BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

n° 131

by Carlo Saffioti

Poichè tutti i cittadini sono eguali,

essi debbono poter accedere in modo eguale

a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità

e senza altro criterio che quello delle loro virtù

e dei loro talenti.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

(26 agosto 1789)

"4 chiacchiere tra Colleghi"

Caro Carlo,

Ho letto le lettere di solidarietà che molti Colleghi Ti hanno inviato e ne sono contento perchè esse dimostrano che non tutto è perduto. Io, che ho potuto seguire in tempo reale la Tua vicenda, ho ripercorso mentalmente le tappe della conclusione del mio incarico al Comune di xxx, il cui Sindaco ha preferito dar retta al segretario nazionale del proprio partito scegliendo un segretario che neanche conosceva nè possedeva i requisiti per la nomina (tanto è vero che l'agenzia non lo ha inviato) piuttosto che al duro lavoro compiuto per un anno insieme a me, di fronte a tutti i problemi che un capoluogo di provincia può avere e dare.

Come sai, e come ben sa chi mi conosce, non lavoro più da oltre un anno. Eppure sono ancora qui, testardo più di ieri, nel non accettare la scelta di un segretario dettata da motivi politici e non suffragata dalla professionalità.

Personalmente non sto cercando Comuni, ma ho avuto il piacere di essere stato contattato da sindaci di grandi città, ai quali ho garantito la mia disponibilità all'accettazione della nomina solo se accompagnata da quella di direttore generale, lautamente pagato. Se gli amministratori hanno voluto la bicicletta, è ora che comincino a pedalare!

Invito tutti i Colleghi di buona volontà a perseguire un atteggiamento che nella provincia di xxx pare stia cominciando a dare i suoi frutti. In buona sostanza, ho convinto diversi sindaci, che hanno pubblicizzato la sede di segreteria, a ritardare, se del caso, l'individuazione del segretario, spendendo un poco del loro tempo per intervistare (come si fa nelle aziende private) e conoscere i segretari che hanno fatto richiesta di nomina. Chi non sarà il fortunato almeno avrà avuto la possibilità, ad armi pari, di dimostrare le proprie potenzialità.

A volte le battaglie di democrazia si devono fare a piccoli passi; questo è un piccolo passo nella giungla che i segretari (rectius: i sindacati) si sono colpevolmente costruiti per sbranarsi a vicenda, un passo che ha suscitato consensi, dal momento che a nessun sindaco piace sentirsi dire di aver sbagliato la scelta.

Ti prego di diffondere questa mia sul Bollettino

Alla prossima e-mail

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Caro Carlo,

sono M. C. C., la collega che ti ha presentato P. P.

Seguo il tuo "Bollettino" da oltre un mese e lo trovo molto interessante non solo per le "notizie tra colleghi", ma anche per l'apporto professionale che mi reca.

Sulla nostra situazione in generale e sulla mancata conferma non dico nulla perchè credo che sia già stato detto tutto.

Con questo messaggio voglio soltanto dirti - per quello che può valere - che tu ed il tuo Bollettino siete per me un importante punto di riferimento.

Io presto servizio presso il Comune di x (RM) FAX . Ciao e grazie.

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Caro Carlo,
nella giungla dei misteri della Pubblica (è ancora tale?) Amministrazione, infittita ancor più da quel mostro, logico e giuridico, che va sotto il nome di legge Bassanini 2, si muove oggi il parto (del mostro) più abominevole - insieme al sedicente city manager, unica figura nel pubblico e nel privato cui non è richiesto *nessun* requisito, nemmeno quelli della maggiore età, capacità di intendere e di volere, saper leggere e scrivere - costituito dal cosiddetto segretario in disponibilità, alla cui categoria mi onoro (non
scherzo) di appartenere da circa un mese.

Ragion per cui ritengo utile informare te e i colleghi che si trovano in mia allegra (!) compagnia - ma quanti siamo? ci siamo contati? - sulle risposte date (si fa per dire) a certe domande che ho posto al massimo livello, id est (scusa il latino) al nostro datore di lavoro, id est (scusa ancora, ma è l'abitudine) alla ineffabile Agenzia Nazionale Autonoma (da chi?) per la gestione dell'albo ecc. ecc., id est (ancora!) il noto carrozzone con tanto di presidenti, direttori, e tutta la corte celeste di portaborse,
naturalmente ritenuto necessario in tempo di eliminazione degli enti inutili (v. recente G.U.) e di contenimento della spesa pubblica.
Dico subito che il tentativo di contattare per le vie brevi - come si dice in burocratese, e sistema normalissimo in una società avanzata di comunicazioni - il sullodato datore di lavoro, sono stati *tutti* inutili, e che l'accesso in loco (è sempre burocratese) mi è stato possibile solo perché lavoro - ma che dico, vivacchio alla giornata - in provincia di Roma.

Mi chiedo: che speranze piò avere il povero Cristo collega che vivacchia in Sardegna o in Piemonte?

Torno all'oggetto (perdona il burocratese).
Per la cronaca, dopo (appena) due occupazioni dell'appartamento, vabbè, uffici siti in via del Tritone - consiglio ai colleghi che vorranno fare questa esperienza di prendere il metrò e uscire a (piazza) Barberini, rischiando altrimenti il Tritone di far camminare per qualche chilometro in più - ho potuto finalmente colloquiare con il leader maximo della contabilità del carrozzone, scusa Agenzia (ah, beate Prefetture!), il dott.xxx, al quale ho posto i seguenti quesiti, in ordine sparso, apparentemente non oziosi, e che comunque altre sedi interpellate non sembrano aver chiarito *con certezza*:
- è vero che attualmente l'accredito dello stipendio ai segretari "disponibili" avviene puntualmente il 27?
- il segretario generale "disponibile" può accettare la nomina in un comune di classe terza, anzi quarta (guarda caso proprio quelli in cui iniziò la carriera circa trent'anni fa, quando si dice i ricorsi di Vico! ti prego di non ridere, è la verità!) presso cui vivacchia con cosiddette reggenze o supplenze a tempo pieno (e quindi, come ben sai, con doppi stipendi a carico del malcapitato comune) conservando la propria posizione giuridica ed economica?
- sempre nel caso di nomina, l'eventuale richiesta di mobilità volontaria già presentata dal suddetto segretario (con l'unica speranza di liberarsi dall'incubo) decade automaticamente, o no?
- la cancellazione (automantica?) dall'Albo del segretario "disponibile" allo scadere dei fatali quattro anni, comporta anche la perdita dello stipendio, fino alla "trovata" di un posto spettantegli a seguito della mobilità (questa volta "coatta")? insomma, l'Agenzia pagherebbe lo stipendio a chi ha cancellato dall'Albo, la cui gestione sembra l'unico suo motivo di esistere?
RISPOSTE:
- al primo questito: sì (ho verificato ed è vero).
- al secondo quesito: no, in quanto l'accettazione implica la rinuncia alla qualifica (di segretario generale, alla faccia della carriera e dei cosiddetti diritti quesiti).
- al terzo e quarto quesito: rivolgersi ad altri dell'Agenzia.
A questo punto sono fuggito dal Tritone, anzi da piazza Barberini.
Non ti annoio più. Naturalmente chi ha le risposte giuste, le tiri fuori.
Ti abbraccio
S. M.

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Caro Carlo, ti porto altre belle notizie dalla Regione xx!

1) Il xx ottobre p.v. si discuterà il tentativo di conciliazione tra me e l'Agenzia xx per alcune illegittime assegnazioni di segretari da
altri albi regionali, che hanno comportato la perdita della mia sede di servizio (...). In particolare chiederò: il riconoscimento delle illegittimità denunciate (sforamento dei limiti del contingente nelle assegnazioni), l'annullamento d'ufficio degli atti viziati e un ristoro economico per il danno (anche d'immagine professionale) subito. In giugno, infatti, un neo-sindaco non ha voluto considerare la mia
nomina perché "disponibile", e quindi considerato meno affidabile...

Dubito che l'Agenzia vorrà considerare le mie richieste, e quindi sono già pronto alla fase giurisdizionale di merito!
Ti farò sapere.
2) I movimenti di segretari nella provincia di xxx, a seguito delle votazioni, sono molto interessanti. Innanzitutto tutte le mancate
conferme di segretari (per adesso sono 3 o 4) sembrano dovute ad antipatie personali, non a motivi di professionalità.
In secondo luogo, il fenomeno delle convenzioni sta assumendo dimensioni preoccupanti. Da alcuni giorni il vicepresidente dell'Agenzia (un collega) mi sta telefonando in continuazione per prospettarmi scenari sempre più foschi: "Non c'è più posto... devi decidere cosa fare... non puoi restare a lungo in disponibilità... presto mancheranno anche le occasioni di supplenze..."
Il risultato è che mi sta invitando (o intimando?) ad accettare una sede di titolarità in provincia di xx! (5 ore da yyy).
E' un pensiero davvero gentile da parte sua... Sarà un caso che si verifica ad una settimana dal tentativo di conciliazione di cui
sopra?... Ma soprattutto: sarà mica che vogliono sbarazzarsi della mia presenza in provincia perché ci sono poche sedi libere?... E quelle poche vogliono darle a chi dicono loro?...
3) Tempo fa ho saputo che un certo comune era vacante, ed era retto a scavalco da un segretario già titolare di sede, e ho esplicitamente chiesto all'Agenzia una mia assegnazione d'ufficio, essendo segretario in disponibilità. Ma da 20 giorni l'Agenzia glissa palesemente. Ora comincio a capire il motivo: il segretario che lo regge a scavalco è reduce da uno scioglimento di convenzione, è rimasto con un solo comune, ed evidentemente vuole convincere questo nuovo sindaco a convenzionarsi col suo comune. Ho addirittura sentito parlare di un terzo comune vacante che vorrebbe unirsi al gruppo!
E l'Agenzia agevola palesemente queste operazioni, favorendo i segretari "amici", e non consentendo ai giovani segretari alcuna possibilità di inserimento.
Dubito che i comuni in pronvincia di xxx vengano offerti anche agli altri segretari non confermati.
L'ambiente qui diventa sempre peggiore, e non più solo a causa dei Sindaci. Anche a causa dei segretari. E' corretto, mi chiedo, che l'Agenzia pur di agevolare certi Segretari (che sono sicuramente anziani e prestigiosi) giunga al punto da favorire le convenzioni e tagliare così sedi di lavoro per tutti gli altri?...E' una domanda sulla quale non sarebbe male acquisire pareri...
Ti ringrazio di nuovo per avermi ascoltato, Carlo.
Ciao. Alla prossima.
P. P.

"Specchio dei Tempi"

Devo confessare che, francamente, non mi aspettavo e sono rimasto piacevolmente sorpreso della grande quantità di lettere, testimonianze e telefonate che continuano a pervenirmi. Se tutto questo, ovviamente, mi fa piacere sul piano personale, ancor più mi rallegra per il fatto che si dimostra così, con i fatti, che - evidentemente - siamo tutti un pò migliori di quanto noi stessi talvolta riteniamo.

Carlo Saffioti

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Caro carlo,

con dispiacere ho appreso la notizia che ti riguarda.

Devo dirti - senza fare dietrologia su luoghi che non conosco - che non sono stupito.

Mi sono immaginato che il tuo leale e disinteressato impegno ha dato e dà fastidio.Per questo ti chiedo di non mollare.

Te lo dice un collega che ha provato quello che provi tu in questo momento e che per otto lunghi mesi ha avuto quotidiane amarezze e difficoltà di aggiornamento.In quel periodo il Bollettino ha rappresentato una cosa importante. Continua per il bene di tutti.

Ti sono vicino e ti esprimo, anche se è poco, tutta la mia solidarietà.

Ciao

V.Q.

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caro Collega
a causa di un guasto alla posta elettronica del comune dove lavoro ho appreso soltanto ora della tua mancata conferma. Lo dovevamo mettere in conto. Ti esprimo la mia sincera solidarietà e ti auguro che quanto prima venga a cessare il tuo stato di "disponibilità". Dato che non ho dubbi circa la tua attività nei confronti del graditissimo bollettino ti chiedo di inviarmelo anche a casa al seguente indirizzo:xx
In bocca al lupo
g.v.m.
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Voglio solo incoraggiarti ad andare avanti . Il tuo bollettino è l'unica opportunità seria per creare uno spirito autentico di "colleganza" (e non un semplice strumento di discussione corporativa), in grado di far emergere
il grande spessore culturale ed umano presente in molti di noi. Spero davvero con il cuore che i politicanti di turno si affrettino a revisionare la legge e che tu e tanti altri colleghi incappati nei loro sporchi giochi possiate vedervi restituita la dignità umana e professionale sottratta.
Con la consapevolezza che, insieme alla vostra, verrà ricostituita la dignità dell'intera categoria.
Cordiali Saluti, F. A.

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Caro Carlo,
sono molto dispiaciuto di quello che è capitato anche a te. L'apprendo solo ora, per un ritardo nella lettura dei tuoi utilissimi bollettini . Non ci posso però credere : voglio pensare che tu stia scherzando o provocando o, meglio, che io abbia preso un abbaglio . Sono certo però che per uno come te non c'è alcun problema per una pronta rivincita professionale e morale . Forza !

P.C.

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Gent.mo Dott. Saffioti, mi scuso per il ritardo con cui Le invio (il materiale). Avendo ottenuto l'o.k. solo ieri, eccomi ora a spedirLe il materiale. Si tratta di un file in Word 9 (compatibile in Word 7). Spero che esso possa servire per il Suo bollettino, che leggo continuamente nel sito del dott. Terranova. Anzi, già che ci sono, Le chiedo gentilmente di inserirmi nella Lista. La mia e-mail è: YYY Resto in attesa di Sue notizie e La ringrazio per l'eccellente servizio che Ella sta svolgendo a favore di questa bistrattata ma, pur sempre, tenace categoria, fatta di gente che lavora, sgobba, si sbatte, studia e, nonostante tutto, non si arrende, neppure di fronte alle più assurde nefandezze.

Cordialità

A. M.

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" Notizie dal Sindacato "

E' convocata, per il giorno martedì 5 ottobre 1999 alle ore 10, una nriunione dei Segretari Comunali e Provinciali iscritti alla FIST/CISL, presso la sede regionale della CISL, Via Benedetto Dei 2/A, Firenze, per riprendere la discussione sulle problematiche relative alla categoria e per avviare il programma di lavoro del Coordinamento neoeletto. Alla riunione sarà presente Marco Lombardo, della reggenza nazionale.

"Contributi Professionali "

Il Collega Giacomo Arezzo di Trifiletti propone un suo intervente su un tema di grande attualità, inserendosi nel dibattito al quale hanno già contribuito, ultimamente, Luigi Oliveri e Felice Stefani. Di particolare interesse l'analisi della "funzione di vigilanza" del Ministero dell'Interno e l'inquadramento storico che egli fa, traguardando la disputa sulla retribuibilità della funzione di Direzione Generale affidata al Segretario alla luce degli aspetti connessi.

In effetti, se è vero che la funzione di direzione generale è insita in quella di Segretario Comunale e Provinciale (tanto è vero che la figura del Direttore Generale è solo una eventualità), tale funzione - come specificata fin troppo puntualmente nella Bassanini 2 - costituisce senza dubbio un plus di compiti, poteri e responsabilità rispetto a quella del "nudo" Segretario (tanto è vero che essa può essergli conferita o meno). Tale plus non può che essere retribuito e - anche in considerazione della responsabilità e della precarietà dell'incarico - il compenso non può che essere di alto livello: si tratta del rovescio della medaglia di un incarico ad altissimo tasso di fiduciarietà ed incertezza che è stato estrapolato da una funzione che in precedenza, essendo unitaria, non richiedeva compensi separati.

C.S.

Giacomo Arezzo di Trifiletti

Contrattazione collettiva, onnicomprensività e conferimento dell'incarico di direttore generale al segretario comunale.

Ho avuto già occasione di occuparmi del problema relativo alla retribuibilità delle funzioni di direttore generale, ove le stesse siano affidate dal sindaco (o presidente) al segretario comunale, con un articolo pubblicato sulla rivista "giustizia amministrativa" in www. giust.it dal titolo "Brevi considerazioni sulla retribuibilità della funzione di direttore generale conferita al segretario comunale".

Successivamente al mio scritto, con una prima "circolare" il ministero dell'interno (direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e P.E.L. n. 2/99 del 30 giugno 1999) ha sostenuto l'illegittimità della corresponsione di un compenso per le funzioni aggiuntive di direttore generale, eventualmente svolte dal segretario comunale, "nella considerazione che il trattamento economico delle categorie di personale pubblico contrattualizzato, tra cui i segretari comunali e provinciali, é predeterminato dalle stesse fonti contrattuali ed onnicomprensivo" e per assenza di "qualsivoglia criterio o parametro cui commisurare l'emolumento".

La predetta "circolare" ha suscitato non poche polemiche nella categoria dei segretari comunali e parecchi problemi alle amministrazioni locali che avevano già attribuito un compenso al proprio segretario nominato direttore generale.

A livello dottrinario, oltre al mio, due sono stati gli interventi sull'argomento: il primo di Luigi Oliveri ("Della retribuibilità dell'incarico di direttore generale affidato ai segretari comunali" su rivista www. giust.it) ed il secondo, sempre sulla stessa rivista, a firma di Felice Stefani ("Ancora sulla retribuibilità delle funzioni di direttore generale affidate al segretario comunale").

E' apparso, sempre sulla rivista citata, un ulteriore intervento di Luigi Oliveri dal titolo "Approfondimento sul tema della retribuibilità della funzione di direttore generale affidata al segretario comunale".

In estrema sintesi è stato sostenuto:

Con repentino cambio di rotta, il ministero dell'interno con circolare n. 3/99 del 24 settembre 1999, ha ammesso la legittimità della corresponsione del compenso in parola "non fosse altro che per effetto del principio della giusta ed adeguata retribuzione contenuto nell'articolo 36 della Costituzione" e ciò nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Di fronte alle predette posizioni, che da un lato operano una miscellanea di funzioni fra quelle spettanti, rispettivamente, al segretario comunale ed al direttore generale e dall'altro insistono sulla necessità di apposita previsione nel contratto di categoria del quantum debeatur per le funzioni di direttore generale, mi sembra doveroso intervenire nuovamente nel dibattito, approfondendo i temi espressi sommariamente nel mio precedente scritto, nel convincimento di contribuire a fare chiarezza in una delicatissima materia, quale è quella che ci occupa.

Analizzerò nello specifico, a tal fine, le seguenti problematiche:

  1. competenza del ministero dell'interno in ordine alle problematiche gestionali dei segretari comunali e provinciali;
  2. ruolo del segretario comunale e ruolo del direttore generale;
  3. ammissibilità dell'incidenza della contrattazione collettiva di categoria sulla determinazione del compenso da attribuire al segretario nominato direttore generale.

1. Competenza del ministero dell'interno in ordine alle problematiche gestionali dei segretari comunali e provinciali.

Nessun problema al riguardo si poneva in epoca antecedente alla riforma introdotta con la legge 15 maggio 1997, n. 127 poiché il ministero dell’interno, e più precisamente la direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e P.E.L., era titolare di ogni competenza in ordine allo stato giuridico ed al trattamento economico della categoria.

Con circolare n. 18/97 del 15 luglio 1997 la predetta direzione centrale emanò alcune istruzioni sulla normativa immediatamente applicabile della legge 15 maggio 1997, n. 127, con riferimento alle funzioni da svolgersi da parte dei segretari.

L’intervento del predetto ministero risultò all’epoca opportuno e giuridicamente corretto: la nuova disciplina in materia di stato giuridico dei segretari comunali e provinciali non era ancora entrata in vigore, essendo la stessa subordinata all’emanazione del regolamento di attuazione previsto dall’articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

In quel contesto il ministero dell’interno rimaneva quindi – seppur in via transitoria – competente poiché gerarchicamente sovraordinato ai segretari comunali e provinciali e ad esso ben spettava, di conseguenza, il potere di emanare circolari applicative o interpretative della normativa di settore.

Fatta questa doverosa premessa, occorre adesso dire che il regolamento di attuazione sopra citato è stato approvato con D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

Esso prevede ancora una competenza residuale in capo al ministero dell’interno, almeno fino all’attuazione della normativa di riordino, accorpamento e soppressione dei ministeri secondo quanto previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

Dispone l’articolo 33 del regolamento che l’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali "è sottoposta alla vigilanza del ministero dell’interno".

Si rende quanto mai opportuno, ai fini che rilevano la presente trattazione, indagare sulla portata e sul significato del termine "vigilanza".

Il secondo comma del predetto articolo 33 chiarisce in modo solare che la vigilanza si esplica sull’attività prettamente istituzionale e contabile dell’agenzia. Esso infatti recita testualmente:

"nell’ambito dei poteri di vigilanza, il ministero dell’interno:

  1. riceve relazioni semestrali sull’attività dell’agenzia;
  2. riceve copia degli atti fondamentali degli organi dell’agenzia: bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica triennale, rendiconto del cassiere, rendiconto generale della gestione, delibere del collegio dei revisori e atti regolamentari;
  3. può richiedere copia delle deliberazioni dei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali che disciplinano la tenuta dell’albo, l’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia centrale e delle sue sedi regionali, nonché notizie e documentazione sulle attività e i provvedimenti di competenza dell’agenzia.

La norma in commento va letta anche in combinato disposto con l’articolo 34 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che stabilisce che "gli organi dell’agenzia subentrano, a decorrere dalla data di insediamento dei consigli di amministrazione e, comunque entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previsto dall’articolo 7, comma 9, nell’esercizio delle funzioni relative ai segretari comunali e provinciali spettanti all’amministrazione dell’interno".

Poiché il D.P.R. n. 465 del 1997 è entrato in vigore il 5 gennaio 1998, il termine di 60 giorni di cui all’articolo 34 ha coinciso col 4 marzo 1998, data a partire dalla quale l’agenzia autonoma, nelle sue articolazioni – nazionale e regionali – è entrata nella titolarità – piena ed esclusiva – della gestione dei segretari comunali e provinciali.

Dalla stessa data, al ministero dell’interno competono soltanto funzioni di vigilanza sull’agenzia, nelle materie indicate nel secondo comma dell’articolo 33 del D.P.R. n. 465 del 1997.

La norma di cui si discute è coerente con l’assetto giuridico delineato dal legislatore degli ultimi anni: infatti, anche i poteri di controllo sugli atti dei comuni e delle province sono stati fortemente ridimensionati, come parimenti il legame gerarchico fra stato ed enti locali – sacralizzato nel giuramento del sindaco nelle mani del prefetto quale condizione dell’assunzione della carica - appartiene alla storia, in ossequio al principio costituzionale dell’autonomia locale.

Unica norma che è rimasta in vigore a seguito della riforma degli enti locali è l’articolo 6 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 in forza del quale, al fine di attuare il disposto (poi consacrato dalla vigente Costituzione) secondo cui l’Italia, pur riconoscendo e valorizzando le autonomie locali, resta pur sempre una ed indivisibile, con tutte le conseguenze giuridiche connesse, il Governo (direttamente o a seguito di denuncia ) può annullare, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge e di regolamento.

Dal quadro normativo delineato, si può quindi ragionevolmente affermare l’attuale incompetenza della direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e P.E.L. ad assumere iniziative in ordine allo stato giuridico ed al trattamento economico della categoria.

In particolare, lo strumento della circolare, per essere cogente, presuppone una dipendenza gerarchica fra il suo firmatario ed il suo destinatario.

Orbene, tale rapporto gerarchico fra ministero dell’interno e capi delle amministrazioni locali e segretari non esiste più a norma dell’articolo 34 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

Nessun obbligo giuridico sussiste pertanto in capo ai segretari ed ai capi delle amministrazioni di rispetto delle "circolari" di cui si discute, che possono atteggiarsi, tuttalpiù, ad "opinione".

Tra le due "circolari" sopra citate bisogna, tuttavia, operare un doveroso distinguo: mentre, infatti, la prima promana da un organo amministrativo ed è stata diramata in aperto contrasto con la direttiva contenuta nella circolare n. 1/97 del 15 luglio 1997 a firma del ministro in carica (ed ancora competente in materia come sopra argomentato) che definì la figura del direttore generale "non contrattualizzata" e che, pertanto "sarebbe stato lo stesso direttore generale a contrattare con l'amministrazione la propria retribuzione", la seconda, al contrario, promana da un autorevole rappresentante del governo e, pertanto, l'opinione in essa contenuta non può non essere presa nella più seria considerazione, stante la valenza istituzionale ad essa connessa.

  1. Ruolo del segretario comunale e del direttore generale.

Le funzioni del segretario comunale sono disciplinate dall'articolo 17, comma 68, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Esse si sostanziano in una attività a carattere generale, contenuta nella prima parte del comma in questione, ed in altre particolari, contenute nella seconda parte di esso.

Non vi è dubbio che il legislatore abbia ridisegnato il ruolo del segretario nel senso di attribuirgli la funzione di collaboratore giuridico - amministrativo nei riguardi degli organi dell'ente locale, pur se il precetto della norma cozza inevitabilmente con l'assoluta preponderanza riconosciuta al sindaco in ordine alla nomina ed alla revoca del segretario, con conseguente oggettiva impossibilità, per quest'ultimo, di non "accordare" la propria collaborazione alla volontà del sindaco (o presidente) piuttosto che a quella del consiglio e della giunta.

La predetta attività di collaborazione si sostanzia nella consulenza in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Espunto dall'ordinamento, in virtù dell'articolo 17, comma 85, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione, il legislatore ha focalizzato l'attenzione non più sugli "atti" ma sulla "azione amministrativa" e cioè sull'insieme dei procedimenti e delle attività posti in essere dall'amministrazione pubblica e che sono retti dai principi generali sanciti dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La consulenza e la collaborazione del segretario, nell'attuale contesto ordinamentale, consistono in ciò e cioè che l'agire complessivo dell'amministrazione locale per procedimenti sia conforme (vale a dire corrisponda) al fine voluto, per ciascun tipo di procedimento, dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Accanto alla predetta attività, il segretario ne svolge altre, contenute, come sopra accennato, nella seconda parte della disposizione in commento. Esse sono:

  1. La partecipazione alle sedute del consiglio e della giunta, curando (a mezzo di personale di fiducia) la verbalizzazione delle relative operazioni. La partecipazione comporta un ruolo attivo del segretario (pur se con i limiti derivanti dalla supremazia sindacale di cui si è detto) laddove richiesto di fornire la propria consulenza ed assistenza agli organi. La funzione referente, a mio avviso, può essere ammessa soltanto se letta in stretto legame con il compito di collaborazione giuridico - amministrativo laddove l'organo o il suo presidente abbiano richiesto al segretario di riferire su di un determinato oggetto.
  2. Il rogito degli atti e dei contratti nei quali l'ente sia parte e l'autenticazione di scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Si tratta, nella fattispecie, di attività di tipo notarile, più estesa - quanto ai contenuti - rispetto alla precedente previsione normativa e che non postula approfondimento ai fini del presente scritto.
  3. Ogni altra funzione localmente attribuita in forza di disposizioni statutarie e regolamentari o conferita dal sindaco (o presidente). Anche tali funzioni, di carattere accessorio ed eterogeneo, non richiedono approfondimento se non per affermare che non è ammissibile, con provvedimenti a livello locale, riassegnare al segretario funzioni che sono state abolite dal legislatore nazionale.

Accanto alle predette funzioni assegnate al segretario vi è quella della sovrintendenza e del coordinamento dell'attività dei dirigenti, nell'ipotesi in cui il sindaco (o presidente), avvalendosi della facoltà di cui al primo comma dell'articolo 51 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 - introdotto dall'articolo 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 - non abbia nominato il direttore generale. Questa previsione ha portato a concludere Luigi Oliveri, nello scritto sopra citato, che al Segretario nominato direttore non spetta alcun compenso in quanto le appena citate funzioni rientrano "ope legis" nel suo ruolo istituzionale.

In realtà, al di là del dato letterale della norma, non ritengo di poter condividere la predetta affermazione.

Infatti l'Oliveri precisa che se il direttore generale deve perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza, nell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e secondo le direttive impartite dal sindaco (o presidente), altrettanto deve fare il segretario, ancorché non nominato direttore generale, in quanto è insita nella sua figura la funzione del coordinamento e della sovrintendenza.

Ritengo che bisogna fare sul punto la massima chiarezza. E' noto che con il termine sovrintendenza si intende, nel diritto amministrativo, l'attività di chi è incaricato della direzione e della vigilanza in ordine ad un determinato lavoro o ad una determinata attività. Per coordinamento si intende invece la funzione tesa ad armonizzare, secondo uno schema unificante, l'azione di soggetti (i dirigenti o i responsabili dei servizi) dotati per legge di autonomia. L'organo investito dall'ordinamento del potere di coordinamento non è collocato in posizione di supremazia gerarchica nei confronti dei soggetti coordinati e può emanare soltanto direttive e vigilare sulla loro attuazione.

Dal punto di vista strettamente contenutistico, l'azione di coordinamento e di sovrintendenza, svolta dal segretario o dal direttore generale, non presenta differenze, che appaiono, invece, in tutta la loro rilevanza sul piano dell'effettività sostanziale delle posizioni ricoperte dai due predetti soggetti.

Infatti, mentre al segretario è inibito ogni potere coattivo nei confronti della dirigenza locale in caso di inosservanza di direttive connesse all'attività di cui è questione, null'altro egli potendo se non relazionare al sindaco (o al presidente), il direttore generale vede tutelata la propria posizione di supremazia (che, pur se non gerarchica, presenta caratteri di sicura cogenza) dall'articolo 51 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 laddove è sancito che i dirigenti rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, al direttore generale. La responsabilità dirigenziale si confronta con il piano dettagliato degli obiettivi e con la proposta (e la conseguente attuazione) del piano esecutivo di gestione, adempimenti che distinguono nettamente la figura del segretario e del direttore generale, essendo dalla legge assegnati a quest'ultimo. Come si è in precedenza puntualizzato, infatti, i compiti che il nuovo ordinamento assegna al segretario, lungi dal rivestire natura gestionale, si compendiano e si esauriscono nell'attività di consulenza giuridico - amministrativa a supporto del sindaco o presidente (rectius: degli organi del comune e della provincia).

In quest'ottica e secondo questo intendimento del legislatore - chiaro ed inequivocabile - va interpretata l'attività di sovrintendenza e di coordinamento dell'attività dei dirigenti da parte del segretario.

Altra cosa è il concetto connesso al perseguimento di livelli ottimali di efficacia e di efficienza intimamente connesso alla sovrintendenza assegnata al direttore generale. La predetta figura, giova ricordarlo, è stata introdotta nell'ordinamento locale per avvicinare gli enti locali alle aziende private ed è stata qualificata come "un soggetto dotato di poteri e capacità manageriali, il quale è legato con un rapporto strettamente fiduciario nei confronti del sindaco".

Il direttore generale dunque, a differenza del segretario comunale che è il consulente giuridico - amministrativo del capo dell'amministrazione, si pone all'interno dell'ente locale quale cinghia di trasmissione fra il sindaco (o presidente), il consiglio, la giunta e la dirigenza, dotato di capacità manageriali e capace di tradurre in fatti ed atti gli obiettivi dell'amministrazione locale.

  1. Ammissibilità dell'incidenza della contrattazione collettiva di categoria sulla determinazione del compenso da attribuire al segretario nominato direttore generale.

Per effetto delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articolo 6, comma 10, e 17, comma 68, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il sindaco (o presidente) di un ente locale con popolazione (anche convenzionata) superiore a 15.000 abitanti ha tre opzioni in merito alla scelta del direttore generale:

  1. nomina, previa deliberazione della giunta, di un direttore generale esterno, cioè non appartenente all'organico comunale. In questo caso i rapporti giuridici ed economici fra il sindaco (o presidente) ed il direttore generale sono regolati da un contratto di tipo privatistico, ispirato alla massima libertà di contrattazione;
  2. conferimento delle funzioni di direttore generale al segretario comunale. In tal caso la funzione aggiuntiva viene attribuita direttamente dal sindaco al segretario comunale ai sensi dell'articolo 51 bis, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale funzione aggiuntiva non può non essere retribuita, per non equiparare tale opzione con quella di cui alla successiva lettera c);
  3. non procedere ad assumere alcun provvedimento di nomina. In tal caso l'ente locale resta privo di direttore generale, con conseguente impossibilità per il sindaco (o per il presidente) di avere un referente di fiducia che si assuma le responsabilità gestionali complessive del comune o della provincia, stante che il segretario comunale può espletare, in tale specifica veste, soltanto funzioni di collaborazione giuridica ed amministrativa, ma mai funzioni gestionali.

E' opportuno chiarire anche che al segretario comunale non possono essere affidate, di fatto, le funzioni corrispondenti a quelle del direttore generale, in forza della lettera c) del comma 68 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 ("ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco") in quanto il conferimento delle funzioni di direttore generale al segretario è esplicitamente previsto dall'articolo 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Come sopra accennato, la corresponsione di un compenso al segretario - nominato direttore generale - è in re ipsa in quanto, altrimenti opinando, si parificherebbe giuridicamente ed economicamente il segretario - direttore generale (su cui assommano compiti e responsabilità aggiuntivi previsti dall'articolo 51 bis della legge 8 giugno 1900, n. 142) al segretario privo di tale incarico, e ciò contrasterebbe con la previsione dell'articolo 36 della Costituzione secondo cui ogni lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto.

Quanto all'ammontare del compenso da attribuire al segretario - direttore generale, come, del resto, anche al direttore generale "esterno" non è rinvenibile nell'ordinamento norma alcuna che lo disciplini.

Sostengono il ministero dell'interno e la dottrina qui citata che l'unica sede competente a regolare il quantum debeatur sia quella contrattuale e, più precisamente, il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, in quanto il segretario è soggetto contrattualizzato. Partendo da questa premessa, viene riconosciuta possibile, tuttavia, l'erogazione di un compenso, liberamente determinato dalle parti, fino alla definizione contrattuale della questione.

A parte la considerazione che, se il trattamento economico di una categoria di lavoratori è determinato dal relativo C.C.N.L., ogni diversa statuizione (per giunta in epoca antecedente alla stipulazione del contratto stesso) si deve ritenere vietata dall'ordinamento, è essenziale notare:

  1. che la figura del direttore generale non è contrattualizzata, per cui neanche a livello di contratti collettivi nazionali di lavoro si può rinvenire un parametro di riferimento;

b) che la funzione di direttore generale, non rientrando nei compiti d'ufficio del segretario comunale, come dianzi specificato, va sicuramente retribuita La giurisprudenza costante della Corte dei Conti ha stabilito, infatti, che il principio dell'onnicomprensività del trattamento economico può e deve trovare limiti nei casi in cui l'attività del dipendente pubblico si svolge (al pari del caso in esame) oltre quella istituzionalmente prevista, nel presupposto di scelte discrezionali fatte dall'amministrazione intuitu personae, combinata con la facoltà, da parte dell'interessato, di prestarvi o meno adesione.

Analogamente, ed ormai pacificamente, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR. ha avuto modo di affermare che il principio dell'onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti non esclude che essi possano espletare incarichi a titolo professionale conferiti dalla propria amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti legali (nella specie: l'articolo 51 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142) e non costituiscano espletamento dei compiti d'istituto.

Del resto, la normativa contenuta nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, applicabile ai segretari comunali e provinciali in virtù dell'articolo 16 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, è estremamente chiara: l'incompatibilità opera, ai sensi dell'articolo 58 della predetta normativa ogni qualvolta l'amministrazione conferisca ai propri dipendenti incarichi e funzioni inerenti gli obblighi d'ufficio; essa al contrario non opera quando tale nesso non è rinvenibile a seguito di un'espressa previsione di legge (o di altra fonte normativa) e di una esplicita autorizzazione.

In senso altrettanto pacifico è stata risolta dalla sopra indicata giurisprudenza la correlata questione relativa alla remunerazione dovuta per l'espletamento di incarichi conferiti al di fuori dei doveri d'istituto. In tal caso infatti il titolo abilitativo alla remunerabilità si rinviene nel settimo comma dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente.

Mi sembra, del pari, inconferente il richiamo, che taluno ha operato, all'articolo 41, terzo comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale disposizione stabilisce che "l'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva". La norma in questione è, del resto, inclusa in una serie di disposizioni finalizzate al risparmio della spesa pubblica; con essa si è, peraltro, semplicemente ribadito il principio già noto secondo cui la sede naturale per concordare il trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici deve essere (e non può che essere) il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ed infatti, il trattamento giuridico ed economico del segretario comunale, anche di qualifica dirigenziale, è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, peraltro abbondantemente scaduto.

Ma nel caso che ci occupa, non si tratta di regolare in sede locale il trattamento economico del segretario comunale (il che era e resta vietato), il quale, per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali, percepisce il trattamento previsto dal C.C.N.L., ma di quantificare il compenso da corrispondere allo stesso soggetto in quanto incaricato di una funzione extra istituzionale, sulla quale il contratto di lavoro non potrebbe neanche incidere, in quanto la categoria dei direttori generali, quali dipendenti pubblici ricompresi in un comparto di contrattazione collettiva, non esiste, né può esistere trattandosi di soggetti che fondano la propria esistenza non su di un concorso pubblico ma sulla nomina intuitu personae e che non godono delle stesse garanzie, derivanti dal C.C.N.L., in ordine alla stabilità del posto di lavoro, essendo revocabili al semplice infrangersi del rapporto fiduciario con il sindaco (o presidente).

Mentre, infatti, tutte le categorie di liberi professionisti (medici, notai, avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, geometri, periti edili e via dicendo) appartengono ad un ordine professionale che stabilisce le tariffe connesse allo svolgimento degli incarichi professionali, non esiste ancora in Italia l'ordine dei direttori generali a testimonianza di una riforma incompiuta.

Ed ancora: è avvenuto in molte circostanze, perché consentito che a dipendente pubblico appartenente a comparto diverso da quello dei segretari comunali sia stato conferito l'incarico in questione: tenuto conto della preclusione alla aspettativa per "mandato direzionale" per mancata previsione legislativa e/o contrattuale (è da ritenersi, questa, un'altra incongruenza della legge) e della mancata previsione della remunerabilità dell'incarico nel C.C.N.L. di riferimento (dal momento che nessun contratto nazionale di lavoro di nessun comparto prevede compensi per l'attività di direttore generale), bisognerebbe concludere per l'impossibilità giuridica per il sindaco (o presidente) di poter concedere un compenso a tali categorie di personale.

Tale conclusione, francamente, mi sembra aberrante. Al contrario, quanto appena esposto mi sembra sufficiente per poter affermare che un contratto nazionale di lavoro che stabilisse un compenso per le funzioni di direttore generale svolte dal segretario sarebbe illegittimo e avrebbe ben poche possibilità di sopravvivenza nei confronti di un'azione giudiziaria fondata sulla disparità di trattamento fra il segretario e le altre categorie di lavoratori pubblici che sarebbero liberi di contrattare a piacimento il proprio compenso.

Ed allora la questione può essere ragionevolmente affrontata con riguardo all'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nel testo vigente, laddove si individua, nel rispetto costituzionale dell'autonomia locale, nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi il mezzo giuridico attraverso il quale stabilire " i limiti, i criteri e le modalità con cui può essere stipulato il contratto a tempo determinato".

Il nucleo e, parimenti, la soluzione della questione stanno dunque, a mio avviso, nella predetta statuizione legislativa: il contratto a tempo determinato. Esso va correttamente inquadrato nella fattispecie del contratto individuale di diritto privato, uno strumento rispondente alle finalità previste dal legislatore che ne ha individuato i confini soggettivi, di durata e di contenuto nel rapporto fiduciario fra capo dell'ente locale e soggetto prescelto.

Essendo il sindaco (o presidente) il soggetto competente alla nomina del direttore generale, è giocoforza ritenere che ad egli spetti il potere di quantificare il compenso da attribuire a tale figura, compenso che, ovviamente, deve trovare copertura finanziaria nel bilancio comunale.