BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
n° 120
by Carlo Saffioti
Poichè tutti i cittadini sono eguali,
essi debbono poter accedere in modo eguale
a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità
e senza altro criterio che quello delle loro virtù
e dei loro talenti.
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
(26 agosto 1789
"4 chiacchere tra Colleghi"
Legge 142 aggiornata: Grazie ad uno dei lettori del Bollettino, dispongo del testo della legge 142 aggiornata con le ultime modifiche in formato word: chi desiderasse riceverla basta che me lo chieda.
Sondaggi: Segnalo che sul sito del Prof. Virga sono in corso - ormai da diversi giorni - un sondaggio sul tema "Sei favorevole o contrario al metodo di nomina e revoca dei Segretari?"; ed un altro sulla distinzione dei ruoli tra politica ed amministrazione. L'indirizzo del sito è il seguente: www.giust.it.
Altri due sondaggi sono avviati sul sito "Il Segretario Comunale City Manager" gestito dal Collega Avv. Rosario Terranova, Segretario Generale del Comune di Viterbo.
- uno sulla trasparenza amministrativa
- uno sulla distinzione dei ruoli tra politica e gestione
l'indirizzo del sito è: www.oocities.org/TheTropics/Cabana/7023
Raccomando la partecipazione per conoscere e far conoscere ciò che pensiamo (anche noi) di tali argomenti.
Siti utili e divertenti
Segnalo un sito utilissimo, dove si trovano continuamente materiali professionali, testi di legge coordinati, modellistica notizie varie. Si tratta del sito dello Studio Legale bresciano Bosetti e Gatti, che si trova allindirizzo: www.bosettiegatti.com/index.htm se lo visitate me ne sarete grati!
Un sito divertente, con il quale si può fare un regalo ad un amico, un Collega oppure a sè stessi, è questo: www.buongiorno.it io l'ho conosciuto perchè una lettrice del Bollettino mi ha fatto dono dell'abbonamento (peraltro gratuito): serve per cominciare la giornata con un sorriso!
Fondo 1% per gli uffici tecnici
Se a qualche Collega dovesse essere sfuggito, ricordo che l'art. 13, comma 4, della recente legge 144/1999 ha modificato l'art. 18 della legge Merloni, portando tra l'altro da 1% ad 1,5% la percentuale da redistribuire tra varie figure dell'ufficio tecnico a titolo di progettazione, direzione lavori etc.
Visto dell'Ordine sulle parcelle di Ingegneri e Architetti
L'art. 7 del Decreto Legislativo 284/1999 ha abrogato la norma che prevedeva l'obbligo di sottoporre a visto dell'Ordine le parcelle di ingegneri ed Architeti al fine di ottenere l'erogazione di finanziamenti della Cassa DD.PP.
" Specchio dei Tempi"
Ciao Carlo,
sono proprio io, il collega dell'Agenzia xxx, rappresentante della Cisl.
.....
Il tuo impegno per un bollettino è davvero notevole. Te ne sono grato come collega e, nei limiti degli argomenti che saprò affrontare, sarò presente. Spero solo di non incontrare molti "piagnoni". Troppi ne ho letti e ne leggo su riviste e giornali. La 127 e il 465 non ci hanno fatto un regalo e ormai siamo tutti d'accordo, ma le leggi si cambiano anche. Un fatto è certo: questo nostro mondo sta cambiando da dieci anni. Chi non se ne era accorto, dormiva. Non erano i segretari che non servivano più allo Stato. Quando la gente s'è stancata di troppa malamministrazione, quando ha visto gli effetti di tangentopoli, è scoppiata la mania dell'amministrazione per obiettivi, la logica dei risultati ed è precipitata l'amministrazione per atti, i segretari cresciuti alla scuola del diritto amministrativo non erano più funzionali a questo sistema. A parte il fatto che non sono convinto che quando si amministrava per atti, non perseguissimi degnamente degli obiettivi e non sono convinto che, ora che si amministra per obiettivi si possa agevolmente dribblare tra le leggi e perdere di vista la legalità. In fondo, io credo, la legalità è sempre il primo bisogno del cittadino e noi dobbiamo soddisfare i bisogni partendo da quelli essenziali. Ora sopravviverà chi si saprà riconvertire alle nuove funzioni, rimettendosi a studiare per bene la scienza dell'amministrazione, l'economia pubblica, le tecniche aziendali e tutto l'armamentario imprescindibile di ... marketing, benckmarching, auditing, reporting, stakeholder, know-how, customer satisfaction, ecc.
Certo siamo stati tra i primi a saltare, ma quando un regime deve cambiare quello precedente, comincia a cambiare i suoi esponenti di "front line" e non gli uscieri del palazzo. Ora il trattamento riservato ai segretari si sta estendendo a tutti i dirigenti e si allargherà ancora a macchia d'olio. Potremo sopravvivere a questa bufera. Basterà dare agli enti e ai sindaci quello che oggi ci viene chiesto. Non la gestione, chè quella è dei dirigenti e guai a chi gliela tocca, ma la programmazione e, con questa, il controllo. Se sapremo aiutarli a fare programmazione (loro non la sanno fare, ma anche noi dobbiamo apprendere come si fa), con la nostra consueta lealtà, franchezza e con cognizione, avremo ancora il nostro posto al loro fianco. D'altra parte, tutti i mestieri si adattano alle esigenze della gente. Si vede più in giro un maniscalco ?
Ti abbraccio, Carlo.
B.L.P.
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spero abbia fatto buone vacanze.
Ti scrivo per raccontarti quello che mi è accaduto un giorno di ferie.
Dopo ferragosto verso il 25.08., mi trovavo con la famiglia a casa di una lontana parente di mia moglie. Si parlava del più e del meno, quando arrivò un amico del marito della lontana parente. Guarda caso è un senatore D.S.. Ho intrapreso subito un colloquio in quanto il marito della lontana parente presentandomi al senatore ha detto:" costui è un perseguitato dalle vostre leggi". Il senatore è stato incuriosito naturalmente. Mi sono accorto che era molto addentro al problema , che cercava in qualche modo di difendere. Ma le sollecitazioni a cui lo ho sottoposto hanno portato il sen. ha dire testualmente (vi sono dei testi neutrali che possono confermare) :" il ministero dell'interno (?) sta studiando la riforma della riforma perchè ci siamo accorti che questo sistema in vigore che prevede la scelta del segretario comunale non è il migliore."
Bontà divina! Sic! Ma veramente, ho sostenuto, non si intuiva la portata della così detta legge Bassanini, per quanto riguarda i segretari comunali?
La risposta è stata che :"ci siamo accorti che la riforma sui segretari non garantisce la scelta del miglior segretario, ma del segretario più vicino al sindaco.
Mentre prima della Bassanini vi era una rigidità per quanto attiene l'inamovibilità dei segretari, oggi assistiamo ad un vorticoso valzer di segretari.
Gli ho chiesto, salutandolo alla fine del colloquio di appoggiare la proposta di legge del sen. Cortelloni (già ne era al corrente). Speriamo che qualcosa cambi ed in fretta. Questa lettera la puoi pubblicare sul Bollettino, che spero mi invierari sempre.
A.M.
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A proposito di delega tra dirigenti e dai dirigenti ai funzionari
Al dibattito, rilanciato dall'articolo del Collega Fontanazza e del Direttore Generale Petrucci, del Comune di Ancona, partecipa adesso Luigi Oliveri con un pezzo che si pone in posizione critica rispetto alle tesi precedenti.
E gli altri Colleghi, che ne pensano?
C.S.
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Dunque, per il dirigente, conta di più l'obiettivo, oggetto della
valutazione finaledella sua attività lavorativa, rispetto all'atto.
Sta di fatto, però, che se questa è la linea tendenziale, le medesime
disposizioni normative sopra citate non hanno cancellato nel dirigente le competenze alla
materiale e concreta adozione dei provvedimenti attraverso i quali esplicare l'attività
amministrativa.
Con cristallina chiarezza, l'articolo 3, comma 2, del D.lgs 29/93 e
successive modificazioni pone in capo ai dirigenti la competenza all'adozione
<<degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo>>.
La legislazione vigente, quindi, anche se più marcatamente improntata
verso una gestione della cosa pubblica di tipo aziendalistica, non ha abbandonato il
modello essenziale di funzionamento della P.A., che si estrinseca, pur sempre, mediante la
produzione di provvedimenti amministrativi.
Per altro, la formulazione del citato articolo 3, comma 2, del D.lgs
29/93 lascia capire come la funzione dirigenziale si esplichi in due modi: mediante
l'adozione degli atti amministrativi, da un lato, e attraverso la gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa, dall'altro.
In sostanza, alla managerialità continua a sposarsi una funzione
più propriamente
<<burocratica>> nel senso positivo e non deteriore del termine.
Questa impostazione è confermata anche dall'articolo 51, commi 2 e 3,
della legge 142/90, come modificati dalle leggi 127/97 e 191/98, i quali affiancano ai
compiti di direzione degli uffici, la competenza all'adozione di atti amministrativi, per
altro analiticamente indicati e dettagliati dal comma 3. Il quale, in più, specifica che
tali atti spettano ai dirigenti <<in particolare>>: sicchè è da ritenere
l'elencazione non tassativa, nel senso che gli enti, nell'esplicazione della propria
autonomia, possono ampliarla, ma non restringerla.
Parte della dottrina, tuttavia, di fronte ad una tendenza del
legislatore ad esaltare il momento progettuale complessivo rispetto all'attività
amministrativa di minuta attuazione, si è chiesta se il nuovo modello manageriale della
dirigenza non implichi, come conseguenza, un potere di delega degli atti amministrativi a
livelli inferiori, così da consentire al dirigente di svolgere in pieno i fondamentali
compiti di programmazione, gestione e controllo dei propri settori di competenza, essendo
gli atti amministrativi, tutto sommato, una conseguenza della strategia gestionale.
A fondamento delle interpretazioni di tale dottrina viene, oggi,
chiamato in causa il nuovo ordinamento del personale degli enti locali, approvato con
contratto collettivo in data 31 marzo 1999, che ha previsto la possibilità di istituire
le cosiddette <<posizioni organizzative>>, ovvero delle figure intermedie tra
il dirigente e il funzionario, in sostanza qualcosa di molto
simile alla figura del <<quadro>> prevista dall'articolo 2095 del codice
civile.
Si chiede, dunque, tale dottrina se la previsione di tali figure non
autorizzi a creare un nuovo sistema gestionale, mediante il quale mantenere ai livelli
dirigenziali solo le funzioni strategiche di programmazione, valutazione, organizzazione e
controllo, lasciando la concreta attuazione degli obiettivi in tutto e per tutto alla
struttura, la quale ora potrebbe agire con rilevanza esterna, adottando i provvedimenti
amministrativi.
L'IPOTESI DELLA DELEGABILITA'
Le interpretazioni dottrinali, in merito, oscillano tra due sponde opposte: da un lato
c'è chi sostiene la delegabilità delle funzioni dirigenziali, dall'altro chi la nega.
Analizzando le ragioni della prima posizione interpretativa, essa si
fonda in particolare sulla manifesta intenzione del legislatore di modificare il modello
gestionale e cerca di individuare nella normativa disposizioni che possano sorreggere una
distinzione tra funzioni dirigenziali ed amministrative, nel nome di un'attuazione della
riforma della P.A. meno formale e più attenta alla sostanza dei cambiamenti richiesti
dalle riforme.
Essenzialmente, le disposizioni normative evocate a suffragio di dette
posizioni sono le norme statutarie e le disposizioni sul procedimento amministrativo
contenute nella legge 241/90.
Con riferimento allo statuto, la dottrina favorevole alla delegabilità
delle funzioni sostiene che se anche il D.lgs 29/93 consente la delegabilità delle
funzioni solo tra qualifiche dirigenziali, la possibilità offerta dall'articolo 27-bis
del medesimo D.lgs 29/93 di adeguare l'ordinamento locale nel rispetto delle sue
peculiarità ed autonomia, consentirebbe di
prevedere per via statutaria quella delegabilità di funzioni non espressamente consentita
dalla legge.
Tale interpretazione fa sua la tesi di autorevole dottrina che ritiene lo statuto comunale
una fonte atipica, dotata di una particolare garanzia assicurata dagli articoli 5 e 128
della Costituzione, per effetto della quale gli statuti, nelle materie ad essi demandati
dalla legge, stanno rispetto alla legge in una posizione pari ordinata, analogamente alle
leggi regionali.
Sicchè, poiché gli statuti stabiliscono le norme fondamentali
dell'organizzazione dell'ente, ben possono introdurre un modello che preveda la
delegabilità delle funzioni dirigenziali, specie se tale modello è conforme al nuovo
sistema gestionale desumibile dalle riforme riguardanti la pubblica amministrazione.
Del resto, osservano gli autori, esiste una fonte normativa che
autorizza e legittima una disposizione statutaria del genere, ed è costituita dal
combinato disposto degli articoli 5 e 6 della legge 241/90.
Il primo assegna al dirigente la facoltà di assegnare la
responsabilità del procedimento a sé o ad altro dipendente addetto all'unità
responsabile dell'istruttoria, comprendendo in tale incarico ogni adempimento inerente il
singolo procedimento, inclusa l'adozione del provvedimento finale.
L'articolo 6, alla lettera f), inoltre, prevede espressamente che tra le competenze del
responsabile del procedimento v'è quella di adottare il provvedimento finale.
Allora, dette norme autorizzano a distinguere, nel regolamento di
organizzazione, le funzioni dirigenziali da quelle amministrative. Le prime attengono alla
fase gestionale complessiva, e mirano all'organizzazione di una struttura capace di
cogliere gli obiettivi. Le altre sono funzioni tecniche e di dettaglio, assegnate a
funzionari specializzati, in grado di
adottare con competenza gli atti amministrativi necessari per la minuta attuazione dei
programmi.
Così il dirigente potrebbe meglio espletare le proprie funzioni di
amministrazione strategica mirante alla traduzione degli intenti politici in progetti
gestionali.
E, d'altro lato, la remunerazione prevista dal contratto del 31.3.99
per le posizioni organizzative (un'indennità compresa tra i 10 ed i 25 milioni a seconda
del peso della posizione) sarebbe giustificata dall'adozione di atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno e dalla relativa assunzione di responsabilità.
L'IPOTESI DELL'INDELEGABILITA'
Seppur autorevolmente sostenuta e meritoriamente finalizzata a rendere già oggi concreta
ed attuale una manifesta intenzione del legislatore, tuttavia, l'ipotesi della
delegabilità non pare reggersi su solide basi giuridiche.
Almeno finchè il diritto amministrativo sarà retto dall'attuale sistema delle fonti,
infatti, la delega delle funzioni (che certamente ha il merito di essere un flessibile
sistema gestionale capace di responsabilizzare più livelli dell'apparato) non pare possa
operare.
A fondare tale conclusione possono essere portate argomentazioni del
tutto opposte alle tesi espresse dalla dottrina favorevole alla delega. Ed in aggiunta,
altre considerazioni.
Partendo dalla critica delle interpretazioni della dottrina favorevole
alla delegabilità, il primo fondamento della tesi - la pariordinazione dello statuto alla
legge - non sembra conclusiva.
L'articolo 97, comma 1, della Costituzione riserva alla legge il
compito di organizzare gli uffici pubblici, ed il comma 2 prevede che nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari.
Da tale disposizione la dottrina amministrativistica ha ricavato il
principio generale secondo il quale la delega delle funzioni è ammissibile solo se
espressamente prevista dalla legge. Infatti, la delega determina
uno scardinamento del sistema delle attribuzioni e competenze, poiché fa sì che un
potere venga esercitato da un soggetto (organo) diverso da quello
competente per disposizione generale.
Ora, sebbene la maggior parte della dottrina sostenga che la riserva di
cui all'articolo 97 sia solo relativa, tuttavia l'organizzazione fondamentale della
pubblica amministrazione va determinata da disposizioni generali dell'ordinamento.
Sicchè lo statuto non pare possa avere la forza di prevedere ciò che la legge
espressamente non dispone, specie in presenza di un precetto costituzionale di riserva di
legge.
Del resto, la pariordinazione dello statuto alle leggi non è affatto
pacifica in dottrina, molti essendo gli interpreti che hanno seguitato a ritenere lo
statuto fonte pur sempre subordinata alla legge.
Per altro, tale querelle dovrebbe oggi ritenersi chiusa, a seguito
dell'articolo 1, comma 2, della legge 265/99. Detta norma, infatti, che ha introdotto il
comma 2-bis all'articolo 4 della legge 142/90, prevede che l'entrata in vigore di leggi in
materia di ordinamento degli enti locali
abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Tale norma conferma che per il
legislatore lo statuto è senza dubbio fonte subordinata alla legge, visto che è
esplicitamente confermato nella legge medesima un potere abrogativo automatico.
Qualche equivoco potrebbe ingenerare la locuzione <<legislazione
in materia di ordinamento dei comuni e delle province>>: infatti, si potrebbe
sostenere che norme di legge non espressamente regolanti tale materia non esplicherebbero
i medesimi effetti abrogativi. Ma per ordinamento degli enti si
deve necessariamente intendere anche l'organizzazione dei medesimi.
Sicchè, allora, una norma quale il D.lgs 29/93, che per altro prevede
anche l'espresso invito agli enti locali ad adeguare i propri ordinamenti alle
disposizioni in esso contenute, non può non essere considerata indirettamente di
disciplina dell'ordinamento locale, come tale, quindi,
sovraordinata allo statuto.
Se, allora, il D.lgs 29/93 si limita a prevedere, all'articolo 16, la
sola delegabilità tra dirigenti generali e i dirigenti di prima fascia, non sembra
possibile introdurre una diversa delegabilità a livello locale, mediante uno statuto che
si porrebbe contro la Costituzione e contro il
medesimo D.lgs 29/93. Come afferma accorta dottrina proprio sul medesimo tema (1)
l'intento di adottare strumenti aziendalistici di gestione della cosa pubblica non può
portare all'abrogazione implicita della Costituzione, prevalendo pur sempre la
Costituzione formale su quella sostanziale.
Neanche la legge 241/90 pare possa fondare la delegabilità. Una cosa,
infatti, è la responsabilità del procedimento, cosa diversa è il potere di adottare i
provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
Le norme della legge 241/90 non disegnano (se non indirettamente) un
modello gestionale, bensì regolano il flusso procedimentale, richiedendo che le attività
finalizzate al progredite di un iter siano imputate ad una certa unità organizzativa, e
ad un ben identificato soggetto, che ha appunto la responsabilità del regolare fluire
procedimentale.
Che la funzione del responsabile del procedimento, allora, sia
essenzialmente di tipo istruttoria e non rivolta alla produzione dell'atto e meno che mai
all'impegno dell'amministrazione verso l'esterno, lo dimostra l'elencazione degli
adempimenti del responsabile contenuta nell'articolo 6 della legge 241/90.
Né può eccepirsi che la legge 241/90 attribuisca al responsabile il
provvedimento finale. Infatti, tale competenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, è
esercitabile soltanto <<eventualmente>>mentre, ai sensi dell'articolo 6, comma
1, lettera e), il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale solo
<<ove ne abbia la competenza>>,
altrimenti trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
Quindi l'adozione dell'atto da parte del responsabile incaricato dal
dirigente, al contrario di essere una regola (o un modello gestionale), costituisce
un'eccezione, visto che è la stessa legge 241 a considerare tale ipotesi un'eventualità,
subordinata all'attribuzione di una specifica
competenza.
A conferma di quanto detto fin ora può farsi riferimento alla
ricostruzione compiuta dalla dottrina classica (2) del fenomeno del procedimento
amministrativo.
Esso viene definito come una sequenza di atti che pur possedendo natura
e funzioni diverse, sono tutti preordinati all'emanazione di un provvedimento finale.
Il procedimento amministrativo, quindi, proprio perché consiste in una
sequenza di diversi atti, si compone di diverse fasi, che spesso consistono in vari
subprocedimenti, miranti alla formazione del provvedimento finale.
Dette fasi si svolgono per lo più all'interno della struttura
amministrativa, mentre il provvedimento finale è generalmente rivolto all'esterno e ad
esso è rimessa la funzione di impegnare l'amministrazione (con le sue decisioni) nei
confronti dei destinatari.
La dottrina distingue le fasi del procedimento amministrativo
essenzialmente in quella di iniziativa, quella preparatoria ed istruttoria, quella
dispositiva e quella integrativa dell'efficacia.
La fase dell'istruttoria è quella finalizzata all'acquisizione dei
documenti, dei dati, delle informazioni necessari alla ponderazione degli interessi che
sottostanno al procedimento, al fine di fornire una valutazione finale in merito alla
legittimità, all'opportunità, all'economicità ed all'efficacia del provvedimento
finale.
Poiché l'istruttoria, però, si può disaggregare in più fasi ed
atti, la legge 241/90 ha previsto che essa sia coordinata e gestita da un unico soggetto,
una ben individuata persona fisica che si assuma la responsabilità di ricondurre a unità
e coordinare le diverse attività istruttorie.
Sebbene, come detto sopra, la fase preparatoria è rivolta
essenzialmente all'interno dell'amministrazione, ciò non vuol dire che il responsabile
del procedimento non svolga anche attività a rilevanza esterna. Basti pensare alle
comunicazioni di avvio o sospensione del procedimento, alle richieste di integrazione
degli atti, all'acquisizione di prove o documenti dal
cittadino o da altre amministrazioni. Spesso, anzi, il responsabile del procedimento
compie a sua volta atti rivolti all'esterno. Per tale ragione, egli assume tutte le
responsabilità civili, penali ed amministrative connesse ala sua attività, ivi comprese
le responsabilità di cui
all'articolo 328 del codice penale.
Il fatto, quindi, che il responsabile del procedimento non adotti il
provvedimento finale, non significa che tale figura sia deresponsabilizzata.
Al contrario, proprio in quanto nominato eventualmente coordinatore, egli risponde
all'esterno, in sede civile e penale, di tutta l'attività istruttoria, ed all'interno
risponde in relazione alle responsabilità amministrative e contabili che si assume, oltre
che in relazione alla diligenza e competenza.
La nomina del responsabile del procedimento esenta il dirigente
dall'eseguire in prima persona tali funzioni istruttorie. E', pertanto, un tipico atto
organizzativo di natura dirigenziale, in quanto è rivolto ad individuare il soggetto più
competente e meglio in grado di attendere ai
compiti istruttori. Naturalmente, a tale nomina deve anche accompagnarsi l'assegnazione di
adeguate risorse umane e strumentali, la formulazione di indirizzi e direttive di
carattere gestionale, la previsione di strumenti di formazione e aggiornamento
professionale, la verifica dei tempi e il riscontro di eventuali scostamenti rispetto al
modello organizzativo per porvi rimedio a monte. Il dirigente, quindi, nel nominare il
responsabile del procedimento, ed ancor più il coordinatore ai sensi del CCNL vigente,
esercita il suo potere organizzativo e, così agendo, si espone alla tipica
responsabilità dirigenziale, consistente nell'obbligo di saper cogliere i risultati
allestendo al meglio la macchina organizzativa. Chè se essa non è
poi in grado di svolgere le sue attività con la competenze e nei tempi previsti, è il
dirigente che risponde all'amministrazione di eventuali inefficienze, anche se, in
ipotesi, la struttura fornisca <<prodotti>> amministrativi ineccepibili sul
piano della legittimità.
Pertanto, la legge 241/90 conferma un metodo manageriale: quel lasciare
che le cose accadano, invece di farle, insito nel potere organizzativo.
Allora, l'adozione del provvedimento finale, da parte del dirigente,
non è esercizio di un'attività amministrativa minuta e pervasiva della struttura, ma in
qualche modo il suggello ad un processo produttivo che da lui viene posto sia per dare
efficacia esterna all'atto, sia per verificare, esercitando il suo dovere di controllo,
che la struttura sia capace, puntuale ed efficace, tale da produrre la proposta di atto
finale in maniera corretta ed efficace.
Non bisogna dimenticare che il responsabile del procedimento adotta il
provvedimento finale solo qualora ne abbia la competenza. Altrimenti trasmette al
dirigente la proposta di provvedimento.
Come nota autorevole dottrina (3), la proposta è a sua volta un atto
amministrativo che chiude la fase preparatoria del procedimento amministrativo, attestando
che esso è stato svolto in modo completo e corretto (altrimenti la proposta non potrebbe
essere elaborata). La
procedimentalizzazione della fase istruttoria fa sì che eventuali vizi procedurali si
riverberino nel provvedimento finale, rendendolo eventualmente illegittimo per violazione
della norma procedurale che sta alla base, sicchè il responsabile del procedimento assume
precise
responsabilità correlate anche all'adozione del procedimento finale, che con la proposta
contribuisce ad emettere, predeterminandone il contenuto.
L'organo preposto all'adozione del provvedimento finale, in questo caso
il dirigente, nell'adottare il provvedimento finale, pur esercitando un controllo finale,
non è tenuto a ripetere l'attività istruttoria (della quale resta responsabile
l'istruttore) ma chiude la fattispecie, assumendo in proprio la responsabilità esterna
correlata all'atto, fermo restando che,
a meno di rilevanti elementi di illegittimità o di responsabilità contabile tali per cui
il dirigente dovrebbe non adottare l'atto, il dirigente medesimo non dovrebbe rispondere
di errori operativi (mancato rispetto di termini, non corretta valutazione di atti
istruttori) commessi dal responsabile del procedimento.
Vista la configurazione del procedimento amministrativo come
fattispecie a formazione progressiva, la proposta di provvedimento finale verso il
dirigente può essere vista come atto di iniziativa, parte di atto complesso o di un atto
composto. Nel primo caso, entrambe le autorità (il responsabile del procedimento ed il
dirigente) concorrono alla produzione dell'atto
finale; nel secondo, enfatizzandosi la diversa funzione dei soggetti partecipanti
all'iter, solo il dirigente può dare vita al provvedimento finale, sulla base della sua
particolare competenza, ma sul presupposto di un atto, la proposta, che precostituisce il
contenuto dell'atto da adottare.
Sicchè, secondo la ricostruzione della dottrina classica, la legge
241/90 non prevede che il provvedimento finale sia di competenza del responsabile del
procedimento, se non quando questo non ne abbia la competenza, ma non esclude le sue
specifiche responsabilità istruttorie, né quelle di tipo organizzative-manageriali del
dirigente preposto alla struttura.
Ora, guardando la lettera dell'articolo 51, comma 3-bis, della legge
142/90, come modificato dalle legge 127/97 e 191/98, si nota che ove siano presenti
qualifiche dirigenziali, mai i funzionari privi di tale qualifica possono adottare gli
atti di competenza dirigenziale. Infatti, tale possibilità è prevista solo <<nei
comuni privi di personale di qualifica dirigenziale>>.
Questa disposizione esclude in radice la possibilità sia di delegare
le funzioni dirigenziali, perché la delega sarebbe manifestamente contraria a legge; sia
la possibilità di attribuire ai funzionari responsabili del procedimento il potere di
adottare l'atto finale, in quanto manca in loro la competenza, richiesta dall'articolo 6
della legge 241/90.
Né il CCNL può ricondurre a conclusioni diverse, in quanto le
posizioni organizzative possono essere individuate per l'assunzione di elevata
responsabilità di prodotto e di risultato, non per adottare al posto dei dirigenti i
provvedimenti assegnati dalla legge alla loro competenza.
Norme statutarie che intendano dare un assetto organizzativo differente
da quello disegnato dalla legge appaiono, così stando le cose, insanabilmente in
contrasto col sistema normativo vigente.
Inoltre, tornando al CCNL del 31.3.1999, esso all'articolo 9 stabilisce
che gli incarichi per le posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti (ovviamente
negli enti nei quali sono presenti).
Se, allora, il dirigente nel conferire l'incarico prevedesse una delega
delle sue funzioni al funzionario incaricato, tale atto sarebbe illegittimo, per contrasto
con l'articolo 36, comma 5-ter, della legge 142/90. A mente di tale norma, infatti, è il
sindaco che nomina i responsabilità degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce
gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri previsti dall'articolo 51
della medesima legge 142/90, nonché (in subordine) dagli statuti e regolamenti.
Qualora il dirigente attribuisse, per delega o incarico diretto,
funzioni dirigenziali al funzionario incaricato di rivestire una posizione organizzativa,
modificherebbe illegittimamente la definizione degli incarichi dirigenziali così come
determinata dal sindaco con i suoi
provvedimenti di attribuzione degli incarichi medesimi. O, addirittura, eserciterebbe una
funzione in assoluta carenza di competenza, essendo la definizione e l'attribuzione degli
incarichi dirigenziali esclusiva prerogativa del capo dell'amministrazione.
Conclusivamente, l'attuale situazione normativa non consente la delega
delle funzioni dirigenziali. Non si vuole, con ciò, sostenere che tale strumento, in una
diversa configurazione dell'ordinamento giuridico, non abbia potenziali elementi di
validità, dal punto di vista organizzativo.
Anche se l'eccessivo frazionamento dei centri di responsabilità
finirebbe per disorientare il cittadino che non avrebbe punti di riferimento certi, e
contrasta con la logica utilizzata dal Governo nel modificare l'assetto dei ministeri, in
quanto il decreto legislativo di riforma degli stessi ha addirittura previsto un generale
processo di accorpamento dei centri di responsabilità, fondendo in pochissime strutture
(spesso non più di quattro), denominate dipartimenti, le direzioni generali, e riducendo
quindi gli organismi gestionali.
<http://www.giust.it/_themes/indust/indhorsa.gif>
NOTE:
(1) Carlo Saffioti, <<Dirigenti degli enti locali e delega delle funzioni>>,
in Comuni d'Italia, Maggioli, n. 6/99, pagg. 882-884.
(2) Pietro Virga, <<Diritto amministrativo>>.
(3) Francesco Botta, <<Atti amministrativi, elaborazione, redazione e
adozione>>, ed. Giuffrè; <<Le proposte di atto amministrativo degli organi
comunali e provinciali>> in Nuova Rassegna, n. 2/99.
§§§ §§ §§§