BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

n°  123

by Carlo Saffioti

 

Poichè tutti i cittadini sono eguali,

 essi debbono poter accedere in modo eguale

a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità

e senza altro criterio che quello delle loro virtù

 e dei loro talenti.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

(26 agosto 1789)

"4 chiacchere tra Colleghi"

 

 

Errata corrige

 

    Mi scuso per il fatto che l'ultimo numero del bollettino era numerato 121 mentre, ovviamente, si trattava del n° 122.

 

Basta con la "Tassa a Carico"

    L’Unione Nazionale Consumatori, associazione di consumatori e utenti con sede in Roma, Via Andrea Doria 48, comunica che finalmente è stata definitivamente abolita la famigerata "Tassa a carico del destinatario", croce e delizia da tanti anni degli uffici (delizia) e dei cittadini (croce).

    La provvida iniziativa si deve all’art. 16 del decreto legislativo n° 261 del 22 luglio 1999 (in G.U. 5.8.99 n° 182) che ha dato attuazione ad una direttiva europea.

    C’è da augurarsi, come commenta il Segretario Generale dell’Associazione, Vincenzo Dona, che il divieto di applicare la tassa a carico non induca la Pubblica Amministrazione a potenziare le mancate risposte ai cittadini.

    Salvo casi particolarissimi e quelli relativi alle consultazioni elettorali, l’articolo in questione abroga tutte le forme di franchigia, esenzione e riduzione dei diritti postali.

Un sito sul no profit

    Segnalo un sito, "Monitor sul non profit", promosso dalla Fondazione Groggia che opera da oltre un secolo a favore dei minori svantaggiati.

    Il sito, articolato in quattro sezioni, contiene anche una guida alle norme che regolano la materia, oltre ad informazioni sugli argomenti di interesse.

    Il sito si trova all’indirizzo " www.provincia.venezia.it/groggia/nonprofit/index.html " e può essere raggiunto anche utilizzando il pulsante "cerca", nel sito della provincia di venezia e cercando "monitor sul non profit".

Assenze dal servizio per mandato di Sindaco e Consigliere.

    Il Consiglio di Stato (Sez. VI, n° 937/1999, Presidente De Roberto) sposa la tesi per la quale la valutazione del "tempo necessario all’espletamento del mandato" - prioritariamente diretta a consentire la partecipazione alle sedute del consiglio e della giunta – non esclude le ulteriori attività connesse con l’incarico elettivo.

La multa è annullata se non è anche in EURO

Curiosa decisione, quella assunta con propria ordinanza dal Prefetto di Alessandria, il quale ha annullato per "nullità degli atti" una sanzione amministrativa elevata dai Vigili Urbani per una violazione ad Codice della Strada.

La motivazione dell’annullamento risiede nel fatto che il verbale riportava l’importo della contravvenzione solo in lire e non anche in Euro.

Alcune associazioni dei consumatori hanno definito il comportamento del Prefetto un po’ troppo zelante.

C.S.

 

" Specchio dei Tempi"

 

Continua il dibattito - innescato dalla lettera del Collega La Padula pubblicata su Italia Oggi - con la lettera di un altro Collega che mi pare toccare un punto fondamentale: la necessità, ad ogni costo, di essere Categoria e quindi di sviluppare una maggiore solidarietà che, senza scadere nel corporativismo, consolidi i rapporti professionali:

 

    In merito all'intervento di A. M. sul Bollettino n. 122, di risposta ad una lettera di La Padula su Italia Oggi, pur non conoscendo in alcun modo i protagonisti della polemica, e quindi con tutte le dovute riserve sul caso, ritengo necessario esprimere una critica.

    Come detto, non conosco il collega La Padula, di cui avevo letto l'intervento su Italia Oggi, ma certamente mi sembrava che le di Lui argomentazioni fossero abbastanza pacate e condivisibili, niente affatto tipiche di uno "Yes-man".

    Devo dire che mi sono stupito dalla maniera a dir poco accalorata con la quale il collega A. M si è rivolto a La Padula, e davvero non comprendo come abbia potuto sentirsi in diritto di decidere a chi concedere la patente di Segretario Comunale, e a chi quella di segretario di un sindaco.

    Noi siamo una CATEGORIA, e questa polemica così forte (che, se ho ben capito, proseguirà sul quotidiano, quindi con pubblica evidenza) può gettare un'ombra sulla nostra capacità di essere solidali e tesi ad un rafforzamento della nostra professione, certo nel dialogo e nella differenza di opinioni, ma nel rispetto e nella solidarietà di fondo reciproca, che mai come in questo momento è di importanza vitale.

    Quanto al convegno napoletano, che vi siano opinioni autorevoli su una possibile incostituzionalità della riforma è cosa confortante: un po' meno confortante è vedere (e capire) che i mutamenti certamente scomodi che hanno riguardato noi segretari adesso riguardano, bene o male, tutta la dirigenza dello stato.

    Siamo all'interno di un processo di cambiamento di enorme portata, le cui storture attuali sono innegabili, ma che dobbiamo capire a fondo, perchè questo cambiamento è determinato da esigenze che non possiamo sottovalutare: banalizzare il tutto non mi sembra molto costruttivo.

Naturalmente posso sbagliarmi: alla fine, come detto, non ho informazioni sufficienti.

 

A. R. Segretario dei comuni di S.e M.

 

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Una notizia ed un commento, costitusicono il contributo di L.M.

LO "SPOIL SYSTEM" VA SOTTO PROCESSO

Sonni non più tranquilli per i Sindaci alle prese con la "scelta" del proprio Segretario Comunale? Sembra di si a giudicare dalla richiesta di rinvio a giudizio dell’ex Sindaco e della ex Giunta di Casale Monferrato per una "scelta" fatta in violazione "dell’art. 36 comma secondo del d.p.r. 3 febbraio 1993 ove è previsto che il concorso pubblico (in questo senso anche il Tar Lombardia sent. 1804 del 17 maggio 1999 per il quale "anche le procedure selettive", relative "all’individuazione dei funzionari chiamati a far parte dell’area quadri", "devono rispettare i principi generali in materia di pubblici concorsi" n.d.r.) debba svolgersi con modalità che ne garantiscano l’imparzialità – art. 97 Cost.-".

Il Gip ha fissato l’udienza preliminare il prossimo 5 ottobre. Era stato scelto un Segretario Comunale appartenente a una classe inferiore (come indicato, per vero, da un d.p.r. e dalla Agenzia nazionale dei Segretari Comunali, ma, anche questo, vedi il Tar Friuli, non sarebbe conforme a legge) e senza criteri oggettivi. E sono stati indicati come parte lesa, per ingiusto danno (art. 323 c.p.), oltre al Segretario denunciante, ben altri 13 Segretari che avevano concorso al posto.

Sonni non più tranquilli per non pochi Sindaci per la semplice ragione che il Sindaco di Casale Monferrato ha seguito una procedura che vanno seguendo tutti i Sindaci. Così i non pochi che dopo le recenti elezioni amministrative stanno "scegliendo" un nuovo Segretario Comunale. E’ certo che le scelte che vengono fatte a tutto si ispirano fuorché a criteri oggettivi, predeterminati e imparziali.

Che succede allora? Succede che il Segretario, come il Dirigente o il Quadro, "scelti", o "incaricati", per oggettive simpatie politiche, non hanno più una reale autonomia. A danno della imparzialità e, non meno, della efficienza. Perché succede che da questa stretta dipendenza dalla politica (sul piano economico un incarico dirigenziale può significare indennità aggiuntive che posso andare da 10 a 70 milioni in più all’anno!) è ben difficile che essi si facciano portatori delle istanze di rinnovamento della macchina pubblica. Rinnovamento che sappiamo imperniato sulla trasparenza e su sistemi di valutazione. Più esplicitamente, perché mai ben retribuiti fiduciari di politici dovrebbero darsi da fare per controllare se stessi e i propri patron? Ne è prova il fatto che i sistemi, seri, di valutazione, non partono e, peggio, che la legalità nei Comuni sta crollando.

Chiudendo, è evidente che si sta andando verso la "spoil system", o alla politicizzazione della dirigenza. Come negli Stati Uniti. Che sappiamo, però, con una pubblica amministrazione molto meno invasiva di quella europea (ma anche a questo si sta dando rimedio puntando a una p.a. "leggera", leggi: privatizzando tutti i servizi pubblici); e questo anche se, da recenti dati Onu sulla povertà nei 17 paesi economicamente più sviluppati, gli Stati Uniti risultano avere il più alto numero di poveri.

Chiudendo, con i Segretari Comunali, tutti i partiti, da Alleanza Nazionale a Rifondazione Comunista, hanno dato via libera allo spoil system. Il tutto a Costituzione invariata. Con i danni sopra accennati. Inevitabile l’entrata in campo della Magistratura. E la riforma, quella vera, della macchina pubblica o del welfare? A giudicare dal disegno di legge governativo n. 4014/99 sulla riforma dei servizi pubblici locali con il loro affidamento a società private il problema, ovvio, scompare. E le leggi e altro per cui i Comuni stanno spendendo miliardi per avere Segretari, Dirigenti e Quadri-manager? Schizofrenia o gioco, surreale, delle tre carte.

Agosto ’99 - L. dr. avv. M. (a disp.ne)

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Ancora un contributo interessante di L. Oliveri. piratato dal sito del Prof. Virga (www.giust.it)  con il quale mi scuso, come con il Collega che peraltro si è sempre dichiarato molto disponibile.

 

LUIGI OLIVERI

NUOVI PROFILI DEI RAPPORTI TRA GLI ORGANI DI GOVERNO E LA DIRIGENZA LOCALE, ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLA LEGGE 142/90

L'articolo 19, comma 3, della legge 265/99, pone un principio estremamente importante per la determinazione dei rapporti reciproci tra politici e dirigenti o responsabili. Si tratta di una sorta di codice di comportamento degli amministratori comunali, che può avere dei riflessi considerevoli sull'organizzazione interna degli enti, ma anche sugli aspetti di legittimità sia dell'azione, sia dei provvedimenti amministrativi.

La disposizione recita: <<Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 18, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni>>.

La norma, in sostanza, definisce per via legislativa regole di condotta per gli amministratori che, avendo come fonte appunto la legge, possono condurre al sindacato di legittimità sia i provvedimenti sia i comportamenti degli amministratori contrari a dette norme.

La prima parte del comma in questione, riferendosi ai principi di imparzialità e buona amministrazione, non introduce una normativa innovativa, in quanto i medesimi principi sono già previsti dall'articolo 97 della Costituzione. Sul piano meramente formale, allora, l'articolo 19, comma 3, della legge 265/99 non è altro che la conferma, nell'ambito delle autonomia locali, di concetti già espressi dalla carta costituzionale.

Tuttavia, guardando alle innovazioni introdotte dalla legge 127/97 e dal D.lgs 80/98 all'organizzazione amministrativa, la norma acquista sul piano sostanziale un significato molto più ampio e decisivo.

Infatti, in applicazione del principio di separazione tra funzione politica di indirizzo e controllo, e funzione gestionale, poteva apparire, come da parte di alcuni autori si è pure sostenuto, che la gestione fosse stata completamente assegnata ai dirigenti o responsabili degli uffici e dei servizi. Sicchè il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, applicabili tipicamente all'amministrazione attiva, avrebbe dovuto essere onere esclusivo, con le connesse responsabilità in caso di inosservanza, della dirigenza.

Così, invece, non è. L'imparzialità e la buona amministrazione debbono improntare il comportamento degli amministratori, qualunque sia il tipo di amministrazione da loro esercitata: di indirizzo, di controllo, amministrazione attiva diretta. La norma precisa con assoluta chiarezza che il rispetto di tali principi deve essere perseguito dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni, a 360 gradi. L'amministratore deve attenervisi sia che emani una direttiva, sia che adotti un piano urbanistico, sia che definisca gli strumenti di controllo dell'attività gestionale.

Non occorre, per altro, che del rispetto di questi principi si trovi traccia solo negli atti amministrativi emanati dagli organi politici. La norma, se così fosse, non si sarebbe riferita al <<comportamento>> che è nozione molto più ampia e onnicomprensiva. L'amministratore deve obbedire all'imparzialità e alla buona amministrazione, sia nell'adottare gli atti di propria competenza, sia, ad esempio, nei contatti con i cittadini, sia nei rapporti con gli enti esterni.

Portata alle estreme conseguenze, questa disposizione potrebbe essere interpretata nel senso che negli enti locali non esiste spazio per una funzione politica, intesa nel senso classico, delineato dalla dottrina costituzionale, di attività libera nei fini, per perseguire una molteplicità variabile di interessi. L'ente locale è autonomo, ma non è un ordinamento giuridico a parte. Gli amministratori dell'ente locale, allora, pur perseguendo una linea politica, frutto di un programma elettorale sulla base del quale hanno ottenuto il consenso degli elettori, conducono una funzione che resta amministrativa, dunque subordinata alla legge, ai fini ed obiettivi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Ed in qualità di amministratori rispondono del loro operato, obbedendo a loro volta alle regole generali poste a disciplina dell'attività amministrativa. Tra le quali, evidentemente, l'imparzialità e la buona amministrazione.

Se è così, allora ogni atto o comportamento degli amministratori comunali, suscettibile di conseguenze nella sfera giuridica soggettiva di terzi, contrario alle regole descritte, può essere definito illegittimo per violazione di legge, ed in particolare appunto dell'articolo 19, comma 2, della legge 265/99. Il sindacato di legittimità dell'azione degli organi politici, in conclusione, si allarga di molto, non solo nei confronti dei cittadini, ma anche e in modo particolare, nei riguardi dei dirigenti o responsabili dei servizi.

La norma, infatti, riferisce l'obbligo del comportamento imparziale e teso alla buona amministrazione da parte degli amministratori, specificamente al <<pieno rispetto della distinzione di funzioni, competenze e responsabilità>> tra organi politici ed apparato burocratico.

Due sono le conseguenze di questa disposizione. In primo luogo, il principio di separazione tra politica e gestione negli enti locali è rinforzato e tutelato in via speciale.

In secondo luogo, tra organi politici ed organi tecnici esiste un vero e proprio solco di confine: si tratta di due parti contrapposte. E proprio dalla contrapposizione può scaturire il rapporto dialettico-negoziale necessario per far funzionare al meglio il meccanismo della programmazione seguita dalla gestione e dalla fase finale del controllo.

Quanto al primo aspetto, l'articolo 19, comma 3, impone in particolare agli amministratori locali il dovere di non interferire nella gestione. Si tratta, in sostanza, della trascrizione, a contrario, del principio che al conferimento di poteri e competenze, corrisponde un'assunzione di responsabilità.

E' chiaro che non può esservi completa responsabilizzazione dell'apparato dirigenziale degli enti locali, se le funzioni dei dirigenti sono esercitate dagli organi politici o se questi interferiscono in maniera diretta e pesante. Tanto da condurre di fatto l'azione gestionale, anche se, in via di diritto, i soggetti che firmano gli atti appartengono, poi, all'apparato amministrativo.

Ciò violerebbe l'obbligo del pieno rispetto della distinzione delle funzioni politica e amministrativa.

Tale violazione di legge, se determinata da atti o provvedimenti positivi, può, in ipotesi di scuola, addirittura consentire ai dirigenti di agire in giudizio a tutela della loro posizione di indipendenza dagli organi di governo.

Un provvedimento di avocazione di un atto dirigenziale, l'esercizio di una funzione dirigenziale o addirittura una direttiva eccessivamente di dettaglio o improntata a circoscrivere la discrezionalità gestionale, possono essere provvedimenti lesivi della citata posizione d'indipendenza dei dirigenti e, quindi, altrettante violazioni del precetto posto dall'articolo 19, comma 3.

Costituendo, comunque, atti come quelli indicati, violazione ad un precetto legislativo, se la loro conseguenza determina una lesione ad un interesse giuridicamente tutelato anche di un terzo, questi potrà a sua volta agire in giudizio. La norma, quindi, finisce indirettamente per riaffermare e rivalutare il principio di legalità dell'azione amministrativa, alla luce del pieno rispetto del principio di separazione tra politica e gestione, che diviene principio cardine dell'amministrazione locale.

Si è detto sopra che l'articolo 19, comma 3, segna una linea di confine molto netta tra organi di governo e dirigenza. Tra i due blocchi, infatti, non sono ammesse interferenze, in quanto la garanzia – esplicita – all'indipendenza della dirigenza vale anche per gli organi politici, che – implicitamente – sono tutelati da indebite ingerenze nella loro sfera da parte dei vertici burocratici.

Il fatto che vi sia una così netta contrapposizione tra i ruoli, non va interpretato in senso negativo. Di certo, la norma ha in sé il significato di un monito nei confronti di quelle, ancora tante, amministrazioni locali che per abitudine o scarsa attenzione alle riforme o esiguità dell'apparato amministrativo, ancora oggi attuano solo parzialmente la distinzione delle funzioni d'indirizzo e gestionale.

Ma il vero pregio della disposizione consiste nel mettere in chiara luce che negli enti locali esistono due distinti apparati, indipendenti, entrambi garantiti dalla non interferenza nella reciproca attività.

Di questi apparati, quello politico ha il diritto di individuare gli obiettivi amministrativi, di assegnare ai dirigenti le risorse e di specificare col Piano Esecutivo di Gestione (o con <<strumenti equivalenti>> nei comuni con meno di 15.000 abitanti) modalità, tempi e, in una parola, progetti dettagliati per ottenere la realizzazione del programma politico amministrativo.

L'apparato tecnico ha il diritto di agire secondo la propria cognizione e discrezionalità, senza subire interferenze dirette di carattere gestionale.

Da questa contrapposizione può derivare un rapporto di negoziazione franco e aperto, il solo idoneo a far scaturire programmi effettivamente realizzabili, commisurati alle risorse ed alle capacità dei dirigenti. I quali, quindi, potranno essere realmente valutati, avendo contribuito, nella negoziazione, a fissare i contenuti programmatici.

La disposizione, pone, semmai un problema: occorre capire se la mancata menzione, tra i dirigenti, delle figure del segretario comunale e del direttore generale sia casuale. Oppure, il frutto di un preciso ragionamento del legislatore, ai sensi del quale segretario e direttore non sono compresi nella controparte tecnico amministrativa. Sicchè, l'articolo 19, comma 3, della legge 265/99, potrebbe configurarsi come l'implicita ulteriore trasformazione del ruolo di segretari e direttori in funzionari tecnico-politici, appartenenti più all'apparato politico che non a quello gestionale.

In realtà, è osservazione che sta diventando comune in dottrina, per quanto riguarda il direttore generale, che questo non appartenga all'apparato tecnico dirigenziale. Infatti, nonostante vi siano anche voci contrarie, la dottrina osserva che questo soggetto non è un dirigente dell'apparato, non svolge attività gestionali, e la sua nomina presenta indubbi aspetti di analogia con la nomina che il sindaco effettua nei confronti degli assessori.

Tra direttore e organi di governo c'è un rapporto talmente diretto, che oggettivamente non può negarsi una sua collocazione su un piano diverso da quello dell'apparato dirigenziale. Tanto più che, spesso, il direttore generale è parte – componente o presidente – dei nuclei di valutazione dei dirigenti. Perciò posto alle dirette dipendenze dell'organo di governo, del quale è promanazione tecnica, e contrapposto a coloro che sono soggetti alla sua valutazione.

Sebbene, allora, il direttore generale svolga una funzione di trade union tra organi politici e gestionali, ai fini della realizzazione del programma, è chiaro che egli non sta in una posizione esattamente intermedia tra i due insiemi, ma è un'estensione tecnica dell'organo di governo. Si comincia, non a caso, a parlare di <<assessore tecnico aggiunto>>.

Le medesime considerazioni possono essere svolte per il segretario nominato anche alla carica di direttore generale.

Ma anche nei riguardi del segretario comunale privo dell'incarico di direttore generale, può osservarsi il fenomeno di fatto della sua collocazione come controparte della dirigenza. Infatti, il segretario, oltre ad essere nominato per scelta nominativa del sindaco (mentre i dirigenti vengono ancora selezionati tramite concorso, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 51, commi 5 e 5bis, della legge 142/90), a sua volta sovente fa parte del nucleo di valutazione. Mentre, per contro, egli non è soggetto alla valutazione di tale organo, essendo la sua attività subordinata al giudizio della giunta e del sindaco, i quali possono concorrere alla sua revoca, in caso di gravi violazioni di legge.

Sulla base di queste considerazioni, si potrebbe concludere che il legislatore ha intenzionalmente escluso le figure del direttore generale e del segretario, nella formulazione dell'articolo 19, comma 3, della legge 265/99.

Quindi, sembra possibile interpretare la norma nel senso che la distinzione delle funzioni e competenze dirigenziali non vada garantita soltanto nei riguardi degli organi di governo, ma anche nei confronti dei soggetti tecnici, diretta emanazione dei medesimi organi. Sicchè, anche il comportamento del direttore generale e del segretario deve conformarsi al principio di imparzialità, buona amministrazione e, soprattutto, rispetto dell'autonomia dei dirigenti. Sarebbe la conferma dell'esistenza, tra direttore e segretario, da un lato, e dirigenti, dall'altro, di un rapporto non di sovraordinazione gerarchica, ma di direzione e coordinamento.

Pertanto sono da escludere provvedimenti di avocazione, ordini di servizio o anche direttive volte a restringere il campo delle scelte tecniche gestionali dei dirigenti, da parte di direttore o segretario. Infatti, violerebbero non solo principi generali sostenuti dalla dottrina sull'organizzazione amministrativa, ma anche una disposizione di legge, sia pure implicita, quale appunto l'articolo 19, comma 3, della legge 265/99.