-----Messaggio originale-----
Da: Carlo Saffioti <carlo@comune.siena.it>
A: Ai Segretari Comunali e Prov.li <provgr2@ouverture.it>
Data: mercoledì 26 maggio 1999 21.38
Oggetto: 82 - Bollettino Segretari Comunali e Provinciali
BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
n° 82
by Carlo Saffioti
Poichè tutti i cittadini sono eguali,
essi debbono poter accedere in modo eguale
a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità
e senza altro criterio che quello delle loro virtù
e dei loro talenti.
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
(26 agosto 1789)
Caro Collega,
questa sera sono veramente stanchissimo e quindi mi scuserai se sarò particolarmente conciso, senza perdere però l'abitudine di inviare qualche notizia.
- Con un'azione di pirateria, della quale mi scuso ma, citando le fonti, spero di essere perdonato, ho catturato due file sul sito del Prof. Giovanni Virga.
Il primo contiene la massima, a cura dell'Avv. Acerboni, di una interessante ordinanza del Pretore di Padova, seguita da un pregnante commento del medesimo Prof. Giovanni Virga.
Il secondo contiene un commento dell'Avv. Paviotti che, in margine dell'articolo recentemente pubblicato ( e riportato anche nel Bollettino) dalla Danzi, torna sull'argomento delle nomine dei Segretari nelle sedi dirigenziali.
Faccio seguire poi l'interpellanza presentata dal Sen. Cortelloni che ben descrive il caso del Collega Ubertazzi, Segretario Generale del Comune di Casal Pusterlengo, del quale il Bollettino si è più volte occupato.
Cordialmente
Carlo Saffioti
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1 - La massima dell'Avv. Acerboni, con il commento del Prof. Giovanni Virga
PRETORE DI VENEZIA - Ordinanza 21 aprile 1999
Pubblico impiego - Art. 700 c.p.c. Diritto del lavoratore ad essere adibito a mansioni corrispondenti alla propria qualifica Trasferimento - Richiesta di ordine ex art. 700 c.p.c. alla P.A. di essere adibito alle medesime mansioni svolte prima del trasferimento, previa disapplicazione dellatto di trasferimento- Ammissibilità.
Pubblico impiego - Natura privatistica degli atti di gestione del personale della P.A. Limiti alla valutazione della legittimità ed alla disapplicazione dellatto di trasferimento - Le posizioni giuridiche tutelabili avanti i Pretore in funzione di giudice del lavoro Interesse legittimo Insussistenza Diritto soggettivo Sussistenza
Il pubblico dipendente che venga trasferito a nuove mansioni può agire ex art. 700 c.p.c. per chiedere che il Pretore, previa disapplicazione dellatto di trasferimento, ordini alla P.A. di assegnare il ricorrente alle medesime mansioni svolte prima del trasferimento.
Lattività della P.A. di gestione del proprio personale deve essere qualificata come attività di natura privatistica in senso proprio. Gli atti di gestione del datore di lavoro pubblico sono atti negoziali, non provvedimentali, conseguentemente, da un lato, non sono idonei a determinare il sorgere di posizioni di interesse legittimo, dallaltro, incontrano il solo limite (esterno) dei diritti soggettivi dei dipendenti. Poiché lattività di gestione del personale è attività privatistica, in linea ordinaria, e salvi i casi eccezionali degli atti generali di cui allart. 2, comma I, Dlgs 29/93, non vi è più spazio per interessi legittimi dei dipendenti di fronte ai poteri del datore di lavoro pubblico.
Lunica posizione giuridica esistente e tutelabile dal pubblico dipendente avanti il Pretore in funzione di giudice del lavoro è il diritto soggettivo. I criteri pubblicistici quali la valutazione degli interessi in gioco non sono criteri idonei e congrui per la valutazione della illegittimità dellatto di trasferimento in quanto la loro violazione non comporta la lesione di un diritto soggettivo (1).
(1) Ringrazio l'Avv. Francesco Acerboni, del Foro di Venezia, per avere inviato le soprariportate massime. Il testo dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Pretore di Venezia, trasmesso per fax, sarà inserito al più presto. Suscita perplessità l'affermazione, contenuta nell'ordinanza stessa, secondo cui "lunica posizione giuridica esistente e tutelabile dal pubblico dipendente avanti il Pretore in funzione di giudice del lavoro è il diritto soggettivo". Sembra così, sia pure in modo apodittico, di essere ritornati indietro alla legge del 1865 abolitiva del contenzioso amministrativo, la quale, com'è noto, per gli "affari non compresi" (e cioè per gli interessi legittimi) non prevedeva alcuna tutela giurisdizionale. L'ordinanza rappresenta comunque un esempio emblematico della confusione di lingue che si è determinata a seguito del trapasso delle controversie in materia di pubblico impiego e dell'atteggiamento, sostanzialmente negativo (forse anche per ragioni di autodifesa, oltre che per la diversa mentalità), assunto dai pretori per ciò che concerne la tutela degli interessi legittimi. Il trapasso del contenzioso dal giudice amministrativo a quello ordinario, come dimostra l'ordinanza in rassegna, non si è risolto in un ampliamento di tutela, anzi ... in un arretramento ai tempi, ormai lontani, della legge abolitiva, con buona pace degli artt. 24 e 113 della Costituzione (G.V., 13.05.1999).
2 - L'intervento dell'Avv. Paviotti
L'articolo a firma della dott.ssa Danzì apparso su "Il Sole 24 Ore" del 20 maggio 1999, riportato in questo sito - nel quale è stato affermato che dovrebbero ritenersi "sbloccate" le assegnazioni e le nomine dei segretari iscritti nella 3° e 4° fascia professionale nei Comuni superiori ai 10.000 abitanti - mi stimola ad intervenire sull'argomento facendo presente quanto segue.
Sulla vexata quaestio della nomina dei segretari comunali dopo la legge di riforma, la IV Sezione del Consiglio di Stato, dopo la novella recata dalla legge 25.3.1999 n. 75, si è pronunciata, a quanto mi consta, in tre occasioni.
La prima con l'ordinanza n. 772/99 del 12 aprile 1999 relativamente al caso del segretario del Comune di Concesio. Con tale ordinanza il Consiglio di Stato ha revocato la propria precedente ordinanza cautelare n.1698 del 20.10.1998 con cui aveva sospeso la nomina del "nuovo" segretario, sui seguenti rilievi:
"Ritenuto che la sopravvenienza di una norma retroattiva di interpretazione
autentica dopo l'ordinanza cautelare è idonea ad integrare quella verificazione di un
mutamento nelle circostanze che rende ammissibile l'istanza di revoca dell'ordinanza
cautelare di cui in questa sede si tratta;
Ritenuto che il provvedimento di nomina del nuovo segretario è avvenuto nei termini
indicati dall'art. 2 comma 2° del D.L. 26.1.1999 n.8 nel testo modificato dalla legge di
conversione 25.3.99 n.75 e cioè anteriormente al 7.5.98, mediante invio dell'atto prot.
6953 del 19.5.98 all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari
Comunali".
La seconda con l'ordinanza n. 1072/99 dell'11 maggio 1999 relativamente al caso del segretario del Comune di Tarvisio.
Con tale ordinanza il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecuzione della sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia di data 18.1.1999 n. 9 (a suo tempo trasmessa a questo sito dall'amico avv. De Pauli) con la motivazione: "Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal comma 3° del citato art. 33".
La terza con l'ordinanza n. 1113/99 del 18 maggio 1999 relativamente al caso del segretario del Comune di Cervignano del Friuli (da me assistito). Con tale ordinanza il Consiglio di Stato ha viceversa respinto l'istanza di sospensiva avverso la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia di data 17.12.1998 n. 1540 con la motivazione seguente: "Considerato che appare dubbio il possesso dei requisiti per la nomina nei confronti della dottoressa controinteressata; ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal comma 3° del citato art. 33".
Osservo pertanto:
In primo luogo che sono ancora del tutto aperti una serie di problemi, non bypassati dalla legge 25.3.99 n. 75 (e su cui restano ferme le sopra citate pronunce del T.A.R. F.V.G.), quanto meno circa:
1) la necessità che in ossequio all'art. 15 comma 6 del D.P.R. 465 del 1997 (non autenticamente e retroattivamente interpretato) la nomina del nuovo segretario, pur dopo l'automatica decadenza dal servizio del segretario precedente a seguito dell'avvio del procedimento, debba ugualmente avvenire entro il termine massimo di 120 giorni;
2) la necessità che la scelta e la nomina del nuovo segretario, come tutti gli atti amministrativi, debbano essere comunque adeguatamente motivati.
In secondo luogo che, poichè il rilievo svolto dal Consiglio di Stato all'esito della Camera di Consiglio del 18 maggio 1999, si riferisce proprio al fatto che la controinteressata, iscritta nella 3° o 4° fascia professionale non ha la qualifica di segretario generale, non credo si possa dire che il problema sia risolto nel senso che mi pare abbia reso felice la dott.ssa Danzì.
Porgo i migliori saluti ed un vivo apprezzamento per l'utilità della rivista.
Avv. Roberto Paviotti
3 - Interpellanza del Sen. Cortelloni in merito al "Caso di Casale"
CORTELLONI. - Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. -
Premesso:
che con decreto ministeriale 15 febbraio 1996, protocollo n. 17200945, il dottor Eugenio Ubertazzi veniva nominato, quale vincitore di pubblico concorso, segretario generale titolare presso il comune di Casale Monferrato di classe 1 B;
che con nota n. 74/10603 comunicata al dottor Ubertazzi solo in data 12 maggio 1998 il sindaco del comune di casale Monferrato avviava la procedura di sostituzione del segretario comunale sulla base della legge n. 127 del 1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, nonché della delibera del collegio di amministrazione dell'agenzia dei segretari comunali in data 5 marzo 1998;
che con decreto n. 18 in data 29 maggio 1998 il sindaco del comune di Casale Monferrato nominava il nuovo segretario;
che la nomina a segretario comunale di Casale Monferrato, appartenente alla classe 1 B e II, riguardava un funzionario privo della qualifica di segretario generale;
che con ordinanze in data 16 dicembre 1998 n. 2184/98, 2185/98 e n. 2189/98 9l Consiglio di Stato, sez. IV, sospendeva l'esecuzione di tutti i provvedimenti di sostituzione del segretario comunale e, in ottemperanza ai predetti provvedimenti , il dottor Eugenio Ubertazzi riprendeva servizio presso il predetto comune di Casale Monferrato;
che con decreto n.14 in data 30 marzo 1999 il sindaco del comune di Casale Monferrato, nonostante il congelamento di tutti gli atti de quibus disposto dal consiglio di Stato con le ordinanze succitate, sulla base del sopravvenuto decreto-legge n.8 del 1999 convertito dalla legge n.75 del 1999, disponeva l'immediata cessazione dall'esercizio delle funzioni segretariali del dottor Ubertazzi;
che inoltre, con decreto n.15 in data 31 marzo 1999, il sindaco di Casale Monferrato disponeva l'immediata ripresa delle funzioni di segretario comunale presso tale ente del nuovo segretario già nominato con atto sospeso dal Consiglio di Stato;
che dunque il sindaco decideva nella palese inosservanza delle disposizioni dell'autorità giudiziaria,
si chiede di sapere:
se il governo, nelle persone dei Ministri in indirizzo, intenda intervenire, ex articolo 2, comma 3, lettera p, della legge n.400 del 1988, ed annullare d'ufficio i decreti del sindaco di Casale Monferrato n. 14 in data 30 marzo 1999 e n. 15 in data 31 marzo 1999 e in caso negativo, per quali motivi;
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno emanare circolari che chiariscano ai sindaci il reale significato della normativa sopravvenuta onde evitare il verificarsi di altri fatti del genere;
se non ritengano opportuno sollecitare la revisione del titolo del decreto-legge n. 8 del 1999 come convertito dalla legge n. 75 del 1999, stante la portata del tutto innovativa dei precetti ivi contenuti.
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