BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

n° 97

by Carlo Saffioti

Poichè tutti i cittadini sono eguali,

essi debbono poter accedere in modo eguale

a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità

e senza altro criterio che quello delle loro virtù

e dei loro talenti.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

(26 agosto 1789)

Caro Collega,

continuano a pervenire le lettere di solidarietà dei Colleghi che intendono sostenere il Bollettino.

Mentre ringrazio vivamente per questa bella dimostrazione di crescita categoriale, trascrivo le ultime arrivate.

Ecco dunque il sommario di questo numero:

1 - La polemica sull'utilità del Bollettino

le ultime lettere di solidarietà pervenute

2 - La lettera circolare sulle nomine dell'Agenzia Toscana

il testo della circolare della quale avevo anticipato qualcosa nei numeri scorsi. Mi pare utile scambiare le esperienze tra le varie Regioni. Sarebbe utile qualche opinione, pro o contro.

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1 - La polemica sull'utilità del Bollettino

ti ho spedito un email di riconoscimento per l'azione svolta attraverso il bollettino che ci invii ma è tornata indietro. Spero che questa di raggiunga. Non mollare! Sei l'unica voce nel deserto della categoria! Ti sono moralmente vicino e ci incontriamo a Napoli. Grazie di esistere! A. M.

Ciao Carlo ti invio l'indirizzo di un altro collega

G. M. di B. (vi si trova una delle costruzioni ... più importanti d'Europa)

quanto alla polemica sull'utilità del bollettino cerco di dimostrarti il mio apprezzamento inviandoti gli indirizzi di colleghi a cui spedire il bollettino.

Sono un po lento perchè preso dal lavoro non riesco a contattare molti colleghi.

Ciao P.

2 - La lettera circolare sulle nomine dell'Agenzia Toscana

Prot. 2186/B

Firenze, 21 giugno 1999

Ai Sigg. Presidenti delle Amministrazioni Provinciali della Toscana
Loro Sedi

Ai Sigg. Sindaci dei comuni della Toscana
Loro Sedi

e, per conoscenza:
Ai Sigg. Segretari Comunali e Provinciali della Toscana
Loro Sedi

Oggetto: procedimento per la nomina del segretario.

Con il rinnovo delle Amministrazioni Provinciali e dei Comuni, in esito alle recenti consultazioni amministrative, si potrà presentare l’ipotesi che, prevista dal Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’art.17, co. 78, della legge 15 maggio 1997, n.127 (D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465), l’Amministratore voglia avvalersi del potere conferitogli a mente dell’art. 15 co. 2 del D.P.R. citato.

Poiché in materia di nomina del segretario, ovvero di conferma del medesimo nella titolarità della sede, si sono succedute ulteriori disposizioni e l’Agenzia stessa, nell’ambito dei propri poteri di autoregolamentazione, ha emanato precise deliberazioni in merito, si ritiene utile ed opportuno riepilogare di seguito le corrette fasi del procedimento.

Avvio del procedimento ai sensi dell’art. 15 co. 2 del Regolamento.

In materia la norma recita …Ai sensi dell'articolo 17, comma 70, della legge, il sindaco e il presidente della provincia, previa comunicazione al segretario titolare, esercitano il potere di nomina del segretario non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro insediamento

Il procedimento si sviluppa quindi secondo le procedure che, a mente del successivo comma 4 (…L'avvio della procedura di nomina è pubblicizzato nelle forme stabilite dal consiglio nazionale di amministrazione… La nomina del segretario ha effetto dall'accettazione…), il C. di A. Nazionale dell’Agenzia ha stabilito con deliberazione n. 2/1 del 4 marzo 1998, della quale si trascrivono le parti essenziali:

1. per l’individuazione del segretario, il Sindaco o il Presidente della Provincia, acquisite le manifestazioni dei segretari … adotta il provvedimento di individuazione del soggetto da nominare.

2. che ai fini dell’assegnazione del segretario il provvedimento di individuazione del Sindaco o del Presidente deve essere inviato all’Agenzia competente. Su tale provvedimento l’Agenzia riscontra che l’individuazione sia stata effettuata tra i soggetti che ne abbiano i requisiti e cioè che siano iscritti nella fascia professionale corrispondente all’ente e nella sezione regionale, fatte salve, per quest’ultimo punto, le procedure previste dal quarto comma dell'art.11 del regolamento. L’Agenzia da comunicazione al richiedente del risultato del riscontro di cui sopra.

3. che ai fini della nomina il Sindaco o il Presidente ricevuto riscontro dall’Agenzia adotta il provvedimento conclusivo di nomina e lo comunica al segretario per l’accettazione fissando, altresì, i termini per l’assunzione in servizio.

4. che il segretario comunica l’accettazione all’ente, che ne da notizia all’agenzia, e potrà eventualmente richiedere al Sindaco o Presidente la proroga dei termini di assunzione in servizio. In caso di mancata accettazione sia essa esplicita, sia per la mancata assunzione del servizio entro i termini fissati dal Sindaco o Presidente, questi ultimi procedono ad una nuova individuazione.

5. che per la nomina del segretario nelle sedi con segretario reggente a tempo pieno o a scavalco, la procedura può partire direttamente dalla fase della richiesta dell’assegnazione qualora il Sindaco e il Presidente abbiano individuato il segretario reggente quale soggetto idoneo alla copertura della sede. Nulla osta, in caso contrario, che il Sindaco e il Presidente della Provincia attivino la procedura ordinaria di nomina.

6. che per la nomina nelle sedi con segretario con supplenza a tempo pieno o a scavalco la procedura deve essere attivata dall’inizio come una procedura ordinaria.

7. che il procedimento relativo alla pubblicità degli atti, in ossequio a quanto disposto dal DPR 465/97 deve seguire il seguente iter: il Sindaco e il Presidente della Provincia avviano il procedimento con esplicita richiesta da indirizzare all’Agenzia competente per la pubblicizzazione. Entro 3 giorni dalla ricezione l’Agenzia pubblicizza la richiesta anche attraverso comunicazione alle OO. SS. di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Entro i successivi 10 giorni i segretari fanno pervenire specifica manifestazione di volontà eventualmente corredata dal proprio curriculum professionale al Sindaco o al Presidente. … Il Sindaco e il Presidente entro i successivi 30 giorni adottano il provvedimento di individuazione inviandolo all’Agenzia. Quest’ultima nei successivi 3 giorni verifica la sussistenza dei requisiti e ne da comunicazione all’ente. Il Sindaco e il Presidente adottano il provvedimento di nomina e lo comunicano all’Agenzia e al segretario.

Si rammenta, in relazione al recente protocollo d’intesa sottoscritto fra Agenzia Autonoma Segretari Toscana, Organizzazioni Sindacali di categoria ed ANCI Toscana, che il provvedimento recante l’individuazione del segretario dovrà dare atto di coloro che hanno inoltrato manifestazione di interesse per la nomina presso l’ente.

Vale invece appena sottolineare la differenza in merito alla richiamata competenza dell’Agenzia a ricevere gli avvisi di pubblicità delle sedi (e di conseguenza alla trattazione delle ulteriori fasi del procedimento); infatti essi dovranno essere inviati direttamente alla sede Nazionale (via del Tritone, 125 00187 – Roma tel. 06 421211 fax 06 42121254) nel caso si tratti di procedimenti riguardanti le segreterie generali di classe 1/A e 1/B (fatto salvo il caso dell’adozione della procedura prevista dall’art. 11 co. 10 del Regolamento, per il quale la competenza passa alla Sezione Regionale).

La Sezione Regionale Toscana dovrà invece ordinariamente ricevere le comunicazioni riguardanti i procedimenti avviati per le segreterie generali di classe 2^ e comunali di classe 3^ e 4^.

Avvio del procedimento ai sensi dell’art. 15 co. 3 del Regolamento.

Il procedimento di nomina del segretario si potrà dover avviare, in logica conseguenza del precedente, nel caso di vacanza della sede (dovuta in questo caso all’accettazione del segretario di altra sede di servizio) e quindi riguardare anche enti oggi non interessati dal rinnovo delle amministrazioni.

In tal caso il Regolamento prevede che il procedimento possa avviarsi senza attendere il decorrere dei sessanta giorni, ma comunque debba concludersi entro centoventi giorni dalla vacanza della sede stessa (…In caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l’ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto, ai sensi dell’articolo 17, comma 69, della legge; in mancanza di tale previsione, dal reggente inviato dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 19, comma 2. La procedura di nomina del segretario titolare è avviata entro sessanta giorni dalla data della vacanza e deve concludersi entro centoventi giorni dalla stessa data).

Fatta salva la precisazione di cui sopra il successivo svolgersi della procedura si riconduce ai termini e modi di cui alla deliberazione sopra richiamata.

*****

Occorre inoltre rammentare che l’Agenzia ha impartito rigide disposizioni circa il rispetto dei termini per l’avvio e la conclusione del procedimento per la copertura della sede vacante.

In particolare si richiama il contenuto della deliberazione n. 11 del 7 gennaio 1999 che, con particolare riguardo al disposto di cui all’art. 17 co. 45 della legge 127/97 (… Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dall’incarico…), integra le disposizioni già in precedenza citate.

Per quanto già trasmesso in precedenza, si trascrive il testo del dispositivo della deliberazione:

1. Il procedimento per la nomina del segretario comunale o provinciale deve essere avviato dal capo dell’amministrazione locale entro sessanta giorni dalla data della vacanza e concludersi entro il centoventesimo giorno dalla data stessa, secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, della D.P.R.4 dicembre 1997, n.465. Il mancato rispetto dei suddetti termini integra omissione o ritardo di atti obbligatori per legge, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n.127.

Decorso il termine di sessanta giorni dalla data del verificarsi della vacanza della sede di segreteria senza che sia avviato il procedimento di cui all’articolo 15, comma 3, D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, il Presidente del consiglio nazionale di amministrazione per le sedi di Provincia e dei Comuni di classe 1/A e 1/B e il Presidente del competente consiglio regionale di amministrazione provvede ad invitare, a mezzo raccomandata A/R, il capo dell’Amministrazione locale interessata ad avviare il procedimento di nomina del segretario entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui l’inerzia si protragga oltre il termine suddetto, il Presidente del consiglio nazionale di amministrazione per le Provincie e per i Comuni di classe 1/A e 1/B e il Presidente del consiglio regionale di amministrazione per gli altri casi inviano al Difensore civico regionale o al Comitato regionale di controllo la richiesta di provvedere a mezzo di commissario ad acta ai sensi dell’articolo 17, comma 45, legge 15 maggio 1997, n.127. Il medesimo iter sarà seguito nel caso in cui il procedimento di nomina del segretario, sebbene avviato entro il termine di sessanta giorni dal verificarsi della vacanza, non si concluda entro il centoventesimo giorno.

2. Per l’esercizio delle funzioni di competenza dell’Agenzia, le sezioni regionali dell’Agenzia vorranno richiedere a tutti gli enti locali compresi nel territorio regionale se sia presente nelle rispettive strutture la figura del vicesegretario, sia nel senso che il relativo posto sia previsto nella dotazione organica dell’ente, sia nel senso che tale posto sia legittimamente ricoperto.

Le sezioni vorranno comunicare alla sede nazionale le notizie acquisite e relative alle Segreterie Provinciali e alle Segreterie Comunali di classe 1/A e 1/B.

Gli enti locali comunicano alla competente Sezione regionale dell'Agenzia il verificarsi della vacanza della sede di segreteria e, ove gli stessi siano sprovvisti di vicesegretario, questa provvede ad inviare un reggente entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione.

Tali comunicazioni saranno dirette alla sede nazionale dell’Agenzia per le segreterie comunali e provinciali di classe 1/A e 1/B, la quale provvede negli stessi termini.

La reggenza del vicesegretario in caso di vacanza della sede di segreteria non può eccedere i 120 giorni dal verificarsi della vacanza. Pertanto, decorso tale termine il Presidente dell’Agenzia nazionale o il Presidente del competente consiglio di amministrazione provvederanno ad inviare presso la sede un segretario reggente.

3. Non è consentito ai segretari comunali e provinciali, sia in servizio che in disponibilità, accettare incarichi di reggenza o di supplenza che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dai competenti organi dell'Agenzia. La violazione della presente disposizione sarà valutata in sede disciplinare .

Conferma del segretario nella sede di titolarità (dell’art. 15 co. 2 del Regolamento).

Il decreto legge 26 gennaio 1999, n. 8, così come convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1999, n. 75 reca, all’art. 2 co. 1, l’interpretazione del comma 70 dell’art. 17 legge 127/97 (…Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato…) precisando quindi che …Il comma 70 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento dell'azione amministrativa, va interpretato nel senso che il segretario comunale e provinciale cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario

Si ritiene quindi che, alla luce di quanto sopra, occorra un provvedimento espresso dell’amministratore con il quale, ove non intenda avvalersi della facoltà di cui all’art. 15 co. 2 del Regolamento (trattata al primo punto della presente circolare), il medesimo confermi nella titolarità della sede il segretario.

L’adozione di tale provvedimento, atto sostanzialmente non riconducibile all’esercizio del potere nomina così come inteso dal più volte citato comma 2° dell’art.15 del Regolamento, potrà quindi legittimamente prescindere dal decorrere dei sessanta giorni previsti per la fattispecie in premessa.

Si resta a disposizione per fornire ogni utile ed ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

f. to Il Presidente
(Gianfranco Simoncini)