IL BOLLETTINO

notiziario per i Segretari Comunali e Provinciali

n° 59/A

by Carlo Saffioti

Nella speranza di aver risolto i problemi di posta elettronica dei giorni scorsi, ho preparato un nuovo look per questo bollettino, che spero sia di vostro gusto.

Come avevo preannunciato, unisco a questo numero due schemi di ricorso, uno al TAR l'altro al giudice del Lavoro, che sono stati messi a disposizione da un Collega al quale vanno ovviamente i nostri ringraziamenti insieme ad un grosso "in bocca al lupo!".

Prego i Colleghi che abbiano notizie di interesse generale di trasmetterle in modo da poterle metterle rapidamente in comune, contribuendo cos' a quella nascita del senso di categoria che, anche da sola, sarebbe un'ottima ragion d'essere del nostro notiziario.

Ringrazio tutti coloro che, con i loro messaggi, mi hanno segnalato i problemi di posta, aiutandomi ad uscirne.

Molti di noi, impegnati negli uffici elettorali, potranno leggere oggi stesso queste righe: a loro, un "buon lavoro" particolare dal momento che contribuiscono (e contribuiranno tra breve) ad uno degli appuntamenti più significativi delle democrazie: i comizi elettorali.

Unisco gli schemi di ricorso con l'augurio che di essi - finalmente - si possa tutti fare a meno, tornando a lavorare con quel minimo di serenità che è dovuta a tutti i lavoratori che sono costretti a faticare per gli altri.

Buona domenica

Carlo Saffioti

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ESENTE DA BOLLO

PRETURA CIRCONDARIALE DI

SEZIONE DISTACCATA DI

Sezione Lavoro -

Ricorso ex art.700 c.p.p. proposto da:xxx nato a il e

cod. fise.: rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al presente Ricorso, - --presso e nello Studio Legale Amministrativo del quale è elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento giurisdizionale, in

Ill.mo Sig. Pretore-Giudice del Lavoro, nell’interesse del Dott. si espone quanto segue.

Il ricorrente è il Segretario Comunale del Comune costretto ad adire la S.V. in qualità di Giudice del Lavoro a seguito del provvedimento di revoca dalle funzioni appunto di Segretario Comunale assunto con Decreto prot.n. 1277/1.2.1999 dal Sindaco del Comune di , ex art. 17, 71’ co., L.15.5.1997 n.127 (v.si doc.all.1, atto impugnato), atto che il ricorrente medesimo ritiene illegittimo, ingiustificato, immotivato ed assunto pertanto erroneamente, così da violare il suo diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa e determinando l’illecita interruzione del rapporto di lavoro.

Considerata la "novità" della questione, sia sotto il profilo della giurisdizione dell’Ill.mo Sig. Pretore-Giudice del Lavoro sia per quello che riguarda il provvedimento di revoca impugnato, può risultare opportuno un preventivo approfondimento normativo.

QUANTO ALLA FIGURA DEL SEGRETARIO COMUNALE

A conclusione di un lungo "percorso" di riforma della figura del Segretario Comunale, da sempre non gradita alle Amministrazioni Locali in quanto espressione dell’Esecutivo (dipendeva infatti - com’è noto - dal Ministero dell’Interno) inserito come "Organo di controllo" nell’apparato comunale, con la L. 1 5.5.1997 n. 127 recante "Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" (c.d. Legge Bassanini, v.si doc.all.2) e’ stata totalmente riformata detta figura. In primo luogo il Segretario Comunale dipende oggi dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Interno, Agenzia istituita dall’art. 17, 76’ co., L. 127/1997, e non più quindi dal Ministero dell’Intemo (così art. 17, 67’ co., L. 127 cit.).

Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, il quale ultimo dipende funzionalmente dal primo, scegliendolo appunto tra gli iscritti all’Albo suddetto: la nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato, pur prevedendosi possibilità di riconferma del Segretario Comunale nominato (70’ co.).

Il 7 1 ‘ co. dell’art. 17 cit. così espressamente dispone:

"Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco "previa deliberazione della giunta (comunale, n.dr.), per violazione dei doveri "d’ufficio

Con D.P.R. 4.12.1997 n.465 "Regolamento recante disposizioni in materia di "ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’art. 1 7, comma "78, della L. 15 maggio 1997, n.127" sono state emanate anche le disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro dei Segretari Comunali (v.si doc.all.3).

L’art. 1 5 di detto Regolamento così recita:

"15. Nomina e revoca. - I. Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l’ente locale "presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto.

"2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 70, della legge (L.15.5.1997 n.127, n.d.r.), "il sindaco e il presidente della provincia, previa comunicazione al segretario "titolare, esercitano il potere di nomina del segretario non prima di sessanta "giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro insediamento. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte del sindaco e del presidente "della provincia, il segretario in servizio presso la sede si intende confermato. "3. In caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la "stipulazione di convenzione per l’ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto, ai sensi dell’articolo 17, comma 69, della legge; in mancanza di tale previsione, dal reggente inviato "dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 19, comma 2. La procedura di nomina del segretario titolare è avviata entro sessanta giorni dalla data della vacanza e "deve concludersi entro centoventi giorni dalla stessa data.

"4. L’avvio della procedura di nomina è pubblicizzato nelle forme stabilite dal consiglio nazionale di amministrazione. L’Agenzia fornisce, a richiesta, i "curricula relativi alle caratteristiche professionali dei segretari. La nomina dei "segretario ha effetto dall’accettazione.

"5. Il segretario può essere revocato ai sensi dell’articolo 1 7, comma 71, della "legge. Il provvedimento motivato di revoca è adottato dal sindaco o dal "presidente della provincia su deliberazione della giunta, previo contraddittorio "con l’interessato. A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le "gravi violazioni ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni rese per l’iscritto, ed è sentito personalmente il segretario, qualora lo richieda, in sede di "seduta della giunta comunale e provinciale. " (così art.15, 11-5’ co., D.P.R. n,46511997, v.si doc.all.3).

In sede di espressione del PARERE INTERLOCUTORIO N.103/97 IN DATA 22.9.1997 della Sezione Consultiva per gli atti normativi dei Consiglio di Stato (v.si doc.all.4), Parere espresso proprio sullo "Schema D.P.R.: "Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 1 7 comma 78 della L. 1515197 ‘In. 127 - ordinamento dei segretari comunali e provinciali ", il Consiglio di Stato - al riguardo del citato art. 1 5 - così deduceva:

"Qualche perplessità può, inoltre, essere nutrita in ordine all’assenza di elementi normativi che possano contribuire a circoscrivere la discrezionalità "del sindaco e del presidente della provincia in ordine alla facoltà di revoca del "segretario.

"Infatti, se è pur vero che l’art. 1 7, comma 71, della legge n. 12 711997, consente "la revoca del segretario per violazione dei doveri d’ufficio, è altresì vero che il "comma successivo fa riferimento al mancato raggiungimento dei risultati "imputabile al segretario e alla presenza di gravi e ricorrenti violazioni dei "doveri d’ufficio.

"Ci sembra significare, ad avviso della Sezione, che la potestà di revoca "dell’incarico, attribuita al vertice politico dell’ente locale, pur dovendo l’operare su un terreno distinto da quello della responsabilità disciplinare, "debba essere comunque correlata ad alcuni punti di riferimento predeterminati, ancorchè‚ in via di massima, onde non trasformare la facoltà di revoca in un "recesso ad nutum svincolato da ogni parametro precostituito. "Valuterà l’amministrazione come introdurre tali elementi di garanzia per la "situazione del pubblico funzionario; sembra, peraltro, ipotizzabile sin da ora "che l’introduzione dell’aggettivo ‘gravi’ accanto alla previsione della violazione "dei doveri d’ufficio possa già in qualche misura rispondere alle finalità sopra espresse, " (v.si doc.all.4).

La Sezione Consultiva tornava ad affrontare lo Schema di Regolamento in argomento con PARERE N.103197 IN DATA 3.11.1997, così affermando:

"Quanto alle osservazioni formulate nel parere interlocutorio, la Sezione prende atto dell’avvenuta espunzione delle disposizioni che facevano riferimento al "potere normativo dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari "provinciali e comunali e dell’inserimento nell’art,15, comma 5, dell’aggettivo ‘gravi’ per qualificare le violazioni dei doveri d’ufficio da parte del "segretario, tali da comportare la revoca del suo incarico. "Entrambi tali modifiche risultano in linea con i suggerimenti formulati da questo Consesso nel citato parere interlocutorio " (v.si doc.all.5). Conseguentemente le violazioni ai doveri d’ufficio devono essere "gravi" per giustificare il provvedimento di revoca, tali appunto da non autorizzare a priori provvedimenti di recesso ad nutum totalmente discrezionali.

In definitiva, nei confronti del provvedimento di revoca (di natura afflittiva quindi pregiudizievole per l’interessato) devono considerarsi applicabili i principi generali del diritto amministrativo in tema di atto sanzionatorio (motivazione congrua, logicità di valutazione, imparzialità, giusto procedimento, proporzionalità e correlazione della sanzione o della determinazione, ecc.), a differenza del provvedimento di nomina o di mancata conferma (basato sul rapporto fiduciario e pertanto maggiormente discrezionale).

B) QUANTO ALLA GIURISDIZIONE DEL PRETORE - GIUDICE DEL LAVORO

L’art. 17, comma 74, della L. 125/1997 ha precisato che "Il rapporto di lavoro "dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai "sensi del D. Lgs. 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni ". L’art.29 del D.Lgs. 31.3.1998 n.80, che ha sostituito l’art.68 del D.Lgs. .3.2.1993 n.29, ha devoluto - com’è noto - al Giudice Ordinario in funzione di Giudice dei Lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP.AA. di cui all’art.1, co. 2 (comprendendo quindi anche quelle inerenti il personale dell’Agenzia autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali, non inseriti nell’elenco del personale di cui all’art.2, co. 4 e 5, D.Lgs. n.29 cit.) e ciò dall’1.7.1998.

Non a caso i TT.AA.RR. aditi con l’impugnativa di provvedimenti di "mancata conferma" o "revoca" dei Segretari Comunali hanno sancito che detto contenzioso si deve svolgere avanti la Magistratura Ordinaria e non più dinanzi ad essi medesimi Tribunali Amministrativi Regionali (per provvedimenti assunti ovviamente dopo l’1.7.1998).

C) QUANTO ALLA FACOLTA’DI AGIRE IN VIA D’URGENZA

La novella di cui al D.Lgs. n.80 cit. è intervenuta - com’è noto - anche sulle Norme per le controversie di lavoro, segnatamente sottolineando l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione (quale condizione di procedibilità della domanda), così come sottolineato con l’ulteriore modifica di cui al D.Lgs. 29.10.1998 n. 187. L’art.412-bis, ultimo comma (aggiunto dall’art.39 D.Lgs. n.80/1998) ha precisato che "Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione di provvedimenti speciali d’urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo Iil del titolo I del libro IV". Conseguentemente al ricorrente è consentito proporre il presente Ricorso in via d’urgenza, come la situazione e la gravità del pregiudizio impongono.

FATTO

I.- Il ricorrente è Segretario Comunale del Comune di : nelle funzioni suddette (già a suo tempo nominato) è stato CONFERMATO nell’anno 1997 quando, a seguito delle elezioni comunali di tenutesi in data 27.4.1997 e della facoltà che aveva il Sindaco (proclamato tale in data 12.5.1997) di confermarlo o di nominare un nuovo Segretario, il ricorrente veniva appunto confermato nelle funzioni medesime.

Detta volontaria conferma da parte del Sindaco all’atto dell’avvio del nuovo mandato di quest’ultimo si collegava alla positiva considerazione che lo stesso aveva dimostrato nei confronti del ricorrente, il quale nelle ultime Note di qualifica (abolite nel 1996) aveva ottenuto la massima valutazione ("ottimo") sia nell’anno 1994 che nell’anno 1995.

A distanza quindi di poco più di un anno il ricorrente ha ricevuto la Nota prot. n.xxx.1998 (allegato n.1/b al Decreto Sindacale di revoca 1.2.1999, v.si doc.all.1) con la quale il Sindaco di xxx ha contestato al ricorrente medesimo pretese "gravi violazioni ai doveri d’ufficio", avviando il procedimento di revoca.

Il Dott. con Atto in data 11.1.1999 - contestando la sussistenza di dette pretese violazioni - forniva approfonditi chiarimenti sul proprio operato (v.si allegato n.l/c Decreto Sindacale di revoca citato, v.si doc.all.1).

All’Atto di giustificazioni testè citato venivano allegate le Dichiarazioni dei tre Responsabili degli Uffici Comunali, dalle quali emergeva quanto segue:

A) "(..) In merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto <studio di ‘fattibilità per la riqualificazione della zona a mare dei comuni di sottoposta all’esame del "Consiglio Comunale nella seduta del giorno 13-11- 1998, e dallo stesso rinviata in quanto ritenuta mancante di documentazione tecnica, significo "che la proposta suddetta effettivamente era sprovvista di elaborati di "progetto. "Gli elaborati di progetto, nel caso di specie, non vennero uniti all’atto, in "quanto il professionista incaricato della loro redazione li aveva forniti in un unico esemplare, copia indispensabile all’ufficio per l’impostazione dei conseguenti adempimenti amministrativi.

"Preciso che nella proposta di delibera di cui trattasi venne espressamente "indicato, al punto 1) della parte dispositiva, che le tavole progettuali erano "depositate e conservate agli atti dell’Ufficio Tecnico. Esse non costituivano quindi allegato alla deliberazione.

"Ritengo che questa peculiarità fosse chiara, tantè che diversi consiglieri"hanno preso visione del progetto ed hanno ottenuto copia delle parti da loro "considerate necessarie ed interessanti.

"Per ciò che concerne l’aspetto della consulenza giuridica (punto c della "lettera del Sindaco) posso affermare di non avere avuto particolari quesiti "da porle, in quanto la mia attività era supportata. fino allo scorso anno, "dalla consulenza di un legale libero professionista con il quale questa "Amministrazione era legata da un rapporto contrattuale.

"In conclusione posso affermare, per quanto concerne l’attività lavorativa "legata a questo settore, che non si sia mai manifestato un clima di grave "sfiducia e conflittualità " (Nota in data 18.12.1998 del Capo Ufficio Tecnico Comunale, all.A all’Atto di giustificazioni in data 11.1.1999 del ricorrente).

B) "(..) - riguardo problematiche di carattere generale ho riscontrato disponibilità nell’interpretazione e configurazione giuridica dei quesiti (vedi, ad esempio, "i procedimenti disciplinari che hanno interessato alcuni dipendenti del "comune).

Per quanto riguarda problematiche di carattere specifico, in particolare "riferiti alle ultime e più importanti riforme legislative relative "all’ordinamento delle autonomie locali (es.- Leggi 127197,- 191198,- D. lgs. "77195; Legge n. 109194; regolamenti e circolari relativi alla semplificazione "amministrativa; Legge 675196) ed a profili strettamente organizzativi e "gestionali dell’Ente ho agito in completa autonomia non avendo riscontrato "nel Dott. , la medesima iniziativa dimostrata qualora si trattava di "interpretare e commentare fattispecie che interessavano gli istituti cosiddetti ,’classici¯ del diritto amministrativo e penale. " (Nota in data 7.1.1999 del

Vice Segretario Comunale, all.B all’Atto di giustificazioni in data 11.1.1999 del ricorrente).

Nonostante le articolate e documentate giustificazioni, che dimostravano la

Più assoluta insussistenza degli addebiti formulati, il Sindaco procedeva nell’iter procedimentale intrapreso.

Veniva pertanto fissata la Seduta della Giunta Comunale per il giorno 27.1.1999 ed in quella sede veniva formalizzata la DELIBERAZIONE N. 1/27.1.1999, con la quale veniva espresso parere favorevole alla revoca del ricorrente (allegato n.1/a al Decreto Sindacale di revoca 1.2.1999, v.si doc.all.1 ).

Con DECRETO PROT. N.127711.2.1999 il Sindaco, richiamando "per relationem" le motivazioni della citata Deliberazione G.C. n.1/1999, revocava il ricorrente dalle funzioni di Segretario Comunale presso il Comune di ex art.17, 71’ co., L.127/1997. con decorrenza 5.2.1999, data dalla quale il Dott. è stato (illegittimamente) privato dell’incarico e del lavoro e collocato "in disponibilità".

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

SUL FUMUS

Il provvedimento del Sindaco del Comune di che ha determinato l’interruzione di rapporto di lavoro del ricorrente con il Comune testè citato è palesemente illegittimo, come l’adito Giudice del Lavoro - sia in questa sede di sommaria delibazione sia nel corso del successivo giudizio di merito - potrà accertare, così adottando conseguentemente il provvedimento atto a tutelare il ricorrente ed a ripristinare il rapporto illecitamente risolto con la determinazione di revoca.

Qualora l’adito Pretore riconoscesse al Decreto Sindacale di revoca connotazione di atto amministrativo presupposto o comunque rilevante (tanto che nell’attuale panorama giurisprudenziale viene proposto - contestualmente al presente Ricorso ed alla controversia di lavoro ex art.409 e ss. c.p.c. - anche Ricorso giurisdizionale amninistrativo avanti al T.A.R. per l’Emilia Romagna), ben potrà disapplicarlo, data l’illegittimità della determinazione sindacale medesima, ed adottare i provvedimenti ritenuti opportuni.

1) INSUSSISTENZA DELLE GRAVI VIOLAZIONI Al DOVERI D’UFFICIO E PERTANTO VIOLAZIONE ART.17, 710 CO., L.15.5.1997 N.127 ED ART.15, S- CO., D.P.R. 4.12.1997 N.465. FALSO ED ERRONEO PRESUPPOSTO DI FATTO E DI DIRITTO. TRAVISAMENTO. ILLOGICITA’. CARENZA DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Come diffusamente detto in narrativa, il provvedimento di revoca ex art.17, 71’ co., L. 127/1997 deve essere fondato (dopo l’intervento del Consiglio di Stato sullo Schema di regolamento) su "gravi violazioni ai doveri d’ufficio" nel caso che ne occupa del tutto insussistenti.

Contrariamente infatti al provvedimento di "nomina" o di "conferma" del Segretario Comunale (determinazione sindacale oltremodo discrezionale e basato sul c.d. "rapporto fiduciario ", nei confronti della quale comunque più di un dubbio di legittimità è lecito sollevare), il provvedimento di "revoca " presuppone la sussistenza "oggettiva" degli addebiti, connotati dalla loro gravità

Sul concetto di "gravità" che giustifichi il licenziamento (rectius: la revoca) del dipendente diffusamente si è espressa la giurisprudenza lavoristica.

Dovendo mutuare da quest’ultima i connotati della "gravità" che ne occupa vanno richiamati i concetti di "quantità e/o reiterazione " delle violazioni, di "insufficienza" di altri rimedi, di "proporzionalità" tra i fatti addebitati e la sanzione inflitta, ecc.

La disamina degli atti processuali – già nella fase sommaria del provvedimento d’urgenza che ne occupa – confrmerà l’insussistenza dei presupposti per la massima sanzione espulsiva.

Nell’Atto Sindacale di contestazione delle (pretese) "gravi violazioni " prot. n. 13056/14.12.1998 il Sindaco del Comune ha contestato al Segretario Dott. i seguenti fatti:

1) nomina da parte della Prefettura di xxx, nonostante il "parere contrario" dell’Ente;

2) mancato svolgimento delle funzioni di "coordinatore" dei Responsabili di Settore;

3 )omesso controllo della documentazione allegata alle proposte di deliberazioni portate in Consiglio Comunale;

4) omesso riscontro alle richieste di pareri e di consulenza;

5) critica di comportamenti personali di dipendenti;

6) espressioni sconvenienti nei confronti di Amministratori,

7) mancato rispetto dell’orario di lavoro;

8) svolgimento delle funzioni relative alla levata dei protesti in orario d’ufficio;

9) violazione della procedura relativa ai giorni di congedo;

10) installazione non autorizzata di programmi sui PP.CC. comunali.

Non volendo ripetere il contenuto delle "giustificazioni" (ampie e documentate) presentate dal ricorrente, non è chi non veda come gli addebiti riportati sopra - anche qualora sussistenti e tali non sono - non giustificavano comunque la determinazione di revoca (tenuto conto altresì della carenza di qualsivoglia precedente "richiamo" o "contestazione" o "provvedimenti disciplinari " di qualsivoglia gravità), Si è comunque affermata e si sottolinea l’assoluta insussistenza delle violazioni prospettate nell’Atto di contestazione degli addebiti.

Può sommariamente sottolinearsi, rinviandosi comunque alla lettura dell’Atto del ricorrente in data 11.1.1999 di giustificazioni, che i Responsabili dei Settori Comunali chiamati in causa dal Sindaco (escluso ovviamente il dipendente "investito " dalle contestazioni e dai legittimi rilievi del Segretario Comunale) non hanno rimarcato problemi di rapporti con il ricorrente nè hanno confermato la pretesa omissione di riscontro alle richieste di Pareri.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha addirittura esclusa qualsivoglia responsabilità del ricorrente nella mancata allegazione dei Progetti alla proposta di deliberazione, prassi seguita nel Comune di per le necessità dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Quanto all’orario di lavoro, l’articolazione dello stesso venne a suo tempo concordata con l’Ammnistrazione Comunale e da quest’ultima mai denunciata-, tenuto poi conto che il Segretario Comunale rinunciava al compenso per le frequenti riunioni serali degli Organi Collegiali, da detto accordo conseguiva indubbio vantaggio patrimoniale per l’Ente Comunale.

Considerato inoltre che il ricorrente non era soggetto all’obbligo di utilizzare il cartellino marca-tempo, l’affermazione contenuta nel provvedimento di revoca è assolutamente apodittica e priva di riscontri e prove concrete.

Assolutamente incredibile poi la contestazione dello svolgimento delle funzioni relative ai protesti cambiari in orario d’ufficio: dette funzioni sono proprie del Segretario Comunale ex lege (non per scelta) e sono quindi connaturate ed inscindibilmente connesse all’incarico di Segretario Comunale.

Valutato poi l’esiguo numero (documentato) dei protesti, la contestazione - oltre che infondata - risulta strumentale.

In definitiva, non sussistono in concreto le (pretese) gravi violazioni che il provvedimento sindacale impugnato prospetta, cosicchè quest’ultimo è stato erroneamente assunto.

2) CONTRADDITTORIETA’ED ILLOGICITA’. DIFETTO DI MOTIVAZIONE

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Come cennato in narrativa, il Segretario Comunale ricorrente ha ricevuto la qualifica di "ottimo " sia nell’anno 1994 che nel successivo 1995, ultimi due anni di redazione delle Note (poi abolite nel 1996); è stato "confermato" nel 1997 a seguito delle elezioni comunali proprio dallo stesso Sindaco che oggi sostiene di non aver ricevuto collaborazione dal ricorrente fin dall’origine del rapporto; non ha mai ricevuto o subito contestazioni ne addebiti disciplinari.

Eppure improvvisamente e senza che siano stati esplorati percorsi alternativi o formalizzati provvedimenti di diversa gravità, viene "revocato dall’incarico " e privato del lavoro !

Il provvedimento di revoca è palesemente illegittimo in quanto non motivato adeguatamente e congruamente, anche in riferimento al rapporto pregresso ed alle risultanze di contenute opposto rispetto a quelle che il Sindaco vorrebbe oggi rappresentare.

3) SPROPORZIONALITA’ TRA ADDEBITI CONTESTATI - E SANZIONE IRROGATA.VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’ E GI[USTO PROCEDIMENTO.

Nella denegata e smentita ipotesi della sussistenza degli addebiti contestati, gli stessi non giustificavano la sanzione espulsiva assunta.

Come ha sottolineato ripetutamente la giurisprudenza, non è lecito adottare la massima sanzione ove non sussistano violazioni di tale gravità da giustificare l’interruzione immediata del rapporto: in caso di violazioni contestate, giustizia vuole che si proceda per gradi o che comunque vengano esplorate "strade alternative" all’interruzione del rapporto, nel tentativo di "recuperare" il rapporto fiduciario.

4) DIFETTO DI IMPARZIALITA’.

VIOLAZIONE DEL DOVERE DI ASTENSIONE.

Il Decreto Sindacale di revoca delle funzioni è stato espressamente motivato "per relationem" con il rinvio alla motivazione della Deliberazione n. 1/27.1.1999 della Giunta Comunale.

Ebbene risulta dall’esame della stessa che sulla proposta del Sindaco è stato espresso " il Parere del Responsabile di Ragioneria, cioè proprio di quel dipendente che - come è evidente dalla contestazione degli addebiti e dalle giustificazioni del ricorrente - era motivo dei "conflitto " all’interno dell’Ente e con il Segretario Comunale ricorrente.

Conseguentemente il nominato dipendente si sarebbe dovuto "astenere " dal partecipare a qualsivoglia fase dell’iter procedimentale, data appunto la "particolare posizione " nei confronti dell’atto deliberativo.

Costituisce principio basilare dell’attività amministrativa quello del dovere di astensione, soprattutto nell’iter di adozione degli atti da parte degli Organi Collegiali.

Il vizio dell’atto deliberativo si ripercuote - viziandolo - sul Decreto Sindacale che ha fatto proprio detto atto e la motivazione dello stesso.

QUANTO AL PERICULUM IN MORA

Come si cennava sopra, sussiste nel caso che ne occupa il "periculum in mora " in quanto all’illecita risoluzione del rapporto è conseguita appunto l’interruzione del rapporto di lavoro del ricorrente e l’impossibilità di quest’ultimo di svolgere le proprie mansioni presso il Comune

Privato delle funzioni e della retribuzione correlativa, il ricorrente si trova collocato "in disponibilità" senza possibilità di svolgere attività lavorativa e compensato con mero trattamento economico tabellare (v.si art.17, 121 co., L.127 cit., doc.all.2).

Le conseguenze per il ricorrente sono pertanto estremamente gravi, sia sotto i profili morale e professionale (data la fattispecie alla quale è stata ricondotta l’interruzione dei rapporto da parte del Sindaco del Comune , sia sottoquello economico (retributivo e previdenziale), tenuto anche conto che il periodo di "disponibilità" è limitato nel tempo e che i nuovi incarichi o la scelta del ricorrente da parte di altre Amministrazioni Comunale può risultare inibita dal"motivo" addotto dal Sindaco per disporre (illegittimamente) appunto l’interruzione dei rapporto con il ricorrente.

P. 0. M.

Il ricorrente Dott. ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,

ricorre ex art.700 c.P.c. alla S.V. Ill.ma, affinchè‚ in accoglimento del Ricorso ex art.700 c.p.c, che ne occupa, contrariis rejectis,

DICHIARI il diritto dei ricorrente Dott. alla prosecuzione del rapporto in corso con il Comune di anche dopo la data del 5.2. 1 999 data l’illegittimità e/o l’illiceità della Determinazione Sindacale di revoca delle funzioni di Segretario Comunale e della coattiva interruzione del rapporto in corso già precedentemente confermato e ciò fino alla definizione del giudizio di merito; e per l’effetto:

SOSPENDA medio tempore e fino all’esito del giudizio di merito la Determinazione del Sindaco del Comune di e tutti gli atti antecedenti, conseguenti o connessi con la Determinazione citata e comunque funzionari alla interruzione dei rapporto dei ricorrente con il Comune di od ad impedire la sua prosecuzione e lo svolgimento da parte del suddetto ricorrente delle funzioni proprie di Segretario Comunale anche dopo la data del 5.2.1999;

DICHIARI che il ricorrente ha diritto di continuare a svolgere le funzioni di Segretario Comunale presso il Comune di, proseguendo senza soluzione di continuità alcuna il rapporto di lavoro illecitamente interrotto in data 5.2.1999 dal Sindaco del Comune di con ogni ristoro e risarcimento economico retributivo e previdenziale, nonche‚ di danni connessi;

VIETI provvisoriamente al Comune di ed al Sindaco del Comune di procedere alla sostituzione - anche temporanea - del Segretario Comunale di , così inibendo la copertura del posto di spettanza del ricorrente medesimo;

PREVIA DISAPPLICAZIONE,se del caso, di ogni atto amministrativo, generale o particolare, assunto a presupposto dell’illegittima risoluzione del rapporto del ricorrente con il Sindaco del Comune di e con il Comune medesimo;

FISSI ex art.669-octics il termine perentorio per l’inizio del giudizio di merito.

Spese al definitivo.

Si produce, salvo altro:

1) Decreto prot. n. del Sindaco del Comune di al quale sono uniti i seguenti allegati:

I.a) I.b) Nota prot. n. 1 3056114.12.1998 del Sindaco del i l.c) Atto in data 1 I. I. 1999 del ricorrente, con allegati A, B, C, D, E, F e G;

2) L. 15.5.1997 n. 1 27 (stralcio);

3) D.P,R. 4.12.1997 n.465 (stralcio);

4) Parere n.103197/22.9.1997 del Consiglio di Stato;

5) Parere n. 1 03/97/3.11.1997 del Consiglio di Stato.

xxx, 24 febbraio 1999

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

IL BOLLETTINO

notiziario per i Segretari Comunali e Provinciali

n° 59/B

by Carlo Saffioti

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER

Sede di -

Ricorso

proposto da:

residente in 21, rappresentato e difeso, giusto

mandato in calce al presente Ricorso, dall'Avv. ed

elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento giurisdizionale, in

Bologna, Via presso e nello Studio Legale

contro

il SINDACO DEL COMUNE DI ( pro tempore,

nonchè per quanto occorrer possa, contro

il COMUNE DI in persona del Sindaco pro tempore,

la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona dei

Presidente pro tempore,

il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

il MINISTERO PER LA FUNZIONE PUBBLICA, in persona dei Ministro

pro tempore,

il MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI, in persona dei Ministro

pro tempore,

il MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAM-

MAZIONE ECONOMICA, in persona del Ministro pro tempore,

e nei confronti di

- AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI

SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, in persona del legale

rappresentante pro tempore,

- AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI

SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - SEZIONE REGIONALE

PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro

tempore,

per l'annullamento

-del DECRETO PROT.N.127711.2.1999 DEL SINDACO DEL COMUNE

DI recante "Revoca delle funzioni di Segretario Comunale in

"servizio presso il Comune di del Doit. 1 ai sensi

"dell'art. 17, comma 71, della Legge n. 12 7 del 15 Maggio 1997 ", notificato al

ricorrente in data 1.2.1999, con il quale il Dott. '

Segretario Comunale del Comune di - è stato revocato dalle

funzioni rivestite di Segretario Comunale con decorrenza 5.2.1999 (vsi

doc.all.1, atto impugnato);

- nonchè‚ di ogni altro atto o provvedimento antecedente, presupposto,

preordinato, conseguente o comunque connesso dal quale o dai quali sia

conseguita la revoca impugnata o che abbia in qualsivoglia modo contribuito

alla determinazione sindacale impugnata o che di detta determinazione

costituisca presupposto e fondamento (effettuale e/o giuridico) o che della

stessa sia consequenziale applicazione e sviluppo (anche endo-procedimentale),

in essi segnatamente compresi:

NOTA PROT.N.13056114.12.1998 DEL SINDACO DEL COMUNE DI

ad oggetto "Contestazioni delle gravi violazioni ai doveri

"di ufficio ex art. 15, comma 5" del D.P.R. n.465 del 4.12.1997 - Avvio della

"procedura di revoca ", con la quale il Sindaco del Comune di

ha avviato la procedura di revoca del ricorrente dalle funzioni di Segretario

Comunale del Comune di i (v.si doc.all.1.b, atto impugnato);

DELIBERAZIONE N.1127.1.1999 DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL COMUNE DI recante "Revoca dalle funzioni di

"Segretario Comunale del Dott. ai sensi dell'art.17,

"comma 71, della Legge n.127 del 15 maggio 1997", con la quale Š stato

espresso parere favorevole alla revoca del Dott.

ricorrente, dalle funzioni di Segretario Comunale del Comune, (v.si

doc.all.1.a, atto impugnato);

D.P.R. 4.12.1997 n.465 recante "Regolamento recante disposizioni in

Il materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma

"dell'art.17, comma 78, della L.15.5.1997n.127" nella parte in cui dispone

che il Segretario Comunale possa essere revocato con provvedimento del

Sindaco, su deliberazione della Giunta Comunale, per gravi violazioni ai

doveri d'ufficio (art.15, 5' co., D.P.R, 465 cit.) (v.si doc.all.2, atto

impugnato in parte qua), fin da ora sollevandosi questione di illegittimit…

costituzionale dell'art. 17, 7 I' co., L. 1 5.5.19'97 n. 1 27.

FATTO

I.- Il ricorrente è il Segretario Comunale del Comune di costretto a

ricorrente all'Ecc.mo intestato T.A.R. a seguito del provvedimento di revoca

dalle funzioni appunto di Segretario Comunale assunto con Decreto prot.n.

127711.2.1999 dal Sindaco del Comune di ex art.17, 71' co., L.15.5.1997

n.127 (v.si doc.afl.l, atto impugnato), atto che il ricorrente medesimo ritiene

illegittimo, ingiustificato, immotivato ed assunto pertanto erroneamente, così da

violare il suo diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa e determinando

l'illecita interruzione del rapporto di lavoro.

Considerata la "novità" della questione, può risultare opportuno un

preventivo approfondimento normativo.

A conclusione di un lungo "percorso" di riforma della figura del Segretario

Comunale, da sempre non gradita alle Amministrazioni Locali in quanto

espressione dell'Esecutivo (dipendeva infatti - com'è noto - dal Ministero

dell'Interno) inserito come "Organo di controllo" nell'apparato comunale, con

la L.15.5.1997 n. 127 recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo " (c.d. Legge

Bassanini, v.si doc.all.3) è stata totalmente riformata detta figura.

In primo luogo il Segretario Comunale dipende oggi dall'Agenzia autonoma

per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalità

giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno,

Agenzia istituita dall'art. 17, 76' co., L. 127/1997, e non più quindi dal Ministero

dell'Interno (cosi art. 17, 67' co., L. 127 cit.).

Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, il quale ultimo dipende

funzionalmente dal primo, scegliendolo appunto tra gli iscritti all'Albo suddetto:

la nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del

mandato del Sindaco che lo ha nominato, pur prevendendosi possibilità di

riconferma del Segretario Comunale nominato (70' co.).

Il 7 1 ' co. dell'art. 17 cit. così espressamente dispone:

"Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco

"previa deliberazione della giunta (comunale, n.dr), per violazione dei doveri

"d'ufficio

Con D.P.R. 4.12.1997 n.465 "Regolamento recante disposizioni in materia di

.'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'ari. 17, comma

"78, della L. 15 maggio 1997, n.127" sono state emanate anche le disposizioni

che disciplinano il rapporto di lavoro dei Segretari Comunali (v.si doc.all.2, atto

impugnato in parte qua).

L'art. 1 5 di detto Regolamento così recita:

"15. Nomina e revoca. - I. Spettano al sindaco e al presidente della provincia le

attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale

"presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali

"connessi con tale rapporto.

"2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 70, della legge (L.15.5.1997 n.127, n.d.r.),

"il sindaco e il presidente della provincia, previa comunicazione al segretario

"titolare, esercitano il potere di nomina del segretario non prima di sessanta

"giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro insediamento. In caso di

"mancato esercizio del potere di nomina da parte del sindaco e del presidente

"della provincia, il segretario in servizio presso la sede si intende confermato.

"3. In caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la

"stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di

"segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto, ai sensi dell'articolo 17,

"comma 69, della legge; in mancanza di tale previsione, dal reggente inviato

"dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 19, comma 2. La procedura di nomina del

"segretario titolare Š avviata entro sessanta giorni dalla data della vacanza e

"deve concludersi entro centoventi giorni dalla stessa data.

4. L'avvio della procedura di nomina è pubblicizzato nelle forme stabilite dal

consiglio nazionale di amministrazione. L'Agenzia fornisce, a richiesta, i

curricula relativi alle caratteristiche professionali dei segretari. La nomina del

"segretario ha effetto dall'accettazione.

"5. Il segretario può essere revocato ai sensi dell'articolo 1 7, comma 71, della

"legge. Il provvedimento motivato di revoca è adottato dal sindaco o dal

"presidente della provincia su deliberazione della giunta, previo contraddittorio

Il con l'interessato. A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le

"gravi violazioni ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni rese per

"iscritto, ed Š sentito personalmente il segretario, qualora lo richieda, in sede di

"seduta della giunta comunale e provinciale, " (così art.15, 1°-5° co., D.P.R.

n.465/1997, v.si doc.all.2, atto impugnato in parte qua).

In sede di espressione del PARERE INTERLOCUTORIO N. 1 03197 IN

DATA 22.9.1997 della Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di

Stato (v.si doc.all.4), Parere espresso proprio sullo "Schema D..P.R.:

"Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1 7 comma 78 della L. 1515197

'In. 127 - ordinamento dei segretari comunali e provinciali ", il Consiglio di Stato

- al riguardo del citato art. 15 - cosa deduceva:

"Qualche perplessità può, inoltre, essere nutrita in ordine all'assenza di

Il elementi normativi che possano contribuire a circoscrivere la discrezionalità

"del sindaco e del presidente della provincia in ordine alla facoltà di revoca del

"segretario.

"Infatti, se è pur vero che l'art 1 7, comma 71, della legge n. 12 711997, consente

"la revoca del segretario per violazione dei doveri d'ufficio, è altresì vero che il

comma successivo fa riferimento al mancato raggiungimento dei risultati

"imputabile al segretario e alla presenza di gravi e ricorrenti violazioni dei

"doveri d'ufficio.

"Ciò sembra significare, ad avviso della Sezione, che la potestà di revoca

"dell'incarico, attribuita al vertice politico dell'ente locale, pur dovendo

" operare su un terreno distinto da quello della responsabilità disciplinare,

"debba essere comunque correlata ad alcuni punti di riferimento predeterminati,

" ancorchè‚ in via di massima, onde non trasformare la facoltà di revoca in un

" recesso ad nutum svincolato da ogni parametro precostituito.

" Valuterà l'amministrazione come introdurre tali elementi di garanzia per la

" situazione del pubblico funzionario; sembra, peraltro, ipotizzabile sin da ora

" che l'introduzione dell'aggettivo gravi accanto alla previsione della violazione

" dei doveri d'ufficio possa gi… in qualche misura rispondere alle finalit… sopra

" espresse. " (v.si doc.all.4).

La Sezione Consultiva tomava ad affrontare lo Schema di Regolamento in

argomento con PARERE N. 103197 IN DATA 3.11.1997, così affermando:

"Quanto alle osservazioni formulate nel parere interlocutorio, la Sezione prende

" atto dell'avvenuta espunzione delle disposizioni che facevano riferimento al

" potere normativo dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari

" provinciali e comunali e dell'inserimento nell'art.15, comma 5, dell'aggettivo

" <gravi> per qualificare le violazioni dei doveri d'ufficio da parte del

" segretario, tali da comportare la revoca del suo incarico.

" Entrambi tali modifiche risultano in linea con i suggerimenti formulati da

"questo Consesso nel citato parere interlocutorio " (v.si doc.ali.5).

Conseguentemente le violazioni ai doveri d'ufficio devono essere "gravi" per

giustificare il provvedimento di revoca, tali appunto da non autorizzare a priori

provvedimenti di recesso ad nutum totalmente discrezionali.

2.- Il ricorrente, come detto sopra, è Segretario Comunale del Comune di …….;

nelle funzioni suddette (già a suo tempo nominato) è stato CONFEMATO

nell'anno 1997 quando, a seguito delle elezioni comunali di Gatteo tenutesi in

data 27.4.1997 e della facoltà che aveva il Sindaco (proclamato tale in data

12.5.1997) di confermarlo o di nominare un nuovo Segretario, il ricorrente

veniva appunto confermato nelle funzioni medesime,

Detta volontaria conferma da parte del Sindaco all'atto dell'avvio del nuovo

mandato di quest'ultimo si collegava alla positiva considerazione che lo stesso

aveva dimostrato nei confronti del ricorrente, il quale nelle ultime Note di

qualifica (abolite nel 1996) aveva ottenuto la massima valutazione ("ottimo") sia

nell'anno 1994 che nell'anno 1995.

A distanza quindi di poco più di un anno il ricorrente ha ricevuto la Nota prot.

n. 13056/14.12.1998 (allegato n.l/b, atto impugnato, al Decreto Sindacale di

revoca 1.2.1999, v.si doc.all.1) con la quale il Sindaco di ha contestato al

ricorrente medesimo pretese "gravi violazioni ai doveri d'ufficio", avviando il

procedimento di revoca.

Il Dott. con Atto in data 11.1.1999 - contestando la sussistenza di

dette pretese violazioni - forniva approfonditi chiarimenti sul proprio operato

(v.si allegato n.1 /c al Decreto Sindacale di revoca citato, v.si doc.all.1).

All'Atto di giustificazioni testi citato venivano allegate le Dichiarazioni dei

tre Responsabili degli Uffici Comunali, dalle quali emergeva quanto segue:

A) "(..) In merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto <studio di

"fattibilità per la riqualificazione della zona a mare dei, comuni di ……..

………………………. sottoposta all'esame del

"Consiglio Comunale nella seduta del giorno 13-11-1998, e dallo stesso

"rinviata in quanto ritenuta mancante di documentazione tecnica, significo

"che la proposta suddetta effettivamente era sprovvista di elaborati di

"progetto.

"Gli elaborati di progetto, nel caso di specie, non vennero uniti all'atto, in

"quanto il professionista incaricato della loro redazione li aveva forniti in un

" unico esemplare, copia indispensabile all’Ufficio per l'impostazione dei

"conseguenti adempimenti amministrativi.

"Preciso che nella proposta di delibera di cui trattasi venne espressamente

"indicato, al punto 1) della parte diapositiva, che le tavole Progettuali erano

"depositate e conservate agli atti dell'Ufficio Tecnico. Esse non costituivano

"quindi allegato alla deliberazione.

"Ritengo che questa peculiarità fosse chiara, tant’è che diversi consiglieri

"hanno preso visione del progetto ed hanno ottenuto copia delle parti da loro

"considerate necessarie ed interessanti.

"Per ciò che concerne l'aspetto della consulenza giuridica (punto c della

"lettera del Sindaco) posso affermare di non avere avuto particolari quesiti

"da porle, in quanto la mia attività era supportata. fino allo scorso anno.

"dalla consulenza di un legale libero professionista con il quale questa

"Amministrazione era legata da un rapporto contrattuale

"In conclusione posso affermare, per quanto concerne l'attività lavorativa

"legata a questo settore, che non si sia mai manifestato un clima di grave

"sfiducia e conflittualità " (Nota in data 18.12.1998 dei Capo Ufficio

Tecnico Comunale, all.A all'Atto di giustificazioni in data 11.1.1999 del

ricorrente).

B) " (. _) - riguardo problematiche di carattere generale ho riscontrato disponibilità

" nell'interpretazione e configurazione giuridica dei quesiti (vedi, ad esempio,

"i procedimenti disciplinari che hanno interessato alcuni dipendenti del

comune).

Per quanto riguarda problematiche di carattere specifico, in particolare

riferiti alle ultime e più importanti riforme legislative relative

"all'ordinamento delle autonomie locali (es: Leggi 127197,- 191198; D. lgs.

"77195; Legge n. 109194; regolamenti e circolari relativi alla semplificazione

amministrativa; Legge 675196) ed a profili strettamente organizzativi e

gestionali dell'Ente ho agito in completa autonomia non avendo riscontrato

"nel Dott. la medesima iniziativa dimostrata qualora si trattava di

"interpretare e commentare fattispecie che interessavano gli istituti cosiddetti

" <classici> del diritto amministrativo e penale. " (Nota in data 7.1.1999 del

Vice Segretario Comuimale, all.B all'Atto di giustificazioni in data

1 I. I. 1 999 del ricorrente).

Nonostante le articolate e documentate giustificazioni, che dimostravano la

Più assoluta insussistenza degli addebiti formulati, il Sindaco procedeva nell'iter

procedimentale intrapreso.

Veniva pertanto fissata la Seduta della Giunta Comunale per il giorno

27.1.1999 ed in quella sede veniva formalizzata la DELIBERAZIONE

N. 1 / 27.1.1999, con la quale veniva espresso parere favorevole alla revoca del

ricorrente (allegato n.l/a, atto impugnato, al Decreto Sindacale di revoca

1.2.1999, v.si doc.all.1 ).

Con DECRETO PROT. N.127711.2.1999 il Sindaco, richiamando "per

relationem" le motivazioni della citata Deliberazione G.C. n.1/1999 ed

assumendo la determinazione in riferimento all'art.15, 5' co., D.P.R. 4.12.1997

n.465, revocava il ricorrente dalle funzioni di Segretario Comunale presso il

Comune di ex art.17. 71' co., L.127/1997, con decorrenza 5.2.199_, data

dalla quale il Dott. i è stato (illegittimamente) privato dell'incarico e del

lavoro e collocato "in disponibilità" (v.si doc.ali. 1, atto impugnato).

Il ricorrente, come cennato, ritiene illegittimi gli atti con i quali il Sindaco del

Comune di e la Giunta Comunale di hanno disposto la revoca di

esso medesimo dalle funzioni di Segretario Comunale, cosi come illegittima

risulta la disposizione di cui al D.P.R. n.465/1997 che consente la risoluzione

"ad nutum " del rapporto di lavoro dei Segretari Comunali conseguente al più

assoluto "libero arbitrio" del Sindaco al riguardo (art.15, 5' co., D.P.R. n.465

cit., impugnato); a sua volta quest'ultima disposizione costituisce illegittima

conseguenza dell'altrettanto illegittima norma di cui all'art.17, 71' co., L.

n. 12711997, nei confronti della quale ultima viene fin da ora sollevata censura di

illegittimità costituzionale.

Gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

1) VIOLAZIONE ART.17,71- CO., L.15.5.1997 N.127 ED ART. 15, 50 CO., D.P.R. 4.12.1997 N.465 PER INSUSSISTENZA DELLE GRAVI VIOLAZIONI AI DOVERI D'UFFICIO. ECCESSO DI POTERE PER FALSO ED ERRONEO PRESUPPOSTO DI FATTO E DI DIRITTO. TRAVISAMIENTO. ILLOGICITA'. CARENZA DI ISTRUTTORIA.DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Come diffusamente detto in narrativa, il provvedimento di revoca ex art.17,

71' co., L.127/1997 deve essere fondato (dopo l'intervento dei Consiglio di Stato

sullo Schema di regolamento) su "gravi violazioni ai doveri d'ufficio" nel caso

che ne occupa del tutto insussistenti.

Contrariamente infatti al provvedimento di "nomina" o di "conferma" del

Segretario Comunale (determinazione sindacale oltremodo discrezionale e basato

sul c.d. "rapporto fiduciario", nei confronti della quale comunque più di un

dubbio di legittimità è lecito sollevare), il provvedimento di "revoca"

presuppone la sussistenza "oggettiva" degli addebiti, connotati dalla loro

"gravità

Sul concetto di "gravità" che giustifichi il licenziamento (rectius : la revoca)

del dipendente diffusamente si è espressa la giurisprudenza lavoristica.

Dovendo mutuare da quest'ultima i connotati della "gravità" che ne occupa

vanno richiamati i concetti di "quantità e/o reiterazione" delle violazioni, di

"insufficienza" di altri rimedi, di "proporzionalità" tra i fatti addebitati e la

sanzione inflitta, ecc.

La disamina degli atti confermerà l'insussistenza dei presupposti per la

massima sanzione espulsiva.

Nell'Atto Sindacale di contestazione delle (pretese) "gravi violazioni" prot.

n.13056/14.12.1998 il Sindaco dei Comune di …… ha contestato al Segretario

i seguenti fatti:

1) nomina da parte della Prefettura di …… nonostante il "parere contrario"

dell'Ente;

2) mancato svolgimento delle funzioni di "coordinatore" dei Responsabili di

Settore;

3) omesso controllo della documentazione allegata alle proposte di deliberazioni

portate in Consiglio Comunale;

4) omesso riscontro alle richieste di pareri e di consulenza;

5) critica di comportamento personali di dipendenti;

6) espressioni sconvenienti nei confronti di Amministratori;

7) mancato rispetto dell'orario di lavoro;

8) svolgimento delle funzioni relative alla levata dei protesti in orario d'ufficio;

9) violazione della procedura relativa ai giorni di congedo;

1 0) installazione non autorizzata di programmi sui PP. CC. comunali.

Non volendo ripetere il contenuto delle "giustificazioni" (ampie e

documentate) presentate dal ricorrente, non è chi non veda come gli addebiti

riportati sopra - anche qualora sussistenti e tali non sono - non giustificavano

comunque la determinazione di revoca (tenuto conto altresì della carenza di

qualsivoglia precedente "richiamo" o "contestazione " o "provvedimenti

disciplinari" di qualsivoglia gravità).

Si è comunque affermata e si sottolinea l'assoluta insussistenza delle

violazioni prospettate nell'Atto di contestazione degli addebiti.

Può sommariamente sottolinearsi, rinviandosi comunque alla lettura dell'Atto

del ricorrente in data 11,1.1999 di giustificazioni, che i Responsabili dei Settori

Comunali chiamati in causa dal Sindaco (escluso ovviamente il dipendente

"investito " dalle contestazioni e dai legittimi rilievi del Segretario Comunale)

non hanno rimarcato problemi di rapporti con il ricorrente n‚ hanno confermato

la pretesa emissione di riscontro alle richieste di Pareri.

li Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha addirittura esclusa qualsivoglia

responsabilità del ricorrente nella mancata allegazione dei Progetti alla proposta

di deliberazione, prassi seguita nel Comune di………. per le necessità

dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Quanto all'orario di lavoro, l'articolazione dello stesso venne a suo tempo

concordata con l'Amministrazione Comunale e da quest'ultima mai denunciata,

tenuto poi conto che il Segretario Comunale rinunciava al compenso per le

frequenti riunioni serali degli Organi Collegiali, da detto accordo conseguiva

indubbio vantaggio patrimoniale per l'Ente Comunale.

Considerato inoltre che il ricorrente non era soggetto all'obbligo di utilizzare

il cartellino marca-tempo, l'affermazione contenuta nel provvedimento di revoca

è assolutamente apodittica e priva di riscontri e prove concrete.

Assolutamente incredibile poi la contestazione dello svolgimento delle

funzioni relative ai protesti cambiari in orario d'ufficio: dette funzioni sono

proprie del Segretario Comunale cx lege (non per scelta) e sono quindi

connaturate ed inscindibilmente connesse all'incarico di Segretario Comunale.

Valutato poi l'esiguo numero (documentato) dei protesti, la contestazione -

oltre che infondata - risulta strumentale.

In definitiva, non sussistono in concreto le (pretese) gravi violazioni che il

provvedimento sindacale impugnato prospetta, cosicchè‚ quest'ultimo è stato

erroneamente assunto.

2) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA'.

DIEFETTO DI MOTIVAZIONE.

Come cennato in narrativa, il Segretario Comunale ricorrente ha ricevuto la

qualifica di "ottimo" sia nell'anno 1994 che nel successivo 1995, ultimi due anni

di redazione delle Note (poi abolite nel 1996); E’ stato "confermato" nel 1997 a

seguito delle elezioni comunali proprio dallo stesso Sindaco che oggi sostiene di

non aver ricevuto collaborazione dal ricorrente fin dall’origine del rapporto; non

ha mai ricevuto o subito contestazioni nè‚ addebiti disciplinari. 1

Eppure improvvisamente e senza che siano stati esplorati percorsi alternativi o

formalizzati provvedimenti di diversa gravità, viene "revocato dall'incarico " e

privato del lavoro !

Il provvedimento di revoca è palesemente illegittimo in quanto non motivato

adeguatamente e congruamente, anche in riferimento al rapporto progresso ed

alle risultanze di contenute opposto rispetto quelle che il Sindaco vorrebbe oggi

rappresentare.

3) MANIEFESTA INGRUSTIZIA PER SPROPORZIONALITA' TRA ADDEBITI

CONTESTATI E SANZIONE IRROGATA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E GIUSTO PROCEDIMENTO.

Nella denegata e smentita ipotesi della sussistenza degli addebiti contestati, gli

stessi non giustificavano la sanzione espulsiva assunta.

Come ha sottolineato ripetutamente la giurisprudenza, non Š lecito adottare la

massima sanzione ove non sussistano violazioni di tale gravità da giustificare

l'interruzione immediata dei rapporto: in caso di violazioni contestate, giustizia

vuole che si proceda per gradi o che comunque vengano esplorate "strade

alternative " all'interruzione dei rapporto, nel tentativo di "recuperare

rapporto fiduciario.

4) DIFETTO DI IMPARZIALITA'. VIOLAZIONE DEL DOVERE DI ASTENSIONE.

Il Decreto Sindacale di revoca delle funzioni Š stato espressamente motivato

"per relationem " con il rinvio alla motivazione della Deliberazione

n. 1/27.1.1999 della Giunta Comunale.

Ebbene risulta dall'esame della stessa che sulla proposta del Sindaco Š stato

espresso " il Parere del Responsabile di Ragioneria, cioè proprio di quel

dipendente che - come è evidente dalla contestazione degli addebiti e dalle

giustificazioni del ricorrente - era motivo del "conflitto " all'interno dell'Ente e

con il Segretario Comunale ricorrente.

Conseguentemente il nominato dipendente si sarebbe dovuto "astenere" dal

partecipare a qualsivoglia fase dell'iter procedimentale, data appunto la

"particolare posizione " nei confronti dell'atto deliberativo.

Costituisce principio basilare dell'attività amministrativa quello del dovere di

astensione, soprattutto nell'iter di adozione degli atti da parte degli Organi

Collegiali.

Il vizio dell'atto deliberativo si ripercuote - viziandolo - sul Decreto Sindacale

che ha fatto proprio detto atto e la motivazione dello stesso.

5) ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ART.17, 711 co., L.15.5.1997 N.127

PER CONTRASTO CON GLI ARTT.3. 24. 97. 98 e 113 DELLA

COSTITUZIONE.

L'art.17, 71' co., L,12711997 è illegittimo (illegittimità che si ripercuote

ovviamente sugli atti amministrativi conseguenti, siano essi generali che

particolari) per reiterata violazione dei principi della Carta Costituzionale.

Costituisce approdo giurisprudenziale pacifico della Corte Costituzionale che

la disparità di trattamento sia ipotizzabile anche nel caso in cui fattispecie diverse

vengano trattate in modo analogo: ebbene si trovano soggetti alla nuova

disciplina di cui alla L. 127 cit. (nomina fiduciaria, revoca, ecc.) anche i Segretari

Comunali già in servizio alla data di entrata in vigore della L.127 test‚ citata,

cosa vedendo negativamente incisi i propri diritti precedentemente sostanziati.

Trattandosi - quelli in argomento - di disposizioni pregiudizievoli per i

destinatari, non poteva alle stesse conferirsi efficacia retroattiva.

Nei confronti della nuova normativa e soprattutto dell'iter procedimentale

canonizzato nella stessa risulta evidente la violazione del diritto di difesa e di

quello di esperibilità della tutela giurisdizionale (artt.24 e 113 Cost.) non

prevedendosi la necessaria partecipazione dell'interessato al procedimento di

revoca (possibilità conferita - solo in via eventuale - dal Regolamento ex D.P,R.

465/1997) e limitando la possibilità di efficace tutela avverso il provvedimento

conclusivo.

Palese altresì la violazione degli artt.97 e 98 Cost., tenuto conto che la scelta e

la revoca "ad nutum " non garantiscono il rispetto dei principi dei buon

andamento e dell'imparzialità: la scelta 'fiduciaria " è estremamente

discrezionale così da lasciare apparire lo stravolgimento dei cardini dei pubblici

uffici, assoggettando totalmente la figura del Segretario Comunale a quella del

Sindaco, cosi asservendo il primo a quest'ultimo (pena la perdita del lavoro!).

Inoltre la "scelta " da parte del Sindaco del Segretario Comunale nel novero di

quelli dipendenti dall'Agenzia Autonoma è - di fatto - l'unica possibilit…

lavorativa per detti dipendenti, cosicchè‚ viene violata anche la previsione del

pubblico concorso per l'accesso agli impieghi.

Non solo: considerato che la revoca è atto del Sindaco, questi è in grado di

determinare la risoluzione del rapporto di soggetto dipendente da altra

Amministrazione (Agenzia Autonoma) e ciò illegittimamente, tenuto altresì

conto che non è previsto alcun intervento dell'Agenzia nel procedimento di

revoca medesimo.

La violazione dell'indipendenza del Segretario Comunale è oltremodo palese

e non giustificata; inoltre viene così pregiudicato e sostanzialmente impedito

(pena la revoca dell'incarico) l'esercizio di uno dei compiti principali assegnato

ex lege al Segretario Comunale medesimo e cioè quello di verifica della

"conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai

"regolamenti ".

Detta "dipendenza" e subordinazione (anche psicologica) si scontra pertanto

con il principio di cui all,'art.98, I' co., Cost.

6) VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE

ART.17,780 E 820 CO., L.15.5.1997 N.127.

ECCESSO E VIOLAZIONE DI DELEGA.

VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE ART.17,20 CO., L.23.8.1988

N.400.

VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI RETROATTIVITA'.

Nella L.127 cit. non è data rinvenire disposizione alcuna che legittimi o

avvalori la tesi dell'efficacia delle nuove disposizioni regolamentari alle

posizioni costituite sotto la previgente normativa: al contrario l'art. 1 7, 82' co.,

sottolinea che il Regolamento deve intervenire (anche con disciplina transitoria)

"nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai Segretari in

"servizio alla data di entrata in vigore della presente legge".

Analogamente detto contrasto si appalesa nel procedimento di "revoca " ove il

Sindaco interviene a revocare le funzioni a suo tempo conferite dal Ministero

dell'Interno (compito oggi esercitato attraverso l'Agenzia Autonoma).

Illegittimamente pertanto il Regolamento disciplina la potestà del Sindaco di

rimuovere dall'incarico il Segretario Comunale (e pertanto - di fatto - di privarlo

del lavoro) in difetto di preventivo inserimento di quest'ultimo nell'Organizza-

zione Comunale.

La potestà "disciplinate " nel Regolamento non trovano idoneo riscontro nella

L.127 cit., cosicchè‚ detto Regolamento risulta illegittimo per eccesso o

violazione di delega o, subordinatamente, per violazione della medesima L. 127

(irretroattività e salvaguardia dei diritti acquisiti).

* * * *

P . Q . M

e riservati motivi aggiunti

Si chiede l'accoglimento del presente Ricorso e, per l'effetto, l'annullamento

degli atti impugnati, con ogni conseguenza giuridica ed economica in favore del

ricorrente derivante dalla declaratoria d'illegittimità della risoluzione del

rapporto e della revoca dalle funzioni di Segretario Comunale del Comune di……..

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

Si produce, salvo altro:

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