BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

n°  98

by Carlo Saffioti

 

Poichè tutti i cittadini sono eguali,

 essi debbono poter accedere in modo eguale

a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità

e senza altro criterio che quello delle loro virtù

 e dei loro talenti.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

(26 agosto 1789

1 - Continua la dimostrazione di solidarietà al Bollettino

    Continuano ad arrivare lettere di solidarietà al Bollettino: è una bella dimostrazione di quanto la Categoria sia in crescita e voglia difendere questo strumento che, nato quasi per caso, vuole solo dare una mano (ed una voce) ad un gruppo di dirigenti pubblici che - per le caratteristiche del proprio lavoro - hanno fortemente necessità di avere informazioni e di potersele scambiare liberamente, per superare così la solitudine operativa che ne contraddistingue la funzione.

 da V. A., Segretario del Comune di C. s. C.

Ti manifesto la mia più profonda solidarietà. Continua sulla strada
intrapresa. Non demordere in quanto il Bollettino è indice di alta
democrazia.
un cordialissimo saluto.
V. A.

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Caro Carlo,

Da poco lettore del tuo bollettino voglio esprimerti la mia gratitudine nonchè complimentarmi per l'azione svolta attraverso lo stesso. Sono convinto dell'estrema utilità del bollettino, anche perchè è difficile reperire notizie aggiornate sulla categoria dei segretari comunali.

Mi rammarico piuttosto che nel dibattito per il rinnovo del nostro contratto da molte parti si dia quasi per scontato che i segretari comunali in servizio presso Comuni di meno di 10.000 abitanti non saranno inquadrati con qualifica dirigenziale.

Questa si mi sembra una violazione di ogni principio di proporzionalità tra la retribuzione e le funzioni svolte, in quanto saremmo l'unica categoria ( correggimi se sbaglio! ) di lavoratori che può essere revocata o non confermata nel posto di lavoro, senza essere dei dirigenti! Altro che equiparazione ai privati : quì siamo ben oltre!

Mi auguro ci sia più attenzione a questo punto fondamentale per la dignità e la stessa esistenza della categoria. ( N.B. in Trentino Alto Adige e in Valle d'Aosta tutti i segretari comunali sono già dirigenti )

Cordialità

 

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2 - Perentorietà del termine di 120 gg e limiti alla sostituzione del Vice Segretario?

 

    L.O., del quale sono già noti i corposi ed acuti interventi, interviene nel dibattito proponendo tre argomenti che certamente provocheranno una discussione. Fedele alla linea di dare spazio alle libere opinioni dei Colleghi, ecco quindi l'intervento di L.O. che, dopo aver ribadito la sua solidaroetà al Bollettino, propone tre argomenti da analizzare: i limiti all'azione delle agenzie di gestione SCP, la natura perentoria o meno del termine dei 120 giorni, l'esistenza o meno di limiti alla sostituzione da parte del Vice Segretario.

 

    Personalmente ritengo di non poter condividere le tesi di L.O. perchè, in estrema sintesi:

- mi pare opportuno valorizzare l'azione delle agenzie in modo da poter partecipare maggiormente alla gestione del nostro futuro professionale

- la natura perentoria del termine di 120 gg. mi pare emergere chiaramente dalla natura stessa del procedimento (si tratta di una procedura estremamente delicata in materia di lavoro)

- la necessità di rispettare il termine per la sostituzione mi pare derivare dalla necessità di trasformare surrettiziamente la posizione di vice in quella di titolare

    Sono assolutamente convinto che, se c'è una cosa che non si deve ripetere, sono appunto i vecchi metodi del passato!

    Naturalmente il dibattito è aperto.

 

    Ecco l'intervento di L.O.

 

Egr. Dott. Saffioti,
premetto la mia solidarietà al Suo Bollettino, che considero un'iniziativa estremamente lodevole, valida e coraggiosa. Simili occasioni di confronto e aggiornamento professionale dovrebbero solo moltiplicarsi: e tante più sono le voci che arricchiscono, tanto maggiore è l'arricchimento di ciascuno di noi. Quando si fa informazione mirata all'approfondimento delle
problematiche si fa dottrina, non politica.
Passando al breve commento della circolare dell'Agenzia della Toscana, ho avuto in altre sedi modo di criticare alcune decisioni delle sedi dell'Agenzia, considerabili non solo praeter legem, ma spesso contra legem.
Rispetto alla circolare della Sezione Toscana, torna a porsi il problema dei termini per la nomina del nuovo segretario e dei limiti alla funzione vicaria.
Non è condivisibile in alcun modo la tesi proposta dall'agenzia secondo la quale il termine di 120 giorni entro il quale occorre concludere la procedura di nomina sia perentorio. La perentorietà dei termini di legge può essere fissata solo dal legislatore medesimo: non può un ente con sole funzioni amministrative dare contenuti nuovi e diversi alle norme, essendo
la funzione legislativa riservata alle camere. D'altra parte, nè la legge 127/97 nè il Dpr 465/97 hanno demandato all'Agenzia un simile potere, che sarebbe comunque incostituzionale.
Se un Sindaco nel termine di 120 giorni non riesce, per qualsiasi ragione, a concludere la procedura di rinnovo, non pare assolutamente legittimo che l'agenzia, interferendo sull'autonomia locale, chieda l'invio di un commissario ad acta. E' chiaro che il termine è opportuno venga rispettato, ma l'Agenzia può solo gestire lo status giuridico dei segretari, non certo incidere sulla vita degli enti locali.
In relazione al vice segretario, non appare assolutamente condivisibile l'interpretazione dell'Agenzia secondo cui la funzione vicaria, in caso di sede vacante, possa esercitarsi solo fino al 120° giorni dal verificarsi della vacanza del segretario. L'articolo 17, comma 69, della legge 127/97 prevede che il vice segretario sostituisca il titolare in casi di vacanza,
assenza o impedimento, senza stabilire limiti temporali. Nè legittimamente, per le medesime ragioni esposte precedentemente, l'Agenzia può <<manipolare>> la legge, ed introdurre restrizioni al potere-dovere di sostituire il titolare, come definito per legge. Lo stesso art. 15, comma 3, del Dpr 465/97 prevede la sostituzione del segretario senza limiti temporali. L'invio di un reggente, quindi al 121° giorno è certamente illegittimo ed irrazionale, in quanto confligge con la logica della presenza del vicario, basata sulla valutazione dell'opportunità che l'azione di conduzione amministrativa degli uffici sia svolta, in mancanza del segretario, da un funzionario a conoscenza degli affari correnti, per garantire il più efficiente procedere dell'attività comunale. Inoltre, l'invio del reggente determinerebbe un aggravio di spesa nei confronti dell'ente difficilmente compatibile col principio di buon andamento ed economicità dell'attività amministrativa.

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3 - La retribuibilità del Segretarrio per le funzioni di Direttore Generale

 

    Il Collega G. A.d.T., prendendo lo spunto dal documento dell'ANCI Marche recentemente pubblicato dal Bollettino, interviene con un preciso contributo sul tema della retribuibilità della funzioni di Direttore Generale allorchè siano assegnate al Segretario Generale.

    Sono certo che il Collega non si dispiacerà se rileverò - riferendomi all'ipotesi c) del suo articolo - che l'affermazione netta di una assoluta mancanza di operatività getsionale del Segretario mi pare contrastare con il fatto che il Collega, laddove manchi la figura del D.G., ha comunque il compito di coordinare i Dirigenti ( o la struttura) ciò che mi pare avere caratteristiche gestionali.

    Offro quindi al dibattito il contributo del Collega.

 

E' retribuibile la funzione di Direttore Generale conferita al Segretario Comunale?

Nell'intento di contribuire a fare chiarezza su un problema molto sentito dagli operatori del settore, ritengo utile esporre alcune considerazioni di carattere giuridico.

Per effetto delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 6, comma 10, e 17, comma 68, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il Sindaco di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti ha tre opzioni in merito alla nomina del Direttore Generale:

  1. nomina di un Direttore Generale esterno (previa deliberazione della Giunta), cioè non appartenente all'organico comunale. In questo caso i rapporti giuridici ed economici fra il Comune ed il Direttore Generale sono regolati da un contratto di tipo privatistico, ispirato alla massima libertà di contrattazione;
  2. conferimento delle funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale. In tal caso la funzione aggiuntiva viene attribuita direttamente dal Sindaco al Segretario Generale ai sensi dell'articolo 51 bis, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale funzione - si ripete - aggiuntiva deve essere retribuita, per non equiparare tale opzione con quella di cui alla successiva lettera c);
  3. non procedere ad assumere alcun provvedimento di nomina. In tal caso il Comune resta privo di Direttore Generale, con conseguente impossibilità per il Sindaco di avere un referente di fiducia che si assuma le responsabilità gestionali complessive del Comune, stante che il Segretario Generale può espletare, in tale specifica veste, soltanto funzioni di collaborazione giuridica ed amministrativa, ma mai funzioni gestionali.

E' opportuno chiarire anche che al Segretario Generale non possono essere affidate, di fatto, le funzioni corrispondenti a quelle del Direttore Generale, in forza della lettera c) del comma 68 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 ("ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco") in quanto il conferimento delle funzioni di Direttore Generale al Segretario è esplicitamente previsto dall'articolo 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Come sopra accennato, la corresponsione di un compenso al Segretario - nominato Direttore Generale - è in re ipsa in quanto, altrimenti opinando, si parificherebbe giuridicamente ed economicamente il Segretario - Direttore Generale (su cui assommano compiti e responsabilità aggiuntivi previsti dall'articolo 51 bis della legge 8 giugno 1900, n. 142) al Segretario privo di tale incarico, e ciò contrasterebbe con la previsione dell'articolo 36 della Costituzione secondo cui ogni lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto.

Inoltre, considerazioni di segno diverso porterebbero a vanificare la portata dell'innovazione voluta dal legislatore della legge 15 maggio 1997, n. 127 con l'introduzione della figura del Direttore Generale, soggetto di fiducia del Sindaco, il quale costituisce cinghia di trasmissione fra il Sindaco, l'Amministrazione e la dirigenza e dotato di capacità manageriali capaci di tradurre in fatti ed atti gli obiettivi dell'Amministrazione stessa.

Quanto all'ammontare del compenso da attribuire al Segretario - Direttore Generale, come, del resto, anche per il Direttore Generale "esterno" non è rinvenibile nell'ordinamento norma alcuna che lo disciplini.

E' essenziale notare:

  1. che la figura del Direttore Generale non è contrattualizzata, per cui neanche a livello di contratti collettivi nazionali di lavoro si può rinvenire un parametro di riferimento;
  2. che per il Segretario Generale, la funzione di Direttore Generale, non rientrando nei suoi compiti d'ufficio, come dianzi specificato, va sicuramente retribuita (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 marzo 1997, n. 363 secondo cui il principio dell'onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti non esclude che essi possano espletare incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione, ove comunque ne ricorrano i presupposti legali (nella specie: art. 51 bis, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142) e che non costituiscano comunque espletamento dei compiti di istituto).

E' del pari inconferente il richiamo, come taluno ha fatto, all'articolo 41, terzo comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Con tale disposizione, infatti, si è stabilito che "l'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva".

La norma in questione è inclusa in una serie di disposizioni finalizzate al risparmio della spesa pubblica; con essa si è, peraltro, semplicemente ribadito il principio già noto secondo cui la sede naturale per concordare il trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici deve essere (e non può che essere) il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ed infatti, il trattamento giuridico ed economico del Segretario Comunale, anche di qualifica dirigenziale, è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, peraltro abbondantemente scaduto.

Ma nel caso che ci occupa, non si tratta di regolare in sede locale il trattamento economico del Segretario Generale (il che era e resta vietato), il quale, per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali, percepisce il trattamento previsto dal C.C.N.L., ma di quantificare il compenso da corrispondere allo stesso soggetto in quanto incaricato di una funzione extra istituzionale, sulla quale il contratto di lavoro non potrebbe neanche incidere, in quanto la categoria dei Direttori Generali, quali dipendenti pubblici ricompresi in un comparto di contrattazione collettiva, non esiste, né può esistere trattandosi di soggetti che fondano la propria esistenza non su di un concorso pubblico ma sulla nomina intuitu personae e che non godono delle stesse garanzie, derivanti dal C.C.N.L., in ordine alla stabilità del posto di lavoro, essendo revocabili al semplice infrangersi del rapporto fiduciario con il Sindaco.

Essendo il Sindaco il soggetto competente alla nomina del Direttore Generale, è giocoforza ritenere che ad egli spetti il potere di quantificare il compenso da attribuire a tale figura, compenso che, ovviamente, deve trovare, copertura finanziaria nel bilancio comunale.

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