BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
n° 136
by Carlo Saffioti
Poichè tutti i cittadini sono eguali,
essi debbono poter accedere in modo eguale
a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità
e senza altro criterio che quello delle loro virtù
e dei loro talenti.
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
(26 agosto 1789)
"4 Chiacchiere tra Colleghi "
Caro Carlo, sono un giovane collega, titolare di un piccolo comune montano, ho da poche settimane "scoperto" il Tuo Bollettino e devo farti i miei complimenti per la Tua spendida iniziativa, la considero infatti un utilissimo strumento di arricchimento professionale...
(continua nella rubrica "Contributi Professionali")V.M.D.M.
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Caro Carlo
Ti ringrazio del materiale che mi hai mandato. Mi farà molto comodo.
Ti ringrazio anche perché continui a pubblicare il tuo "bollettino". Non smettere. Ne abbiamo tutti bisogno.
Ti allego copia dell'invito che abbiamo predisposto per il Convegno programmato per il 29 ottobre p.v.. Ti prego di fare il possibile per diffonderlo.
Un abbraccio.
P.A.
" Specchio dei tempi"
Carissimo Carlo,
non ho parole! Forse è anche arrivato il momento che questa categoria di "silenziosi" professionisti cominci a fare delle valutazioni sui Capi delle Amministrazioni.
Ormai, caro Carlo, non si capisce più niente! Ci sono Colleghi che in breve tempo hanno percorso i vertici della carriera passando sul corpo di chi ha solo ed esclusivamente pensato a lavorare senza frequentare salotti bene e bravi lavoratori che, senza frequentazioni, pagano per tutti.
Ricordo che una volta un Collega mi disse che in questo mestiere tutto si sarebbe aspettato tranne che diventare "ditta" (in occasione dell’iscrizione all’I.V.A. per lo svolgimento del servizio dei protesti cambiari). Sembravano altri tempi ed invece erano segni preparatori di un futuro ancora peggiore.
Sollecito la tua grande esperienza e professionalità a raggiungere traguardi più ambiti per la soddisfazione di quanti ti conoscono e ti stimano.
Un abbraccio.
C. 12 ottobre 1999.-
F.B.
"Notizie dal Sindacato"
Un convegno veramente tempestivo e ben organizzato, quello che si terrà nella splendida cornice del porticciolo di Porto S. Stefano, sul promontorio dell'Argentario. Un'occasione per partecipare, discutere e nello stesso tempo regalarsi un fine settimana veramente da VIP.
Alla voce dei Colleghi che l'hanno organizzato, unisco anche la mia con l'auspicio che tantissimi dei lettori del Bollettino non vogliano lasciarsi scappare questa occasione.
FIST CISL – SEGRETARI COMUNALI
DELLA PROVINCIA DI GROSSETO
Convegno su "LO STATUS DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI A DUE ANNI DALLA RIFORMA".
Le SS.LL. sono invitate a partecipare al Convegno sull’argomento indicato in oggetto organizzato dalla FIST-CISL Segretari comunali per venerdì 29 ottobre 1999, ore 9,30 presso il Palazzo Municipale del Comune di Monte Argentario, che ha gentilmente messo a disposizione la Sala consiliare.
Il convegno si svolgerà col seguente programma:
Ore 9,30 – Saluto del Sindaco del Comune di Monte Argentario, dott. Marco Visconti;
a seguire, interventi di
ore 11,00 circa, pausa caffè;
nel prosieguo, interventi di
Ore 12,30 e ss. dibattito tra i convegnisti.
Grosseto, 12/10/1999
FIST CISL – Segretari comunali e provinciali di Grosseto
"Contributi Professionali"
(continua da 4 Chiacchiere tra Colleghi)
... Ne approfitto, per fare alcune considerazioni in merito alla animata discussione sulla retribuibilità delle funzioni di Direttore Generale assegnate al Segretario, comparsa nei Tuoi ultimi bollettini.<<<<<<<
Egr. Dott. Saffioti,
Sottolineo, che proprio il fatto che il Ministero intervenga con circolari contraddittore e che il contratto dei segretari si sia arenato anche su questo punto significa che le posizioni espresse dai commentatori sono oggettivamente fondate (ognuna per la sua parte), legittime, così come aperto deve, o dovrebbe, essere il dibattito. L'interpretazione delle leggi non può condurre sempre a posizioni uguali, per fortuna.
Ma soprattutto la nota del Dott. Arezzo Di Trifiletti, mi spinge ad intervenire un'ultima volta sul tema, stavolta per sottolineare senza troppi orpelli le posizioni rispettive. Anche se magari così pecco di fare l'interpretazione autentica del pensiero del Trifiletti, rischiando di travisarlo. Poichè, però, Egli ha travisato il mio, saremmo pari. .
Il sottoscritto non ha mai cambiato idea nè ha corretto le proprie posizioni, che sono rimaste esattamente le medesime (descritte con diverse chiavi di lettura nei molteplici interventi in materia) e ritiene di sapere interpretare le norme con quella rigorosità che deriva dal distacco, e dal fatto di non avere una posizione precostituita da difendere, nè rivendicazioni economiche da sollevare. E' un fatto che il Trifiletti si ostini a non leggere per intero il comma 68 della legge 127/97, che è il fondamento dal quale partire per osservare che le funzioni del direttore generale non sono scorporate da quelle del segretario.
Già dal '97, ho sostenuto che la remunerazione delle funzioni di direttore generale al segretario è legata al quid in più di responsabilità che egli è chiamato ad assumersi in conseguenza del conferimento delle funzioni, perchè se si tratta di continuare a svolgere le attività che già svolge ai sensi dell'articolo 17, comma 68, della legge 127/97 è chiaro che ogni remunerazione ulteriore sarebbe indebita. Non ho mai detto che l'indennità non spetti in assoluto, ma che, se spetti in base a concreti parametri di responsabilità gestionali (dimensioni del bilancio, azioni gestionali innovative con diretta responsabilità), non può comunque oltrepassare i limiti derivanti dal fatto che, piaccia o non piaccia, il segretario non opera come un libero professionista e già nei suoi doveri d'ufficio gran parte delle funzioni del direttore sono comprese.
Non paiono congrue per il segretario/direttore, specie in entità medio piccole, a retribuzioni di centinaia di milioni (che del resto sembrano lussuose anche per i direttori esterni) oltre allo stipendio di cui già gode, perchè parte delle attività di direttore rientrano già nelle sue funzioni. In particolare, la direzione ed il coordinamento dei dirigenti, che non può che essere attuata mediante la redazione del programma dettagliato degli obiettivi, la proposta di Peg e l'attuazione del medesimo e la sovrintendenza alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia. Ripeto la domanda che avevo già posto: senza il conferimento
delle funzioni di direttore generale, il segretario per caso sovrintende e coordina ignorando il Peg e perseguendo livelli pessimi di inefficienza ed inefficacia?
Inoltre, i segretari non agiscono nel libero mercato, sicchè non possono aspirare alla remunerazione di chi dall'esterno sia preposto a tale funzione.
Detto fuori dai denti, ogni argomentazione per rivendicare riconoscimenti economici può essere valida e comprensibile. L'interpretazione giuridica è altra cosa.
Pare, adesso, necessario fare alcune <<precisazioni alle precisazioni>>. Quanto all'applicazione dell'articolo 36: essendo un articolo della Costituzione, non pare sia stato pensato dai padri costituenti solo per i segretari/direttori, ma per tutti i lavoratori. Sicchè poichè gli interpreti ritengono che sia questo il fondamento per la retribuzione del segretario/direttore, nell'articolo pubblicato su Italia Oggi si è fatta la seguente considerazione (frutto dell'analisi delle proposte dei sindacati): i segretari si sentiranno autorizzati (legittimamente) a rivendicare il conferimento dell'incarico di direttore generale e la conseguente remunerazione. Allo stesso modo, però, anche i funzionari, per i quali l'attribuzione delle posizioni organizzative è solo eventuale (e concorrente
con l'assegnazione di funzioni dirigenziali al segretario, vedasi circolare 3/98 del Ministero dell'interno) potranno rivendicare la nomina con la relativa assegnazione dell'indennità. Non sfugge all'Arezzo di Trifiletti che soprattutto nei piccoli comuni i funzionari svolgono le funzioni dirigenziali ex lege 191/98 senza percepire una lira in più. Ci sarebbe da capire se in questo caso l'articolo 36 della Costituzione sia una norma soltanto simbolica.
Per quanto riguarda la dirigenza locale. Come si possa assimilare la posizione di dirigenti assunti per concorso, al conferimento, di carattere interamente fiduciario, delle funzioni di direttore generale appare misterioso. Un paragone si può proporre solo tra il direttore ed i dirigenti assunti ex art. 51, commi 5 e 5-bis, della legge 142/90. Fuori di questi casi il sindaco non assume i dirigenti in via fiduciaria, ma assegna loro gli incarichi dirigenziali in relazione alle proprie capacità.
Il direttore, invece, è sua diretta propagazione ed emanazione, in quanto è individuato senza alcuna procedura selettiva o concorsuale ed è un organo tecnico, sì, ma interamente di espressione politica.
Poteri cogenti. La cogenza per l'azione dei dirigenti deriva dal Peg, non da una posizione di supremazia del direttore nei confronti della dirigenza. Il direttore ha il dovere di specificare il programma dettagliato degli obiettivi e fare in modo che le procedure rispettino indici di efficienza ed efficacia, oltre che le regole tecniche e di legittimità ed coordinare e sovrintendere quelle azioni gestionali particolarmente qualificanti che ne giustifichino la remunerazione. Non ci può essere sovraordinazione gerarchica nei confronti di soggetti che sono direttamente responsabili della gestione ed appunto possono essere revocati qualora non raggiungano gli obiettivi fissati. Il sovraordinato gerarchico, infatti, compartecipa delle funzioni del subordinato ed ha poteri di ingerenza molto forti ed appunto cogenti. Ma tra direttore e dirigenza intercorre un rapporto <<di direzione>> non di supremazia gerarchica.
Accettazione della nomina. Se l'incarico di direttore generale è conferito, come dice la legge, è necessariamente atto unilaterale del conferente. La legge utilizza lo stesso verbo all'articolo 17,comma 68, lettera c). Si vuol forse sostenere che qualora il sindaco conferisca al segretario ulteriori funzioni ai sensi della citata norma, ciò derivi da un incontro di volontà tra due parti nella medesima posizione? Se nei fatti sindaco e segretario, anche per trasparenza e fai play concordano prima, di diritto è solo il sindaco che assume l'iniziativa e conferisce l'incarico al segretario/direttore. Il contratto successivo regolamenta i compiti, ma non è la fonte del conferimento. Senza l'individuazione di un quid di responsabilità in più rispetto alle normali attività del segretario, il conferimento della funzione di direttore generale, è una semplice specie del genus del conferimento di ulteriori funzioni ex art. 17, comma 68, lett. c) della legge 127/97.
Continuando a fare interpretazione più sociologica che giuridica, mi pare, comunque, che le linee guida dell'interpretazione fornita dal Trifiletti siano basate sui seguenti ragionamenti:
1) occorre negare che il segretario debba comunque svolgere le funzioni minimali previste dall'art. 51-bis della legge 142/90;
2) se tali funzioni non spettano al segretario, al conferimento dell'incarico di direttore corrisponde un aumento oggettivo di
responsabilità e funzioni;
3) a tale aumento di responsabilità e mansioni, deve corrsipondere un incremento retributivo;
4) in mancanza dell'incremento retributivo il segretario non svolge le funzioni di sovrintendenza e coordinamento di stampo manageriale, limitandosi a fare il consulente giuridico;
5) agendo come al punto 4) il segretario può rivendicare la nomina e la retribuzione nei confronti del sindaco;
6) ottenuto il conferimento dell'incarico, agisce soltanto curandosi del perseguimenti dell'efficienza e l'efficacia, abbandonando finalmente ogni aspetto di valutazione di legittimità dell'azione amministrativa, lasciandola ai responsabili dei servizi;
7) così facendo elimina i potenziali elementi di conflittualità con l'amministrazione e consolida il rapporto fiduciario col sindaco;
8) poichè svolge funzioni manageriali, che vengono fatte apparire come extra istituzionali, può ottenere una retribuzione da professionista esterno.
Questi passaggi mentali, necessari per fondare la tesi che considera la remunerazione ulteriore delle funzioni di direttore generale un diritto oggettivo, prescindendo dal suo contenuto, non fanno capire che:
1) se il segretario rinuncia ad esplicare le sue funzioni di sovrintendenza e coordinamento, la figura del direttore diviene preponderante e necessaria, e finisce per soverchiare la prima, in quanto la consulenza giuridica si può ottenere con incarichi a legali esterni o affidandola, negli menti di maggiori dimensioni, all'avvocatura;
2) i passaggi dall'1) all'8) sopra descritti, letti dalla parte dell'organo politico, sfociano nel seguente punto 9): se io sindaco devo pagare il direttore generale due volte (come segretario e come direttore) perchè devo avere presenti entrambe le figure nel mio
comune? Molto meglio disporre di un calderone unico della dirigenza locale, cui attingere di volta in volta per attribuire gli incarichi gestionali, disporre di una consulenza giuridica occasionale e tesa soprattutto a difendermi in giudizio per eventuali problemi. Ma mi riservo sempre il potere di attingere dall'esterno, anche nei comuni con meno di 15.000 abitanti, il direttore generale, remunerarlo come credo ed estendere la rete delle mie alleanze, connotando ancor più politicamente la figura del direttore, rendendolo definitivamente un assessore <<tecnico>> aggiunto.
Così la riforma dei segretari e della dirigenza locale avrà, finalmente, il suo compimento.
LUIGI OLIVERI