-----Messaggio originale-----
Da: Carlo Saffioti <carlo@comune.siena.it>
A: Ai Segretari Comunali e Prov.li <provgr2@ouverture.it>
Data: martedì 25 maggio 1999 19.57
Oggetto: 81 - Bollettino Segretari Comunali e Provinciali
BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
n° 81
by Carlo Saffioti
Poichè tutti i cittadini sono eguali,
essi debbono poter accedere in modo eguale
a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità
e senza altro criterio che quello delle loro virtù
e dei loro talenti.
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
(26 agosto 1789)
Caro Collega,
un numero del Bollettino particolarmente ricco di informazioni e materiali, questo che mi appresto ad inviarti.
Il merito va in gran parte ai Colleghi che collaborano inviando materiale in formato elettronico, facilitando così il mio lavoro.
In questo numero parliamo di:
1- il dibattito sull'intervento del Collega Iandolo che ha scritto sul tema della "scelta del Sindaco"
2- la posizione del CONAUSER, rappresentata da un articolo del Collega Ioculano, sul tema della "cessazione automatica" dei Segretari.
3- la questione dell'inquadramento nelle fasce superiori alla qualifica posseduta: un parere fornito all'Agenzia Nazionale e la conseguente direttiva del DG Morando.
4- Il nuovo ordinamento del personale: un Collega ha inviato un articolo ed uno schema di contratto, pubblicati da Italia Oggi, che possono essere utili nel nostro lavoro.
Passo senzaltro a pubblicare i documenti e ti auguro buon lavoro.
Carlo Saffioti
1 - L'intervento di Alfredo Ricciardi
Il sindaco sceglie il segretario, questo è il dato di legge. Ma perché lo sceglie, a quali fini? Dopo le considerazioni del collega Iandolo, credo sia evidente che vi è una certa confusione su questo, e quel che è più singolare è che la confusione non è solo dei sindaci (come poteva pensarsi ), ma anche della categoria. Il sindaco sceglie il segretario perché questi è un collaboratore politico, afferma Iandolo, e sono i migliori a dover eccellere, visto che la politica è l'arte dei migliori. Non so fino a che punto il collega crede a quello che dice, o se invece non abbia voluto fare una sorta di provocazione (di dubbio gusto, in un momento in cui alcuni segretari hanno perso il posto per ragioni squisitamente politiche).
Se l'incarico di segretario sia un incarico politico è la natura delle sue funzioni a doverlo dire: ebbene, senza citare norme che conosciamo a memoria, credo che dalla legge non si ricavi nulla di quello che presuppone Iandolo. Il segretario non è un "consigliori", bastano i portaborse per quello, e credo che costino anche meno. Il segretario è un collaboratore giuridico amministrativo che, in assenza di direttore generale esterno, sovraintende e coordina l'attività dei dirigenti. Non si tratta di fare il vice-sindaco, non si tratta di essere il braccio destro di qualcuno, a meno che non si voglia affermare che l'ente locale in quanto pubblica amministrazione non esiste più, non ha importanza, a meno che non si voglia dire che la filosofia amministrativa e gestionale del duemila deve tornare ad essere quella di qualche secolo fa, quando un francese ebbe a dire che lo stato era lui. Le funzioni vanno svolte nei confronti di quella complessa realtà che l'ente locale, secondo le indicazioni della classe politica, che quelle indicazioni le dà non perché abbia vinto il comune al lotto, né per acclamazione plebiscitaria, ma perché la cittadinanza ha ritenuto che meglio potesse interpretare gli interessi della collettività, perseguire pubbliche finalità e pubblici interessi. Se non si ha un concetto alto del proprio ruolo, vuol dire che non lo si merita.
E poi, diciamolo chiaramente, certe riforme quando sono interpretate con uno spirito troppo contorto finiscono per avere il fiato corto, nel giro di un decennio se ne perde la traccia anche nella memoria. Che vi siano tentazioni di politicizzazione della riforma è ovvio, ma una visione del dirigente come braccio armato del politico non ha futuro, semplicemente perché le pubbliche amministrazioni così non funzionano. Ed è cosa saggia evitare di esporre la categoria ad un abbraccio mortale con queste visioni miopi, perché altrimenti assieme ad esse scomparirà anche la categoria.
I problemi della nomina fiduciaria sono ben altri, e qui posso solo accennarne due che credo siano assai rilevanti. 1) L'iscrizione alla fascia professionale è senza dubbio un primo parametro importante di professionalità, ma davvero da solo non può garantire che le nomine avvengano in modo equo. Bisognerebbe arricchire il procedimento della nomina, senza negare il principio della scelta del segretario, ma caratterizzandolo in modo più pregnante nella direzione della valorizzazione di titoli e professionalità. 2) La nomina fiduciaria ha senso per un segretario al massimo delle sue funzioni, ne ha pochissimo per un segretario con le funzioni minime di collaboratore giuridico/ufficiale rogante, marginalizzato con la nomina di un direttore generale esterno. Cari colleghi, accettiamo la sfida della nomina con tutto il coraggio necessario, affrontandone i rischi, ma valorizziamo l'unità della categoria, al fine di conseguire l'unico obiettivo vero che il momento storico ci impone: che sia riconosciuto che i segretari comunali sono gli unici possibili e veri direttori generali nel futuro degli enti locali.
Alfredo Ricciardi, Segretario di Sorico e Montemezzo (CO).
2 - L'articolo di Ioculano
Incostituzionale per il Conauser la Cessazione Automatica dei Segretari
Il Conauser ( comitato nazionale di autotutela segretari comunali e provinciali "a rischio" costituzionalmente protetti) esprime amarezza per la decisione n.772 del 9 aprile 99 della Sezione 4° del Cds, che ha revocato la sua precedente ordinanza n. 1698 del 20.10.1998, che dava ragione alla segretaria generale titolare del Comune di Concesio, Rosalia Cammarata, previo allontanamento della già nominata ( al suo posto ) segretario capo Laura Romanello.
Quel sindaco ha omesso di eseguire quell'ordinanza per circa sei mesi .
Come se ciò non fosse abbastanza grave, per un "primo cittadino" che avrebbe dovuto dare l'esempio, il sindaco di Concesio ha altresì mantenuto al Comune la Romanello; illegittimamente anche perché la stessa era priva di titolo di segretario generale ( necessario ope legis per accedere e rimanere nei comuni sedi di segreteria generale com'è Concesio).
E a nulla vale che la Romanello abbia oltre nove anni e mezzo di servizio quale segretario capo, in quanto ciò consente solo di essere iscritti alla terza fascia e non anche all'accesso alle segreterie generali.
E tanto vale che, sia per la normativa previgente che per la nuova normativa di cui alla legge 127/97, più tristemente nota - per i segretari non confermati e per quelli che lo potrebbero al prossimo turn over elettorale del 13 Giugno 99 e quindi in linea teorica per chiunque tra i segretari in servizio - come legge "Bassanini Bis."
Tornando comunque alla legge 75/99, che la IV Sezione del Cds ha ritenuto di dover applicare "alla lettera" revocando sic et sempliciter la sua precedente decisione, il Conauser - pur nel doveroso rispetto della disposta revoca - esprime però stupore per il fatto che non si fa cenno alcuno, nell'ordinanza di revoca alla eventuale (pur ipotizzabile) " non manifestamente infondata questione di incostituzionalità" della legge interpretativa.
Ciò perchè il Conauser - di concerto con altri addetti ai lavori ed esperti in materia - ritiene di avere subito intuito la sospetta incostituzionalità nella nuova dizione " cessazione automatica" (in uno con la cessazione del mandato dei Sindaci e Presidenti di Provincia ), che si legge all'art.2, commi 1 e 2 della legge interpretativa 74/99,.
Tanto, in quanto questa nuova "malevola accezione" ( cessazione automatica) non si ritrova in alcuna delle norme che dice d'interpretare.
Cioè a dire nei commi 70 e 81 , art.17 legge 127/97 così come regolamentati dai commi 2 e 6 art.15, Dpr 465/97; dove ( invece ed al contrario) si parla solo di eventuale conferma del segretario in servizio.
E pensare che vi sono già diverse sentenze della corte costituzionale ( tra le più recenti la n. 155 del marzo aprile 1990) che hanno dichiarato incostituzionali diverse leggi interpretative che, come questa, sono state emanate con " preordinazione ad incidere su giudizi in corso".
Per ipotizzare che la legge 75/99 possa essere nata con la stessa preordinazione , si ritiene di poter utilizzare ad ogni buon pro, anche quanto dichiarato ( prima e dopo la legge interpretativa) del Sottosegretario agli Interni Adriana Vigneri che sul problema interpretativo cominciò a pronunciarsi il 10 dicembre 1998, proprio sul caso di Concesio, ad una interrogazione dei parlamentari della lega , Comino e Cè ( che chiedevano l'intervento di un decreto legge interpretativo, partendo proprio dall'ordinanza favorevole alla segretaria Cammarata , ora revocata).
Vigneri rispose allora dicendo che un intervento del Governo a questo punto sarebbe servito a perseguire un obbiettivo forse non molto corretto, cioè quello di incidere su processi già conclusi.
Si smentì clamorosamente, però, poco più di un mese dopo , quando sul Sole 24 ore" del 23 Gennaio 1999 ( giorno successivo al varo del decreto legge interpretativo, n. 8/99), fu riportata una sua dichiarazione del seguente testo e tenore: " Anche quest'interpretazione si è resa necessaria per risolvere alcuni problemi e casi al limite della gestibilità. Speriamo che sia chiaro a tutti , anche per chi deve giudicare".
Infine, nella seduta del 19 marzo, in aula alla Camera ( che si apprestava a ricorrere al voto di fiducia per convertire il decreto legge 8/99) disse: " poiché tale riforma stenta ad essere capita in tutti i suoi aspetti .. " e " di ciò il governo si rende conto ." " per questa ragione ha ritenuto di chiarire ancor meglio la sua portata, e quindi il significato che si intendeva attribuire ai commi 70 e 81 dell'art. 17 della legge 127 del 1997 ".
" Con ciò si è ritenuto di avere un debito di chiarezza nei confronti dei sindaci e dei presidenti della provincia che, altrimenti, diventerebbero le prime vittime di un orientamento interpretativo che finisce con l'azzerare, almeno per la fase transitoria , la portata della riforma".
Come si può notare, anche alla luce di queste dichiarazioni ( in riferimento alle quali si respinge l'accezione di potenziali "vittime" ai sindaci e presidenti di provincia, perché richiama alla memoria la famosa favola di Esopo "Lupus ed Agnus"), si potrebbe dimostrare la "preordinazione" di questa legge 75/99 ad incidere sui giudizi resi.
Ma, poiché solo i giudici sono abilitati a dichiarare la non manifesta infondatezza delle eccezioni di incostituzionalità (anche delle leggi interpretative ) e nell'attesa che ciò venga sollecitato ai giudici dagli avvocati difensori dei segretari non confermati ( nelle cause in corso, anche con eventuale - pur proponibile - richiesta di riesame delle ordinanze emanate - quella recente di revoca compresa) e nella speranza che i giudici ne rilevino la eventuale sospetta incostituzionalità ( con trasmissione degli atti di causa alla Corte Costituzionale, perché si pronunci in merito), al momento un fatto appare certo e scontato.
Il sindaco di Concesio deve ora rinunciare alla segretaria capo Romanello perché è pur sempre priva del titolo di segretario comunale.
Indipendentemente dalla non conferma della Cammarata, dall'esito del giudizio "incidentale" di revoca della precedente ordinanza ( a lei favorevole ) e pur anche dall'esito di altro ricorso proposto dalla Cammarata contro detta illegittima nomina della Romanello davanti al Tar di Brescia.
A meno che il sindaco di Concesio non speri che, anche per questi altri casi giudiziari in itinere non sopravvenga altro decreto legge interpretativo ( pur esso modificativo); magari dietro altra interrogazione degli stessi o di altri parlamentari della lega o anche di altri partiti "di turno".
Il Conauser ritiene che - ove mai il Sindaco di Concesio persistesse in questa sua omissione - dovrebbe intervenire il Governo che oltre il potere "eccezionale" di emanare decreti interpretativi, ha anche il potere e il dovere istituzionale di annullare gli atti amministrativi palesemente illegittimi (ex art.5 Rd 8 marzo 2934, e ex art.2 comma terzo lettera p. legge 22 agosto 1988 n. 4009) e la illegittima nomina del segretario capo Romanello, in un posto di segretario generale ne è un caso eclatante ed emblematico, sul quale si dovrebbe intervenire e con urgenza.
Avv. Carmelo Ioculano Segretario nazionale Conauser
3 - In tema di iscrizione alle fasce superiori
Al Signor Direttore Generale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali 125, via del Tritone 00187 R O M A |
Illustre Direttore,
1. rispondo alla Sua nota del 30 aprile u.s. - per l'evasione della quale mi sottolinea l'urgenza - con cui mi rappresenta che il Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia, nell'esaminare il parere da me espresso con nota del 30 marzo 1999, a seguito di lunga e approfondita discussione, ha chiesto un approfondimento in ordine ai seguenti punti:
Allegata alla Sua lettera, mi ha rimesso varia documentazione (tra cui, in particolare, un informato articolo del " Sole 24 Ore " e una nota fatta pervenire dal Consigliere di Amministrazione, dott. Edoardo Sortino).
2. Ho esaminato attentamente la documentazione inviatami ed ho ulteriormente riflettuto sulle questioni proposte e sulla normativa che ad esse dà luogo.
Ma, pur dopo tali approfondimenti e riflessioni, devo ribadire, nella sostanza, il parere di cui alla nota del 30 marzo 1999.
Ritengo, cioè, che dalla normativa emanata a seguito dell'introduzione del nuovo ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali e della disciplina che per i problemi derivanti dal passaggio dell'uno all'altro sistema si è posta in essere, resta comunque confermato che, mentre per l'automatica iscrizione dei Segretari Comunali e Provinciali nella fascia professionale superiore è necessaria solo la permanenza per i periodi prescritti dalla normativa nella qualifica, per la nomina a sedi di Comuni con popolazione superiore ai 10.000 e ai 65.000 abitanti è necessario il superamento delle prove selettive previste dai piani di studio degli appositi corsi di specializzazione presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, così come prescritto dall'art.14, commi 1 e 2, del d.P.R. 465/97.
Il sistema e la nuova disciplina dell'ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, ancorché in via transitoria, infatti, seppure hanno fatto venire meno per l'accesso alla qualifica di segretario generale di classe 1/A, le procedure concorsuali, hanno tuttavia mantenuto ferma la necessità - ripetuta anche nella fase transitoria - di una specializzazione professionale apposita che si aggiunge a quella del semplice trascorrere del tempo a seguito della permanenza in una fascia per la prima nomina a segretario generale di seconda classe.
Ciò, del resto, è in sintonia con tutto lo sviluppo dell'ordinamento del settore del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione che vuole che l'accesso alla dirigenza avvenga a seguito di una particolare qualificazione professionale, comportando esso un salto di qualità nelle prestazioni e nello status del soggetto che ne deve essere investito.
3. Non appare condivisibile, poi, la tesi pur proposta, secondo cui i sindaci e i presidenti di provincia di segreterie di classe 1/A, nella fase transitoria sarebbero legittimati, dall'art.11, comma 10, del d.P.R. 465/97, a scegliere i segretari con procedure derogatorie.
In verità la norma sopra richiamata ("I sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti e i presidenti di provincia scelgono fra tutti i segretari di classe 1/A e classe 1/B di cui all'art.12, comma 1") non ha carattere derogatorio. Essa, infatti, è contenuta in un articolo che è rubricato "Articolazione dell'albo in fasce professionali" e rinvia, per l'individuazione dei segretari nominabili in sedi con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, cioè alle sedi di classe 1/A, all'articolazione delle fasce contenuta nell'art.12, comma 1, d.P.R. citato.
Tale ultima norma, tuttavia, oltre ad indicare le fasce professionali in cui sono iscrivibili i segretari comunali o provinciali, precisa, per ciascuna fascia, l'anzianità di servizio che deve essere posseduta per la permanenza nella stessa.
Così, dunque, un segretario generale di seconda classe con tre anni di servizio sarà iscritto in quarta fascia al pari di un segretario generale di classe 1/B con meno di tre anni di anzianità nella qualifica.
In quinta fascia, invece, potranno essere iscritti i segretari di classe 1/B con tre anni di servizio nella qualifica e i segretari generali (che già sono) di classe 1/A.
Il riferimento a "tutti i segretari di classe 1/A e classe 1/B" di cui all'art.10, comma11, è ai segretari di classe 1/B iscritti nella quinta fascia professionale e non anche a quelli di 1/B iscritti solo nella quarta fascia. Questi ultimi, infatti, non hanno ancora maturato l'ulteriore requisito, rappresentato dal periodo di tre anni di anzianità nella qualifica, necessario per l'iscrizione nella quinta fascia.
Tale affermazione trova del resto puntuale riscontro nell'art.12, comma 4, del medesimo d.P.R. il quale prescrive che "Il presidente della provincia nomina il segretario nell'ambito della medesima fascia professionale prevista per i comuni capoluogo" con ciò volendo sancire una corrispondenza tra fascia di iscrizione e classe di appartenenza dell'ente.
4. Certo è che l'innanzi ribadita indicazione ai problemi che sono stati posti si scontra con una situazione di fatto, in verità contingente, che vede non ancora realizzato uno degli elementi della fattispecie pur considerata (inizio dei corsi di specializzazione).
E' questa un'evenienza di cui, ovviamente, l'amministratore deve farsi carico, non potendosi sacrificare al dettato normativo funzionalità operative e situazioni giuridiche individuali degne di tutela.
Una normativa che non contenesse in sé i rimedi per siffatta disfunzione, sarebbe viziata di illegittimità costituzionale, donde lo sforzo dell'interprete di adeguarla a canoni costituzionali (art.97 della Costituzione).
E da qui altresì l'abilitazione ad una interpretazione che si faccia carico delle dette esperienze e che si è già espressa, pur essa, nel precedente parere: la possibilità, vale a dire, che per la situazione contingente i deliberati dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali siano da ritenere giustificati.
D'altro canto l'esigenza di garantire il funzionamento delle numerose segreterie generali di seconda classe tuttora vacanti, risalendo, nella vigenza della precedente disciplina normativa, all'anno 1989 l'ultimo concorso per titoli ed esami per la copertura di tali segreterie, ha, per certi versi, nell'ottica ora detta, legittimato l'assegnazione disposta presso le stesse dei funzionari iscritti nella terza fascia professionale. Così come possono, negli stesse sensi, ritenersi legittimi, in quanto necessitati, i provvedimenti di assegnazione alle segreterie generali di classe 1/B dei segretari generali di seconda classe iscritti nella quarta fascia professionale in quanto, con l'entrata in vigore della nuova disciplina, non sono stati più indetti ed espletati concorsi per titoli per la copertura delle singole sedi appartenenti alla classe 1/B.
Pertanto, l'indicazione da ultima suggerita nella Sua lettera del 30 aprile u.s., e cioè di ammettere la possibilità di procedere all'automatica iscrizione e alla conseguente nomina dei segretari alla fascia superiore fino alla stipulazione de C.C.N.L. o, comunque, (ed anzi si deve ritenere preferibilmente) fino a quando la Scuola sarà in grado di organizzare i corsi, nell'ottica e nei limiti che si sono ora espressi, anch'essa può ritenersi giustificata.
Una tale contingenza, tuttavia, non può, per la sua stessa natura, durare oltre un ragionevole lasso di tempo.
| Roma, 4 maggio
1999.
Luigi Giampaolino |
| Roma, 04/01/1999
|
OGGETTO: Disposizioni in ordine ai passaggi di fascia dei Segretari Comunali di cui all'art. 12, comma 1, lettera b) e c) del d.P.R. n. 465 del 4 Dicembre 1997.
Vista la deliberazione n. 5/5 del 18 Marzo 1998, con la quale il Consiglio Nazionale di Amministrazione di questa Agenzia ha previsto l'aggiornamento, da parte degli uffici, delle singole posizioni dei Segretari, per quanto attiene l'anzianità ed il servizio prestato, invito le Sezioni regionali competenti a disporre l'iscrizione dei Segretari Comunali di cui all'art. 12, comma 1, lettera b) e c) del d.P.R. n. 465/97 nelle rispettive fasce di appartenenza, comunicando contestualmente i relativi provvedimenti a questa Agenzia, onde consentire agli uffici preposti l'aggiornamento dell'Albo Nazionale e l'attribuzione dei relativi trattamenti economici.
Per qualunque chiarimento di carattere tecnico potrete rivolgervi alla Sig.ra Patrizia Salfa.
In attesa di un Vostro riscontro, invio cordiali saluti.
| IL DIRETTORE
GENERALE
- Avv. Moreno Morando - |
4 - Materiali sul nuovo ordinamento professionale del Personale EELL
Da "ItaliaOggi" (Enti Locali) di Venerdì 14 Maggio 1999
IL NUOVO CONTRATTO/Un modello di intesa tra la Pubblica Amministrazione ed il personale
Un accordo per ogni dipendente
Linquadramento deve risultare da una specifica stipulazione
_________
Pagina a cura
di Luigi Oliveri
Scatta la fase finale della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali. Le Amministrazioni hanno già provveduto o stanno provvedendo in questi giorni a inquadrare tutti i dipendenti nelle categorie professionali, previste dal nuovo ordinamento professionale. Il passo immediatamente successivo da compiere è previsto dallarticolo 12, comma 1, del nuovo ordinamento, ai termini del quale linserimento dei dipendenti nel nuovo sistema di classificazione deve risultare dal contratto di lavoro individuale, che dovrà obbligatoriamente essere stipulato da tutti i dipendenti, ai sensi dellarticolo 14 del precedente ccnl di comparto. Con tale disposizione, dunque, si dà definitiva attuazione a quanto previsto dallarticolo 2, comma 3 del dlgs n. 29/93 e successive modificazioni. Tale norma stabilisce che "i rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente", sancendo così, definitivamente, che fonte del rapporto di lavoro dei dipendenti da Pubbliche Amministrazioni è un atto di diritto privato, il contratto di lavoro, e non più un atto amministrativo unilaterale, quale la nomina in servizio. Quindi anche i rapporti di lavoro dei dipendenti che erano già in servizio alla data di entrata in vigore del precedente ccnl, assunti, in conseguenza, con atti amministrativi, dovranno essere disciplinati da contratto individuale di lavoro. Ciò anche per rendere coerente lintero sistema, che ha devoluto la giurisdizione sulle vertenze di lavoro dei dipendenti da Pubbliche Amministrazioni al giudice del lavoro. Il quale, evidentemente, trattandosi di giudice ordinario, conoscerà delle controversie a partire dallatto costitutivo di natura privatistica regolante il rapporto, cioè il contratto. "ItaliaOggi" propone uno schema di contratto essenziale, utilizzabile da tutti gli Enti Locali intenti nelloperazione di nuovo inquadramento del proprio personale.
Per quanto riguarda il personale inquadrabile nellarea delle posizioni organizzative, non pare opportuno che il contratto di lavoro preveda tale inquadramento. Infatti, il contratto, per il personale già in servizio allentrata in vigore del precedente ccnl, ha il solo scopo di sancire che il rapporto di lavoro è regolato da una fonte di diritto privato e inquadrare il personale nelle nuove categorie previste dallordinamento professionale. Quindi, sarà nellatto dirigenziale di conferimento dellincarico che verrà determinata la posizione organizzativa e la relativa indennità, con i sistemi di valutazione periodica.
Lo schema per disciplinare il rapporto di lavoro
ItaliaOggi pubblica uno schema di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da utilizzare per l'applicazione delle disposizioni del nuovo ordinamento professionale dei dipendenti del comparto Regioni-Autonomie Locali.
COMUNE DI ______________________
PROVINCIA DI ____________________
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO
tra
il Sig. _______________, nato a ____________, il __________, residente a ___________, per la sua qualità di dirigente (NEL CASO DI COMUNI PRIVI DI DIRIGENTI: responsabile di servizio) del settore __________ del Comune di ____________, con sede in __________, n. ___, ove domicilia per ragioni d'ufficio, abilitato a stipulare i contratti in nome e per conto dei Comune di ___________, che rappresenta ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito Comune)
e il Sig./la Sig.ra ____________, nato/a a __________, residente a __________, dipendente del Comune di ___________, presso il settore __________, Q. F. ____, profilo professionale ___________ (di seguito dipendente).
PREMESSO
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. ____, in data __________, si è provveduto a classificare il personale dipendente del Comune di ___________ nelle nuove categorie professionali, in conformità a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Enti Locali per la revisione dellordinamento professionale, stipulato in data 31.03.1999, così come stabilito dallart. 7 del citato ccnl.
Che ai sensi dellarticolo 12 del citato ccnl linserimento nel nuovo sistema di classificazione del personale già dipendente del Comune alla data di entrata in vigore del ccnl per il quadriennio 1994/97, deve risultare da contratto di lavoro individuale, che tutti i dipendenti debbono stipulare ai sensi dellarticolo 14 del ccnl del 6 Luglio 1995.
Che il Sig./la Sig.ra __________________, nato/a a ________________, residente a _____________ (di seguito dipendente), presta servizio presso il Comune di ______________, dal _________, come da provvedimento di nomina n. ____, in data ____________, essendo inquadrato/a nella Q. F. _____ e nel profilo professionale _____, alle dipendenze del settore ______.
Si conviene e stipula quanto segue.
1 - INQUADRAMENTO
Il Comune, col presente atto, inquadra il dipendente nella categoria _____ del ccnl per la revisione dellordinamento professionale in data 31.03.1999. Il profilo professionale del dipendente è compreso nelle declaratorie di cui allallegato "A" del citato ccnl in data 31.03.1999 nonché nellelenco dei profili professionali specificamente individuati dal Comune in relazione al proprio modello organizzativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del ccnl per la revisione dellordinamento professionale, allegato alla dotazione organica del Comune.
2 - MANSIONI
Ai sensi dellarticolo 3, comma 2, del ccnl per la revisione dellordinamento professionale, il Comune potrà adibire il dipendente a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente.
2.1 Lassegnazione temporanea a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere del Comune di modificare in verticale le mansioni del dipendente, nel rispetto dellarticolo 56 del dlgs n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
2.2 Lassegnazione a mansioni superiori effettuata al di fuori delle ipotesi stabilite dallarticolo 56, comma 2, del dlgs n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni è nulla. Tuttavia, al dipendente sarà corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.
3 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente rapporto di lavoro è di carattere subordinato a tempo indeterminato. NELLIPOTESI DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: Il presente rapporto di lavoro è di carattere subordinato a tempo determinato e si risolverà di diritto alla scadenza, stabilita nel giorno ______.
4 - TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno/a tempo parziale.
4.1 Il presente rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina dei presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.
4.2 In caso di annullamento della procedura di reclutamento il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.
4.3 Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito dellannullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.
5 - TRATTAMENTO. ECONOMICO MENSILE
La retribuzione è quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli Enti Locali, con riferimento alla categoria di inquadramento, come sotto indicato:
oltre allassegno per il nucleo familiare se spettante, alla tredicesima mensilità e trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
6 - LUOGO DI ASSUNZIONE E SEDE DI LAVORO
Lattività lavorativa viene espletata presso il Comune di _______________, settore _________.
6.1 In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del lavoro comportanti lassegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni o settore o ufficio, da parte del dirigente/responsabile di servizio.
7 - ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato nellorario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, dal dirigente/responsabile di servizio.
8 - (EVENTUALE) PART-TIME
Lorario di lavoro del dipendente è a tempo parziale, per una percentuale pari al ___% dellorario a tempo pieno. Larticolazione dellorario a tempo parziale è la seguente: attività lavorativa a tempo ridotto per n. ____ ore espletata tutti i giorni lavorativi (part-time orizzontale)
OPPURE: attività lavorativa a tempo ridotto svolta nei seguenti giorni (o settimane o periodi dellanno) _____ (part-time verticale).
9 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
Il dipendente è tenuto a prestare lattività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione. Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Ministro della Funzione Pubblica in data 31 Marzo 1994, nonché copia del regolamento di disciplina del Comune.
10 - INCOMPATIBILITÀ
Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dallart. 58 del decreto legislativo n. 29/1993.
10.1 Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 58 del dlgs n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione, non potranno essere senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dal Comune.
10.2 Le violazioni alle disposizioni sullincompatibilità comportano nei confronti dei dipendente lapplicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.
11 - DISCIPLINA
Linosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo, aziendale e individuale, potrà dare luogo allapplicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.
12 - (EVENTUALE) TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto della legge n. 675/96.
13 - DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel dlgs n. 29/93 e successive modificazioni, nel codice civile (capo I, titolo II, libro V) nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nellimpresa, nonché nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei comparto Regioni-Autonomie Locali.
Letto, confermato e sottoscritto.
Lì, _______________
Firme
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