Caro Collega,
approfittando (si fa per dire) di una influenzetta che mi ha tenuto a
casa stamattina, ho scritto un articoletto che apparirà nella rubrica
"Asterischi" che da molti anni tengo sulla rivista Comuni d'Italia,
edita da Maggioli.
Dato l'argomento, te la propongo in anteprima chiedendoti di farmi
conoscere il tuo pensiero in merito.
Cordialmente
Carlo Saffioti

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*   *   *      A   S   T    E   R   I   S   C   H    I      *   *   *

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" Poiché tutti i cittadini sono eguali,
essi debbono poter accedere in modo eguale a tutti gli impieghi
pubblici,
secondo le loro capacità e senza altro criterio che quello delle loro
virtù e dei loro talenti"
26 Agosto 1789 - Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino


di   Carlo Saffioti



Segretari Comunali e Provinciali - Mailing List
Prego i Colleghi Segretari Comunali e Provinciali  che dispongono di un
indirizzo di posta elettronica di comunicarmelo ( carlo@comune.siena.it)
per essere inseriti nella lista alla quale invio costantemente ed in
tempi rapidissimi le informazioni delle quali dispongo.
C.S.




___________  NOMINA, SCADENZA E REVOCA DEI SEGRETARI COMUNALI




Al momento in cui questo asterisco sarà pubblicato, molto probabilmente
la situazione sarà ancora cambiata rispetto a quella esistente al
momento in cui si scrive.

Potrebbe essere utile, peraltro, provocare qualche riflessione pacata
nel tentativo di svelenire una materia che - sicuramente - è stata
affrontata in modo abborracciato nel tentativo di dare una risposta
veloce al problema rappresentato dallo status dei Segretari Comunali.

Si era sempre detto che il problema principale - visto come una lesione
delle autonomie locali - era dato dal fatto che nella gestione della
carriera dei Segretari avesse un ruolo anche il Ministero dell'Interno.

La riforma - oltre ad eliminare tale ruolo - ha voluto cogliere un ben
diverso obiettivo: quello di trasformare il rapporto di lavoro dei
Segretari dall'ambito del diritto giuslavoristico ad un diverso ambito,
sostanzialmente politico.

Il Segretario Comunale, dunque - ma anche il Direttore Generale si trova
in una situazione simile - nella sostanza, deve poter essere scelto,
nominato, non confermato o revocato alla stregua di quegli "assistenti
parlamentari" più noti - absit injuria verbis - come portaborse.

La differenza profonda è che questi ultimi svolgono la loro funzione
lavorativa accettando fin dall'inizio un incarico peculiare, com'è
appunto quello squisitamente legato alla fiducia di un soggetto
politico, come tale periodicamente tenuto a sottoporsi ad elezioni.

Da questa forzatura derivano le più grandi difficoltà che attualmente
incontra la riforma in questione e dovrebbe far riflettere il fatto che
Sabino Cassese sia intervenuto più volte sul tema della "dirigenza
politicizzata" e sui rischi connessi a tale scelta.

Non è infatti corretto che migliaia di lavoratori, che hanno a suo
tempo iniziato un rapporto di carattere esclusivamente professionale -
anzi, secondo alcuni, caratterizzato da una sorta di terzietà garantista
- si vedano improvvisamente obbligati ad accettare un tipo di incarico
nel quale prevalgono le valutazioni politiche.

D'altra parte, se non fosse vera questa caratterizzazione politica, non
si capirebbe la pretesa insistita di difendere una nomina assolutamente
immotivata, anzi una "scadenza automatica".

Non esiste, infatti, sia nel campo del "pubblico impiego" sia in quello
del "lavoro dipendente privato" - ed anzi il concetto stesso ripugna al
pensiero democratico - alcun rapporto di lavoro dipendente che possa
essere rescisso arbitrariamente e senza motivo dal datore di lavoro.

Per cercare di mascherare questo aspetto, si afferma che il rapporto di
lavoro è costituito con l'Agenzia e che esso non cessa in caso di non
conferma o di revoca.

Si tratta di una mascheratura che non regge ad una analisi appena
corretta.

In primo luogo, il rapporto di lavoro è dato dal sinallagma formato
dallo scambio tra una prestazione lavorativa ed un salario; "il rapporto
contrattuale indica il complesso unitario delle posizioni scaturenti dal
contratto" (Cfr. Lessico di diritto civile, C. Massimo Bianca, G. Patti,
S. Patti, Giuffrè Ed. 1995). Se dunque il rapporto di lavoro è con
l'Agenzia, è illogico ed inaccettabile che la prestazione lavorativa,
che costituisce la vera ragion d'essere del contratto, possa essere
azzerata automaticamente, per eventi esterni ed ininfluenti sul
contratto di lavoro e possa riprendere solo per la decisione
(arbitraria, nel senso di immotivata) di un soggetto terzo.

In secondo luogo, è assolutamente ovvio che il Segretario non
confermato, revocato o se si preferisce automaticamente scaduto (e non
confermato) subisce un gravissimo danno professionale, d'immagine ed
anche psicologico, venendo privato della stessa dignità di lavoratore (
dal momento che la sua prestazione lavorativa scompare).

In terzo luogo, le condizioni contrattuali in essere non vengono affatto
mantenute. Economicamente vi sono conseguenze molto pesanti: basti
pensare alle consistenti parti del trattamento economico che vengono a
cessare nonché l'aumento incontrollato delle spese di produzione del
reddito derivanti dal continuo cambiamento della sede di lavoro (ammesso
che ne trovi qualcuna).

E' dunque il caso di conoscere meglio l'argomento del licenziamento dei
dirigenti - quale avviene nel mitico mondo delle imprese - anche per
capire le corrette regole da seguire dalle Parti, nella nuova pubblica
amministrazione con  rapporti di lavoro privatizzati.

In proposito, alcuni principi di notevole spessore sono stati enunciati
dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n°
10829/1997, pronunziata il 26 maggio 1997 in una causa vertente tra un
dirigente d'azienda e l'impresa che lo aveva licenziato.

Il Pretore aveva ritenuto ingiustificato il licenziamento, condannando
l'impresa a pagare la penale fissata nella misura di oltre 300 milioni,
pari a venti mensilità di retribuzione, oltre interessi e rivalutazione.
L'impresa proponeva appello.

Il Tribunale - a fronte della società che addebitava al dirigente di
aver dato la priorità ad attività marginali, trascurando rilevanti
funzioni della gestione e direzione di una Unità - sottolineava tra
l'altro come il "dirigente di alto livello ha ampia autonomia nella
gestione del proprio tempo di lavoro e delle modalità di esecuzione
della prestazione e la sua attività è valutabile solo complessivamente
sulla base dei risultati raggiunti".

I Giudici di Appello osservavano poi che la società addebitava al
dirigente azioni, scelte e valutazioni errate nonché incompetenza
professionale, criticando tutta la sua attività come se si trattasse di
un nuovo assunto. Ciò appariva in contraddizione con l'apprezzamento
dimostrato appena un anno prima quando gli aveva affidato un certo
incarico di direzione.

Concludendo il Tribunale osservava che, con molta probabilità, il
rinnovamento dei vertici aziendali aveva portato ad una modifica dei
criteri di gestione e quindi alla scelta di riorganizzare l'azienda
sostituendo il dirigente.

Tale situazione però, secondo il Tribunale, " non giustifica un
licenziamento che danneggia l'immagine e la professionalità di un
lavoratore con l'imputazione pretestuosa di una serie di addebiti
infondati o poco rilevanti sotto il profilo disciplinare " e osservava
che l'improvvisa contestazione di numerosi addebiti, avvenuta "senza che
si fosse manifestato in precedenza alcun serio dissenso sul suo operato"
era una conferma della pretestuosità della decisione, probabilmente da
mettere in relazione con la modifica dei criteri di gestione
dell'attività programmata.

La Suprema Corte di Cassazione, dopo aver riportato ed analizzato
ampiamente la sentenza del Tribunale, riuniva e rigettava i ricorsi
dell'impresa.