tale previsione appare anche lesiva dell'autonomia del sindaco (e per esso dell'ente locale) in quanto, per rimediare alla – pur disdicevole – mancata nomina del segretario entro 120 giorni, sottrae al sindaco il suo specifico potere di nomina, prevedendo l'invio d'ufficio di un reggente, che non ha alcun
rapporto di fiduciarietà col sindaco, violando così la stessa filosofia alla base del sistema di nomina dei segretari.
        Alla categoria degli atti di <<interpretazione autentica>> delle leggi, appartiene la disposizione, sempre contenuta nella deliberazione 150/99 dell'Agenzia, secondo la quale è possibile per i sindaci avviare la procedura per la nomina del segretario, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Dpr 465/97, immediatamente dopo l'insediamento, mediante la pubblicazione dell'avviso e la contestuale comunicazione di mancata conferma al segretario.
        Tale disposizione è, appunto, un'interpretazione autentica della norma – del resto analogamente prevista dall'articolo 17, comma 70, della legge 127/97 – a mente della quale <<il sindaco e il presidente della provincia, previa comunicazione al segretario titolare, esercitano il potere di nomina del segretario non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro insediamento[…]>>.
        La delibera 150/99 dell'Agenzia, guardando al dato letterale della norma, ritiene possibile che la nomina si effettui dal 61° giorno in poi, ma che la procedura possa essere avviata sin dall'insediamento del capo dell'amministrazione.
        L'interpretazione fornita dall'Agenzia stravolge il significato della disposizione, che era stata così formulata per consentire al sindaco neo eletto, nei 60 giorni previsti dalla legge, di conoscere il segretario, apprezzarne o meno le qualità e preparazione professionale, così da fondare, sulla base di una consapevole e meditata analisi dell'adeguatezza del funzionario alle esigenze politiche e amministrative, la decisione di confermarlo oppure di selezionare un
nuovo segretario.
        Potendo, invece, avviare sin dall'insediamento la procedura di nomina, il sindaco non ha bisogno dei 60 giorni per valutare le capacità del segretario (che comunque è già in prorogatio per effetto della legge 75/99), ed è in grado di sostituirlo subito.
        Ciò, in un'applicazione patologica che il legislatore del '97 aveva voluto evitare, cercando di favorire scelte mirate sulla professionalità, potrà consentire ai candidati sindaci di basare le campagne elettorali anche sulla promessa di sostituire il segretario ...sionale), come simbolo della volontà di cambiare l'assetto amministrativo dell'ente. Legittimando uno spoil system preconcetto e l'involontaria colorazione politica dei segretari comunali.
        C'è da chiedersi però, visti gli effetti dirompenti che tali delibere dell'Agenzia possono creare nell'assetto giuridico non solo dei segretari comunali, ma anche degli enti presso i quali prestano i propri servigi, se l'Agenzia sia legittimata, o meglio, possa legittimamente adottare provvedimenti di tale genere. Ed, in secondo luogo, se tali provvedimenti abbiano efficacia cogente.
        La risposta al primo quesito evidentemente consente di rispondere al secondo. C'è da analizzare, quindi, i motivi alla base dell'ovvia risposta negativa.
        L'Agenzia è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica ed autonomia finanziaria ed organizzativa, col preciso compito di gestire lo status giuridico dei segretari comunali. E' un soggetto giuridico pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, del quale è un braccio operativo, pur restando in posizione autonoma e non essendovi, quindi rapporti di gerarchia.
        I compiti dell'Agenzia sono previsti dalla legge 127/97, che la configura come un ente pubblico gestore dello status di una particolare categoria di lavoratori, i segretari comunali, disponendo delle risorse necessarie allo scopo, versate dai comuni e dalle province.
        E' quindi un ente amministrativo, dotato solo del potere di amministrare il proprio patrimonio e di dettare le regole per la disciplina dello status dei segretari, disponendo a tale proposito dei poteri tipici del datore di lavoro, quali ad esempio il potere di irrogare le sanzioni disciplinari. Per altro verso, l'Agenzia ha in mano la gestione delle carriere, mediante la tenuta dell'albo e il potere di iscrivere i segretari nelle 5 categorie professionali in cui tale albo è attualmente suddiviso.
        Nessun'altra specifica funzione è assegnata dalla legge all'Agenzia, se non dal comma 78 dell'articolo 17 della legge 127/97, che prevede i principi e criteri direttivi cui si è dovuto attenere il Ministro dell'interno nell'emanare il regolamento di attuazione dell'Agenzia, sfociato nel Dpr 465/97. Tali criteri prevedono che all'Agenzia spettino i compiti di disciplinare l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile, l'amministrazione dell'albo dei
segretari e la sua articolazione in fasce professionali, l'iscrizione all'albo, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione, il passaggio tra le fasce professionali, il
procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria, consentendo al regolamento di operare eventuali abrogazioni e modificazioni normative.
        Queste sono, quindi, le uniche funzioni e competenze, oltre le quali l'Agenzia non può andare. Né altre fonti le assegnano ulteriori e diverse competenze.
        Appare, quindi, legittimo, perché previsto dalla legge, che l'Agenzia adotti deliberazioni cogenti per i comuni in relazione allo status giuridico dei segretari comunali, in quanto propri dipendenti funzionalmente operanti presso i comuni.
        Al contrario, è illegittimo che l'Agenzia possa con propri atti tentare di introdurre nuovo diritto o fornire interpretazioni autentiche delle norme.
        Ai sensi dell'articolo 70 della Costituzione, la funzione legislativa è esercitata dalle due camere.
        Solo il Parlamento può, dunque, legiferare nell'esercizio della massima discrezionalità insita nella funzione politica.
        Soltanto il Parlamento, allora, può introdurre ius novi o fornire interpretazioni autentiche alla volontà del legislatore. A meno che il Parlamento non deleghi tali possibilità al Governo, per consentirgli di innovare il diritto mediante i decreti legislativi, o, a un livello più basso, mediante i regolamenti delegati di delegificazione, quali quelli previsti dall'articolo 17 della legge 400/88.
        All'Agenzia non sono stati affidati simili poteri. Né la legge 127/97 (né tantomeno il Dpr 465/97) hanno previsto in capo all'Agenzia il potere di disciplinare le procedure di nomina o di interpretare autenticamente le leggi che riguardano l'ordinamento dei segretari. E, d'altra parte, ciò non sarebbe stato possibile, almeno nel vigente sistema giuridico italiano.
Queste considerazioni, dunque, fondano l'opinione che l'Agenzia, quale organo amministrativo gestionale ed esecutivo di disposizioni legislative e regolamentari, non ha e non può legittimamente esercitare alcun potere, mediante le proprie delibere, di innovare il diritto, né per via interpretativa, né, a maggior ragione, in via diretta, per chiara violazione dei compiti e funzioni che le sono assegnate e, soprattutto, per violazione dell'articolo 70 della Costituzione.
        C'è da ricordare che ai sensi dell'articolo 39 della legge 142/90, proprio il compimento di atti contrari alla Costituzione costituisce causa di scioglimento dei consigli comunali e provinciali. Lo stesso vale per le regioni, ai sensi dell'articolo 126, comma 1, della carta costituzionale.
        Non si vede come all'Agenzia, ente che non ha nemmeno rilievo costituzionale, sia consentito di travalicare i limiti delle sue competenze e violare le prerogative costituzionalmente riservate al Parlamento.
        E' molto pericoloso che il Parlamento medesimo ed il Ministero dell'interno, preposto alla vigilanza dell'Agenzia, non intervengano per porre fine a simili deliberazioni dell'Agenzia. La riforma dello status giuridico dei segretari comunali è stata operata per via legislativa e solo per tale via può essere completata e ritoccata.
        E' possibile che l'Agenzia, mediante le sue deliberazioni (pur criticabili) si sia fatta portavoce di esigenze sentite dai sindaci. Sarebbe anche legittimo e forse auspicabile che tale ente facesse sentire il suo peso e la sua autorevolezza verso il Parlamento ed il Governo per ottenere quei perfezionamenti al sistema che ritenga eventualmente opportuni e necessari. Ma ciò mediante il sistema, unico legittimo e trasparente, della produzione legislativa.
        Cosa ne sarebbe dell'ordinamento giuridico se ogni ente autonomo, compresi i comuni, cominciasse a modificarlo con provvedimenti amministrativi disinvolti, contrari a legge o innovativi della medesima. Quel rispetto dei principi generali fissati dalle legge della Repubblica, che limita l'autonomia degli enti locali, non può non essere, anche con più forza, rispettato anche da enti gestori, non rappresentativi e non territoriali, quali l'Agenzia.
        Le deliberazioni da questa adottate in tema di nomine dei segretari, peraltro, stanno creando nell'intero sistema una serie di storture impreviste, che andrebbero immediatamente corrette. Come ad esempio la nomina di segretari privi di qualifica dirigenziale in sedi di segreteria generale. Oppure, nel caso di enti di qualifica 1/b, alla declassificazione dell'ente, per giungere alla nomina di un segretario qualificato capo. O, ancora, quel sistema per il
quale il capo dell'amministrazione si accorda preventivamente con un segretario prima di
attivare la procedura di nomina, sicchè la pubblicazione degli avvisi, la ricezione delle domande e dei curriculum degli altri segretari e l'intera procedura di nomina divengono una semplice formalità, utilizzata come facciata per dare la veste di concorrenzialità ad una scelta unicamente fatta intuitu personae, in assoluto dispregio delle finalità della legge 127/97, che tendeva a valorizzare la professionalità dei segretari e a consentire ai sindaci di scegliere il
funzionario migliore tra una serie di soggetti professionalmente abilitati.
        Resta il fatto, comunque, che se deliberazioni come la 150/99 dell'Agenzia sono emanate in carenza di potere di innovare il diritto, esse sono irrimediabilmente affette da nullità assoluta. Già alcune pronunce giurisdizionali amministrative come la sentenza del Tar di Lecce 2039/98 in merito alla deliberazione dell'Agenzia 5/3/98, che detta i criteri per le nomine dei segretari, hanno ritenuto che simili delibere siano non solo totalmente estranee all'iter procedimentale normativamente previsto dall'art. 15 del Dpr 465/97, ma soprattutto prive di carattere dispositivo-provvedimentale, in altri termini inefficaci.
        Ma qui si sostiene che tali deliberazioni siano nulle. Tale nullità dovrebbe essere rilevata in primis dagli interni che debbono controllare l'operato dell'Agenzia. Ma, in mancanza di un controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni dell'ente, solo pronunce giudiziali faranno luce definitiva sulla forza cogente o meno di tali provvedimenti, accertando che esse sono appunto nulle e contrarie all'ordinamento giuridico.
        Oppure, occorrerà un intervento legislativo, per mettere ordine e chiarezza nella materia, eventualmente provvedendo a salvare quanto di buono e produttivo eventualmente vi sia in tali deliberazioni nulle.

L. O.
<<<<<<<<<<<<<<<
 
Una domanda ai lettori; di Giacomo Arezzo di Trifiletti
 
Caro Carlo
 
vorrei porre una domanda ai lettori del bollettino.
    Avete per caso riflettuto sulla posizione dei sindacati in merito alla deliberazione n. 150 adottata dall'agenzia nazionale in merito all'avvio del procedimento di nomina del segretario?
In caso positivo, vi siete accorti che l'Unione si è astenuta, peraltro solo su un punto, mentre la Cisl ha votato a favore?
    E' dunque questo il "contrappeso" che i nostri rappresentanti sono in grado di dare alla controparte?
    In verità mi stupisco di coloro che si sono stupiti nel leggere la predetta delibera.
    Infatti il termine di 60 giorni, entro i quali il capo dell'amministrazione dovrebbe avere modo di "conoscere" il segretario è, a mio avviso, del tutto ipocrita, posto dal legislatore per dare una parvenza di legalità al partito dei sindaci.
    Ciò che è grave è il fatto che se è vero che la scelta del segretario avviene ben prima dell'elezione del sindaco, è altrettanto vero che in essa svolge la parte del leone il comportamento di un altro collega (?) cui preme scalzare il titolare per questo, questo e....quest'altro motivo (per parafrasare il comico Guzzanti).
    Un esempio: un collega della provincia di Roma, di cui ovviamente non posso fare il nome perchè non autorizzato, si è presentato dal titolare di una segreteria generale alcuni mesi or sono (all'incirca ai primi di marzo) per comunicargli che a seguito delle elezioni
amministrative di giugno sarebbe stato nominato segretario di quel comune, quale che fosse stato l'esito della competizione, per accordi già conclusi con i potentati locali.
    Tutto sommato, questo collega si è comportato da gentlemen, avendo dato il "preavviso", per giunta congruo, al malcapitato.
    Quando mai si potrà mutare una legge ingiusta, se non si riesce a guarire la malattia dell' "io" di cui è afflitta la quasi totalità dei segretari?
    Puoi rendere noto il mio nome sul bollettino, in questa come in tutte le altre occasioni nelle quali partecipaerò al dibattito, invitando tutti i colleghi a fare altrettanto, per dare solarità e visibilità alle posizioni giuste che vengono di volta in volta pubblicate, contro il comportamento carbonaro (nel senso dispregiativo del termine, ovviamente) di quei cialtroni che, tramando nell'ombra, riescono a mettere in mezzo ad una strada fior di segretari rei soltanto di avere lavorato sodo e di non aver mai pensato alle pubbliche relazioni ed alle sponsorizzazioni.
    Conta sempre su di me, qualunque sia il prezzo da pagare per l'affermazione del diritto e del rispetto umano e professionale.
Cordialità
Giacomo Arezzo di Trifiletti
gasma@libero.it
 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 
 
2 - Abuso di potere: un commento del Prof. Giovanni Virga
 
    Il Collega V.C. propone un articolo del Prof. Giovanni Virga su un tema assai delicato ed attualissimo.
<<<<<<<<<<<<<

    Abuso di potere
(a proposito del principio di separazione tra politica ed amministrazione).
 
    Nel nostro paese, molto spesso, non c'è potere senza abuso. Il vezzo di utilizzare il potere per fini diversi per i quali è stato attribuito, ha origini molto antiche e uno sviluppo ancora oggi inarrestabile.
    Gli esempi quotidiani non mancano e riguardano tutti i settori della vita pubblica del nostro paese. La gamma degli abusi va dal semplice impiegato che, dietro lo sportello, tratta male il cittadino o dal poliziotto che, senza alcuna necessità di servizio, non si cura dei semafori e dei limiti di velocità imposti a tutti i cittadini, fino al pubblico amministratore che, dietro l'usbergo di codici, codicilli e circolari, tramuta i diritti dei cittadini in semplici aspettative, le quali hanno possibilità di soddisfazione solo se trovano adeguata raccomandazione o si
fondano su rapporti di amicizia o di comune militanza politica.
    L'abuso di potere non riguarda solo la pubblica amministrazione, ma anche altri poteri dello Stato e, segnatamente, il potere giudiziario, il quale talvolta travalica i limiti che sono imposti dall'esercizio della funzione ed accorda una giustizia rapida solo a chi è amico (in penale, solo a chi è nemico) e, in maniera ancor più grave, il potere legislativo, che ha il potere di far tutto tranne - come diceva un famoso statista - quello di tramutare gli uomini in donne e viceversa.
    Tanto maggiori sono i poteri, tanto più gravi sono gli effetti dell'abuso.
    Se la protervia di un impiegato dietro lo sportello o di un vigile urbano può ledere i diritti dei pochi malcapitati che hanno avuto la sventura di imbattersi in essi, l'abuso del potere giudiziario ed ancor più di quello legislativo hanno effetti molto più gravi e perniciosi.
    Nelle democrazie più antiche, per limitare i casi di abuso, sono previsti dei sistemi di controlli e di contrappesi, che sono tanto maggiori, quanto minore è il senso civico dei cittadini chiamati ad esercitare pubbliche funzioni.
    Nel nostro paese, tuttavia, nonostante il limitato senso civico di coloro che esercitano pubbliche funzioni e nonostante recenti esempi molto indicativi, si è preferito ridurre i già scarsi controlli che esistevano in precedenza.
    In particolare, i controlli di legittimità sugli atti degli enti locali a seguito delle tanto decantate leggi Bassanini, sono stati drasticamente ridotti; altrettanto è avvenuto per ciò che concerne i poteri di controllo della Corte dei Conti.
    Anche se tali controlli funzionavano male e non hanno impedito il nascere ed il diffondersi di tangentopoli, questo non era un buon motivo per eliminarli quasi completamente, ma semmai per perfezionarli.
    Se infatti è vero, ad esempio, che i CO.RE.CO. erano per buona parte politicizzati, piuttosto che limitare drasticamente le loro funzioni, occorreva dettare delle norme per garantirne la imparzialità dei componenti. Invece si è preferito lasciare immutati i criteri di nomina dei componenti (che garantiscono una adeguata "rappresentanza" politica in un organo che di politico non dovrebbe proprio avere nulla), e ridurre i loro poteri di controllo
(lasciando di fatto senza adeguata verifica di legittimità un numero elevatissimo di atti amministrativi).
    Vero è che sussiste il potere dei consiglieri comunali di chiedere eventualmente il controllo su alcuni atti, ma l'esercizio di tale potere viene sempre subordinato all'iniziativa di un gruppo politico al quale il cittadino deve collegarsi provocare il controllo. Insomma, si assiste ormai nel campo dei controlli (e non solo in questo) al trionfo della politica sull'amministrazione e, più in generale, alla "morte e trasfigurazione del diritto amministrativo" (v. in proposito
l'omonimo articolo del Pres. Giacchetti, in Il Cons. Stato 1998, fasc. 1, II, p. 117-124).
    L'unico tipo di controllo che ormai permane è quello giurisdizionale. Ma è un controllo del tutto inefficace, oltre che eventuale e sporadico.
    Tale controllo, infatti, presuppone innanzitutto che vi sia stata una lesione diretta e personale di un interesse legittimo. Qualcuno potrebbe obiettare che fin dalla legge n. 142/90 sono state previste azioni popolari a tutela degli interessi della collettività. Ma chi ha mai visto un cittadino od una associazione esercitare tali azioni popolari, sobbarcandosi del non lieve costo del giudizio?
    Il controllo giurisdizionale, inoltre, non è particolarmente efficiente, dato che - tranne gli ormai rari casi in cui viene accordata in via preliminare la sospensione - il giudizio viene definito in media dopo 5 o più anni, quando il provvedimento ha avuto modo di dispiegare interamente i propri effetti.
    Anche nel versante giudiziario si è assistito negli ultimi anni ad una drastica riduzione degli strumenti di tutela.
    Ad esempio, la riforma recentemente attuata che ha finito per attribuire al giudice ordinario (il pretore, ora giudice unico) la competenza giurisdizionale in ordine alle controversie in materia di pubblico impiego - contrariamente alle attese di alcuni assertori della riforma - si è tradotta in una sensibile riduzione del sistema delle garanzie. E ciò innanzitutto per la previsione di un tentativo obbligatorio di conciliazione che finisce per costituire una
(consapevole) perdita di tempo per il pubblico dipendente. Chi mai ha visto e chi mai vedrà un pubblico amministratore che si assume la responsabilità di transigere, in sede di conciliazione, una controversia ?
    La P.A. è cosa ben diversa da un datore di lavoro privato, il quale, per evitare i pericoli di una controversia, offre in sede di conciliazione delle somme a titolo transattivo al dipendente. Il pubblico amministratore, in considerazione dei pericoli che (soprattutto sotto il profilo della possibile responsabilità amministrativa) potrebbe comportare una conciliazione della controversia, transigerà solo di fronte ad una sentenza.
    Inoltre, il conferimento delle controversie in materia di pubblico impiego all'A.G.O. ha comportato e continua a comportare un allungamento dei tempi di decisione delle controversie, dato che la riforma è stata attuata senza un adeguato potenziamento delle strutture e del personale e senza considerare che, come diversi addetti ai lavori hanno segnalato da tempo, l'ormai non più nuovo rito del lavoro è già da diversi anni affondato sotto il peso delle controversie.
    E che dire poi della confusione di lingue creata con il conferimento di nuove materie non molto ben definite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo? Se c'è un settore nel quale il legislatore deve stare attento è proprio quello del riparto di giurisdizione, anche perché il primo e sacrosanto diritto del cittadino è quello di sapere qual'è il suo giudice naturale precostituito per legge. Non ha senso, infatti, iniziare una causa che sarà definita tra
moltissimi anni con il grave rischio di sentirsi dire alla fine, dopo una lunga attesa, che ci si è
sbagliati nell'individuare il giudice competente. E l'errore, in atto, non deriva dalla scarsa preparazione del difensore al quale si è affidato il cittadino, ma dalla stessa vaghezza delle disposizioni previste dagli artt. 33 e 34 del D.L.vo n. 80/1998.
    Tutto ciò si è tradotto in un lento ma inesorabile processo di diminuzione della tutela giurisdizionale, al quale, con processo singolare ed inverso, ha fatto riscontro il dilatarsi della politica nell'amministrazione.
    La precarizzazione dei dipendenti pubblici, ad esempio, non ha costituito lo strumento attraverso il quale incentivare il merito dei soggetti, ma per asservirli alla politica ed alle sue proliferazioni maligne.
    Esemplare e, direi anche, perfetto esempio di questo processo è costituito dal caso dei segretari comunali e provinciali, i quali, secondo il sistema recentemente novellato con norme pseudo-interpretative, cessano automaticamente di esercitare le loro funzioni con la fine dell'esercizio del mandato elettivo del Sindaco o del Presidente della Provincia. E così i pubblici dipendenti, i quali, come ancora prevede la nostra Costituzione, dovrebbero essere al
servizio "esclusivo" della Nazione, sono definitivamente legati al carro della politica.
    Altrettanto è da dirsi per i nuovi sistemi di conferimento degli incarichi dirigenziali negli enti locali, secondo i nuovi metodi che si vanno facendo strada.
    La cosa più grave è che tale processo è stato attuato nel silenzio generale, con l'accordo di tutte le forze politiche, ben liete evidentemente di avere dei dipendenti pubblici fedeli e di avere eliminato ogni possibile controllo.
    In questo quadro generale, l'abuso di potere finisce per farla da padrone e la pubblica amministrazione diventa sempre più schiava della politica. Al semplice cittadino rimangono ormai solo i giudici di Berlino, i quali, tuttavia, sono sempre più lontani ed invisibili.

(Giovanni Virga, 19.06.1999)
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<