IL BOLLETTINO
notiziario per i Segretari Comunali e Provinciali
n° 59/A
by Carlo Saffioti
Nella speranza di aver risolto i problemi di posta elettronica dei giorni scorsi, ho preparato un nuovo look per questo bollettino, che spero sia di vostro gusto.
Come avevo preannunciato, unisco a questo numero due schemi di ricorso, uno al TAR l'altro al giudice del Lavoro, che sono stati messi a disposizione da un Collega al quale vanno ovviamente i nostri ringraziamenti insieme ad un grosso "in bocca al lupo!".
Prego i Colleghi che abbiano notizie di interesse generale di trasmetterle in modo da poterle metterle rapidamente in comune, contribuendo cos' a quella nascita del senso di categoria che, anche da sola, sarebbe un'ottima ragion d'essere del nostro notiziario.
Ringrazio tutti coloro che, con i loro messaggi, mi hanno segnalato i problemi di posta, aiutandomi ad uscirne.
Molti di noi, impegnati negli uffici elettorali, potranno leggere oggi stesso queste righe: a loro, un "buon lavoro" particolare dal momento che contribuiscono (e contribuiranno tra breve) ad uno degli appuntamenti più significativi delle democrazie: i comizi elettorali.
Unisco gli schemi di ricorso con l'augurio che di essi - finalmente - si possa tutti fare a meno, tornando a lavorare con quel minimo di serenità che è dovuta a tutti i lavoratori che sono costretti a faticare per gli altri.
Buona domenica
Carlo Saffioti
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ESENTE DA BOLLO
PRETURA CIRCONDARIALE DI
SEZIONE DISTACCATA DI
Sezione Lavoro -
Ricorso ex art.700 c.p.p. proposto da:xxx nato a il e
cod. fise.: rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al presente Ricorso, - --presso e nello Studio Legale Amministrativo del quale è elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento giurisdizionale, in
Ill.mo Sig. Pretore-Giudice del Lavoro, nellinteresse del Dott. si espone quanto segue.
Il ricorrente è il Segretario Comunale del Comune costretto ad adire la S.V. in qualità di Giudice del Lavoro a seguito del provvedimento di revoca dalle funzioni appunto di Segretario Comunale assunto con Decreto prot.n. 1277/1.2.1999 dal Sindaco del Comune di , ex art. 17, 71 co., L.15.5.1997 n.127 (v.si doc.all.1, atto impugnato), atto che il ricorrente medesimo ritiene illegittimo, ingiustificato, immotivato ed assunto pertanto erroneamente, così da violare il suo diritto allo svolgimento dellattività lavorativa e determinando lillecita interruzione del rapporto di lavoro.
Considerata la "novità" della questione, sia sotto il profilo della giurisdizione dellIll.mo Sig. Pretore-Giudice del Lavoro sia per quello che riguarda il provvedimento di revoca impugnato, può risultare opportuno un preventivo approfondimento normativo.
QUANTO ALLA FIGURA DEL SEGRETARIO COMUNALE
A conclusione di un lungo "percorso" di riforma della figura del Segretario Comunale, da sempre non gradita alle Amministrazioni Locali in quanto espressione dellEsecutivo (dipendeva infatti - comè noto - dal Ministero dellInterno) inserito come "Organo di controllo" nellapparato comunale, con la L. 1 5.5.1997 n. 127 recante "Misure urgenti per lo snellimento dellattività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" (c.d. Legge Bassanini, v.si doc.all.2) e stata totalmente riformata detta figura. In primo luogo il Segretario Comunale dipende oggi dallAgenzia autonoma per la gestione dellalbo dei segretari comunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dellInterno, Agenzia istituita dallart. 17, 76 co., L. 127/1997, e non più quindi dal Ministero dellIntemo (così art. 17, 67 co., L. 127 cit.).
Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, il quale ultimo dipende funzionalmente dal primo, scegliendolo appunto tra gli iscritti allAlbo suddetto: la nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato, pur prevedendosi possibilità di riconferma del Segretario Comunale nominato (70 co.).
Il 7 1 co. dellart. 17 cit. così espressamente dispone:
"Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco "previa deliberazione della giunta (comunale, n.dr.), per violazione dei doveri "dufficio
Con D.P.R. 4.12.1997 n.465 "Regolamento recante disposizioni in materia di "ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dellart. 1 7, comma "78, della L. 15 maggio 1997, n.127" sono state emanate anche le disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro dei Segretari Comunali (v.si doc.all.3).
Lart. 1 5 di detto Regolamento così recita:
"15. Nomina e revoca. - I. Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con lente locale "presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto.
"2. Ai sensi dellarticolo 17, comma 70, della legge (L.15.5.1997 n.127, n.d.r.), "il sindaco e il presidente della provincia, previa comunicazione al segretario "titolare, esercitano il potere di nomina del segretario non prima di sessanta "giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro insediamento. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte del sindaco e del presidente "della provincia, il segretario in servizio presso la sede si intende confermato. "3. In caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la "stipulazione di convenzione per lufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto, ai sensi dellarticolo 17, comma 69, della legge; in mancanza di tale previsione, dal reggente inviato "dallAgenzia ai sensi dellarticolo 19, comma 2. La procedura di nomina del segretario titolare è avviata entro sessanta giorni dalla data della vacanza e "deve concludersi entro centoventi giorni dalla stessa data.
"4. Lavvio della procedura di nomina è pubblicizzato nelle forme stabilite dal consiglio nazionale di amministrazione. LAgenzia fornisce, a richiesta, i "curricula relativi alle caratteristiche professionali dei segretari. La nomina dei "segretario ha effetto dallaccettazione.
"5. Il segretario può essere revocato ai sensi dellarticolo 1 7, comma 71, della "legge. Il provvedimento motivato di revoca è adottato dal sindaco o dal "presidente della provincia su deliberazione della giunta, previo contraddittorio "con linteressato. A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le "gravi violazioni ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni rese per liscritto, ed è sentito personalmente il segretario, qualora lo richieda, in sede di "seduta della giunta comunale e provinciale. " (così art.15, 11-5 co., D.P.R. n,46511997, v.si doc.all.3).
In sede di espressione del PARERE INTERLOCUTORIO N.103/97 IN DATA 22.9.1997 della Sezione Consultiva per gli atti normativi dei Consiglio di Stato (v.si doc.all.4), Parere espresso proprio sullo "Schema D.P.R.: "Regolamento recante norme di attuazione dellart. 1 7 comma 78 della L. 1515197 In. 127 - ordinamento dei segretari comunali e provinciali ", il Consiglio di Stato - al riguardo del citato art. 1 5 - così deduceva:
"Qualche perplessità può, inoltre, essere nutrita in ordine allassenza di elementi normativi che possano contribuire a circoscrivere la discrezionalità "del sindaco e del presidente della provincia in ordine alla facoltà di revoca del "segretario.
"Infatti, se è pur vero che lart. 1 7, comma 71, della legge n. 12 711997, consente "la revoca del segretario per violazione dei doveri dufficio, è altresì vero che il "comma successivo fa riferimento al mancato raggiungimento dei risultati "imputabile al segretario e alla presenza di gravi e ricorrenti violazioni dei "doveri dufficio.
"Ci sembra significare, ad avviso della Sezione, che la potestà di revoca "dellincarico, attribuita al vertice politico dellente locale, pur dovendo loperare su un terreno distinto da quello della responsabilità disciplinare, "debba essere comunque correlata ad alcuni punti di riferimento predeterminati, ancorchè in via di massima, onde non trasformare la facoltà di revoca in un "recesso ad nutum svincolato da ogni parametro precostituito. "Valuterà lamministrazione come introdurre tali elementi di garanzia per la "situazione del pubblico funzionario; sembra, peraltro, ipotizzabile sin da ora "che lintroduzione dellaggettivo gravi accanto alla previsione della violazione "dei doveri dufficio possa già in qualche misura rispondere alle finalità sopra espresse, " (v.si doc.all.4).
La Sezione Consultiva tornava ad affrontare lo Schema di Regolamento in argomento con PARERE N.103197 IN DATA 3.11.1997, così affermando:
"Quanto alle osservazioni formulate nel parere interlocutorio, la Sezione prende atto dellavvenuta espunzione delle disposizioni che facevano riferimento al "potere normativo dellAgenzia autonoma per la gestione dellAlbo dei segretari "provinciali e comunali e dellinserimento nellart,15, comma 5, dellaggettivo gravi per qualificare le violazioni dei doveri dufficio da parte del "segretario, tali da comportare la revoca del suo incarico. "Entrambi tali modifiche risultano in linea con i suggerimenti formulati da questo Consesso nel citato parere interlocutorio " (v.si doc.all.5). Conseguentemente le violazioni ai doveri dufficio devono essere "gravi" per giustificare il provvedimento di revoca, tali appunto da non autorizzare a priori provvedimenti di recesso ad nutum totalmente discrezionali.
In definitiva, nei confronti del provvedimento di revoca (di natura afflittiva quindi pregiudizievole per linteressato) devono considerarsi applicabili i principi generali del diritto amministrativo in tema di atto sanzionatorio (motivazione congrua, logicità di valutazione, imparzialità, giusto procedimento, proporzionalità e correlazione della sanzione o della determinazione, ecc.), a differenza del provvedimento di nomina o di mancata conferma (basato sul rapporto fiduciario e pertanto maggiormente discrezionale).
B) QUANTO ALLA GIURISDIZIONE DEL PRETORE - GIUDICE DEL LAVORO
Lart. 17, comma 74, della L. 125/1997 ha precisato che "Il rapporto di lavoro "dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai "sensi del D. Lgs. 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni ". Lart.29 del D.Lgs. 31.3.1998 n.80, che ha sostituito lart.68 del D.Lgs. .3.2.1993 n.29, ha devoluto - comè noto - al Giudice Ordinario in funzione di Giudice dei Lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP.AA. di cui allart.1, co. 2 (comprendendo quindi anche quelle inerenti il personale dellAgenzia autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali, non inseriti nellelenco del personale di cui allart.2, co. 4 e 5, D.Lgs. n.29 cit.) e ciò dall1.7.1998.
Non a caso i TT.AA.RR. aditi con limpugnativa di provvedimenti di "mancata conferma" o "revoca" dei Segretari Comunali hanno sancito che detto contenzioso si deve svolgere avanti la Magistratura Ordinaria e non più dinanzi ad essi medesimi Tribunali Amministrativi Regionali (per provvedimenti assunti ovviamente dopo l1.7.1998).
C) QUANTO ALLA FACOLTADI AGIRE IN VIA DURGENZA
La novella di cui al D.Lgs. n.80 cit. è intervenuta - comè noto - anche sulle Norme per le controversie di lavoro, segnatamente sottolineando lobbligatorietà del tentativo di conciliazione (quale condizione di procedibilità della domanda), così come sottolineato con lulteriore modifica di cui al D.Lgs. 29.10.1998 n. 187. Lart.412-bis, ultimo comma (aggiunto dallart.39 D.Lgs. n.80/1998) ha precisato che "Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione di provvedimenti speciali durgenza e di quelli cautelari previsti nel capo Iil del titolo I del libro IV". Conseguentemente al ricorrente è consentito proporre il presente Ricorso in via durgenza, come la situazione e la gravità del pregiudizio impongono.
FATTO
I.- Il ricorrente è Segretario Comunale del Comune di : nelle funzioni suddette (già a suo tempo nominato) è stato CONFERMATO nellanno 1997 quando, a seguito delle elezioni comunali di tenutesi in data 27.4.1997 e della facoltà che aveva il Sindaco (proclamato tale in data 12.5.1997) di confermarlo o di nominare un nuovo Segretario, il ricorrente veniva appunto confermato nelle funzioni medesime.
Detta volontaria conferma da parte del Sindaco allatto dellavvio del nuovo mandato di questultimo si collegava alla positiva considerazione che lo stesso aveva dimostrato nei confronti del ricorrente, il quale nelle ultime Note di qualifica (abolite nel 1996) aveva ottenuto la massima valutazione ("ottimo") sia nellanno 1994 che nellanno 1995.
A distanza quindi di poco più di un anno il ricorrente ha ricevuto la Nota prot. n.xxx.1998 (allegato n.1/b al Decreto Sindacale di revoca 1.2.1999, v.si doc.all.1) con la quale il Sindaco di xxx ha contestato al ricorrente medesimo pretese "gravi violazioni ai doveri dufficio", avviando il procedimento di revoca.
Il Dott. con Atto in data 11.1.1999 - contestando la sussistenza di dette pretese violazioni - forniva approfonditi chiarimenti sul proprio operato (v.si allegato n.l/c Decreto Sindacale di revoca citato, v.si doc.all.1).
AllAtto di giustificazioni testè citato venivano allegate le Dichiarazioni dei tre Responsabili degli Uffici Comunali, dalle quali emergeva quanto segue:
A) "(..) In merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto <studio di fattibilità per la riqualificazione della zona a mare dei comuni di sottoposta allesame del "Consiglio Comunale nella seduta del giorno 13-11- 1998, e dallo stesso rinviata in quanto ritenuta mancante di documentazione tecnica, significo "che la proposta suddetta effettivamente era sprovvista di elaborati di "progetto. "Gli elaborati di progetto, nel caso di specie, non vennero uniti allatto, in "quanto il professionista incaricato della loro redazione li aveva forniti in un unico esemplare, copia indispensabile allufficio per limpostazione dei conseguenti adempimenti amministrativi.
"Preciso che nella proposta di delibera di cui trattasi venne espressamente "indicato, al punto 1) della parte dispositiva, che le tavole progettuali erano "depositate e conservate agli atti dellUfficio Tecnico. Esse non costituivano quindi allegato alla deliberazione.
"Ritengo che questa peculiarità fosse chiara, tantè che diversi consiglieri"hanno preso visione del progetto ed hanno ottenuto copia delle parti da loro "considerate necessarie ed interessanti.
"Per ciò che concerne laspetto della consulenza giuridica (punto c della "lettera del Sindaco) posso affermare di non avere avuto particolari quesiti "da porle, in quanto la mia attività era supportata. fino allo scorso anno, "dalla consulenza di un legale libero professionista con il quale questa "Amministrazione era legata da un rapporto contrattuale.
"In conclusione posso affermare, per quanto concerne lattività lavorativa "legata a questo settore, che non si sia mai manifestato un clima di grave "sfiducia e conflittualità " (Nota in data 18.12.1998 del Capo Ufficio Tecnico Comunale, all.A allAtto di giustificazioni in data 11.1.1999 del ricorrente).
B) "(..) - riguardo problematiche di carattere generale ho riscontrato disponibilità nellinterpretazione e configurazione giuridica dei quesiti (vedi, ad esempio, "i procedimenti disciplinari che hanno interessato alcuni dipendenti del "comune).
Per quanto riguarda problematiche di carattere specifico, in particolare "riferiti alle ultime e più importanti riforme legislative relative "allordinamento delle autonomie locali (es.- Leggi 127197,- 191198,- D. lgs. "77195; Legge n. 109194; regolamenti e circolari relativi alla semplificazione "amministrativa; Legge 675196) ed a profili strettamente organizzativi e "gestionali dellEnte ho agito in completa autonomia non avendo riscontrato "nel Dott. , la medesima iniziativa dimostrata qualora si trattava di "interpretare e commentare fattispecie che interessavano gli istituti cosiddetti ,classici¯ del diritto amministrativo e penale. " (Nota in data 7.1.1999 del
Vice Segretario Comunale, all.B allAtto di giustificazioni in data 11.1.1999 del ricorrente).
Nonostante le articolate e documentate giustificazioni, che dimostravano la
Più assoluta insussistenza degli addebiti formulati, il Sindaco procedeva nelliter procedimentale intrapreso.
Veniva pertanto fissata la Seduta della Giunta Comunale per il giorno 27.1.1999 ed in quella sede veniva formalizzata la DELIBERAZIONE N. 1/27.1.1999, con la quale veniva espresso parere favorevole alla revoca del ricorrente (allegato n.1/a al Decreto Sindacale di revoca 1.2.1999, v.si doc.all.1 ).
Con DECRETO PROT. N.127711.2.1999 il Sindaco, richiamando "per relationem" le motivazioni della citata Deliberazione G.C. n.1/1999, revocava il ricorrente dalle funzioni di Segretario Comunale presso il Comune di ex art.17, 71 co., L.127/1997. con decorrenza 5.2.1999, data dalla quale il Dott. è stato (illegittimamente) privato dellincarico e del lavoro e collocato "in disponibilità".
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
SUL FUMUS
Il provvedimento del Sindaco del Comune di che ha determinato linterruzione di rapporto di lavoro del ricorrente con il Comune testè citato è palesemente illegittimo, come ladito Giudice del Lavoro - sia in questa sede di sommaria delibazione sia nel corso del successivo giudizio di merito - potrà accertare, così adottando conseguentemente il provvedimento atto a tutelare il ricorrente ed a ripristinare il rapporto illecitamente risolto con la determinazione di revoca.
Qualora ladito Pretore riconoscesse al Decreto Sindacale di revoca connotazione di atto amministrativo presupposto o comunque rilevante (tanto che nellattuale panorama giurisprudenziale viene proposto - contestualmente al presente Ricorso ed alla controversia di lavoro ex art.409 e ss. c.p.c. - anche Ricorso giurisdizionale amninistrativo avanti al T.A.R. per lEmilia Romagna), ben potrà disapplicarlo, data lillegittimità della determinazione sindacale medesima, ed adottare i provvedimenti ritenuti opportuni.
1) INSUSSISTENZA DELLE GRAVI VIOLAZIONI Al DOVERI DUFFICIO E PERTANTO VIOLAZIONE ART.17, 710 CO., L.15.5.1997 N.127 ED ART.15, S- CO., D.P.R. 4.12.1997 N.465. FALSO ED ERRONEO PRESUPPOSTO DI FATTO E DI DIRITTO. TRAVISAMENTO. ILLOGICITA. CARENZA DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Come diffusamente detto in narrativa, il provvedimento di revoca ex art.17, 71 co., L. 127/1997 deve essere fondato (dopo lintervento del Consiglio di Stato sullo Schema di regolamento) su "gravi violazioni ai doveri dufficio" nel caso che ne occupa del tutto insussistenti.
Contrariamente infatti al provvedimento di "nomina" o di "conferma" del Segretario Comunale (determinazione sindacale oltremodo discrezionale e basato sul c.d. "rapporto fiduciario ", nei confronti della quale comunque più di un dubbio di legittimità è lecito sollevare), il provvedimento di "revoca " presuppone la sussistenza "oggettiva" degli addebiti, connotati dalla loro gravità
Sul concetto di "gravità" che giustifichi il licenziamento (rectius: la revoca) del dipendente diffusamente si è espressa la giurisprudenza lavoristica.
Dovendo mutuare da questultima i connotati della "gravità" che ne occupa vanno richiamati i concetti di "quantità e/o reiterazione " delle violazioni, di "insufficienza" di altri rimedi, di "proporzionalità" tra i fatti addebitati e la sanzione inflitta, ecc.
La disamina degli atti processuali già nella fase sommaria del provvedimento durgenza che ne occupa confrmerà linsussistenza dei presupposti per la massima sanzione espulsiva.
NellAtto Sindacale di contestazione delle (pretese) "gravi violazioni " prot. n. 13056/14.12.1998 il Sindaco del Comune ha contestato al Segretario Dott. i seguenti fatti:
1) nomina da parte della Prefettura di xxx, nonostante il "parere contrario" dellEnte;
2) mancato svolgimento delle funzioni di "coordinatore" dei Responsabili di Settore;
3 )omesso controllo della documentazione allegata alle proposte di deliberazioni portate in Consiglio Comunale;
4) omesso riscontro alle richieste di pareri e di consulenza;
5) critica di comportamenti personali di dipendenti;
6) espressioni sconvenienti nei confronti di Amministratori,
7) mancato rispetto dellorario di lavoro;
8) svolgimento delle funzioni relative alla levata dei protesti in orario dufficio;
9) violazione della procedura relativa ai giorni di congedo;
10) installazione non autorizzata di programmi sui PP.CC. comunali.
Non volendo ripetere il contenuto delle "giustificazioni" (ampie e documentate) presentate dal ricorrente, non è chi non veda come gli addebiti riportati sopra - anche qualora sussistenti e tali non sono - non giustificavano comunque la determinazione di revoca (tenuto conto altresì della carenza di qualsivoglia precedente "richiamo" o "contestazione" o "provvedimenti disciplinari " di qualsivoglia gravità), Si è comunque affermata e si sottolinea lassoluta insussistenza delle violazioni prospettate nellAtto di contestazione degli addebiti.
Può sommariamente sottolinearsi, rinviandosi comunque alla lettura dellAtto del ricorrente in data 11.1.1999 di giustificazioni, che i Responsabili dei Settori Comunali chiamati in causa dal Sindaco (escluso ovviamente il dipendente "investito " dalle contestazioni e dai legittimi rilievi del Segretario Comunale) non hanno rimarcato problemi di rapporti con il ricorrente nè hanno confermato la pretesa omissione di riscontro alle richieste di Pareri.
Il Responsabile dellUfficio Tecnico ha addirittura esclusa qualsivoglia responsabilità del ricorrente nella mancata allegazione dei Progetti alla proposta di deliberazione, prassi seguita nel Comune di per le necessità dellUfficio Tecnico Comunale.
Quanto allorario di lavoro, larticolazione dello stesso venne a suo tempo concordata con lAmmnistrazione Comunale e da questultima mai denunciata-, tenuto poi conto che il Segretario Comunale rinunciava al compenso per le frequenti riunioni serali degli Organi Collegiali, da detto accordo conseguiva indubbio vantaggio patrimoniale per lEnte Comunale.
Considerato inoltre che il ricorrente non era soggetto allobbligo di utilizzare il cartellino marca-tempo, laffermazione contenuta nel provvedimento di revoca è assolutamente apodittica e priva di riscontri e prove concrete.
Assolutamente incredibile poi la contestazione dello svolgimento delle funzioni relative ai protesti cambiari in orario dufficio: dette funzioni sono proprie del Segretario Comunale ex lege (non per scelta) e sono quindi connaturate ed inscindibilmente connesse allincarico di Segretario Comunale.
Valutato poi lesiguo numero (documentato) dei protesti, la contestazione - oltre che infondata - risulta strumentale.
In definitiva, non sussistono in concreto le (pretese) gravi violazioni che il provvedimento sindacale impugnato prospetta, cosicchè questultimo è stato erroneamente assunto.
2) CONTRADDITTORIETAED ILLOGICITA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE
.
Come cennato in narrativa, il Segretario Comunale ricorrente ha ricevuto la qualifica di "ottimo " sia nellanno 1994 che nel successivo 1995, ultimi due anni di redazione delle Note (poi abolite nel 1996); è stato "confermato" nel 1997 a seguito delle elezioni comunali proprio dallo stesso Sindaco che oggi sostiene di non aver ricevuto collaborazione dal ricorrente fin dallorigine del rapporto; non ha mai ricevuto o subito contestazioni ne addebiti disciplinari.
Eppure improvvisamente e senza che siano stati esplorati percorsi alternativi o formalizzati provvedimenti di diversa gravità, viene "revocato dallincarico " e privato del lavoro !
Il provvedimento di revoca è palesemente illegittimo in quanto non motivato adeguatamente e congruamente, anche in riferimento al rapporto pregresso ed alle risultanze di contenute opposto rispetto a quelle che il Sindaco vorrebbe oggi rappresentare.
3) SPROPORZIONALITA TRA ADDEBITI CONTESTATI - E SANZIONE IRROGATA.VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA E GI[USTO PROCEDIMENTO.
Nella denegata e smentita ipotesi della sussistenza degli addebiti contestati, gli stessi non giustificavano la sanzione espulsiva assunta.
Come ha sottolineato ripetutamente la giurisprudenza, non è lecito adottare la massima sanzione ove non sussistano violazioni di tale gravità da giustificare linterruzione immediata del rapporto: in caso di violazioni contestate, giustizia vuole che si proceda per gradi o che comunque vengano esplorate "strade alternative" allinterruzione del rapporto, nel tentativo di "recuperare" il rapporto fiduciario.
4) DIFETTO DI IMPARZIALITA.
VIOLAZIONE DEL DOVERE DI ASTENSIONE.
Il Decreto Sindacale di revoca delle funzioni è stato espressamente motivato "per relationem" con il rinvio alla motivazione della Deliberazione n. 1/27.1.1999 della Giunta Comunale.
Ebbene risulta dallesame della stessa che sulla proposta del Sindaco è stato espresso " il Parere del Responsabile di Ragioneria, cioè proprio di quel dipendente che - come è evidente dalla contestazione degli addebiti e dalle giustificazioni del ricorrente - era motivo dei "conflitto " allinterno dellEnte e con il Segretario Comunale ricorrente.
Conseguentemente il nominato dipendente si sarebbe dovuto "astenere " dal partecipare a qualsivoglia fase delliter procedimentale, data appunto la "particolare posizione " nei confronti dellatto deliberativo.
Costituisce principio basilare dellattività amministrativa quello del dovere di astensione, soprattutto nelliter di adozione degli atti da parte degli Organi Collegiali.
Il vizio dellatto deliberativo si ripercuote - viziandolo - sul Decreto Sindacale che ha fatto proprio detto atto e la motivazione dello stesso.
QUANTO AL PERICULUM IN MORA
Come si cennava sopra, sussiste nel caso che ne occupa il "periculum in mora " in quanto allillecita risoluzione del rapporto è conseguita appunto linterruzione del rapporto di lavoro del ricorrente e limpossibilità di questultimo di svolgere le proprie mansioni presso il Comune
Privato delle funzioni e della retribuzione correlativa, il ricorrente si trova collocato "in disponibilità" senza possibilità di svolgere attività lavorativa e compensato con mero trattamento economico tabellare (v.si art.17, 121 co., L.127 cit., doc.all.2).
Le conseguenze per il ricorrente sono pertanto estremamente gravi, sia sotto i profili morale e professionale (data la fattispecie alla quale è stata ricondotta linterruzione dei rapporto da parte del Sindaco del Comune , sia sottoquello economico (retributivo e previdenziale), tenuto anche conto che il periodo di "disponibilità" è limitato nel tempo e che i nuovi incarichi o la scelta del ricorrente da parte di altre Amministrazioni Comunale può risultare inibita dal"motivo" addotto dal Sindaco per disporre (illegittimamente) appunto linterruzione dei rapporto con il ricorrente.
P. 0. M.
Il ricorrente Dott. ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,
ricorre ex art.700 c.P.c. alla S.V. Ill.ma, affinchè in accoglimento del Ricorso ex art.700 c.p.c, che ne occupa, contrariis rejectis,
DICHIARI il diritto dei ricorrente Dott. alla prosecuzione del rapporto in corso con il Comune di anche dopo la data del 5.2. 1 999 data lillegittimità e/o lilliceità della Determinazione Sindacale di revoca delle funzioni di Segretario Comunale e della coattiva interruzione del rapporto in corso già precedentemente confermato e ciò fino alla definizione del giudizio di merito; e per leffetto:
SOSPENDA medio tempore e fino allesito del giudizio di merito la Determinazione del Sindaco del Comune di e tutti gli atti antecedenti, conseguenti o connessi con la Determinazione citata e comunque funzionari alla interruzione dei rapporto dei ricorrente con il Comune di od ad impedire la sua prosecuzione e lo svolgimento da parte del suddetto ricorrente delle funzioni proprie di Segretario Comunale anche dopo la data del 5.2.1999;
DICHIARI che il ricorrente ha diritto di continuare a svolgere le funzioni di Segretario Comunale presso il Comune di, proseguendo senza soluzione di continuità alcuna il rapporto di lavoro illecitamente interrotto in data 5.2.1999 dal Sindaco del Comune di con ogni ristoro e risarcimento economico retributivo e previdenziale, nonche di danni connessi;
VIETI provvisoriamente al Comune di ed al Sindaco del Comune di procedere alla sostituzione - anche temporanea - del Segretario Comunale di , così inibendo la copertura del posto di spettanza del ricorrente medesimo;
PREVIA DISAPPLICAZIONE,se del caso, di ogni atto amministrativo, generale o particolare, assunto a presupposto dellillegittima risoluzione del rapporto del ricorrente con il Sindaco del Comune di e con il Comune medesimo;
FISSI ex art.669-octics il termine perentorio per linizio del giudizio di merito.
Spese al definitivo.
Si produce, salvo altro:
1) Decreto prot. n. del Sindaco del Comune di al quale sono uniti i seguenti allegati:
I.a) I.b) Nota prot. n. 1 3056114.12.1998 del Sindaco del i l.c) Atto in data 1 I. I. 1999 del ricorrente, con allegati A, B, C, D, E, F e G;
2) L. 15.5.1997 n. 1 27 (stralcio);
3) D.P,R. 4.12.1997 n.465 (stralcio);
4) Parere n.103197/22.9.1997 del Consiglio di Stato;
5) Parere n. 1 03/97/3.11.1997 del Consiglio di Stato.
xxx, 24 febbraio 1999
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IL BOLLETTINO
notiziario per i Segretari Comunali e Provinciali
n° 59/B
by Carlo Saffioti
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER
Sede di -
Ricorso
proposto da:
residente in 21, rappresentato e difeso, giusto
mandato in calce al presente Ricorso, dall'Avv. ed
elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento giurisdizionale, in
Bologna, Via presso e nello Studio Legale
contro
il SINDACO DEL COMUNE DI ( pro tempore,
nonchè per quanto occorrer possa, contro
il COMUNE DI in persona del Sindaco pro tempore,
la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona dei
Presidente pro tempore,
il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
il MINISTERO PER LA FUNZIONE PUBBLICA, in persona dei Ministro
pro tempore,
il MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI, in persona dei Ministro
pro tempore,
il MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAM-
MAZIONE ECONOMICA, in persona del Ministro pro tempore,
e nei confronti di
- AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, in persona del legale
rappresentante pro tempore,
- AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - SEZIONE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro
tempore,
per l'annullamento
-del DECRETO PROT.N.127711.2.1999 DEL SINDACO DEL COMUNE
DI recante "Revoca delle funzioni di Segretario Comunale in
"servizio presso il Comune di del Doit. 1 ai sensi
"dell'art. 17, comma 71, della Legge n. 12 7 del 15 Maggio 1997 ", notificato al
ricorrente in data 1.2.1999, con il quale il Dott. '
Segretario Comunale del Comune di - è stato revocato dalle
funzioni rivestite di Segretario Comunale con decorrenza 5.2.1999 (vsi
doc.all.1, atto impugnato);
- nonchè di ogni altro atto o provvedimento antecedente, presupposto,
preordinato, conseguente o comunque connesso dal quale o dai quali sia
conseguita la revoca impugnata o che abbia in qualsivoglia modo contribuito
alla determinazione sindacale impugnata o che di detta determinazione
costituisca presupposto e fondamento (effettuale e/o giuridico) o che della
stessa sia consequenziale applicazione e sviluppo (anche endo-procedimentale),
in essi segnatamente compresi:
NOTA PROT.N.13056114.12.1998 DEL SINDACO DEL COMUNE DI
ad oggetto "Contestazioni delle gravi violazioni ai doveri
"di ufficio ex art. 15, comma 5" del D.P.R. n.465 del 4.12.1997 - Avvio della
"procedura di revoca ", con la quale il Sindaco del Comune di
ha avviato la procedura di revoca del ricorrente dalle funzioni di Segretario
Comunale del Comune di i (v.si doc.all.1.b, atto impugnato);
DELIBERAZIONE N.1127.1.1999 DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL COMUNE DI recante "Revoca dalle funzioni di
"Segretario Comunale del Dott. ai sensi dell'art.17,
"comma 71, della Legge n.127 del 15 maggio 1997", con la quale stato
espresso parere favorevole alla revoca del Dott.
ricorrente, dalle funzioni di Segretario Comunale del Comune, (v.si
doc.all.1.a, atto impugnato);
D.P.R. 4.12.1997 n.465 recante "Regolamento recante disposizioni in
Il materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma
"dell'art.17, comma 78, della L.15.5.1997n.127" nella parte in cui dispone
che il Segretario Comunale possa essere revocato con provvedimento del
Sindaco, su deliberazione della Giunta Comunale, per gravi violazioni ai
doveri d'ufficio (art.15, 5' co., D.P.R, 465 cit.) (v.si doc.all.2, atto
impugnato in parte qua), fin da ora sollevandosi questione di illegittimit
costituzionale dell'art. 17, 7 I' co., L. 1 5.5.19'97 n. 1 27.
FATTO
I.- Il ricorrente è il Segretario Comunale del Comune di costretto a
ricorrente all'Ecc.mo intestato T.A.R. a seguito del provvedimento di revoca
dalle funzioni appunto di Segretario Comunale assunto con Decreto prot.n.
127711.2.1999 dal Sindaco del Comune di ex art.17, 71' co., L.15.5.1997
n.127 (v.si doc.afl.l, atto impugnato), atto che il ricorrente medesimo ritiene
illegittimo, ingiustificato, immotivato ed assunto pertanto erroneamente, così da
violare il suo diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa e determinando
l'illecita interruzione del rapporto di lavoro.
Considerata la "novità" della questione, può risultare opportuno un
preventivo approfondimento normativo.
A conclusione di un lungo "percorso" di riforma della figura del Segretario
Comunale, da sempre non gradita alle Amministrazioni Locali in quanto
espressione dell'Esecutivo (dipendeva infatti - com'è noto - dal Ministero
dell'Interno) inserito come "Organo di controllo" nell'apparato comunale, con
la L.15.5.1997 n. 127 recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo " (c.d. Legge
Bassanini, v.si doc.all.3) è stata totalmente riformata detta figura.
In primo luogo il Segretario Comunale dipende oggi dall'Agenzia autonoma
per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalità
giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno,
Agenzia istituita dall'art. 17, 76' co., L. 127/1997, e non più quindi dal Ministero
dell'Interno (cosi art. 17, 67' co., L. 127 cit.).
Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, il quale ultimo dipende
funzionalmente dal primo, scegliendolo appunto tra gli iscritti all'Albo suddetto:
la nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del
mandato del Sindaco che lo ha nominato, pur prevendendosi possibilità di
riconferma del Segretario Comunale nominato (70' co.).
Il 7 1 ' co. dell'art. 17 cit. così espressamente dispone:
"Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco
"previa deliberazione della giunta (comunale, n.dr), per violazione dei doveri
"d'ufficio
Con D.P.R. 4.12.1997 n.465 "Regolamento recante disposizioni in materia di
.'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'ari. 17, comma
"78, della L. 15 maggio 1997, n.127" sono state emanate anche le disposizioni
che disciplinano il rapporto di lavoro dei Segretari Comunali (v.si doc.all.2, atto
impugnato in parte qua).
L'art. 1 5 di detto Regolamento così recita:
"15. Nomina e revoca. - I. Spettano al sindaco e al presidente della provincia le
attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale
"presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali
"connessi con tale rapporto.
"2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 70, della legge (L.15.5.1997 n.127, n.d.r.),
"il sindaco e il presidente della provincia, previa comunicazione al segretario
"titolare, esercitano il potere di nomina del segretario non prima di sessanta
"giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro insediamento. In caso di
"mancato esercizio del potere di nomina da parte del sindaco e del presidente
"della provincia, il segretario in servizio presso la sede si intende confermato.
"3. In caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la
"stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di
"segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto, ai sensi dell'articolo 17,
"comma 69, della legge; in mancanza di tale previsione, dal reggente inviato
"dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 19, comma 2. La procedura di nomina del
"segretario titolare avviata entro sessanta giorni dalla data della vacanza e
"deve concludersi entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. L'avvio della procedura di nomina è pubblicizzato nelle forme stabilite dal
consiglio nazionale di amministrazione. L'Agenzia fornisce, a richiesta, i
curricula relativi alle caratteristiche professionali dei segretari. La nomina del
"segretario ha effetto dall'accettazione.
"5. Il segretario può essere revocato ai sensi dell'articolo 1 7, comma 71, della
"legge. Il provvedimento motivato di revoca è adottato dal sindaco o dal
"presidente della provincia su deliberazione della giunta, previo contraddittorio
Il con l'interessato. A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le
"gravi violazioni ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni rese per
"iscritto, ed sentito personalmente il segretario, qualora lo richieda, in sede di
"seduta della giunta comunale e provinciale, " (così art.15, 1°-5° co., D.P.R.
n.465/1997, v.si doc.all.2, atto impugnato in parte qua).
In sede di espressione del PARERE INTERLOCUTORIO N. 1 03197 IN
DATA 22.9.1997 della Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di
Stato (v.si doc.all.4), Parere espresso proprio sullo "Schema D..P.R.:
"Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1 7 comma 78 della L. 1515197
'In. 127 - ordinamento dei segretari comunali e provinciali ", il Consiglio di Stato
- al riguardo del citato art. 15 - cosa deduceva:
"Qualche perplessità può, inoltre, essere nutrita in ordine all'assenza di
Il elementi normativi che possano contribuire a circoscrivere la discrezionalità
"del sindaco e del presidente della provincia in ordine alla facoltà di revoca del
"segretario.
"Infatti, se è pur vero che l'art 1 7, comma 71, della legge n. 12 711997, consente
"la revoca del segretario per violazione dei doveri d'ufficio, è altresì vero che il
comma successivo fa riferimento al mancato raggiungimento dei risultati
"imputabile al segretario e alla presenza di gravi e ricorrenti violazioni dei
"doveri d'ufficio.
"Ciò sembra significare, ad avviso della Sezione, che la potestà di revoca
"dell'incarico, attribuita al vertice politico dell'ente locale, pur dovendo
" operare su un terreno distinto da quello della responsabilità disciplinare,
"debba essere comunque correlata ad alcuni punti di riferimento predeterminati,
" ancorchè in via di massima, onde non trasformare la facoltà di revoca in un
" recesso ad nutum svincolato da ogni parametro precostituito.
" Valuterà l'amministrazione come introdurre tali elementi di garanzia per la
" situazione del pubblico funzionario; sembra, peraltro, ipotizzabile sin da ora
" che l'introduzione dell'aggettivo gravi accanto alla previsione della violazione
" dei doveri d'ufficio possa gi in qualche misura rispondere alle finalit sopra
" espresse. " (v.si doc.all.4).
La Sezione Consultiva tomava ad affrontare lo Schema di Regolamento in
argomento con PARERE N. 103197 IN DATA 3.11.1997, così affermando:
"Quanto alle osservazioni formulate nel parere interlocutorio, la Sezione prende
" atto dell'avvenuta espunzione delle disposizioni che facevano riferimento al
" potere normativo dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari
" provinciali e comunali e dell'inserimento nell'art.15, comma 5, dell'aggettivo
" <gravi> per qualificare le violazioni dei doveri d'ufficio da parte del
" segretario, tali da comportare la revoca del suo incarico.
" Entrambi tali modifiche risultano in linea con i suggerimenti formulati da
"questo Consesso nel citato parere interlocutorio " (v.si doc.ali.5).
Conseguentemente le violazioni ai doveri d'ufficio devono essere "gravi" per
giustificare il provvedimento di revoca, tali appunto da non autorizzare a priori
provvedimenti di recesso ad nutum totalmente discrezionali.
2.- Il ricorrente, come detto sopra, è Segretario Comunale del Comune di .;
nelle funzioni suddette (già a suo tempo nominato) è stato CONFEMATO
nell'anno 1997 quando, a seguito delle elezioni comunali di Gatteo tenutesi in
data 27.4.1997 e della facoltà che aveva il Sindaco (proclamato tale in data
12.5.1997) di confermarlo o di nominare un nuovo Segretario, il ricorrente
veniva appunto confermato nelle funzioni medesime,
Detta volontaria conferma da parte del Sindaco all'atto dell'avvio del nuovo
mandato di quest'ultimo si collegava alla positiva considerazione che lo stesso
aveva dimostrato nei confronti del ricorrente, il quale nelle ultime Note di
qualifica (abolite nel 1996) aveva ottenuto la massima valutazione ("ottimo") sia
nell'anno 1994 che nell'anno 1995.
A distanza quindi di poco più di un anno il ricorrente ha ricevuto la Nota prot.
n. 13056/14.12.1998 (allegato n.l/b, atto impugnato, al Decreto Sindacale di
revoca 1.2.1999, v.si doc.all.1) con la quale il Sindaco di ha contestato al
ricorrente medesimo pretese "gravi violazioni ai doveri d'ufficio", avviando il
procedimento di revoca.
Il Dott. con Atto in data 11.1.1999 - contestando la sussistenza di
dette pretese violazioni - forniva approfonditi chiarimenti sul proprio operato
(v.si allegato n.1 /c al Decreto Sindacale di revoca citato, v.si doc.all.1).
All'Atto di giustificazioni testi citato venivano allegate le Dichiarazioni dei
tre Responsabili degli Uffici Comunali, dalle quali emergeva quanto segue:
A) "(..) In merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto <studio di
"fattibilità per la riqualificazione della zona a mare dei, comuni di ..
. sottoposta all'esame del
"Consiglio Comunale nella seduta del giorno 13-11-1998, e dallo stesso
"rinviata in quanto ritenuta mancante di documentazione tecnica, significo
"che la proposta suddetta effettivamente era sprovvista di elaborati di
"progetto.
"Gli elaborati di progetto, nel caso di specie, non vennero uniti all'atto, in
"quanto il professionista incaricato della loro redazione li aveva forniti in un
" unico esemplare, copia indispensabile allUfficio per l'impostazione dei
"conseguenti adempimenti amministrativi.
"Preciso che nella proposta di delibera di cui trattasi venne espressamente
"indicato, al punto 1) della parte diapositiva, che le tavole Progettuali erano
"depositate e conservate agli atti dell'Ufficio Tecnico. Esse non costituivano
"quindi allegato alla deliberazione.
"Ritengo che questa peculiarità fosse chiara, tantè che diversi consiglieri
"hanno preso visione del progetto ed hanno ottenuto copia delle parti da loro
"considerate necessarie ed interessanti.
"Per ciò che concerne l'aspetto della consulenza giuridica (punto c della
"lettera del Sindaco) posso affermare di non avere avuto particolari quesiti
"da porle, in quanto la mia attività era supportata. fino allo scorso anno.
"dalla consulenza di un legale libero professionista con il quale questa
"Amministrazione era legata da un rapporto contrattuale
"In conclusione posso affermare, per quanto concerne l'attività lavorativa
"legata a questo settore, che non si sia mai manifestato un clima di grave
"sfiducia e conflittualità " (Nota in data 18.12.1998 dei Capo Ufficio
Tecnico Comunale, all.A all'Atto di giustificazioni in data 11.1.1999 del
ricorrente).
B) " (. _) - riguardo problematiche di carattere generale ho riscontrato disponibilità
" nell'interpretazione e configurazione giuridica dei quesiti (vedi, ad esempio,
"i procedimenti disciplinari che hanno interessato alcuni dipendenti del
comune).
Per quanto riguarda problematiche di carattere specifico, in particolare
riferiti alle ultime e più importanti riforme legislative relative
"all'ordinamento delle autonomie locali (es: Leggi 127197,- 191198; D. lgs.
"77195; Legge n. 109194; regolamenti e circolari relativi alla semplificazione
amministrativa; Legge 675196) ed a profili strettamente organizzativi e
gestionali dell'Ente ho agito in completa autonomia non avendo riscontrato
"nel Dott. la medesima iniziativa dimostrata qualora si trattava di
"interpretare e commentare fattispecie che interessavano gli istituti cosiddetti
" <classici> del diritto amministrativo e penale. " (Nota in data 7.1.1999 del
Vice Segretario Comuimale, all.B all'Atto di giustificazioni in data
1 I. I. 1 999 del ricorrente).
Nonostante le articolate e documentate giustificazioni, che dimostravano la
Più assoluta insussistenza degli addebiti formulati, il Sindaco procedeva nell'iter
procedimentale intrapreso.
Veniva pertanto fissata la Seduta della Giunta Comunale per il giorno
27.1.1999 ed in quella sede veniva formalizzata la DELIBERAZIONE
N. 1 / 27.1.1999, con la quale veniva espresso parere favorevole alla revoca del
ricorrente (allegato n.l/a, atto impugnato, al Decreto Sindacale di revoca
1.2.1999, v.si doc.all.1 ).
Con DECRETO PROT. N.127711.2.1999 il Sindaco, richiamando "per
relationem" le motivazioni della citata Deliberazione G.C. n.1/1999 ed
assumendo la determinazione in riferimento all'art.15, 5' co., D.P.R. 4.12.1997
n.465, revocava il ricorrente dalle funzioni di Segretario Comunale presso il
Comune di ex art.17. 71' co., L.127/1997, con decorrenza 5.2.199_, data
dalla quale il Dott. i è stato (illegittimamente) privato dell'incarico e del
lavoro e collocato "in disponibilità" (v.si doc.ali. 1, atto impugnato).
Il ricorrente, come cennato, ritiene illegittimi gli atti con i quali il Sindaco del
Comune di e la Giunta Comunale di hanno disposto la revoca di
esso medesimo dalle funzioni di Segretario Comunale, cosi come illegittima
risulta la disposizione di cui al D.P.R. n.465/1997 che consente la risoluzione
"ad nutum " del rapporto di lavoro dei Segretari Comunali conseguente al più
assoluto "libero arbitrio" del Sindaco al riguardo (art.15, 5' co., D.P.R. n.465
cit., impugnato); a sua volta quest'ultima disposizione costituisce illegittima
conseguenza dell'altrettanto illegittima norma di cui all'art.17, 71' co., L.
n. 12711997, nei confronti della quale ultima viene fin da ora sollevata censura di
illegittimità costituzionale.
Gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti
MOTIVI IN DIRITTO
1) VIOLAZIONE ART.17,71- CO., L.15.5.1997 N.127 ED ART. 15, 50 CO., D.P.R. 4.12.1997 N.465 PER INSUSSISTENZA DELLE GRAVI VIOLAZIONI AI DOVERI D'UFFICIO. ECCESSO DI POTERE PER FALSO ED ERRONEO PRESUPPOSTO DI FATTO E DI DIRITTO. TRAVISAMIENTO. ILLOGICITA'. CARENZA DI ISTRUTTORIA.DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Come diffusamente detto in narrativa, il provvedimento di revoca ex art.17,
71' co., L.127/1997 deve essere fondato (dopo l'intervento dei Consiglio di Stato
sullo Schema di regolamento) su "gravi violazioni ai doveri d'ufficio" nel caso
che ne occupa del tutto insussistenti.
Contrariamente infatti al provvedimento di "nomina" o di "conferma" del
Segretario Comunale (determinazione sindacale oltremodo discrezionale e basato
sul c.d. "rapporto fiduciario", nei confronti della quale comunque più di un
dubbio di legittimità è lecito sollevare), il provvedimento di "revoca"
presuppone la sussistenza "oggettiva" degli addebiti, connotati dalla loro
"gravità
Sul concetto di "gravità" che giustifichi il licenziamento (rectius : la revoca)
del dipendente diffusamente si è espressa la giurisprudenza lavoristica.
Dovendo mutuare da quest'ultima i connotati della "gravità" che ne occupa
vanno richiamati i concetti di "quantità e/o reiterazione" delle violazioni, di
"insufficienza" di altri rimedi, di "proporzionalità" tra i fatti addebitati e la
sanzione inflitta, ecc.
La disamina degli atti confermerà l'insussistenza dei presupposti per la
massima sanzione espulsiva.
Nell'Atto Sindacale di contestazione delle (pretese) "gravi violazioni" prot.
n.13056/14.12.1998 il Sindaco dei Comune di ha contestato al Segretario
i seguenti fatti:
1) nomina da parte della Prefettura di nonostante il "parere contrario"
dell'Ente;
2) mancato svolgimento delle funzioni di "coordinatore" dei Responsabili di
Settore;
3) omesso controllo della documentazione allegata alle proposte di deliberazioni
portate in Consiglio Comunale;
4) omesso riscontro alle richieste di pareri e di consulenza;
5) critica di comportamento personali di dipendenti;
6) espressioni sconvenienti nei confronti di Amministratori;
7) mancato rispetto dell'orario di lavoro;
8) svolgimento delle funzioni relative alla levata dei protesti in orario d'ufficio;
9) violazione della procedura relativa ai giorni di congedo;
1 0) installazione non autorizzata di programmi sui PP. CC. comunali.
Non volendo ripetere il contenuto delle "giustificazioni" (ampie e
documentate) presentate dal ricorrente, non è chi non veda come gli addebiti
riportati sopra - anche qualora sussistenti e tali non sono - non giustificavano
comunque la determinazione di revoca (tenuto conto altresì della carenza di
qualsivoglia precedente "richiamo" o "contestazione " o "provvedimenti
disciplinari" di qualsivoglia gravità).
Si è comunque affermata e si sottolinea l'assoluta insussistenza delle
violazioni prospettate nell'Atto di contestazione degli addebiti.
Può sommariamente sottolinearsi, rinviandosi comunque alla lettura dell'Atto
del ricorrente in data 11,1.1999 di giustificazioni, che i Responsabili dei Settori
Comunali chiamati in causa dal Sindaco (escluso ovviamente il dipendente
"investito " dalle contestazioni e dai legittimi rilievi del Segretario Comunale)
non hanno rimarcato problemi di rapporti con il ricorrente n hanno confermato
la pretesa emissione di riscontro alle richieste di Pareri.
li Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha addirittura esclusa qualsivoglia
responsabilità del ricorrente nella mancata allegazione dei Progetti alla proposta
di deliberazione, prassi seguita nel Comune di . per le necessità
dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Quanto all'orario di lavoro, l'articolazione dello stesso venne a suo tempo
concordata con l'Amministrazione Comunale e da quest'ultima mai denunciata,
tenuto poi conto che il Segretario Comunale rinunciava al compenso per le
frequenti riunioni serali degli Organi Collegiali, da detto accordo conseguiva
indubbio vantaggio patrimoniale per l'Ente Comunale.
Considerato inoltre che il ricorrente non era soggetto all'obbligo di utilizzare
il cartellino marca-tempo, l'affermazione contenuta nel provvedimento di revoca
è assolutamente apodittica e priva di riscontri e prove concrete.
Assolutamente incredibile poi la contestazione dello svolgimento delle
funzioni relative ai protesti cambiari in orario d'ufficio: dette funzioni sono
proprie del Segretario Comunale cx lege (non per scelta) e sono quindi
connaturate ed inscindibilmente connesse all'incarico di Segretario Comunale.
Valutato poi l'esiguo numero (documentato) dei protesti, la contestazione -
oltre che infondata - risulta strumentale.
In definitiva, non sussistono in concreto le (pretese) gravi violazioni che il
provvedimento sindacale impugnato prospetta, cosicchè quest'ultimo è stato
erroneamente assunto.
2) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA'.
DIEFETTO DI MOTIVAZIONE.
Come cennato in narrativa, il Segretario Comunale ricorrente ha ricevuto la
qualifica di "ottimo" sia nell'anno 1994 che nel successivo 1995, ultimi due anni
di redazione delle Note (poi abolite nel 1996); E stato "confermato" nel 1997 a
seguito delle elezioni comunali proprio dallo stesso Sindaco che oggi sostiene di
non aver ricevuto collaborazione dal ricorrente fin dallorigine del rapporto; non
ha mai ricevuto o subito contestazioni nè addebiti disciplinari. 1
Eppure improvvisamente e senza che siano stati esplorati percorsi alternativi o
formalizzati provvedimenti di diversa gravità, viene "revocato dall'incarico " e
privato del lavoro !
Il provvedimento di revoca è palesemente illegittimo in quanto non motivato
adeguatamente e congruamente, anche in riferimento al rapporto progresso ed
alle risultanze di contenute opposto rispetto quelle che il Sindaco vorrebbe oggi
rappresentare.
3) MANIEFESTA INGRUSTIZIA PER SPROPORZIONALITA' TRA ADDEBITI
CONTESTATI E SANZIONE IRROGATA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E GIUSTO PROCEDIMENTO.
Nella denegata e smentita ipotesi della sussistenza degli addebiti contestati, gli
stessi non giustificavano la sanzione espulsiva assunta.
Come ha sottolineato ripetutamente la giurisprudenza, non lecito adottare la
massima sanzione ove non sussistano violazioni di tale gravità da giustificare
l'interruzione immediata dei rapporto: in caso di violazioni contestate, giustizia
vuole che si proceda per gradi o che comunque vengano esplorate "strade
alternative " all'interruzione dei rapporto, nel tentativo di "recuperare
rapporto fiduciario.
4) DIFETTO DI IMPARZIALITA'. VIOLAZIONE DEL DOVERE DI ASTENSIONE.
Il Decreto Sindacale di revoca delle funzioni stato espressamente motivato
"per relationem " con il rinvio alla motivazione della Deliberazione
n. 1/27.1.1999 della Giunta Comunale.
Ebbene risulta dall'esame della stessa che sulla proposta del Sindaco stato
espresso " il Parere del Responsabile di Ragioneria, cioè proprio di quel
dipendente che - come è evidente dalla contestazione degli addebiti e dalle
giustificazioni del ricorrente - era motivo del "conflitto " all'interno dell'Ente e
con il Segretario Comunale ricorrente.
Conseguentemente il nominato dipendente si sarebbe dovuto "astenere" dal
partecipare a qualsivoglia fase dell'iter procedimentale, data appunto la
"particolare posizione " nei confronti dell'atto deliberativo.
Costituisce principio basilare dell'attività amministrativa quello del dovere di
astensione, soprattutto nell'iter di adozione degli atti da parte degli Organi
Collegiali.
Il vizio dell'atto deliberativo si ripercuote - viziandolo - sul Decreto Sindacale
che ha fatto proprio detto atto e la motivazione dello stesso.
5) ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ART.17, 711 co., L.15.5.1997 N.127
PER CONTRASTO CON GLI ARTT.3. 24. 97. 98 e 113 DELLA
COSTITUZIONE.
L'art.17, 71' co., L,12711997 è illegittimo (illegittimità che si ripercuote
ovviamente sugli atti amministrativi conseguenti, siano essi generali che
particolari) per reiterata violazione dei principi della Carta Costituzionale.
Costituisce approdo giurisprudenziale pacifico della Corte Costituzionale che
la disparità di trattamento sia ipotizzabile anche nel caso in cui fattispecie diverse
vengano trattate in modo analogo: ebbene si trovano soggetti alla nuova
disciplina di cui alla L. 127 cit. (nomina fiduciaria, revoca, ecc.) anche i Segretari
Comunali già in servizio alla data di entrata in vigore della L.127 test citata,
cosa vedendo negativamente incisi i propri diritti precedentemente sostanziati.
Trattandosi - quelli in argomento - di disposizioni pregiudizievoli per i
destinatari, non poteva alle stesse conferirsi efficacia retroattiva.
Nei confronti della nuova normativa e soprattutto dell'iter procedimentale
canonizzato nella stessa risulta evidente la violazione del diritto di difesa e di
quello di esperibilità della tutela giurisdizionale (artt.24 e 113 Cost.) non
prevedendosi la necessaria partecipazione dell'interessato al procedimento di
revoca (possibilità conferita - solo in via eventuale - dal Regolamento ex D.P,R.
465/1997) e limitando la possibilità di efficace tutela avverso il provvedimento
conclusivo.
Palese altresì la violazione degli artt.97 e 98 Cost., tenuto conto che la scelta e
la revoca "ad nutum " non garantiscono il rispetto dei principi dei buon
andamento e dell'imparzialità: la scelta 'fiduciaria " è estremamente
discrezionale così da lasciare apparire lo stravolgimento dei cardini dei pubblici
uffici, assoggettando totalmente la figura del Segretario Comunale a quella del
Sindaco, cosi asservendo il primo a quest'ultimo (pena la perdita del lavoro!).
Inoltre la "scelta " da parte del Sindaco del Segretario Comunale nel novero di
quelli dipendenti dall'Agenzia Autonoma è - di fatto - l'unica possibilit
lavorativa per detti dipendenti, cosicchè viene violata anche la previsione del
pubblico concorso per l'accesso agli impieghi.
Non solo: considerato che la revoca è atto del Sindaco, questi è in grado di
determinare la risoluzione del rapporto di soggetto dipendente da altra
Amministrazione (Agenzia Autonoma) e ciò illegittimamente, tenuto altresì
conto che non è previsto alcun intervento dell'Agenzia nel procedimento di
revoca medesimo.
La violazione dell'indipendenza del Segretario Comunale è oltremodo palese
e non giustificata; inoltre viene così pregiudicato e sostanzialmente impedito
(pena la revoca dell'incarico) l'esercizio di uno dei compiti principali assegnato
ex lege al Segretario Comunale medesimo e cioè quello di verifica della
"conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
"regolamenti ".
Detta "dipendenza" e subordinazione (anche psicologica) si scontra pertanto
con il principio di cui all,'art.98, I' co., Cost.
6) VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
ART.17,780 E 820 CO., L.15.5.1997 N.127.
ECCESSO E VIOLAZIONE DI DELEGA.
VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE ART.17,20 CO., L.23.8.1988
N.400.
VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI RETROATTIVITA'.
Nella L.127 cit. non è data rinvenire disposizione alcuna che legittimi o
avvalori la tesi dell'efficacia delle nuove disposizioni regolamentari alle
posizioni costituite sotto la previgente normativa: al contrario l'art. 1 7, 82' co.,
sottolinea che il Regolamento deve intervenire (anche con disciplina transitoria)
"nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai Segretari in
"servizio alla data di entrata in vigore della presente legge".
Analogamente detto contrasto si appalesa nel procedimento di "revoca " ove il
Sindaco interviene a revocare le funzioni a suo tempo conferite dal Ministero
dell'Interno (compito oggi esercitato attraverso l'Agenzia Autonoma).
Illegittimamente pertanto il Regolamento disciplina la potestà del Sindaco di
rimuovere dall'incarico il Segretario Comunale (e pertanto - di fatto - di privarlo
del lavoro) in difetto di preventivo inserimento di quest'ultimo nell'Organizza-
zione Comunale.
La potestà "disciplinate " nel Regolamento non trovano idoneo riscontro nella
L.127 cit., cosicchè detto Regolamento risulta illegittimo per eccesso o
violazione di delega o, subordinatamente, per violazione della medesima L. 127
(irretroattività e salvaguardia dei diritti acquisiti).
* * * *
P . Q . M
e riservati motivi aggiunti
Si chiede l'accoglimento del presente Ricorso e, per l'effetto, l'annullamento
degli atti impugnati, con ogni conseguenza giuridica ed economica in favore del
ricorrente derivante dalla declaratoria d'illegittimità della risoluzione del
rapporto e della revoca dalle funzioni di Segretario Comunale del Comune di ..
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si produce, salvo altro:
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