BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

n° 92

by Carlo Saffioti

Poichè tutti i cittadini sono eguali,

essi debbono poter accedere in modo eguale

a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità

e senza altro criterio che quello delle loro virtù

e dei loro talenti.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

(26 agosto 1789)

Caro Collega,

evidentemente il periodo post elettorale e di ballottaggio influisce anche sulla loquacità dei lettori del bollettino che, in questi giorni, sono rimasti piuttosto silenziosi, anche se abbiamo aumentato di una diecina il numero degli iscritti.

Ricordo a tutti che, se posso contare anche sul vostro apporto, il Bollettino è più vario e ricco di notizie, commenti. etc.

Ricordo anche l'appuntamento a Napoli, il 3 luglio, per il 1° convegno nazionale del CONAUSER. Il programma completo è nel numero 89 del Bollettino.

In questo numero mi limito a pubblicare due articoli provenienti da Italia Oggi del 14 giugno:

- il primo parla di una sentenza del TAR Lombardia, Sez. Brescia, che prende posizione circa la competenza dell'AGO nelle controversie dei Segretari;

- il secondo parla di un accordo ANCI MARCHE/Segretari sul tema degli incarichi di Direttore Generale che sembra interessante.

Mi sono già attivato per ottenere il testo dell'accordo, non appena lo avrò (megli se me lo manda qualcuno dei lettori), lo pubblicherò sul bollettino.

Cordialmente

Carlo Saffioti

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Sentenza di merito sulla definizione delle liti

Sui ricorsi parola al Giudice

La risoluzione delle controversie inerenti la nomina e la revoca dei segretari comunali è di competenza della magistratura ordinaria.

La competenza del giudice ordinario sulle controversie relative ai rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione non può essere derogata sulla base della motivazione che il provvedimento possa avere dei risvolti di tipo organizzativo.

Sono questi i due importanti principi che sono stati fissati dalla sentenza n. 497 emanata in data 1° Giugno 1999 dal Tar per la Lombardia sezione staccata di Brescia.

La sentenza è molto importante per una serie di elementi , sia attinenti alle motivazioni che alle conclusioni, poste peraltro con estrema chiarezza.

Innanzitutto occorre sottolineare che siamo dinanzi a una sentenza di merito e non a un'ordinanza cautelare, come quella che nello stesso senso è stata emanata dal Tar Lecce nel settembre 98.

Anzi, nel caso specifico, lo stesso Tar con l'ordinanza n. 838/98 aveva "temporaneamente accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato", cioè della comunicazione - effettuata dal sindaco di Desenzano del Garda al Segretario - di non conferma".

Questo permette di cogliere ancora di più il valore della sentenza, sulla cui base possiamo cominciare a parlare di un chiaro orientamento della giurisprudenza.

Il Tar ha assunto questa scelta, dichiarare cioè la propria incompetenza, sulla base dell'art. 45, comma 17 del Dlgs n. 80/98, cioè della devoluzione alla magistratura ordinaria di tutte le "controversie concernenti i rapporti di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni relative a questioni attinenti al periodo successivo al 30 giugno 1998."

E ancora, la sentenza del Tar di Brescia spegne sul nascere ogni possibile tentativo di dare un'interpretazione riduttiva del dettato legislativo.

Infatti, essa dice che un atto relativo a personale dipendente da pubbliche amministarzioni non può restare " attratto nell'orbita della cognizione del giudice amministrativo" solo per l'avere un "carattere prevalentemente organizzativo".

Molto esplicite, nella lettura del Tar bresciano, le conseguenze di una tale interpretazione: " Tutti i provvedimenti sullo stato giuridico ( esclusi quelli sul trattato economico) del segretario comunale ( così come degli altri dipendenti pubblici) hanno anche riflessi di tipo organizzativo".

E ancora, a maggior chiarimento: " il fatto che la prestazione lavorativa richiesta al dipendente debba trovare una correlazione con i fini istituzionali dell'ente pubblico di appartenenza e che il medesimo risulti inserito nell'organizzazione amministrativa dell'ente non fa venire meno il diritto del lavoratore pubblico di sottoporre i provvedimenti che incidono sul suo status, al sindacato del giudice competente a conoscere delle controversie in materia di rapporto di lavoro con gli enti pubblici, che attualmente è proprio il giudice ordinario."

Quindi, nessun atto avente a oggetto il rapporto di lavoro di un dipendente pubblico che sia nato dopo lo scorso 30 giugno può essere deciso dal Tar, salvo le eccezioni espressamente previste dal Dlgs n. 80/98, come ad esempio le questioni relative alla indizione, allo svolgimento e all'esito dei concorsi.

La sentenza ricorda infine che il "difetto di giurisdizione del giudice amministrativo" costituisce una ragione assorbente ed è "sollevabile d'ufficio".

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

I Criteri Anci-Sindacati per chi ricopre la figura di direttore generale.

Marche: Doppio Ruolo Premiato.

Nelle marche sindaci e segretari trovano un accordo per governare insieme i nuovi processi gestionali.

L'Anci marche , dopo il confronto con le rappresentanze sindacali regionali, ha emanato un documento di indirizzo sullo stato dei rapporti tra amministrazioni e segretari .

Sullo sfondo del documento, "lo spettro" della figura del direttore generale che, a quanto pare, nei Comuni marchigiani non turba il sonno.

Da una ricognizione effettuata dalla stessa Anci, risulta infatti che il 35% dei municipi ha nominato un direttore generale ma, nella quasi totalità ( esclusi 3 comuni sui 137 interpellati) ha conferito la funzione al segretario comunale.

Ben 45 sindaci hanno comunque coinvolto il segretario nella predisposizione del Piano esecutivo di gestione, pur senza conferirgli la funzione di direzione.

Partendo da questa premessa, il documento specifica che lo stesso segretario, in particolare nei piccoli comuni, è il soggetto al quale fare riferimento per le funzioni di direzione "in quanto - si legge in un passaggio - più di ogni altro appare dotato delle competenze giuridico amministrative, delle conoscenze, delle volontà politiche, delle finanze, del personale e del territorio, comunque necessari allo svolgimento della funzione di direttore generale".

Le parti non si nascondono che , per fare in modo che il segretario diventi una figura completa, i passi da fare sono ancora molti.

Il tema della formazione, dunque, emerge a più riprese nel documento.

Anci e categoria, pur prendendo atto dell'istituzione della scuola nazionale per la formazione e la specializzazione dei dirigenti locali, hanno deciso, dunque di avviare un progetto di "Stage" sulle funzioni della direzione generale, esteso a tutti i segretari comunali.

Altro tema delicato, quello del compenso da corrispondere al segretario con la "doppia " qualifica.

Dall'indagine svolta dall'Anci Marche risulta che solo il 26% dei segretari direttori riceve per l'ulteriore funzione un compenso aggiuntivo e, tra i Comuni che l'hanno attribuita, emergono cifre molto diverse e apparentemente slegate da criteri definiti.

Pur in assenza di una definizione contrattuale della questione, Anci e sindacati di categoria fanno risalire la giustificazione del compenso aggiuntivo al principio costituzionale ( articolo 36 ) che stabilisce la proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

Per quanto, invece, attiene alla quantificazione , pur nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ente, il documento suggerisce di tener conto delle indennità di posizione istituite, con le recenti disposizioni in materia di ordinamento professionale , a favore dei funzionari che assumono il ruolo di "quadri".

Questa indennità di direzione dovrebbe tener conto dei percorsi formativi e non dovrebbe discostarsi, secondo il parere dell'anci, dagli importi massimi dell'indennità di posizione, in quanto vi è comunque un limite oggettivo nell'incremento di produttività.

>>>>>>>>>>>>>