BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

n° 52

by Carlo Saffioti

Continua l'avventura di questo bollettino che, giorno per giorno, acquista qualche lettore e ottiene anche la graditissima collaborazione di Colleghi che cominciano a mandare materiale, articoli già scansionati (o scannerizzati?), contributi vari.

In questo numero il sommario allinea:

 

Competenza del giudice amministrativo o civile?

- un articolo del Sole 24 ore del 22 marzo scorso - trasmesso da un Collega - dà notizia della kafkiana avventura subita recentemente da un Collega che si e' trovato di fronte al problema di individuare quale Giudice fosse competente. Toccherà alla Cassazione sbrogliare il nodo.

 

Davvero manca il danno nel caso di "messa in disponibilita'?

- rifacendosi al medesimo articolo, un altro Collega - che già ci ha fatto conoscere le giustificazioni presentate per la sua revoca - si domanda come sia possibile che il Pretore non abbia riconosciuto l'esistenza del danno: uno stipendio ridotto di colpo del 70 %, a circa 1.200.000 lire mensili per una famiglia di quattro persone è "dignitoso", non integra l'ipotesi del danno? Verrebbe voglia di augurare - a chi sostiene questo concetto - di provarlo lui stesso...

 

L'iscrizione dei Vice Segretari nell'Albo

Da un Collega riceviamo e pubblichiamo un articolo relativo a questo argomento

Buona lettura!

Da "Il Sole 24 Ore" di Lunedì 22 Marzo 1999

 

Sulla competenza sarà forse chiamata in causa la Cassazione

Revoche: sulla giurisdizione conflitto tra pretore e giudici

Sulla revoca del segretario, probabilmente sarà la Cassazione a decidere sul regolamento di giurisdizione. Nel giro di pochi mesi un pretore del lavoro (Firenze) ha dichiarato la propria giurisdizione, un tribunale ordinario (sempre a Firenze) dopo pochi giorni ha pronunciato il proprio difetto di giurisdizione, mentre un Tar (della stessa città) da ultimo ha affermato la propria incompetenza.

Il ricorso era stato promosso da un segretario nominato e revocato nell’arco di pochi mesi, anche se la questione può apparire singolare, la cui nomina era stata effettuata in vigenza della nuova disciplina e quindi su base fiduciaria.

Il pretore del lavoro di Firenze con un’ordinanza dell’11 febbraio 1999 ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario ritenendo che il segretario pur essendo legato da un rapporto di impiego con l’Agenzia, rende la sua prestazione con un rapporto di servizio con l’ente locale e che tale rapporto rientra tra i "rapporti di lavoro" di cui all’articolo 68 del Dlgs 29/93.
Nel provvedimento di revoca non è stata riconosciuta la sussistenza del requisito del danno irreparabile ex articolo 700 del Cpc tale da giustificare un provvedimento in via cautelare e d’urgenza, sostenendo che la riforma delinea un’apposita disciplina diretta al precipuo scopo di assicurare comunque un’occupazione e una fonte di reddito al segretario comunale, proprio per l’ipotesi che costui si trovi, per periodi più o meno protratti, a non essere utilizzato presso un ente locale aggiungendo, inoltre, che la scadenza del mandato del sindaco nella prossima primavera avrebbe comunque comportato la cessazione del rapporto di servizio.

Il segretario interessato, come era prevedibile, ha impugnato la decisione del Pretore davanti al Tribunale di Firenze il quale con un’ordinanza del 17 febbraio ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, affermando "che prevale, con assoluta separatezza dal rapporto di lavoro che il segretario ha con l’Agenzia, l’aspetto della relazione organica come luogo-momento di esercizio delle attribuzioni ordinamentali demandate in via generale alla figura. La dipendenza funzionale qualificata dal rapporto fiduciario con il sindaco attualizza pertanto soltanto l’occasione e le modalità di espressione di una funzione pubblica in senso stretto ove i compiti di supervisione e di controllo del segretario, insieme alle sue altre prerogative, vanno colti con riguardo non al mero espletamento di incombenze di servizio ma come realizzazione di una carica tipica e di vertice nell’ordinamento comunale. Pertanto la cognizione sulle vicende insorte nel contesto della dipendenza funzionale è rimessa al giudice amministrativo riservatario della cognizione sui modi di esercizio della funzione pubblica".

Il Tar della Regione Toscana con ordinanza n° 170 del 10 marzo 1999, ha respinto l’istanza cautelare presentata "anche in relazione agli evidenziati profili di giurisdizione" rilevando che il Dlgs 29/93 individua tassativamente le categorie di dipendenti pubblici per i quali è esclusa la competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria e che i segretari comunali non rientrano tra le categorie escluse. Il Tar quindi non ha operato alcuna distinzione tra rapporto di lavoro e dipendenza funzionale. Una riflessione andrebbe fatta dalla dottrina sulla natura giuridica del provvedimento di revoca e in particolare se lo stesso vada inquadrato come provvedimento sanzionatorio di carattere disciplinare ovvero come strumento d’interruzione del rapporto funzionale con l’ente.

Le nuove competenze del giudice del lavoro in materia complicano la vita dei sindaci e dei segretari. La mancata stipulazione del nuovo contratto di lavoro fonte regolatrice anche di questo istituto, nonché della nomina a essa intimamente connessa, lascia ampio spazio a arbitrii, leggerezze e/o ingenuità. Un percorso di obbligatoria valutazione dei curricula presentanti da parte di soggetti specializzati prima di procedere alla nomina del segretario potrebbe evitare scelte poco ponderate e il rimettere ad un terzo soggetto con funzioni di collegio arbitrale la valutazione delle motivazioni che costituiscono presupposto dell’emanando provvedimento di revoca nonché delle controdeduzioni presentate dall’interessato potrebbe evitare il ricorso diretto al giudice.

Purtroppo alcuni degli attori a cui era affidata la concreta attuazione della riforma dei segretari hanno abbassato il livello di attenzione e d’impegno che la stessa richiedeva. Il problema non riguarda solo la sopravvivenza dei segretari, ma la messa in discussione di una riforma che prevedeva per tutte le pubbliche amministrazioni la possibilità da parte di chi governa di avere il supporto di soggetti in possesso di adeguata professionalità e autonomia di giudizio, a garanzia dei principi di buon andamento e di imparzialità.
Maria Angela Danzì

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Scrive il Collega:

… quello che mi ha ancora di più demoralizzato è l'articolo apparso sul SOLE di ieri 22 marzo concernente "Revoche: sulla giurisdizione conflitto tra Pretore e Giudici".

Come si legge nell'articolo, il Pretore di Firenze, affermando la propria giurisdizione, ha respinto il provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc richiesto dal Segretario, sostenendo che la " riforma delinea un'apposita disciplina diretta al precipuo scopo di assicurare comunque un'occupazione e una fonte di reddito al segretario comunale, proprio per l'ipotesi che costui si trovi, per periodi più o meno protratti, a non essere utilizzato presso un ente locale....".

A quanto pare il suddetto Pretore non conosce la misura dello stipendio tabellare attribuito dalla riforma al segretario revocato: £ 1.960.000 lorde.

Senza considerare i proventi accessori della retribuzione (diritti di rogito e protesti cambiari) sui quali il segretario revocato non potrà contare, come può affermare il Pretore che non sussiste il danno grave e irreparabile, presupposto per la concessione del provvedimento cautelare ?

Sarei curioso di conoscere l'importo dell'assegno alimentare attribuito ai pubblici dipendenti nel caso di commissione di reato! E' più favorevole di quello attribuito al segretario nel caso di revoca?

Come può un segretario comunale mantenere la propria famiglia (moglie + due figli di cui una universitaria) con il solo stipendio tabellare ? Penso che l'importo netto si aggiri sulle £ 1.200.000 (non posso essere più preciso in quanto, grazie all'Agenzia romana, ancora non ricevo lo stipendio da fame da quasi due mesi dalla revoca).

Tu mi risponderai che in questo Paese ci sono famiglie che vivono con uno stipendio simile!

D'accordo ! Ma in tal caso non avresti mandato la figlia all'università o non avresti assunto un mutuo per comprare la casa o comprato l'auto a rate ecc.

Il tenore di vita di una famiglia si basa sugli introiti sui quali poter fare affidamento !

Non sussiste il danno grave quando lo stipendio viene ad essere ridotto di circa il 70% ?

Che giustizia è questa ?

Nel mio caso poi la revoca - come avrai constatato dalle giustificazioni che ti ho trasmesso - appare priva di fondamento giuridico ed i motivi addotti dal Sindaco, a parte la loro veridicità, non sono tali da giustificare una simile provvedimento punitivo.

Continuando il commento dell'articolo, risulta che il collega della provincia di Firenze - ha proposto ricorso al Tribunale di Firenze avverso il diniego del provvedimento cautelare del Pretore.

E qui un'altra sorpresa: il Tribunale il 17 Febbraio ha negato con ordinanza la propria giurisdizione!

Il povero collega allora propone ricorso al TAR Toscana come suggerito nell'ordinanza del Tribunale.

Ma anche il Tar con ordinanza del 10 Marzo u.s. ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione !

L'articolo conclude che la palla passa ora alla Cassazione .

Ma il Supremo Giudice non si è già pronunciato a Sez.Unite di recente (sentenza 1 Febbraio 1999 n. 14 ) sull'argomento ?

Suggerirei al collega a questo punto di ricorrere al Papa e - in sede di appello - a Gesù Cristo !!

Saluti

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Da "il Sole 24 0re" di Lunedì 22 Marzo 1999

No del Tar all’esame dei vicesegretari

Tutti i vicesegretari hanno diritto all’iscrizione nella fascia professionale corrispondente al Comune in cui hanno svolto le funzioni senza esami.
Il Tar del Lazio, sezione prima-ter, con una ordinanza (n. 706 in data 25 febbraio 1999) ha accolto la richiesta di sospensiva delle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell’Agenzia n. 13/1 del 12 giugno 1998 e n. 17/4 del 30 settembre 1998.

La modalità e la possibilità di iscrizione dei vicesegretari all’Albo dei segretari comunali sono previste dall’articolo 12 del Regolamento, approvato con Dpr 485/1997.

La prima possibilità è quella disciplinata dal comma 6 che dispone per i vicesegretari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 17, comma 83, della legge 127/97, che abbiano presentato apposita istanza, il diritto di iscrizione nella prima fascia professionale nei limiti dei contingenti disponibili.

Una seconda possibilità è disciplinata dal comma 8 dell’articolo 12. In base a criteri e modalità predeterminati, fissati dal consiglio di amministrazione e previo parere favorevole del sindaco o del presidente della Provincia, i vicesegretari e gli incaricati delle funzioni di segretario che abbiano ottenuto l’iscrizione alla prima fascia professionale, possono ottenere il passaggio alla fascia professionale del Comune in cui alla data del 18 maggio 1998 hanno svolto le funzioni per almeno sei mesi continuativi nell’ultimo triennio.

Le deliberazioni oggetto di ricorso hanno stabilito i criteri e le modalità per questa ipotesi.

La delibera n. 13/1 del 15 giugno 1998, rettificata con la n.15/1 del 30 luglio 1998 ha previsto che i vicesegretari in servizio nella qualità di supplenti o reggenti, potevano ottenere l’iscrizione alla fascia corrispondente del Comune senza alcuna formalità ulteriore, mentre per gli altri l’iscrizione era subordinata al superamento di una apposita selezione da effettuarsi davanti ad una commissione composta da un sindaco, da un segretario e da un esperto.

Il Tar ha ritenuto non sufficientemente motivato il differente regime e ha accolto l’istanza cautelare. Il requisito di anzianità di quattro anni nella qualifica di vicesegretario è stato giudicato sufficiente dal legislatore per l’iscrizione all’Albo nella fascia iniziale, in presenza dell’ulteriore requisito dell’effettivo esercizio delle funzioni di reggente e di supplente per almeno sei mesi continuativi.

L’Agenzia poteva legittimamente stabilire criteri e modalità per l’iscrizione nelle fasce professionali superiori.

La distinzione tra chi prestava attualmente servizio e chi invece lo aveva prestato, lascia perplessi e non trova comunque adeguata motivazione nei provvedimenti assunti dall’Agenzia; non si ritiene, inoltre, coerente con il sistema che il contenuto delle prove selettive sia stato stabilito con un telegramma e non preventivamente, nonché la stessa composizione della commissione giudicatrice, che prevede la presenza di un sindaco e contrasta con i principi stabiliti dalla Corte costituzionale in materia di pubblici concorsi.


M. A. Da.