BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
n° 133
by Carlo Saffioti
Poichè tutti i cittadini sono eguali,
essi debbono poter accedere in modo eguale
a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità
e senza altro criterio che quello delle loro virtù
e dei loro talenti.
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
(26 agosto 1789)
"4 Chiacchiere tra Colleghi "
Limiti di età nelle assunzioni
In base ad un parere del Consiglio di Stato, i limiti di età per le assunzioni presso datori di lavoro pubblici sono stati abbattuti anche nel caso di assunzioni secondo la disciplina del collocamento obbligatorio; lo sostiene la Circolare 20 luglio 1999 n° 57 del Ministero del Lavoro - Dir. Gen. Impiego - Div. III.
Trattare i dati nel pubblico
Una guida pratica per il trattamento dei dati sensibili nelle Pubbliche amministrazioni è contenuta nella circolare 19 maggio 1999 n° 56, del Ministero dell'Interno, Dir. Gen. Amministrazione Generale.
Una richiesta di aiuto dal Collega Riccardo Feola:
Chiedo un consiglio giuridico ai colleghi del bollettino in materia di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Il mio Comune si trova nella stessa situazione del Comune del collega X che qualche bollettino fa chiedeva aiuto per la risoluzione del problema dell'impossibilità di rinnovare la concessione oltre il 31.12.1999 ai sensi dell'art.44 comma 1 legge 724/94. In attesa della emanazione dell'Albo dei concessionari e dei decreti attuativi, non potendo gestire direttamente il servizio, potrebbe essere possibile una proroga della concessione alla stessa Ditta che attualmente gestisce il servizio la cui concessione scade il 31.12.1999 e se si per quanto tempo?
Grazie! E-mail
commoz@teknet.rgn.itCiao carlo,
Sono V.D.C. una tua collega, segretario comunale di M.e F. due comuni in provincia di C. Ho avuto notizia dei tuoi bollettini da parte di altri colleghi.
Mi farebbe piacere leggerli, mandami gli ultimi dieci.
a riscriverci
v.d.c.
"Specchio dei Tempi"
Ecco una lettera di particolare interesse perchè, oltre alla solidarietà - elemento indispensabile per dare coesione alla categoria, oltre che sostegno ai singoli - invita ad un impegno collettivo, unico modo per ottenere partecipazione e produttività. Grazie mille, R.F. dacci una mano!
Carlo Saffioti
Caro Carlo sono il collega R. F. del Comune di Classe IV xxx in Provincia di xxx; scrivo prima di tutto per darti la mia solidarietà in merito alla tua mancata conferma. Essa non è altro che la punta di un iceberg che sta emergendo sempre più in tutta la sua mostruosità.
Oramai i guasti di questa scellerata riforma stanno venendo fuori anche nei Comuni di piccola entità dove Sindaci, con motivazione pretestuose (il mio Segretario non usa il computer oppure il mio Segretario è da più di venti anni che è nel Comune X), stanno cacciando segretari comunali anche con molti anni di servizio sulle spalle.
Senza considerare che, se al sud (Campania, Calabria, Puglia, ecc) i Segretari di origine meridionale che hanno il desiderio di ritornare nella propria regione diventano per lo più succubi dei Sindaci soprattutto se provenienti da Regioni del Nord per evidenti motivi, al nord, vedi in particolare in Lombardia (alto Bresciano ), e Piemonte i Sindaci, sono costretti a fare i salti mortali per garantirsi la presenza massimo una, due volte alla settimana di un segretario. Ci sono zone dove il Segretario quando c'è, gestisce non meno di quattro Comuni.
Tutto questo per dire che, se veramente c'è la volontà politica di lasciare la scelta del Segretario al Sindaco, bisognerebbe regolamentarla in modo serio, sia per evitare situazioni assurde come quelle dei Segretari Comunali Capo che accedono a sedi di Segreteria generale acquisendo qualifica e trattamento economico equivalente, sia nel senso di dare delle garanzie maggiori (in termini di sedi) a chi malauguratamente viene messo in disponibilità.
Ma queste purtroppo sono solo delle considerazioni personali, la realtà è ben altra.
Concludo infine sottolineando l'importanza del tuo bollettino; oramai è un appuntamento fisso che contribuisce alla crescita professionale e della categoria
spero che avrai la forza di continuare e di migliorare anche con il supporto di tutti noi.
Ciao R.
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Caro Carlo,
mi è appena stato notificato il decreto di individuazione del Segretario della Convenzione dal mio Sindaco, capoconvenzione.Ho già incaricato i miei legali per l'impugnazione dinanzi al TAR. Ti invito a sospendere l'invio del bollettino per il momento.
In seguito ti comunicherò la nuova e-mail dove riprendere ad inviarlo.
Il tuo bollettino rimane un punto di riferimento importante per me e ritengo per coloro che ti seguono.
Ciao S. M.
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"Notizie dal Sindacato"
Non essendo certo di poter pubblicare il nome della persona - dirigente sindacale - che mi ha inviato questo "Commento alla circolare n° 3 del Ministero dell'Interno" mi limito ad indicare le iniziali. Se riceverò diverse istruzioni preciserò la fonte.
C.S.
Conferimento al segretario comunale e provinciale delle funzioni di direttore generale
Per il conferimento al segretario comunale e provinciale delle funzioni di direttore generale, il Ministero dell’Interno, con circolare n.3/99, modificando le precedenti indicazioni, ha ritenuto che si possa erogare specifico compenso aggiuntivo, anche prima del rinnovo del contratto collettivo di categoria. Si ricorda, in proposito, che il mancato raggiungimento dei risultati da parte del segretario incaricato di detta attività di direzione ne determina il collocamento in disponibilità con una riduzione stipendiale notevole (articolo 17 comma 72 della legge n. 127/97). All’esito negativo dell’espletamento dell’incarico di direzione sono dunque collegate conseguenze specifiche sul piano retributivo: ciò richiede assoluta certezza dell’avvenuto conferimento e della validità del relativo atto.
Alla pari di un incarico professionale di direzione conferito a soggetto estraneo all’apparato, anche l’incarico conferito al segretario comunale, in quanto atto eventuale e discrezionale, aggiunge una funzione nuova a quelle normalmente inerenti al rapporto di lavoro del segretario; l’onerosità della prestazione è effetto naturale collegato al maggior onere, dal momento che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto. In tale ottica è quanto mai opportuno il richiamo all’articolo 36 della Costituzione che il Ministero dell’Interno ha posto a base della circolare n. 3/99 per giustificare l’attribuibilità immediata di adeguato compenso.
Le modalità di espletamento dell’attività lavorativa del segretario comunale si differenziano da quelle del segretario a cui sia stato conferito incarico di direzione, ed alla diversa posizione giuridica sono connesse differenti conseguenze. L’attribuzione di un compenso aggiuntivo vale quindi ad attribuire valore all’atto stesso di conferimento dell’incarico di direzione, e la relativa accettazione, che indubbiamente è atto necessario al perfezionamento del vincolo contrattuale, testimonia la piena consapevolezza che il segretario ha della assunzione dei rischi relativi, ad evitare possibili equivoche interpretazioni e contestazioni. Si ricorda che un atto con retribuzione indeterminata può comportare, al verificarsi di situazioni anomale, una determinazione giudiziale ai sensi dell’articolo 2099 comma 2 del codice civile, con conseguenze negative per l’ente.
La stessa legge n. 127/97 consente l’attribuzione di compensi ai direttori generali non segretari comunali, al di fuori di ogni "criterio o parametro cui commisurare tali emolumenti", né sono stati avanzati dubbi circa l’applicabilità immediata di tali disposizioni.
Sarebbe in verità molto strano ritenere la normativa richiamata applicabile per alcuni aspetti, e non per quanto giuridicamente ne consegue, e quindi soltanto per gli aspetti di modifica del ruolo dei segretari, senza le conseguenti innovazioni retributive immediatamente collegabili alle modifiche di status. Pertanto, anche prima che intervenga il contratto collettivo di lavoro, il compenso in questione potrà essere erogato in forma di acconto, con previsione di successivo conguaglio in base alla normativa contrattuale: come giustamente precisa lo stesso Ministero con la citata circolare n. 3/99.
Alla chiarezza normativa e retributiva deve attribuirsi anche un valore di prevenzione delle situazioni conflittuali che potenzialmente potrebbero svilupparsi all’interno degli enti, in conseguenza di incertezze interpretative; ferma restando, in base alla legislazione vigente, la discrezionalità degli enti di darsi l’assetto organizzativo ritenuto migliore per la realtà locale a cui ci si riferisce.
"Contributi professionali"
Il Collega Luigi Oliveri aggiunge, in forma discorsiva, qualche ulteriore considerazione al dibattito sulla retribuibilità delle funzioni del Segretario nominato Direttore Generale che ha impegnato parecchi numeri del Bollettino con contributi anche diversi tra loro. Mi sembra di cogliere, nelle parole di Oliveri, la giusta preoccupazione di distinguere tra gli aspetti strategici - che riguardano il futuro della professione del Segretario Comunale e Provinciale - e gli aspetti più contingenti, che attengono a problematiche più limitate nel tempo. Tra gli spunti che meritano particolare attenzione ed approfondimento, mi permetto di segnalare quello per cui le funzioni di DG sono scorporate da quelle del Segretario, nonchè quello per cui si nega una sovraordinazione gerarchica del DG sui Dirigenti, sovraordinazione che invece esiste per il Segretario. C.S.
Egr. Dott. Saffioti,
in riferimento alle considerazioni esposte dal Dott. Arezzo di Trifiletti sulla retribuibilità delle funzioni del segretario/direttore, non posso non ribadire le considerazioni che ho già esposto nel sito diretto dal prof. Virga e che Lei ha gentilmente riprodotto nelle sue newsletter.
Coloro che affermano la retribuibilità automatica delle funzioni di direttore generale, mi pare partano da alcuni dati discutibili.
Il primo: se è vero, come è vero, che il direttore generale è una figura eventuale, questo significa che gli atti di sua competenza debbono necessariamente essere svolti anche in sua assenza. Il Piano esecutivo di gestione, la redazione del piano dettagliato degli obiettivi, i principi del controllo di gestione previsti dal D.lgs 77/95 vanno comunque attuati. Da chi? evidentemente dalla struttura di <<default>> comunale: servizio finanziario, organizzazione e personale, Ced e naturalmente Segretario, per il suo ruolo di coordinatore e sovrintendente all'attività dei dirigenti., ex art. 17, comma 68, l. 127/97. Il segretario non è un semplice consulente giuridico del sindaco.
In secondo luogo, la gestione per programmi ed obiettivi, non può che essere svolta con gli strumenti e le competenze che la legge pone in capo al direttore generale, ma non per attribuirle alla sua competenza esclusiva, in quanto ciò contrasterebbe con l'eventualità della sua nomina. Bensì per chiarire che se il direttore è nominato, è lui che si accolla direttamente tali funzioni, utilizzando chi? servizio finanziario, servizio organizzazione e personale, Ced.
Quindi, pare di poter dire che le funzioni del direttore generale invece di aggiungersi a quelle del segretario, sono da esso scorporate. La precisazione legislativa delle competenze del direttore serve a chiarire quali sono i diversi compiti che segretario e direttore debbono svolgere, qualora siano presenti entrambe le figure nell'ente.
Il che vuol dire che inevitabilmente la retribuibilità delle funzioni del segretario/direttore è strettamente connessa a quel quid in più che il sindaco chiede al direttore rispetto a quanto già il segretario non debba fare ai sensi del già citato art. 17, comma 68, l. 127/97. Se non v'è un quid in più, non si vede dove risieda il fondamento della retribuzione aggiuntiva. L'articolo 36 della Costituzione fa riferimento sia alla quantità sia alla qualità delle mansioni che possono essere remunerate.
In terzo luogo, non si può certo affermare che il direttore generale, contrariamente al segretario, sia posto in sovraordinazione gerarchica rispetto alla dirigenza. Se così si intendesse, la dirigenza sarebbe praticamente sottoposta alla sovraordinazione gerarchica del sindaco, del quale il direttore generale è diretta emanazione, in violazione aperta del principio di separazione.
I dirigenti rispondono della gestione al direttore, non perchè sia un superiore gerarchico, ma solo in quanto è l'anello di congiunzione con la giunta, nel senso che l'interfaccia con la dirigenza (nella fase della gestione) è il direttore e non l'organo collegiale.
In quarto luogo, in molti comuni di piccole o medie dimensioni, in effetti, si registra la presenza del segretario/direttore senza che vi sia un Peg o un servizio di controllo interno, o un piano dettagliato degli obiettivi, ma con la presenza di una remunerazione, accompagnata dalla presenza di una flotta di consulenti preposti ad aiutare il direttore a svolgere il suo compito, con costi che, dal punto di vista economico, si aggiungono a quelli sostenuti per la remunerazione aggiuntiva.
In quinto luogo, gli incarichi ex art. 58 del D.lgs 29/93 nulla hanno a che vedere con l'assegnazione della funzione di direttore generale al segretario, poichè si tratta di una facoltà concessa al sindaco per legge, il quale sindaco nei comuni con meno di 15.000 abitanti non può che esercitarla esclusivamente nei riguardi del segretario.
Infine, si può certamente concordare con la tesi sostenuta dall'Arezzo di Trifiletti che la remunerazione dell'incarico di direttore possa non essere oggetto di contrattazione collettiva. Non si può, però, sostenere che il segretario operi come un libero professionista quando viene incaricato delle funzioni di direttore, visto che il conferimento delle medesime avviene per atto unilaterale del sindaco e perchè detto incarico non obbedisce, soprattutto negli enti con meno di 15.000 abitanti, a regole di mercato giacchè può essere conferito solo al segretario (a meno di convenzioni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti).
Visto che si tratta di funzioni già in gran parte rientranti nei compiti del segretario (e occorre ricordarsi sempre di questo) non pare che possano riconoscersi compensi addirittura superiori al trattamento economico già in godimento.
.... Concordo pienamente con la necessità di smussare ogni polemica. Anzi, a onor del vero, è giusto sottolineare che vi sono tanti segretari che attendono al
loro lavoro con caparbietà, professionalità ed amore, trasformandosi ogni giorno di più in manager veri e propri, che a questa querelle relativa al direttore generale neanche pensano.
La vena polemica è stata ingenerata dalla constatazione che proprio questi valorosi funzionari possano essere considerati parte del "mucchio" di coloro che, complice una riforma iniqua, un'Agenzia "distratta" e una ricerca di "contiguità" con la politica, stanno approfittando delle pieghe recondite della riforma per strapparne ogni vantaggio economico e non. Contribuendo così alla straziante crisi dei segretari, che è, secondo me, la crisi dell'intero sistema della dirigenza pubblica. I segretari sono stati il punto di partenza; si è passati, poi, al ruolo unico dei dirigenti statali e, di recente, al ruolo unico delle qualifiche non dirigenziali statali. Non voglio immaginare il punto d'arrivo.
Luigi Oliveri
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