IL BOLLETTINO

notiziario per i Segretari Comunali e Provinciali

n° 65

by Carlo Saffioti

Caro Collega,

stasera sono particolarmente stanco e mi scuso se riduco al minimo i miei commenti. Mi limito a ringraziare il Collega che, come già aveva fatto in occasioni precedenti, ci presenta due articoli del Sole 24 ore di interesse generale.

Unisco poi un articolo di Carmelo Ioculano, il Collega calabrese che coordina a livello nazionale il Coordinamento Nazionale Autotutela Segretari Comunali a Rischio (CONAUSER) di commento al "caso di Casale", del quale questo bollettino ha già fornito il testo dei ricorsi.

Buona giornata.

Carlo Saffioti

Da "Il Sole-24 ORE" di Lunedì 19 Aprile 1999 (Enti Locali)

L’Agenzia ha richiesto un chiarimento ufficiale sulla disciplina transitoria Uno stop ai passaggi di fascia Il Cda dovrà decidere se è necessario l’esame di idoneità prima dell’entrata in vigore del Ccnl

Sospesi, per ora, i passaggi tra le fasce professionali e le assegnazioni dei segretari da parte dell’Agenzia nazionale che in questi giorni dovrebbe comunque sciogliere i dubbi anche sulla base di un parere appositamente richiesto.

Le questioni controverse riguardano:

i passaggi tra la seconda e la terza fascia professionale, nonché tra la terza e la quarta, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del Dpr 4 dicembre 1997, n. 465;

la possibilità di nomina di un segretario di quarta fascia con meno di tre anni di servizio in Comune di ex classe I A;

i passaggi tra la prima e la seconda fascia professionale, anche relativamente al periodo trascorso in congedo straordinario o di aspettativa per malattia;

la possibilità di nomina di un segretario iscritto alla 2^ fascia professionale in un Comune di ex classe III.

La legge ed il regolamento hanno compiuto la scelta di demandare al contratto la disciplina dell’articolazione delle fasce professionali e delle modalità, criteri e procedure di iscrizione alle stesse. Per evitare che il sistema non avesse soluzioni di continuità, il regolamento ha dettato una disciplina transitoria, con l’articolo 12 per tutelare le posizioni soggettive acquisite dai segretari, ma, soprattutto, per garantire un’ampia possibilità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti delle Province in base al nuovo sistema di nomina introdotto dalla riforma. Per questo è stato previsto che potessero accedere alla 3^ fascia professionale i segretari con 9 anni e sei mesi di servizio.

Le intenzioni del legislatore emergono dal travagliato iter parlamentare della riforma. Occorreva garantire ai sindaci, soprattutto dei Comuni superiori ai 10.000 abitanti, un’effettiva possibilità di scelta. L’ultimo concorso era stato espletato 8 anni prima e molti funzionari avevano maturato anche 15 anni e più di anzianità senza alcuna possibilità di progressione, mentre i Comuni erano privi dei titolari. Il concorso non era stato più bandito perché ritenuto (a parere di molti) un meccanismo obsoleto, nonché luogo di logiche che raramente premiavano la professionalità.

Per favorire l’ambito di scelta dei sindaci e dei presidenti delle Province della stessa classe 1^A, il regolamento ha espressamente previsto la norma derogatoria di cui all’ultimo periodo del comma 10 dell’articolo 11. Nella stessa ottica è stata riconosciuta la possibilità per i vicesegretari di ottenere l’iscrizione nella fascia professionale corrispondente ai Comuni in cui avevano prestato servizio per sei mesi continuativi.

Sulla legittimità di tale meccanismo la giurisprudenza non ha rilevato alcunché, anzi ha ritenuto che operare una differenziazione relativamente alla attualità dell’incarico e richiedere una selezione era invece oggetto di censura. Nel nuovo sistema è opportuno sottolineare che il momento in cui si consegue la qualifica e il trattamento economico della classe dell’ente presso cui si va a prestare servizio, è quello della nomina. L’iscrizione alla fascia professionale ha la sola funzione di costituire l’idoneità alla nomina negli enti di classe corrispondenti alle fasce di iscrizione. È implicito che la disciplina transitoria vale fino a quando non interviene l’unica fonte abilitata a disciplinare la materia e cioè il contratto.

È del tutto arbitrario, quindi, stabilire termini di cessazione dell’efficacia di tale normativa non essendovi nessuna norma, né espressa né implicita, di collegamento con istituti che siano diversi dal contratto. Che vorrebbe altrimenti dire la precisa disposizione del 1° comma dell’articolo 12 del Regolamento: "fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale del lavoro"?
Fra questa disciplina transitoria, dettata dall’articolo 12, e l’articolo 14 (che — si ricorda — richiede il superamento di un esame di idoneità per essere nominati in Comuni di fascia 3 e 4), non esiste alcun collegamento, né espresso né implicito, e sono da ritenere libere quelle interpretazioni che tendono a combinare disposizioni, creando normative che non hanno riscontro nel testo del regolamento né nel sistema normativo. Quella dell’articolo 12 è una disciplina transitoria delle fasce professionali e dei sistemi e modalità di iscrizione, completa ed organica; quella dell’articolo 14 riguarda alcuni aspetti delle modalità di iscrizione ad alcune fasce professionali (a regime).

L’entrata in vigore dell’articolo 14 deve essere riferita al momento successivo alla sottoscrizione del contratto. Solo da quel momento esplicherà i suoi effetti, fino a una diversa disciplina dettata dal contratto.

Certe interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali sembrano scontare un non sufficiente approfondimento. Si rilevano infatti da un lato soluzioni estensive in materia di vicesegretari e dall’altro si disconosce ai segretari il diritto alla progressione in carriera sulla base di un adeguato percorso professionale. Di fronte a questo quadro è naturale chiedersi se gli attuali sistemi di amministrazione e di tutela giurisdizionale siano attrezzati adeguatamente per affrontare il nuovo sistema di regole e di rapporti.


Maria Angela Danzì

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Da "Il Sole-24 ORE" di Lunedì 19 Aprile 1999 (Enti Locali)

Nuovi compensi per gli "scavalchi"

Rideterminati i compensi per retribuire gli incarichi di reggenza a scavalco conferiti ai segretari titolari di sede e per quelli attribuiti ai vicesegretari.

Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia ha, infatti, ritenuto tutt’ora vigente l’articolo 39 della legge 607/62 che prevedeva la facoltà del prefetto di stabilire la misura massima del compenso da attribuire in rapporto allo stipendio tabellare del personale incaricato di funzioni vicarie. Di conseguenza, in attesa della definizione dell’istituto in sede di stipula del nuovo contratto, l’Agenzia ha provveduto a determinarli come risulta dalla tabella allegata. Il compenso mensile s’intende riferito a 30 giorni compresi festivi e prefestivi ed è rapportabile al numero dei giorni compresi nella durata dell’incarico.

Ai segretari e ai vicesegretari spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, e in caso di autorizzazione all’uso di propria autovettura la liquidazione è effettuata sulle base del costo chilometrico fornito dall’Aci. Il rimborso sulla base delle tariffe Aci delle spese di viaggio è stato previsto anche per i componenti degli organi collegiali dell’Agenzia con deliberazione del Cda n° 58/99. Il consiglio di amministrazione ha approvato, anche, la graduatoria degli idonei, tra i candidati che avevano fatto richiesta di mobilità presso l’Agenzia e le sue sedi regionali. Si tratta di un contingente di 60 unità. Il direttore dell’Agenzia, Moreno Morando, ha dichiarato che è prevedibile che non tutti gli idonei accetteranno l’assegnazione proposta e pertanto è stato dato mandato alla commissione di concorso di invitare al colloquio un ulteriore numero di candidati, per consentire la copertura di tutti i vacanti.

Si stima che in questa prima fase sarà coperto solo il 50% dei posti previsti nell’organico dell’Agenzia. La carenza di risorse umane ha inciso, infatti, in modo rilevante sul funzionamento complessivo dell’Agenzia e delle sue sedi regionali; questa delibera, quindi, costituisce un momento importante nel difficile cammino di questo nuovo soggetto, che si è trovato a gestire senza una adeguata fase transitoria e in carenza di risorse umane e strumentali una delle più complesse e innovative riforme della dirigenza pubblica.

Un’altra tappa importante è stata raggiunta con l’avvio dell’attività della Scuola superiore della dirigenza della pubblica amministrazione locale, per la quale in questi giorni si è provveduto a nominare il comitato tecnico scientifico.

Infine, si segnala la formale costituzione del Comitato permanente per le pari opportunità, a cui spettano funzioni consultive, propositive e di vigilanza sui provvedimenti dell’Agenzia. Il comitato è composto da otto componenti di sesso femminile, di cui due designate dall’Anci, una dall’Upi, tre dalle organizzazioni sindacali e due dalla Conferenza Stato-città. Con il contributo di questo nuovo soggetto sarà possibile affrontare delicati problemi quale quello della mobilità determinata dalla temporaneità degli incarichi presso le singole sedi di segreteria comunali, che vedono maggiormente colpiti i funzionari che si trovano in situazione di disagio per motivi familiari, di salute eccetera.


M.A.Da.

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Segretari Comunali << Il Caso >> di Casale

Il Co.Na.Au.Se.R. ( Comitato nazionale di autotutela segretari comunali e provinciali a "rischio " costituzionalmente protetti ) esprime sconcerto per l'inaudita doppia stupefacente decretazione del Sindaco di Casale Monferrato ( del 30 e 31 marzo scorso) mediante la quale ha defenestrato per la seconda volta il segretario generale Eugenio Ubertazzi e riammesso al comune un segretario capo, Vincenzina Giaretti, senza titolo di segretario generale ( ancorché con più di nove anni e mezzo di servizio da segretario capo.)

E i due decreti sono stupefacenti: il sindaco ha utilizzato per via diretta il decreto legge n. 8/99 (d'interpretazione autentica della legge 127/97, più nota come Bassanini bis , sulla nomina dei segretari ad opera dei sindaci e dei presidenti di provincia) non solo prima che arrivasse ai comuni la G.U. n. 72 del 27 marzo 1999 ( nella quale è stata pubblicata la legge di conversione n. 75/98 ), ma mettendosi al di sopra del Consiglio di Stato.

Infatti, così decretando, il sindaco di Casale ha disatteso " d'ufficio " ( cosa che non poteva fare , in quanto nessuno si può fare ragione con la propria " penna " - ancorché sindaco - così come nessuno si può fare ragione con le proprie mani ) ben tre ordinanze di sospensiva del CdS che , riformando altrettante ordinanze del TAR Piemonte e Lombardia ( che avevano dato torto al segretario , in prima battuta) , avevano dato invece ragione ad Ubertazzi , obbligando il sindaco a reintegrarlo, previo allontanamento dal comune del segretario capo che, senza titolo, aveva prima al suo posto nominato.

E come se ciò non fosse bastato per superare i limiti della legittimità ( sconfinando fino anche - nell'esercizio arbitrario di eventuali sue ragioni, accertabili solo dai giudici ), ha riammesso al Comune ( con altra sua decretazione del giorno dopo) il segretario capo Gianali ( prima allontanato ) pur permanendo questi senza il titolo specifico ( di segretario generale ex normativo pre vigente, o di idoneo alle funzioni di segretario generale ex nuova normativa), per poter accedere ai Comuni superiori ai diecimila abitanti ( qual è Casale).

E questo doppio blitz d'ufficio del sindaco di Casale non può, ne deve, passare inosservato; ne all'attenzione dell'opinione pubblica, ne a quella governativa.

Tanto in quanto il Governo ha il potere ed il dovere istituzionale , in casi limite come questo ( in cui la nullità dei due decreti appare lapalissiana), d'intervenire annullando d'ufficio ex art. 6 Rd 8 marzo 1934 n. 303, e ex art. 2 , comma 3° , lett. P , legge 22 Agosto 1989 n. 400 ( tuttora in vigore ) i due decreti del sindaco di Casale; che, poiché il decreto legge convertito non autorizza, ne può autorizzare, i sindaci, a loro volta, a decretare, hanno la forma e la sostanza di illegittimi - e forse pur anche illeciti - " dictat " o editti sindacali.

E i dictat e gli editti non sono previsti, ne dalla normativa pro vigente , tampoco dalla nuova normativa ; ancorché quest'ultima, il Co.N.Au.Se.R. ha sempre ritenuto ( e ritiene ancor di più ora, in presenza di questa legge interpretativa) , fortemente illegittima e gravemente incostituzionale.

E che abbia ragione il Co.N.Au.Se.R. a ritenerla tale, anche queste " stupefacenti " decretazioni sindacali ( basate sul nuovo provvedimento legislativo " interpretativo " ), lo starebbero a dimostrare .

Il Coordinatore Nazionale Co.N.Au.Se.R.

Avv. Carmelo Ioculano ( Segretario Capo Ancora in Servizio)