BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

n° 87

by Carlo Saffioti

Poichè tutti i cittadini sono eguali,

essi debbono poter accedere in modo eguale

a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità

e senza altro criterio che quello delle loro virtù

e dei loro talenti.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

(26 agosto 1789)

Caro Collega,

in questo numero:

1 - Il Collega Alessandro Romito, Coordinatore Regionale di Categoria per il Veneto, per la FIST/CISL, mi ha trasmesso un comunicato che mi pare possa essere di interesse generale;

2- un articolo su Italia Oggi, sul tema di una recente delibera dell'Agenzia Lazio circa un altro automatismo, quello del Segretario delle Convenzioni, a cura di Luigi Oliveri, merita di essere conosciuto e commentato.

3- Il Collega Ioculano, Cordinatore del CONAUSER (Coordinamento Nazionale di Autotutela per i Segretari a Rischio) mi ha rimesso un breve commento che è stato già ospitato su Italia Oggi;

4- del Collega Menconi è nota la pluriennale militanza nella CGIL nonchè la pluriennale lotta per affermare l'eticità della professione di Segretario Comunale, al punto da essere stato - a suo tempo - l'unico Segretario "revocato" prima ancora della riforma Bassanini. I suoi contributi meritano peraltro di essere conosciuti e commentati.

Ti unisco quindi due documenti, uno relativo alla nomina del Segretario in un libero Comune nel '500 e l'altro alla esternalizzazione dei servizi, lavoro nero, sussidiarietà e ... compagnia

Buona lettura

Carlo Saffioti

1

AI COLLEGHI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL VENETO

Oggetto: Comunicato sull'incontro con l'ANCI regionale Veneto del 2 Giugno 1999.

In data 2 giugno 1999 a Codoneghe, nella sede municipale, ha avuto luogo, in presenza del Vice-Presidente dell'ANCI Regionale e del direttore dell'ANCI su richiesta della FIST-CISL , Coordinamento Regionale per i Segretari Comunali e Provinciali, a cui ha partecipato anche l'UNSCP Regionale, l'incontro con l'ANCI Regionale veneto, al fine di esaminare due argomenti di rilevante importanza per la categoria:

  1. Il riconoscimento dell'indennità di responsabile degli uffici e servizi, a favore dei colleghi che abbiano ricevuto tale incarico;
  2. Il riconoscimento dell'indennità di direzione generale ai colleghi che siano stati nominati direttore generale o siano stati incaricati delle suddette funzioni.

Per quanto riguarda il punto n.1 l'ANCI Veneto ha confermato la disponibilità, già manifestata nell'incontro avuto il 9 aprile u.s. ad emettere un comunicato con il quale viene precisato che spetta , fino a nuova disposizione in materia da parte del futuro Contratto Collettivo nazionale, il diritto al riconoscimento ed alla percezione dell'indennità di responsabile d'ufficio e/o di servizio, secondo quanto attualmente previsto dall'accordo di comparto per il personale dipendente regioni ed autonomie locali, già stipulato in data 31 marzo 1999.

Si tratta di una risposta positiva al problema sollevato dalla FIST-CISL a favore di tanti colleghi che nei piccoli e piccolissimi comuni sono stati nominati responsabili di uno o più uffici e servizi. l'UNSCP ha seguito e condiviso la richiesta FIST-CISL.

Per quanto attiene al punto n. 2 nonostante l'ANCI Veneto abbia ricevuto dalla FIST-CISL Coordinamento segretari comunali e provinciali il testo dell'accordo regionale ANCI.OO.SS. dei Segretari comunali della regione Friuli Venezia Giulia, siglato il 27/12/1997 e tuttora in vigore, ai fini del riconoscimento e della corresponsione di una indennità aggiuntiva ai segretari comunali nominati direttori generali, proporzionata alle dimensioni ed alle disponibilità di bilancio, dei diversi enti, è rimasta la posizione di rinvio al futuro contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per quanto attiene alla determinazione della spettanza ed alla qualificazione di tale indennità e di fronte al rilievo della necessità di riconoscere le posizioni pregresse , l'ANCI Veneto su RICHIESTA FIST-CISL, condivisa dall'UNSCP regionale , si è impegnato a sollevare la questione a livello nazionale, alfine di verificare, in concorso con altre ANCI regionali, la possibilità di addivenire a livello nazionale , ad un accordo, anche preliminare, rispetto al futuro contratto collettivo nazionale di lavoro, che per altro possa disciplinare e regolamentare anche il periodo pregresso, in relazione alle concrete possibilità di bilancio dei singoli comuni.

Il direttore dell'ANCI Veneto ha proposto la costituzione di un comitato di coordinamento ANCI con le due organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nella Regione della categoria, non solo come sede di consultazione permanente, ma anche per elaborare studi, progetti ed iniziative, per il migliore funzionamento degli enti locali.

Cadoneghe 2 giugno 1999

Il coordinamento Regionale FIST-CISLPer i Segretari comunali e Provinciali

(Alessandro Romito, Michele Iandolo, Renzo Zaccaria)

2

CONCLUSO L'ACCORDO, IL FUNZIONARIO TITOLARE VA IN DISPONIBILITÀ

I segretari comunali titolari di sedi convenzionate vanno in disponibilità allo scadere della convenzione.

Lo ha stabilito la sezione Lazio dell'agenzia per la gestione dei segretari comunali, presieduta da Giosuè Calabrese, nel rispondere a un quesito posto da un segretario della provincia di Rieti.

Il caso specifico oggetto del quesito riguarda una convenzione che prevede, come termine finale, la scadenza del mandato elettorale del comune capofila.

La conseguenza dell'interpretazione dell'agenzia è che i comuni interessati, al 14 giugno prossimo si troveranno privi di segretario.

E se i sindaci neoeletti non provvederanno al più presto a far incaricare dall'agenzia un segretario reggente, non potranno nemmeno avviare i primi adempimenti post elettorali, che richiedono necessariamente la presenza del segretario nel pieno delle funzioni.

Basti pensare alla prima seduta consiliare che deve tenersi non più tardi di 20 giorni dalla data della proclamazione degli eletti.

Al di là del caso di specie , la soluzione dettata dall'agenzia del Lazio pone un principio di carattere generale : quale che sia la causa dello scioglimento della convenzione , anche il semplice conseguimento del termine finale, il segretario titolare della sede convenzionata si trova automaticamente in disponibilità.

La decisione della sede laziale pone un precedente che può lasciare il segno, nei confronti dei segretari titolari di sedi convenzionate, verso i quali, per decisione dell'agenzia, si crea una fattispecie di perdita della titolarità ulteriore e diversa da quelle disposte dalla normativa vigente.

Ai sensi della quale le ipotesi di perdita della sede sono, in primo luogo la revoca dell'incarico, ai sensi dell'art.17, comma 71, della legge127/97 e dell'art.15, comma 5del dpr 465/97, e la scadenza del mandato del sindaco, seguita dalla mancata conferma.

Vi sono, poi, delle ipotesi di perdita della titolarità non espressamente previste dal complesso normativo del 97, che si evincono, tuttavia, dal combinato disposto dagli articoli 17, comma 72, della legge 127/97 e 19, comma 1, del dpr 465/97, i quali regolamentano la posizione di disponibilità per i segretari " comunque privi di incarico".

Tale disposizione pare una sorta di norma di chiusura, da utilizzare per individuare altre cause di perdita della titolarità non previste dalla legge.

Fra tali cause rientra certamente, per esempio, l'ipotesi del convenzionamento tra due comuni le cui sedi siano entrambe occupate.

Come prevede la deliberazione 4/4 98 dell'agenzia Nazionale, il segretario titolare del comune non capofila va in disponibilità perché la sede viene cancellata per effetto della convenzione.

La perdita di titolarità della sede per scadenza della convenzione , invece, non solo non è prevista né dalla nuova né dalla vecchia normativa, ma non appare né obbediente ai principi di un buon andamento della pubblica amministrazione , ne conforme alla normativa.

Quanto al primo aspetto, principi di razionalità e logica dovrebbero suggerire che allo scadere della convenzione il segretario del comune capofila perda la titolarità della sede convenzionata, ma mantenga l'incarico presso il comune capofila , presso il quale prestava servizio al momento della stipulazione della convenzione.

Questo perché, ai sensi dell'articolo10, dpr 465/97, il rapporto di fiduciarietà intercorre tra detto segretario e il sindaco del comune capofila qualificato come "competente alla nomina e alla revoca del segretario".

Quanto alla conformità a legge , non pare possibile che lo status giuridico dei segretari possa essere regolamentato da atti amministrativi o interpretazioni dell'agenzia.

La quale ha il compito di gestire lo stato giuridico dei segretari, ma non di determinarlo.

L'agenzia del Lazio ha inteso l'art.10, c.2, dpr 465/97, nel senso che la convenzione faccia scaturire un ente terzo, nuovo e diverso rispetto ai comuni convenzionati.

Sicché il sindaco competente alla nomina per contratto può nominare un nuovo funzionario.

Ma tale interpretazione non tiene conto del fatto che le convenzioni tra comuni, ai sensi dell'art. 24 della legge 142/90, non comportano la creazione di un ente nuovo.

Il loro scopo è la gestione coordinata di più servizi, che vengono messi in comune e amministrati da una struttura comune, sotto la responsabilità dell'ente che guida la convenzione.

Se si seguisse l'interpretazione dell'agenzia laziale , allora anche i dipendenti degli enti convenzionati, allo scadere della convenzione, dovrebbero trovarsi privi di lavoro.

Tale conseguenza è evidentemente improponibile.

E lo stesso deve dirsi in relazione alle convenzioni di segreteria , che non sono altro che una specie del genere.

Poiché il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco opera gestendo la segreteria a servizio di chi lo nomina.

Se poi tale struttura amministra le funzioni anche di un'altra sede convenzionata, questo non può determinare, alla scadenza della convenzione, la perdita della titolarità della sede principale, almeno nella situazione attuale nella quale non esiste una disposizione di diritto positivo che la preveda espressamente.

Accettando la tesi dell'agenzia laziale , per altro , qualsiasi sindaco potrebbe paradossalmente, decidere di convenzionarsi per pochi giorni con un ente la cui sede sia vacante, al solo scopo di liberarsi dalla presenza del segretario titolare.

3

Segretari comunali, "lotta" contro il Consiglio di Stato

"Alcune leggi sono in realtà incostituzionali"

Ancora polemiche sulle nomine e sull'atteggiamento del Consiglio di Stato da parte dei segretari comunali.

In una nota , il CONAUSER ( Comitato Nazionale di autotutela dei segretari comunali e provinciali a rischio, costituzionalmente protetti) esprime infatti incredulità per le recenti ordinanze della IV sezione del Consiglio di Stato, che sospendono la sentenza del TAR di Trieste" ma non sono motivate"

"L'incredulità - prosegue Carmelo Ioculano, coordinatore nazionale del Conauser - diviene stupore di fronte all'ordinanza emessa sette giorni dopo dalla stessa IV sezione, che rigetta invece l'istanza del sindaco di Cervignano per la sospensiva di altra analoga sentenza del Tar di Trieste, dopo aver "considerato che appare dubbio il possesso dei requisiti per la nomina nei confronti della Dott.ssa Princi ( con chiaro riferimento alla sentenza del Tar di Trieste dove si rileva che essendo la Princi segretario capo , non ha il titolo di segretario generale richiesto dalla legge 127/97 per poter accedere alle sedi di segreteria generale come appunto Cervignano).

Motivo per cui - aggiunge Ioculano - anche per il segretario capo Dott. Criso, avrebbe dovuto aversi la stessa decisione, sette giorni prima.

La perplessità di Ioculano è accresciuta dal fatto che nell'ordinanza " non si richiama affatto la legge 75/99 ( interpretativa della 127/97) e la sua incostituzionalità, avendo la stessa già inciso su alcuni giudizi in corso ( i segretari generali di Concesio; di casale Monferrato; di sessa Aurunca ).

Il Conauser , alla luce di tutto ciò ( e del fatto che da dichiarazioni della stessa sottosegretario agli interni, Adriana Vigneri, si desumerebbe l'incostituzionalità della legge 75/99), sostiene che sia d'obbligo che sul tutto si pronunci il Consiglio di Stato a sezioni riunite.

E si chiede anche se gli organi di giustizia ( amministrativa, civile e penale) " investiti dalle vicende sui segretari, vogliano accertare se possano ritenersi manifestamente non infondate" le eccezioni di incostituzionalità" sollevate su leggi quali la 127/97 e sul Dpr 465/97 ( suo regolamento attuativo) e sulla legge 75/99, che appare innovativa e modificativa, in senso peggiorativo, della legge che dice di interpretare.

4

Chi scrive è un segretario Comunale.

Quello che segue è il capoverso del capo 8 del "LIBER SECUNDUS STATUTORUM TERRAE OPHYDAE" dedicato al sistema di nomina e alle funzioni del cancelliere, oggi segretario comunale, di un libero comune del 1524.

"De electione, et officio Cancellarrij cap. 8

Statuimus, & ordinamus, quod ODD. Priores, & Confules pro tempore in officio exiftentes in ultimo menfe fui magistratus, in fine officij Cancellarij, teneanturcongregare, & coadunare concilium generale more folito, & in dicto concilio proponere de cancellario eligendo pro femeftri , & ille , qui in dicto Concilio obtinebitur ad buffulas & palluctas pro maiori parte cenfeatur Cancellarius. Et quoniam per Cacellarium refpubblicae manutenentur, & in utilitatem corroboratur tanto habilius,quato dictum officium longo tempore exercuit, ordinamus, quod dictus Cancellarius poffit ad dictum eius officium refirmari ad libitum, & beneplacitum dicti Concilij generalis , miffo partito fimiliter ad buffulas, & palluctas…"

Se confrontiamo la storia, non secolare ma oramai millenaria, dei comuni e dei loro cancellieri o segretari comunali con quello che si è fatto del segretario Comunale con la legge n. 127/97 non si esita a riconoscere che si è avviata la mutazione non tanto e non solo del Cancelliere o del segretario comunale , ma dello stesso comune.

E' del tutto evidente che i poteri che si stanno dando ai sindaci, a partire da quello di scelta del cancelliere o del segretario comunale, avvicinano i nostri enti locali più a principati che a liberi, o democratici comuni.

Né è onesto chiamare questo: "spoil system", di altre culture e ordinamenti.

Il cancelliere o segretario comunale, in un libero Comune veniva eletto, per la durata di 6 mesi, dal Concilio.

E a scrutinio segreto: "ad buffolas, & palluctas".

Se bravo, poteva essere confermato a piacere: "refirmari ad libitum".

Per non parlare delle funzioni.

Il cancelliere o segretario comunale era il responsabile della conservazione e del potenziamento delle "respubblicae", parola complessa che indicava sia gli statuti che tutti gli atti del comune e il loro valore funzionale.

Con la legge 127/97 il cancelliere o Segretario Comunale di un tempo non c'è più.

O ne resta un simulacro; e un simulacro totalmente asservito al sindaco che lo sceglie " ad libitum".

Per la gestione si è inventato un Direttore generale, se ne vedono già, magari Ingegnere farmaceutico.

Sono questi quelli a cui si stanno affidando le "respubblicae" dei nostri comuni.

C'è un bel libro uscito subito dopo la legge 142/90: "Autonomie locali legalità ed efficienza" del prof. Alessandro truini ( Ed. Bentham 1992).

Stanno venendo fuori direttori Generali e simili che dicono formati alla sola "efficienza".

Direttori Generali e dirigenti che non esitano a dichiarare pubblicamente di avere dai sindaci il solo mandato ad essere efficienti.

La legalità è diventata una sorta di variabile indipendente.

Il Prof. Truini evidentemente ha scritto invano.

Come invano ha lavorato chi vi scrive questa lettera nei suoi 20 anni di segretario Comunale-manager.

Avete letto bene: Segretario-manager.

Con buone "performance".

Avendolo fatto però coniugando legalità ed efficienza.

Anzi, con la assoluta certezza che, specie nelle "respubblicae" se non c'è anche la legalità, non si ha nessuna "efficienza", ma altro.

Ed un altro che se non modificato, e in fretta, farà ricordare il tempo di "tangentopoli" come un tempo felice.

1-05-99 Altidona (AP) dr. Avv. Luigi Meconi (a disp. Agenzia Segretari comunali - Ancona)

Lettera Aperta a Paolo Nerozzi - Segretario Nazionale della Fp CGIL

Leggo sul Sole 24 Ore del 10 Maggio questa tua frase: " non c'è nessuna preclusione all'esternalizzazione dei servizi, che altro non è se non una forma di sussidiarietà orizzontale …".

Rispondevi all'associazione dei city manager che ha recentemente proposto di esternalizzare (parola che prelude alla privatizzazione) tutti i servizi comunali.

Il contestuale richiamo alla c.d." sussidiarietà orizzontale", altra invenzione del c.d. capitalismo sociale, conferma di un mutamento di genere anche alla mia CGIL che non può non far pensare.

Il tutto in netta controtendenza con quanto ti avevo sentito dire alcuni mesi fa ad Ancona sulla necessità della valorizzazione del lavoratore pubblico.

Ricordo che andando contro una mia abitudine ti avevo battuto le mani.

Sulla "sussidiarietà" si ha sotto gli occhi la "raccomandazione n. R (95) 19 del Comitato dei Ministri Cee agli stati membri sull'attuazione del principio di sussidiarietà - del 12 ottobre 1995nella 545^ riunione dei delegati dei Ministri".

Ti invito a leggerla e, per favore, non confondere questa "sussidiarietà" o "filosofia che privilegia l'esercizio del potere al livello più vicino al cittadino", con questa c.d. "sussidiarietà orizzontale" del c.d. capitalismo sociale ( certo, in questi giorni che anche da una c.d. sinistra ci vengono propinati quotidiani missili e bombe "umanitari", perché stupirsi se da "sinistra" si mette al primo posto il c.d. capitalismo sociale?).

Permettimi almeno di chiederti di non chiamare "orizzontale" quanto etimologicamente tale non può mai essere: la "sussidiarietà".

Si sa che a inventare la "sussidiarietà orizzontale " è stato un papa.

Davanti al divino si può tacere , ma non senza aggiungere che quel papa l'ha inventata poco dopo che la chiesa, perso il potere temporale, cercava in tutti i modi di continuare a esercitare i non pochi suoi poteri separatamente dallo stato laico.

E' anche noto che su questa c.d. "sussidiarietà orizzontale" poggia il crescente ruolo del Terzo settore dentro la pubblica amministrazione.

Come pure, prendo da dati CGIL, la diffusione di appalti di servizi pubblici al terzo settore con il massimo ribasso e con salari inferiori ai minimi contrattuali finanche del 50%.

Né supplenza , né sussidiarietà, ma, credo, drammatico lavoro nero.

Vedo infine che questa c.d. "sussidiarietà orizzontale" è entrata nell'ultima modifica (24/03/99) del ddl a.c. 4493 di revisione della legge 142/90: "Nell'esercizio delle funzioni proprie … i comuni e le province operano secondo il principio di sussidiarietà , utilizzando l'intervento di famiglie, associazioni, comunità e imprese".

Perché non aggiungere anche le "chiese"?

Quel termine "utilizzare" è poi una autentica chicca.

Resta solo da chiedersi, e ti chiedo, si potrà ancora chiamare Comune una entità altro dal cittadino?

Con la libertà dei sindaci di scegliere "ad libitum" segretari comunali portaborse, city manager e dirigenti con il credo della efficienza e l'allergia alla legalità si delineavano una sorta non già di liberi comuni, ma di principati.

Restava l'incomodo dei servizi pubblici fatti in economia e con troppi lavoratori per piegare i quali alla efficienza non c'era che l'unica via della trasparenza e della legalità.

Creando, con i soldi pubblici, tante società private con a capo amici e parenti nominati da oramai mitici sindaci ( malgrado una parte non lo voglia), ecco risolta l'improduttività del lavoratore pubblico e, insieme , il decollo dei principati del 2000.

Se così non è, Nerozzi, mi devi spiegare perché la separazione dei compiti tra la politica e la gestione non parte se non a parole.

Quale mai separazione , scriveva la Rossanda, se i dirigenti sono legati mani e piedi ai sindaci? Se così non è Nerozzi, perché mai i progetti seri fin qui decollati su trasparenza , sistemi di monitoraggio e valutazione dei risultati, non si contano su una mano ?

Abbiamo abbattuto finalmente lo stato ? O teorizzato che è bene che a occuparsi di uguaglianza e di povera gente sia meglio chi esibisce yacht a Montecarlo e a New York?

Panzane? Su il sole 24-Ore del 26 Aprile venivano riportati tre indicatori del pubblico impiego in Europa di tutto interesse : spesa del personale Pa e Pil, rapporto dipendenti Pa e totale occupati e dipendenti/popolazione.

>L'Italia sta, rispettivamente, al di sotto della media europea, al terzultimo posto e all'ultimo posto.

Se così è, "esternalizzare" ancora, come proposto dai nuovi statisti o city manager, non significa stravolgere la costituzione dei Comuni e dell'Italia?

Altidona 16-05-99 Luigi dr. Meconi ( a disp.ne Agenzia Segretari Comunali - Ancona)