BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

n°  74

by Carlo Saffioti

Poichè tutti i cittadini sono eguali,

 essi debbono poter accedere in modo eguale

a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità

e senza altro criterio che quello delle loro virtù

 e dei loro talenti.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

(26 agosto 1789)

Caro Collega,

    ho ricevuto un documento dal Collega Michele Iandolo, del Veneto, che mette in evidenza un particolare aspetto della riforma sostenendo una tesi sulla quale, credo, ci sono forti differenziazioni.

    Lo propongo, come d'abitudine, al dibattito dei Colleghi impegnandomi a dar voce a chi vorrà partecipare al dibattito stesso.

                C.S.

 

Contratto Segretari Comunali e Provinciali

Il contratto dei Segretari Comunali è scaduto il 31 Dicembre 1997 e già da alcuni mesi sono a confronto le bozze del nuovo, predisposte dalle principali organizzazioni sindacali di categoria.

Le due piattaforme, sulle quali è incentrata la discussione, al di là dei punti di contatto evidenti quando si affronta la problematica contrattuale, scontano la considerazione di non aver intuito, né tanto meno incontrato le aspettative delle controparti, ANCI ed UPI, che in realtà restano i principali soggetti interessati al processo di riforma in atto, che ha scardinato il vecchio ordinamento centralistico entro il quale il Segretario Comunale era chiamato a svolgere la sua professione.

Il regolamento n.465, approvato nel 1997 dal Parlamento, ha aperto quella sorta di laboratorio delle riforme, riproponibili anche in altri comparti in caso di successo, che attuano negli enti locali nuove forme di gestione ed autogestione della categoria, spezzando la piramide gerarchica che dall’esecutore materiale giunge fino al vertice amministrativo dell’ente, nell’intento dichiarato di attuare l’aziendalizzazione dei Comuni e delle Province.

In tale direzione vanno viste la creazione di:

una Agenzia Autonoma Governata dai rappresentanti delle parti

(Segretari, Rappresentanti delle Autonomie, Esperti)

Per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali regionalmente articolato  che consente la cooptazione dei vertici amministrativi degli enti locali "intuito personae" da parte dei rappresentanti politici eletti

e di una Scuola Superiore professionale delle Autonomie Locali destinata a divenire la chiave d’accesso della carriera dei Segretari ed a gestire le successive tappe

L’Agenzia e la Scuola sono strettamente collegate, in quanto gestiscono congiuntamente la vita di questi professionisti, dalla:

Agenzia e Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale, prima iscrizione all’albo (attraverso l’espletamento del corso concorso), alla iscrizione alle fasce successive in cui l’Albo risulta articolato (attraverso il rilascio delle "idoneità" richieste)

    Si Tralascia, per brevità, di approfondire le obiezioni mosse da alcuni, secondo i quali l’albo dei Segretari Comunali altro non sarebbe che un "Ruolo" ministeriale mascherato, nella considerazione che gli Albi professionali sono aperti a tutti coloro, che in possesso dei requisiti previsti dalla legge, offrono nel libero mercato consulenze, mentre l’Albo di cui trattasi oltre ad essere sostanzialmente chiuso, senza mercato, gestisce in pratica la collocazione di funzionari e dirigenti, scelti dal vertice politico in base ad un rapporto di fiducia, per svolgere funzioni attribuite per legge.

    Si evidenzia che le funzioni attualmente svolte per legge dai Segretari risultano essere solo quelle di collaborazione.

    Ad avviso dei più sono da considerarsi "funzioni politiche" che espongono la categoria ad una eccessiva mobilità, che quasi li priva dei basilari diritti riconosciuti a tutti i cittadini ed a tutti i lavoratori.

    Si preferisce sollecitare il dibattito sulle facoltà riconosciute al capo dell’amministrazione locale, di nominare un:

Direttore Generale, autonomamente, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Previa stipula di una convenzione fra gli enti Interessati, nei comuni con popolazione inferiore

    In tutti i casi le funzioni possono essere assunte dal Segretario titolare dell’ente, mentre nel caso siano assegnate ad altro soggetto il capo dell’amministrazione, od il capo convenzione regolano i rapporti che vengono ad instaurarsi fra i due soggetti interessati (Segretario da una parte di fatto titolare solo della funzione di collaborazione, e Direttore dall’altra che assume tutte le funzioni gestionali).

    Invero la direttiva Prodi, con la quale il governo nel luglio 1998 dettò all’ARAN gli indirizzi per la stipula del contratto dei Segretari, ( direttiva ad avviso di chi scrive estremamente censurabile nella previsione di ammettere al tavolo delle trattative sindacati non rappresentativi del comparto), prevede anche la possibilità, nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti che tale incarico (di Direttore Generale) sia direttamente affidato dal Sindaco al Segretario Comunale, al quale, in tal caso, sarà riconosciuto il trattamento economico, ma non la qualifica di "Dirigente".

    Risulta evidente che all’interno degli enti locali è forte l’esigenza di una nuova figura professionale, quella del Direttore Generale creata dalla legge 127/97, il cui ruolo, per vocazione e per specifica preparazione professionale sicuramente i Segretari possono svolgere.

    E' notorio che in ordine alla rivoluzione promossa dalle "leggi Bassanini", per quanto attiene all’organizzazione dei vertici amministrati negli enti locali interessati e per quanto attiene alla ripartizione delle competenze, non si sono certo prodotti quegli effetti sconvolgenti da alcuni paventati.

    Tranne patologici episodi quasi tutti i Segretari sono rimasti al loro posto, assumendo molto spesso anche la funzione di Direttore Generale, a riprova dei meriti - spesso misconosciuti - di una categoria che rappresenta la chiave di forza degli enti locali.

    Orbene non si capisce perché, in virtù delle riserve di legge che fanno esplicito riferimento al contratto della categoria, attraverso il quale: <<…le fasce professionali possono essere ridotte a non più di tre….>> non si dia corpo alla riforma, che allo stato attuale non fa altro che frustrare la dignità professionale della categoria dei Segretari Comunali, impossibilitata ad affrontare le sfide che il mercato internazionale e l’integrazione Europea pongono alla nostra burocrazia.

    Le parti chiamate al tavolo contrattuale, in virtù delle riserve di cui al regolamento approvato con D.P.R. n. 465/97, devono porre in essere le modifiche necessarie affinché - in tutti gli enti e quindi anche in quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti - la funzione di vertice, la funzione di Segretario-Direttore dell’ente, sia affidata ad un Dirigente all’uopo iscritto in apposito Albo, quello già esistente dei Segretari Comunali e Provinciali.

    Ciò per consentire a tutti i Sindaci di "scegliere" i migliori, in quanto la politica è "l’arte" in cui i migliori si cimentano, e per impedire altresì che cieche restrizioni corporative - che tutelano l’interesse di pochi a scapito dei cittadini - possano decretare il mancato decollo di una riforma volta a portare efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dei Comuni Italiani.

    In fase di prima applicazione della riforma è stato già consentito, in virtù di apposita riserva di legge, ai Segretari Comunali iscritti in terza fascia, cioè a quelli che avevano svolto la professione per oltre nove anni e sei mesi alla data di entrata in vigore del citato D.P.R. n.465/97, di accedere a posizioni dirigenziali, prevedendo che gli stessi - se scelti dal capo dell’amministrazione locale - potessero assumere servizio in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

    A nulla valgono le obiezioni del T.A.R. Friuli Venezia Giulia (che con sentenza n.1540/98 si è espresso in direzione contraria asserendo che l’accesso alla dirigenza è regolato dalla legge) in quanto, ad avviso di chi scrive, la forma di reclutamento scelto per l'iscrizione all'Albo è quella del corso concorso di durata biennale previsto proprio per il reclutamento della dirigenza.

    Non da ultimo anche in fase di riforma della professione di Avvocato, tutti i Procuratori Legali furono di fatto iscritto all’Albo degli Avvocati e quindi promossi sul campo, in virtù della professionalità acquisita e verificata dal mercato.

    Per questo bisogna aprire quanto prima il tavolo delle trattative sulla base di piattaforme contrattuali che abbiano come unico obiettivo quello della riforma della figura del Segretario Comunale, che primo fra i dipendenti deve assumersi il compito di attuare il programma elettorale del Sindaco liberamente eletto dai cittadini, assumendosi altresì i rischi e le responsabilità che tale compito dirigenziale comporta.

    Michele Iandolo - Segretario del Comune di Tribano

 Vice coordinatore regionale - Fist-Cisl Veneto