BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
n° 113
by Carlo Saffioti
Poichè tutti i cittadini sono eguali,
essi debbono poter accedere in modo eguale
a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità
e senza altro criterio che quello delle loro virtù
e dei loro talenti.
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
(26 agosto 1789)
" Specchio dei Tempi"
Questa rubrica, come promesso, continua ad ospitare le testimonianze dei Colleghi in tema di conferme, non conferme, revoche ... ed altre amenità. E' la volta del Collega IG che, non foss'altro per lo spirito con il quale scrive, dimostra la (ottima) pasta della quale è fatto. Ma, naturalmente, questo non serve a niente perchè ben altri sono i requisiti (?!) richiesti per poter continuare a lavorare.
Le prime analisi del non eccellente risultato elettorale, fatte dalle forze politiche,
sono state indirizzate nei confronti degli amministratori i quali non hanno avuto buoni
rapporti nè con i cittadini, nè con le segreterie politiche. Il risultato del mandato
precedente è stato ottimo sotto il profilo dei risultati, ma non si è dato granchè peso
a farlo "passare" alla cittadinanza ed alle segreterie partitiche di
maggioranza. In pratica sono stati troppo autonomi o "avulsi" rispetto a queste
organizzazioni.
Alcune altre indicazioni davano come concause l'attività dei Capi Settore e di uno in
particolare, che è stata così dirompente (molto personalistica ed arrogante secondo
alcuni, molto democratica e seguendo le nuove regole del gioco cioè senza referenze e
beneficenze politiche, secondo lui).
Ci siamo lasciati per le ferie ed al ritorno è accaduto qualcosa.
Come un fulmine a ciel sereno, durante un riunione del gruppo di maggioranza, da parte
di 3 consiglieri viene richiesta una verifica strutturale dell'apparato. Mi è stato
riferito, da chi era presente, che i concetti espressi sono stati pressapoco questi:
1. La batosta elettorale occorre farla ricadere sull'apparato;
2. Occorre dare un segnale di rottura col passato;
3. C'è un solo soggetto sul quale si può agire senza alcun problema ed è il segretario;
4.Pertanto, anche se non ha gestito e non può essere responsabile, va cambiato il
segretario!
Non si ha necessità di motivi, di colpe, di discolpe, di contraddittori.
Non cè da ricordarsi che si parla di persone, di famiglie, di affetti, di credibilità,
di giustizia e verità dei fatti. Tutto ciò nei confronti del Segretario non ha nessun
valore! Sono dichiarato colpevole a prescindere ed a priori.
Il Sindaco, bontà sua, mi ha subito informato di ciò che stava venendo fuori, ma non
facendomi capire chiaramente, di fronte ad uno scontro, se avrebbe partecipato allo stesso
e come si sarebbe comportato. Da buon politico cerca di vedere le forze in campo e
successivamente schierarsi (anche se c'era scritto da qualche parte che la scelta è del
Sindaco!).
Comincio a muovermi per trovare un altro Comune? Distruggo quello che nella vita ho
costruito sino ad ora e quel poco di stabilità logistico e quindi psico-fisica raggiunta?
Alla prossima puntata e su con la vita!
IG
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1 - Sul DL n 8/99 conv. in legge 75/99 e sulla distinzione dei ruoli
Come avevo già anticipato, avendone finalmente la possibilità, pubblico la relazione della Dott.ssa Concetta Nastasi, Magistrato del TAR Sicilia, tenuta al recente Convegno di Napoli, del 3 luglio scorso.
Ricordo che tutte le relazioni saranno pubblicate da R. Noccioli su Nuova Rassegna.
Comunque, se e quando riuscirò ad ottenere altri dei numerosi ed interessanti interventi che si sono succeduti al Convegno, sarò lieto di anticiparli anche sul Bollettino.
C.S.
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CONCETTA ANASTASI
(Magistrato del T.A.R. Sicilia)
RELAZIONE AL CONVEGNO DI NAPOLI DEL 3 LUGLIO 1999 SUI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
Cap.1.- ART.2 DEL D.L. N.8/99, CONV. IN LEGGE N.75/99.
Par.1 -Introduzione. Par.2- Esame della disposizione legislativa. Par.3- Sua natura innovativa e non interpretativa. Par.4- Profili di incostituzionalità della norma sotto vari aspetti.
Cap.2.DISTINZIONE FRA POLITICA E GESTIONE DELLENTE LOCALE E CONSEGUENZE IN MATERIA DI RESPONSABILITA ERARIALE.
Par.1- Criterio della "separazione" dei poteri di "programmazione ed indirizzo" da quelli di "gestione". Par.2- Incongruenza del suo recepimento nellipotesi legislativa di che trattasi. Par.3- Diverso regime delle responsabilità per danni erariali cui potrebbero essere assoggettati i segretari comunali rispetto a quella dei pubblici amministratori, soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti. Par.4- Conclusioni.
1.1. Come tanti, anchio sono rimasta stupita dal recente intervento del legislatore, che, con il decreto legge 26 gennaio 1999 n.8 ( in G.U.R.I. n. 20, parte I, del 26 gennaio 1999), poi convertito, con modifiche, nella legge 25 marzo 1999, n. 75 (in G.U.R.I. n. 72, parte I, del 27 marzo 1999) ha introdotto, con lart.2, una norma che riguarda la nomina del Segretario Comunale e Provinciale da parte del Sindaco e del Presidente della Provincia, sia nella fase di prima applicazione del nuovo ordinamento, sia "a regime", in occasione dellinsediamento dei vertici politici dellente locale.
Stupisce, soprattutto, che il legislatore abbia espressamente qualificato la suddetta norma come "di interpretazione autentica" dei commi 70 ed 81 dellart.17 della legge n.127/97, così attribuendole "efficacia retroattiva", e, quindi, diretta applicazione anche con riferimento alla controversie in atto pendenti.
Più precisamente, con lart.2, del decreto-legge 26 gennaio 1999 n.8, poi convertito, con modifiche, nella legge 25 marzo 1999, n.75 vengono introdotti:
a) il principio della "automatica cessazione" dellincarico di segretario comunale alla scadenza del mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia (con continuazione dellesercizio delle funzioni fino alla nomina del titolare), quale momento interpretativo del comma 70 dellart.17 della legge n.127/97;
b) il principio secondo cui lincarico delle funzioni di segretario comunale viene ritenuto essere automaticamente cessato alla data di entrata in vigore del D.P.R. 4.12.1997 n.465 (cioè alla data del 6 gennaio 1998) formalmente istitutivo dellAgenzia Autonoma per la gestione dellAlbo dei Segretari Comunali e Provinciali- quale momento interpretativo del comma 81 dellart.17 della legge n.127/97.
Suscita perplessità, innanzi tutto, il momento storico-oggettivo in cui la precitata disposizione legislativa si è inserita, che non è quello (logicamente più opportuno) relativo alla fase di prima applicazione della legge Bassanini 2 (del maggio 1997) e del susseguente regolamento attuativo (del dicembre dello stesso anno), ma quello, successivo, caratterizzato dal già avvenuto intervento di molte ordinanze giurisdizionali e di alcune pronunce di primo grado da parte del giudice amministrativo (ad esempio: due sentenze del T.A.R. Friuli 17 dicembre 1998 n. 1540 e 18 gennaio 1999 n. 9, le quali, facendo applicazione dei principi generali, avevano già dato una certa interpretazione della normativa "de qua").
1.2. Invero, lart.17 della legge n.127/97 (che aveva, a sua volta, già profondamente modificato il sistema di nomina del segretario comunale, tradizionalmente affidato alle regole concorsuali, in coerente applicazione dei principi direttamente discendenti dallart.97 Cost.) attribuisce la facoltà di nomina del segretario comunale allAgenzia Autonoma per la Gestione dellAlbo dei Segretari Comunali (con ciò ponendo liscrizione allAlbo professionale quale requisito indispensabile per la nomina); introduce il principio della "temporaneità" della nomina da parte del Sindaco o del Presidente della Provincia e prevede altresì la possibilità della "riconferma tacita" del Segretario in servizio quando entro il termine previsto dal regolamento non sia richiesta la nomina di un diverso segretario: presentando, cioè la cessazione dellincarico del segretario come un fatto puramente "virtuale" nei casi di conferma da parte del nuovo Sindaco o del nuovo Presidente della Provincia.
Al contrario lart.2, pur avendo formalmente veste di norma di interpretazione autentica, introduce il principio della "cessazione automatica in ogni caso", non contemplando più la riconferma del segretario comunale.
La sopravvenuta disposizione legislativa pone, quindi, il problema in ordine alla necessità o meno dellintervento di un ulteriore provvedimento di nomina, anche nel caso della riconferma in sede, da parte dellAgenzia.
Il comma 81° dellart.17 della legge n.127/97 prevedeva che "..a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento ( ) il Sindaco o il Presidente della Provincia possono nominare il Segretario scegliendo tra gli iscritti allalbo".
Lart.2 precitato, invece, stabilisce che il segretario Comunale o Provinciale titolare alla data di entrata in vigore del D.P.R. è cessato automaticamente dallincarico dalla medesima data, fatte salve le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario.
1.3. Appare evidente, perciò che lart.2 del decreto-legge 26 gennaio 1999 n.8, poi convertito, con modifiche, nella legge 25 marzo 1999, n.75 introduce una profonda innovazione rispetto alla originaria formulazione del comma 81° dellart.17 della legge n.127/97, in quanto rende automaticamente cessate tutte le titolarità dei segretari comunali dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n.465/97, cioè dalla data del 6 gennaio 1998.
Infatti, mentre nei commi modificati era previsto soltanto un sistema di "prorogatio" e di "conferma tacita" della nomina, con il sopravvenuto intervento legislativo, si è voluto, in realtà, "innovare" profondamente nel sistema delineato dalla disposizione legislativa "interpretata", profilando, di fatto, la "introduzione", con norma "retraottiva", della cessazione automatica delle funzioni dellintera categoria dei segretari comunali da un incarico a suo tempo conferito in esito ad un pubblico concorso!!
Sembra, inoltre, che, con lart.2 precitato, il legislatore abbia voluto di fatto- attribuire implicitamente ai Sindaci ed ai Presidenti della Provincia una sorta di "diritto di non motivare" le non-conferme e le nomine dei segretari comunali e provinciali, o "rectius" una sorta di "esenzione" dallobbligo generalizzato di cui allart.3 della legge n.241/90.
Tale implicita "deroga" allobbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi sembra suscettibile di voler sconfinare -altrettanto implicitamente- nel riconoscimento di una sorta di "presunzione assoluta" e di "intangibilità" degli atti amministrativi inerenti le non-conferme e le nomine dei segretari comunali, in grave contrasto con i principi stabiliti dagli art.97 e 113 della Costituzione.
Si ha, quindi, limpressione che il legislatore, sotto lo schema di un'interpretazione autentica, abbia voluto introdurre una sostanziale modificazione della disciplina previgente, prevedendo una disciplina legislativa irragionevole ed in violazione dei principi di certezza del diritto, di corretto andamento della p.a., di lealta' e trasparenza dell'azione di questa.
1.4. Sorge, quindi, il ragionevole dubbio che il legislatore abbia voluto fare un uso illegittimo del potere di interpretazione autentica, che viene, così, ad interferire con la "potestas iudicandi" riservata alla autorità giudiziaria.
Ed è noto che la Corte Costituzionale ha reiteratamente affermato (ex multis: sent. 4 aprile 1990 n. 155; sent. 10 dicembre 1981 n.187) il principio secondo cui il legislatore non fa buon uso del suo potere quando emana norme allo scopo di sostituirsi al potere cui e' affidato il compito istituzionale dell'interpretazione della legge, stabilendo lo "autentico" significato di una precedente legge, e, quindi, attribuendo alla propria intepretazione "valore obbligatorio e vincolante per il giudice", se non ricorra l'esigenza di dirimere dubbi sorti in sede di interpretazione della legge anteriore, che abbia rivelato "gravi ed insuperabili anfibologie".
La Corte Costituzionale (sent. 23 novembre 1994, n.397) ha altresì affermato che il ricorso, da parte del legislatore, a leggi di interpretazione autentica non puo' essere utilizzato per mascherare norme effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva, in quanto, cosi' facendo, la legge interpretativa tradirebbe la sua propria funzione di chiarire il senso di norme preesistenti.
Ciò non significa che si voglia contestare la facolta' del legislatore di emanare leggi interpretative con la connaturale portata retroattiva, ma significa, soltanto, che non e' sufficiente la sola "autoqualificazione" da parte della norma sopravvenuta, occorrendo, al contrario, che la previsione legislativa sia effettivamente diretta a chiarire il senso di disposizioni preesistenti, in quanto funzionale ad escludere o ad enucleare uno dei significati tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle statuizioni interpretate, posto che la scelta assunta dal precetto interpretativo deve rientrare tra le varianti di significato compatibili con il tenore letterale del testo interpretato (cfr. Corte Corte Costituzionale, sentenza del 5 novembre 1996 n.386).
Il legislatore, nel predisporre una disposione di interpretazione autentica, agisce nell'ambito naturale della sua funzione di produzione normativa e non lede la sfera propria del potere giurisdizionale, allorquando la disciplina adottata, oltre a non risultare lesiva di giudicati gia' formatisi, non sottrae ad un soggetto alcuno strumento di tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione (cfr. Corte costituzionale 26 gennaio 1994, n.6).
Ma, per le motivazioni già esposte, a me sembra che possono sorgere legittimi dubbi in ordine alla coerenza del sistema così delineato con le previsioni costituzionali.
2.1. Quanto ai contenuti della recente normativa di cui alla legge n.75/99, potrebbe sorgere il dubbio in ordine ad una sorta di "degenerazione" del criterio -cui sembrano ispirate le leggi n.241 /90 e 142/90 e succ. mod. (es. legge n.81/93)- inerente, nelambito dellente locale, la "separazione" dei poteri di "programmazione ed indirizzo" da quelli di "gestione" (ai fini di una migliore responsabilizzazione e professionalità dei pubblici funzionari).
In base al suddetto criterio, a seguito della elezione diretta dei Sindaci e dei Presidenti della Provincia, viene attribuita agli stessi la "responsabilità politica della conduzione dellente", mediante il potere di nominare i dirigenti e di attribuire gli incarichi dirigenziali, sulla base delle norme regolamentari interne.
Tale criterio supera il tradizionale principio secondo cui gli incarichi dovrebbero essere affidati con metodi concorsuali e criteri di professionalità che premiano il merito dei migliori (fatta sempre salva la possibilità di revoca in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previo lutilizzo di neutrali sistemi di valutazione) e appare incentrato sullidea secondo cui gli incarichi di dirigenza sono affidati dagli organi politici "intuitu personae", posto che lorgano politico elettivo ha già un programma da rispettare (che lo impegna verso i suoi elettori), la cui maggiore garanzia di realizzazione sarebbe offerta dal preporre agli incarichi di responsabilità persone di fiducia delleletto.
2.2. Con riferimento allipotesi legislativa sub esame, emerge, però, una certa incongruenza fra la nomina del segretario comunale, effettuata secondo il criterio dello "intuitu personae" e poi la privazione, nei confronti dello stesso, di tutte le attività amministrative gestionali, salvo il caso della contestuale nomina a direttore generale.
Invero, la nomina secondo il criterio dello "intuitu personae" potrebbe avere senso soltanto nellambito di un sistema fondato sulla "piena" e/o "totale" separazione fra il ruolo della "politica" e quello della "gestione", altrimenti la nomina del dirigente da parte del politico potrebbe rischiare di comportare lassurda conseguenza di porre il dirigente, nominato fiduciariamente, in condizioni di dover essere costretto -di fatto- ad accontentare il suo amministratore politico in tutto e per tutto nelle scelte gestionali: cioè, potrebbe essere costretto ad accettare scelte gestionali non sempre ineccepibili, pur di non essere "licenziato".
In tal caso, il sistema, nel suo insieme, realizzerebbe una situazione altrettanto incostituzionale, ponendo il segretario comunale non già al servizio della nazione, come richiesto dallart.97 Cost., ma al servizio diretto del Sindaco (!!!!).
Sorge, quindi, il ragionevole dubbio che il criterio della "separazione" dei poteri possa rischiare di trasformarsi -nella sua concreta applicazione- in una specie di "paravento" che serva ai politici a conservare di fatto- il controllo del potere "gestionale", mediante la facoltà di nomina dei dirigenti, senza, però, avere dirette responsabilità da difendere davanti alle corti di giustizia, realizzando, in tal modo, una sorta di "zona franca", caratterizzata dal "primato" della politica sullamministrazione, al riparo da ogni responsabità.
2.3. Infine, non può sottacersi il diverso regime delle responsabilità per danni erariali -cui potrebbero essere ormai assoggettato il segretario comunale- rispetto a quella del pubblico amministratore, soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Invero, il segretario comunale potrebbe essere citato in giudizio per la responsabilità erariale
[1] davanti al G.O. anziché davanti alla Corte dei Conti, in coerente applicazione del principio della cosiddetta "privatizzazione" del pubblico impiego, introdotto con il combinato disposto di cui allart.2, comma 2° ed allart.4, comma 2° del D.Lsv. n.29/1993, secondo le modifiche rivenienti dal d.lvo n.80/98, che ha attribuito al Giudice Ordinario la giurisdizione sulle controversie attinenti agli atti della pubblica amministrazione in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti della stessa.Invero, dal nuovo criterio di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di impiego del personale della P.A., potrebbe derivare un altro sistema di riparto, in materia di responsabilità erariale, fra giudice ordinario e giudice contabile, latore delle seguenti ulteriori conseguenze:
1)il Sindaco od il Presidente della Provincia potrebbero rispondere per danno erariale soltanto a seguito di citazione in giudizio da parte della Procura dei Conti, che, comè noto, secondo la legge 14 gennaio 1994 n. 20, e, poi, la legge 20 dicembre 1996 n. 639, può attivarsi soltanto entro il termine prescrizionale di 5 anni, in caso di dolo o colpa grave, mentre la Sezione giudicante della Corte dei conti può applicare il peculiare beneficio della "riduzione delladdebito"
[2] , previsto dallart.83 della legge di contabilità dello stato;2) il segretario comunale -il cui rapporto di lavoro secondo la giurisprudenza prevalente (ex multis: T.A.R. Lombardia-Brescia, 1°.6.1999 n.497; T.A.R. Toscana ord. n.170 del 10.3.1999) ai sensi del comb. disposto del D.lvs n.29/93 e n.80/98 dovrebbe essere qualificato come soggetto alla giurisdizione dellA.G.O.
[3] potrebbe essere citato in giudizio -da parte dei rappresentanti legali dello stesso ente, che si assume essere danneggiato- davanti allA.G.O., e, quindi, in un regime di responsabilità disciplinato dalle norme del codice civile e cioè, entro il termine prescrizionale di 10 anni di cui allart.2946 c.c. (se trattasi di responsabilità contrattuale scaturente dallesecuzione della prestazione lavorativa) e di 5 anni ex art.2947 c.c. (per fatto illecito), anche per colpa lieve (ex artt. 1218 e seg. ed ex art.2043 c.c.), senza la possibilità di poter chiedere lapplicazione del beneficio della riduzione delladdebito di cui allart.83 [4] della legge di contabilità di Stato, che, come già accennato, è istituto peculiare del giudizio davanti alla Corte dei Conti.La maggiore gravità della posizione del segretario comunale rispetto a quella del Sindaco e del Presidente della Provincia è evidente, poiché, se è vero, che, in concreto, il segretario comunale -eventualmente citato in giudizio dalla Procura della Corte dei Conti- non ha alcun interesse ad eccepire il difetto di giurisdizione, è altrettanto vero, che, però, questi potrebbe essere chiamato a rispondere per danni erariali davanti al Giudice Ordinario, da parte dello "establishment" dellente insediato in seguito a nuove elezioni e successivo a quello che lha nominato
[5] , per responsabilità contrattuale: a) nel termine di 10 anni [6] di cui allart.2946 c.c.; b)anche per colpa lieve; c) per lintero ammontare delladdebito.2.4.Lempasse potrebbe essere superata in modo chiaro e preciso soltanto mediante lintroduzione di una norma che espressamente preveda la giurisdizione della Corte Conti anche nella materia della responsabilità dei segretari comunali, evitando così di delegare al giudice la soluzione di un problema che non è soltanto intepretativo, ma anche di ripartizione di giurisdizione, e che potrebbe essere, inoltre, suscettibile di determinare contrasti giurisprudenziali, non certo funzionali alla realizzazione della "certezza del diritto" né allinteresse dei cittadini.
Si potrebbe, inoltre, collegare il momento di incardinamento della responsabilità amministrativa
[7] allinsorgenza del cosiddetto "rapporto di servizio" [8] con lente locale, dando particolare rilievo, cioè, a quel particolare nesso funzionale che porta il segretario a partecipare all'attività amministrativa dellente locale ed a conformare la propria condotta alle prescrizioni che regolano tale attività.Soccorrerebbe, a tal uopo, il riferimento alla distinzione
[9] fra il rapporto di lavoro che il segretario comunale ha con lAgenzia (avente personalità giuridica di diritto pubblico) rispetto al "rapporto di ufficio" che il medesimo instaura con lente locale in conseguenza dellaccettazione della nomina, effettuata ai sensi dellart.15 del D.P.R. N.465/97.Si dovrebbero, cioè, tener presente soltanto i fatti e/o i comportamenti collegati al "rapporto di ufficio" ai fini dellincardinamento della giurisdizione della Corte dei Conti, assegnando, in tal modo, prevalenza allattribuzione di una funzione pubblica, caratterizzata da compiti di supervisione e di controllo, che contribuiscono a realizzare lespletamento di una carica di vertice dellordinamento comunale.
Giova, infine, rilevare che il legislatore, con larticolo 1, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e, poi, con larticolo 3 della legge 20 dicembre 1996 n. 639, ha stabilito che la Corte dei Conti giudica sulla responsabilità degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad enti diversi da quelli dappartenenza.
In conclusione, lincongruenza della normativa sopravvenuta con il sistema preesistente rileva sotto molteplici aspetti e necessita di un ulteriore intervento chiarificatore da parte del legislatore.<O:P</O:P
Concetta Anastasi
NOTE:
1) Va precisato che il mancato raggiungimento dei risultati non determina, automaticamente, la responsabilità dei soggetti ai quali la legge attribuisce questo compito.
Va, pertanto, respinta qualsiasi impostazione che voglia porre sullo stesso piano la responsabilità amministrativa e quella dirigenziale, quasi a voler affermare un'automatica responsabilità del dirigente per il mancato raggiungimento dei risultati.
Talvolta può verificarsi che tale circostanza possa costituire -in certi casi ed a determinate condizioni- un elemento integrativo della fattispecie di danno, da porre a fondamento di un'eventuale responsabilità amministrativa, ma, sempre secondo le regole proprie di questa, le quali pongono a carico del pubblico ministero lonere di provare non solo il danno, ma anche la colpa grave.
Un'interessante applicazione del concetto di "danno erariale" si ha nellipotesi di utilizzazione delle risorse finanziarie per fini diversi da quelli fissati (ad esempio lacquisto di una diversa attrezzatura). E quello che alcuni autori definiscono "danno derivante dal sovvertimento delle scelte di priorità nellazione pubblica".<O:P</O:P
La suddetta applicazione del concetto di "danno erariale" appare altresì in linea con la più recente normativa, che ha accentuato la previsione del raggiungimento dei risultati e, in particolare, sia con l'articolo 1 comma 1 bis della legge 20/94, sia con la cd. "responsabilità dirigenziale", prevista dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29, giacché tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti significa verificare, in concreto, se l'esborso di denaro pubblico ha avuto una qualsiasi utilità.
[2] Cioè una sorta di "potere equitativo" del giudice contabile di riportare a normalità situazioni nelle quali il danno causato risulta eccessivo, in rapporto alle condizioni economiche del responsabile ed alla gravità dellinfrazione contestata. [3] Non potendosi considerare più come riconducibile nellalveo del "pubblico impiego" requisito indispensabile per incardinare la giurisdizione della Corte dei Conti-. [4] Non va sottaciuto, che la giurisprudenza del giudice contabile evidenzia unampia applicazione del potere riduttivo. [5] Magari di diverso orientamento politico.[6] Paradossalmente, cioè, anche per fatti su cui gli amministratori pubblici non possono essere più chiamati a rispondere, per decorrenza del termine prescrizionale molto più breve, di 5 anni!
[7] Il legislatore ha attribuito la facoltà di compiere le scelte agli organi politici (o programmanti) che devono individuare gli interessi pubblici da soddisfare con carattere di priorità, anche sacrificandone altri egualmente rilevanti.
Da ciò consegue che lorgano deputato alla gestione non può cambiare le decisioni prese, perché si autoattribuirebbe un potere di scelta che non ha, sicché le spese sostenute in difformità dalle scelte degli organi deliberanti, vanno ritenute inutili, proprio perché fatte contro le decisioni, legittimamente e lecitamente adottate dallorgano programmante.
[8] Il "rapporto di servizio" consiste nellinserimento di un soggetto allinterno dellorganizzazione amministrativa, per lo svolgimento di unattività secondo le regole proprie della pubblica amministrazione. Tale inserimento comporta lassunzione di vincoli ed obblighi, diretti ad assicurare il buon andamento dellattività affidata e la rispondenza di essa alle esigenze generali cui è preordinata. [9] In qualche modo recepita dalordinanza del Tribunale Civile di Firenze dell11.2.1999, che ha, però, valorizzato i suddetti connotati pubblicistici della funzione, al fine di ritenere le controversie in materia di rapporto di lavoro del segretario comunale con lamministrazione locale, come rientranti nellalveo della giurisdizione del giudice amministrativo.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
2 - La vicenda di Tarvisio
Il Collega Avv. Carmelo Ioculano mi ha inviato copia di un suo articolo, pubblicato sul quotidiano Il Gazzettino di Udine, chiedendomi di renderlo noto attraverso il Bollettino.
Mentre provvedo volentieri, ricordo a tutti i Colleghi che dispongano di notizie che possono interessare la Categoria la possibilità di diffonderle attraverso questo strumento che cerca, nell'estrema limitatezza dei mezzi, di contribuire a risolvere uno dei problemi dei Segretari Comunali e Provinciali: l'isolamento, la solitudine operativa, la mancanza di collegamento interno.
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Il Gazzettino Udine 12 agosto 1999
SEGRETARI A TARVISIO NESSUNA VITTORIA
Il Co.N.Au.Se.R (Comitato Nazionale di Autotutela Segretari Comunali e Provinciali "a rischio", costituzionalmente protetti), nel prendere atto della decisione con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato, il 27 luglio, inammissibile il ricorso del Segretario Generale Francesco Badoer per il riesame dellordinanza dell11 maggio 99 (che aveva sospeso la sentenza del TAR Trieste a lui favorevole, che gli aveva fatto riconquistare il posto al Comune di Tarvisio), puntualizza che il riesame era stato chiesto in base anche ad una diversa decisione che lo stesso CdS aveva preso, il 18 maggio 99, per il Segretario di Cervignano, Osvaldo De Castro.
Si prende atto altresì che il posto di Badoer rimane provvisoriamente occupato, per precedente "volontà" del Sindaco Franco Baritussio, dal Segretario Capo Mario Criso, puntualizzando anche che allo stato è privo del titolo di Segretario Generale necessario per laccesso ai Comuni come Tarvisio per la stessa legge 127/97 (c.d. Bassanini bis).
E ciò vale ancorchè lAgenzia Nazionale dei Segretari (governata in maggioranza da Sindaci, Presidenti di Provincia ed altri "politici" di turno, pur essendo organo di autogoverno dei Segretari) ha "illegittimamente" disposto di "legittimare in sanatoria" e di "riavviare" le nomine "sindacali" come quella di Criso.
Avverso questa delibera il Co.N.Au.Se.R. ed altri Segretari Capo e Generali, hanno già depositato ricorso al TAR Lazio, dopo averlo notificato anche ai Segretari Capo.
Pertanto Criso e i suoi "benefattori" (Sindaco Baritussio e Centro Destra, che egli rappresenta anche alla Regione), nonché la Lega e lUlivo (associatisi al "provvisorio" gaudio magno), non cantino tanta vittoria per una semplice ordinanza negatoria di riesame perché il CdS potrebbe pronunziarsi a favore di Badoer nel merito (fra non molto e non tra un anno, come vorrebbe Criso).
E pure il TAR Lazio dovrà pronunziarsi sulla "famigerata" delibera 94/99, su cui puntano tanto i Segretari Capo che, come Criso, si sono "illegittimamente" accaparrati e quelli " a venire" che vorrebbero accaparrarsi, i posti dei Segretari Generali, previa nomina "sindacale", pur non essendo Segretari Generali (e pur non avendo superato apposito corso professionale, come legge 127/97 dispone ed impone)
Carmelo Ioculano - Coordinatore Nazionale Co.N.Au.Se.R.
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