BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

n°  121

by Carlo Saffioti

 

Poichè tutti i cittadini sono eguali,

 essi debbono poter accedere in modo eguale

a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità

e senza altro criterio che quello delle loro virtù

 e dei loro talenti.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

(26 agosto 1789)

 

 

 

 

"4 chiacchere tra Colleghi"

 

    Un Collega si è rivolto al Bollettino per cercare del materiale. Io non ne dispongo di adtto in formato word: qualcuno può dare una mano? Grazie.

C.S.

 

Caro Carlo Saffioti,

Gradirei avere copia schema decreto di nomina Direttore Generale e relativo contratto o se mi indichi qualche sito dove poter reperire tali schemi. Ti ringrazio.

S. M.

 

 

" Specchio dei Tempi"

 

Il Collega La Padula è intervenuto sulla stampa quotidiana con una sua lettera alla quale risponde, in questo numero del Bollettino il Collega A.M.

 

CS

Da "ItaliaOggi" (La parola ai lettori) di Venerdì 3 Settembre 1999

La beffa dei segretari comunali

Sono il segretario comunale di una città laziale, ma non direttore generale, poiché il sindaco sostiene, dico a ragione, che nessuna scuola abbia ancora laureato direttori generali di comuni, e sono consigliere di amministrazione dell’agenzia regionale segretari del Lazio. Il ministero dell’interno ha diramato in questo mese di agosto una circolare del 30 giugno 1999 con cui:

  1. premette che i segretari possono svolgere le funzioni di direttore generale nei loro comuni;
  2. che tali funzioni sono effettivamente ulteriori rispetto ai compiti che la legge gli affida;
  3. ma che tuttavia non deve essere pagato finché non lo stabilisca il contratto nazionale.

Ormai non mi sorprendeva più il comportamento del ministero dell’interno nei confronti dei segretari già nel 1997, quando una legge dello stato ci mandò tutti all’apposita agenzia. Basti solo ricordare:

  1. che il ministero dell’interno, quando i segretari erano suoi dipendenti, non è mai riuscito a dire se fossero da considerarsi dei ministeriali o dei municipali;
  2. non ha mai mosso un dito per far rispettare una norma del 1934 (articolo 228 del Testo unico) che prescriveva l’equa proporzione tra gli stipendi degli impiegati (diventati via via più alti) e quelli dei segretari;
  3. continua a consentire che il ministero delle finanze tassi anche le somme percepite a titolo di rimborso benzina per la levata dei protesti cambiari;
  4. si è fatto promotore di un decreto legge, credo il numero 8 di quest’anno, per dire semplicemente che l’incarico delle funzioni di segretario cessa con la scadenza del mandato del sindaco e per togliere così d’impaccio una ventina di magistrati di Tar, i quali non sapevano più come dire che, mentre gli atti della pubblica amministrazione devono essere sempre motivati, il segretario comunale poteva essere mandato a casa senza ragione;
  5. e quando ormai negli enti ci venivano richieste quelle conoscenze di management che avevamo acquisito solo in maniera empirica e parziale, non si è preoccupato di curare la nostra riconversione professionale, attraverso quella stessa scuola superiore che i segretari finanziavano con i 70 miliardi all’anno procurati dall’attività di rogito dei contratti.

Ora, a parte il merito della circolare e le sue contraddizioni tra la premessa e il dispositivo, che è una logica perversa di motivare gli atti; a parte la sua intempestività, giacché ci sono segretari che percepiscono giustamente l’indennità di direttore dal 1997; a parte il fatto che il ministero ha solo poteri di vigilanza sull’agenzia; a parte il fatto che le diverse piattaforme contrattuali esistenti sul tavolo dell’Aran hanno già posto la rivendicazione del diritto al compenso, mi chiedo: contro chi e a favore di chi altri questa volta interviene il ministero?

Ormai quello che è stato è stato, noi ci stiamo rifacendo una vita con i sindaci che ci hanno scelti, non facciamoci più del male, "lasciamoci così senza rancor".

Noi abbiamo già dato.

Benedetto La Padula - Nettuno (Roma)

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Caro Carlo, di solito sono uno che sta buono. Ma di fronte alle ultime parole del "collega " La Padula della lettera spedita al quotidiano Italia Oggi pubblicate in data 03.09.1999 (noi segretari nominati dai sindaci ci stiamo rifacendo una vita!) ho creduto opportuno spedire la lettera che segue al quotidiano.

Puoi pubblicare, per chi non l'avesse letta la lettera del La Padula e poi la mia che precede sul Bollettino.

A.M.

Stimato direttore vorrei intervenire a proposito della lettera spedita dal dr. la Padula Benedetto.  Gli ultimi periodi che contraddistinguono la nota del detto collega devono senz'altro essere riferite al singolare e non al plurale. Ossia, sostiene , il La Padula che i segretari si stanno rifacendo una vita con i sindaci che li hanno nominati. Certamente detto assunto non può riferirsi a chi come chi scrive è oltre un anno che non viene nominato. Non valgono, infatti, requisiti giuridici e/o titoli di studio, o vincite di concorso per essere nominati dai sindaci. Vale soltanto l'amicizia, rectius l'appartenenza politica del segretario al partito del sindaco o alla coalizione che ha espresso il sindaco. E' evidente che il La Padula si sarà schierato per essere nominato. Chi scrive invece, unitamente ad altri segretari sta tentando di combattere la legge Bassanini e il relativo regolamento attuativo perchè dette leggi sono incostituzionali, e non perchè lo sostiene chi scrive. Basta infatti chiedere i risultati della riunione del 03.07.1999 tenutasi a Napoli presso l'Amministrazione Provinciale, ove tutti gli intervenuti (professori universitari, giudici amministrativi, ect.) hanno sostenuto ciò. Parli per sè il La Padula e faccia la cortesia di chiamarsi segretario del sindaco e non segretario comunale. 

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1 - Schema di regolamento del Nucleo di valutazione

 

    Grazie ad un Collega, assiduo nel trasmettere materiale già in formato word, posso pubblicare lo schema di regolamento per l'istituzione del Nucleo di Valutazione, pubblicato giorni fa dal quotidiano Italia Oggi.

 

REGOLAMENTO SULL’ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO

Art. 1.

(Composizione e nomina)

1. Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione del personale con incarichi di Dirigente o Responsabile e di supporto per la valutazione del personale, ai sensi di contratti per il personale e per i Dirigenti. Ad esso sono attribuiti i compiti previsti dal d. lgs. n. 286/99, articoli 5 e 6, per i nuclei di valutazione e di controllo strategico. Il nucleo è composto dal Segretario Comunale o dal Direttore generale, se nominato, che lo presiede; da un componente il Collegio di Revisione e da un esperto in tecniche di valutazione esterno all’Amministrazione.

2. I componenti sono nominati dal Sindaco; l’incarico ha la durata corrispondente al mandato elettivo, salva revoca motivata.

3. Il Comune può costituire il nucleo in forma associata con altre Pubbliche Amministrazioni Locali previa l’approvazione di una specifica convenzione.

Art. 2.

(Funzioni)

1. Gli indicatori di riferimento per la valutazione costituiscono il piano dettagliato degli obbiettivi e sono elaborati in dettaglio dal nucleo per la valutazione dei Dirigenti o Responsabili e per il controllo strategico. A tal fine il nucleo assume le indicazioni contenute nel P. E. G., in particolare in riferimento agli obbiettivi da raggiungere; acquisisce le indicazioni fornite dal Sindaco e sente i Dirigenti o Responsabili. Tali indicatori vendono sottoposti all’esame della Giunta, che le acquisisce, con le modifiche che ritiene di apportare, e ne fa una direttiva per i Dirigenti e Responsabili.

2. In particolare, il nucleo è chiamato a verificare il buon andamento dell’attività amministrativa, soprattutto sulla base delle risultanze del controllo di gestione e della verifica dei risultati raggiunti. Come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, il nucleo è inoltre chiamato ad attestare i risparmi di gestione realizzati e/o la finalizzazione delle risorse ad obiettivi di miglioramento delle qualità dei servizi; verifica inoltre i risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi. Esercita tutti gli atri compiti che gli sono assegnati da leggi, statuti, regolamenti o compiti assegnatigli dal Sindaco.

Art. 3.

(Funzionamento)

1. Il nucleo risponde al Sindaco; svolge la sua attività in modo collegiale; può richiedere agli uffici informazioni od atti ed effettuare verifiche dirette; riferisce almeno tre volte all’anno al Sindaco. In tali comunicazioni segnala, per ogni settore, l’andamento delle attività ed avanza le propose che ritiene più idonee.

2. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il nucleo si avvale, analogamente al servizio per il controllo di gestione, dell’apposito ufficio di staff costituito presso la segreteria comunale o la direzione generale, se istituita. I Dirigenti o Responsabili dell’Ente possono chiedere al nucleo di fornire elementi di supporto per la loro attività di valutazione dei dipendenti. Il nucleo mette a punto uno schema generale di valutazione e, d’intesa con i Dirigenti o Responsabili, lo specifica per ogni singolo ufficio o servizio.

3. Il compenso del componente Revisore dei Conti è quello previsto dalle maggiorazioni di legge; per il soggetto esterno è determinato dalla Giunta ed assume come parametro di riferimento il compenso dei Revisori dei Conti diminuito dello ___%.

Art. 4.

(La valutazione dei Dirigenti o Responsabili)

1. La valutazione dei Dirigenti o Responsabili è finalizzata all’attribuzione della retribuzione di risultato ed a fornire al Sindaco elementi di supporto per l’assegnazione o revoca degli incarichi. Tale attività ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obbiettivi; le capacità dirigenziali o direttive e l’andamento qualitativo del servizio. Tale attività deve in ogni caso articolarsi attraverso la preventiva comunicazione dei parametri e dei criteri ed attraverso la comunicazione degli esiti finali in contraddittorio.

Art. 5.

(Il controllo strategico)

1. L’attività di valutazione e controllo strategico offre alla Giunta elementi di valutazione sullo stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche e, a richiesta, proposte ed indicazioni per le scelte programmatiche da effettuare.

2. Entro il mese di Maggio viene inviata una relazione generale al Consiglio, come elemento di valutazione nell’approvazione del conto consuntivo e come supporto nella definizione della relazione previsionale e programmatica. Ogni richiesta di chiarimento ed integrazione di elementi contenuto nella relazione avviene per il tramite della Giunta.

 

2 - Il nuovo "pacchetto controlli" previsto dal D.Lvo 286/99

 

    Grazie alla disponibilità del Collega Luigi Oliveri, pubblico di seguito un interessante articolo da lui pubblicato nei giorni scorsi su Italia Oggi, articolo che può interessare il bollettino anche per le ipotesi che, secondo l'Autore, potrebbero riguardare direttamente i Segretari.

CS

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Il nuovo sistema dei controlli previsto dal D.lgs 286/99 reintroduce il principio della verifica della legittimità e può contribuire a rilanciare la figura del segretario comunale.

L'articolo 2 del decreto legislativo prevede che ogni amministrazione debba verificare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere dai propri uffici. A tale scopo vi provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti in ciascun comparto.

Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, ovviamente, si frazione in due diversi controlli: quello propriamente destinato al riscontro della legittimità dell'azione amministrativa e quello propriamente dedicato alla regolarità contabile, non potendosi ritenere che l'uno assorba l'altro.

Nell'ordinamento degli enti locali il controllo di regolarità contabile è minuziosamente definito e regolato dagli articoli 53 e 55 della legge 142/90, nonché dalle disposizioni di cui al D.lgs 77/95.

In particolare queste ultime rispondono pienamente ai criteri applicativi di questo genere di controllo, previsti dal D.lgs 286/99, ai sensi del quale debbono rispettare i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali. Semmai potrebbe essere utile ottenere proprio l'asseveramento ufficiale da parte degli ordini professionali delle
modalità del controllo operato dai revisori dei conti nell'ambito di comuni e province.

La verifica della regolarità contabile, come è noto, è demandata al responsabile del servizio finanziario, che su ogni determinazione dei dirigenti o responsabili di servizio deve apporre il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria. Il visto è, appunto, un tipico atto di controllo. Ed anzi, da questo punto di vista, si può ritenere che la legge 127/97, nel prevedere all'articolo 6, comma 11, tale forma di controllo sia andata anche oltre, assegnando al responsabile del servizio finanziario una funzione che ai sensi dell'articolo 130 della Costituzione, invece, dovrebbe spettare ad un organo della regione.

Rimane, invece, all'apparenza indeterminato l'organo che dovrebbe svolgere il controllo di regolarità amministrativa. Questo tipo di controllo indubbiamente coincide con la verifica della legittimità degli atti, visto che per principio generale tutti gli atti amministrativi debbono essere
emessi nel rispetto della legge.

La verifica della legittimità non può essere affidata al servizio finanziario, che deve limitare l'espressione dei suoi pareri ed il suo controllo ai soli aspetti contabili, come del resto hanno precisato le circolari esplicative del Minsistero dell'intenro sulla legge 127/97.

Né può esserne investito l'organo di revisione. Infatti, il controllo sulla legittimità, comunque limitato alla proposta di bilancio di previsione e sue variazioni, una volta previsto dall'articolo 105 del D.lgs 77/95, è stato eliminato dalle modifiche apportate a detto articolo dal D.lgs 410/98.

Il segretario comunale, invece, è ai sensi dell'articolo 17, comma 68, della legge 127/97 è il consulente giuridico amministrativo dell'ente ed il soggetto particolarmente qualificato per poter procedere al controllo sulla regolarità amministrativa. In tal modo si riapproprierebbe, sia pure in maniera diversa, delle funzioni tipicamente appartenenti al suo profilo professionale, che nel precedente regime si esplicavano attraverso il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione. Il parere non era un controllo, ma aveva la funzione di confortare gli organi, prima che questi adottassero la decisione, sulla conformità alle leggi dei provvedimenti da
adottare.

Ai sensi del D.lgs 286/99 il controllo di legittimità di regola non deve essere preventivo, sicchè, a differenza del parere, l'intervento del segretario per la verifica della regolarità amministrativa deve svolgersi dopo l'adozione del provvedimento.

Tale tipo di controllo, oltre ad essere utile per indicare l'eventuale opportunità o necessità agli organi competenti di procedere all'annullamento o alla revoca in via di autotutela, può dimostrarsi funzionale anche per la valutazione dei dirigenti, visto che in ogni caso il rispetto della regolarità amministrativa è un indice per la loro valutazione. Inoltre, è uno strumento ulteriore per la funzione di coordinamento sempre di competenza del segretario.

Il regolamento attuativo dei controlli, o il regolamento sull'ordinamento degli uffici, allora, potrà prevedere l'obbligatorio inoltro dei provvedimenti al segretario (che potrà anche avvalersi di un nucleo di staff) al fine di tali controlli periodici.

Inoltre, potranno essere individuati determinate categorie di provvedimenti, sui quali il controllo eccezionalmente potrà essere di natura preventiva, e quindi effettuato prima del onseguimento dell'esecutività.

LUIGI OLIVERI

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