-----Messaggio originale-----
Da: Carlo Saffioti <carlo@comune.siena.it>
A: Ai Segretari Comunali e Prov.li <provgr2@ouverture.it>
Data: sabato 22 maggio 1999 17.25
Oggetto: 79-Bollettino Segretari Comunali e Provinciali
BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
n° 79
by Carlo Saffioti
Poichè tutti i cittadini sono eguali,
essi debbono poter accedere in modo eguale
a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità
e senza altro criterio che quello delle loro virtù
e dei loro talenti.
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
(26 agosto 1789)
Caro Collega,
ti ricordo che un'occasione importante per incontrarci e discutere seriamente del nostro futuro potrebbe essere quella che si presenta il prossimo 31 maggio a Siena.
Grazie alla disponibilità della Prof.ssa Mascambruno - Docente di Diritto Amministrativo nell'Università della citta del Palio - che da tempo segue anche le problematiche dei Segretari Comunali, ho potuto promuovere il convegno del quale faccio seguire il programma.
La partecipazione è gratuita: un modo per facilitare anche quei Colleghi che prestano servizio nei piccoli Enti per i quali anche la quota di partecipazione può essere un problema. E' previsto anche un buffet che sarà offerto in un piacevolissimo quadro d'ambiente: la Piazza del Campo.
La giornata, un lunedì, consente l'abbinamento con un piacevole week end primaverile in toscana.
- La Segreteria Scientifica: Diritto Amministrativo II - Facoltà di Giurisprudenza - Piazza S. Francesco 7, Siena - tel 0577-232714 fax 0577-232795
- La Segreteria Organizzativa: Centro Congressi dell'Università di Siena, Banchi di Sotto, 46 Siena - tel 0577-232132 fax 0577-232134
- Prenotazioni alberghiere: Cooperativa Siena Hotels Promotion - Piazza S. Domenico 53100 SIENA -
tel 0577-288084 fax 0577-280290§§§ §§ §§§
Università degli studi di Siena
Incontri di Siena
Il nuovo ordinamento dei Segretari comunali e provinciali: nodi da sciogliere
Aula Magna, 31 maggio 1999
programma
Saluti dellUniversità e dellAgenzia
Introduce e presiede
Prof. Giorgio Berti - Università cattolica "Sacro Cuore di Gesù" di Milano
Natura giuridica e funzioni dellAgenzia
Prof. Luciano Vandelli - Università di Bologna
Nomina dei Segretari, rapporto fiduciario e principio di imparzialità
Prof. Stelio Valentini - Università di Roma "La Sapienza"
Nuove attribuzioni e responsabilità dei Segretari comunali e provinciali
Dott. Francesco Staderini - Presidente di Sezione della Corte dei Conti Firenze
Pausa per il pranzo
Prof. Enzo Maria Marenghi - Università di Salerno
La funzione di assistenza agli organi istituzionali
Prof. Nazareno Saitta - Università di Messina
Segretario e Direttore Generale: due ruoli a confronto -
Intervento del Ministro della Funzione Pubblica - Dott. Angelo Piazza
Dibattito
Relazione conclusiva del Prof. Giorgio Berti
^^^^^^^^^^^^
La questione delle nomine in classe dirigenziale senza possesso della relativa qualifica
Ferve il dibattito, anche sulla stampa, circa la questione delle nomine di alcuni Colleghi in sedi di classe generale senza il possesso della relativa qualifica, in base ad una normativa transitoria che - evidentemente - lascia molti dubbi a molte persone.
Da "Il Sole-24 ORE" (Norme e Tributi) di Giovedì 20 Maggio 1999
Il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del Tar Friuli sulle assegnazioni negli enti locali Segretari. Ripartono le nomine Superato il blocco, lAgenzia sollecita una correzione della disciplina in vista delle prossime elezioni
Sbloccate le assegnazioni e le nomine dei segretari iscritti nella terza e quarta fascia professionale. Il superamento dellimpasse nella quale si trovava circa un migliaio di segretari, nominati dai sindaci dopo lentrata in vigore della riforma, è stato possibile perché la quarta sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 11 maggio 1999 n. 1073, ha sospeso la sentenza del Tar Friuli n. 1540 del 17 dicembre 1998 di annullamento delle nomine, motivata, tra laltro, con la carenza dellesame di idoneità di cui allarticolo 14 del Dpr 485/97.
Sulla base di questa ordinanza, il Consiglio di amministrazione dellAgenzia autonoma dei segretari ha così dato il via libera alle assegnazioni. Non è stata invece sciolta la riserva in merito alla possibilità di nominare i segretari di classe 1/B in Comuni e Province di popolazione superiore ai 250mila abitanti.
In seguito alla sentenza del Tar friulano, lAgenzia aveva sospeso le assegnazioni. Questa decisione (si veda Il Sole-24 Ore del 19 aprile scorso) aveva suscitato forti perplessità e una decisa presa di posizione da parte di alcune organizzazioni sindacali di categoria.
La delibera adottata ora dallAgenzia sottolinea comunque il carattere speciale e transitorio della disciplina che consente liscrizione alle fasce professionali III e IV sulla base dellanzianità di servizio maturata. Tale sistema, viene ribadito, potrà trovare applicazione solo fino alla stipula del nuovo contratto di lavoro e/o comunque fino al momento dellindizione dei corsi-concorso da parte della scuola superiore della Pubblica amministrazione locale.
È da ritenere che restano comunque salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite nel periodo transitorio da parte dei segretari. È opportuno infatti sottolineare che nel nuovo sistema la qualifica e il trattamento economico si acquisiscono con la nomina e con la conseguente assunzione in servizio nella qualità di titolare, in una determinata sede e non con la mera iscrizione alla fascia professionale. Il superamento dellesame di idoneità costituirà anche, a regime, solo il
presupposto per essere iscritti nelle fasce e non per lattribuzione della qualifica.
Per quanto riguarda la nomina nei Comuni e Province superiori a 250mila abitanti è opportuno ricordare che per far fronte alle specifiche esigenze dei sindaci delle grandi città (e cioè di poter scegliere un segretario in unampia rosa di candidati) è stato dettato il comma 10 dellarticolo 11 del regolamento che reca una speciale deroga al principio della corrispondenza tra fascia professionale e Comune.
Infatti, in tale norma è espressamente prevista la facoltà di questi amministratori di poter nominare un segretario scegliendolo tra tutti i segretari di classe prima A e B. Quindi i segretari di 1/B possono essere nominati a prescindere dal maturare dei tre anni di anzianità necessari per essere iscritti nella V fascia professionale.
La ratio del comma è chiara. Il dettato letterale altrettanto. La lettura del combinato disposto con larticolo 12 fa emergere una non felice formulazione, ma non si ritiene che autorizzi linterprete a rendere vana la norma che, a quel punto, non avrebbe avuto senso inserire.
È chiaro che anche questa norma ha carattere transitorio. Limminente scadenza del mandato elettorale di molte amministrazioni consiglia peraltro ladozione di un provvedimento chiarificativo e risolutivo nel più breve tempo possibile.
Maria Angela Danzì
Da "ItaliaOggi" (Enti Locali) di Venerdì 21 Maggio 1999
Esoneri Segretari, il Cds in altalena
____________________
di Carmelo Ioculano
Decisioni altalenanti del Consiglio di Stato sui Segretari Comunali. La sezione IV del supremo organo di giustizia amministrativa, nell'arco di una settimana, si è pronunciata in maniera antitetica su due vicende giudiziarie che si trascinano ormai da un anno. Esse riguardano lesonero e la sostituzione dei segretari generali di Tarvisio e Cervignano, in provincia di Udine, da parte dei rispettivi Sindaci, a seguito dellentrata in vigore della legge 127 del 15 maggio 1997 (Bassanini 2), poi oggetto delle disposizioni interpretative contenute nella legge 75/99.
La sezione IV, nelludienza camerale dell11/5/99, ha accolto la richiesta del Sindaco di Tarvisio (e del segretario capo da lui prima nominato e poi allontanato a seguito della reintegrazione del segretario generale vittorioso al Tar Friuli Venezia Giulia-Trieste) di sospensione della sentenza di primo grado. Nelludienza camerale successiva, quella del 18/5/99, la sezione IV ha invece rigettato la richiesta del Sindaco di Cervignano di sospensione di unaltra sentenza del Tar Friuli, favorevole al segretario generale del comune, anche lui prima sostituito e poi reintegrato,
Le formule di rito usate nelle adunanze sono le stesse. Ma non risultano motivate, come invece prescrive la legge 1034/71, art. 33, comma 3 ("Il Consiglio di stato (...) su istanza di parte, qualora dallesecuzione della sentenza possa derivare danno grave e irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa"). E proprio per questa carenza di motivazione il segretario generale del comune di Tarvisio proporrà ricorso per la revocazione delle prime due ordinanze dell11/5/99. Facendo pure rilevare che il segretario capo ricorrente in appello che verrà a usufruire "provvisoriamente" (sino alle sentenze di merito del Cds) delle due decisioni interlocutorie non è in possesso del titolo di segretario generale prescritto dalla legge 127/97 e dal dpr 465/97 per poter accedere ai comuni sede di segreteria generale, come appunto Tarvisio.
Prosegue dunque in modo altalenante la "telenovela" dei segretari esonerati e/o reintegrati. E non solo in Friuli, ma anche nel resto dItalia, dove vi sono tanti altri giudizi pendenti (ben 20 dinanzi al Tar Lazio) sui quali incide anche lapplicazione della legge 75/99.