Caro Collega,
cercando di mantenere viva l'attenzione, ti unisco copia della nuova,
recentissima sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia sul tema dei
Segretari. Anche se ... la Befana, ci ha portato il decreto legge, non è
detto che venga convertito integralmente e, in ogni caso, il giudice del
lavoro è molto attento ai casi di licenziamento ... Personalmente, credo
molto in un antico brocardo che ti trascrivo: "vis, consili expers, mole
ruit sua" che può essere tradotto così: la prepotenza, senza saggezza,
crolla sotto il suo stesso peso.
A presto

Carlo Saffioti


La sentenza che segue è tratta dal sito "www.giust.it", rivista di
diritto amministrativo diretta dal Prof. Virga, che ho più volte
segnalato per la ricchezza ed attualità dei suoi contenuti.Suggerisco
una visita al sito e magari due righe di commento (meglio ancora:
partecipa al forum sui Segretari che è in corso)


L'Avv. Luca De Pauli di Udine mi ha cortesemente inviato questa sera una
nuova sentenza del T.A.R. Friuli in materia di mancata conferma dei
segretari comunali e di nomina dei nuovi, la cui motivazione presenta
diverse novità rispetto alla precedente sentenza dello stesso T.A.R.
Friuli 17 dicembre 1998 n. 1540.
Come ho cercato di evidenziare con le sottoriportate massime, le
principali novità riguardano: a) la necessità di rispettare - in sede di
non conferma del segretario - non solo l'art. 3 della L. n. 241/90
(sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi), ma anche
gli artt. 7 e ss. della stessa legge sul due process of law, consentendo
in concreto all'interessato di partecipare effettivamente al
procedimento, dandogli modo di presentare le proprie controdeduzioni; b)
la necessità che il nuovo segretario abbia i requisiti prescritti dal
D.P.R. n. 749/72; c) la necessità di rispettare il perentorio termine di
120 giorni previsto dall'art. 15, sesto comma, del D.P.R. n. 465/97 per
la nomina del nuovo segretario.
Anche questa volta la massimazione della sentenza, inviata a notte
inoltrata, è costata qualche ora di sonno allo scrivente. Continuo
pertanto a ringraziare l'Avv. De Pauli a nome dei lettori. (G.V.,
28-29.01.1999).

T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - Sentenza 18 gennaio 1999 n. 9 - Pres.
Bagarotto, Rel. Di Sciascio - Badoer (Avv.ti Cortelloni ed Ruhr) c.
Comune di Tarvisio (avv.ti Pesci e Scirocco), Ministero dell'interno ed
altro (n.c.), Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali -Sezione regionale del Friuli - Venezia Giulia
(Avv.ti Alberto e Graziano) - (accoglie).
Sono da ritenere impugnabili sia il provvedimento di nomina di altro
segretario comunale, in quanto provvedimento conclusivo del procedimento
di sostituzione del precedente segretario, sia l'atto iniziale del
procedimento di non conferma, con cui si comunica al segretario comunale
in carica l'avvio della predetta procedura, atteso che tale atto non si
esaurisce in una mera comunicazione, ma manifesta la volontà conclusiva
del Comune dì non avvalersi più dell'opera del destinatario dell'atto in
questione. Si tratta, pertanto, di un atto indubbiamente
infraprocedimentale, ma autonomamente lesivo, in quanto annuncia
l'irrevocabile decisione del Comune di avvalersi, sia pure a partire da
una data differita nel tempo, di altro segretario.
Tutti gli atti amministrativi, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90,
debbono essere motivati in relazione alle risultanze dell'istruttoria,
salvo i casi disciplinati dalla stessa legge in cui non è richiesta
motivazione. Tra gli atti che debbono essere motivati obbligatoriamente
rientrano anche gli atti autoritativi con i quali si dispone la nomina o
la cessazione del rapporto di pubblico impiego ed in particolare gli
atti con il quale si dispone il venir meno di un incarico anche
fiduciario (1) nonché gli atti di alta amministrazione (2).
E' illegittimo un atto con cui il Sindaco esprime sfiducia nei confronti
del segretario del suo Comune, manifestandogli l'intenzione di non
confermarlo, nel quale non siano state indicate le ragioni di adozione
dell'atto stesso, con la conseguenza di rendere inintelligibili al
destinatario e al giudice le ragioni della sfiducia e di consentire al
primo di replicare sul punto (1).
E' illegittimo un atto con cui il Sindaco esprime sfiducia nei confronti
del segretario del suo Comune, manifestandogli l'intenzione di non
confermarlo, emesso violando il principio del giusto procedimento, di
cui agli artt. 7 e segg. della L. n. 241/90 e non dando in concreto
alcuna possibilità di deduzione al destinatario (nella specie, il
Sindaco, dopo avere dato comunicazione all'interessato dell'intenzione
di non confermarlo, non ha consentito a quest'ultimo di presentare le
proprie controdeduzioni, avendo richiesto all'Agenzia la nomina di un
nuovo segretario tre giorni dopo; ha osservato il T.A.R. che "con
l'avviarsi di una fase successive delle procedure presso altro ente
infatti veniva meno ogni concreta possibilità del ricorrente di
interloquire sulla sua mancata conferma, in violazione delle norme
citate in materia di giusto procedimento").
E' illegittima la nomina di un nuovo segretario in un ente locale di
seconda classe (nella specie, il Comune di Tarvisio) ricompreso nella
tabella a) allegata al D.P.R. n. 749/72, il quale non sia un segretario
della predetta seconda classe e non possegga l'ulteriore qualifica di
segretario generale.
E' illegittima la nomina di un nuovo segretario in un ente locale in
sostituzione del precedente, allorchè risulti che la nuova nomina - in
violazione dell'art. 15, sesto comma, del D.P.R. n. 465/97 - è
intervenuta oltre il termine perentorio di 120 giorni dalla data
(5.1.1998) di entrata in vigore del predetto D.P.R.
(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2.11.1983 n. 806 ; 20.9.1996 n. 1244; V
Sez., 3.9.1985 n. 271; TAR Piemonte, II Sez., 19.9.1991 n. 284.
(2) Cfr. p. es. Cons. Stato, IV Sez.. 22.12.1993 n. 1137; 20.12.1996 n.
1313 ; 19.5.1997 n. 528; 22.5.1997 n. 553 ; Corte Conti, Sez. controllo
reg. Sicilia, 7.11.1996 n. 74.
(3) V. in termini già T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sent. 17 dicembre
1998 n. 1540, pubblicata in questo sito ed ivi ulteriori richiami.

Ricc. n. 395 e 575/98 R.G.R
N. 9/99 Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, nelle
persone dei magistrati :
Giancarlo Bagarotto - Presidente
Umberto Zuballi - Consigliere
Enzo Di Sciascio - Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi n. 395/98 e n. 575/98 proposti da Badoer Francesco,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Augusto Cortelloni ed Antonella
Ruhr, con domicilio eletto presso la seconda in Trieste via Coroneo 5,
come da mandati a margine dei ricorsi;
contro
il Comune di Tarvisio, in persone del Sindaco in carica, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Giuseppe Pesci e Roberto Scirocco, con elezione di
domicilio presso il secondo in Trieste, via Cicerone 4, come da
deliberazioni giuntali n. 268 del 30.6.1998. n. 315 del 30.7.1998 e n.
392 del 20.10.1998, nonché da mandati a margine degli atti di
costituzione ;
e nei confronti
del Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, non
costituito in giudizio;
dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali, in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituita in giudizio ;
della Sezione regionale del Friuli - Venezia Giulia dell'Agenzia
prodotta, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Borella e Gianfranco
Graziano, con domicilio eletto presso il secondo in Trieste Foro Ulpiano
4 come da deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 27 del
15.7.1998 e n 43 del 14.10.1998 e da mandati a margine degli atti di
costituzione;
nel solo ricorso n 575/95 di Criso Mario, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso n. 395/98 dell'atto sindacale prot. n. 5586 del
27.4.1998, dell'atto dell'intimata Agenzia prot. n 227 del 4.5.1998 e
della deliberazione del suo Consiglio di amministrazione n. 2/1 del
4.3.1998; con il ricorso n. 575/98 del provvedimento sindacalo prot. n.
9061 del 22.6.1998. con cui il controinteressato è stato nominato
segretario del Comune di Tarvisio, e degli atti infraprocedimentali in
esso indicati (nota sindacale prot. n. 5802 del 30.4.1998 di
comunicazione alla Sezione regionale dell'Agenzia di richiesta di
rendere nota la disponibilità del posto, atto n. 10 del 4.5.1998
dell'Agenzia intimata di indicazione del termine entro cui va
manifestato l'interesse alla copertura del posto, atto prot. n. 7544 del
29.5.1998 con cui è stato individuato dalla predetta Agenzia il
controinteressato per la nomina de qua, provvedimento della Sezione
regionale prot n. 543 del 17.6.1998 di assegnazione del
controinteressato per la nomina in questione, previa attestazione del
possesso dei requisiti prescritti) ;
Visti i ricorsi, notificati rispettivamente il 17, 19 e 22.6.1998 e il
7, 9, 10 e 13.10.1998 e ritualmente depositati presso la Segreteria
generale con i relativi allegati ;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate e del controinteressato ;
Visti gli atti tutti di causa ;
Data per letta alfa pubblica udienza del 17 dicembre 1998 la relazione
del consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi altresì difensori delle parti
costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso n. 395/98 l'istante, segretario in carica del Comune di
Tarvisio, impugna, per eccesso di potere e violazione di legge gli atti
indicati in epigrafe, cioè quello con cui gli si rende noto che è stata
avviata a procedura per la sua sostituzione od altri atti presupposti e
consequenziali sollevando altresì, in subordine, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17, 78° e 81° comma, delle L.
15.5.1997 n. 127, per violazione degli artt. 3, 21, 24, 91, 98 e
113 Cost.
Si è costituita in giudizio amministrazione comunale intimata, che ha
eccepito l'inammissibilità de ricorso per omessa notificazione al
controinteressato controdeducendo quindi analiticamente ai motivi di
gravame.
Sì è altresì costituita in giudizio la Sezione regionale dell'Agenzia
intimata, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e
comunque controdeducendo nel merito.
Con il ricorso n. 575/98 si chiede annullamento della nomina del
controinteressato a segretario comunale di Tarvisio nonché degli atti
presupposti in epigrafe. deducendo censure, in parte analoghe a quelle
già esposte nel precedente ricorso ed in parte proprie, di eccesso di
potere e violazione di legge sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale intimata,
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dei ricorso per difetto di
interesse e quindi controdeducendo ai motivi di gravame.
Si è altresì costituita la Sezione regionale intimata, con analoghe
controdeduzioni in rito e nel merito.
Nell'approssimarsi dell'udienza di discussione le parti resistenti hanno
ulteriormente esposto le proprie tesi in entrambi i gravami con memoria.
Il Comune di Tarvisio ha eccepito l'inammissibilità del ricorso n.
575/98 anche per difetto di tempestiva notifica al controinteressato
rispetto alla data di piena conoscenza della sua nomina.
Il ricorrente ha replicato alle deduzioni avversarie con memoria,
peraltro depositata fuori termine.
DIRITTO
I ricorsi in esame in quanto connessi vanno riuniti e congiuntamente
decisi.
I! Collegio deve preliminarmente verificare se detti gravami siano
ammissibili e ricevibili e decidere sulla questione di legittimazione,
posta dalla difesa della Sezione regionale dell'Agenzia.
Allo scopo appare innanzitutto opportuno verificare se gli atti
impugnati siano da ritenersi lesivi, in quanto le parti resistenti
assumono, a riguardo dei principali di essi, opposte prospettazioni,
sostenendo dapprima che nessuna lesione riceve il ricorrente dall'atto
di avvio, oggetto del ricorso n 395/98. in quanto mera comunicazione, e
quindi, contraddittoriamente, che lo stesso ricorrente non è leso
dall'atto di nomina del controinteressato, oggetto del ricorso n.
575/98, essendogli indifferente, una volta che gli sia stato comunicato
che non sarà confermato nella carica, chi lo sostituirà.
Al riguardo opposte posizioni sono stato assunte in sede cautelare con
l'ordinanza n 137/98 di questo Tribunale, che ha ritenuto produttivo di
danno grave ed irreparabile l'atto di inizio della procedura di
sostituzione, impugnato con il ricorso n. 395/98, con l'ordinanza n
1781/98 della V Sezione del Consiglio di Stato, di avviso opposto, con
l'ordinanza n. 198/98, resa nel ricorso n. 575/98, con cui questo T.A.R.
ha ritenuto, adeguandosi all'avviso espresso dal Consiglio di Stato, che
il danno grave ed irreparabile derivasse dal provvedimento di nomina del
controinteressato, confermata in sede d'appello.
Va fatta quindi chiarezza sull'argomento nella diversa sede di merito,
dove si tratta soltanto di verificare se l'atto impugnato ha causato un
danno al ricorrente, senza che venga in discussione la sua gravità ed
irreparabilità.
Il Collegio, adeguandosi ad un precedente recentissimo (cfr. T.A.R.
Friuli - Venezia Giulia 17.l2.1998 n. 1540) ritiene che entrambi i
menzionati atti siano lesivi.
Lo è indubbiamente quello di nomina di altro segretario comunale,
oggetto del ricorso n 575/98, in quanto provvedimento conclusivo del
procedimento di sostituzione del precedente segretario, nei confronti
del quale possono farsi valere le eventuali illegittimità degli atti
presupposti, molti dei quali risultano pure impugnati con l'uno o
l'altro dei ricorsi in esame.
Lo è peraltro anche atto iniziale, con cui si comunica al segretario
comunale in carica l'avvio della predetta procedura.
Esso non si esaurisce intatti in una mera comunicazione, ma manifesta la
volontà conclusiva del Comune dì non avvalersi più dell'opera del
destinatario dell'atto in questione ed è assai impropriamente denominato
avvio del procedimento, in quanto non richiede controdeduzioni che, ove
anche esposte, non troverebbero una sede d'esame, dato che gli atti
successivi devono seguire, in base all'impugnata deliberazione n. 2/1
del 4.3.1998, in tempi strettissimi attraverso altri soggetti, Agenzia
nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e la sua
Sezione regionale, per cui spetta nuovamente al Comune soltanto la
determinazione conclusiva della nuova nomina.
Si tratta pertanto di un atto indubbiamente infraprocedimentale, ma
autonomamente lesivo, in quanto annuncia l'irrevocabile decisione del
Comune di avvalersi, sia pure a partire da una data differita nel tempo,
di altro segretario.
In questo senso può essere paragonato ad altri ben noti provvedimenti
del genere, come la diffida a demolire, della cui immediata
impugnabilità nessuno ha mai dubitato, nonostante il carattere non solo
futuro, ma altresì condizionato all'inottemperanza del destinatario, dei
suoi effetti.
In queste prospettiva si risolve anche ogni dubbio circa la ricevibilità
del ricorso 575/98, proposto solo dopo che il giudice di appello si era
pronunciato per la lesività anche dell'atto di nomina del nuovo
segretario.
Questo Tribunale era infatti stato di diverso avviso, accogliendo
l'istanza di sospensione dell'atto di avvio e facendola anche eseguire
coattivamente in presenza dell'inottemperanza del Comune per cui va
riconosciuto, ove necessario, l'errore scusabile del ricorrente, che
aveva seguito l'avviso del T.A.R. e che ben poteva legittimamente
chiedersi, come hanno fatto le parti resistenti, quale pregiudizio gli
potesse derivare dalla nomine di Tizio, piuttosto che di Caio. al suo
posto, essendo inoltre stato ripristinato iussu iudicis nelle sue
funzioni.
Il suo interesse al predetto ricorso sorge pertanto solo dopo averle
nuovamente perse per effetto dell'ordinanza sopra menzionata del
Consiglio di Stato.
In base a questo premesse il ricorso n. 575/98 è tempestivo ed è stato
pertanto anche tempestivamente citato il controinteressato.
Va pertanto esaminato nel merito il ricorso n. 395/98.
Esso è fondato.
Invero il Collegio condivide innanzitutto, sulla scorta di consolidata
giurisprudenza, che gli atti amministrativi debbano, a norma dell'art. 3
della L. n. 241/90, essere tutti motivati in relazione alle risultanze
dell'istruttoria, salvo nei casi, qui non ricorrenti, disciplinati dalla
stessa legge, in cui non è richiesta motivazione.
Non vi ha dubbio che l'atto, oggetto del ricorso in esame, sia di questa
natura, in quanto posto in essere da un'autorità amministrativa
nell'esercizio di una potestà amministrativa.
Caratteristica infatti dell'impiego presso la P.A., nelle more di una
completa privatizzazione del rapporto e dell'instaurarsi della
giurisdizione del giudice ordinario, è che la nomina o la cessazione del
rapporto sono disposte con atti amministrativi autoritativi, che vanno
perciò motivati.
Ciò premesso appare con tutta evidenza l'assoluta carenza della
motivazione, lamentata dal ricorrente con il quinto motivo, di un atto
così grave, quale quello con cui il Sindaco esprime sfiducia nei
confronti del segretario del suo Comune, col manifestargli l'intenzione
di non confermarlo, oggetto del ricorso n. 395/98, con la conseguenza di
rendere inintelligibili al destinatario e al giudice le ragioni della
sfiducia stessa e di consentire al primo di replicare sul punto.
Ne è riprova l'opposta prospettazione delle parti circa le ragioni, che
hanno portato alla non conferma del Badoer, da quest'ultimo indicate,
con l'ultimo motivo, senza peraltro stringenti elementi di prova, nel
suo rigore nel far applicare la legge, non gradito al Sindaco, mentre la
difesa del Comune sostiene che essa è dovuta a suoi comportamenti non
corretti e inammissibili, il che peraltro non trova riscontro nell'atto
impugnato.
Per queste ragioni la giurisprudenza, che il Collegio condivide, ha
sempre affermato che il venir meno di un incarico anche fiduciario, deve
essere in ogni caso motivato (cfr. C.D.S. VI Sez. 2.11.1983 n. 806 ;
20.9.1996 n. 1244; V Sez. 3.9.1985 n. 271; TAR Piemonte II Sez.
19.9.1991 n. 284) in omaggio al più generale principio secondo cui
nemmeno gli atti di alta amministrazione sfuggono all'obbligo di
motivazione (cfr. p. es IV Sez. 22.12.1993 n. 1137; 20.12.1996 n. 1313 ;
19.5.1997 n. 528; 22.5.1997 n. 553 ; C.Conti. Sez. controllo reg.
Sicilia 7.11.1996 n 74).
Non essendo nell'atto di cui si è discorso, nemmeno fatto cenno alle
ragioni che lo sostengono, la censura in esame è fondata.
Del pari fondata è la censura di cui al quarto motivo di gravame, con
cui si lamenta la violazione del principio del giusto procedimento, di
cui agli artt. 7 e segg. della L. n. 241/90.
Le disposizioni della L. n. 127/97 invero non disciplinano minutamente
la procedura per la nomina del segretario da parte del Sindaco, tant'è
vero che l'art. 17, 78° e 82° comma rinviano ad un regolamento, da
emanarsi ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della L. 23.8.1988 n. 400
anche la regolamentazione di "tutti gli istituti necessari
all'attuazione del nuovo regolamento dei segretari comunali e
provinciali".
Peraltro l'art. 15, secondo e sesto comma, del D.PR. 4.12.1997 n. 465,
nel disciplinare e nel richiedere, con nomina applicabile per analogia
anche quando detta nomina sia eccezionalmente effettuata in sede di
prima attuazione della nuova disciplina, la comunicazione al segretario
in carica della determinazione di non confermarlo, tipico atto di avvio
del procedimento, non esclude affatto, di per sé, che quest'ultimo possa
instaurare il contraddittorio procedimentale attraverso proprie
controdeduzioni, né che questo siano esaminate entro un termine, anche
breve, prestabilito.
L'impossibilità di un giusto procedimento non deriva pertanto dalla
legge, eventualmente derogatoria sul punto delle norme di cui al Capo
III della L n 241/90, né del regolarmente attuativo, ma soltanto
dall'atto di avvio impugnato, che non ha previsto alcuna possibilità di
deduzione al destinatario, non per trascuratezza, ma per deliberata
volontà di non consentirla, come dimostra il fatto che il Sindaco ha
richiesto all'Agenzia la nomina di un nuovo segretario tre giorni dopo.
Con l'avviarsi di una fase successive delle procedure presso altro ente
infatti veniva meno ogni concreta possibilità del ricorrente di
interloquire sulla sua mancata conferma, in violazione delle norme
citate in materia di giusto procedimento.
Anche queste censura è pertanto fondata.
Va da ultimo precisato che è inammissibile, con il presente gravame,
l'impugnazione della deliberazione n. 2/1 del 4.3.1998 del Consiglio di
amministrazione dell'intimata Agenzia, la quale disciplina soltanto il
procedimento per la nomina di un nuovo segretario e non la mancata
conferma del precedente e che, ovviamente, appare priva di rilevanza la
questione di legittimità costituzionale sollevata.
Assorbita pertanto ogni altra censura il ricorso va dichiarato in parte
inammissibile ed in parte va accolto, con annullamento dell'atto
sindacale impugnato.
Anche il ricorso n. 575/98 è fondato.
Invero, tra i motivi di gravarne propri di tale ricorso, e innanzitutto
senz'altro condivisibile il secondo che lamenta la violazione degli
artt. 12 e 14 del D.P.R. n. 465/97 e, di conseguenza, la nomina a
segretario comunale di Tarvisio di soggetto inidoneo.
Invero con il primo comma del citato art. 12 si mantiene in vigore, in
via transitoria, la classificazione dei comuni e delle province ai fin
dell'assegnazione del segretario prevista dallo tabelle a) e b) allegate
al D.P.R. 23.6.1972 n. 749, con e modalità che vengono di seguito
indicate.
La disposizione in esame dice più di quarto non sembri a prima vista, in
quanto il mantenere in vigore detta classificazione "ai fini
dell'assegnazione del segretario" prevista dalla previgente normativa
significa la transitoria vigenza altresì dell'art. 35, primo comma,
dell'art. 11 del predetto D.P.R. n. 749/72, il quale stabilisce che "a
ciascun comune ed a ciascuna provincia è assegnato un segretario di
qualifica corrispondente a quella indicata, rispettivamente nelle
tabelle a) e b) allegate al presente decreto".
Pertanto essendo il Comune di Tarvisio ricompreso nella predetta tabella
a) quale ente locale di seconda classe, ne consegue che può essergli
assegnato soltanto un segretario della predetta seconda classe, che,
come confermato dall'art. 12, primo comma, del D.P.R. n. 465/97, deve
possedere ulteriore qualifica di segretario generale.
L'idoneità a segretario generale, che in precedenza si acquisiva al
superamento di apposito concorso, in virtù dell'art. 14, primo comma,
del predetto decreto consegue al superamento di apposite prove
selettive.
Non ha rilevanza, come vorrebbe a difesa del Comune, che la norma
predetta faccia riferimento alla necessità di tale qualifica per la
"nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti",
che quello di Tarvisio non ha, in quanto la norma si riferisce
all'ipotesi normale per l'iscrizione di un comune nella seconda classe
della tabella a) e della conseguente qualificazione del suo segretario.
E' peraltro ipotesi non rara, anche se eccezionale, che sussistano, come
nel caso di specie, iscrizioni in tabella dei comuni in classe superiore
a quella che spetterebbe in base al criterio demografico.
Siccome pertanto l'art. 12, primo comma, dianzi citato, prende a
riferimento, per l'assegnazione del segretario, la classificazione in
tabella e non il numero degli abitanti non vi è dubbio che il segretario
del Comune di Tarvisio debba possedere la qualifica di segretario
generale.
E' peraltro pacifico in causa che il controinteressato non possiede tale
qualifica, per cui la sua nomina è illegittima.
Del pari fondato è altresì il motivo di ricorso con cui si contesta che
è stato violato l'art. 15, sesto comma, del D.P.R. n. 465/97, non
essendo intervenuta la nomina del controinteressato entro il termine
perentorio di 120 giorni dalla data (5.1.1998) di entrata in vigore del
predetto regolamento.
Il dettato particolarmente chiaro della norma, che recita: "i sindaci
... in carica all'entrata in vigore del presente regolamento possono, a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore,
nominare il segretario entro il termine massimo di centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento" non lascia dubbi circa
il fatto che, allo scadere del termine anzidetto, debba essere stato
adottato l'atto finale del Sindaco di nomine del segretario, che chiude
il relativo procedimento, e non altro atto dell'iter procedurale.
Non essendosi provveduto nei termini la nomina impugnata è anche sotto
tale aspetto, illegittima.
I motivi di difetto di motivazione e di violazione del principio del
giusto procedimento, in quanto sono stati accolti nel presente gravame
contro l'atto presupposto a quello impugnato in questa sede, ne
determinano anch'essi l'illegittimità, in via derivata.
L'impugnazione degli ulteriori atti infraprocedimentali, di cui in
epigrafe, non di per sé lesivi è da ritenersi inammissibile.
Ogni altra censura è da ritenersi assorbita.
Il ricorso n. 575/98 va perciò in parte dichiarato inammissibile ed in
parte accolto e la nomina del controinteressato annullata.
In conclusione entrambi i ricorsi vanno in parto dichiarati
inammissibili, nei termini di cui in motivazione, e in parte vanno
accolti, là dove impugnano i provvedimenti sindacali di avvio del
procedimento e di nomina del nuovo segretario, di cui si è discorso, che
vanno pertanto annullati.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio
tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia,
definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinte ogni
contraria istanza ed eccezione, li riunisce e in parte dichiara
inammissibile ed in parte accoglie il ricorso n. 395/98 ed accoglie il
ricorso n. 575/98 e di conseguenza annulla gli atti sindacali prot. n.
5586 del 27.4.1998 e prot n. 9061 del 22.6.1998.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presene sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 17 dicembre 1998.
Giancarlo Bagarotto - Presidente
Enzo Di Sciascio - estensore
Depositato nella segreteria del Tribunale il giorno 18 gennaio 1999.
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