BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

n°  129

by Carlo Saffioti

 

Poichè tutti i cittadini sono eguali,

 essi debbono poter accedere in modo eguale

a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità

e senza altro criterio che quello delle loro virtù

 e dei loro talenti.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

(26 agosto 1789)

 

 

 

"4 chiacchiere tra Colleghi"

 

 

Il Guidoriccio 1999

 

    Continua l'iniziativa promossa dal Collega Gabriele Orsini sotto il titolo di "Guidoriccio", mitico cavaliere medievale raffigurato in un grande dipinto, situato nel Palazzo Comunale di Siena, mentre si reca all'assedio di un Comune.

    L'edizione 1999 si terrà al Comune di Buti (PI), sabato 6 novembre alle h. 10 e prevede:

- La resurrezione del Segretario Comunale - tavola rotonda che prevede

    - l'introduzione di Gabriele Orsini;

    - gli interventi di Luigi Naldoni ed Angela Nobile per la FIST/CISL e L'UnioneNSCP, del prof. Volpe dell'Università di Pisa, di          Gianfranco Simoncini Presidente dell'Agenzia regionale Toscana SCP

    - le conclusioni di Miriam Celoni, Sindaco del Comune di Buti

- Riccardo Morganti Award - Borsa di studio per avviare studenti universitari alla profesione di Segretario Comunale

    - Stanislao Esposito - Segretario Comunale di Buti - commemorazione del Collega Dr. Morganti

    - Aurelio Pellegrini - Assessore Provinciale alla Cultura - consegna della borsa di studio al vincitore

 

 

"Specchio dei Tempi"

 

    Ancora tanta la solidarietà da parte dei Colleghi che dimostrano così come la Categoria e la voglia di professionalità siano ancora ben vive e vitali.

CS

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Avanti tutta
E' la frase che mi hai più volte scritto nella nostra corrispondenza.
Adesso te la scrivo io.
Sei un punto di riferimento per tanti di noi per cui  ti preghiamo ( io in rappresentanza di almeno una ventina di colleghi ) di non smettere con il bollettino.
M., che ha più confidenza con i libri che con il computer, per cui non ti scrive con questo mezzo,  ti manifesta "stima assoluta" (sono le sue esatte parole)  e  mi ha detto essere letteralmente esterrefatto per quello che ti è capitato; in un recente colloquio avuto con lui mi ha anche detto, sempre riferendosi alla tua vicenda, che  con i  tempi che corrono bisognerà abituarsi veramente a tutto.
Qui in provincia, tutti i colleghi del mio gruppo ( insomma, gli amici ) ti invitano a continuare la spedizione della "Nostra" unica RIVISTA e ti testimoniano (se ce ne fosse stato bisogno) la loro completa stima.
Avanti
G.

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Caro collega,

mi presento subito, sono M. S., da pochi giorni Segretario del Comune di S. R., che conta circa 8000 abitanti. Sono entrato in servizio nel 1994; avevo già deciso di scriverTi per chiedere di "entrare nel gruppo", come suggeritomi dal grande collega e amico G. R., poi ho appreso l'incredibile notizia della Tua mancata conferma, che ha risolto definitivamente un dubbio che mi assillava sin dal momento dell'entrata in vigore della legge Bassanini. Mi chiedevo: quanto sarà frequente nel nuovo sistema che un Segretario di indubbio valore e capacità venga revocato o non confermato? Adesso ho la risposta (inquietante): sarà frequentissimo!

    Lasciando da parte la dolorosa questione volevo chiederti come già accennato di entrare nel gruppo ed a tal fine ti lascio la mia e-mail: xxx

    Ti ringrazio anticipatamente e ti saluto.

 

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Caro Saffioti

Anche a me è capitato. Il Sindaco riconfermato,il quale due anni fà, in sede di prima applicazione della Legge 127797, tacitamente mi confermò, ha deciso di convenzionarsi con un comune limitrofo, individuando quale Segretario, quello del Comune limitrofo, lasciando decorrere i termini per il procedimento di nomina ai sensi della delibera 150 dell'Agenzia, evitandomi, secondo loro, l'onta della revoca e pubblicizzazione. Con quali motivazioni, criteri di scelta ? la contraddittorietà manifesta, l'abuso d'ufficio, dove li mettiamo? E' mia intenzione inmpugnare tutto nelle sedi opportune. Ti invito a presentare ricorso al TAR o Pretore, anche per tutti gli altri colleghi che si trovano nelle nostre condizioni. Prima o poi dovrà pure approdare dinanzi alla Corte Costituzionale questo sistema di protervia ed oppressione. Ciao

S. M.

 

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Caro Carlo,
sono dispiaciuto di quello che è capitato anche a te.
Ti prego di inviare il bollettino a questi nuovi indirizzi: xxxx e yyyy

Saluti
V. C. (Revocato 2)
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"Segnalazioni e Contributi Professionali"

 

da "Italia Oggi" 17/09/1999

Le istruzioni sull’applicazione delle leggi 142 e 241/90 nei comuni

Italia Oggi pubblica le linee guida della commissione per l’accesso ai documenti amministrativi della presidenza del consiglio dei ministri aventi a oggetto: "Enti Locali – Regolamenti di Attuazione dell’art. 24, comma 4 della legge 27 agosto 1990, n. 241 ".

Questa commissione, nel corso dell’attività rivolta fin dal suo insediamento all’espletamento delle funzioni demandatele dall’art. 27, comma 5, della legge 27 agosto 1990, n. 241 e ulteriormente specificate dall’art. 10 del regolamento governativo di attuazione, emanato con dpr 27 giugno 1992, n. 352, ha espresso numerosi pareri sui regolamenti adottati da amministrazioni comunali ai sensi dell’art. 24, comma 4 della stessa legge, che impone alle singole amministrazioni l’obbligo di individuare le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nelle loro disponibilità sottratti all’accesso per le esigenze di cui al comma 2.

Ciò premesso, questa commissione, nell’intento di favorire pur nel pieno rispetto dell’autonomia normativa che l’ordinamento riconosce alle amministrazioni degli enti locali , il perseguimento dell’auspicabile obiettivo di omogeneità nella redazione dei testi regolamentari rivolti a dare attuazione alle disposizione sopra citata, attesa l’ovvia impossibilità di rendere parere per ogni regolamento di ente locale , ritiene opportuno richiamare l’attenzione degli enti in indirizzo su alcuni principi significativi elaborati nello svolgimento della predetta attività consultiva e sintetizzati nelle seguenti massime giurisprudenziali .

1. In primo luogo, come precisato nella direttiva del 10 febbraio 1996, nella redazione del regolamento si deve tenere conto della disciplina dell’accesso disposta per le amministrazioni comunali e provinciali dall’art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ( recante l’ordinamento delle autonomie locali ).

Lo schema di regolamento, pertanto, va formulato tenendo conto della relazione esistente fra la legge n. 241/90 ( le cui disposizioni, a norma dell’art. 29 della stessa legge, costituiscono principi generali dell’ordinamento giuridico) e la legge n. 142/90 e applicando quindi in modo integrato le due leggi, coordinandole secondo un rapporto di genere a specie, nel senso che la legge 241/90 si applica in tutti i casi in cui non trovano applicazione le diverse disposizioni della speciale legge 142/90.

  1. Comunque, nell’applicazione della normativa e dei principi contenuti nella legge 241/90, si osserva che le disposizioni dirette a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso, contenute nel capo 2 del regolamento in esame , vanno espunte, perché superflue e illegittime , in quanto costituenti oggetto di una potestà regolamentare che l’art. 24, comma 2 , della legge n. 241 del 1990 riserva al governo medesimo ha già esercitato con l’emanazione del dpr n. 352 del 1992.
  2. Le disposizioni regolamentari concernenti misure organizzative adottate ai sensi dell’art. 22 , comma 3 della legge n. 241/90 formano oggetto di mera comunicazione alla commissione per l’accesso affinché questa sia posta in condizione di esercitare i poteri di vigilanza , referto e proposta di cui all’art. 27 comma 5 della stessa legge.
  3. Le categorie di documenti da sottrarre all’accesso vanno individuate con elencazione specifica e tassativa e con indicazione degli interessi che legittimano l’esclusione o il differimento dell’accesso. In proposito, va precisato che non è conforme al dettato normativo la precisazione che l’elencazione delle tipologie deve comunque essere considerata esemplificativa. Infatti , tale puntualizzazione sembrerebbe legittimare l’ipotesi dell’esercizio di un potere discrezionale in sede di applicazione della norma regolamentare , laddove una corretta lettura del disposto dell’art. 24 comma 4 della legge 241/90 comporta l’attribuzione di natura tassativa alle categorie di documenti da sottrarre all’accesso.
  4. Occorre disciplinare distintamente le categorie di documenti sottratti e di quelli soggetti a differimento indicando, in entrambi i casi, l’interesse che giustifica la sottrazione all’accesso ( definitiva o temporanea ).
  5. Con riguardo all’istituto del differimento dell’accesso, è opportuno tenere conto delle indicazioni contenute nella direttiva di questa commissione, del 26 marzo 1997, che sottolinea in particolare la necessità di disciplinare distintamente il differimento determinato dall’esigenza di assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all’art. 24 comma 2, legge n. 241 del 1990 ( il quale non è una facoltà dell’amministrazione e deve essere quindi tassativamente previsto nel regolamento con indicazione dell’interesse tutelato, delle categorie di documenti e della relativa durata della doverosa sottrazione all’accesso) e il differimento di cui all’art. 24, comma 6 legge n. 241 1990 ( il quale corrisponde a una facoltà discrezionale dell’amministrazione da esercitare caso x caso anche al di fuori delle ipotesi eventualmente contemplate nel regolamento.)
  6. I documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese si intendono sottratti all’accesso nei limiti in cui riguardano soggetti diversi dal richiedente ( non potendosi , evidentemente, giustificare l’inaccessibilità anche da parte del titolare dell’interesse alla riservatezza che si vuole salvaguardare) e ai sensi dell’art. 8, comma 3 del dpr 27 giugno 1992, n. 352. In ogni caso, poi, i documenti non possono essere sottratti all’accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
  7. Il vincolo al segreto di ufficio costituisce materia coperta da riserva di legge. Pertanto , è superfluo e va espunta la disposizione che impone il segreto a coloro che per ragioni di ufficio siano venuti a conoscenza di documenti per i quali non è consentito l’accesso.
  8. Con riferimento a specifiche tipologie di documenti da sottrarre all’accesso si osserva quanto segue.
    1. E’ illegittima l’indiscriminata sottrazione all’accesso degli atti dei procedimenti concorsuali fino all’approvazione della graduatoria finale. Infatti, resta comunque salvo l’esercizio del potere di differimento discrezionale previsto dall’art. 24, comma 2, della legge 241/90, quando la conoscenza dei documenti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa.
    2. Non è giustificata l’esclusione integrale dei rapporti informativi sul personale dipendente, che non contengono sempre e necessariamente notizie riservate nel senso specificato dall’art. 8 lettera d ) del dpr 352/92.
    3. Con riferimento alle categorie attinenti a procedimenti penali e disciplinari, agli accertamenti ispettivi e amministrativi e alla documentazione relativa a provvedimenti di dispensa dal servizio si segnala l’opportunità di delimitare la fase procedimentale propriamente soggetta alla tutela della riservatezza e quindi d’inaccessibilità ai documenti relativi, individuando un momento finale oltre il quale si delinea una fase successiva che può dare luogo a provvedimenti dell’amministrazione da portare a conoscenza del destinatario e che comunque non appare più soggetta all’esigenza di tutela della riservatezza.
    4. Non è legittima per la genericità della formulazione , la disposizione regolamentare che si limita a prevedere l’esclusione dell’accesso per la documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale delle imprese.
    5. Non è giustificabile l’inaccessibilità attribuita a denunce ed esposti relativi a violazioni edilizie.
    6. Non si giustifica l’inaccessibilità dei documenti relativi allo stato di servizio del personale.
    7. Una norma regolamentare che contenga il divieto di utilizzare ai fini commerciali le informazioni ottenute mediante il diritto di accesso non trova riscontro in alcuna disposizione della legge 241/90 e del dpr 352/92. D’altra parte , il fatto che il diritto di accesso possa essere esercitato soltanto " per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti "( art. 22, comma 1, legge 241/90 ) non vuol dire che si possa sindacare l’utilizzo che l’interessato intende fare dei documenti o delle informazioni ottenute attraverso l’accesso, i quali devono ritenersi acquisiti nella piena disponibilità del richiedente e quindi utilizzabili anche per fini commerciali, a meno che non vi ostino specifiche norme di legge estranee alla disciplina sull’accesso ( per esempio, quelle sui diritti di privativa ).

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Il Collega Luigi Oliveri propone un suo commento alla nota questione del compenso per i Segretari che si vedono attribuite le funzioni di Direttore Generale.

CS

LUIGI OLIVERI

ANCORA SUI COMPENSI PER I SEGRETARI CON FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE

La circolare 3/99 del Ministero dell'interno torna sulla questione della retribuibilità delle funzioni di direttore generale conferite al segretario comunale, contribuendo a rendere ancora di più difficile lettura la disciplina della fattispecie.

La circolare modifica sostanzialmente quanto precedentemente affermato nella precedente circolare 2/99, che aveva fornito ai comuni un orientamento sostanzialmente negativo circa la possibilità di attribuire ai segretari/direttori un compenso aggiuntivo prima di apposite definizioni contrattuali.

Invertendo le posizioni indicate nel precedente provvedimento, la circolare 3/99 sottolinea che <<l'indennità da corrispondere al segretario per l'esercizio anche delle funzioni di direttore generale costituisce materia contrattuale>> in attesa della stipulazione del contratto. Tale premessa, invece di condurre il Ministero a constatare la propria incompetenza in materia, determinata anche dalla circostanza che lo status giuridico ed economico dei segretari è esclusiva materia dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, porta il Viminale ad una conclusione opposta alla precedente.

La circolare 3/99, infatti, afferma che <<per le diverse e aggiuntive funzioni di direttore generale deve comunque essere corrisposto un compenso aggiuntivo, non fosse altro che per effetto del principio della giusta ed adeguata retribuzione contenuto nell'articolo 36 della Costituzione>>.

La circolare, quindi, qualifica come un dovere, nel rispetto della Costituzione, l'assegnazione del compenso aggiuntivo, giustificato dal solo provvedimento di nomina. E considera <<possibile>> per gli enti, nelle more del contratto di categoria, di individuare autonomamente un compenso di natura provvisoria, che troverà definitiva disciplina in sede contrattuale.

Nel richiamare le considerazioni sulla retribuibilità delle funzioni di direttore generale già svolte nei precedenti interventi pubblicati in Giust.it, pare opportuna un'analisi critica dell'ultimo provvedimento degli interni, dagli effetti potenzialmente deflagranti, sia dal punto di vista economico, sia giuridico.

Per quanto concerne i bilanci degli enti, è chiaro che l'avviso espresso con la circolare 3, pur contraddittorio in quanto prima configura il compenso doveroso, salvo poi prevederlo come facoltativo, susciterà le giustificate istanze economiche dei segretari già nominati direttori generali, e simmetricamente spingerà gli altri segretari a negoziare per ottenere a loro volta la nomina.

Ma l'affermazione che un'indennità aggiuntiva spetti nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, priva di una seria valutazione di cosa in più effettivamente il segretario/direttore sia chiamato a fare e quali effettive responsabilità maggiori e diverse venga ad assumere, potrà spingere anche altre categorie di dipendenti a chiedere altrettanti compensi.

E proprio negli enti locali, segnatamente, tutti i funzionari incaricati di svolgere le funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis, della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, che a questo punto potranno, giustificandosi con la circolare 3/99, ritenere come doverosa l'assegnazione dell'incarico di posizione organizzativa con i relativi incrementi retributivi, già prevista nel relativo CCNL di comparto in data 31.3.1999.

Ancora più sensibili potranno essere gli effetti sui bilanci derivanti dalla libertà lasciata dalla circolare agli enti di definire autonomamente l'entità dell'indennità nelle more del contratto, senza l'indicazione di un tetto ragionevole che scongiuri sforamenti eccessivi rispetto ai massimi che poi saranno previsti dal contratto collettivo.

E', tuttavia, soprattutto dal punto di vista giuridico che l'intervento attuale del Ministero, come del resto quello precedente, non convince.

Dell'incompetenza si è già detto, così come nei precedenti interventi si è sottolineato che le circolari ministeriali, in fase di contrattazione, possono influenzare in maniera determinante le trattative tra le parti, violando il principio per il quale le indicazioni contrattuali alla parte pubblica (l'Aran) non possono essere fornite direttamente dal Governo, bensì dai comitati di settore.

Inoltre, ancora una volta con lo strumento della circolare si cerca di innovare l'ordinamento giuridico, fornendo spunti interpretativi ed attuativi di norme che hanno finalità e significati diversi, in particolare l'articolo 36 della Costituzione, soppiantando per altro sia l'autonomia degli enti locali, sia delle parti che stanno attualmente contrattando la piattaforma contrattuale dei segretari, sia, soprattutto, il Parlamento, che con la legge 127/97 ha stabilito norme diverse.

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    Può essere utile, sia dal punto di vista attivo che passivo, conoscere come la pensano dottrina e giurisprudenza a proposito di alcune forme particolari di sciopero.

C. S.

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ITALIA OGGI DEL 17/09/1999

Guida alle Forme Atipiche di Sciopero.

Per opportuna conoscenza si espongono di seguito le forme atipiche di sciopero corredate da un breve commento, effettuato sulla base della dottrina e/o della giurisprudenza.

Astensione dei lavoratori dalla rilevazione dei tempi di produzione. Illegittima, in quanto comportamento omissivo che provoca pregiudizio alla produttività e all’efficienza dell’azienda.

Rifiuto dell’uso dell’autovettura personale. Legittimo, purché il lavoratore non ricorra a mezzi sostitutivi non autorizzati, con onere di spesa a carico del datore.

Sciopero delle timbrature. Si tratta di una condotta omissiva atta a impedire l’identificazione degli scioperanti. La Corte di Cassazione ha giudicato tale modalità legittima, ritenendo che sia inidonea a determinare un danno talmente rilevante da porre in pericolo la produttività dell’azienda.

Rifiuto di attenersi all’orario aziendale. Non può considerarsi sciopero legittimo o, più esattamente, sciopero tout court la forma di protesta con la quale i lavoratori si attengono a un orario diverso da quello imposto dall’imprenditore. E’ quindi legittima l’irrogazione di sanzioni disciplinari.

Sciopero sul posto di lavoro. E’ il comportamento dei lavoratori che rifiutano di eseguire il lavoro impartito dalla direzione e rimangono praticamente inoperosi, limitandosi a effettuare lavori di manutenzione sulle macchine a essi affidate. Trattandosi di sciopero , le conseguenze sono quelle tipiche di tale forma di lotta sindacale: esso risulterà non retribuibile , ma pienamente legittimo e insuscettibile di integrare , sotto ogni profilo, un illecito disciplinare.

Picchettaggio. Si fronteggiano in giurisprudenza due tesi: secondo la prima ogni forma di picchettaggio deve essere ritenuta illegittima , anche se attuata senza ricorso a violenza o minacce, in quanto non riconducibile all’esercizio del diritto di sciopero. La seconda ritiene che le azioni sussidiarie necessarie per la riuscita dello sciopero siano da considerare legittime a condizione che non trascendano in violenze o minacce, che non siano poste in essere con modalità lesive di altri interessi primari costituzionalmente tutelati, che non si risolvano nella coartazione a scioperare dei lavoratori dissenzienti e che infine non si prolunghino eccessivamente rispetto al tempo ragionevolmente necessario per accertare che la determinazione a entrare a lavoro resista a ogni argomentazione degli scioperanti.

Blocco delle merci. Si ritiene esperibile il ricorso alla procedura di urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile in tutti i casi in cui il picchettaggio venga effettuato mediante blocco delle merci e dei prodotti finiti, oppure mediante il cosiddetto presidio delle portinerie. Tali forme di protesta sono dunque generalmente considerate illegittime.

Cortei interni. Essi costituiscono, secondo la giurisprudenza, legittimo esercizio del diritto di sciopero, purché il corteo non apporti concreta turbativa allo svolgimento dell’attività lavorativa dei non scioperanti e che non vengano compiuti atti di intimidazione o di violenza.

Occupazione di azienda. Essa costituisce reato, punito dall’art. 508 del codice penale. Secondo la giurisprudenza prevalente, l’occupazione di azienda configura un comportamento non rientrante in alcuna ipotesi dell’esercizio del diritto di sciopero e pertanto rende esperibile il ricorso alla procedura d’urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile, diretta a ottenere l’immediata cessazione dell’occupazione.