Caro Collega,
oggi è cominciata la discussione per la conversione del DL 8/1999.
Come previsto, davanti al Senato c'era una rappresentanza simbolica di
Colleghi che dimostravano la loro contrarietà con striscioni e
volantini.
Mi è pervenuto il testo dell'intervento del Sen Cortelloni, che faccio
seguire a queste righe.
Naturalmente, se mi perverranno altri interventi (a favore o contro)
sarò pronto a diffonderli ugualmente.

Ricordo che il testo del disegno di legge presentato da Cortelloni al
Senato, per la modifica della 127, è consultabile e scaricabile sul sito
"Il Segretario Comunale City Manager" curato dal Collega Terranova al
seguente indirizzo:
http://www.oocities.org/TheTropics/cabana/7023

Ti prego di far circolare queste informazioni e di farmi conoscere altri
indirizzi di Colleghi interessati a ricevere questo bollettino.

Con molta cordialità

Carlo Saffioti


P.S. MI SCUSO PER LA QUALITA' DEL TESTO CHE SEGUE MA IN QUESTO MOMENTO
MI è IMPOSSIBILE CORREGGERLO E MI PARE MEGLIO, COMUNQUE, INVIARLO.

ecco l'intervento del Sen. Cortelloni

SENATO DELLA REPUBBLICA

DDL 3768

Conversione in legge del decreto legge 26 gennaio 99


Intervento del Senatore Augusto Cortelloiiì
in sede di discussione generale

Roma 23 febbraio 1999

On.le Presidente,, On.li Colleghi,

desidero in via preliminare chiedere a questa aula particolare
attenzione al DDL su cui siamo chiamati alla discussione perché, almeno
all'articolo 2 riferito ai segretari comunali e provinciali, non è uno
dei tanti ordinari provvedimenti di conversione di una decretazione
d'urgenza.

Infatti dalla decisione che questo parlamento assumerà oggi e ancorato
il destino di circa 8000 alti funzionari dello Stato che dalla sera alla
mattina . nonostante abbiano speso tutta la loro vita lavorativa al
servizio della pubblica amministrazione, dopo avere vinto un regolare
quanto selettivo concorso pubblico, si potrebbero trovare' sulla strada
senza conoscerne neppure le ragioni senza potersi difendere e. fatto
ancor più grave, la maggioranza di loro, senza stipendio: il tutto ,
semplicemente perché non sono invisi all'Autorità politica locale del
momento.

8000 famiglie il cui destino, onorevoli Colleghi, è oggi rimesso alla
vostra e nostra decisione. 8000 famiglie a cui ciascuno di noi sarà
chiamato a motivare il perché del proprio voto in un senso o nell'altro.

8000 famiglie alle quali, on.le sottosegretario Vinieri, si stanno
procurando danni. non solo economici, da mesi e che oggi, con il decreto
di cui vuole la conversione,- intende definitivamente distruggere,
calpestando i principi cardine del nostro Stato di diritto e , ancor
pi@u, nonostante l'autorità Giudiziaria Amministrativa si sia già
espressa motivando analiticamente l'illegittimità degli articoli di
legge che Lei, On.le Sottosegretario, con il decreto 8/99 ci vuol far
credere di avare interpretato.

Un decreto che , neppure alla apparenza, è una norma di carattere
interpretativo, ma che , per i motivi giuridici che andrò ad esporre , e
una vera e propria norma innovativo alla quale, calpestando tutti i
principi generali, si vorrebbe attribuire efficacia retroattiva.

                              discutendo, davanti a Palazzo Madaíiìa, vi
On.l' Colleghi, mentre stiamo                                      '1 cui
sono numerosi segretari in rappresentanza dell'intera categoria, i

tando con la
destino e nelle vostre e nostre mani; Segretari che, pur manifes massima
civiltà con la loro presenza intendono chiarnarcí a riflettere su un to
di lavoro a
decreto che , se convertito, porterà a non avere più un posto di lavoro
centinaia di segretari comunali già da domani e a migliaia nei prossimi

chi con due , chi con tre lauree, che giunti Segretari laureati,
addirittura

alla mezza età , dopo anni di servizio agli enti locali, da domani
possono andare ad incrementare la categoria dei disoccupati.

E tutto ciò semplicemente perché Lei, On.le Vinieri, in spregio ai dogmi
del nostro sistema giuridico, ha abusato della decretazione d'urgenza
per innovare, con effetti pregiudizievoli per questa categoria, una
legge dello Stato che decine di TAR e altresi il Consiglio di Stato
hanno dichiarato

affetta da illegittimità nella sua fase applicativa.

Lei Ori. le Vinieri che già in passato ebbe modo di esprimersi , nelle
aule parlamentari, disattendendo anche i pareri espressi dal Consiglio
di Stato in sede consultiva nel settembre e nel novembre 1997.

Mi permetto infatti di ricordare che il Consiglio di Stato , adito in
sede consultiva sul regolamento applicativo della legge 127/97, l'
ormaifamoso DPR 465197, espressamente richiamò l'allora Governo Prodi
sulla necessità di rivedere il regolamento,, perché con il testo che
l'esecutivo intendeva varare, si andava oltre e contro la legge stessa,
addirittura facendo coesistere contemporaneamente due sistemi normativi
in totale

contrasto tra loro.

Ma anche in quella occasione, ancora una volta calpestando i diritti di
questi 8000 lavoratori pubblici.  Lei On.le Vinieri, nei suoi
interventi, a chiare lettere fece capire che , neppure di fronte al
richiamo del CdS, il Governo Prodi intendeva fare marcia indietro, non
solo per non ammettere di avere calpestato il principio di legalità, ma
ancor più per perseguire degli interessi diversi a danno di lavoratori ,
vincitori di pubblico

concorso.

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Lei On.le Sottosegretario che, non appena furono pubblicate le prime
sentenze con cui i TAR avevano annullato i procedimenti di mancata
conferma dei Segretari in carica, motivando che gli stessi erano stati
assunti in violazione e falsa applicazione di legge, anziché prenderle
atto, si è precipitata, sugli organi di informazione, a contestare la
bontà delle sentenze e , fatto gravissimo, vorrebbe ora calpestare
l'autonomia del potere giudiziario normando , per le vie della
decretazione d'urgenza, pur non esistendone i presupposti, con quel
provvedimento di cui oggi @e a chiedere la conversione in legge dello
Stato.

On.11 Colleghi, se la legge 127/97 è la legge voluta dai Sindaci delle
grandi città. ricordiamoci che l'Italia non è solo Torino, Milano , Roma
e Napoli,, ma e anche quella dei piccoli Comuni in cui il iruolo del
Segretario e di fondamentale importanza per il buon andamento della
macchina amministrativa.

E comunque ricordiamoci della necessità dì contemperare gli interessi
delle parti in giuoco: quello del Sindaco, quello del pubblico
lavoratore e, soprattutto, quello più alto della comunità locale che ha
diritto al buon funzionamento della amministrazione.

Se vogliamo dare piena e totale autonomia al Sindaco anche nella scelta
del suo Segretario, non possiamo permettere che quest'ultimo si riduca
al suo vassallo e che l'autonomia dell'Autorità locale si traduca in
mero arbitrio.

E soprattutto non possiamo calpestare, oggi, i diritti di persone che
hanno vinto un pubblico concorso nazionale, per il cui superamento si
richiedeva una preparazione tecnico-specialistica al pari di quella che
è richiesta per l'accesso in magistratura, persone che per l'avanzamento
di carriera hanno continuato a dover superare pubblici esami e che per
anni hanno servito le comunità locali. salvaguardando la legittimità ,
l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa.

Di queste persone oggi si vuole cancellare dignità e qualifica!

E" fatto noto che, specie nelle piccole realtà -ed è di queste che è
fatto il nostro paese- chi ha contribuito ad evitare ipotesi di
dissesto, chi ha

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contribuito a far si che le casse comunali e provinciali non fossero in
passivo, chi ha contribuito ad evitare l'emergere di contenzioso
amministrativo. chi ha vigilato sulla legittimità degli atti, chi ha
permesso che le procedure giungessero al termine nella massima
trasparenza, @e stato sempre il Segretario Comunale.

Non si può tacere che nelle casse degli enti locali si è già accumulato
un passivo di 60 mila miliardi-, non mi si potrà tacciare di voler
profetizzare se affermo che, nell'assenza totale di controlli ai cui si
è pervenuti, in breve tempo gli enti locali- anche grazie ad un
Segretario che 'è costretto a eseguire passivamente quelli che sono gli
ordini del potere politico- pena la perdita del posto di lavoro- gli
enti locali ne produrranno di sicuro altrettanti e voglio essere
ottimista.

E oggi, On.le Vinieri, Lei che non ha il coraggio di dire apertamente
che il fine è quello di cancellare definitivamente questa figura
"scomod2c' dal nostro sistema, chiede a questo Parlamento di convertire
in legge delle norme palesemente in contrasto con il principio della
legalità e con il principio costituzionale (art. 1 13 Cost)che prevede
l'assoggettamento al sindacato del giudice amministrativo di ogni atto
della pubblica an@iministrazione.

Le ricordo Onorevole Sottosegretario, che è consolidato il principio
secondo cui i provvedimenti di nomina a scelta"- quale è quello
istituito
con la legge 127/97 et con il DPR 465/97- "pur costituendo atti di alta
amministrazione e seppure connotati da un tasso di discrezionalità
particolarmente elevato, non sono tuttavia sottratti , come tali, al
principio di legalità e al sindacato del giudice amministrativo che,
proprio in relazione alla natura squisitamente discrezionale del
provvedimento èdestinato ad indirizzarsi soprattutto verso il riscontro
di Profili di eccesso di potere " ( CdS, sez, IV, 9 novem re 1995, 898;
Cass Sez.  Un. 16 aprile 1998, n. 3882).

Ma andiamo con ordine.

Nel maggio del 1997, il Governo nella, condivisibile,1 finalità di
snellire l'apparato burocratico della pubblica amministrazione e a
completamente della legge 81/93 sulla elezione diretta dei Sindaci, con
la legge 127/97,1

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scriveva l'istituzione di un rapporto funzionale tra Sindaco ,
Presidente della provincia da un lato e Segretario dall'altro, andando
anche a modificare le funzioni di quest'ultimo ( art.17, comma 68 e
segg.Iegge 127/97).

Ma , seppure con un intervento radicale, anche il legislatore della
127/97-conscio della necessità a che a regime si pervenisse solo
attraverso progressive fasi transitorie- provvedeva a codificare -
distinguendo nettamente la disciplina- due diversi impianti (art.17,
comma 70 Legge 127/97 e articolo 17. comma 81 della stessa legge
127/97). rimetteiido alla disposizione regolamentare ( DPR 465/97) la
specificazione dei dettati di legge e la disciplina di nomina, mancata
conferma e revoca del Sceretario Comunale.

Ciò che il legislatore della cd.Legge Bassanini aveva chiaramente
distinto era la netta differenza tra la disciplina di cui poteva
avvalersi il Sindaco uscito vincitore dalle consultazioni successive
alll)entrata a regime del nuovo impianto normativo ( ossia a far data
dal 120 giorno successivo l'entrata in vigore del regolamento)- per
intenderci il Sindaco eletto nelle consultazioni del Maggio 1998- e
quella di cui poteva giovarsi il Sindaco in carica alla data di entrata
in vigore del regolamento ( gennaio 1998), il cui Segretario occupava la
sede non in forza di una nomina del precedente Sindaco,, bensi in forza
di un provvedimento ministeriale.

Distinzione logicamente dettata dal fatto che, sulla base dello spirito
del nuovo impianto in virtù del quale il Sindaco può nominarsi il suo
Segretario all'inizio del mandato e questo rimane con l'autorità locale
per tutto il mandato, tale sistema non poteva trovare applicazione per
quei Sindaci che non si erano nominati il Segretario , in quanto eletti
nella vigenza di un differente sistema che conferiva altresi differenti
funzioni e poteri al Segretario stesso.

Il Governo Prodi,1 e lei On.li Vinieri. disattendendo la volontà e
l'intendimento espresso dal Parlamento nel maggio del 1997, provvedevate
a stilare una prima bozza di regolamento sul cui testo giunse ben presto
il parere contrario del Consiglio di Stato - settembre 1997-con cui,
eccependo trattarsi di provvedimento ultra legem et evidenziando plufimi
passaggi di illegittimità costituzionale proprio con riferimento alla

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procedura di non conferma dei segretari titolari e nomina dei nuovi>
nel regime transitorio del nuovo impianto, invitava il Governo a
riformulare sostanziali passaggi.

Addirittura il Consiglio di Stato, in modo espresso, bollò quella bozza
della capacità di voler far convivere due sistemi normativi tra loro in
netto contrasto.

Ma nonostante questi richiami, ancora una volta, l'esecutivo, suo
tramite onorevole sottosegretario, manifestando totale inosservanza alla
pronuncia del CdS,, pur non essendovi legittimato, ripresentò la propria
volont@a normando ultra legem e portando il CdS, nel novembre 1997, ad
esprimere un parere favorevole che, anche letto da un profano,
evideíizia la dissociazione totale dei Giudici et il loro fermo
convincimento circa la contrarietà delle norme regolamentari rispetto al
dettato di legge.

Contrarietà confermata da tutti i TAR che ad oggi si sono espressi
decidendo,, a favore dei Segretari. centinaia di ricorsi
giurisdizionali, e altresi dallo stesso CdS che ha rigettato la maggior
parte delle impugnative promosse dall'ente politico.

Un contenzioso amministrativo il cui sorgere era già stato previsto
dalla stessa ANCI consapevole che la totale distruzione dei diritti
quesiti di 8000 persone, al solo fine di soddisfare lo "sealpitare"
dell'organo politico, non poteva passare sotto silenzio.

Tant > è che era lo stesso presidente dell'ANCI, Enzo Bianco. in una
lettera del 08-09-97 ad un Sindaco emiliano, che tanto ha voluto questa
legge e questo regolamento per "sbarazzarsi " di un Segretario
certamente scomodo perché intendeva far rispettare la legge, ad
affermare "è necessario trovare un punto di equilibrio perché
differentemente il rischio di fallimento del sistema è molto alto".

Necessità di un punto di equilibrio che Lei, Onorevole Vinieri, con il
decreto legge n.8/99 di cui, oggi, chiede a questo Parlamento la
conversione, ha manifestato di non interessarsi minimamente.



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L'onorevole sottosegretario, infatti, viste le pronunce
giurisdizioilali che hanno cassato il regolamento DPR 465/97 ritenendolo
emenato ili totale violazione e oltre la legge dello Stato, in uno
strapotere d'azione, ha provveduto a riproporre, con la decretazione
d'urgenza, una disciplina ancor più in palese contrasto con l'impianto
della Legge 127/97, e soprattutto con i principi della nostra
Costituzione, facendole passare come norme interpretativi.

No. onorevoli Colleghi: del decreto di cui oggi siamo chiamati a votare
la conversione in legge dello Stato non vi è alcuna traccia di precetto
interpretativo.

Attenzione,, si tratta di una nuova disciplina, in contrasto con la
legge 127/97,1 a cui si sta, addirittura. tentando di attribuire
efficacia retroatliva.

Le ricordo, Onorevole Sottosegretario, che la giurisprudenza
costituzionale ha più volte ribadito il principio che , pur essendo
ammessa la facoltà del legislatore di emanare norme interpretativi, non
@e sufficiente a tali fini la mera autoqualificazione delle stesse come
tali, ma è necessario ed indispensabile , per attribuire alla norma
sopraggiunta natura ( ed effetti) di norma di interpretazione autentica,
che la previsione in essa contenuta sia diretta a chiarire il senso di
disposizioni preesistenti, ovvero ad enucleare uno dei significati,, tra
quelli ragionevolmente ascrivibili alle statuizioni interpretate,
occorrendo comunque che la scelta assunta dal precetto interpretativo
rientri tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale del
testo interpretato.

Il DL 8/99 introduce,, come è pacifico già dalla prima lettura una
ipotesi di cessazione automatica ex lege dall'incarico, tanto per i
Segretari del nuovo impianto a regime, quanto per quelli della fase
transitoria.

Orbene è la classica ipotesi, stigmatizzata anche dal Giudice delle
leggi,, di "truffa delle etichette"; il decreto in esame , discorrendo
di norma interpretativa, vuole introdurre, di fatto, norme che hanno
caratteri sostanzialmente innovativi.

Il sistema originario introdotto dalla legge 127/97 era infatti almeno
su
questo punto, chiarissimo: da una parte (art.17, comma 70) quanto ai

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sindaci di nuova nomina stabiliva il principio secondo il quale
l'incarico del segretraio avesse durata corrispondente a quella del
mandato di colui che lo nomina, ma comunque il Sindaco poteva procedere
alla nomina dopo un primo periodo finalizzato a verificare il "quomodo "
dell'operare del Segretario; dall'altro ( art. 17, comma 81) con
riferimento ai Sindaci in carica al momento dell 5 entrata in vigore del
regolamento, luiiei dal prevedere qualsiasi ipotesi di cessazione
automatica correlata all'introduzione del nuovo regime, prevedeva-
laddove si voglia far propria l'interpretazione più lata- che essi
potessero nominare un nuovo segretario entro un determinato termine
-sancito dall'articolo 15, coi-nma 6 DPR'465/97-, decorso il quale il
Segretario si riteneva confermato.

Termine quello finale di cui all'articolo 15, comma 6 del regolamento
che , proprio per la chiarezza della norma, non lascia dubbi circa il
fatto che entro lo stesso debba essere adottato l'atto finale del
Sindaco di nomina del nuovo Segretario.  Interpretazione questa che @e
stata fatta propria dalla generalità dei TAR che si sono pronunciati in
materia.

Con il DL 8/99 le situazioni - dell'impianto a regime e della fase
transitoria- sono state viceversa equiparate, introducendo una ipotesi
di cessazione automatica per i segretari in carica al momento
dell'entrata in vigore del nuovo regime.

Dunque si @e introdotta una disciplina del tutto innovativo rispetto al
sistema previsto nella 127/97.

Cessazione automatica ex lege, senza l'emanazione di alcun atto,
illegittima tanto alla luce della considerazione che caratteristica del
pubblico impiego presso la P.A., nelle more di una completa
privatizzazione del rapporto e dell'instaurarsi della giurisdizione del
Giudice Ordinario, è che la nomina o la cessazione del rapporto devono
essere disposte con atti amministrativi autoritativi che , per loro
natura vanno motivati.

La giurisprudenza tanto dei TAR , quanto del CdS, infatti ha fatto suo
il principio secondo cui il venire meno di un incarico, anche
fiduciario, deve sempre e comunque essere motivato, in omaggio al più
generale principio


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cui nemmeno gli atti di alta amministrazione sfuggono all'obbligo di
motivazione.

Illegittimità anche costituzionale, per contrarietà agli articoli 2 e
113 Cost, in quanto, in modo inequivoco, l'articolo 113 Cost. sancisce
l'impu(inativa

zr

di tutti gli atti della P.A. e l'articolo 2 tutela il diritto
inviolabile alla conservazione del posto di lavoro.

Il DL 8/99 addirittura esclude l'emanazione dell'atto amministrativo
pregiudicando altresi il diritto del Segretario alla proposizione
dell'impugnativa e quindi a far valere davanti alla magistratura le sue
ragioni, con pacifica e palese violazione anche dell'articolo 2 della
nostra

Carta Costituzionale.

On.11 Colleghi convertire in legge dello Stato il DL 8/99
significherebbe incrementare ulteriormente il contenzioso amministrativo
e giungere alla sospensione dei processi per le sollevate questioni di
legittimità costituzionale che , per la loro totale evidenza, a
qualsiasi magistrato apparirebbero già prima facie rilevanti.

Dunque anziché raggiungere il fine , sarebbe il totale fallimento della
riforma tanto voluta da questi ultimi.

1 processi verrebbero sospesi e fino alla pronuncia della Corte Cost,
che sarebbe sicuramente favorevole ai segretari per la manifesta e
palese incostituzionalità della norma, le Autorità locali dovrebbero
comunque tenersi quel Segretario da loro tanto osteggiato.

Che il DL 8/99 sia intriso di profili di incostituzionalità sembra
averlo compreso anche la prima Commissione del Senato la quale ha,
prontamente, elaborato proposte emeridative al testo del Governo.

Ma anche la formulazione di questi ultimi emendamenti, in particolare
quella relativa al comma 2 dell'articolo 2, attinente il regime
transitorio , non è sufficiente a superare il netto contrasto con la
legge 127/97 e con l'articolo 15, comma 6 del DPR 465/97.


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Come ho già detto, quest'ultima norma, per pacifica interpretazione
anche della giurisprudenza amministrativa, contiene un termine finale
perci torio

( 12Ogg) entro il quale deve essere emanato l'atto dì nomina del nuovo
segretario.

A ciò aggiungasi che, in spregio a tutti i caratteri che deve avere un
atto di sollevamento dall'incarico (come sopra ho detto deve essere
motivato e deve trovare fondamento in un atto amministrativo , ai fini
della tutela giurisdizionale consacrata nella Costituzione anche la
Commissione formula una proposta che non prevede . ma di contro
espressamente lo esclude , un atio di non conferma.

E dunque , anche la Commissione, disattendendo l'impianto della 127/97,1
conferma. di fatto,, una ipotesi di cessazione automatica.

Cambiano gli addendi, ma non il risultato!!

Onorevoli Colleghi, ho formulato delle proposte emendative che
rispettailo appieno lo spirito della 127/97. nel contemperamento degli
interessi di quei lavoratori che, vincitori dì concorso., nominati dal
Ministero e non dal potere politico di turno. si sono trovati ,
dall'oggi al domani,, in un nuovo sistema.

Onorevoli Colleghi, ricordo che neppure la legge 127/97 ha raggiunto il
fine perseguito di porre il Segretario in una posizione di terzietà e il
Ministero incaricato . anziché adoperarsi per modificare in questo senso
la legge, sembra di fatto interessato ad andare nella direzione opposta.

Ho presentato un DDL, firmato dai più attenti parlamentari delle varie
forze politiche, per rivedere la composizione dei membri dell'Agenzia,
organo oggi di fatto nelle mani del potere politico ed anche in questa
sede invito il Governo a condividerne l'iniziativa.

In nessun paese occidentale è permesso all'ente pubblico , e nemmeno al
privato che investe soldi propri, licenziare un lavoratore senza
preavviso e senza motivazione alcuna.

Qualora non fosse accolto lo spirito degli emendamenti proposti e
passasse il DL cosi come proposto anche nel testo della Commissione, lo
Stato italiano creerebbe un precedente pericoloso perché degno degno
degli Stati totalitari di peggior fama.

Sen.Avv.Augusto Cortelloni