BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

n° 84

by Carlo Saffioti

Poichè tutti i cittadini sono eguali,

essi debbono poter accedere in modo eguale

a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità

e senza altro criterio che quello delle loro virtù

e dei loro talenti.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

(26 agosto 1789)

Caro Collega,

Mi pare significativo il contenuto della sentenza del TAR Friuli V.G., 10 maggio 1999 n° 601 nella quale viene affrontato - con molta chiarezza - il tema delle nomine e delle regole connesse.

Ti unisco quindi le massime relative alla sentenza in questione, nonchè un breve commento dell'Avv. Sbisà, del Foro di Trieste, materiale tutto che ho copiato dal sito del Prof. Giovanni Virga, del quale tante volte ho lodato la completezza e l'utilità. Il testo completo della sentenza è consultabile e stampabile nel sito stesso del quale ricordo l'indirizzo per i più pigri: http://www.giust.it

Carlo Saffioti

T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - Sentenza 10 maggio 1999, n. 601 - Pres. Bagarotto, Est. Di Sciascio - Slavich (Avv. Bruseschi Samengo) c. Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Trieste (Avv. Verbari) e Sinagra (Avv. Rosati) - (accoglie).

Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego - Conferimento di incarico di dirigente sanitario di secondo livello - Assimilabilità della relativa procedura ad un concorso - Giurisdizione amministrativa - Permane - Art. 18 del D.Lgs. n. 387/1998 - Inapplicabilità.

Pubblico impiego - Dipendenti ASL - Delibera di conferimento di incarico di dirigente sanitario di secondo livello - Omessa motivazione sui criteri di scelta impiegati - Illegittimità - Procedimento - Individuazione.

Rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo una controversia avente come oggetto una delibera con la quale una Azienda U.S.L. conferisce l’incarico di dirigente sanitario di secondo livello, atteso che il relativo procedimento, quantunque non sia un concorso in senso proprio, per il suo carattere di procedura selettiva pubblicistica va ad esso assimilato ai fini, quanto meno, della giurisdizione; nella specie, quindi, deve applicarsi il comma 4°dell’art. 68 del D.Lgs. n. 29/93, che mantiene alla giurisdizione del giudice amministrativo le "controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Nella specie, viceversa, non è applicabile l’art. 18 del D.Lgs. 29.10.1998 n. 387, il quale, nel modificare l’art. 68, comma 1°, del D.Lgs. 3.2.1993 n. 29, ha devoluto "al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ... incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". Detta norma non può essere intesa se non tenendo fermo che al giudice dei diritti soggettivi possano andar conferite soltanto controversie che attengano a posizioni di tale natura, per cui l’A.G.O. sarà competente in materia solo quando sussista un rapporto di lavoro con un dirigente già costituito, da cui sorgano reciproci diritti e doveri, e insorga controversia in materia di incarichi dirigenziali o di revoca degli stessi (p.es. per il mancato conferimento di un incarico cui si abbia diritto o per revoca di incarichi di carattere privatistico) (1).

E' illegittima una delibera con la quale una Azienda U.S.L. conferisce l’incarico di dirigente sanitario di secondo livello nella quale non risultano chiaramente e compiutamente esplicitate le ragioni sottese alla scelta effettuata o nella quale sia presente una motivazione del tutto sganciata dalla precedente fase di giudizio tecnico all'uopo previsto. Invero, ai sensi dell’art. 15, 3° comma, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni, all’incarico di dirigente medico di secondo livello si perviene, in primo luogo, attraverso il parere di una commissione di sanitari, in grado di esperire una valutazione tecnica, che il Direttore generale, deve tenere a fondamento della scelta, che a lui spetta nell’ambito dei candidati idonei dalla Commissione. L’intero procedimento risulta così connotato da un penetrante obbligo di motivazione sia in sede tecnica, sia in sede di individuazione del sanitario da incaricare, con un collegamento fra le due fasi che l’art. 15 del D.Lgs. n. 502/92 sopra citato vuole sia assicurato (2).

(1 e 2) Ringrazio l'Avv. Giuseppe Sbisà, del Foro di Trieste, per avere inviato la sottoriportata sentenza. La sentenza era accompagnata da alcune brevi notazioni dell'Avv. Sbisà, che ritengo utile riportare:

Egregio Direttore,

Le segnalo, inviandola in allegato, la sentenza n. 601/99 del TAR del Friuli Venezia Giulia, depositata il 10.5.1999, che ha accolto un ricorso avverso la delibera direttoriale di un'Azienda Ospedaliera riguardante il conferimento di incarico di dirigente sanitario di II livello ai sensi dell'art. 15 del D.L.vo 502/92.

A parte il breve lasso di tempo entro il quale la vicenda è stata definita (l'atto impugnato è datato 4.1.1999, il ricorso reca il n. di R.G. 70/1999 e quindi deve essere di poco successivo, l'udienza di discussione si è tenuta il 22.4.1999), che però da un paio d'anni a questa parte rappresenta sempre più spesso la regola di quel Tribunale, la sentenza in questione riafferma con argomenti chiari e convincenti alcuni interessanti principi in materia di procedimenti selettivi per il conferimento di incarichi dirigenziali.

La sentenza affronta, in tema di permanenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo per le controversie come quella esaminata, e risolve i possibili dubbi derivanti dalla modifica apportata all'art. 68, comma 1, del D. L.vo 3.2.1993 n. 93 dall'art. 18 del D.L.vo 29.10.1998 n. 387 (il riferimento a "il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali" poteva infatti ingenerare equivoci circa la portata devolutiva della norma alla giurisdizione dell'AGO), e ribadisce quanto già affermato sul punto anche da altri TAR, prima però che intervenise la predetta modifica (TAR Puglia - Bari, II sez., 24.6.1998 n. 615, in I TAR, 1998, I, 3387, e TAR Molise, 1.9.1998 n. 270, in I TAR, 1998, I, 4166).

Nel merito, poi, la sentenza ha il pregio di ribadire principi cardine in tema di motivazione dell'atto amministrativo, principi che putroppo sempre più spesso - nel vortice della cosidetta aziendalizzazione del servizio sanitario nazionale - vengono accantonati, facendosi schermo dietro concetti alquanto evanescenti in diritto, quali la managerialità e la fiduciarietà, e dimenticandosi che quel servizio comunque era e rimane pubblico.

Con i miei migliori saluti Avv. Giuseppe Sbisà

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Ti unisco anche, aderendo alla segnalazione di un Collega, un documento apparso nel sito dell'Unione SCP. Il commento lo lascio a te; per quanto mi riguarda mi limito a pensare che sia eccessivo pretendere di ricoprire, contemporaneamente, la parte dell'opposizione e quella del governo!

C.S.

Dal sito internet dell’Unione: http://provincia.asti.it/sindacato/unione_segretari/unione.HTM

RESOCONTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'8 MAGGIO 1999

Dal dibattito del Consiglio Nazionale dell'Unione, tenutosi a Roma l'8 maggio 1999, è emersa la grave situazione di disagio che sta vivendo la categoria, per il ritardato completamento della riforma dovuto alla mancanza del contratto.

Le motivazioni del malessere, certamente, in parte dovute a speculazioni da parte di forze che hanno sempre avversato la riforma (vedasi per tutte la direttiva del governo sulla vigilanza dell'Agenzia Nazionale), hanno comunque un fondamento nella precarietà del sistema attuale che continua a prendere forma con molta lentezza.

E' stato sottolineato da parte di tutti gli intervenuti l’insufficiente, se non scarso, contributo dell'ANCI alla riuscita della riforma, chiaramente riscontrabile nella mancanza delle nomine da parte dei sindaci e nelle numerose nomine di segretari e vice segretari prive dei necessari requisiti.

Inoltre molti hanno sottolineato che l'ANCI sembra aver presto dimenticato il protocollo d'intesa firmato con l'UNIONE il 23 febbraio 1998, presso la sala della Protomoteca in Campidoglio, ed ha aperto le porte ai direttori generali provenienti dall'esterno creando un'apposita consulta.

E' stato anche affrontato il problema dei rapporti con dell'Agenzia Nazionale e della stessa con le Agenzie Regionali, del grado di autonomia di cui queste devono disporre e del rapporto, meglio del non rapporto esistente tra l'UNIONE e i colleghi eletti nei Consigli di Amministrazione.

Per il contratto, il Consiglio Nazionale, considerato che l'accordo applicativo costituisce un vero e proprio contratto, ha deciso di chiedere all'ARAN l'apertura immediata del tavolo contrattuale anche per cominciare a discutere delle problematiche specifiche dei segretari comunali in modo da accelerare il completamento della riforma.

Il Consiglio Nazionale ha, pertanto, deciso, di adottare i seguenti provvedimenti:

nei confronti dell'ANCI:

nei confronti dell'AGENZIA

nei confronti dell'ARAN

nei confronti della SCUOLA

Roma, 8 maggio 1999

CARMELO CARLINO SEGRETARIO NAZIONALE ORGANIZZATIVO