BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
n° 91
by Carlo Saffioti
Poichè tutti i cittadini sono eguali,
essi debbono poter accedere in modo eguale
a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità
e senza altro criterio che quello delle loro virtù
e dei loro talenti.
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
(26 agosto 1789)
Caro Collega,
anche se il periodo elettorale ha certamente inciso sul tempo disponibile mio e di tutti i Colleghi, spero di continuare a ricevere i vostri incoraggiamenti ed i contributi di idee e proposte che - questo è l'auspicio - possono davvero rendere questo Bollettino una libera palestra di confronto e di crescita per tutti.
1 - ERRATA CORRIGE
nel bollettino n° 89, il programma del Convegno organizzato a Napoli dal CONAUSER su <La riforma dei Segretari Comunali - rilievi di incostituzionalità: proposte e suggerimenti>, nell'elenco dei relatori contiene un errore dal momento che l'Avv. Emanuele Tringali appartiene al Foro di Siracusa e non a quello di Palermo.
Me ne scuso con l'interessato e con tutti voi.
Con l'occasione rinnovo l'invito a partecipare numerosi al Convegno, che si svolgerà il 3 luglio prossimo, a Napoli, nel Palazzo della Provincia.
2 - Quando la certezza del diritto diventa un mito
Il Collega Lucio De Marinis ha pubblicato un suo lavoro che porta questo titolo sul sito del Prof. Virga (
www.giust.it) del quale ho già parlato tante volte.Approfittando della cortesia del Prof. Virga, ho copiato il pezzo - che riguarda la delicatissima questione delle nomine in sedi di classe II o superiore - e lo ripropongo in questo numero del Bollettino.
L'argomento è molto delicato perchè può ferire quei Colleghi che, senza colpa, sono stati scelti da Sindaci di Comuni di classe II o superiore.
D'altra parte credo sia interesse prioritario della Categoria preoccuparsi della difesa della professionalità e delle aspettative di crescita di tutti i Segretari.
3 - Comincia il safari!
Un Collega segnala uno dei primi episodi di "caccia all'untore" nei confronti di un Segretario cacciato dal Comune dove lavorava.
La metodologia seguita, a quanto viene raccontato, appartiene di diritto ad una raccolta di racconti sui <pogrom> o sulla <pulizia etnica>.
C'è da chiedersi se veramente, e con quale coscienza, possa essere difeso un comportamento del genere.
4 - Ritardi elettorali: solo colpa della riduzione dei seggi?
Un Collega scrive adombrando la possibilità che talune carenze nel funzionamento dei servizi elettorali possa derivare dalla defenestrazione (o comunque deresponsabilizzazione)
dei Segretari. Parliamone.
Cordialmente
Carlo Saffioti
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http://www.giust.it/http://www.giust.it/
LUCIO DE MARINIS
(Segretario generale della Provincia di Chieti)
QUANDO LA CERTEZZA DEL DIRITTO DIVENTA UN MITO
(Brevi osservazioni a margine della deliberazione del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale Segretari Com.li e Prov.li n. 94 del 13.5.1999).
E' apparsa sulla stampa (1) la notizia che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia nazionale Segretari comunali e provinciali, con la deliberazione n. 94 adottata nella seduta del 13 maggio 1999, oltre ad aver confermato la validità dei provvedimenti di nomina, con conseguente attribuzione della qualifica, in segreterie generali di II e I classe disposte in difetto dell'idoneità di cui ai commi 1 e 2 dell'art.14 del D.P.R. 465/97, ha altresì stabilito che la stessa procedura (id est: la nomina in difetto dell'idoneità) "potrà esser seguita fino a quando la Scuola avrà organizzato gli appositi corsi di specializzazione", questo allo scopo di garantire il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali che, si ritiene, dopo le elezioni del 13 giugno prossimo verranno ad essere prive di titolare per effetto della scadenza della nomina dei segretari in atto titolari delle stesse.
Il contenuto della deliberazione della quale si è detto fa tornare alla mente due degli interrogativi che il dott. Pierluigi Galas si poneva dissertando sulle problematiche inerenti alla certezza del diritto (2), vale a dire: come evitare la manipolazione degli enunciati normativi ? Come sottrarre l'interpretazione all'arbitrio soggettivo dell'operatore interessato ?
Invero, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con due sentenze (3), ha stabilito che, ferma restando l'iscrizione nella relativa fascia professionale ex art.12 D.P.R.465/97, per essere nominati titolari di sedi di segreteria generale in comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti è necessario essere in possesso della idoneità prescritta dall'art.14, comma 1, del citato D.P.R. 465/97.
Questa interpretazione sembra essere stata accettata anche dal Consiglio di Stato, il quale, nel rigettare l'istanza di sospensiva della sentenza n. 1540/98 innanzi citata , ha affermato: "Considerato che appare dubbio il possesso dei requisiti per la nomina nei confronti della dottoressa interessata (id est: del segretario capo nominato titolare di una segreteria di classe II in difetto della idoneità ex art.14, comma 1, D.P.R.465/97 n.d.r.)...." (4).
Analogo obbligo il richiamato art. 14, al comma 2, prevede per la nomina a segretario generale di prima classe per sedi di comuni con popolazione superiore a 65 mila abitanti, di capoluoghi di provincia e di province. Anche in questo caso, infatti, la norma regolamentare stabilisce che "con le stesse modalità di cui al comma 1 si consegue l'idoneità a Segretario Generale di prima classe per sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di capoluoghi di provincia e di province".
D'altra parte, come è stato autorevolmente affermato (5), l'iscrizione nella fasce professionali dell'albo costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per effettuare la nomina.
Conformemente al pronunciamento del T.A.R. Friuli - Venezia Giulia si è espresso il dr. Gianpaolino, consulente giuridico dell'Agenzia Nazionale segretari comunali e provinciali, con il parere reso il 30 marzo 1999 e ribadito, successivamente, il 4 maggio 1999.
Nel richiamato parere il dott. Dott. Giampaolino afferma che "resta confermato che per la nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a 10 mila e 65 mila abitanti è necessario il superamento delle prove selettive previste nei piani di studio degli appositi corsi di specializzazione presso la scuola superiore della pubblica amministrazione locale, così come prescritto dall'art.14, commi 1 e 2, del dpr 465/97". Soltanto a seguito di espressa richiesta della stessa Agenzia il Consulente giuridico ha ritenuto, peraltro con molta cautela, "giustificate" le promozioni sul campo avallate dall'Agenzia, motivando sulla "esigenza di garantire il funzionamento delle numerose segreterie generali di seconda classe tuttora vacanti".
A questo punto si impone una prima considerazione.
La così detta "giustificazione", in ogni caso ritenuta possibile, per sua stessa natura, limitatamente ad un ragionevole lasso di tempo, viene ammessa espressamente solo per le segreterie generali di classe II "tuttora vacanti", talché non sarebbero "giustificate" le " promozioni sul campo" riguardanti le nomine in segreterie generali di classe 1/B e 1/A. Nel caso ammesso a "giustificazione" e non, si badi bene, di riconoscimento della legittimità delle nomine disposte in palese violazione di norme imperative, in tanto è stata ritenuta possibile la "giustificazione", in quanto le nomine sarebbero state necessitate dall'esigenza di assicurare il funzionamento delle segreterie generali di classe II " tuttora vacanti", e, quindi, sulla presupposta carenza di segretari generali in possesso della corrispondente indispensabile qualifica conseguita in vigenza del precedente ordinamento e, in ogni caso, di segretari in possesso della idoneità di cui al più volte richiamato art. 14, comma 1, dpr 465/97.
A questo punto sorge spontanea la domanda: ma nel caso in cui un posto di organico non possa essere ricoperto con il titolare per carenza temporanea di funzionari in possesso dei requisiti prescritti , non è forse possibile assicurare il funzionamento di quell'ufficio nominando un "reggente"?
In ogni caso, a ben guardare, non sempre ci si è trovati di fronte alla carenza di funzionari in possesso dei requisiti di legge, per contro, nella maggioranza dei casi si è trattato di sostituzioni di segretari generali, di II e I classe, titolari della sede con altri segretari privi della idoneità richiesta dalla norma vigente per poter essere nominati titolari della specifica sede.
In tutti questi casi, che rappresentano, come detto, la maggioranza, non può essere invocata la ragione di "giustificazione" offerta dal Consulente Giuridico, dell'Agenzia, ma, al contrario, si è in presenza di esercizio arbitrario di un potere in palese violazione di norme imperative.
A ben guardare trattasi di un comportamento molto prossimo al confine dell'illecito.
Non può essere revocato in dubbio, infatti, che in fattispecie di tal fatta viene arrecato un ingiusto vantaggio, anche di natura patrimoniale, al Segretario indebitamente promosso sul campo e che nel contempo viene arrecato un ingiusto danno al Segretario che, in possesso dei requisiti di legge, viene privato altrettanto indebitamente della sede.
Un tanto vale sia nel caso di promozione sul campo del Segretario Capo a Segretario generale di classe 2^, sia nel caso di identica promozione sul campo del Segretario generale di classe 2^ a Segretario Generale di prima classe.
Non può, infatti, non essere rilevato che, per costante giurisprudenza del Giudice delle leggi, la regola generale del pubblico concorso o di procedure selettive equipollenti concerne non solo il momento della immissione nei ruoli della pubblica amministrazione, ma anche il successivo rapporto. Ciò in quanto la prova selettiva é intesa alla effettiva verifica della idoneità dei candidati al posto da ricoprire e costituisce diretta esplicitazione del principio generale di buon andamento della amministrazione previsto dall'art. 97 della Costituzione (6).
Consegue che qualunque forma di automatismo degli inquadramenti e l'assenza di garanzia, travisano il sistema di razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione e costituiscono altrettante ragioni di illegittimità costituzionali (7).
E' di tutta evidenza, pertanto, che in tutti quei casi nei quali l'Agenzia, cui compete la verifica (vedi la deliberazione n. 2/1 del 4 marzo 1998), in testa ai Segretari individuati dai Sindaci per la nomina a titolare di una segreteria comunale, del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative (id est, l'art.14, commi 1 e 2, del DPR n.465/97) dovesse assegnare un segretario privo dei requisiti medesimi, porrebbe in essere un provvedimento palesemente illegittimo in quanto in palese violazione di norme imperative, peraltro atto ad arrecare, per effetto della nomina successivamente disposta dal sindaco o dal presidente della Provincia sul presupposto di detta assegnazione, un ingiusto vantaggio di natura patrimoniale, al Segretario indebitamente promosso sul campo, e nel contempo ad arrecare un ingiusto danno al Segretario che, in possesso dei requisiti di legge, verrebbe ad essere altrettanto indebitamente privato della sede cui legalmente aspira.
Nè a giustificazione di diversi illegittimi comportamenti può soccorrere il deliberato del cda dell'Agenzia, n. 94 del 13 maggio 1999
A parte la considerazione che il cda dell'Agenzia così come giammai potrebbe"convalidarli" parimenti non ha il potere di pronunciarsi in ordine alla validità di atti amministrativi attribuiti alla sfera di potestà amministrativa di altra Autorità (la nomina del segretario è di competenza del Sindaco e del Presidente della Provincia) giova, comunque, richiamare quanto affermato "in subiecta materia" dal giudice amministrativo(8).
Dal pronunciamento del T.A.R. per la Puglia discende che le deliberazioni del cda dell'Agenzia, che incidono, modificandola, sulla disciplina sostanziale della nomina dei segretari comunali e provinciali, quale normativamente stabilita, non solo sono estranee al modulo legale dell'iter procedimentale disciplinato dall'art.15 del DPR 465/97, ma sono, altresì, prive di carattere dispostivo-provvedimentale, talché la carenza dei requisiti prescritti dai commi commi 1 e 2 del più volte richiamato art.14 DPR 465/97, non può essere superata da atti amministrativi dell'Agenzia i quali, in ogni caso, non possono andare oltre o contro il contenuto delle disposizioni delle norme di rango superiore.
In secondo luogo corre l'obbligo di rilevare che, nel caso che ne occupa, nessuna deroga la norma di rango superiore ammette in ordine alla regola positivamente stabilita (id est: idoneità ex art. 14, commi 1 e 2), nemmeno con riferimento alla fase di prima applicazione delle riforma dello status dei segretari comunali e provinciali.
Consegue che l'inerzia dell'Agenzia stessa nell'istituzione dei corsi di cui ai ripetuti commi 1 e 2 dell'art. 14, non può in ogni caso legittimare la emanazione di atti (leggi: nomine) contrari a norme imperative, anche considerando che ai sensi del disposto di cui all'art. 17 comma 79, della legge 197/97, l'Agenzia può, e, quindi, avrebbe potuto da tempo avvalersi, nelle more della istituzione della propria scuola, della Sezione autonoma della Scuola Superiore dell'amministrazione dell'interno.
Nè, infine, può essere sottaciuto che il provvedimento di nomina di un segretario comunale e provinciale, atteso che la nomina costituisce un vero e proprio procedimento ad evidenza pubblica (9) al quale, pertanto si applica la disciplina dettata dalla legge 241/90, non solo deve essere circondato da tutta una serie di garanzie quali, ad esempio, l'esercizio da parte del segretario interessato, del diritto di partecipazione al procedimento stesso, ma deve altresì esternare i motivi della scelta operata che non può prescindere dalla valutazione anche dei requisiti professionali quali risultano dai curricula dei segretari aspiranti alla nomina.
Talché, non può esser negato che i requisiti posseduti dai Segretari in possesso della qualifica di Segretario generale di classe II sono, in ogni caso, superiore ai requisiti posseduti dal Segretario capo, così come i requisiti posseduti dal Segretario generale di classe I/B e 1/A sono, a loro volta, superiori ai requisiti posseduti dal Segretario generale di classe II.
Ne discende che, nel caso in cui un Sindaco o un Presidente della Provincia abbiano fatto richiesta all'Agenzia di assegnazione di un segretario che, in sede di verifica del possesso dei requisiti prescritti per essere nominato titolare della sede di che trattasi, risulti essere privo dei requisiti medesimi, l'Agenzia non dovrà procedere alla assegnazione di quel segretario, ma non potrà fare altro che segnalare al richiedente, sindaco o presidente della provincia, la situazione di diritto riscontrata, pena la illegittimità (e probabilmente non solo illegittimità) della nomina.
Per contro, nel caso in cui dovesse essere data pedissequa attuazione alla deliberazione del cda dell'Agenzia n.94 del 13 maggio 1999, è agevole essere facili profeti nel prevedere, dopo le elezioni amministrative del 13 giugno, il proliferare di ricorsi al giudice amministrativo e probabilmente, non solo amministrativo.
NOTE:
(1) Italia oggi, dell'11 giugno 1999, pag. 49.
(2) Pierluigi Galassi, La certezza del diritto: un mito?, in Nuova Rassegna, Noccioli Ed., Firenze, 1974, pag. 1157 e segg.
(3) T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 17 dicembre 1998, n. 1540; idem, 18 gennaio 1999, n. 9.
(4) Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza n. 1113/99 del 18 maggio 1999.
(5) G. Virga, Il procedimento di nomina dei Segretari comunali e provinciali: competenza, avvio, pubblicizzazione, relazione tenuta durante la giornata di studio in Catania, palazzo degli Elefanti, il 4 giugno 1999, in www.giust.it
(6) Corte Cost. 14-22 dicembre 1995, n.514.
(7) Corte Cost., nn. 134, 478, 479 del 1995.
(8) T.A.R. Puglia, Lecce, n. 866-2039/98.
(9) Vedi la nota 5.
In argomento v. la pagina del forum dedicato ai segretari comunali.
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Carissimo Dott. Saffioti,
mi sento in dovere di darLe io una notizia. Di sicuro non si tratta di uno
scoop, ma è la triste conferma degli effetti della riforma dei segretari
comunali.
Il sindaco neo eletto del Comune di L. (R) ha già annunciato la
defenestrazione del segretario uscente, accendendo anche una campagna
denigratoria nei suoi confronti, sfociata in scritte ingiuriose sui muri del
paese.
Sono arcisicuro che anche in altri comuni sta avvenendo qualcosa di simile.
Oltre alla deplorevole situazione di chi sa già di non essere riconfermato
nel suo incarico, anche gli insulti.
Anche questo è un prezzo da pagare per la riforma. E d'altra parte, finchè
ognuno continuerà a pensare ai propri interessi, continuando il mercato
delle vacche delle assegnazioni gratuite di qualifiche dirigenziali, forse
qualcuno è disponibile ad affrontare anche queste situazioni.
Cordialmente,
L.O.
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Caro Carlo, ti voglio segnalare questa assurdità. Per i referendum popolari del 18.04.1999 pervenne ai comuni la circolare prefettizia nella quale i signori prefetti chiarivano fra l'altro che la custodia delle schede e dei sigilli per le sezioni erano sotto la responsabilità dei segretari e sindaci.
Qualcuno richiese per iscritto alla Prefettura di appartenenza in base a quale disposizione il Prefetto avesse emesso la circolare contenente la detta disposizione (nessuna risposta è pervenuta).
Nelle elezioni europee, amministrative provinciali e comunali detta disposizione non è stata impartita, talchè le schede ed i sigilli potevano essere allocati anche fuori dai Comuni e dalle sezioni e sopratutto non si dovevano custodire.
Già è dubbia l'imparzialità dei segretari nelle elezioni comunali (per essere nominati, chissà) figuriamoci senza disposizioni e chiarimenti. Mah!
Inoltre (e vi è una certa soddisfazione in quello che vado dicendo) già nelle elezioni referendarie vi furono dei problemi (segnalati anche dalla trasmissione Striscia la notizia su Canale 5), che si sono evidenziati nelle elezioni del 13.06.1999.
Il Ministro dell'Interno ha riferito che i problemi si sono verifcatisi a causa della contrazione dei seggi elettorali. Secondo chi scrive non si deve sottacere che è la prima elezione importante senza che i segretari comunali fossero responsabili in modo diretto del servizio elettorale, a meno che il sindaco non gli avesse conferito detta responsabilità (ma sono pochi che l'hanno fatto!).
A. M.
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