20.2.99
Caro Collega,

MODIFICA DELLA LEGGE 127

Utilizzando la cortese disponibilità del Collega Rosario Terranova -
che ringrazio vivamente - che continua ad aggiornare molto
tempestivamente il sito internet "Il Segretario Comunale - City
Manager", ti segnalo che su tale sito                                   
( http://www.oocities.org/TheTropics/Cabana/7023 ) è disponibile e
scaricabile il testo del ddl del Senatore Cortelloni di modifica della
legge 127, la cui breve sintesi avevo trasmesso nel precedente
bollettino n° 32.

E' molto opportuno che ciascun lettore si faccia delle copie su carta
di tale ddl in modo da poterle distribuire e discutere tra i Colleghi.


EMENDAMENTI AL DECRETO LEGGE N°8/1999

Ritrasmetto la parte essenziale della nota inviata dal Collega
Franzanise contenente alcuni emendamenti al DL 8/1999 elaborati in
Lombardia e sui quali pare esserci l'impegno della FIST/CISL di quella
Regione.

Oggi a Milano si è tenuto un Coordinamento regionale dei segretari
comunali
della CISL ed dove si è approvato un documento contenente i seguenti
emendamenti al testo del D.L. 8/99 sui quali la FIST regionale si è
impegnata


Emendamenti all'art. 2 D.L. 8/99

All'art. 2 inserire i seguenti commi:

3. Al comma 15 dell'art. 15 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465, dopo le parole
"in
altra sede", viene inserito il seguente periodo: "oppure dietro
richiesta
scritta dell'interessato alla competente sezione dell'agenzia".
(questo permetterà al segretario di non aspettare 4 anni per la mobiltà
ad
altre P.A.)

4. al comma 3 dell'art. 15 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465, dopo le parole
"dalla stessa data" viene inserita la seguente frase:"si applicano, per
la
nomina, le disposizioni previste dalla Legge 241/80". (motivare l'atto
di
nomina)

5. al comma 4 dell'art. 15 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465, dopo le parole
"dall'accettazione" viene inserita la seguente frase: "Il procedimento
di
nomina non si effettua presso le sedi di segreteria vacanti durante
l'arco
temporale dell'ultimo semestre che precede la data delle elezioni
amministrative dell'ente locale interessato". (Si eviterà di essere
nominato
1 giorno prima delle elezioni e non confermato il giorno dopo).

6.  n. 465  si interpreta nel senso che per l'accesso alle sedi di
segreteria generale di comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti è
obbligatorio l'ottenimento dell'idoneità prevista dall'art. 14, comma 1,
dello stesso D.P.r. n. 465/97, anche per i segretari risultanti iscritti
alla terza fascia professionale. Sono confermate le nomine di segretari
di
terza fascia presso  sedi di segreteria generale effettuate prima della
data
di entrata in vigore della presente norma.( questo eviterà la disparità
di
trattamento fra chi aveva 9 anni 5 mesi e 29 giorni e chi per puro caso
o
per aver vinto al lotto si è ritrovato idoneo a fare il segretario
generale
ope legis).

Spero che questi emendamenti vengano discussi ed emendati dai colleghi
lettori del bollettino   e che si facciano portatori presso altri
colleghi.

Ciao da giovanni
Giovanni Barberi Frandanisa
Segretario Del Comune di Rogno (BG)
tel 035-967013 fax-967243
E-mail Rogno@intercam.it


Riassumo anche due emendamenti elaborati dal Collega Ioculano, del
CONAUSER, per come segue:

all'art. 2
1° Comma: Il Segretario Comunale e provinciale incaricato continua ad
espletare le funzioni attribuitegli dalla legge n° 127 del 15 maggio
1997, fermo restando l'eventuale avvio della procedura per la sua
sostituzione da espletarsi ai sensi dell'art. 17, comma 70 della legge
127/97 per la nomina di altro segretario entro il termine perentorio di
120 giorni dalla data di insediamento dei neo sindaci e presidenti di
provincia.

2° comma I Sindaci ed i Presidenti di Provincia in carica possono
nominare il segretario, se la sede è vacante, con avvio della relativa
procedura ai sensi dell'art. 17, comma 81, della legge n° 127 del 15
maggio 1997, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di
entrata in vigore del dPR 465 del 4 dicembre 1997.


Ricordo che, in precedente bollettino, avevo fatto conoscere
l'elaborazione di emendamenti/principi formulata da G. Arezzo di
Trifiletti.


Completo questo numero del Bollettino con un gustoso articolo inviato
dal Collega Carlo Meale. intitolato Pubblici Dipendenti SOS


PUBBLICI DIPENDENTI S.O.S.


Pare definitivamente affermatosi , nel pubblico impiego,il principio,
introdotto dal d.lgs.29/93 e poi ribadito dai dd.lgs.80/98 e 387/98,
della netta separazione  tra funzione di indirizzo (attribuita in via
esclusiva agli organi politici) e funzione di gestione
amministrativa(attribuita in via esclusiva a funzionari e dirigenti
pubblici.).  Il principio del tutto condivisibile in quanto  da un lato
mira  ad evitare  che i poteri decisionali e gestionali facciano capo
alle stesse persone , con commistioni (come il recente passato insegna)
a volte pericolose, e, dall'altro, svincolando la gestione da  ogni
ingerenza politica, rende più neutrale e quindi imparziale l'azione
amministrativa e ciò nell'interesse della collettività.
Alla luce delle nuove disposizioni l'apparato pubblico  investito di
grosse responsabilità sia nell'attuazione che nel raggiungimento degli
obiettivi individuati dagli organismi politici.  Ma non sono certo le
responsabilità che spaventano i  pubblici dipendenti, quanto piuttosto
l'amara considerazione che  spesso non esistono le condizioni per poter
esercitare serenamente le nuove funzioni attribuite dal legislatore.
Infatti la separazione tra potere di indirizzo e di gestione può essere
effettiva e foriera di buoni risultati  a  patto che  gli  operatori
della P.A. non siano sottoposti a condizionamenti di carattere
"politico".  In altri termini,affinchè il sistema funzioni,  è
indispensabile assicurare all'apparato burocratico il massimo grado di
autonomia   nei confronti degli organi politici. Per raggiungere tale
risultato è necessario:
1)che le nomine dei dirigenti avvengano esclusivamente  mediante idonea
procedura concorsuale e non a seguito di  "investitura politica" (v.,per
quest'ultima, alcune disposizioni del D.P.R. N.465/97!);
2)che, ove il concorso non sia praticabile(ad es. nell'attribuzione di
funzioni dirigenziali negli enti locali conseguente alla nomina quale
responsabile del servizio)  siano ugualmente predeterminati  criteri
tali da garantire l'obiettività delle scelte e la "par condicio"    dei
dipendenti che aspirano a riconoscimenti anche di carattere economico;
3)che la valutazione dell'attività dirigenziale  sia effettuata da
nuclei in possesso della dovuta competenza e di professionalità e non
rimessa al discrezionale apprezzamento dell'organo politico.
E' solo in presenza delle suddette condizioni che la riforma del
pubblico impiego potrà decollare. L'alternativa è un salto nel buio, un
ritorno al passato, un apparato burocratico controllato dai detentori
del  potere politico  e che per giunta - è facile prevederlo- sarà
"responsabile" degli errori e delle inefficienze di altri!!!
                                                                       
=
                                                                      
=
                                   dr. Carlo Meale -  Virgilio (MN)