IL BOLLETTINO
notiziario per i Segretari Comunali e Provinciali
n° 62
by Carlo Saffioti
Caro Collega,
approfitto della disponibilità del Collega P.P. - che ha trasmesso il suo schema di ricorso - per fartene partecipe insieme agli altri lettori.
Quello che colpisce molto negativamente nella vicenda che traspare da questo ricorso è la pessima qualità dei comportamenti sottesi che, francamente, non mi sembrano degni di far parte di una riforma degna di questo nome e che, semmai, erano quelli caratteristici di un certo passato dal quale ci si voleva allontanare.
Carlo Saffioti
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
RICORSO
Del dott.XXX, residente in ….ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv….., dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del presente atto,
CONTRO
CONTRO
PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE:
FATTO
L'odierno ricorso si rende necessario, ai fini della effettiva tutela della posizione e degli interessi del ricorrente, poiché, al di là della impugnazione presso la competente Autorità Giudiziaria Ordinaria del suo atto di trasferimento immediatamente lesivo, occorre annullare gli atti presupposti e l'intera procedura amministrativa posta in essere dagli organi preposti, in quanto lesivi in via indiretta della suddetta posizione, per i seguenti
MOTIVI
L'atto deliberativo dell'Agenzia Regionale n. /99, ad oggetto "Assegnazione Segretario dott. KKK presso il Comune di …", nonché la complessiva procedura di assegnazione dello stesso presso il Comune di …risulta viziata sotto numerosi profili.
L'Agenzia Autonoma Nazionale ha infatti disciplinato con propri atti le varie procedure. In particolare con delibera n.5/5 del 18.3.98 e circolare n.2579 del 4.2.99 ha precisato che il contingente di disponibilità di ciascuna Sezione regionale, per l'accesso alla medesima, è dato dalla differenza tra il totale delle sedi di segreteria di classe 4^ 3^ e 2^ comprese nella regione, aumentato della percentuale di maggiorazione di cui all'art.17 co.77 della L.127/97, ed il numero dei segretari iscritti alla sezione medesima.
Ai sensi dell'art.11 co.4 del D.P.R. 465/97 il sindaco esercita il potere di nomina "attingendo prioritariamente dalla sezione regionale dell'Albo, ivi compreso l'elenco aggiuntivo… Qualora il sindaco non individui un segretario nella predetta sezione regionale… può nominare un segretario iscritto ad altra sezione regionale dell'albo…" La recente circolare citata n.2579/99 ha
chiarito che tale ultima possibilità è consentita solo entro i limiti del contingente stabilito, ossia entro la "metà del contingente di cui al precedente punto", ciò significa che l'intero contingente di disponibilità di ciascuna regione è destinato, per il 50% alle assegnazione dall'elenco aggiuntivo (primo periodo del co.4), e per l'altro 50% alle assegnazione fuori albo (secondo periodo del co.4).
La deliberazione Regionale n.29/99 dell'8.02.99, infine, ha fissato le seguenti modalità procedurali: "Il contingente di disponibilità per la sezione Regionale Puglia è determinato ogni mese nella prima seduta utile del C.D.A.";
"Alle richieste di assegnazione ex Art.11 comma 4 DPR 465/97 pervenute (acquisite al protocollo) alla segreteria dell'Agenzia regionale entro la prima quindicina del mese si provvede nella prima successiva adunanza utile e così anche per quelle pervenute nella seconda quindicina del mese in corso";
"In caso di eccedenza di individuazioni rispetto al contingente le stesse sono valutate secondo una graduatoria redatta in base ai criteri della delibera Nazionale n.10/5 del 14.5.98".
A) Eccesso di potere e/o violazione di legge ex art.3 L.241/90 per carenza e inadeguatezza della motivazione della delibera n.35/99.
Non viene precisato tuttavia quante siano state le individuazioni effettuate
alla data dell'adozione, né la loro priorità cronologica, né quante siano state accolte, né quante siano state effettuate dall'elenco aggiuntivo e quante invece fuori albo, né se vi sia stata eccedenza di individuazione con relativa graduatoria, né come sia stato calcolato il 50% di disponibilità sul contingente, né soprattutto se il dott. KKK sia stato assegnato col 50% del contingente previsto per gli iscritti all'elenco aggiuntivo (art.11 co.4 primo periodo) o col il 50% dei segretari fuori albo (art.11 co.4 secondo periodo);
Tali circostanze – peraltro taciute al ricorrente – sono chiari sintomi di violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità della P.A.;
B) Eccesso di potere per contraddittorietà di atti con riferimento all'atto di diffida trasmesso dall'Agenzia al Sindaco di … con prot.n. 99 del 07.01.99.
C) Eccesso di potere e violazione di legge per violazione ed erronea interpretazione dell'art.11 co.3 e co.4, primo periodo, D.P.R. 465/97, in
relazione all'iscrizione del dott. KKK nell'Albo Regionale Puglia.
L'acquisizione agli atti dell'Agenzia in data .2.99 della domanda di iscrizione del dott. KKK nell'elenco aggiuntivo della Puglia è dunque successiva alla stessa delibera di iscrizione … ! Ed è altresì successiva alla delibera di assegnazione n… del 15.2.99!
Anche detta prescrizione dell'Organo di governo Nazionale dei Segretari risulta disattesa considerando che la richiesta di iscrizione del dott. KKK nell'elenco aggiuntivo è stata acquisita al protocollo dell'Agenzia il 28.2.99, dunque notevolmente fuori termine.
D) Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione ed erronea interpretazione dell'art.11 co.4 D.P.R. 465/97, della delibera C.d.A. Nazionale n.5/5, della circolare n.2579/99, e della delibera CdA Regione
Puglia n. /99.
Essendo il contingente di disponibilità della Puglia nel mese di febbraio pari a n.7, l'Agenzia ha arbitrariamente arrotondato la percentuale di utilizzabilità del 50% di tale contingente, per le assegnazioni fuori albo, per eccesso, assegnando all'Albo della Regione Puglia n.4 Segretari scelti da fuori albo e n.3 dall'elenco aggiuntivo.
Tale comportamento in chiara elusione delle disposizioni di cui sopra, secondo cui: "L'esaurimento del 50% del contingente di disponibilità destinato alle assegnazioni ai sensi dell'art.11, comma quarto, preclude la possibilità di utilizzare, per le stesse finalità, il restante 50%, riservato, in base alla citata deliberazione n.5/5, agli elenchi aggiuntivi." (circ. n.2579/99).
Ed altresì in evidente, dolosa, falsa ed illogica interpretazione della previsione di cui all'art.11 co.4, primo periodo, D.P.R. 465/97, che dispone che: "il Sindaco… esercita il potere di nomina attingendo prioritariamente dalla sezione regionale dell'albo, ivi compreso l'elenco aggiuntivo", lasciando chiaramente intendere la necessità di dover favorire le richieste nei confronti dei segretari iscritti all'elenco aggiuntivo.
Con ciò mettendo in luce l'ennesimo vizio della procedura superficialmente condotta dalle parti, dal momento che il primo procedimento in favore del dott. KKK era stato formalmente concluso con l'atto di ritiro. Per cui non si può tener conto della precedente individuazione, ma solo di quella nuova effettuata in data 15.2.99.
E) Violazione di legge degli artt.3 e 7 della L.241/90, per totale carenza di motivazione del decreto Sindacale di nomina del dott. KKK , e per omessa comunicazione degli atti procedurali nei confronti del ricorrente controinteressato.
Ad onor del vero l'obbligo della motivazione va esercitato in termini ancor più rigorosi data l'ampiezza della discrezionalità concessa all'Amministrazione, e in proposito va ricordato che recente
giurisprudenza ha ribadito la necessità della motivazione anche per gli atti di c.d. di alta amministrazione, quali ad es. la nomina dei direttori generali delle A.S.L. (Cons. di Stato, Sez. VI, 19.5.97 n.258; TAR Fruili Venezia Giulia, Sez. Trieste, 20.11.98 n.1540; Cons. di Stato, Sez. VI, 15.4.96 n.551; TAR Lazio, Sez. II, 4.6.93 n.649; TAR Lazio Sez.I, 22.6.87 n.1195).
Risulta evidente da quanto sopra che il comportamento assunto dall'Agenzia Regionale, sin dai primi atti della presente vertenza, non è stato improntato a criteri di trasparenza e imparzialità, avendo la stessa mirato ad accogliere le istanze Sindacali favorendo la posizione del dott. KKK in violazione della procedure previste, temporeggiando e/o interpretando arbitrariamente ed illegittimamente disposizioni poste a tutela e garanzia della figura del Segretario Comunale, e, nella fattispecie in esame, in pregiudizio degli interessi legittimi del ricorrente.
Il ricorrente risulta pertanto leso da tale assegnazione, come tutti gli altri Segretari iscritti nell'Albo della Regione Puglia e nell'elenco aggiuntivo, dal momento che la stessa, riducendo il numero delle sedi disponibili nella regione, ha privato tali Segretari di una possibilità di scelta.
L'interesse del ricorrente si presenta ancora più meritevole di tutela considerato che lo stesso di trovava in servizio presso il predetto Comune
dove aveva presentato domanda di nomina, ed attualmente è privo di sede.
I motivi si qui esposti, oltre a giustificare l'accoglimento del ricorso, impongono nelle more del giudizio la concessione della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati per le gravi conseguenze che essi possono produrre. Basti dire che il prossimo giugno si terranno le elezioni amministrative presso il Comune di… , e una qualsiasi decisione successiva a tale data potrebbe trovare una situazione notevolmente mutata o ormai consolidata, da vanificare gli esiti del giudizio.
Tutto ciò premesso, il dott. XXX come rappresentato e difeso
CONCLUDE
Perché codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia, considerando anche il fatto che gli atti impugnati e la situazione denunciata sono già operanti, attesa la presa di possesso dell'ufficio di Segreteria del Comune di … da parte del dott. KKK in data .03.99:
Per quanto riguarda la domanda cautelare va detto che il fumus riviene dall'evidente fondatezza dei motivi dei ricorso, e per ciò che attiene il periculum valga la considerazione in ordine al consolidamento della
situazione così come innanzi prospettato, tenendo conto del disagio attualmente sofferto dal ricorrente per la perdita di una delle poche sedi ancora vacanti e per la situazione di grande incertezza professionale cui è costretto.
Si offrono in comunicazione:
Avv.
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