BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
n° 116
by Carlo Saffioti
Poichè tutti i cittadini sono eguali,
essi debbono poter accedere in modo eguale
a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità
e senza altro criterio che quello delle loro virtù
e dei loro talenti.
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
(26 agosto 1789)
Specchio dei Tempi"
Sei eccezionale per l'impeggno e il lavoro
che stai offrendo.
Riflessione:
Non sarebbe meglio ormai arrendersi?
Per l'aspetto mi appari di lungo pelo e perciò, ricorderai, come tra 1l 1972 e 1973 il PCI e la CGIL, seguiti a ruota dall'ANCI, sui loro foglilanciarono lo slogan: "Tutti i comuni hanno un segretario, pochi un capomastro".
Ciò detto la nostra non potrà essere che una battaglia donchisciottesca.
Ammesso che i ricorsi vadano a buon fine, l'esito lo si conoscerà al termine o quasi
del mandato amministrativo. Le beffe oltre al danno.A proposito della recente decisione del CdS che ha annullato la sospensiva del TAR FVG
testimonio la preparazione, la dedizione e l'onestà del collega estromesso.
Quanto al Genio subentrante, egli non ebbe mai a superare pubblico concorso per l'accesso alla carriera, ma venne cooptato in ruolo con l'ultima sanatoria del 1990.
Noi di questa regione Nord Est siamo bloccati: sia lo stato giuridico che il trattamento
economico sono oggetto di riserva regionale: non si vede alba.
Comunque, pare, che dopo 4-8 anni di servizio verranno attribuite funzioni dirigenziali.
Cordialità
e.p.
Credo che qualsiasi battaglia abbia un esito scontato.Basta ricordare come nel 97 sia stata chiesta l'abrogazione del
nostro ufficio non solo dai Radicali ma ben anche da 7 Regioni: ultima la Toscana.Credo che la valanga sia stata mossa dall'art. 53 della 142/90:
quanti di noi hanno hanno utilizzato con intelligenza di tale strumento di garanzia?Presente l'esimio ministro/collega Maroni, nel 1994, a
Verona un'assemblea di Sindaci reclamarono in modo scalmanato il diritto a comportarsi quomodo ante.Il ministro tentò, per la verità con convinzione, una difesa d'ufficio. Fu sommerso dai fischi.
Andando al sodo, la bozza del nuovo CCNL perpetua
l'ignominia di contentarci con qualche lira, che per certo non entrerà nell'imponibile INPDAP.Alleluia!
Pesetas y amor!
e.p.
Nuovo sistema di controlli nel D.Lvo 286/1999
Segnalo un interessantissimo articolo del Collega Luigi Oliveri, pubblicato sul quotidiano Italia Oggi di ieri, venerdì 20 agosto, a commento del nuovo Decreto Legislativo n° 286 appena uscito sulla Gazzetta Ufficiale.
Si tratta di un provvedimento da conoscere rapidamente e da studiare bene perchè avrà effetti significativi sull'organizzazione della P.A. e presumibilmente anche su quella degli Enti Locali.
In un certo senso, nel decreto c'è anche una risposta - parzialissima - alle lettere che ho riprodotto nella rubrica "Specchio dei Tempi".
Sarà curioso vedere se e come sarà realizzato il nuovo "pacchetto controlli" che, effettivamente, potrà essere di grande aiuto in direzione dell'efficacia/efficienza dell'azione amministrativa, se non sarà ridotto a ben altro (vedasi, ad esempio, in molti casi, la funzione dei Sindaci Revisori introdotti dalla legge 142).
In particolare fa un pò sorridere che il primo controllo del pacchetto sia quello di "regolarità amministrativa e contabile", destinato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Staremo a vedere dicendo, con Plauto, "Insperata accidunt magi' saepequam quae speres" ( la traduzione, per quei manager che hanno meno dimestichezza con il latino parruccone: "Quel che non si spera, accade più spesso di quel che si spera").
Buona lettura.
CS
<<<<<<<<<<<<<<<<
P.a., controlli interni in stile azienda
L'amministrazione avrà quattro parametri per autovalutarsi
Di Luigi Olivieri
Cambia faccia il sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni.
Il decreto legislativo 286/99, pubblicato sulla G.U. n. 193 del 18 agosto 1999, abroga l'art. 20 del dlgs 29/93 che fin qui aveva disciplinato i controlli, e adegua i principi dei controlli delle p.a. alle regole aziendali.
Tipologia dei Controlli.
L'abrogazione dell'art.20 del dlgs 29/93 serve a chiarire finalmente che il servizio di controllo interno è cosa diversa dal nucleo di valutazione, essendo diversi i compiti e le modalità.
L'art.1 del dlgs 286/99 definisce e descrive quattro modelli di controllo.
Il primo è il controllo di regolarità amministrativa e contabile, destinato a garantire la legittimità regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Ai sensi dell'art.2 , tale controllo deve essere svolto nel rispetto dei principi generali della revisione aziendale, e di regola non consiste in verifiche preventive, ma successive.
L'art.2 suggerisce alle amministrazioni statali di avvalersi degli uffici di revisione o di ragioneria, nonché di servizi ispettivi o degli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti.
Il secondo è il vero e proprio controllo di gestione, che corrisponde al controllo operativo aziendale.
Consiste nella verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare i costi e i risultati, anche mediante correzioni della gestione in corso d'anno.
Il controllo di gestione è posto direttamente al servizio dei dirigenti posti al vertice delle unità organizzative, essendo il principale strumento a loro disposizione per verificare l'impiego ottimale delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi.
L'art.4 stabilisce che ai fini del controllo di gestione è necessario determinare non solo le unità organizzative soggette al controllo, ma anche le procedure per l'individuazione degli obiettivi, l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa da conseguire, i sistemi di rilevazione e ripartizione dei costi, gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità, la frequenza delle attività di report per i rilievi delle informazioni necessari ai fini del controllo.
In terzo luogo, si prevede la valutazione della dirigenza, ovvero il controllo destinato a verificare i risultati dell'azione dei dirigenti, ai fini sia dell'assegnazione delle indennità di risultato, sia dell'avvio dei provvedimenti di revoca o al limite licenziamento, nei casi previsti dall'art.21 del dlgs29/93.
L'art.1, comma2 lettera c), precisa bene che il nucleo di valutazione, pur utilizzando i risultati del controllo di gestione, è una struttura diversa dal servizio di controllo interno.
La periodicità della valutazione, si sensi dell'art.5, è annuale.
Molto importante è la precisazione che l'organo di valutazione deve avere conoscenza diretta dell'attività del valutato.
L'art.5 prevede un procedimento di valutazione in due fasi, con la diretta partecipazione del soggetto valutato, nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi.
Per i dirigenti posti ai vertici delle amministrazioni statali, la valutazione è effettuata direttamente dal ministro.
Il quarto modello è dato dal controllo strategico, che valuta l'adeguatezza delle scelte compiute per l'attuazione dei piani, programmi e indirizzi espressi dall'organo di governo , per verificare l'adeguatezza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.
Tuttavia, tale controllo si disaggrega in più fasi, in quanto deve verificare l'adeguatezza delle risorse agli obiettivi previsti, la corrispondenza tra le scelte operative e le risorse umane e stabilire, quindi, anche nel corso della gestione, gli eventuali scostamenti tra previsione e gestione e l'individuazione dei possibili rimedi.
Accesso agli atti.
Da notare che, ai sensi dell'art.1, comma 6, gli addetti alle strutture amministrative che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico, riferiscono della loro attività solo agli organi di governo.
Non sono, quindi, tenuti alla denuncia di illecito amministrativo alla Corte dei conti.
D'altra parte , il comma 5 sottrae al diritto di accesso i documenti e le attività relative ai procedimenti di valutazione e controllo strategico. Solo i dirigenti oggetto della valutazione possono ottenere visione o copia degli atti che li riguardano.
Informatizzazione.
In omaggio ai principi del controllo aziendale , l'art.6, comma 3, del dlgs stabilisce che i servizi di controllo interno operino in collegamento con gli uffici di statistica , per elaborare i modelli di report e grafici indicanti gli esiti del controllo.
Tra l'altro gli uffici di statistica sono molto indicati anche per determinare gli indicatori di efficienza , efficacia ed economicità, necessari per rendere la valutazione oggettiva e a sua volta efficace.
L'art.9, comunque, impone espressamente che il sistema di controllo di gestione, il sistema di valutazione e il controllo strategico si basino su un sistema informativo-statistico unitario idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative a carattere economico finanziario.
Applicabilità.
Il dlgs 286/99 si applica a tutte le amministrazioni statali, che debbono procedere entro tre mesi ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni in esso contenute.
Per le altre amministrazioni non esiste un obbligo di adeguamento.
Ai sensi dell'art.1, comma 2, le regioni possono progettare il sistema dei controlli nell'ambito della propria autonomia legislativa e organizzativa.
Gli enti locali e le camere di commercio , la cui organizzazione meno si attaglia al sistema soprattutto del controllo strategico e della valutazione, hanno, ai sensi del comma 3, la facoltà di adeguare i propri ordinamenti, nel rispetto della propria autonomia.
Potrebbe essere l'occasione per introdurre il controllo interno di legittimità sugli atti che prima della legge 127/97 si faceva impropriamente ricondurre al parere del segretario comunale.
Ai sensi dell'art.10, comma 4, comunque, le amministrazioni non statali, se decidono di recepire il dlgs 268/99, possono procedere anche in deroga a specifiche disposizioni di legge non compatibili con le disposizioni in esso contenute.
Convenzioni e carte dei servizi.
Per agevolare gli enti locali in particolare nell'adozione dei sistemi di controlli previsti dal dlgs, l'art.10, commi 5 e 6, consente a più amministrazioni omogenee di creare in convenzione uffici unici di controllo.
Mentre, nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, saranno create strutture di consulenza e supporto agli enti locali.
L'art.11 obbliga i gestori dei servizi pubblici, sia nazionali sia locali, ad adottare sistemi di valutazione qualità dei servizi da istituire anche prevedendo la partecipazione dei cittadini alle procedure di valutazione.
La qualità e gli standard dei servizi debbono essere definiti da direttive adottate per le amministrazioni statali dal presidente del consiglio dei ministri, e per le regioni e gli enti locali da atti di indirizzo e coordinamento, di competenza degli organi di governo d'intesa con la conferenza unificata, prevista dal dlgs n. 281/97.
§§§§§§§§§§