BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
n° 55
by Carlo Saffioti
Poichè tutti i cittadini sono eguali,
essi debbono poter accedere in modo eguale
a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità
e senza altro criterio che quello delle loro virtù
e dei loro talenti.
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
(26 agosto 1789)
Caro Collega,
ringraziando i Colleghi che cominciano a spedire sempre più spesso documenti e materiale vario da inserire nel nostro notiziario, mi accingo a licenziare questo numero 55 del bolettino nel quale dò notiza di una recentissima interrogazione a risposta scritta che è stata presentata in Senato.
Il Collega che me l'ha inviata ha preso impegno anche di farci conoscere la risposta, non appena sarà formulata.
Avevo predisposto anche altro materiale da spedire ma problemi informatici mi hanno bloccato.
Mi limito quindi, per il momento, ad inviare questo numero ... ridotto anche per verificare che adesso il software funzioni.
A presto per il prossimo numero.
Carlo Saffioti
SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII
LEGISLATURA574
a SEDUTA PUBBLICAGiovedì 18 MARZO 1999
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
LAVAGNINI. - Al Ministero dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministero senza portafoglio per la funzione pubblica. - Premesso:
che la legge n. 127 del 1997, recante ""Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", ha introdotto nuove norme che, da un lato, favoriscono l'efficacia dell'azione prodotta dai comparti amministrativi pubblici, consentono di ridurre sul piano quantitativo le tipologie di certificazione, e dall'altro incidono meno favorevolmente riguardo talune forme di tutela dei cittadini e delle amministrazioni dello stato , eliminando specifici controlli sugli atti amministrativi;
che tale provvedimento legislativo dispone anche in materia di eliminazione della figura del segretario comunale e provinciale quale dirigente funzionario assunto nell'amministrazione dello stato mediante pubblico concorso e al servizio esclusivo della nazione come del resto sancito dagli articoli 97 e 98 della Costituzione;
che ai sensi e per gli effetti della succitata legge i sindaci, anche quelli di comuni cosiddetti minori per numero e abitanti, ed i presidenti delle province italiane scelgono motu proprio il loro principale collaboratore come persona di "fiducia", nei casi più rilevanti abbinandolo a un direttore generale (talvolta impropriamente definito city manager), con l'effetto di moltiplicare così funzioni burocratiche e spesa pubblica;
che ciò ha portato a eliminare l'indipendenza di giudizio dei dirigenti funzionari in parola, necessaria per la garanzia della legittimità e imparzialità dell'azione amministrativa a tutela dei diritti di molteplici soggetti (minoranze consiliari, cittadini - utenti, lavoratori dipendenti dell'ente);
che con decreto legge legge 26 gennaio 1999, n.8, è stato stabilito che l'incarico e la mancata conferma ( ovvero licenziamento ) del segretario comunale e provinciale non abbisognano di alcuna motivazione , forse ponendosi in contrasto con l'articolo 113 della Costituzione e con l'articolo 3 della legge sulla trasparenza nell'azione amministrativa n. 241 del 1990,
si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per tutelare i cittadini utenti delle realtà amministrative comunali e provinciali, alla luce di quanto sopra illustrato, venendo meno l'integrità e l'autonomia giuridiche dell'istituto del segretario generale e degli addetti a tale specifico settore di livello burocratico - amministrativo.
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