BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI  - n° 49

Caro Collega,

eccomi all'appuntamento ormai consueto. Scusami se lo stile è molto stringato ma, come certo capirai, il tempo non mi avanza.

In questo numero:

- una delibera dell'Agenzia Nazionale in tema di comando e collocazione fuori ruolo dei Segretari Comunali e Provinciali

- un succoso articolo del Collega Nitti, già pubblicato su Nuova Rassegna n° 1 di quest'anno, sul tema del famigerato Decreto Legge n° 8/99

Alla prossima, per festeggiare il n° 50 del Bollettino Essecippì

Carlo Saffioti -

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Prot. 3787/99/AGEN.

Roma, 18 febbraio 1999.

Ai Signori Presidenti
delle Sezioni Regionali
dell’Agenzia Autonoma per
la gestione dell’albo dei
Segretari Comunali e Provinciali

LORO SEDI

Circolare n.4 del 18 febbraio 1999

Oggetto: Deliberazione n.31 dell’11 febbraio 1999 del Consiglio Nazionale di Amministrazione concernente "Segretari comunali e provinciali. Comando presso altre Amministrazioni".

Con deliberazione n. 31 dell’11 febbraio 1999 il Consiglio Nazionale di Amministrazione ha disposto che i segretari comunali e provinciali, ancorché titolari di sede, possano essere comandati o collocati fuori ruolo presso altre Amministrazioni.

Con la presente circolare, ferme restando le prescrizioni di cui alla citata deliberazione n.31 dell’11 febbraio 1999, si vogliono illustrare le modalità operative che dovranno essere seguite dalle Sezioni Regionali nell’istruzione delle pratiche in argomento affinché questa Agenzia Nazionale possa adottare i formali provvedimenti di comando o di collocamento fuori ruolo.

Prima condizione richiesta dalla deliberazione consiliare è che il comando sia finalizzato all’arricchimento professionale del segretario comunale. La ricorrenza di tale requisito potrà essere soddisfatta con l’indicazione, da parte dell’Amministrazione richiedente il comando o il collocamento fuori ruolo, dell’incarico che intende conferire al segretario comunale o provinciale.

Il consenso richiesto dall’atto deliberativo in esame risulterà provato dalla richiesta di utilizzazione, nella posizione di comando o di fuori ruolo, rivolta dagli interessati all’Amministrazione destinataria e alla sezione regionale di appartenenza o all’Agenzia Nazionale, a seconda della qualifica posseduta dal segretario.

La richiesta di comando o di collocamento fuori ruolo deve essere accompagnata dalla preventiva autorizzazione del sindaco o del presidente della provincia, nel caso di segretari titolari di sede.

Le Sezioni Regionali, ricevute le istanze degli interessati, le trasmetteranno a questa Agenzia Nazionale accompagnate dal proprio nulla osta. Nel rilasciare il proprio nulla osta le Sezioni Regionali dovranno valutare le esigenze delle sedi di segreteria presenti nel territorio di rispettiva competenza.

Le Sezioni Regionali dovranno altresì verificare se la richiesta di utilizzazione da parte delle altre pubbliche Amministrazioni abbia la durata di almeno un anno, negando il proprio nulla osta qualora la richiesta di utilizzazione sia per periodi inferiori. Sempre le Sezioni Regionali dovranno acquisire certificazione da parte delle altre pubbliche Amministrazioni relativa alla disponibilità da parte delle stesse ad accollarsi, per il personale comandato o collocato fuori ruolo, tutti gli oneri retributivi, compresi quelli previdenziali.

L’Agenzia Nazionale, riscontrata la sussistenza dei requisiti prescritti dalla deliberazione n. 31 dell’11 febbraio 1999, autorizza il comando o dispone che il segretario comandato sia collocato fuori ruolo con delibera del Consiglio Nazionale di amministrazione

Si richiama l’attenzione delle Sezioni Regionali sulla prescrizione di cui al punto e) della deliberazione n.. 31 in argomento relativa all’avvio, da parte delle Amministrazioni locali, della procedura di nomina del nuovo segretario titolare nei successivi sessanta giorni dalla vacanza della segreteria. Si precisa in proposito che il Consiglio Nazionale di Amministrazione, con deliberazione n. 11 in data 7 gennaio 1999, ha definito il procedimento per la copertura delle sedi di segreteria vacanti che, ovviamente, dovrà essere osservato anche nel caso di sede che si rende vacante per effetto del comando o del collocamento fuori ruolo del titolare.

Resta infine inteso che, alla cessazione dell’incarico, il personale comandato o collocato fuori ruolo rientra nella sezione dell’albo di provenienza collocandosi in posizione di disponibilità e resta sottoposto alla normativa generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465.

Al fine di rendere celere e certa la definizione delle richieste dei funzionari e delle Amministrazioni interessate, si prega le SS. LL. di attenersi, nell’istruzione delle pratiche di cui alla presente circolare, alle indicazioni in essa contenute.

Nel porgere distinti saluti, si ringrazia per la collaborazione che le SS.LL. assicureranno per l’esecuzione della delibera n. 31 dell’11 febbraio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Moreno Morando

 

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Cessazione automatica dell’incarico di Segretario comunale e provinciale

D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, art. 2, recante disposizioni

interpretative dei commi 70 e 81 della legge n. 127/1997

 

Come è noto, la titolarità della sede non viene più conseguita dal Segretario Comunale ( o provinciale ) a seguito di concorso ma a seguito di scelta fiduciaria del Sindaco ( o del Presidente della provincia ), il quale sceglie il Segretario fra gli iscritti all’Albo della fascia professionale corrispondente alla popolazione del Comune ( art. 17, comma 70, della legge n. 127/1997 ). Alla nomina il Sindaco ( o il Presidente della Provincia ) dovrà provvedere non prima di 60 giorni e non dopo 120 giorni dalla data del suo insediamento. Nel caso di mancato esercizio del potere di nomina, il Segretario in servizio presso la precedente sede si intende confermato.

L’avvio del procedimento di nomina, da comunicare al Segretario in sede e motivato ex art. 3 della legge n. 241/1990, è pubblicizzato in modo da consentire agli interessati di manifestare la propria disponibilità ad essere nominati. Ma la scelta da parte del Sindaco ( o Presidente ) è libera fra tutti i Segretari che sono iscritti all’Albo per la categoria alla quale appartiene il Comuni ( o la Provincia )

Pur con tutte le riserve sul nuovo ordinamento di questa categoria che, nel bene e nel male, ma con il senso dello Stato, ha sempre offerto il proprio notevole e disinteressato contributo alla buona amministrazione della cosa pubblica, riserve che sono giunte al Senato ( e anche alla Camera ) che ha impegnato il Governo, votando un formale ordine del giorno, "ad un immediato riesame della normativa regolamentare prevista per i segretari comunale dalla legge n.- 127/97, affinché sia tutelatala loro autonomia professionale", il decreto legge 26 gennaio 1999, n. 8, sotto il particolare e deviante titolo "Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di Enti pubblici", tra l’altro, oltre a disporre lo slittamento del termine al 31 marzo per approvare il bilancio 1999 e per deliberare la manovra tributaria e tariffaria, il mantenimento dell’art. 6 della legge n. 410/1997 concernente la tassa rifiuti e l’ automatica autorizzazione dell’esercizio provvisorio fino al 30 aprile prossimo, fornisce una norma di interpretazione autentica dei commi 70 e 81 dell’art. 17 della legge n. 127/1997 riguardanti la rimozione dei Segretari comunali e provinciali.

L’art. 2 del predetto decreto d’urgenza ( una norma blitz ), infatti, nel comma 1, dispone che l’art. 17, comma 70 della legge n. 127/1997 va interpretato nel senso che il segretario cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario. Nel comma 2, si dispone che il comma 81 dello stesso articolo va interpretato nel senso che il segretario titolare alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 465/1997 è cessato automaticamente dall’incarico dalla medesima data, fatte salve le funzioni esercitate fino alla nomina del nuovo segretario.

E’ evidente che le predette disposizioni mirano a porre fine al contenzioso determinatosi a seguito della mancata conferma del Segretario da parte del Sindaco ( o del presidente della Provincia ) con ricorsi alla Magistratura amministrativa, fondati principalmente sulla mancanza di motivazione dell’atto di rimozione. L’orientamento giurisprudenziale in prevalenza ha accolto le richieste avanzate dai Segretari, vanificando la possibilità di scelta del capo dell’amministrazione.

La lettera dell’art. 2 del decreto legge in questione non consente altra interpretazione che quella apparente, ossia l’ interpretazione autentica dei commi 70 e 81 dell’art. 17 della legge n. 127/1997, avente contenuto retroattivo, mentre, invece, sembra che la stessa abbia natura e contenuto innovativo, nel senso che la stessa disciplini in modo innovativo la previgente disciplina. La discrasia tra qualificazione della norma come "interpretativa" e natura innovativa della stessa pone problemi di legittimità costituzionale.

Secondo la Corte Costituzionale ( sentenza n. 187/1981 ), infatti, "Non può dirsi che faccia buon uso della potestà il legislatore che si sostituisca al potere cui è riservato il compito istituzionale di interpretare la legge, dichiarandone mediante altra legge l’autentico significato come valore obbligatorio per tutti e, quindi, anche per il giudice, quando non ricorrano quei casi in cui la legge anteriore riveli gravi ed insuperabili anfibologie o abbia dato luogo a contrastanti applicazioni, specie in sede giurisprudenziali". Inoltre ( Sentenza n. 155/1990 ), "il principio di retroattività, pur se non elevato, fuori dalla materia penale, a dignità costituzionale, rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un’effettiva causa generatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi…. Il legislatore che abbia arbitrariamente distorto la tipica funzione della interpretazione autentica" integra " la violazione della disciplina delle fonti legislative, la quale deve essere rigorosamente osservata a garanzia dell’intera comunità nazionale e per la credibilità stessa dell’ordinamento statuale".

Ancora una volta – sotto l’apparente svolta nel sistema delle autonomie locali verso la trasformazione in senso federalistico dei Comuni ( quando, invece, la Costituzione, l’art. 2 della legge n. 142/1990 e l’art. 3 della Carta Europea delle Autonomie, in vigore in Italia per effetto della legge n. 439/1989, valorizzando il decentramento e le Autonomie locali, avevano inteso sottolineare che la cura di determinati interessi doveva essere decentrata, nel rispetto del cosiddetto principio di sussidiarietà, proprio per assicurarne una più completa a penetrante realizzazione, mediante un’organizzazione territoriale posta a diretto servizio della collettività e non soltanto dei Sindaci ) - si vuole infierire nei confronti di una benemerita categoria di funzionari "neutrali, vincitori di pubblici concorsi, soggetti indispensabili, specie nei piccoli Comuni, per tradurre in termini giuridici programmi e attività degli amministratori" ( come si legge nel su richiamato ordine del giorno del Senato ), da sempre punto di riferimento in un sistema caratterizzato dal continuo moltiplicarsi e sovrapporsi di normative spesso scoordinate e da frequenti aggiustamenti, come nel caso in questione.

In un Paese vessato dal Fisco ( che pesa sulle imprese più di 5 punti rispetto agli altri Paesi ), principale ragione dei 250 mila miliardi di evasione e consistente aumento del lavoro nero, con la mafia che continua ad arricchirsi con i nuovi business dei rifiuti, con la speculazione edilizia e la gestione di attività di recupero ambientale; in un Paese ove banche e assicurazioni continuano a trattare i cittadini come sudditi piuttosto che come clienti, ove l’immigrazione clandestina, la droga, il bisogno di liberare risorse e di produrre risultati sul fronte della dilagante ed esasperata disoccupazione … ecco, all’improvviso, rispunta il problema dei Segretari, al solo fine di imbavagliarli, con una norma blitz ed incostituzionale, privandoli, con legge, dei diritti fondamentali di difesa.

Lecce, 3 febbraio 1999                          Nicola Nitti

 

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