BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - N° 45
Caro Collega,
come vedi cerco anche di dare un'aria più professionale a questo nostro bollettino che sta crescendo sempre più: ogni volta che apro la posta trovo un buon numero di risposte, richieste di iscrizione, incitamenti a continuare, perfino qualche ringraziamento!
In questo numero, parto con le ultime notizie trasmesse dal Collega Alessandro Annibali che opera nel Lazio ed ha contatti sindacali con l'Agenzia.
Naturalmente, sarò lieto di pubblicare altre notizie che dovessero pervenirmi da altre sigle.
****
Notizie Romane 2
In data 11.03.1999 si è svolto presso lA.N.C.I. nazionale, sede provvisoria della scuola superiore della D.L., un incontro con il direttore della stessa Antonio Saja.
Il direttore ha presentato le linee programmatiche generali dellattività didattica della scuola, che sarà organizzata prevalentemente con criteri di localizzazione decentrata.
Il funzionamento della scuola avverrà attraverso lo strumento delle convenzioni con istituti che diano le necessarie garanzie e che saranno scelti con procedure che garantiscano criteri obiettivi di individuazione dei soggetti autorizzati o incaricati di tale attività.
Linizio dellattività didattica tramite i corsi di aggiornamento e perfezionamento è previsto nel prossimo autunno.
Sono state presentate anche giornate di studio articolate sia sul territorio nazionale, sia sui vari aspetti ed istituti della recente riforma della categoria.
Dette giornate dovrebbero in linea di massima tenersi nei mesi di aprile, maggio e giugno, con lobiettivo di illustrare ai colleghi i vari aspetti della riforma e la nuova figura del segretario comunale.
E stato accennato al problema di dare avvio anche ai corsi di perfezionamento e specializzazione per la progressione in carriera ed a quelli per labilitazione professionale.
Ma per questi ultimi cè da attendere la conclusione dei concorsi appena avviati.
Durante lincontro il direttore ha comunicato lintenzione di aprire un canale permanente di consultazione con le organizzazioni sindacali per tutte le questioni che riguardano la gestione della scuola.
La F.I.S.T. C.I.S.L. ha obiettato come le giornate di studio presentate non costituiscono attività di aggiornamento né perfezionamento professionale.
Semmai sono attività di divulgazione che può essere svolta dalla scuola solo su delega dellagenzia nazionale.
Per quanto attiene ai corsi validi per la progressione in carriera è stata rilevata la necessità di attendere il risultato del nuovo contratto che dovrà rivedere ampia parte di tali argomenti.
E stato posto anche in evidenza come lattività di formazione professionale sia materia di contrattazione e che quindi le relazioni sindacali con la scuola devono ispirarsi a tale metodo.
Tale posizione non è stata accolta dal direttore della scuola in quanto non si ritiene soggetto investito direttamente di poteri negoziali.
In linea di massima è stato stabilito di effettuare lincontro con i sindacati il primo giovedì di ogni mese.
E stato anticipato che è prevista a Roma in una sede da stabilirsi, per il 07.04.1999la prima giornata di studio.
***
In data 11.03.1999 si è svolto a Roma lincontro mensile con il direttore generale dellAgenzia nazionale.
Lincontro è stato piuttosto breve in quanto la sala dellincontro doveva essere resa disponibile per la riunione del consiglio damministrazione.
Si è comunque ribadito che si dovrà giungere al più presto alla sottoscrizione di un protocollo dintesa per regolare i rapporti dellagenzia con le OO.SS.
Si è anche sollecitato che il consiglio damministrazione dellagenzia individui un delegato per i rapporti con le OO.SS.
Le organizzazioni sindacali si sono riservate di presentare una bozza di protocollo.
Non è stata stabilita la data del prossimo incontro.
****************************
Il caso del Comune di Concesio
Da "Brescia Oggi" del 9 Marzo 1999
IL CONAUSER E IL << CASO CONCESIO >>
Signor direttore, il Conauser ( Comitato nazionale segretari comunali e provinciali "a rischio", costituzionalmente protetti ) esprime il suo forte disappunto per il comportamento "omissivo" del Sindaco del Comune di Concesio, che è lunico Sindaco dItalia a non aver ancora reintegrato la segretaria ministeriale titolare del suo comune, Rosalia Cammarata.
E ciò si sta protraendo da oltre quattro mesi dalla data della decisione del Consiglio di Stato, che gli ha dato torto ed ha confermato la Cammarata al suo posto ( di cui è lunica esclusiva titolare come pur ben detto dal sottosegretario agli interni Vigneri) e annullando la nomina dellaltra segretaria, Laura Romanello ritenuta dal Cds illegittima anche perché la stessa è priva del titolo di segretario generale , richiesto per poter accedere ai comuni con oltre 10.000 abitanti, come Concesio.
Il Sindaco di Concesio sta omettendo un atto dovuto, forse perché ritiene di potersi far forte ( a torto e sbagliando) dellinterrogazione parlamentare di Alessandro Cè, nonostante la risposta contraria data allinterrogante dalla Vigneri che allora ( in assenza di decreti interpretativi di sorta) aveva detto "sostanzialmente" che, dato che la magistratura aveva espresso le prime pronunzie in materia., non era opportuno e istituzionalmente corretto emanare circolare ministeriale esplicativa alcuna o decreto interpretativo di sorta, sulla materia "giudicata" e "giudicanda"; anche se poi la stessa si è clamorosamente smentita, osannando il recente decreto legge interpretativo n. 8/89, dando ad intendere che con questo decreto sarebbero cessati automaticamente dallincarico tutti i segretari comunali e provinciali e sperando che ciò ora "sia chiaro per tutti, anche per chi deve giudicare"!
Mentre per il Conauser , unattenta lettura dellart. 2 commi 1 e 2 decreto legge 8/99 (interpretativo dellart. 17 . commi 70 e 81 legge 127 /97), e di detti commi 70 e 81 , dà invece lesatta dimensione della limitata applicabilità in fase di prima attuazione e in sede di regime transitorio, della nuova normativa sulla nomina dei segretari comunali e provinciali ( ex commi 70 e 81 art. 17 L. 127/97 , cd legge Bassanini bis ); nel senso ( logico, letterale e costituzionale) che la stessa non riguarda ne può riguardare i segretari "ministeriali" titolari in servizio.
E tanto in quanto il segretario "ministeriale" non ha avuto mai nessuna nomina o incarico a tempo determinato dal sindaco o dal presidente di turno ma ha invece ottenuto il posto e la sede dovè titolare a seguito di un pubblico concorso nazionale ed in esecuzione di un decreto ministeriale, che lo preserva da qualsiasi cessazione dincarico " automatico" che dir si voglia.
Pertanto il senso anche reale, dellart. 2 ( interpretativo dei commi 70 e 81 art. 17 della legge ) ancorché chi lha scritta forse non lo voleva e quindi dei commi 70 e 81 art. 17 legge 127/97 ( che il decreto interpreta) poteva e può essere applicata dai sindaci neo eletti ( ex comma 70, in fase di prima emanazione , nel primo caso ) e poteva essere applicata dai sindaci in carica (ex comma.81, in sede di regime transitorio, nel secondo caso), solo in presenza di sedi di segreteria vacanti; e solo nei prossimi turn over elettorali, pur anche nelle sedi di segreteria coperte dai neo segretari "sindacali" e "presidenziali" ora incaricati a tempo determinato ( massimo 4 anni ) nelle sedi vacanti dai sindaci e presidenti di provincia loro predecessori.
Fatta questa parentesi normativa e interpretativa e con laugurio che questa tesi ( che da sempre sostiene il Conauser , al di là di quanto sostiene e dichiara la Vigneri ), possa essere condivisa anche dal sindaco di Concesio , si sollecita la reintegra della collega Cammarata, onde evitare anche i rigori di un giudizio di ottemperanza e le conseguenze per linosservanza di unordinanza data da unautorità giurisdizionale (giudicante), legalmente costituita.
Carmelo Ioculano - Coordinatore Nazionale Conauser
**************************************
Sentenze del TAR Campania -
Si ha notizie di due sentenze, favorevoli alle tesi dei Segretari Comunali, pronunziate dal TAR Campania.
- La prima è la sentenza n° 568 della Sez. I, del 10.11.98, pubblicata il 1.3.99, relativa al caso della Collega Lucia De Rosa. Non conosco il testo della sentenza e sono in attesa di riceverne copia. Appena ne saprò di più ne darò informazione.
- La seconda è la sentenza n° 377 della Sez. V, del 24.11.98, pubblicata il 15.2.99, nella quale - a quanto mi si dice - si afermerebbe tra l'altro: " ... e' bene evidente come il sistema, sia pure rinnovato nelle modalità d'individuazione delle funzioni e dei compiti del Segretario Comunale, non può prescindere in ogni caso dal rispetto dell'obbligo di motivazione espressa, sufficiente e congrua, richiamato dalla stessa legge 241 del 1990, quale presidio della legalità dell'azione della Pubblica Amministrazione".
Spero domani di avere qualche altra notizia da inviare.
Buon week end.
Carlo Saffioti