BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
n° 51
by Carlo Saffioti
Caro Collega,
per la verità oggi, domenica, non avevo messo in programma di spedire un bollettino, preferendo dedicarmi ad un pò di sano giardinaggio; l'arrivo di un articolo inviato da un Collega mi ha fatto rimordere la coscienza e quindi eccomi a rinviare l'articolo in questione.
Molti di noi lo avranno già letto, perchè era in bella evidenza sul numero di mercoledì scorso di Italia Oggi.
Merita però un'attenzione speciale anche perchè l'articolista - che non conosco - dopo aver descritto molto chiaramente le ragioni che militano a favore di quanto sostenuto nella sentenza commentata e che ne giustificano il contenuto anche sotto il profilo del buon senso, non trova di meglio che concludere cosi': <<...si manifesta la necessità di un urgente intervento ... analogo al decreto legge 8/99 per chiarire ... e porre rimedio all'illegittimità o nullità delle nomine ...>>!!
Personalmente ritengo, e non da oggi, che la funzione del Segretario sia unica e dirigenziale. Naturalmente questo non vuol dire che debbano essere uguali tutte le caratteristiche del trattamento economico di tutti i Colleghi.
Non credo - però - che la soluzione sia quella seguita dai "soliti noti" che stanno partecipando ad un disgustoso banchetto sulla pelle (professionale) dei Colleghi meno "noti".
Questo tema, tra gli altri, meriterebbe qualche commento che - come sempre - mi farò un dovere di pubblicare.
Passo subito all'articolo in questione.
Carlo Saffioti
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Da "Italia Oggi" di Mercoledì 17 Marzo 1999
Una sentenza del Tar Friuli minaccia di creare un buco nel sistema delle nomine dopo la riforma
Segretari comunali accesso, blindato
Devono essere dirigenti per aspirare a sedi altre 10 mila abitanti
Di Luigi Oliveri
Solo i segretari già dirigenti o che abbiano superato l'esame di idoneità previsto dal dpr 465/97 possono aspirare alle sedi dei comuni più grandi, con popolazione superiore a 10 mila abitanti. Con la sentenza 1540 del 17/12/98 il Tar Friuli Venezia Giulia ha aperto un buco nel sistema delle nomine dei segretari comunali nelle sedi di segreteria generale. Il giudice amministrativo friulano, infatti, ha stabilito che possono essere nominati titolari delle sedi di comuni appartenenti alla classe II, con popolazione superiore a 10 mila abitanti, solo i segretari già in possesso della qualifica dirigenziale o coloro che hanno superato l'esame d'idoneità, previsto dall'articolo 14 del dpr 465/97.
In sostanza, il Tar ha negato che sia sufficiente l'iscrizione nella terza fascia professionale dell'albo per accedere a sedi di segreteria generale, se il segretario non è in possesso della qualifica professionale corrispondente alla sede di segreteria in cui è nominato. L'interpretazione del Tar si fonda sull'espressa salvezza delle disposizioni di legge previgenti, contenuta nell'articolo 34 del dpr 465/97. Sicché resta ancora in vigore la tabella allegata al dpr 749/72, per effetto della quale solo i segretari generali possono accedere ai comuni con più di 10 mila abitanti.
Le nomine effettuate senza tenere conto del citato dpr 749/72 producono, per altro, l'effetto di far assurgere automaticamente i segretari capi interessati alla qualifica dirigenziale, senza concorso. Ciò in violazione alle disposizioni normative contenute nel dlgs 29/93 e successive modificazioni. Nutrita e costante giurisprudenza della Corte costituzionale, inoltre, in merito all'acquisizione di qualifiche superiori nel pubblico impiego, ha ritenuto che l'accesso a qualifiche superiori anche da parte di soggetti che già lavorano nella pubblica amministrazione, debba avvenire sempre sulla base del superamento delle prove concorsuali nel rispetto dell'articolo 97 comma 3 della Costituzione, come affermato dalla Consulta nella sentenza 1/99.
L'iscrizione nella terza fascia professionale è, stando ai giudici amministrativi, solo un presupposto per la nomina in comuni con più di 10 mila abitanti, ma non conferisce la qualifica di segretario generale di classe II. Risulta che vi siano in Italia alcune decine di segretari non in possesso di qualifica dirigenziale o d'idoneità al corso di cui all'articolo 14 del dpr 465/97, nominati in enti con popolazione superiore ai 10 mila abitanti. Con le prossime elezioni questi casi potranno moltiplicarsi. Le decisioni della giurisprudenza amministrativa, nel rilevare l'illegittimità di queste nomine, aprono, allora, una situazione di grave incertezza per la corretta gestione dei comuni.
La mancanza dei requisiti per la nomina, rilevata da Tar, infatti, non è improduttiva di conseguenze. Al contrario, le sentenze producono due immediati rischi. In primo luogo, n potenziale effetto di ingigantire il contenzioso amministrativo, già ampio in tema di nomine dei segretari comunali. Non potendo più i segretari appellarsi alla mancanza di motivazione per mancata conferma. Dopo il decreto legge 8/99, infatti, è chiaro che le censure si sposteranno sui provvedimenti di nomina. In particolare i segretari generali potranno rifarsi all'interpretazione del giudice amministrativo, per chiedere l'annullamento di provvedimenti di nomina di colleghi con qualifica di segretario capo nominati in comuni di classe II. In secondo luogo, la decisione del giudice amministrativo pone il ben più grave rischio della nullità ex tunc del rapporto di lavoro, fermi restando, eventualmente, gli effetti dell'attività svolta come funzionario di fatto.
Un recente orientamento giurisprudenziale amministrativo del Consiglio di stato ritiene che gli atti amministrativi adottati in violazione di norme imperative sono affetti da nullità assoluta. L'instaurazione del rapporto di servizio tra sindaco e segretario in violazione del disposto della tabella allegata al dpr 749/72 e dall'art. 14 del dpr 465/97, può configurare l'ipotesi di nullità, perché il provvedimento di nomina da parte del singolo si pone, appunto, in contrasto con norme che stabiliscono imperativamente i requisiti che i segretari debbono necessariamente possedere per accedere alle sedi di comuni di classe II. La nullità della nomina, mette a repentaglio la validità degli atti tipicamente di pertinenza dei segretari: la verbalizzazione delle sedute degli organi, il rogito dei contratti, l'attività di levata protesti ed ogni altra funzione prevista dalla legge 127/97. Ivi compresa l'eventuale nomina di direttore generale, che sarebbe a sua volta nulla per mancanza del presupposto di una valida nomina alla sede di segreteria.
A sanare la situazione non può essere invocata la deliberazione dell'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali in data 5/3/98, che detta criteri per le nomine dei segretari: il Tar di Lecce, con sentenza 866-2039/98 ha ritenuto che tale deliberazione è totalmente estranea all'iter procedimentale normativamente previsto dall'art. 15 del dpr 465/97, nonché priva di carattere dispositivo-provvedimentale.
In altre parole, la mancanza del requisito della qualifica dirigenziale o del superamento del corso, normativamente previste, non può essere superata da atti amministrativi dell'Agenzia, che comunque non possono andare oltre o contro il contenuto delle disposizioni normative vigenti. In ogni caso, i provvedimenti dell'Agenzia che hanno consentito le nomine censurate dalla giurisprudenza amministrativa non possono essere considerate un contraltare alle disposizioni dei decreti numero 749/72 e 465/97 e quindi a rischio di illegittimità o nullità.
Stando così le cose, si manifesta la necessità di un urgente intervento del legislatore, analogo al decreto legge 8/99, per chiarire la situazione creata dalle sentenze dei giudici amministrativi e porre rimedio all'illegittimità o nullità delle nomine già operate, e dettare chiari criteri per il futuro in vista delle prossime elezioni amministrative.
Il compito non è facile, perché ci sarà da risolvere il problema della titolarità della sede, per i segretari non aventi qualifica dirigenziale già nominati in comuni di classe seconda nei confronti dei quali venga riconosciuta la carenza dei requisiti per la permanenza.