BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

n°  73

by Carlo Saffioti

Poichè tutti i cittadini sono eguali,

 essi debbono poter accedere in modo eguale

a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità

e senza altro criterio che quello delle loro virtù

 e dei loro talenti.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

(26 agosto 1789)

Caro Collega,

    dedico questo bollettino ad una vergognosa autocitazione, della quale spero sarò scusato: un articoletto che ho pubblicato di recente nella mia rubrica "Asterischi" che tengo sulla rivista Comuni d'Italia, Maggioli Editore e che mi è sembrato di qualche utilità.

    Lo scopo è ovviamente quello di provocare risposte, commenti, critiche e tutto quello che può servire a farci sentire vivi.

    Resto in attesa.

    Cordialmente,

                 Carlo Saffioti

=======

 

 

(da Comuni d'Italia, n° 4/99, pg. 567 e segg. Maggioli Ed. Rimini)

_346_______ NOMINA, SCADENZA E REVOCA DEI SEGRETARI COMUNALI

Al momento in cui questo asterisco sarà pubblicato, molto probabilmente la situazione sarà ancora cambiata rispetto a quella esistente al momento in cui si scrive.

Potrebbe essere utile, peraltro, provocare qualche riflessione pacata nel tentativo di svelenire una materia che - sicuramente - è stata affrontata in modo abborracciato nel tentativo di dare una risposta veloce al problema rappresentato dallo status dei Segretari Comunali.

Si era sempre detto che il problema principale - visto come una lesione delle autonomie locali - era dato dal fatto che nella gestione della carriera dei Segretari avesse un ruolo anche il Ministero dell'Interno.

La riforma - oltre ad eliminare tale ruolo - ha voluto cogliere un ben diverso obiettivo: quello di trasformare il rapporto di lavoro dei Segretari dall'ambito del diritto giuslavoristico ad un diverso ambito, sostanzialmente politico.

Il Segretario Comunale, dunque - ma anche il Direttore Generale si trova in una situazione simile - nella sostanza, deve poter essere scelto, nominato, non confermato o revocato alla stregua di quegli "assistenti parlamentari" più noti - absit injuria verbis - come portaborse.

La differenza profonda è che questi ultimi svolgono la loro funzione lavorativa accettando fin dall'inizio un incarico peculiare, com'è appunto quello squisitamente legato alla fiducia di un soggetto politico, come tale periodicamente tenuto a sottoporsi ad elezioni.

Da questa forzatura derivano le più grandi difficoltà che attualmente incontra la riforma in questione e dovrebbe far riflettere il fatto che Sabino Cassese sia intervenuto più volte sul tema della "dirigenza politicizzata" e sui rischi connessi a tale scelta.

Non è infatti corretto che migliaia di lavoratori, che hanno a suo tempo iniziato un rapporto di carattere esclusivamente professionale - anzi, secondo alcuni, caratterizzato da una sorta di terzietà garantista - si vedano improvvisamente obbligati ad accettare un tipo di incarico nel quale prevalgono le valutazioni politiche.

D'altra parte, se non fosse vera questa caratterizzazione politica, non si capirebbe la pretesa insistita di difendere una nomina assolutamente immotivata, anzi una "scadenza automatica".

Non esiste, infatti, sia nel campo del "pubblico impiego" sia in quello del "lavoro dipendente privato" - ed anzi il concetto stesso ripugna al pensiero democratico - alcun rapporto di lavoro dipendente che possa essere rescisso arbitrariamente e senza motivo dal datore di lavoro.

Per cercare di mascherare questo aspetto, si afferma che il rapporto di lavoro è costituito con l'Agenzia e che esso non cessa in caso di non conferma o di revoca.

Si tratta di una mascheratura che non regge ad una analisi appena corretta.

In primo luogo, il rapporto di lavoro è dato dal sinallagma formato dallo scambio tra una prestazione lavorativa ed un salario; "il rapporto contrattuale indica il complesso unitario delle posizioni scaturenti dal contratto" (Cfr. Lessico di diritto civile, C. Massimo Bianca, G. Patti, S. Patti, Giuffrè Ed. 1995). Se dunque il rapporto di lavoro è con l'Agenzia, è illogico ed inaccettabile che la prestazione lavorativa, che costituisce la vera ragion d'essere del contratto, possa essere azzerata automaticamente, per eventi esterni ed ininfluenti sul contratto di lavoro e possa riprendere solo per la decisione (arbitraria, nel senso di immotivata) di un soggetto terzo.

In secondo luogo, è assolutamente ovvio che il Segretario non confermato, revocato o se si preferisce automaticamente scaduto (e non confermato) subisce un gravissimo danno professionale, d'immagine ed anche psicologico, venendo privato della stessa dignità di lavoratore ( dal momento che la sua prestazione lavorativa scompare).

In terzo luogo, le condizioni contrattuali in essere non vengono affatto mantenute. Economicamente vi sono conseguenze molto pesanti: basti pensare alle consistenti parti del trattamento economico che vengono a cessare nonché l'aumento incontrollato delle spese di produzione del reddito derivanti dal continuo cambiamento della sede di lavoro (ammesso che ne trovi qualcuna).

E' dunque il caso di conoscere meglio l'argomento del licenziamento dei dirigenti - quale avviene nel mitico mondo delle imprese - anche per capire le corrette regole da seguire dalle Parti, nella nuova pubblica amministrazione con rapporti di lavoro privatizzati.

In proposito, alcuni principi di notevole spessore sono stati enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n° 10829/1997, pronunziata il 26 maggio 1997 in una causa vertente tra un dirigente d'azienda e l'impresa che lo aveva licenziato.

Il Pretore aveva ritenuto ingiustificato il licenziamento, condannando l'impresa a pagare la penale fissata nella misura di oltre 300 milioni, pari a venti mensilità di retribuzione, oltre interessi e rivalutazione. L'impresa proponeva appello.

Il Tribunale - a fronte della società che addebitava al dirigente di aver dato la priorità ad attività marginali, trascurando rilevanti funzioni della gestione e direzione di una Unità - sottolineava tra l'altro come il "dirigente di alto livello ha ampia autonomia nella gestione del proprio tempo di lavoro e delle modalità di esecuzione della prestazione e la sua attività è valutabile solo complessivamente sulla base dei risultati raggiunti".

I Giudici di Appello osservavano poi che la società addebitava al dirigente azioni, scelte e valutazioni errate nonché incompetenza professionale, criticando tutta la sua attività come se si trattasse di un nuovo assunto. Ciò appariva in contraddizione con l'apprezzamento dimostrato appena un anno prima quando gli aveva affidato un certo incarico di direzione.

Concludendo il Tribunale osservava che, con molta probabilità, il rinnovamento dei vertici aziendali aveva portato ad una modifica dei criteri di gestione e quindi alla scelta di riorganizzare l'azienda sostituendo il dirigente.

Tale situazione però, secondo il Tribunale, " non giustifica un licenziamento che danneggia l'immagine e la professionalità di un lavoratore con l'imputazione pretestuosa di una serie di addebiti infondati o poco rilevanti sotto il profilo disciplinare " e osservava che l'improvvisa contestazione di numerosi addebiti, avvenuta "senza che si fosse manifestato in precedenza alcun serio dissenso sul suo operato" era una conferma della pretestuosità della decisione, probabilmente da mettere in relazione con la modifica dei criteri di gestione dell'attività programmata.

La Suprema Corte di Cassazione, dopo aver riportato ed analizzato ampiamente la sentenza del Tribunale, riuniva e rigettava i ricorsi dell'impresa.