Bollettino

Segretari Comunali e Provinciali

n° 47

Caro Collega,

     in questo numero do pubblicità e rilievo ad un significativo articolo di Aldo Finati, Presidente del TAR Calabria,  che interviene duramente sul tema della riforma operata dalla legge 127 sui Segretari Comunali.

    Il secondo pezzo appartiene al Collega Ioculano che, a nome del CONAUSER, fa voti a proposito del noto DL 8/1999.

Cordialmente

Carlo Saffioti

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Da Italia Oggi del 12/03/99

Sui Segretari il Rimedio Sembra Peggiore del Male.

Di Aldo Finati

Presidente Tar Calabria

La cosiddetta legge di riforma (legge 127/97, ovvero la Bassanini 2 ) dei segretari comunali e provinciali, a quasi due anni di applicazione, scricchiola da più parti, tanto da avere richiesto l’emanazione di un decreto legge interpretativo ( il numero 8 del 22 gennaio 1999) per conclamare la cessazione automatica dei segretari in uno con la scadenza del mandato elettorale dell’autorità politica locale.

Il rimedio sembra peggiore del male, perché ove la norma dovesse trovare applicazione, alla prossima scadenza elettorale, nel mese di giugno, verrà a verificarsi una situazione difficile e delicata, con 6 mila e più segretari, contemporaneamente senza incarico, e alla disperata ricerca di un rinnovo.

Tutto ciò con il conseguente dramma umano dei segretari costretti, anche al termine della carriera, a cambiare città, ambiente di lavoro, casa, scuole e università per i figli, e in alcuni casi a restare senza funzioni ottenute con decenni di servizio, e vedersi sopravanzare da giovani e meglio introdotti colleghi.

E non sembra che tanto possa giovare all’organizzazione e funzionamento degli uffici amministrativi dell’ente locale.

Sarebbe stato opportuno che l’interpretazione fosse andata nel senso opposto, di un’automatica permanenza nell’incarico, fatta salva la facoltà per la nuova autorità locale di sostituire, con atto motivato, il segretario.

Ciò per ragioni umane e organizzative, e perché sembra che questo sia il significato della legge ( articolo 17, comma 70 della legge 127 del 1997).

E c’è inoltre da augurarsi che il parlamento, cui spetta d’interpretare le proprie leggi, non converta le norme, proposte dal governo, ed eviti così un vero e proprio pasticciaccio.

E, poi, non si comprende questo diffuso timore per dare una motivazione ai provvedimenti di rimozione e sostituzione dei segretari, quasi che questi non dovessero essere assunti per serie ragioni, bensì per antipatia e simpatia, o peggio ancora in relazione all’appartenenza a un certo schieramento politico.

Perché se così fosse, le norme che tanto consentirebbero sarebbero chiaramente incostituzionali, perché legittimerebbero la nomina di un funzionario amministrativo, non più per capacità , anzianità di servizio, professionalità, ma per una scelta meramente arbitraria.

Che se poi vuole intendersi il segretario comunale o provinciale come il segretario personale dell’autorità politica, allora, è da chiarire che tanto non è consentito dalle norme che vogliono il segretario quale funzionario amministrativo volto alla direzione, coordinamento e vigilanza degli uffici dell’ente.

Non sembra, infine, che così interpretando si voglia affossare, come da più parti si sostiene, lo spirito della riforma, perché è certo che questa non ha inteso trasformare il segretario comunale e provinciale nel portaborse dell’autorità locale, ma se mai elevarne le funzioni amministrative legali.

E tanto meno è vero che venga limitata l’autonomia locale perché questa si afferma ed esalta col bene operare, e con la trasparenza delle scelte, e non certamente con atti immotivati che, proprio in quanto tali, lasciano ritenere la possibilità di ogni arbitrio.

Eliminato, dunque, ogni equivoco, ben potrebbe procedersi nei limiti sopra indicati a una modifica delle norme della legge 127 del 1997, in modo da renderle più ragionevoli, con soddisfazione dei segretari.

Ai quali resterebbe assicurata la continuità del loro incarico, e della stessa autorità locale, alla quale sarebbe pur sempre , anche se per motivate ragioni, consentito di ottenerne la sostituzione.

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Voti per la non conversione dell’art.2 decreto legge n.8 del 22 gennaio 1999

 

Il sottoscritto, Avv. Ioculano Carmelo, Segretario Capo in carriera dal 5 marzo 1969 e già procuratore legale con esercizio della libera professione, quale coordinatore del Co. N.Au.Se.R. (Comitato nazionale di autotutela segretari comunali e provinciali a rischio, costituzionalmente protetti) e per conto di tutti i suoi iscritti ( tra i quali vi sono pure iscritti anche ai vari sindacati, stante l’assoluta compatibilità delle due iscrizioni, essendo il Co.N.Au.Se.R. un’associazione di fatto che fa anche da supporto a quanti, nei sindacati, ancora hanno voglia di tutelare la categoria), nonché di tutti i suoi fiancheggiatori e sostenitori ( tra i quali anche molti avvocati amministrativi, sindaci e gente della società civile),

 

CHIEDE

 

che i capi gruppo parlamentari vogliano valutare la necessità e/o quanto meno l’opportunità di non convertire l'art.2 del decreto legge n. 8 del 22 gennaio 1999, alla luce delle "insidiose" dichiarazioni del sottosegretario Adriana Vigneri di quelle diametralmente opposte del relatore in aula, Senatore Andreoli, che ha invece "coraggiosamente" ritirato - l’emendamento 2.6 ( che modificava in ordinatorio il termine perentorio dei 120 giorni utili per la nomina del segretario), dando così chiaramente ad intendere che quell’emendamento era modificativo e peggiorativo ( e quindi non interpretativo).

La nuova normativa di cui al citato art. 2 e' modificativa ( e non interpretativa), secondo noi.

Noi riteniamo l’impianto della nuova normativa , non solo fortemente incostituzionale ma anche persecutorio al punto tale che ha già creato uno stato diffuso di sofferenze psicologiche e morali con irreparabili ripercussioni e conseguenze dannose di natura familiare e di carattere sociale.

Il sottosegretario Vigneri ha dichiarato in aula – che è stato "imposto per 50 anni, dopo l’entrata in vigore della Costituzione … che la più alta carica funzionario presente dentro i comuni fosse … un funzionario di Stato…, facendo così "una cosa ingiusta e sostanzialmente contraria alla Costituzione": ancora una volta la signora Vigneri dimostra di non tener alcun conto del fatto che la Corte Costituzionale - investita della questione - avesse già chiarito che tale tesi non stava in piedi.

La Signora Vigneri ha poi precisato allegramente che la legge .. ha tolto la stabilità e la garanzia della titolarità del posto, perché alla base della riforma non esiste la garanzia di un posto…"

"La conseguenza di questo tipo di riforma … neanche il Consiglio di Stato… ha capito al primo momento" , ha poi aggiunto la Signora cui non fa certo difetto la sicurezza di sé.

"Naturalmente è sempre possibile discutere ( e non la considero una minaccia ) del fatto se il legislatore poteva privare della stabilità i segretari comunali sia conforme alla Costituzione." - ha poi concesso il Sottosegretario - se sarà necessario, discuteremo di fronte alla corte costituzionale , ma l’operazione che il Governo ha condotto, e non il sottosegretario Vigneri, e' di attuazione fedele della legge".

Il dl8/99 rappresenta invece una inammissibile interferenza sui giudicati interlocutori dei Tar, favorevoli ai segretari ( ben 11 – sinora ) e del Cds ( ben 8 – sinora -) e sulle prime quattro sentenze di merito, pur esse favorevoli ai segretari ( due del Tar Trieste e due del Tar Lecce – sinora- ) – oltre che su altre tre sentenze di merito del Tar Napoli e quattro del Tar Veneto ( già decise e di cui si attendono le pubblicazioni).

Questo dl 8/9 ha già prodotto effetti di tanta incertezza nei giudizi in corso, che ben 19 cause al Tar Lazio sono state rinviate proprio per la incertezza provocato da questo art. 2. Che appare sostanzialmente – e fortemente modificativo e peggiorativo.

Alcuni casi persecutori emblematici.

In Calabria abbiamo avuto 2 revoche identiche e consecutive, in quanto con la seconda si voleva "annullare" la sospensiva cautelare concessa al Tar di Catanzaro.

Quattro non conferme in un solo anno a carico dello stesso segretario.

Di cui l’ultima modificata con avviso alla porta di abitazione, via ufficiali giudiziari.

Nel Trentino un segretario ha subito ben otto cause di fronte al Tar di Trento e le ha vinte tutte ma al suo rientro ha trovato un proiettile di arma da guerra nel cassetto.

Nel Friuli un Segretario è stato reintegrato dopo aver vinto ben 5 cause su 6 ma, rientrato in servizio perché reintegrato e' stato "allocato" in una stanza al piano terreno semi buia incompatibile con la destinazione ad ufficio.

L’art. 2 dl8/9 sembra essere stato "coniato" appositamente per i Tar e le Sezioni del Consiglio di Stato che hanno dato ragione ai segretari, oltre che per impedire addirittura ai segretari di difendersi.

Con questa normativa il segretario scompare ope legis in un modo che appare incredibile, impossibile e assolutamente inipotizzabile , costituzionalmente parlando.

Non avendo in precedenza il Parlamento ritenuto d’interpretare una nuova normativa , di circa due anni fa ( la legge è del maggio 1997 e il Dpr 465/97 è del dicembre 97), non poteva il Governo – dopo tanto tempo – utilizzare un’urgenza tale da sostituirsi al Parlamento nella sua interpretazione.

E specialmente in presenza di tanti giudicati, diversi e contrari a quanto e come interpretato.

Anche la Vigneri ebbe a dichiarare, in un primo tempo ( rispondendo – per il ministro – all’interrogante Alessandro Cè, sul caso della Segretaria di Concesio – ancora non reintegrata, pur avendo vinto quattro mesi fa’ davanti al Consiglio di Stato, in appello avverso un’ordinanza del Tar Lazio che un intervento interpretativo, o pur anche una circolare esplicativa, sarebbero state non consigliabili e inopportune , …

Ad oltre un anno dall’entrata in vigore del suo regolamento attuativo – che aveva già tutto "interpretato" - ed in presenza di così tanti giudizi, la stessa sostiene stranamente l’esatto contrario, smentendo così non solo se stessa, ma anche il Ministro dell’Interno …

 

Al ministro dell’Interno, noi invece

 

CHIEDIAMO

 

di essere ricevuti – in delegazione – per rappresentare di persona tutti gli aspetti malevoli e malvagi della nuova normativa e la sua applicazione distorta e selvaggia che se ne sta facendo in tutta Italia – nonchè le sue gravi carenze a livello istituzionale e costituzionale e di garanzia a tutela dei diritti acquisiti del cittadino e del lavoratore, che vengono incostituzionalmente calpestati.

Avv. Carmelo Ioculano

Coordinatore Nazionale CONAUSER