BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - N° 46

Caro Collega,
eccomi ancora alle prese con il nostro bollettino che cerca, per quanto possibile, di avere cadenza quasi giornaliera.

    Questa volta ti propongo l'esame di un caso di revoca che riguarda, proprio in questi giorni, un Collega il quale ha voluto inviarmi copia del suo "atto di discolpa". Naturalmente non si tratta di giudicare bensì di conoscere quanto davvero sta avvenendo negli Enti, per valutarlo nel modo più serio e professionale.

    Il secondo pezzo che inserisco nel Bollettino è un contributo del Collega di Battipaglia sul famigerato decreto legge n° 8/1999 che rischia di essere annoverato - almeno per l'art. 2 - tra quelli degni della notissima "Corrida"!

Buona domenica

 

 

 

Carlo Saffioti

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UN CASO DI REVOCA - DISCUTIAMONE PER CAPIRE MEGLIO

Un Segretario Comunale, sottoposto a revoca, mi ha inviato copia delle giustificazioni che ha presentato in propria discolpa.

Mi pare opportuno pubblicare tale nota - apparentemente molto precisa e documentata - dopo averla ovviamente depurata di qualsiasi riferimento personale e locale, perché i lettori possano - se lo vogliono - partecipare al dibattito.

Sono naturalmente pronto a divulgare, con la medesima ampiezza e modalità, eventuali precisazioni o altro che mi dovessero pervenire da altre parti.

Credo infatti che, al di là del caso specifico, sia importante capire quali sono - nella realtà concreta - i problemi ed i comportamenti che si registrano nei vari Enti Locali.

Senza volermi ne' potermi ergere a giudice, mi sembra che i fatti - almeno così come sono descritti - integrino, eventualmente, una ipotesi di responsabilità disciplinare.

Per questi fatti è azionabile un procedimento così grave come la revoca?

E' corretto, legittimo e legale eliminare - di fatto - il procedimento disciplinare sostituendolo con quello di revoca?

Si è tenuto presente il rischio - concreto, se si conosce la giurisprudenza in tema di giudizio sul lavoro - di centinaia di cause, con i relativi indennizzi e spese legali e giudiziarie?

Qualcuno vuole ricordarsi cosa successe quando - uscita la famosa legge "Bucalossi", L. 10/1977 - migliaia di Comuni, nel coro festante di interpretazioni frettolose anche se comode, furono indotti ad espropriare allegramente ettari ed ettari di terreno, salvo poi dover pagare miliardi per indennizzi, rivalutazioni monetarie, danni e quant'altro?

Quanto è costata quella faccenda, che ancora - dopo più di vent'anni - non è del tutto conclusa? Chi ha risposto per quegli errori? E soprattutto, chi ha pagato quei miliardi?

Sarebbe oltremodo interessante conoscere il parere dei Sindaci, più ancora di quello dei Segretari.

 

C.S.

 

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AL SIG.SINDACO DI X

ALLA GIUNTA COMUNALE

 

Oggetto: Giustificazioni ex art.15/5° D.P.R. n° 465/1998

In esito all’avvio della procedura di revoca del Segretario Comunale di X disposta dal Sindaco con nota prot. …. del … si forniscono le seguenti giustificazioni e considerazioni.

Si contestano le "perduranti violazioni dei doveri di servizio e del mancato esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alla figura del Segretario Comunale"; tali supposte violazioni definite "gravi" costituiscono, ad avviso del Sindaco, l’essenza di "fatti e comportamenti" addebitabili al segretario comunale.

Preliminarmente si osserva che la nota del Sindaco è il portato di una erronea, falsa interpretazione della normativa attualmente in vigore che, intesa nel senso evidenziato, eliminerebbe ogni garanzia di tutela dei diritti del pubblico dipendente.

La procedura di revoca se portata a compimento inoltre determinerebbe, a parte ogni considerazione di natura economica (riduzione dello stipendio a quello tabellare, interruzione dell’anzianità di servizio ecc.), atteso il suo giudizio di disvalore, la lesione dell’immagine che questo segretario eventualmente non mancherà di tutelare nella sede competente.

Si sono volute inoltre ignorare, richiamandosi esclusivamente all’art.17 / 71 della legge 127, le norme di cui all’art.17 del Regolamento n° 465/98 e all’art. 68 e segg. del T.U. n°3/1957 relative entrambi alla procedura disciplinare acclarando una "perdurante gravità" delle violazioni ai doveri d’ufficio che, anche qualora sussistenti, obiettivamente non possono qualificarsi tali; e ciò al solo scopo di limitare il diritto di difesa in sede amministrativa. Sintomo dell’eccesso di potere per falsità della causa.

In parole povere, le supposte violazioni vengono ex officio ritenute gravi perché l’art. 17 parla di revoca per ripetute gravi violazioni, al solo scopo di eludere le difficoltà burocratiche, irte di pericoli, previste per la instaurazione e lo svolgimento di un regolare procedimento disciplinare.

L’effetto "revoca" equivalente in parte ad una sorta di "destituzione con riduzione dello stipendio" , questi ultimi quali possibili atti conclusivi del procedimento disciplinare, si sarebbe potuto realizzare egualmente ma a condizioni ben diverse !

I doveri d’ufficio (o di servizio) di qualunque pubblico dipendente in parte sono enunciati espressamente dagli artt. 11-17 del T.U. 8 gennaio 1953 n° 3 e dal Regolamento del 31 marzo 1994 (c.d. codice di comportamento), in parte si ricavano dalla forma del giuramento e in parte a contrario dalle norme che puniscono infrazioni disciplinari .

Tali doveri sono:

dovere di fedeltà

dovere di diligenza

dovere di esclusività

dovere di imparzialità

dovere di condotta irreprensibile nella vita privata

dovere di serbare il segreto d’ufficio

dovere di obbedienza

dovere di fornire all’amministrazione informazioni relative alla propria situazione personale.

Dal confronto dei suindicati doveri d’ufficio con quelli di cui si lamenta la "grave violazione" enucleati dal Sindaco nella sua nota dalla lett. a) alla lett. i) non sussiste alcuna corrispondenza a parte il "dovere di diligenza" di cui sopra.

Circoscritto lo showdown a quest’ultimo dovere, escludendo tutti gli altri dei quali, ictu oculi, non si rileva alcuna violazione contestata, mi limiterò ad evidenziare la infondatezza dell’accusa per poi procedere minuziosamente alla disamina degli altri punti delle nota di addebito che, ribadendo la loro insussistenza quali "gravi violazioni", necessitano comunque di una precisazione.

Un’ulteriore precisazione va fatta inoltre –limitatamente alla figura del segretario comunale – sulle funzioni attribuite al detto funzionario dalla legge Bassanini.

Rientrano nel dovere di diligenza "l’obbligo di osservanza dell’orario di ufficio" e "l’obbligo di non assentarsi senza giustificazione"(Virga, Il pubblico impiego) .

L’impiegato pubblico è tenuto ad osservare l’orario d’ufficio, salvo quando sia ammesso l’orario flessibile, il recupero del periodo di assenza nello stesso giorno o in giorni successivi (art. 14 St.).

Tale disposizione va integrata con quella prevista in modo particolare per i segretari comunali di cui all’accordo contrattuale approvato con D.M. 19/2/1986 che così si esprime:

"L'orario di servizio di trentasei ore settimanali può essere distribuito in cinque o sei giorni, in relazione all'orario d'ufficio stabilito in ogni singola amministrazione.

Qualora non sia possibile tenere le riunioni degli organi collegiali nelle quali è necessaria l'assistenza del segretario durante il normale orario di servizio, le prestazioni straordinarie a tal fine richieste, anche in eccedenza dei limiti massimi previsti, saranno compensate quale lavoro straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e della vigente normativa ovvero recuperate nei casi e con le modalità concordate con l'amministrazione. "

Ora nel luglio 1994 al momento dell’ingresso in servizio presso la segreteria di X, nel corso della prima seduta della Giunta a cui partecipavo, al fine di evitare malintesi con l’amministrazione comunale, rammento che tenni a precisare quale sarebbe stato il mio orario di servizio e concordai che il ritardo in ingresso (dovuto ad oggettive difficoltà di raggiungimento della sede: 40 Km) sarebbe stato compensato sia dalla rinuncia ad ogni pretesa di liquidazione lavoro straordinario in conseguenza delle prestazioni lavorative serali dovute alle riunioni di organi collegiali sia da un prolungamento dell’orario di uscita oltre quello previsto per gli altri dipendenti.

In questi anni ho rispettato tale accordo provvedendo, a seconda dei casi, a ritardare l’uscita, fermo restando l’obbligo delle trentasei ore settimanali.

Non ho proceduto alla timbratura dell’orario marcatempo perché per prassi consolidata nella maggior parte dei Comuni della Provincia i segretari comunali non procedevano alla suddetta timbratura (e tale era la situazione nel comune di X prima del mio arrivo).

Non corrisponde assolutamente al vero l’ingresso mattutino tra le 9.30 e le 10 !

In questi anni l’amministrazione comunale poteva liberamente denunciare la eventuale violazione dell’accordo e richiedere per iscritto al segretario la timbratura del marcatempo.

Ma ciò non è stato fatto !

Solo in ipotesi di un mio rifiuto ovvero di una rilevata mancata osservanza, rilevata tramite lo strumento marcatempo, delle trentasei ore settimanali si sarebbe potuta attuare una legittima contestazione di violazione al dovere d’ufficio di che trattasi che si vuole ora effettuare.

In uno Stato di diritto, qual è ancora questo, non si possono arrecare gravi danni economici e morali sulla base di nude asserzioni non suffragate da prove certe !

a) Il Segretario non ha mai svolto, quantunque stimolato a farlo, le funzioni di coordinatore dei responsabili di Settore, né ha coordinato l’attività degli stessi in sintonia con la programmazione dell’Amministrazione;

La nuova norma (art.17 comma 68 legge 127/97) prevede che il Segretario Comunale sovrintenda allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordini l’attività.

Ma come si effettua tale "coordinamento" ? Questa è chiaramente una norma programmatica che abbisogna di ulteriori specificazioni. Attesa la difficoltà di interpretare tale norma, ritengo che i termini e le modalità operative per l’attuazione del c.d. coordinamento dovranno essere esplicitate nel Regolamento dei servizi e degli uffici ove dovrà essere prevista un’apposita Conferenza di Servizio.

Sino all’approvazione di detto Regolamento, mi sono ritenuto libero di interpretare il "coordinamento" in maniera diversa da quella voluta dal Sindaco.

A mio avviso per "coordinamento" non si intende solamente "riunione periodica del segretario con i capi settore" come inteso invece dal Sindaco. Il coordinamento può benissimo espletarsi attraverso singole attività di impulso - che ho in più occasioni esercitato - che non richiede necessariamente la riunione contemporanea dei tre capi settore.

Di conseguenza l’addebito del Sindaco va inteso nel senso di omissione del coordinamento "secondo il suo punto di vista".

Per quanto concerne la programmazione si fa presente che, tenuto in debita considerazione che ai sensi della 142 (art.51) integrata dalla 127 e dalla 191, spetta ai capi settore la responsabilità della realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo, bisognerebbe indicare i casi in cui la mancanza di "coordinamento" del segretario, supposta dal Sindaco, abbia determinato una deficienza di "sintonia" tale per cui gli obiettivi ed i programmi non si poterono realizzare !

b) In alcuni casi, svolgendo le funzioni di assistente e referente in Consiglio comunale, si è verificato che la documentazione delle proposte di delibera fosse incompleta, dimostrando così un disinteresse tale da non controllare preventivamente neppure le pratiche fondamentali da sottoporre all’approvazione dell’organo di indirizzo politico e di controllo del Comune.

Il Sindaco intende riferirsi ad un "unico caso" nel quale, nel corso di una recente seduta consiliare, veniva accertata la mancanza, all’interno della proposta di delibera avente ad oggetto " studio di fattibilità ……" della relativa documentazione tecnica (elaborati di progetto).

Rammentando che il segretario non è più, come in passato, responsabile dell’istruttoria delle delibere degli organi collegiali (art.52 legge 142 ora abrogato) e che l’allegazione della documentazione rientra senz’altro nell’attività istruttoria ora conferita ai responsabili di settore, si allega dichiarazione (all.A) del capo settore Arch. YY a giustificazione della mancata allegazione.

Le ulteriori affermazioni del Sindaco sono gratuite e infondate in quanto non suffragate da elementi di riscontro.

c) Nei rapporti con l’amministrazione ed i propri collaboratori, quando è stato posto di fronte a richieste di consulenza giuridica su quesiti particolari, non è stato in grado di fornire alcuna risposta dimostrando una indolenza particolarmente accentuata che ha determinato un clima di grave sfiducia e conflittualità.

Bisogna distinguere i rapporti con gli amministratori da quelli con i propri collaboratori.

Per quanto concerne i primi, devo dire che in questi quattro anni di servizio presso il comune di X raramente sono stato investito da parte degli amministratori di richieste di consulenza giuridica. Gli unici casi che mi ricordo concernono l’ex vigile urbano Sig.KK, implicato in una vicenda che avrebbe potuto portare ad una sua destituzione, e la ex insegnante Sig.ra ZZ sottoposta a procedimento disciplinare.

I predetti casi mi sono stati sottoposti dal Sindaco al quale ho fornito un’ampia documentazione in cui, grazie alle mie specifiche conoscenze informatiche e dopo una ricerca giurisprudenziale relativa agli anni dal 1979 al 1997, ho evidenziato i presupposti per una legittima decisione nei due casi sottoposti alla mia attenzione.

La predetta documentazione è disponibile a richiesta essendo ancora memorizzata nel computer d’ufficio.

Ad eccezione dei casi suesposti non sono mai stato investito da parte degli amministratori, e ciò con mio grande rammarico, di richieste di pareri.

Devo aggiungere che i predetti amministratori hanno preferito da sempre investire di tale funzione il vice segretario Dr.WW anziché il segretario comunale come prevede la legge (funzione di assistenza giurico-amministrativa : art 17 / 68 legge 127).

Ho anche cercato di protestare per questa situazione "anomala" sia con l’ass.JJ (fautore da sempre dell’abolizione della figura del segretario comunale perché non ritenuta più necessaria ) sia col Sindaco; in varie occasioni ho accertato tale isolamento e ne sono rimasto amareggiato al punto di sentirmi (anche grazie al sig.Bassanini) "inutile".

Ma si badi bene tale esclusione non è avvenuta in conseguenza di una mia incapacità professionale ad esaudire le richieste degli amministratori.

La mia capacità professionale non è stata mai messa alla prova ad eccezione dei due casi suesposti.

Ne è la prova la redazione del nuovo Statuto e del connesso Regolamento dei Servizi ed Uffici.

Alle riunioni per la discussione del nuovo Statuto, come noto l’atto più importante del Comune, la sua "Costituzione", non sono stato mai invitato; mi sono ritrovato in Consiglio con uno Statuto predisposto dal Dr. WW, mai discusso in Giunta, ove avrei senz’altro potuto apportare la mia collaborazione ed esperienza avendo già redatto uno Statuto nel Comune di provenienza nel 1990 in occasione della entrata in vigore della 142.

Malgrado questa situazione di isolamento mi sono attivato dedicandomi per quindici giorni consecutivi alla redazione del Regolamento, del quale fornii copia al sindaco e all’ass.JJ.

Ma la mia opera non fu apprezzata, con la conseguenza di un atto d’impulso: cestinare il risultato della mia fatica !

Anche la emissione, la scorsa estate, da parte del Sindaco dei provvedimenti di attribuzione delle funzioni di cui all’art 51 legge 142 ai tre capi settori non è stata preceduta da alcuna comunicazione al Segretario !

A tal proposito, oggi 11 gennaio apprendo dalla consultazione casuale dell’Albo Pretorio, (alla stregua di quisque de populo ! ), che il Sindaco ha emesso in data 7 u.s. provvedimenti di adeguamento delle indennità ai capi settore dei quali naturalmente non ero stato informato.

La sede principale, come noto, per l’estrinsecazione di pareri da parte del segretario è la riunione della Giunta .

Ora in XX esistono due tipi di riunioni giuntali: quella deliberativa o formale e quella non deliberativa o informale.

In quella informale, alla quale non è invitato il segretario, vengono discusse tutte le problematiche e gli indirizzi programmatici dell’ente nonché gli aspetti giuridici legati ad un più efficace raggiungimento del fine pubblico.

Qualche giorno dopo le predette deliberazioni, nel corso della c.d. Giunta deliberativa o formale, vengono sottoposte sbrigativamente all’attenzione del segretario al quale non rimane altro che svolgere una funzione meramente notarile con la verifica della presenza e della volontà degli amministratori di adottare i singoli provvedimenti.

Non si deve erroneamente ritenere che l’intervenuta abrogazione delle disposizioni sul parere di legittimità precluda al segretario la espressione di una determinazione consultiva.

Come può il Sindaco, alla luce di quanto suesposto, affermare che il segretario abbia omesso di svolgere la sua funzione più importante ? Quale genere di conflittualità e di sfiducia può venirsi a determinare se il segretario è costretto ad operare in simile situazione ?

Per quanto riguarda i rapporti con i propri collaboratori, in particolare con i tre capi settore, non sono stato mai investito di particolari problematiche giuridiche salvo quelle di routine per cui non si può affermare che il segretario abbia negato anche in questo caso la propria collaborazione o assistenza.

La conflittualità cui fa riferimento il Sindaco è sicuramente da collegarsi ai rapporti tra questo segretario ed il Dr. HH, capo settore ufficio finanziario: conflittualità non certo determinata da "richieste di consulenza giuridica su quesiti particolari" insoddisfatte (per quello che esporrò al successivo punto d).

d) Si è reso responsabile, relativamente all’ultimo anno, di un peggioramento notevole dei rapporti sia di lavoro che umani con i dipendenti di alcuni uffici a causa di affermazioni lesive della dignità e della morale dell’individuo proprio perché relative alla sfera personale e non all’ambiente di lavoro e alla produttività e capacità professionale dei dipendenti.

Chiarisco subito che il Sindaco pur generalizzando il problema intende riferirsi esclusivamente ai rapporti del segretario comunale col capo settore uff. finanziari Dr. HH come risulta dalle allegate dichiarazioni dei tre capi settore (All. A, B, C)

Il Dr. HH, alle dipendenze del Comune mercè l’istituto della mobilità, ha assunto nei confronti del segretario comunale un giusto atteggiamento di "ostilità" ( da host, nemico ) conseguenza dei miei continui richiami all’osservanza di doveri comportamentali all’interno della sede municipale, e quindi nell’ambiente di lavoro, che in più occasioni venivano violati.

Ora mi chiedo quali sono le affermazioni lesive da me rivolte al Dr.HH (o a terzi) relative alla sua dignità e moralità ?

La dignità è la "condizione di chi per qualità intrinseche o per meriti acquisiti, è o si rende meritevole del massimo rispetto" mentre la morale "concerne le forme e i modi della vita pubblica e privata, in relazione alla categoria del bene o del male" (da Nuovo Zingarelli Ed.1984)

Forse sono stati i miei richiami "all’interno dell’ambiente di lavoro", lesivi di quella dignità o morale, ad una maggiore serietà quando il predetto più volte veniva sorpreso in atteggiamenti "inequivocabili" con una dipendente sottoposta nel suo ufficio e nell’archivio comunale posto nel seminterrato ?

Al fine di supportare questo scritto difensivo, ho richiesto anche al Dr. HH una dichiarazione relativa alla nota di addebito di cui al punto c); in particolare richiedevo se il predetto avesse mai avuto occasione di rivolgere al segretario quesiti particolari di ordine giuridico ricevendone un rifiuto tale da dimostrare una sua " indolenza particolarmente accentuata che ha determinato un clima di grave sfiducia e conflittualità".

La risposta fornita alla mia richiesta (all. C ) evidenzia una rilevante animosità nei miei confronti addirittura sfociante in una mia pretesa "persecuzione politica" , (dato che il predetto svolge le funzioni di assessore di scelta sindacale presso il limitrofo comune di ….) forse per solleticare la sensibilità degli amministratori di X.

Infatti il HH fa riferimento nella sua risposta tra l’altro ad un preteso " atteggiamento palesemente e pregiudizialmente ostile nei confronti del suo impegno politico".

Ma nessuno vuole limitare l’impegno politico del Dr. HH ! Solo che l’impegno politico va esercitato secondo i privilegi ed i limiti che la legge consente (v. legge 816).

E’ stato infatti rilevato di recente dall’ufficio personale (e non dal segretario !) una interpretazione "troppo estensiva" della legge 816 da parte del Dr. HH secondo la quale il predetto aveva omesso di prestare orario lavorativo (circa 22 ore) adducendo che i congedi ordinari e straordinari dal medesimo fruiti non rientravano nel monte ore dei permessi retribuiti. Le predette ore furono poi condonate al Dr. HH.

E) In diversi casi è intervenuto , anche al cospetto di altre persone, con malcelato significato di irrisione, nei confronti di Assessori e Vicesindaco con epiteti offensivi e oltraggiosi tali da rasentare la denuncia penale (la volgarità e la provocazione della parola "STRONZO" ne è la prova).

 

Come noto l’epiteto "stronzo" ovvero la frase che lo contiene " non fare lo stronzo" può assumere diversi significati a secondo delle circostanze e del modo con cui si attribuisce.

Inoltre rileva ai fini di cui sopra anche il tipo di rapporto esistente o instauratosi tra il dans e l’accipiens l’epiteto offensivo (es. rapporti di amicizia); infatti "bisogna mettere in rilievo, ed anche sottolineare, che il valore offensivo di una espressione è assai relativo, variando notevolmente con i tempi, i luoghi e le circostanze" (Antolisei).

Oggetto della tutela penale nei delitti contro l’onore sono la reputazione e il sentimento del proprio valore sociale (onore e decoro) .

Alla luce di quanto sopra si rileva la mancata corrispondenza al vero di quanto affermato nella contestazione di cui al punto E).

Attesa la gravità di quanto affermato si prega il Sig. Sindaco di farsi promotore delle relative querele o denuncie da parte dei Sig.ri Assessori da me oltraggiati !

Un discorso a parte va fatto nei confronti del giovane assessore nonché vice-sindaco sig. ** da me conosciuto nel 1994. Un giovane "rampante", desideroso di far carriera politica ma alle prese con il servizio militare e i problemi dei fuori corso universitari. Nei rapporti interpersonali furono ben presto superate le barriere segretario/vice-sindaco ; e lo stesso avvenne anche nei confronti di un altro giovane assessore (++). Tra di noi era consentito scherzare ed anche andare a mangiare una pizza. Sempre più andavo considerando l’assessore ** alla stessa stregua di mia figlia (sua collega universitaria nel medesimo corso di laurea) : lo incitavo a studiare, lo consigliavo di mettere in secondo piano la sua attività politica, di finire presto gli studi e di costruirsi un futuro.

Spesso a tal uopo lo spronavo a studiare con dei quesiti di carattere giuridico; il predetto tra l’altro gradiva il mio interessamento e in varie occasioni mi veniva a trovare nel mio ufficio per farsi "interrogare" su argomenti relativi ad esami universitari in preparazione.

Io d’altra parte ero felice di dare la mia collaborazione perché ciò mi riportava indietro negli anni quando alla sua età ero alle prese con gli stessi problemi; inoltre il confronto con un giovane fresco di studi mi consentiva di saggiare la mia memoria e la mia attuale preparazione giuridica. Ho anche provveduto, su sua richiesta, ad aiutarlo ad iscriversi agli esami presso l’università di … tramite Internet nella impossibilità di raggiungere la sede universitaria. Per supportarlo negli studi gli ho anche fornito l’elenco delle domande rivolte dal professore titolare della cattedra in sede di esami di diritto penale (appena superato dalla figlia).

Venuto a conoscenza dell’argomento della tesi di laurea mi sono fatto spesso parte diligente nel ricercare a casa ed in ufficio articoli che potevano essere a lui d’aiuto.

L’assessore **, da quanto deduco dall’esame della sua personalità, ha interpretato tutto ciò in malo modo : forse come "atti dovuti" o "atti riguardosi" in relazione alla sua carica di vice-sindaco. Ma così non era ! Questi miei interessamenti erano determinati solo da una sincera amicizia nutrita nei suoi confronti. D’altra parte già la legge 142 del 1990 aveva rideterminato il ruolo dell’assessore (sia esso vice-sindaco) e del segretario comunale ! Il rapporto gerarchico veniva ad essere instaurato fra sindaco e segretario ("il segretario dipende funzionalmente dal sindaco") e non tra vice-sindaco e segretario: gli assessori rilevavano a far tempo da quella data non "uti singuli" ma "uti collegium".

Questa breve cronistoria dei rapporti fra questo segretario e l’Ass. ** serve a dimostrare che l’epiteto attribuito al medesimo "non fare lo stronzo" (che tra l’altro sinceramente non ricordo in quale occasione sia stata da me profferito anche se non l’escludo, facendo esso parte del mio vocabolario "amichevole") non aveva alcun animus iniurandi, come ebbi a puntualizzare in una precedente seduta giuntale.

A parte questo episodio, sulla cui rilevanza penale nutro forti dubbi, non ritengo mai di aver profferito frasi ingiuriose o oltraggiose nei confronti di dipendenti o amministratori del Comune come indiscriminatamente il sindaco riferisce. Se ciò fosse avvenuto sono pronto ad assumerne ogni responsabilità assieme naturalmente ai denuncianti.

f) La gestione del proprio orario di lavoro avviene in maniera assurda ed impropria tanto da non essere presente in ufficio prima delle 9.30-10.00, lasciando il servizio mediamente dalle ore 13 alle ore 14, omettendo di rispettare qualsiasi forma di controllo della propria presenza lavorativa.

g) Nonostante questa personalissima gestione dell’orario di lavoro, che determina una oggettiva situazione di disagio, le poche ore di presenza vengono utilizzate senza renderne conto a nessuno e tantomeno al Sindaco, facendosi protagonista di frequenti uscite dalla sede comunale anche per svolgere le funzioni relative ai protesti cambiari nei rapporti con le banche locali

A parte le affermazioni non veritiere di una entrata nelle ore (dalle 9.30 alle 10.00) indicate dal sindaco, valgono le considerazioni svolte sopra relativamente all’orario di servizio aggiungendo che altro personale in virtù della flessibilità (vedi ad es. Dr. HH) è stato autorizzato a ritardare l’entrata.

Non capisco cosa intende il sindaco quando parla di resa del conto delle ore di servizio espletate !

Forse rileva una mancanza di un’elencazione giornaliera delle ore utilizzate in servizio ?

Sarei tenuto a presentare tale resoconto a qualcheduno secondo le vigenti disposizioni statali o locali ? Tale resoconto è stato mai richiesto al segretario ?

Anche l’asserzione delle frequenti uscite per l’espletamento di funzioni rientranti nelle attribuzioni del segretario comunale quali il servizio dei protesti cambiari, dal quale sfortunatamente non posso esimermi pena gravi conseguenze di natura penale e patrimoniale, appare gratuita e infondata.

A dimostrazione di tale assunto si allega (all.D) fotocopia del libro repertorio dei protesti relativi agli ultimi sei mesi; dal suo esame risulta che il segretario comunale nel periodo di cui sopra ha eseguito complessivamente n° 44 protesti , così distribuiti:

Mese di Luglio : n° 13 protesti

Mese di Agosto : n° 10

Mese di Settembre : n°9

Mese di Ottobre : n°5

Mese di Novembre : n°3

Mese di Dicembre : n°5

Trattandosi di titoli domiciliati per cui l’accesso è stato eseguito presso gli istituti di credito e non presso i singoli debitori, si rileva dalle date dei singoli protesti che:

I (13) protesti del mese di Luglio hanno determinato n° 2 uscite del segretario per l’attività di che trattasi; i (10) protesti del mese di Agosto, n° 2 ; i (9) protesti del mese di Settembre, n° 2; i (5) protesti del mese di ottobre, n° 1; i (3) protesti del mese di Novembre, n° 1; i (5) protesti del mese di Dicembre n°3.

Non credo che n° 8 uscite in sei mesi, pari ad una media di n° 1,4 (per eccesso) per mese, possono essere qualificate "frequenti" .

Risulta, per il numero dei protesti eseguiti (n° 48) , la esiguità di tale incombenza che certamente non può determinare "le frequenti uscite" e "una oggettiva situazione di disagio" lamentate dal Sindaco.

Comunque a prescindere dalla frequenza o meno delle uscite per l’effettuazione dell’attività di che trattasi, tengo a ribadire che essa rientra ancora (purtroppo) nelle attribuzioni del segretario comunale e che come tale va eseguita durante le ore del servizio del segretario comunale.

h) La frequente omissione della preventiva comunicazione al Sindaco della/e giornate di congedo per le quali produce solo a posteriori la richiesta di autorizzazione per tali permessi dimostrando una totale mancanza di rispetto per le regole procedurali ed istituzionali.

Dalle allegate note di richieste ferie del segretario (all. E colore giallo) degli ultimi sei mesi si rileva quanto segue:

Richiesta ferie dal 25-6-1998 (n° uno giorni)

Richiesta ferie dal l’8-6-1998 (un giorno)

Richiesta ferie dal 29-7-1998 (cinque giorni)

Richiesta ferie dal 12-8-1998 (un giorno)

Richiesta ferie dal 16-10-1998 (due giorni)

Richiesta ferie dal 7 –12-1998 (un giorno)

Le predette richieste non risultano protocollate o timbrate col datario ad eccezione di quelle del 25-6-1998 (un giorno), protocollate il giorno 26 giugno, e del 29-7-1998 , datate prima del 29 dato che il Sindaco con propria nota del 28-7-1998 prot. 8163 ha comunicato all’Agenzia la concessione dei giorni di congedo.

Ciò dimostra che quando le ferie hanno riguardato una richiesta rilevante di giorni (es. cinque) è stata effettuata sempre la richiesta preventiva.

Per le richieste di un solo giorno o di due giorni, nella impossibilità di accertare la data certa della richiesta, si possono trarre le seguenti conclusioni: richiesta eseguita prima oppure richiesta eseguita dopo la fruizione del congedo.

Se il Sindaco afferma che le autorizzazioni venivano presentate in sanatoria intende naturalmente riferirsi a quelle relative ad un giorno o due giorni non certo a quelle relative a periodi più lunghi.

E’ prassi costante nel Comune di Gatteo a tutti i dipendenti consentire la comunicazione telefonica all’ufficio personale della fruizione di ferie nel caso di un solo giorno, fermo restando l’obbligo di redazione della richiesta il giorno successivo.

Nella impossibilità di contraddire la tesi del Sindaco (né d’altra parte il Sindaco può provare il contrario) posso tranquillamente affermare che, come avviene indistintamente per tutti gli altri dipendenti, ho provveduto ad avvertire l’ufficio di segreteria (Dr. Cono o Sig.ra Gobbi) della mia necessità di fruire il "giorno" di congedo.

Tale comunicazione telefonica, come certamente possono affermarne i destinatari, avveniva nelle prime ore del mattino del giorno di fruizione del congedo.

 

i) Nonostante fosse stato più volte invitato a desistere, ha continuato ad installare sui P.C. in dotazione ai vari uffici programmi non regolarmente acquistati dal Comune e, pertanto, privi della necessaria licenza d’uso, tanto da costringere il sottoscritto sindaco a produrre una lettera di diffida a tutti gli uffici.

Anche tale affermazione è priva di fondamento.

Rammento al Sindaco che, a seguito della sua lettera di diffida, trasmisi ai responsabili degli uffici mia nota in data 19-8-97 prot. 9197 (all. F) nella quale invitavo i responsabili di settore a disinstallare l’eventuale software privo della necessaria licenza d’uso e nel contempo sollecitavo l’amministrazione comunale, riconosciuta l’indubbia utilità dell’elaboratore testi denominato MS Word (che tra l’altro consentiva l’eliminazione definitiva delle vetuste macchine da scrivere !), ad acquisire le licenze in questione.

Ma purtroppo tale mia proposta non ha trovato riscontro !

Successivamente alla mia nota venne incaricato il sig. …, responsabile del CED del Comune di §, della cancellazione dai PC del software non autorizzato.

Devo aggiungere che con nota in data 22 u.s. (all. G), rimasta a tutt’oggi senza risposta, ho invitato il Dr. HH a disinstallare dal computer in dotazione il programma di scrittura "Assist 2" dal medesimo installato abusivamente.

Ora come può il Sindaco affermare che il segretario abbia "continuato ad installare sui PC in dotazione nei vari uffici" programmi non regolari ? Senz’altro si tratta di disinformazione!

Devo solo precisare per onestà che di recente è stata accertata in alcuni computers dell’ufficio tecnico (seguono 5 nomi), dell’ufficio di ragioneria (nome) e dell’ufficio VV.UU. (nome) la presenza di virus che impedivano agli strumenti informatici di funzionare (nome) oppure limitavano grandemente la funzionalità dei medesimi. Ho allora proceduto, tramite un antivirus, acquistato di persona per conto del Comune (anticipandone di tasca propria la relativa spesa), a sbloccare, con l’aiuto del sig.(nome), i computers infetti al fine di eliminare il nocumento alla funzionalità ed efficienza degli uffici di cui sopra.

Certo di aver dato ampie giustificazioni alle note di addebito del Sindaco del Comune di X, porgo

DISTINTI SALUTI

Il Segretario Comunale

(^^^^^^^^^^^^^^^^^^^)

X, Gennaio 1999

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La conferma di criteri di scelta dei Segretari comunali legalizzati dal Governo con D.L. n. 8 del 22/01/1999

 

Risibile, inopportuna, provocatoria, ancora una volta, quale atto di "terrorismi spicologico", quanto affermato dall’On. Vigneri (Italia Oggi di venerdì 20/01/1999) in merito all’interpretazione autentica contenuta nel D.l. n. 8/99 circa la durata dell’incarico del Segretari Comunale nominato dal Sindaco ai sensi della legge Bassanini (commi 70 e 81 legge n. 127/97).

Non era il caso di continuare ad infierire nei confronti di una categoria che ha subito la riforma e che non ha mai fatto resistenza né ostruzionismo alla fase applicativa della legge per carenza assoluta di potere contrattuale e di interlocutori politici disponibili ad esaminare, senza riserve e pregiudizi, un tema così importante per la vita istituzionale degli enti locali qual è quella dello "status" dei Segretari Comunali.

In realtà il Governo, per superare l’ostacolo (della motivazione) derivante dall’orientamento giurisprudenziale consolidatosi, con il Decreto Legge ha ritenuto di dover continuare l’intrepida azione "demolitrice" di una categoria sempre e comunque impegnata, in modo consapevole, a svolgere in silenzio il ruolo di garante del principio di legalità (art. 97 della Costituzione) che negli ultimi tempi sembra sacrificarsi nel nome dell’efficienza ed efficacia ignorando che la prima garanzia dell’efficacia sta proprio nella conformità dell’azione amministrativa alle norme che la regolano.

La scelta e la conseguente nomina del Segretario Comunale diventa così ampiamente discrezionale, insindacabile e non soggetta a nessun meccanismo improntato a criteri di professionalità o di capacità bensì soltanto all’osservanza rigorosa dei criteri legalizzati implicitamente dal Parlamento e dal Governo la cui linea direttrice si riconosce nei seguenti "valori" prioritari:

  1. Fedeltà politica (appartenenza diretta o indiretta alla coalizione politica che sostiene il Sindaco)
  2. Rapporti amicali con persone che sostengono direttamente e indirettamente l’Amministrazione o rapporti di parentela o affinità con persone che possono in un modo o nell’altro condizionare gli organi di Governo locale.
  3. Skill negoziale (capacità di definire preliminarmente con il Sindaco e l’Amministrazione ruolo, funzioni e comportamenti in relazione agli obiettivi che il Governo locale intende perseguire.
  4. Meritocrazia (professionalità – capacità gestionale – curriculum professionale ecc.)

Indubbiamente, con l’interpretazione autentica resa dal Governo, il sistema normativo sulla nomina e revoca dei Segretari Comunali, è messo seriamente in crisi definitiva relegando il Segretario Comunale ad un ruolo marginale, una sorta di "Optional" o di contenitore vuoto.

D’altro canto a quasi 2 anni dall’entrata in vigore , della Legge Bassanini, applicata in modo distorto e selvaggio, ha evidenziato un fenomeno sommerso che molti avevano sottovalutato: una categoria allo sbando, divisa, governata da uomini con elevata "vision" di opportunismo politico e incapace di recuperare una reale unità di intenti a difesa del proprio ruolo istituzionale a servizio dello Stato di diritto e soprattutto a difesa della propria dignità professionale.

Non si può, infine, sottacere che il nuovo modello di amministrazione definito dalla riforma Bassanini in questi due anni di esperienza si è caratterizzato da un unico movente: colorare il tutto di politica anche le più banali scelte tecnico – amministrative, ripristinando così da un lato la commistione o "complicità" di ruoli politico amministrativi che ha prevalso nel sistema previgente la legge 142/90 e, dall’altro, un sistema di immunità per gli organi politici non più responsabili degli atti di gestione.

Rebus sic stantibus, non ci resta che prendere atto del messaggio che il Governo con il D.L. n. 8/99 ha voluto nuovamente ribadire: "la migliore missione per la burocrazia è quella di essere servitore perfetto della classe politica".

 

Dott. Giovanni SANTOMAURO

Segretario Generale

Comune di Battipaglia