IL BOLLETTINO
notiziario per i Segretari Comunali e Provinciali
n° 61
by Carlo Saffioti
Sembra proprio che la battaglia contro i virus sia stata combattuta e vinta (altro che NATO!!) e cerco di riprendere le pubblicazioni del bollettino mantenendo quella che spero esser diventata per tutti noi una buona abitudine.
In questo numero trasmetto:
un interessante documento dell'ANCI Friuli Venezia Giulia che ha stipulato un accordo con un Coordinamento Segretari non meglio specificato relativamente ad un argomento che certo sta a cuore di una grandissima parte di noi: la retribuzione aggiunta per i Segretari dei piccoli Comuni incaricati delle funzioni di Direttore Generale.
un contributo del Collega GDN in risposta ad un documento del collega Menconi, pubblicato nei bollettini dei giorni scorsi.
ANCI Friuli Venezia Giulia
PROTOCOLLO D'INTESA
L'A.N.C.I. del Friuli Venezia Giulia e i rappresentanti sindacali del Coordinamento Unitario dei Segretari comunali.
CONSIDERATO CHE a seguito dell'entrata in vigore della legge 15 maggio 1997 n. 127 l'assetto di vertice degli Enti Locali è stato modificato , attribuendo al Sindaco la possibilità di scegliere il proprio segretario, ma soprattutto , di stabilire quali funzioni esso debba svolgere oltre quelle minime previste dall'art. 17 comma 68 lett. A) e b) della citata legge , disposizione, quest'ultima già in vigore non avendo bisogno , per la sua applicazione , di ulteriori norme regolamentari.
RILEVATO che comporta , che, d'ora in avanti, ogni Segretario avrà la "sua competenza" nel senso che ogni Sindaco potrà ad esso attribuire quella che ritiene più opportuna compresa quella di Direttore generale dell'Ente con specifica responsabilità di risultato.
VISTO che si pone, pertanto, con urgenza la necessità di evitare che si attivino rivendicazioni senza un minimo di criteri oggettivi di riferimento ad un minimo di equità tra le diverse situazioni;
" in attesa che il contratto nazionale disciplini meglio la materia. "
CONCORDANO
Di suggerire alle Amministrazioni comunali i seguenti criteri:
1. nessun compenso aggiuntivo, per quali si voglia funzione, dovrebbe superare, al lordo di ogni onere riflesso, le seguenti percentuali:
Comuni montani fino a 1.000 abitanti 1,5%
Comuni fino a 3.000 abitanti 1,2%
Comuni da 3.000 a 5.000 abitanti 0,9%
Comuni da 5.000 a 10.000 abitanti 0,6%
Comuni oltre 10.000 abitanti 0,3%
e comunque non superiore a 60 milioni annui , dei primi tre titoli d'entrata del bilancio comunale per rapportare così il compenso massimo ad una responsabilità operativa e all'effettivo volume di entrata e di spesa del comune;
2. gli eventuali compensi dovrebbero essere graduati tenendo conto della quantità e qualità delle ulteriori funzioni attribuite;
3. la quota più rilevante di eventuali compensi dovrebbe , comunque, essere legata al risultato;
4. utilizzare questo strumento al fine di incentivare le Convenzioni di segreteria che, in genere, rappresentano un buon presupposto per convenzionare, poi tra gli stessi Comuni altri servizi.
CONCORDANO
Infine, sull'esigenza indispensabile di procedere , con urgenza, alla costituzione della scuola regionale di pubblica amministrazione per la formazione permanente dei segretari comunali.
Udine 10 Dicembre 1997.
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Ecco il primo punto di riflessione e di confronto, che lancio rispondendo anche al collega Luigi Meconi, dell'Albo regionale Marche.
Nella sua lettera aperta al Sottosegretario Adriana Vigneri, pubblicata sul bollettino n.58/ter, appare un riferimento alla sentenza n.1/99 (16.12.98 - 04.01.99) della Corte Costituzionale:
- " il pubblico dipendente è a servizio esclusivo della nazione", aggiungendo che il " valore dell'efficienza" è stato garantito dal legislatore non con lo " spoil system ", o da affinità politico ideologiche tra l'eletto e il dirigente, ma da " strumenti gestionali che consentono di assicurare il contenuto della prestazione in termini di produttività".-( da bollettino 58/ter)
Incuriosito, sono andato a cercare la sentenza, trovandola grazie al motore di ricerca per atti giuridici "Cicerone". Ebbene, mi pare importante riportare il passo successivo della sentenza:
"Deroghe alla regola del concorso, da parte del legislatore, sono ammissibili soltanto nei limiti segnati dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione o di attuare altri princìpi di rilievo costituzionale, che possono assumere importanza per la peculiarità degli uffici di volta in volta considerati: ad esempio, quando si tratti di uffici destinati in modo diretto alla collaborazione con gli organi politici o al supporto dei medesimi."
Cosa ne pensate?
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