BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
n° 121
by Carlo Saffioti
Poichè tutti i cittadini sono eguali,
essi debbono poter accedere in modo eguale
a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità
e senza altro criterio che quello delle loro virtù
e dei loro talenti.
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
(26 agosto 1789)
"4 chiacchere tra Colleghi"
Un Collega si è rivolto al Bollettino per cercare del materiale. Io non ne dispongo di adtto in formato word: qualcuno può dare una mano? Grazie.
C.S.
Caro Carlo Saffioti,
Gradirei avere copia schema decreto di nomina Direttore Generale e relativo contratto o se mi indichi qualche sito dove poter reperire tali schemi. Ti ringrazio.
S. M.
" Specchio dei Tempi"
Il Collega La Padula è intervenuto sulla stampa quotidiana con una sua lettera alla quale risponde, in questo numero del Bollettino il Collega A.M.
CS
Da "ItaliaOggi" (La parola ai lettori) di Venerdì 3 Settembre 1999
La beffa dei segretari comunaliSono il segretario comunale di una città laziale, ma non direttore generale, poiché il sindaco sostiene, dico a ragione, che nessuna scuola abbia ancora laureato direttori generali di comuni, e sono consigliere di amministrazione dellagenzia regionale segretari del Lazio. Il ministero dellinterno ha diramato in questo mese di agosto una circolare del 30 giugno 1999 con cui:
Ormai non mi sorprendeva più il comportamento del ministero dellinterno nei confronti dei segretari già nel 1997, quando una legge dello stato ci mandò tutti allapposita agenzia. Basti solo ricordare:
Ora, a parte il merito della circolare e le sue contraddizioni tra la premessa e il dispositivo, che è una logica perversa di motivare gli atti; a parte la sua intempestività, giacché ci sono segretari che percepiscono giustamente lindennità di direttore dal 1997; a parte il fatto che il ministero ha solo poteri di vigilanza sullagenzia; a parte il fatto che le diverse piattaforme contrattuali esistenti sul tavolo dellAran hanno già posto la rivendicazione del diritto al compenso, mi chiedo: contro chi e a favore di chi altri questa volta interviene il ministero?
Ormai quello che è stato è stato, noi ci stiamo rifacendo una vita con i sindaci che ci hanno scelti, non facciamoci più del male, "lasciamoci così senza rancor".
Noi abbiamo già dato.
Benedetto La Padula -
Nettuno (Roma)<<<<<<<<<<<
Caro Carlo, di solito sono uno che sta buono. Ma di fronte alle ultime parole del "collega " La Padula della lettera spedita al quotidiano Italia Oggi pubblicate in data 03.09.1999 (noi segretari nominati dai sindaci ci stiamo rifacendo una vita!) ho creduto opportuno spedire la lettera che segue al quotidiano.Puoi pubblicare, per chi non l'avesse letta la lettera del La Padula e poi la mia che precede sul Bollettino.
A.M.
Stimato direttore vorrei intervenire a proposito della lettera spedita dal dr. la Padula Benedetto. Gli ultimi periodi che contraddistinguono la nota del detto collega devono senz'altro essere riferite al singolare e non al plurale. Ossia, sostiene , il La Padula che i segretari si stanno rifacendo una vita con i sindaci che li hanno nominati. Certamente detto assunto non può riferirsi a chi come chi scrive è oltre un anno che non viene nominato. Non valgono, infatti, requisiti giuridici e/o titoli di studio, o vincite di concorso per essere nominati dai sindaci. Vale soltanto l'amicizia, rectius l'appartenenza politica del segretario al partito del sindaco o alla coalizione che ha espresso il sindaco. E' evidente che il La Padula si sarà schierato per essere nominato. Chi scrive invece, unitamente ad altri segretari sta tentando di combattere la legge Bassanini e il relativo regolamento attuativo perchè dette leggi sono incostituzionali, e non perchè lo sostiene chi scrive. Basta infatti chiedere i risultati della riunione del 03.07.1999 tenutasi a Napoli presso l'Amministrazione Provinciale, ove tutti gli intervenuti (professori universitari, giudici amministrativi, ect.) hanno sostenuto ciò. Parli per sè il La Padula e faccia la cortesia di chiamarsi segretario del sindaco e non segretario comunale.
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1 - Schema di regolamento del Nucleo di valutazione
Grazie ad un Collega, assiduo nel trasmettere materiale già in formato word, posso pubblicare lo schema di regolamento per l'istituzione del Nucleo di Valutazione, pubblicato giorni fa dal quotidiano Italia Oggi.
REGOLAMENTO SULLISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO
Art. 1.
(Composizione e nomina)
1. Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione del personale con incarichi di Dirigente o Responsabile e di supporto per la valutazione del personale, ai sensi di contratti per il personale e per i Dirigenti. Ad esso sono attribuiti i compiti previsti dal d. lgs. n. 286/99, articoli 5 e 6, per i nuclei di valutazione e di controllo strategico. Il nucleo è composto dal Segretario Comunale o dal Direttore generale, se nominato, che lo presiede; da un componente il Collegio di Revisione e da un esperto in tecniche di valutazione esterno allAmministrazione.
2. I componenti sono nominati dal Sindaco; lincarico ha la durata corrispondente al mandato elettivo, salva revoca motivata.
3. Il Comune può costituire il nucleo in forma associata con altre Pubbliche Amministrazioni Locali previa lapprovazione di una specifica convenzione.
Art. 2.
(Funzioni)
1. Gli indicatori di riferimento per la valutazione costituiscono il piano dettagliato degli obbiettivi e sono elaborati in dettaglio dal nucleo per la valutazione dei Dirigenti o Responsabili e per il controllo strategico. A tal fine il nucleo assume le indicazioni contenute nel P. E. G., in particolare in riferimento agli obbiettivi da raggiungere; acquisisce le indicazioni fornite dal Sindaco e sente i Dirigenti o Responsabili. Tali indicatori vendono sottoposti allesame della Giunta, che le acquisisce, con le modifiche che ritiene di apportare, e ne fa una direttiva per i Dirigenti e Responsabili.
2. In particolare, il nucleo è chiamato a verificare il buon andamento dellattività amministrativa, soprattutto sulla base delle risultanze del controllo di gestione e della verifica dei risultati raggiunti. Come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, il nucleo è inoltre chiamato ad attestare i risparmi di gestione realizzati e/o la finalizzazione delle risorse ad obiettivi di miglioramento delle qualità dei servizi; verifica inoltre i risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi. Esercita tutti gli atri compiti che gli sono assegnati da leggi, statuti, regolamenti o compiti assegnatigli dal Sindaco.
Art. 3.
(Funzionamento)
1. Il nucleo risponde al Sindaco; svolge la sua attività in modo collegiale; può richiedere agli uffici informazioni od atti ed effettuare verifiche dirette; riferisce almeno tre volte allanno al Sindaco. In tali comunicazioni segnala, per ogni settore, landamento delle attività ed avanza le propose che ritiene più idonee.
2. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il nucleo si avvale, analogamente al servizio per il controllo di gestione, dellapposito ufficio di staff costituito presso la segreteria comunale o la direzione generale, se istituita. I Dirigenti o Responsabili dellEnte possono chiedere al nucleo di fornire elementi di supporto per la loro attività di valutazione dei dipendenti. Il nucleo mette a punto uno schema generale di valutazione e, dintesa con i Dirigenti o Responsabili, lo specifica per ogni singolo ufficio o servizio.
3. Il compenso del componente Revisore dei Conti è quello previsto dalle maggiorazioni di legge; per il soggetto esterno è determinato dalla Giunta ed assume come parametro di riferimento il compenso dei Revisori dei Conti diminuito dello ___%.
Art. 4.
(La valutazione dei Dirigenti o Responsabili)
1. La valutazione dei Dirigenti o Responsabili è finalizzata allattribuzione della retribuzione di risultato ed a fornire al Sindaco elementi di supporto per lassegnazione o revoca degli incarichi. Tale attività ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obbiettivi; le capacità dirigenziali o direttive e landamento qualitativo del servizio. Tale attività deve in ogni caso articolarsi attraverso la preventiva comunicazione dei parametri e dei criteri ed attraverso la comunicazione degli esiti finali in contraddittorio.
Art. 5.
(Il controllo strategico)
1. Lattività di valutazione e controllo strategico offre alla Giunta elementi di valutazione sullo stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche e, a richiesta, proposte ed indicazioni per le scelte programmatiche da effettuare.
2. Entro il mese di Maggio viene inviata una relazione generale al Consiglio, come elemento di valutazione nellapprovazione del conto consuntivo e come supporto nella definizione della relazione previsionale e programmatica. Ogni richiesta di chiarimento ed integrazione di elementi contenuto nella relazione avviene per il tramite della Giunta.
2 - Il nuovo "pacchetto controlli" previsto dal D.Lvo 286/99
Grazie alla disponibilità del Collega Luigi Oliveri, pubblico di seguito un interessante articolo da lui pubblicato nei giorni scorsi su Italia Oggi, articolo che può interessare il bollettino anche per le ipotesi che, secondo l'Autore, potrebbero riguardare direttamente i Segretari.
CS
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Il nuovo sistema dei controlli previsto dal D.lgs 286/99 reintroduce il principio
della verifica della legittimità e può contribuire a rilanciare la figura del segretario
comunale.
L'articolo 2 del decreto legislativo prevede che ogni amministrazione debba verificare la
regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere dai propri uffici. A
tale scopo vi provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti in
ciascun comparto.
Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, ovviamente, si frazione in
due diversi controlli: quello propriamente destinato al riscontro della legittimità
dell'azione amministrativa e quello propriamente dedicato alla regolarità contabile, non
potendosi ritenere che l'uno assorba l'altro.
Nell'ordinamento degli enti locali il controllo di regolarità contabile è minuziosamente
definito e regolato dagli articoli 53 e 55 della legge 142/90, nonché dalle disposizioni
di cui al D.lgs 77/95.
In particolare queste ultime rispondono pienamente ai criteri applicativi di questo genere
di controllo, previsti dal D.lgs 286/99, ai sensi del quale debbono rispettare i principi
generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali. Semmai
potrebbe essere utile ottenere proprio l'asseveramento ufficiale da parte degli ordini
professionali delle
modalità del controllo operato dai revisori dei conti nell'ambito di comuni e province.
La verifica della regolarità contabile, come è noto, è demandata al responsabile del
servizio finanziario, che su ogni determinazione dei dirigenti o responsabili di servizio
deve apporre il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria. Il
visto è, appunto, un tipico atto di controllo. Ed anzi, da questo punto di vista, si può
ritenere che la legge 127/97, nel prevedere all'articolo 6, comma 11, tale forma di
controllo sia andata anche oltre, assegnando al responsabile del servizio finanziario una
funzione che ai sensi dell'articolo 130 della Costituzione, invece, dovrebbe spettare ad
un organo della regione.
Rimane, invece, all'apparenza indeterminato l'organo che dovrebbe svolgere il controllo di
regolarità amministrativa. Questo tipo di controllo indubbiamente coincide con la
verifica della legittimità degli atti, visto che per principio generale tutti gli atti
amministrativi debbono essere
emessi nel rispetto della legge.
La verifica della legittimità non può essere affidata al servizio finanziario, che deve
limitare l'espressione dei suoi pareri ed il suo controllo ai soli aspetti contabili, come
del resto hanno precisato le circolari esplicative del Minsistero dell'intenro sulla legge
127/97.
Né può esserne investito l'organo di revisione. Infatti, il controllo sulla
legittimità, comunque limitato alla proposta di bilancio di previsione e sue variazioni,
una volta previsto dall'articolo 105 del D.lgs 77/95, è stato eliminato dalle modifiche
apportate a detto articolo dal D.lgs 410/98.
Il segretario comunale, invece, è ai sensi dell'articolo 17, comma 68, della legge 127/97
è il consulente giuridico amministrativo dell'ente ed il soggetto particolarmente
qualificato per poter procedere al controllo sulla regolarità amministrativa. In tal modo
si riapproprierebbe, sia pure in maniera diversa, delle funzioni tipicamente appartenenti
al suo profilo professionale, che nel precedente regime si esplicavano attraverso il
parere di legittimità sulle proposte di deliberazione. Il parere non era un controllo, ma
aveva la funzione di confortare gli organi, prima che questi adottassero la decisione,
sulla conformità alle leggi dei provvedimenti da
adottare.
Ai sensi del D.lgs 286/99 il controllo di legittimità di regola non deve essere
preventivo, sicchè, a differenza del parere, l'intervento del segretario per la verifica
della regolarità amministrativa deve svolgersi dopo l'adozione del provvedimento.
Tale tipo di controllo, oltre ad essere utile per indicare l'eventuale opportunità o
necessità agli organi competenti di procedere all'annullamento o alla revoca in via di
autotutela, può dimostrarsi funzionale anche per la valutazione dei dirigenti, visto che
in ogni caso il rispetto della regolarità amministrativa è un indice per la loro
valutazione. Inoltre, è uno strumento ulteriore per la funzione di coordinamento sempre
di competenza del segretario.
Il regolamento attuativo dei controlli, o il regolamento sull'ordinamento degli uffici,
allora, potrà prevedere l'obbligatorio inoltro dei provvedimenti al segretario (che
potrà anche avvalersi di un nucleo di staff) al fine di tali controlli periodici.
Inoltre, potranno essere individuati determinate categorie di provvedimenti, sui quali il
controllo eccezionalmente potrà essere di natura preventiva, e quindi effettuato prima
del onseguimento dell'esecutività.
LUIGI OLIVERI
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